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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/11/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1468/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1468 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023;
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Francesco Padula e Lidia Elisa Vertaldi;
(parte opponente)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, dall'avv. Marco Calabrese;
(parte opposta)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 302/2023 emesso, dall'intestato Tribunale, in data 26/06/2023, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 994/2023;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l'odierno opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, con cui l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto di pagare, in favore dell'odierna parte opposta, la somma pari ad € 15.407,11, da quest'ultima richiesta a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva espletata, dalla stessa parte opposta, in favore dell'odierno opponente nell'ambito di sei procedimenti, in particolare:
1. procedimento penale iscritto, dinanzi al Tribunale di Larino, al R.G.N.R. n. 1129/2020 e
R.G.GIP. n. 1543/2020, con richiesta di compenso pari ad € 522,00 (inclusi accessori);
2. procedimenti civili iscritti, dinanzi al Tribunale di Isernia, al R.G. n. 1082/2020 e al R.G. n.
1064/2021, con richiesta di compensi pari ad € 5.242,48 (inclusi accessori);
3. procedimento civile iscritto, dinanzi al Tribunale di Isernia, al R.G. n. 197/2022, con richiesta di compensi pari ad € 1.082,00 (inclusi accessori);
4. procedimento penale iscritto, dinanzi al Tribunale di Isernia, al R.G.N.R. n. 41/2021, con richiesta di compensi pari ad € 970,76 (inclusi accessori);
5. procedimento civile iscritto, dinanzi al Tribunale di Isernia, al R.G. n. 177/2022, con richiesta di compensi pari ad € 6.823,98 (inclusi accessori).
L'opponente, in particolare – premesso di aver provveduto, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, al pagamento dei compensi richiesti con riferimento ai procedimenti sopra numerati ai numeri da 1 a 4, per l'importo complessivo pari ad € 9.555,94 –, ha dedotto, quale unico motivo di opposizione avverso la richiesta di pagamento dei compensi relativamente anche al procedimento sopra numerato al n. 5, il mancato espletamento, in concreto, di alcuna attività difensiva da parte dell'avvocato , odierna parte opposta, alla quale l'odierno opponente aveva Controparte_1 conferito procura, congiuntamente ad altro difensore, esclusivamente ai fini della limitatissima attività di presentazione di una mera istanza di visibilità, per poi revocarle, tuttavia, il mandato dopo pochi mesi.
L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la creditrice opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione proposta ex adverso, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme residue oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata, in corso di causa, l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed inutilmente effettuato un tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, nonché mediante escussione di due testi di parte opponente e, concessi alle parti i termini per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni nonché per il deposito degli scritti conclusionali, la stessa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16 luglio 2025.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda monitoria avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali (inclusi gli accessori quali rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A.) relativamente ai procedimenti sopra numerati ai numeri da 1 a 4, per l'importo pari, in sorte capitale, a complessivi € 7.817,24.
È opportuno premettere, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 10553/2009 e n. 22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti medesime, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n.
16150/2010).
Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, infatti, “la cessazione della materia del contendere è una categoria generale, nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale” (così: Corte
d'appello Campobasso, n. 162 del 16/05/2023).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva come, nel caso di specie, è evidente come, con riferimento alla richiesta di pagamento dei compensi relativi ai procedimenti sopra numerati, ai numeri da 1 a 4, per l'importo, in sorte capitale, e comprensivo degli accessori sopra specificati, pari ad € 7.817,24 (che l'odierno opponente risulta aver pagato – unitamente alle ulteriori somme pari: a) ad € 765,89, richiesta a titolo di rimborso spese per il rilascio del parere di congruità da parte dell'Ordine; b) ad € 972,82, richiesta a titolo di compensi professionali, inclusi accessori, spettanti per la fase monitoria nonché a titolo di esborsi sostenuti per la fase monitoria stessa – per un importo complessivo pari ad € 9.555,94, a fronte della maggior somma risultante dalla sommatoria delle suddette voci, pari ad € 9.555,95), sia del tutto venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia del merito,
Controvertono, infatti, le parti, nel presente giudizio di opposizione, limitatamente alla dovutezza o meno dei restanti compensi professionali richiesti dalla parte opposta, per l'attività professionale da lei espletata nell'ambito del procedimento civile iscritto, dinanzi al Tribunale di Isernia, al R.G. n.
177/2022, per un importo richiesto complessivamente pari ad € 6.823,98 (inclusi gli accessori).
In primo luogo, è opportuno premettere, in via generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo – com'è noto – dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta assume la posizione sostanziale di attore e la parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuto.
In base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, grava, dunque, sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo, ossia la fonte del proprio diritto di credito e l'esistenza del diritto stesso, potendosi semplicemente limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.
Grava, invece, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, allegando e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria o, in alternativa, allegando e provando l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta per tabulas – ed è, del resto, circostanza del tutto pacifica tra le parti – che l'odierno opponente abbia conferito, in data 03/03/2022, una procura speciale agli avv.ti (odierna opposta) e Massimo Romano per Controparte_1 difenderlo nell'ambito del procedimento civile iscritto dinanzi al Tribunale di Isernia al R.G. n.
177/2022 e che, in data 08/03/2022, questi ultimi abbiano presentato apposita istanza di visibilità per accedere nel fascicolo telematico del suddetto procedimento, al fine di “procedere all'esame di atti, documenti e provvedimenti ivi depositati” (cfr. istanza di visibilità, in atti).
Del pari pacifico è il valore della controversia oggetto del giudizio R.G. n. 177/2022, pari ad €
2.000.000,00, trattandosi di circostanza allegata dalla parte opposta e non contestata dall'odierno opponente (art. 115, co. 1, c.p.c.).
Lo stesso teste, , consulente legale dell'odierno opponente nel periodo in Testimone_1 considerazione, escusso all'udienza del 2 ottobre 2024, ha dichiarato, del resto, che “ero assegnato a
e dal 2018 lavoravo in stanza con e conoscevo quindi tutto e quando è Parte_1 Parte_1 arrivata la citazione dalla io sono stato la prima persona con cui ne ha parlato e CP_2 decidemmo di affidare la causa congiuntamente all'avv. Romano ed all'avv. […] CP_1
Escludo che l'incarico fosse stato conferito esclusivamente all'avv. Romano” (cfr. verbale di udienza del 02/10/2024, in atti). Deve, pertanto, affermarsi il diritto dell'odierna opposta a percepire i compensi a lei spettanti per l'attività professionale da lei espletata, in favore dell'odierno opponente, con riferimento al procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Isernia al R.G. n. 177/2022, anche se arrestatasi ad una fase del tutto embrionale, avendo infatti ella, mediante la presentazione dell'istanza di visibilità a sua firma, comunque espletato un'attività difensiva, in favore dell'odierno opponente, propedeutica allo studio del fascicolo e, pertanto, liquidabile quale fase di studio (non potendosi, del resto, escludere, alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata in corso di causa, che, a seguito dell'istanza di visibilità a ciò finalizzata, la parte opposta abbia concretamente proceduto allo studio del fascicolo in questione).
Circa il quantum dell'importo richiesto con riferimento ai compensi spettanti relativamente a tale attività si osserva, tuttavia, quanto segue.
La norma di riferimento in materia di determinazione del compenso delle prestazioni professionali – tra cui rientra anche quella di avvocato –, ossia l'art. 2233 c.c., individua una gerarchia nella determinazione del compenso stesso, dovendosi avere riguardo, in primo luogo, all'accordo delle parti, e, solo in caso di mancata pattuizione del compenso, in ordine successivo, alle tariffe, agli usi o alla determinazione giudiziale.
Se, dunque, l'accordo delle parti, nell'ambito delle professioni intellettuali (quale quella dell'avvocato), costituisce sì la fonte principale della determinazione del compenso, in grado di derogare anche a quanto previsto dalle tariffe (e anche, quindi, ai minimi tariffari), è tuttavia necessario, affinché tale criterio operi, che l'accordo di determinazione del compenso professionale abbia la forma scritta ad substantiam, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2233, co. 3, c.c., secondo cui “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che le parti abbiano stipulato un accordo in forma scritta avente ad oggetto la pattuizione del compenso.
Ne deriva, quindi, che, in assenza di una valida pattuizione del compenso in forma scritta che sia intercorsa tra le odierne parti del presente giudizio, il compenso deve essere determinato in base alle tariffe, in applicazione dei criteri suppletivi indicati dall'art. 2233 c.c.
