Art. 9.
Misure urgenti per il finanziamento della attivita' di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi
1. Al fine di consentire al Commissario unico di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , di realizzare gli interventi di cui al medesimo comma 5, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « ((Fondi di riserva e speciali)) » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilita' speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1.
3. Al Commissario ((unico di cui al comma 1)) sono attribuiti i poteri di cui agli articoli 192, comma 3 , e 244, commi 2 , 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati.
Misure urgenti per il finanziamento della attivita' di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi
1. Al fine di consentire al Commissario unico di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , di realizzare gli interventi di cui al medesimo comma 5, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « ((Fondi di riserva e speciali)) » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilita' speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1.
3. Al Commissario ((unico di cui al comma 1)) sono attribuiti i poteri di cui agli articoli 192, comma 3 , e 244, commi 2 , 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati.