Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 24/04/2026, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00739/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2026, proposto da
Sorico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Crescenzio Santuori, Raffaele Ruocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di VI Valentia, non costituita in giudizio;
Comune di Tropea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Prestia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ep Spa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia in via cautelare:
a) della determinazione n. 55 del 28.1.2026, mediante la quale il Comune di Tropea, riepilogando la procedura di gara svolta per il tramite della Stazione Unica Appaltante della Provincia di VI Valentia, ha preso atto della determinazione n. 113 del 27.1.2025 avente a oggetto la proposta di aggiudicazione formulata dalla SUA provinciale e, per l’effetto, ha affidato il servizio alla EP SP;
b) della nota prot. n. 2401 del 29.1.2026, inoltrata in pari data a mezzo posta elettronica certificata, mediante la quale la Stazione Unica Appaltante della Provincia di VI Valentia ha comunicato alla Società ricorrente, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto in favore della EP SP;
c) della determinazione n. 109 del 27.2.2026, mediante la quale il Comune di Tropea ha preso atto della determinazione n. 323 del 26.1.2026 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di VI Valentia (avente a oggetto l’approvazione dei verbali di rideterminazione della graduatoria e la conferma della proposta di aggiudicazione formulata in precedenza) e ha confermato l’aggiudicazione disposta in favore della EP SP, approvando lo schema di verbale di consegna in urgenza per garantire l’esecuzione prima della stipula del contratto;
d) ove occorra, della determinazione n. 113 del 27.1.2026, mediante la quale la Stazione Unica Appaltante della Provincia di VI Valentia ha approvato i verbali di gara, proponendo al Comune di Tropea di procedere con l’aggiudicazione del servizio in favore della EP SP;
e) ove occorra, della determinazione n. 323 del 26.2.2026, mediante la quale la Stazione Unica Appaltante della Provincia di VI Valentia ha approvato i verbali di rideterminazione della graduatoria e ha confermato la proposta di aggiudicazione formulata in precedenza in favore della EP SP;
f) ove occorra, di tutti i verbali di gara, con particolare ma non esaustivo riferimento:
1) al verbale della seduta pubblica del 13.11.2025, nell’ambito della quale la Commissione di gara ha aperto le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti;
2) al verbale della seduta riservata del 13.11.2025, nell’ambito della quale la Commissione di gara ha valutato le offerte tecniche presentate dai concorrenti, attribuendo i punteggi agli stessi, poi riparametrati;
3) al verbale della seduta pubblica del 20.11.2025, nell’ambito della quale la Commissione di gara - previa comunicazione dei punteggi tecnici attribuiti - ha disposto l’apertura delle offerte economiche presentate e ha attribuito il relativo punteggio, redigendo la graduatoria finale nella quale la EP SP (nei cui confronti è stato avviato il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta) si è collocata al primo posto;
4) al verbale del 31.12.2025 del Comune di Tropea, avente a oggetto il giudizio di congruità espresso dal RUP sull’offerta presentata dalla EP SP;
5) al verbale del 14.1.2026, nell’ambito del quale la Commissione di gara, preso atto del giudizio di congruità espresso dal RUP, ha proposto l’aggiudicazione in favore della EP SP;
6) al verbale della seduta riservata del 19.2.2026, nell’ambito della quale la Commissione di gara, in ragione dell’istanza di annullamento in autotutela presentata dalla Sorico Srl, ha riesaminato l’offerta tecnica della EP SP - ritenendo, da un lato, di non poter attribuire alcun punteggio per il criterio C e, dall’altro, di dover invece confermare il punteggio attribuito per il criterio B -, rideterminando la graduatoria del punteggio tecnico;
7) al verbale della seduta pubblica del 25.2.2026, nell’ambito della quale la Commissione di gara ha dato lettura della graduatoria aggiornata all’esito della seduta riservata del 19.2.2026, confermando la proposta di aggiudicazione in favore della EP SP;
g) ancora, ove occorra, dei giustificativi resi dalla EP SP nell’ambito del procedimento di verifica di congruità dell’offerta;
nonché:
- per la declaratoria d’inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 cpa,
- per la condanna al risarcimento in forma specifica del danno ingiustamente arrecato alla ricorrente mediante annullamento degli atti impugnati e aggiudicazione della gara, con subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato con l’illegittimo aggiudicatario, con decorrenza pari a quella di aggiudicazione;
- in subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 124 cpa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tropea;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa IA SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
Premesso che:
- la società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara, indetta dal Comune di Tropea, avente ad oggetto “ l’appalto consiste nei servizi di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Tropea, per gli anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 ” e ne ha impugnato l’aggiudicazione, nonché tutti gli atti presupposti, disposta a favore di EP Spa in considerazione della mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura, tenuto conto della mancanza dei requisiti di partecipazione;
- si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale contestando nel merito la domanda;
- la società controinteressata non si è costituita in giudizio;
- in vista dell’udienza in camera di consiglio del 22 aprile 2026, parte ricorrente, con memoria del 20 aprile 2026, ha dato atto dell’intervenuta rinuncia, da parte della EP Spa all’aggiudicazione per scadenza del termine di validità dell’offerta;
- con determina n. 530 del 3 aprile 2026 la stazione appaltante ha in effetti proceduto allo scorrimento della graduatoria con aggiudicazione in favore dell’odierna ricorrente;
Rilevato che:
- parte ricorrente, anche nel corso dell’udienza in camera di consiglio del 22 aprile, ha dato atto della sopravvenuta carenza d’interesse, avendo di fatto conseguito il bene della vita anelato, pur insistendo nella richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite;
Ritenuto pertanto che:
- vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a.;
- le spese di lite, tenuto conto che non sussiste soccombenza virtuale - posto che sia la doglianza relativa alla effettiva sussistenza della qualità della prestazione promessa, che quella dell’esistenza del centro cottura, risultano attinenti ad una fase successiva all’aggiudicazione e inerente la stipula del contratto e l’esecuzione della prestazione - e che il conseguimento del bene della vita è correlato alla rinuncia da parte del precedente aggiudicatario e non è riconducibile ad una condotta dell’amministrazione resistente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo RE, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
IA SA, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IA SA | Gerardo RE |
IL SEGRETARIO