A tal proposito, occorre aversi riguardo – ai fini della quantificazione del compenso – ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, nel testo antecedente alle modifiche apportate con D.M. n. 147/2022
(avendo l'avvocato esaurito la propria attività professionale, nell'ambito del CP_1 giudizio in questione, antecedentemente all'entrata in vigore, in data 23 ottobre 2022, del D.M. n.
147/2022 cit.), con applicazione dei valori medi (in assenza di elementi tali da ritenere la particolare semplicità della controversia oggetto di quel giudizio) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (individuato sulla base del valore della controversia, pari ad € 2.000.000,00, secondo quanto allegato dalla parte opposta e non contestato dalla parte opponente), con riconoscimento della sola fase di studio, per un importo pari ad € 5.704,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A., se dovuta, come per legge.
L'importo così liquidabile deve, tuttavia, essere dimezzato della metà, in ragione del fatto che la precipua attività difensiva, consistita nella presentazione dell'istanza di visibilità, è stata espletata da due difensori congiuntamente.
Si osserva, al riguardo, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema corte, nel caso di difesa congiunta nel procedimento civile, ciascun avvocato conserva, tendenzialmente, il diritto all'intero compenso, mentre “per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo
a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato” (così: Cass. civ. n. 7030/2022):
Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata in corso di causa è inequivocabilmente emerso che l'attività difensiva espletata dall'avv. nel procedimento civile in questione relativamente CP_1 alla fase di studio, liquidabile sulla base del D.M., è stata espletata con la collaborazione dell'avv.
Massimo Romano (cfr., in particolare, le dichiarazioni del teste, , il quale ha Testimone_2 dichiarato che “il dott. si sentiva solo con l'avv. Massimo Romano di questa causa”) e che la Pt_1 stessa, in ogni caso, si è esaurita in un'attività meramente preparatoria allo studio (presentazione dell'istanza di visibilità), sì da non poter dare luogo alla liquidazione integrale dei compensi relativamente a tale fase.
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente ai compensi professionali spettanti alla parte opposta per l'attività difensiva espletata, in favore dell'odierno opponente, nei procedimenti sopra numerati ai numeri da 1 a 4 e con riconoscimento, invece, del diritto della parte opposta alla percezione dei compensi professionali spettanti, per l'attività difensiva da lei espletata in favore dell'odierno opponente, relativamente al procedimento civile iscritto dinanzi al Tribunale di Isernia al R.G. n. 177/2022, con conseguente condanna di al pagamento, in Parte_1 favore dell'avv. , dell'importo complessivo pari ad € 2.852,00, oltre Controparte_1 interessi legali, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dalla data della domanda monitoria sino al saldo effettivo.
Devono, del pari, essere liquidati gli interessi legali, da calcolarsi, del pari, al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., sulla somma pari ad € 7.817,24 spontaneamente versata dall'opponente in corso di causa
(non risultando che l'opponente abbia provveduto al pagamento anche di tale voce, relativa agli interessi), con decorrenza dalla data della domanda monitoria alla data di effettivo pagamento, avvenuto in data 15/09/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento entro cui è ricompreso il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (da €
52.001,00 a € 260.000,00) e con riconoscimento di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1468 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, di opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, ogni altra eccezione o domanda assorbita e disattesa, così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda monitoria avente ad oggetto:
o il pagamento della somma, in sorte capitale, pari ad € 7.817,24 (inclusi accessori), richiesta a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva espletata, dalla parte opposta, in favore dell'odierno opponente, relativamente ai procedimenti numerati, ai numeri da 1 a 4, in parte motiva;
o il pagamento dei compensi e delle spese della fase monitoria;
• Accerta il diritto della parte opposta alla percezione dei compensi spettanti, per l'attività difensiva da lei espletata in favore dell'odierno opponente, nell'ambito del procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Isernia al R.G. n. 177/2022 e, per l'effetto:
• Condanna l'odierno opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma pari ad € 2.852,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, e oltre, altresì, agli interessi legali, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dalla data monitoria sino al saldo;
• Condanna l'odierno opponente al pagamento, in favore della parte opposta, degli interessi legali maturati sulla sorte capitale pari ad € 7.817,24, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dalla data della domanda monitoria sino al 15/09/2023; • Condanna l'odierno opponente a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte opposta nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre al rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 12 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1468 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023;
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Francesco Padula e Lidia Elisa Vertaldi;
(parte opponente)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, dall'avv. Marco Calabrese;
(parte opposta)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 302/2023 emesso, dall'intestato Tribunale, in data 26/06/2023, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 994/2023;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l'odierno opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, con cui l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto di pagare, in favore dell'odierna parte opposta, la somma pari ad € 15.407,11, da quest'ultima richiesta a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva espletata, dalla stessa parte opposta, in favore dell'odierno opponente nell'ambito di sei procedimenti, in particolare:
1. procedimento penale iscritto, dinanzi al Tribunale di Larino, al R.G.N.R. n. 1129/2020 e
R.G.GIP. n. 1543/2020, con richiesta di compenso pari ad € 522,00 (inclusi accessori);
2. procedimenti civili iscritti, dinanzi al Tribunale di Isernia, al R.G. n. 1082/2020 e al R.G. n.
