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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6011/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6011/2024 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Furlan giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via G. Da Coderta n.
47;
c.f. C.F._1
- parte civile appellante - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Mascotto, giusta mandato allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a Crocetta del
Montello (TV), via F. Baracca n. 127;
c.f.: C.F._2
- imputato appellato -
1
in punto: appello ai soli effetti civili avverso la sentenza penale n. 113/2024 del Giudice di Pace di Treviso
Conclusioni delle parti:
Per la parte civile appellante:
Nel merito, in via principale:
In accoglimento del proposto appello, riformare la Sentenza n. 113/2024 resa dal Giudice di Pace di Treviso in data
03/04/2024 e, previa ricostruzione del fatto storico come indicato in Atto ci citazione, per tutti i motivi esposti, riconoscere ai fini civili la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo B) d'imputazione, e per CP_1
l'effetto condannarlo a risarcire la parte civile costituita dei danni non patrimoniali subiti che si indicano in Parte_1
euro 2.000,00 o nella misura ritenuta di Giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Riservata ogni deduzione e produzione, integrarsi – eventualmente - l'istruttoria dibattimentale ex artt. 573 e 603 c.p.p mediante escussione dell'ulteriore teste l'impresario edile sui seguenti capitoli: Tes_1
1) vero che Lei era presente durante l'assemblea condominiale del 23/09/2020 presso il condominio denominato Esterel a
CO V.to?
2) vero che in seno alla predetta assemblea vi era il condomino urlava coprendo la voce degli altri condomini? CP_1
3) vero che il sig. in tale occasione si rivolgeva all'amministratore con le parole “Io ti rovino CP_1 Parte_1
sulla Piazza di Castelfranco …. io ti sputtano su tutta la piazza” riportate nel capo B) d'imputazione?
4) vero che le parole di cui al capitolo precedente si riferivano alle accuse appena proferite da nei confronti CP_1
dell'Amministratore di essere colluso ai danni del Condominio;
5) vero che il sig. in seno all'assemblea di cui sopra, accusava l'amministratore di avere CP_1 Parte_1
interessi personali in conflitto con quelli condominiali?
6) vero che il sig. in seno all'assemblea di cui sopra, offendeva e minacciava l'amministratore CP_1 Parte_1
?
[...]
2
7) vero che tali offese e minacce erano urlate e, quindi, avvertite da tutti i presenti?
8) vero che al sig. veniva più volte richiesto di indossare la mascherina anticovid poiché sprovvisto? CP_1
Per l'imputato appellato:
CONCLUSIONI
Richiamate tutte le difese ed eccezioni in precedenza articolate, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Treviso, respinta ogni altra deduzione, istanza e conclusione:
Nel merito:
- rigettarsi, per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione in appello, l'appello proposto dal sig. Parte_1
e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 113/2024 emessa dal Giudice di Pace di Treviso;
- in ogni caso, per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione in appello, previa ogni opportuna declaratoria ed ogni opportuno accertamento, rigettarsi le domande tutte proposte da in quanto infondate in fatto ed in Parte_1
diritto.
Riproposte ex art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni, contestazioni, istanze, domande e documenti già proposte in primo grado.
In via istruttoria:
Si richiama l'allegazione documentale di cui alla comparsa di costituzione in appello.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente grado di giudizio.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di appello depositato dinnanzi al Tribunale penale di Treviso, il signor Parte_1
impugnava ai soli effetti civili la sentenza n. 113/2024 emessa in data 3.4.2024 dal Giudice di Pace di
Treviso di proscioglimento dell'imputato per i reati di diffamazione e minaccia a lui CP_1
iscritti.
Con ordinanza ex art. 573 co.1 bis cod. proc. pen. del 10.10.2024 il giudice assegnatario del fascicolo,
3
previa declaratoria di ammissibilità dell'impugnazione proposta, rimetteva le parti davanti alla sezione civile competente del medesimo Tribunale, dovendo trovare applicazione, ratione temporis, la disciplina normativa così come innovata con il d.lgs. n. 150/2022, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 38481/2023.
Con provvedimento emesso in data 17.12.202 questo Giudice invitava l'appellante parte civile a integrare la citazione con le indicazioni prescritte dagli artt. 163 e 342 cod. proc. civ. e a provvedere alla relativa notifica all'appellato nei termini di legge.
L'appellante esponeva nel dettaglio la vicenda che aveva originato il procedimento penale a carico del signor imputato del delitto di diffamazione ex art. 595 cod. pen. e di minaccia ex art. CP_2
612 cod. pen. per le condotte consistite, da un lato, nell'aver affiso nella bacheca situata nell'atrio del condominio una lettera dal contenuto offensivo dell'onore e della reputazione dell'Amministratore di condominio e, dall'altro, per aver proferito nei suoi confronti le parole “…io ti rovino sulla Parte_2
Piazza di Castelfranco... io ti sputtano su tutta la piazza” nell'ambito di una discussione scaturita in occasione dell'assemblea condominiale tenutasi in data 23.9.2020.
Il Giudice di prime cure, esaurita l'istruttoria orale consistita nell'escussione della parte offesa costituitasi parte civile e dei testi citati in giudizio, aveva pronunciato sentenza di assoluzione dell'imputato per entrambi i reati a lui ascritti per insussistenza del fatto.
In particolare, in relazione al capo A) relativo alla diffamazione, aveva rilevato, da un lato, la volontà espressa dalla parte civile di rimettere la querela e dall'altro che, in ogni caso, gli esiti dell'istruttoria espletata in giudizio non avevano fatto emergere alcun principio di prova in relazione alla responsabilità dell'imputato.
Parimenti, il Giudice di Pace non aveva ritenuto raggiunta la prova nemmeno in relazione al capo B) relativo al reato di minaccia, in quanto dalle deposizioni testimoniali non era emerso che l'imputato avesse proferito le frasi oggetto del capo di imputazione e che, in ogni caso, se anche pronunciate, le stesse non potevano comunque considerarsi idonee a configurare il reato di cui all'art. 612 cod. pen. sia per la
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mancanza di influenza dell'imputato sul male prospettato sia per il contesto, notoriamente litigioso, dell'assemblea condominiale, in cui si erano verificati i fatti.
L'appellante proponeva impugnazione avverso il capo B) della sentenza riguardante l'assoluzione per il delitto di minaccia ravvisando due motivi di gravame, entrambi da ricondursi all'errata valutazione delle prove assunte dal Giudice di prime cure.
Da un lato infatti il Giudice di primo grado aveva, a suo dire, errato nel ritenere non raggiunta la prova circa le frasi minacciose proferite da in quanto tale circostanza era emersa Parte_2
inequivocabilmente dalla propria deposizione quale parte offesa, da quelle dei testi e Testimone_2
e dalle dichiarazioni sottoscritte da diversi condomini. Testimone_3
Da all'altro lato, asseriva che il male minacciato dall'appellato, diversamente da quanto sostenuto dal
Giudice di Pace, oltre che dipendere dalla propria volontà e dalle proprie azioni, doveva considerarsi idoneo ad incutere timore nei confronti del destinatario, in quanto, proprio perché formulato nell'ambito del contesto dell'assemblea condominiale, assumeva i caratteri di una minaccia insidiosa ed intimidatrice.
Chiedeva dunque l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellato al risarcimento del danno morale subito, da quantificarsi in € 2.000,00.
Si costitutiva l'appellato richiamando le proprie difese formulate in primo grado e sostenendo la correttezza della ricostruzione del Giudice di Pace.
Rappresentava inoltre che, in relazione ai medesimi fatti, era in corso un procedimento per diffamazione a parti invertite nell'ambito del quale la teste aveva negato di aver sentito proferire minaccia Tes_4
alcuna. Anche la teste , escussa nell'ambito del presente procedimento nel giudizio di Testimone_5
primo grado, aveva dichiarato di non aver sentito le frasi oggetto del capo d'imputazione. Per tali fatti, per i quali era stata denunciata per falsa testimonianza dall'odierno appellante, il Giudice preliminare aveva emesso ordinanza di archiviazione in data 7.11.2024.