1064/2021, con richiesta di compensi pari ad € 5.242,48 (inclusi accessori);
3. procedimento civile iscritto, dinanzi al Tribunale di Isernia, al R.G. n. 197/2022, con richiesta di compensi pari ad € 1.082,00 (inclusi accessori);
4. procedimento penale iscritto, dinanzi al Tribunale di Isernia, al R.G.N.R. n. 41/2021, con richiesta di compensi pari ad € 970,76 (inclusi accessori);
5. procedimento civile iscritto, dinanzi al Tribunale di Isernia, al R.G. n. 177/2022, con richiesta di compensi pari ad € 6.823,98 (inclusi accessori).
L'opponente, in particolare – premesso di aver provveduto, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, al pagamento dei compensi richiesti con riferimento ai procedimenti sopra numerati ai numeri da 1 a 4, per l'importo complessivo pari ad € 9.555,94 –, ha dedotto, quale unico motivo di opposizione avverso la richiesta di pagamento dei compensi relativamente anche al procedimento sopra numerato al n. 5, il mancato espletamento, in concreto, di alcuna attività difensiva da parte dell'avvocato , odierna parte opposta, alla quale l'odierno opponente aveva Controparte_1 conferito procura, congiuntamente ad altro difensore, esclusivamente ai fini della limitatissima attività di presentazione di una mera istanza di visibilità, per poi revocarle, tuttavia, il mandato dopo pochi mesi.
L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la creditrice opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione proposta ex adverso, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme residue oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata, in corso di causa, l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed inutilmente effettuato un tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, nonché mediante escussione di due testi di parte opponente e, concessi alle parti i termini per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni nonché per il deposito degli scritti conclusionali, la stessa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16 luglio 2025.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda monitoria avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali (inclusi gli accessori quali rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A.) relativamente ai procedimenti sopra numerati ai numeri da 1 a 4, per l'importo pari, in sorte capitale, a complessivi € 7.817,24.
È opportuno premettere, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 10553/2009 e n. 22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti medesime, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n.
16150/2010).
Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, infatti, “la cessazione della materia del contendere è una categoria generale, nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale” (così: Corte
d'appello Campobasso, n. 162 del 16/05/2023).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva come, nel caso di specie, è evidente come, con riferimento alla richiesta di pagamento dei compensi relativi ai procedimenti sopra numerati, ai numeri da 1 a 4, per l'importo, in sorte capitale, e comprensivo degli accessori sopra specificati, pari ad € 7.817,24 (che l'odierno opponente risulta aver pagato – unitamente alle ulteriori somme pari: a) ad € 765,89, richiesta a titolo di rimborso spese per il rilascio del parere di congruità da parte dell'Ordine; b) ad € 972,82, richiesta a titolo di compensi professionali, inclusi accessori, spettanti per la fase monitoria nonché a titolo di esborsi sostenuti per la fase monitoria stessa – per un importo complessivo pari ad € 9.555,94, a fronte della maggior somma risultante dalla sommatoria delle suddette voci, pari ad € 9.555,95), sia del tutto venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia del merito,
Controvertono, infatti, le parti, nel presente giudizio di opposizione, limitatamente alla dovutezza o meno dei restanti compensi professionali richiesti dalla parte opposta, per l'attività professionale da lei espletata nell'ambito del procedimento civile iscritto, dinanzi al Tribunale di Isernia, al R.G. n.
177/2022, per un importo richiesto complessivamente pari ad € 6.823,98 (inclusi gli accessori).
In primo luogo, è opportuno premettere, in via generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo – com'è noto – dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta assume la posizione sostanziale di attore e la parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuto.
In base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, grava, dunque, sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo, ossia la fonte del proprio diritto di credito e l'esistenza del diritto stesso, potendosi semplicemente limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.
Grava, invece, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, allegando e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria o, in alternativa, allegando e provando l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta per tabulas – ed è, del resto, circostanza del tutto pacifica tra le parti – che l'odierno opponente abbia conferito, in data 03/03/2022, una procura speciale agli avv.ti (odierna opposta) e Massimo Romano per Controparte_1 difenderlo nell'ambito del procedimento civile iscritto dinanzi al Tribunale di Isernia al R.G. n.
177/2022 e che, in data 08/03/2022, questi ultimi abbiano presentato apposita istanza di visibilità per accedere nel fascicolo telematico del suddetto procedimento, al fine di “procedere all'esame di atti, documenti e provvedimenti ivi depositati” (cfr. istanza di visibilità, in atti).
Del pari pacifico è il valore della controversia oggetto del giudizio R.G. n. 177/2022, pari ad €
2.000.000,00, trattandosi di circostanza allegata dalla parte opposta e non contestata dall'odierno opponente (art. 115, co. 1, c.p.c.).
Lo stesso teste, , consulente legale dell'odierno opponente nel periodo in Testimone_1 considerazione, escusso all'udienza del 2 ottobre 2024, ha dichiarato, del resto, che “ero assegnato a
e dal 2018 lavoravo in stanza con e conoscevo quindi tutto e quando è Parte_1 Parte_1 arrivata la citazione dalla io sono stato la prima persona con cui ne ha parlato e CP_2 decidemmo di affidare la causa congiuntamente all'avv. Romano ed all'avv. […] CP_1
Escludo che l'incarico fosse stato conferito esclusivamente all'avv. Romano” (cfr. verbale di udienza del 02/10/2024, in atti). Deve, pertanto, affermarsi il diritto dell'odierna opposta a percepire i compensi a lei spettanti per l'attività professionale da lei espletata, in favore dell'odierno opponente, con riferimento al procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Isernia al R.G. n. 177/2022, anche se arrestatasi ad una fase del tutto embrionale, avendo infatti ella, mediante la presentazione dell'istanza di visibilità a sua firma, comunque espletato un'attività difensiva, in favore dell'odierno opponente, propedeutica allo studio del fascicolo e, pertanto, liquidabile quale fase di studio (non potendosi, del resto, escludere, alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata in corso di causa, che, a seguito dell'istanza di visibilità a ciò finalizzata, la parte opposta abbia concretamente proceduto allo studio del fascicolo in questione).
Circa il quantum dell'importo richiesto con riferimento ai compensi spettanti relativamente a tale attività si osserva, tuttavia, quanto segue.
La norma di riferimento in materia di determinazione del compenso delle prestazioni professionali – tra cui rientra anche quella di avvocato –, ossia l'art. 2233 c.c., individua una gerarchia nella determinazione del compenso stesso, dovendosi avere riguardo, in primo luogo, all'accordo delle parti, e, solo in caso di mancata pattuizione del compenso, in ordine successivo, alle tariffe, agli usi o alla determinazione giudiziale.
Se, dunque, l'accordo delle parti, nell'ambito delle professioni intellettuali (quale quella dell'avvocato), costituisce sì la fonte principale della determinazione del compenso, in grado di derogare anche a quanto previsto dalle tariffe (e anche, quindi, ai minimi tariffari), è tuttavia necessario, affinché tale criterio operi, che l'accordo di determinazione del compenso professionale abbia la forma scritta ad substantiam, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2233, co. 3, c.c., secondo cui “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che le parti abbiano stipulato un accordo in forma scritta avente ad oggetto la pattuizione del compenso.
Ne deriva, quindi, che, in assenza di una valida pattuizione del compenso in forma scritta che sia intercorsa tra le odierne parti del presente giudizio, il compenso deve essere determinato in base alle tariffe, in applicazione dei criteri suppletivi indicati dall'art. 2233 c.c.