Ad ogni modo, contestava che tali parole avessero potuto intimorire il signor , Parte_1
evidenziando come il contesto in cui si erano verificati i fatti fosse caratterizzato da concitazione e
5
reciproche offese, così come pacificamente affermato anche dalla stessa persona offesa.
All'esito della prima udienza del 22.5.2025 il Giudice riteneva la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione e rinviava il giudizio per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 25.11.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter cod. proc. civ., le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
* * *
Preliminarmente, al fine di delimitare l'oggetto della presente decisione, occorre dare atto che l'art. 33 del
D.lgs. n. 150/2022 ha riformulato l'art. 573 cod. proc. pen. inserendo il comma I bis, con la finalità espressa di razionalizzare le impugnazioni penali e sottrarle al carico dei giudici di tale materia nei casi in cui siano proposte per i soli interessi civili.
La riforma ha inoltre inciso sulle caratteristiche dell'atto di costituzione di parte civile nel processo penale, esigendone il rispetto dell'art. 163 cod. proc. civ. anche in sede penale, di modo da cristallizzare, fin da quel momento, il petitum e la causa petendi dell'azione esercitata, anche per l'eventuale grado successivo.
La norma così innovata stabilisce dunque la prosecuzione del giudizio di appello per le sole questioni riguardanti la responsabilità dell'imputato per le restituzioni, per il risarcimento del danno cagionato da reato e per la rifusione delle spese processuali in favore della parte civile innanzi l'autorità civile competente, che viene chiamata a decidere utilizzando le prove già acquisite nel corso del giudizio penale e quelle eventualmente acquisite in sede civile, tenendo conto, ai fini della trattazione e della decisione, dello statuto della prova civile e del parametro di giudizio del “più probabile che non”, anziché di quello della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Ciò premesso, è necessario procedere all'analisi dei motivi di gravame formulati dall'appellante alla luce dei principi che governano l'accertamento e la valutazione della prova nel processo civile.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto, sulla base dell'istruttoria orale svolta in giudizio, non raggiunta la prova relativa alle frasi minacciose addebitate al signor CP_2
6
Con il secondo motivo, l'appellante ha ribadito la reale portata intimidatoria delle minacce che, proprio perché proferite nel contesto dell'assemblea di condominio, e dunque nel luogo di lavoro della persona offesa, hanno generato in quest'ultima il timore che l'appellato passasse realmente ai fatti.
I due motivi di gravame, in ragione della loro stretta connessione e dell'afferenza ai medesimi profili, possono essere affrontati congiuntamente, sia per quanto concerne l'accertamento del fatto che per il diritto al risarcimento del danno.
Al fine di giungere alla riforma della sentenza in punto di condanna al risarcimento del danno, la cui domanda in primo grado non è stata accolta in virtù della declaratoria di insussistenza del reato di minaccia attribuito all'appellato (di cui peraltro lo stesso Pubblico Ministero ha chiesto l'assoluzione), è necessario in questa sede accertare se la condotta descritta nel capo di imputazione sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e dunque se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, si traduca nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile.
Ciò posto, ad avviso di questo Giudice, entrambi i motivi di appello non possono ritenersi meritevoli di accoglimento.
Per quanto riguarda il primo, occorre rilevare che nemmeno in sede civile può ritenersi raggiunta la prova circa l'effettiva pronuncia delle frasi minacciose da parte del signor . CP_1
In primo luogo infatti, occorre analizzare il valore probatorio della deposizione testimoniale penale della persona offesa alla luce dei principi relativi alla prova civile.
Mentre, infatti, nel processo penale tale fonte di prova è pienamente utilizzabile alla stregua di una testimonianza, nel processo civile una tale valorizzazione incontra il limite di cui all'art. 246 cod. proc. civ., essendo la parte civile attore nel processo civile, e quindi parte caricata dell'onere di dimostrare quanto affermato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.
Le affermazioni del signor circa le minacce subite non hanno infatti ricevuto un valido ed Parte_2
efficace riscontro, in quanto, seppur confermate dai testi e Testimone_2 Testimone_3 [...]
(alcuni tra i condomini che hanno sottoscritto le dichiarazioni prodotte in giudizio) sono Testimone_6
7
tuttavia state negate dalla teste (sentita quale teste all'udienza del 20.3.2024 nel Tes_4
procedimento penale a parti invertite, il cui verbale è stato acquisito in primo grado) e dalla teste Tes_5
(sulla cui attendibilità non c'è ragione di dubitare in quanto l'appellato ha prodotto la richiesta di
[...]
archiviazione del P.M. per il reato di falsa testimonianza). Si dà atto che queste ultime erano entrambe sedute vicino al signor (come si evince altresì dalla deposizione della stessa parte offesa) CP_2
e quindi in grado di percepire perfettamente le espressioni da quest'ultimo utilizzate.
L'incertezza emersa all'esito dell'istruttoria orale non consente dunque di valorizzare le dichiarazioni pro veritate prodotte dall'appellante nell'ambito del presente giudizio.
Assume inoltre particolare rilevanza la circostanza secondo cui tali parole siano state formulate in un contesto di forte concitazione.
Occorre infatti osservare che, in relazione al secondo motivo di gravame, anche a voler ammettere che il signor abbia effettivamente pronunciato le frasi oggetto dell'imputazione penale, questo CP_2
Giudice ritiene in ogni caso non integrato il danno evento, quale presupposto fondamentale ai fini della sussistenza dell'illecito aquiliano.
La minaccia, infatti, per essere considerata rilevante ai fini civilistici, deve avere una reale capacità intimidatoria da provocare in colui che la subisce uno stato di paura ed ansia, tale, nei casi più gravi, da determinare un cambiamento di abitudini di vita.
La formulazione della frase oggetto della minaccia di cui al presente giudizio, sia per le parole utilizzate
(“ti rovino, ti sputtano sulla piazza di Castelfranco”) sia per il contesto in cui è intervenuta, non risulta in ogni caso idonea, a parere di questo Giudice, a provocare nel destinatario un effetto intimidatorio tale da causare un danno a un interesse meritevole di tutela secondo le regole proprie dell'illecito aquiliano.
Sul punto, infatti, non può che condividersi la posizione del Giudice di Pace relativa all'analisi del contesto in cui si sono verificati i fatti: le assemblee condominiali spesso si caratterizzano per un clima di tensione causato dalla convergenza di plurimi interessi contrapposti e il rischio di diverbi è assai frequente.
Tutti i testi sentiti in udienza hanno confermato tale tensione (il teste ha dichiarato che Testimone_2
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“gli animi si sono scaldati” e la teste , riferendosi all'appellato, ha affermato che “alcuni Testimone_5
condomini però non gli consentivano di parlare interrompendolo in modo aggressivo” ) e sul punto assume particolare rilevanza il fatto che la stessa persona offesa ha espressamente riferito che “la discussione è degenerata con offese reciproche”, avvalorando quanto sopra esposto circa l'esistenza di un scontro tra i protagonisti della presente vicenda giudiziaria.
Da ultimo si osserva che l'appellante non ha allegato – né, conseguentemente, provato – nemmeno il danno conseguenza patito a causa della minaccia, non fornendo a questo Giudice elementi di prova – nemmeno in via presuntiva – circa i concreti pregiudizi che sarebbero derivati dalla frase minacciosa.
Alla luce di quanto fino a qui esposto, deve essere integralmente confermata la sentenza del Giudice di
Pace, nella parte in cui, agli effetti civili, assolvendo l'imputato, ha implicitamente negato il risarcimento del danno.
Quanto alle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. e sono liquidate come da dispositivo (con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 complessità bassa), tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della discussione all'udienza del 25.11.2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il presente appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.276,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, 22 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6011/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6011/2024 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Furlan giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via G. Da Coderta n.
47;
c.f. C.F._1
- parte civile appellante - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Mascotto, giusta mandato allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a Crocetta del
Montello (TV), via F. Baracca n. 127;
c.f.: C.F._2
- imputato appellato -
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in punto: appello ai soli effetti civili avverso la sentenza penale n. 113/2024 del Giudice di Pace di Treviso
Conclusioni delle parti:
Per la parte civile appellante:
Nel merito, in via principale:
In accoglimento del proposto appello, riformare la Sentenza n. 113/2024 resa dal Giudice di Pace di Treviso in data
03/04/2024 e, previa ricostruzione del fatto storico come indicato in Atto ci citazione, per tutti i motivi esposti, riconoscere ai fini civili la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo B) d'imputazione, e per CP_1
l'effetto condannarlo a risarcire la parte civile costituita dei danni non patrimoniali subiti che si indicano in Parte_1
euro 2.000,00 o nella misura ritenuta di Giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Riservata ogni deduzione e produzione, integrarsi – eventualmente - l'istruttoria dibattimentale ex artt. 573 e 603 c.p.p mediante escussione dell'ulteriore teste l'impresario edile sui seguenti capitoli: Tes_1
1) vero che Lei era presente durante l'assemblea condominiale del 23/09/2020 presso il condominio denominato Esterel a
CO V.to?
2) vero che in seno alla predetta assemblea vi era il condomino urlava coprendo la voce degli altri condomini? CP_1
3) vero che il sig. in tale occasione si rivolgeva all'amministratore con le parole “Io ti rovino CP_1 Parte_1
sulla Piazza di Castelfranco …. io ti sputtano su tutta la piazza” riportate nel capo B) d'imputazione?
4) vero che le parole di cui al capitolo precedente si riferivano alle accuse appena proferite da nei confronti CP_1
dell'Amministratore di essere colluso ai danni del Condominio;
5) vero che il sig. in seno all'assemblea di cui sopra, accusava l'amministratore di avere CP_1 Parte_1
interessi personali in conflitto con quelli condominiali?
6) vero che il sig. in seno all'assemblea di cui sopra, offendeva e minacciava l'amministratore CP_1 Parte_1
?
[...]
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7) vero che tali offese e minacce erano urlate e, quindi, avvertite da tutti i presenti?
8) vero che al sig. veniva più volte richiesto di indossare la mascherina anticovid poiché sprovvisto? CP_1
Per l'imputato appellato:
CONCLUSIONI
Richiamate tutte le difese ed eccezioni in precedenza articolate, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Treviso, respinta ogni altra deduzione, istanza e conclusione:
Nel merito:
- rigettarsi, per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione in appello, l'appello proposto dal sig. Parte_1
e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 113/2024 emessa dal Giudice di Pace di Treviso;
- in ogni caso, per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione in appello, previa ogni opportuna declaratoria ed ogni opportuno accertamento, rigettarsi le domande tutte proposte da in quanto infondate in fatto ed in Parte_1
diritto.
Riproposte ex art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni, contestazioni, istanze, domande e documenti già proposte in primo grado.
In via istruttoria:
Si richiama l'allegazione documentale di cui alla comparsa di costituzione in appello.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente grado di giudizio.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di appello depositato dinnanzi al Tribunale penale di Treviso, il signor Parte_1
impugnava ai soli effetti civili la sentenza n. 113/2024 emessa in data 3.4.2024 dal Giudice di Pace di
Treviso di proscioglimento dell'imputato per i reati di diffamazione e minaccia a lui CP_1
iscritti.
Con ordinanza ex art. 573 co.1 bis cod. proc. pen. del 10.10.2024 il giudice assegnatario del fascicolo,
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previa declaratoria di ammissibilità dell'impugnazione proposta, rimetteva le parti davanti alla sezione civile competente del medesimo Tribunale, dovendo trovare applicazione, ratione temporis, la disciplina normativa così come innovata con il d.lgs. n. 150/2022, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 38481/2023.
Con provvedimento emesso in data 17.12.202 questo Giudice invitava l'appellante parte civile a integrare la citazione con le indicazioni prescritte dagli artt. 163 e 342 cod. proc. civ. e a provvedere alla relativa notifica all'appellato nei termini di legge.
L'appellante esponeva nel dettaglio la vicenda che aveva originato il procedimento penale a carico del signor imputato del delitto di diffamazione ex art. 595 cod. pen. e di minaccia ex art. CP_2
612 cod. pen. per le condotte consistite, da un lato, nell'aver affiso nella bacheca situata nell'atrio del condominio una lettera dal contenuto offensivo dell'onore e della reputazione dell'Amministratore di condominio e, dall'altro, per aver proferito nei suoi confronti le parole “…io ti rovino sulla Parte_2
Piazza di Castelfranco... io ti sputtano su tutta la piazza” nell'ambito di una discussione scaturita in occasione dell'assemblea condominiale tenutasi in data 23.9.2020.
Il Giudice di prime cure, esaurita l'istruttoria orale consistita nell'escussione della parte offesa costituitasi parte civile e dei testi citati in giudizio, aveva pronunciato sentenza di assoluzione dell'imputato per entrambi i reati a lui ascritti per insussistenza del fatto.
In particolare, in relazione al capo A) relativo alla diffamazione, aveva rilevato, da un lato, la volontà espressa dalla parte civile di rimettere la querela e dall'altro che, in ogni caso, gli esiti dell'istruttoria espletata in giudizio non avevano fatto emergere alcun principio di prova in relazione alla responsabilità dell'imputato.
Parimenti, il Giudice di Pace non aveva ritenuto raggiunta la prova nemmeno in relazione al capo B) relativo al reato di minaccia, in quanto dalle deposizioni testimoniali non era emerso che l'imputato avesse proferito le frasi oggetto del capo di imputazione e che, in ogni caso, se anche pronunciate, le stesse non potevano comunque considerarsi idonee a configurare il reato di cui all'art. 612 cod. pen. sia per la
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mancanza di influenza dell'imputato sul male prospettato sia per il contesto, notoriamente litigioso, dell'assemblea condominiale, in cui si erano verificati i fatti.
L'appellante proponeva impugnazione avverso il capo B) della sentenza riguardante l'assoluzione per il delitto di minaccia ravvisando due motivi di gravame, entrambi da ricondursi all'errata valutazione delle prove assunte dal Giudice di prime cure.
Da un lato infatti il Giudice di primo grado aveva, a suo dire, errato nel ritenere non raggiunta la prova circa le frasi minacciose proferite da in quanto tale circostanza era emersa Parte_2
inequivocabilmente dalla propria deposizione quale parte offesa, da quelle dei testi e Testimone_2
e dalle dichiarazioni sottoscritte da diversi condomini. Testimone_3
Da all'altro lato, asseriva che il male minacciato dall'appellato, diversamente da quanto sostenuto dal
Giudice di Pace, oltre che dipendere dalla propria volontà e dalle proprie azioni, doveva considerarsi idoneo ad incutere timore nei confronti del destinatario, in quanto, proprio perché formulato nell'ambito del contesto dell'assemblea condominiale, assumeva i caratteri di una minaccia insidiosa ed intimidatrice.
Chiedeva dunque l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellato al risarcimento del danno morale subito, da quantificarsi in € 2.000,00.
Si costitutiva l'appellato richiamando le proprie difese formulate in primo grado e sostenendo la correttezza della ricostruzione del Giudice di Pace.
Rappresentava inoltre che, in relazione ai medesimi fatti, era in corso un procedimento per diffamazione a parti invertite nell'ambito del quale la teste aveva negato di aver sentito proferire minaccia Tes_4
alcuna. Anche la teste , escussa nell'ambito del presente procedimento nel giudizio di Testimone_5
primo grado, aveva dichiarato di non aver sentito le frasi oggetto del capo d'imputazione. Per tali fatti, per i quali era stata denunciata per falsa testimonianza dall'odierno appellante, il Giudice preliminare aveva emesso ordinanza di archiviazione in data 7.11.2024.
Ad ogni modo, contestava che tali parole avessero potuto intimorire il signor , Parte_1
evidenziando come il contesto in cui si erano verificati i fatti fosse caratterizzato da concitazione e
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reciproche offese, così come pacificamente affermato anche dalla stessa persona offesa.
All'esito della prima udienza del 22.5.2025 il Giudice riteneva la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione e rinviava il giudizio per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 25.11.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter cod. proc. civ., le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
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Preliminarmente, al fine di delimitare l'oggetto della presente decisione, occorre dare atto che l'art. 33 del
D.lgs. n. 150/2022 ha riformulato l'art. 573 cod. proc. pen. inserendo il comma I bis, con la finalità espressa di razionalizzare le impugnazioni penali e sottrarle al carico dei giudici di tale materia nei casi in cui siano proposte per i soli interessi civili.
La riforma ha inoltre inciso sulle caratteristiche dell'atto di costituzione di parte civile nel processo penale, esigendone il rispetto dell'art. 163 cod. proc. civ. anche in sede penale, di modo da cristallizzare, fin da quel momento, il petitum e la causa petendi dell'azione esercitata, anche per l'eventuale grado successivo.
La norma così innovata stabilisce dunque la prosecuzione del giudizio di appello per le sole questioni riguardanti la responsabilità dell'imputato per le restituzioni, per il risarcimento del danno cagionato da reato e per la rifusione delle spese processuali in favore della parte civile innanzi l'autorità civile competente, che viene chiamata a decidere utilizzando le prove già acquisite nel corso del giudizio penale e quelle eventualmente acquisite in sede civile, tenendo conto, ai fini della trattazione e della decisione, dello statuto della prova civile e del parametro di giudizio del “più probabile che non”, anziché di quello della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Ciò premesso, è necessario procedere all'analisi dei motivi di gravame formulati dall'appellante alla luce dei principi che governano l'accertamento e la valutazione della prova nel processo civile.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto, sulla base dell'istruttoria orale svolta in giudizio, non raggiunta la prova relativa alle frasi minacciose addebitate al signor CP_2
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Con il secondo motivo, l'appellante ha ribadito la reale portata intimidatoria delle minacce che, proprio perché proferite nel contesto dell'assemblea di condominio, e dunque nel luogo di lavoro della persona offesa, hanno generato in quest'ultima il timore che l'appellato passasse realmente ai fatti.
I due motivi di gravame, in ragione della loro stretta connessione e dell'afferenza ai medesimi profili, possono essere affrontati congiuntamente, sia per quanto concerne l'accertamento del fatto che per il diritto al risarcimento del danno.
Al fine di giungere alla riforma della sentenza in punto di condanna al risarcimento del danno, la cui domanda in primo grado non è stata accolta in virtù della declaratoria di insussistenza del reato di minaccia attribuito all'appellato (di cui peraltro lo stesso Pubblico Ministero ha chiesto l'assoluzione), è necessario in questa sede accertare se la condotta descritta nel capo di imputazione sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e dunque se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, si traduca nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile.
Ciò posto, ad avviso di questo Giudice, entrambi i motivi di appello non possono ritenersi meritevoli di accoglimento.
Per quanto riguarda il primo, occorre rilevare che nemmeno in sede civile può ritenersi raggiunta la prova circa l'effettiva pronuncia delle frasi minacciose da parte del signor . CP_1
In primo luogo infatti, occorre analizzare il valore probatorio della deposizione testimoniale penale della persona offesa alla luce dei principi relativi alla prova civile.
Mentre, infatti, nel processo penale tale fonte di prova è pienamente utilizzabile alla stregua di una testimonianza, nel processo civile una tale valorizzazione incontra il limite di cui all'art. 246 cod. proc. civ., essendo la parte civile attore nel processo civile, e quindi parte caricata dell'onere di dimostrare quanto affermato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.
Le affermazioni del signor circa le minacce subite non hanno infatti ricevuto un valido ed Parte_2
efficace riscontro, in quanto, seppur confermate dai testi e Testimone_2 Testimone_3 [...]
(alcuni tra i condomini che hanno sottoscritto le dichiarazioni prodotte in giudizio) sono Testimone_6
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tuttavia state negate dalla teste (sentita quale teste all'udienza del 20.3.2024 nel Tes_4
procedimento penale a parti invertite, il cui verbale è stato acquisito in primo grado) e dalla teste Tes_5
(sulla cui attendibilità non c'è ragione di dubitare in quanto l'appellato ha prodotto la richiesta di
[...]
archiviazione del P.M. per il reato di falsa testimonianza). Si dà atto che queste ultime erano entrambe sedute vicino al signor (come si evince altresì dalla deposizione della stessa parte offesa) CP_2
e quindi in grado di percepire perfettamente le espressioni da quest'ultimo utilizzate.
L'incertezza emersa all'esito dell'istruttoria orale non consente dunque di valorizzare le dichiarazioni pro veritate prodotte dall'appellante nell'ambito del presente giudizio.
Assume inoltre particolare rilevanza la circostanza secondo cui tali parole siano state formulate in un contesto di forte concitazione.
Occorre infatti osservare che, in relazione al secondo motivo di gravame, anche a voler ammettere che il signor abbia effettivamente pronunciato le frasi oggetto dell'imputazione penale, questo CP_2
Giudice ritiene in ogni caso non integrato il danno evento, quale presupposto fondamentale ai fini della sussistenza dell'illecito aquiliano.
La minaccia, infatti, per essere considerata rilevante ai fini civilistici, deve avere una reale capacità intimidatoria da provocare in colui che la subisce uno stato di paura ed ansia, tale, nei casi più gravi, da determinare un cambiamento di abitudini di vita.
La formulazione della frase oggetto della minaccia di cui al presente giudizio, sia per le parole utilizzate
(“ti rovino, ti sputtano sulla piazza di Castelfranco”) sia per il contesto in cui è intervenuta, non risulta in ogni caso idonea, a parere di questo Giudice, a provocare nel destinatario un effetto intimidatorio tale da causare un danno a un interesse meritevole di tutela secondo le regole proprie dell'illecito aquiliano.
Sul punto, infatti, non può che condividersi la posizione del Giudice di Pace relativa all'analisi del contesto in cui si sono verificati i fatti: le assemblee condominiali spesso si caratterizzano per un clima di tensione causato dalla convergenza di plurimi interessi contrapposti e il rischio di diverbi è assai frequente.
Tutti i testi sentiti in udienza hanno confermato tale tensione (il teste ha dichiarato che Testimone_2
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“gli animi si sono scaldati” e la teste , riferendosi all'appellato, ha affermato che “alcuni Testimone_5
condomini però non gli consentivano di parlare interrompendolo in modo aggressivo” ) e sul punto assume particolare rilevanza il fatto che la stessa persona offesa ha espressamente riferito che “la discussione è degenerata con offese reciproche”, avvalorando quanto sopra esposto circa l'esistenza di un scontro tra i protagonisti della presente vicenda giudiziaria.
Da ultimo si osserva che l'appellante non ha allegato – né, conseguentemente, provato – nemmeno il danno conseguenza patito a causa della minaccia, non fornendo a questo Giudice elementi di prova – nemmeno in via presuntiva – circa i concreti pregiudizi che sarebbero derivati dalla frase minacciosa.
Alla luce di quanto fino a qui esposto, deve essere integralmente confermata la sentenza del Giudice di
Pace, nella parte in cui, agli effetti civili, assolvendo l'imputato, ha implicitamente negato il risarcimento del danno.
Quanto alle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. e sono liquidate come da dispositivo (con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 complessità bassa), tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della discussione all'udienza del 25.11.2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il presente appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.276,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, 22 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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