A tal proposito, occorre aversi riguardo – ai fini della quantificazione del compenso – ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, nel testo antecedente alle modifiche apportate con D.M. n. 147/2022
(avendo l'avvocato esaurito la propria attività professionale, nell'ambito del CP_1 giudizio in questione, antecedentemente all'entrata in vigore, in data 23 ottobre 2022, del D.M. n.
147/2022 cit.), con applicazione dei valori medi (in assenza di elementi tali da ritenere la particolare semplicità della controversia oggetto di quel giudizio) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (individuato sulla base del valore della controversia, pari ad € 2.000.000,00, secondo quanto allegato dalla parte opposta e non contestato dalla parte opponente), con riconoscimento della sola fase di studio, per un importo pari ad € 5.704,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A., se dovuta, come per legge.
L'importo così liquidabile deve, tuttavia, essere dimezzato della metà, in ragione del fatto che la precipua attività difensiva, consistita nella presentazione dell'istanza di visibilità, è stata espletata da due difensori congiuntamente.
Si osserva, al riguardo, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema corte, nel caso di difesa congiunta nel procedimento civile, ciascun avvocato conserva, tendenzialmente, il diritto all'intero compenso, mentre “per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo
a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato” (così: Cass. civ. n. 7030/2022):
Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata in corso di causa è inequivocabilmente emerso che l'attività difensiva espletata dall'avv. nel procedimento civile in questione relativamente CP_1 alla fase di studio, liquidabile sulla base del D.M., è stata espletata con la collaborazione dell'avv.
Massimo Romano (cfr., in particolare, le dichiarazioni del teste, , il quale ha Testimone_2 dichiarato che “il dott. si sentiva solo con l'avv. Massimo Romano di questa causa”) e che la Pt_1 stessa, in ogni caso, si è esaurita in un'attività meramente preparatoria allo studio (presentazione dell'istanza di visibilità), sì da non poter dare luogo alla liquidazione integrale dei compensi relativamente a tale fase.
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente ai compensi professionali spettanti alla parte opposta per l'attività difensiva espletata, in favore dell'odierno opponente, nei procedimenti sopra numerati ai numeri da 1 a 4 e con riconoscimento, invece, del diritto della parte opposta alla percezione dei compensi professionali spettanti, per l'attività difensiva da lei espletata in favore dell'odierno opponente, relativamente al procedimento civile iscritto dinanzi al Tribunale di Isernia al R.G. n. 177/2022, con conseguente condanna di al pagamento, in Parte_1 favore dell'avv. , dell'importo complessivo pari ad € 2.852,00, oltre Controparte_1 interessi legali, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dalla data della domanda monitoria sino al saldo effettivo.
Devono, del pari, essere liquidati gli interessi legali, da calcolarsi, del pari, al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., sulla somma pari ad € 7.817,24 spontaneamente versata dall'opponente in corso di causa
(non risultando che l'opponente abbia provveduto al pagamento anche di tale voce, relativa agli interessi), con decorrenza dalla data della domanda monitoria alla data di effettivo pagamento, avvenuto in data 15/09/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento entro cui è ricompreso il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (da €
52.001,00 a € 260.000,00) e con riconoscimento di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1468 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, di opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, ogni altra eccezione o domanda assorbita e disattesa, così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda monitoria avente ad oggetto:
o il pagamento della somma, in sorte capitale, pari ad € 7.817,24 (inclusi accessori), richiesta a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva espletata, dalla parte opposta, in favore dell'odierno opponente, relativamente ai procedimenti numerati, ai numeri da 1 a 4, in parte motiva;
o il pagamento dei compensi e delle spese della fase monitoria;
• Accerta il diritto della parte opposta alla percezione dei compensi spettanti, per l'attività difensiva da lei espletata in favore dell'odierno opponente, nell'ambito del procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Isernia al R.G. n. 177/2022 e, per l'effetto:
• Condanna l'odierno opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma pari ad € 2.852,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, e oltre, altresì, agli interessi legali, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dalla data monitoria sino al saldo;
• Condanna l'odierno opponente al pagamento, in favore della parte opposta, degli interessi legali maturati sulla sorte capitale pari ad € 7.817,24, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dalla data della domanda monitoria sino al 15/09/2023; • Condanna l'odierno opponente a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte opposta nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre al rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 12 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo