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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 548 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Macellaro Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via Garibaldi
n. 21/C;
- RICORRENTE -
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Giuseppe Spagnuolo e Domenico Spagnuolo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno al corso Garibaldi n. 194;
- RESISTENTE -
OGGETTO: impugnativa di licenziamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.1.2024 , ex dipendente Parte_1
della dapprima addetto al confezionamento e poi al recupero Controparte_1
scarti, impugnava il licenziamento intimatogli sostenendo l'assenza d'una giusta causa o comunque vizi di forma. Chiedeva, quindi, la condanna della a tutte le conseguenze di legge per l'ipotesi di licenziamento Controparte_1
senza giusta causa o, in via subordinata, per l'ipotesi di licenziamento viziato dal punto di vista formale.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
sottolineando la gravità della condotta posta in essere dal CP_1
ricorrente tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, la genericità della contestazione attinente ai vizi di forma e,
in ogni caso, il pieno rispetto dei requisiti di forma e dell'iter di legge per l'irrogazione del licenziamento. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
In via istruttoria venivano escussi testi. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono a illustrare.
Non può non prendersi le mosse dal rilievo dell'inammissibilità del motivo d'impugnazione attinente ai vizi di forma del licenziamento. Come giustamente osservato da parte resistente gli stessi non vengono neppure indicati. È una contestazione, allora, generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto,
in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio ci si lamenti;
inutile,
perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere.
Articolata e precisa è, invece, l'altra contestazione parimenti fatta valere attinente all'assenza della giusta causa, che, quindi, può essere vagliata.
Segnatamente a fronte dell'addebito d'aver simulato un infortunio sul lavoro procurandosi volontariamente una reazione cutanea strofinandosi sul corpo fogli di lavorazione nelle date del 9 giugno 2023, del 16 giugno 2023 e del 22
giugno 2023 chiamando ogni volta l'ambulanza per farsi trasportare al pronto soccorso dell'Ospedale di Battipaglia e di non essere rientrato a lavoro il 16
giugno 2023 dopo le dimissioni alle ore 11:32 senza prognosi di reggenza da parte di detto pronto soccorso, parte ricorrente ha dedotto d'aver avvertito,
piuttosto, in tutte e tre le occasioni un forte prurito che lo portavano istintivamente a grattarsi coi guanti senza alcun intento di autoprocurarsi alcuna reazione allergica, di cagionarsi alcun infortunio sul lavoro. Ammetteva,
invece, d'aver chiamato l'ambulanza per farsi portare al pronto soccorso dell'Ospedale di Battipaglia e di non aver fatto rientro dopo le dimissioni il giorno 16 giugno 2023 ma sottolineava l'irrilevanza disciplinare della prima condotta e la punibilità al più con sola sanzione disciplinare conservativa della seconda.
In punto di fatto s'impone, allora, d'accertare soltanto se il si sia Pt_1
volontariamente o meno strofinato sul corpo fogli di lavorazione nelle predette tre occasioni per farsi venire una reazione cutanea cagionandosi intenzionalmente, così, un infortunio sul lavoro.
Orbene, vagliando le risultanze nel suo insieme e della prova testimoniale e della documentazione agli atti, può ritenersi che la - e invero, Controparte_1
in materia opera la regola generale di cui all'art. 5, legge n. 604/1966, che pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - ha provato che il 9 giugno
2023 il intenzionalmente strofinato coi guanti da lavoro su collo, Parte_2
spalla e petto così da procurarsi una reazione cutanea, mettersi in malattia fino al 15 giugno 2023 e inoltrare domanda amministrativa all'INAIL volta a ottenere indennizzo per infortunio sul lavoro. A escludere l'istintività del gesto e a comprovare il dolo è l'insolita circostanza che in quell'occasione in pieno giugno il oltre la tuta di lavoro indossava Pt_1
un giubbotto invernale. Né, pur emerso tale dato con l'escussione del teste
, il ricorrente né in udienza né nelle successive note difensive ex Tes_1
art. 429, II comma, c.p.c. ha addotto circostanze che potessero in qualche modo giustificare tale inusuale pesante abbigliamento e tacitare così il naturale sospetto che questo fosse stato indossato appositamente soltanto per aggravare ancor di più l'irritazione cutanea con l'accumulo di umidità e calore.
Si considerino, poi, gli altri elementi pure emersi della coincidenza temporale col passaggio da poco a mansioni meno gratificanti (da addetto al confezionamento ad addetto al recupero scarti), dell'identità dell'ambiente e degli strumenti di lavoro rispetto al passato e dell'assenza, però, di precedenti problemi all'epidermide o di altro genere per il ricorrente come per tutti gli altri dipendenti impegnati nello stesso capannone ed esposti alle stesse polveri.
Oltretutto è documentata la salubrità dell'ambiente di lavoro.
Per gli altri due episodi contestati (rispettivamente nelle giornate del 16 giugno
2023 e 22 giugno 2023), parimenti può ritenersi ragionevolmente provata l'intenzionalità della condotta. Vero è che non è emerso qui che il Pt_1
indossasse un giubbotto invernale. Il teste che riferisce tale dato Tes_1
era presente, infatti, soltanto al primo episodio, quello, appunto, del 9 giugno
2023. Ma permangono comunque anche qui tutti gli altri elementi sopra evidenziati e, anzi, deve aggiungersi quello del precedente. Il sulla Pt_1 scorta di quanto occorsogli il 9 giugno 2023, era ben a conoscenza, cioè, del fatto che strofinandosi coi guanti da lavoro sul corpo, gli sarebbe comparsa,
poi, la reazione cutanea. Ha insistito con ostinazione in un comportamento che sapeva autolesivo. Salvo problemi mentali non dedotti o comunque non emersi il memore di quanto occorsogli pochi giorni prima, era ben Pt_1
consapevole del fatto che, strofinandosi sul corpo coi guanti da lavoro, poi gli comparivano tutte le eruzioni cutanee.
Irrilevante è la circostanza che sia emerso lo strofinamento soltanto coi guanti non direttamente coi fogli di lavorazione pure indicati nell'addebito. Parte
ricorrente invoca sul punto l'immutabilità della contestazione ma detto principio attiene solo al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato.
Al più detta circostanza pone il problema di valutare se pur così ridimensionata la condotta conservi i connotati della giusta causa ma non ha nulla a che fare con l'immutabilità della contestazione.
Ad aggravare il comportamento del anche a non voler tener conto Pt_1
della personale chiamata del 118, è poi il suo non presentarsi a lavoro dopo le dimissioni senza prognosi di reggenza la mattina del 16 giugno 2023 per rientrare a lavoro soltanto il 22 giugno. Vero è che l'assenza così ingiustificata non s'è protratta per il numero di giorni necessario - secondo le previsioni del
CCNL di categoria - per irrogare di per sé solo il licenziamento ma si tratta comunque di un comportamento che va ad aggiungersi a due gravi episodi tra l'altro succedutisi a breve distanza di tempo l'uno dall'altro denotando il più
totale disinteresse e menefreghismo anche per il più elementare obbligo del lavoratore di presentarsi a lavoro e lasciando trasparire un unico intento, quello di non recarsi più a lavoro con la facile scusa delle reazioni cutanee, con o senza l'avallo del certificato medico. Per l'invero, il giustifica tale Pt_1
assenza col non essersi reso conto, stordito dagli antistaminici prescrittigli, che nel referto non era segnato alcun giorno di malattia. Sennonchè, anzitutto non
è provata l'effettiva assunzione di detti antistamici, non noti, tra l'altro, per avere come effetto collaterale anche a breve termine lo stordimento. In ogni caso,
poi, la blandità dei farmaci che compaiono in questo referto e del loro dosaggio lascia apparire inverosimile un tale effetto.
Tanto accertato, occorre adesso valutare se queste condotte integrino o meno gli estremi della giusta causa di licenziamento.
Deve premettersi come la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo individuato l'inadempimento idoneo a giustificare il licenziamento in ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali (cfr. Cassaz. n. 14586/2009; n. 16260/2004; n. 14551/2000), sicchè quel che è veramente decisivo, ai fini della valutazione della proporzionalità fra addebito e sanzione, è l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti,
conformando il proprio comportamento ai canoni di buonafede e correttezza,
dal momento che il principio di proporzionalità implica un giudizio di adeguatezza eminentemente soggettivo, e cioè calibrato sulla gravità della colpa e sull'intensità della violazione della buona fede contrattuale che esprimano i fatti contestati, alla luce di ogni circostanza utile (in termini soggettivi ed oggettivi) ad apprezzarne l'effettivo disvalore ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale.
Orbene, nel caso di specie non può sottacersi anzitutto, come sopra accertata,
l'intenzionalità della condotta.
A questa ha fatto seguito, poi, l'effettiva fruizione di diversi giorni di malattia
(segnatamente dal 9 giugno 2023 fino a tutto il 15 giugno 2023). La
[...]
non ha potuto contare per tutti questi giorni sull'apporto del CP_1
per un incidente da esso stesso volontariamente causato. Lo stesso è Pt_1
a dirsi per l'assenza ingiustificata dal 16 giugno 2023 al 21 giugno 2023. Detti dati, unitamente al rilievo della rapida successione degli episodi concentrati tutti nel mese di giugno 2023, lascia intendere che si sia in presenza di un preordinato disegno unitario per non andare più a lavoro con la facile scusa delle reazioni cutanee e sottrarsi così a poco gradite nuove mansioni.
Il ha poi presentato per i primi due episodi domanda amministrativa Pt_1
all'INAIL per ottenere il relativo indennizzo.
Irrilevante è la circostanza che l'indennità di malattia è solo anticipata dal datore di lavoro e che le domande di infortunio sono state rigettate.
Anche se l'azione in sè non ha comportato conseguenze economiche di rilievo per la società datrice di lavoro, tuttavia non può non considerarsi che essa ha inciso in modo diretto ed immediato sul vincolo fiduciario caratterizzante lo specifico rapporto di lavoro, trattandosi di fatti commessi dal lavoratore approfittando delle mansione assegnata (di addetto al recupero scarti) e modalità (il giubbotto invernale per il primo episodio e la continua ripetizione per il secondo e il terzo episodio) che denotavano premeditazione (cfr. Cassaz.
n. 14507/2003).
La legittimità della sanzione deve essere valutata, infatti, ai fini della configurabilità della giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c., tenendo conto della idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale per se stesso valutabile nell'ambito della natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente dal danno economico effettivo, la cui entità ha un rilievo secondario e accessorio nella valutazione complessiva delle circostanze di cui si sostanzia l'azione commessa (cfr. Cassaz. n. 20613/2012; n. 13536/2002).
In quest'ottica, escluso che il giudizio sulla gravità della condotta del dipendente possa essere subordinato alla produzione di un pregiudizio alla struttura e alla organizzazione aziendale, deve essere ritenuta - pur in assenza di un effettivo danno economico per il datore di lavoro - la legittimità del licenziamento irrogato in quanto le mancanze addebitate dimostrano indubbiamente che il datore di lavoro non poteva fare affidamento con sicurezza sul per la gestione delle operazioni cui era addetto, avendo Pt_1
approfittato della sua posizione, durante l'orario di lavoro per porre in essere,
a proprio esclusivo vantaggio (non recarsi così a lavoro nei giorni successivi sottraendosi per tal via a mansioni nuove all'evidenza non gradite) il comportamento contestato, esponendo esso datore di lavoro, oltretutto, al rischio di incombenze legate a ingiustificati controlli ispettivi.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie cause di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie indeterminato).
Orbene, il predetto d.m. n. 55/2014 stabilisce, all'art. 5, 6° comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerata nel caso di specie la non particolare complessità delle questioni affrontate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'evidenza dell'intenzionalità della condotta contestata e della sua gravità, si reputa opportuno aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed
€ 52.000,00 (non a quello superiore, tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) così
come ai parametri minimi (non a quelli medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 548 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da nei confronti della Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore della delle Pt_1 Controparte_1
spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.629,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 28.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 548 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Macellaro Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via Garibaldi
n. 21/C;
- RICORRENTE -
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Giuseppe Spagnuolo e Domenico Spagnuolo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno al corso Garibaldi n. 194;
- RESISTENTE -
OGGETTO: impugnativa di licenziamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.1.2024 , ex dipendente Parte_1
della dapprima addetto al confezionamento e poi al recupero Controparte_1
scarti, impugnava il licenziamento intimatogli sostenendo l'assenza d'una giusta causa o comunque vizi di forma. Chiedeva, quindi, la condanna della a tutte le conseguenze di legge per l'ipotesi di licenziamento Controparte_1
senza giusta causa o, in via subordinata, per l'ipotesi di licenziamento viziato dal punto di vista formale.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
sottolineando la gravità della condotta posta in essere dal CP_1
ricorrente tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, la genericità della contestazione attinente ai vizi di forma e,
in ogni caso, il pieno rispetto dei requisiti di forma e dell'iter di legge per l'irrogazione del licenziamento. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
In via istruttoria venivano escussi testi. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono a illustrare.
Non può non prendersi le mosse dal rilievo dell'inammissibilità del motivo d'impugnazione attinente ai vizi di forma del licenziamento. Come giustamente osservato da parte resistente gli stessi non vengono neppure indicati. È una contestazione, allora, generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto,
in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio ci si lamenti;
inutile,
perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere.
Articolata e precisa è, invece, l'altra contestazione parimenti fatta valere attinente all'assenza della giusta causa, che, quindi, può essere vagliata.
Segnatamente a fronte dell'addebito d'aver simulato un infortunio sul lavoro procurandosi volontariamente una reazione cutanea strofinandosi sul corpo fogli di lavorazione nelle date del 9 giugno 2023, del 16 giugno 2023 e del 22
giugno 2023 chiamando ogni volta l'ambulanza per farsi trasportare al pronto soccorso dell'Ospedale di Battipaglia e di non essere rientrato a lavoro il 16
giugno 2023 dopo le dimissioni alle ore 11:32 senza prognosi di reggenza da parte di detto pronto soccorso, parte ricorrente ha dedotto d'aver avvertito,
piuttosto, in tutte e tre le occasioni un forte prurito che lo portavano istintivamente a grattarsi coi guanti senza alcun intento di autoprocurarsi alcuna reazione allergica, di cagionarsi alcun infortunio sul lavoro. Ammetteva,
invece, d'aver chiamato l'ambulanza per farsi portare al pronto soccorso dell'Ospedale di Battipaglia e di non aver fatto rientro dopo le dimissioni il giorno 16 giugno 2023 ma sottolineava l'irrilevanza disciplinare della prima condotta e la punibilità al più con sola sanzione disciplinare conservativa della seconda.
In punto di fatto s'impone, allora, d'accertare soltanto se il si sia Pt_1
volontariamente o meno strofinato sul corpo fogli di lavorazione nelle predette tre occasioni per farsi venire una reazione cutanea cagionandosi intenzionalmente, così, un infortunio sul lavoro.
Orbene, vagliando le risultanze nel suo insieme e della prova testimoniale e della documentazione agli atti, può ritenersi che la - e invero, Controparte_1
in materia opera la regola generale di cui all'art. 5, legge n. 604/1966, che pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - ha provato che il 9 giugno
2023 il intenzionalmente strofinato coi guanti da lavoro su collo, Parte_2
spalla e petto così da procurarsi una reazione cutanea, mettersi in malattia fino al 15 giugno 2023 e inoltrare domanda amministrativa all'INAIL volta a ottenere indennizzo per infortunio sul lavoro. A escludere l'istintività del gesto e a comprovare il dolo è l'insolita circostanza che in quell'occasione in pieno giugno il oltre la tuta di lavoro indossava Pt_1
un giubbotto invernale. Né, pur emerso tale dato con l'escussione del teste
, il ricorrente né in udienza né nelle successive note difensive ex Tes_1
art. 429, II comma, c.p.c. ha addotto circostanze che potessero in qualche modo giustificare tale inusuale pesante abbigliamento e tacitare così il naturale sospetto che questo fosse stato indossato appositamente soltanto per aggravare ancor di più l'irritazione cutanea con l'accumulo di umidità e calore.
Si considerino, poi, gli altri elementi pure emersi della coincidenza temporale col passaggio da poco a mansioni meno gratificanti (da addetto al confezionamento ad addetto al recupero scarti), dell'identità dell'ambiente e degli strumenti di lavoro rispetto al passato e dell'assenza, però, di precedenti problemi all'epidermide o di altro genere per il ricorrente come per tutti gli altri dipendenti impegnati nello stesso capannone ed esposti alle stesse polveri.
Oltretutto è documentata la salubrità dell'ambiente di lavoro.
Per gli altri due episodi contestati (rispettivamente nelle giornate del 16 giugno
2023 e 22 giugno 2023), parimenti può ritenersi ragionevolmente provata l'intenzionalità della condotta. Vero è che non è emerso qui che il Pt_1
indossasse un giubbotto invernale. Il teste che riferisce tale dato Tes_1
era presente, infatti, soltanto al primo episodio, quello, appunto, del 9 giugno
2023. Ma permangono comunque anche qui tutti gli altri elementi sopra evidenziati e, anzi, deve aggiungersi quello del precedente. Il sulla Pt_1 scorta di quanto occorsogli il 9 giugno 2023, era ben a conoscenza, cioè, del fatto che strofinandosi coi guanti da lavoro sul corpo, gli sarebbe comparsa,
poi, la reazione cutanea. Ha insistito con ostinazione in un comportamento che sapeva autolesivo. Salvo problemi mentali non dedotti o comunque non emersi il memore di quanto occorsogli pochi giorni prima, era ben Pt_1
consapevole del fatto che, strofinandosi sul corpo coi guanti da lavoro, poi gli comparivano tutte le eruzioni cutanee.
Irrilevante è la circostanza che sia emerso lo strofinamento soltanto coi guanti non direttamente coi fogli di lavorazione pure indicati nell'addebito. Parte
ricorrente invoca sul punto l'immutabilità della contestazione ma detto principio attiene solo al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato.
Al più detta circostanza pone il problema di valutare se pur così ridimensionata la condotta conservi i connotati della giusta causa ma non ha nulla a che fare con l'immutabilità della contestazione.
Ad aggravare il comportamento del anche a non voler tener conto Pt_1
della personale chiamata del 118, è poi il suo non presentarsi a lavoro dopo le dimissioni senza prognosi di reggenza la mattina del 16 giugno 2023 per rientrare a lavoro soltanto il 22 giugno. Vero è che l'assenza così ingiustificata non s'è protratta per il numero di giorni necessario - secondo le previsioni del
CCNL di categoria - per irrogare di per sé solo il licenziamento ma si tratta comunque di un comportamento che va ad aggiungersi a due gravi episodi tra l'altro succedutisi a breve distanza di tempo l'uno dall'altro denotando il più
totale disinteresse e menefreghismo anche per il più elementare obbligo del lavoratore di presentarsi a lavoro e lasciando trasparire un unico intento, quello di non recarsi più a lavoro con la facile scusa delle reazioni cutanee, con o senza l'avallo del certificato medico. Per l'invero, il giustifica tale Pt_1
assenza col non essersi reso conto, stordito dagli antistaminici prescrittigli, che nel referto non era segnato alcun giorno di malattia. Sennonchè, anzitutto non
è provata l'effettiva assunzione di detti antistamici, non noti, tra l'altro, per avere come effetto collaterale anche a breve termine lo stordimento. In ogni caso,
poi, la blandità dei farmaci che compaiono in questo referto e del loro dosaggio lascia apparire inverosimile un tale effetto.
Tanto accertato, occorre adesso valutare se queste condotte integrino o meno gli estremi della giusta causa di licenziamento.
Deve premettersi come la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo individuato l'inadempimento idoneo a giustificare il licenziamento in ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali (cfr. Cassaz. n. 14586/2009; n. 16260/2004; n. 14551/2000), sicchè quel che è veramente decisivo, ai fini della valutazione della proporzionalità fra addebito e sanzione, è l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti,
conformando il proprio comportamento ai canoni di buonafede e correttezza,
dal momento che il principio di proporzionalità implica un giudizio di adeguatezza eminentemente soggettivo, e cioè calibrato sulla gravità della colpa e sull'intensità della violazione della buona fede contrattuale che esprimano i fatti contestati, alla luce di ogni circostanza utile (in termini soggettivi ed oggettivi) ad apprezzarne l'effettivo disvalore ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale.
Orbene, nel caso di specie non può sottacersi anzitutto, come sopra accertata,
l'intenzionalità della condotta.
A questa ha fatto seguito, poi, l'effettiva fruizione di diversi giorni di malattia
(segnatamente dal 9 giugno 2023 fino a tutto il 15 giugno 2023). La
[...]
non ha potuto contare per tutti questi giorni sull'apporto del CP_1
per un incidente da esso stesso volontariamente causato. Lo stesso è Pt_1
a dirsi per l'assenza ingiustificata dal 16 giugno 2023 al 21 giugno 2023. Detti dati, unitamente al rilievo della rapida successione degli episodi concentrati tutti nel mese di giugno 2023, lascia intendere che si sia in presenza di un preordinato disegno unitario per non andare più a lavoro con la facile scusa delle reazioni cutanee e sottrarsi così a poco gradite nuove mansioni.
Il ha poi presentato per i primi due episodi domanda amministrativa Pt_1
all'INAIL per ottenere il relativo indennizzo.
Irrilevante è la circostanza che l'indennità di malattia è solo anticipata dal datore di lavoro e che le domande di infortunio sono state rigettate.
Anche se l'azione in sè non ha comportato conseguenze economiche di rilievo per la società datrice di lavoro, tuttavia non può non considerarsi che essa ha inciso in modo diretto ed immediato sul vincolo fiduciario caratterizzante lo specifico rapporto di lavoro, trattandosi di fatti commessi dal lavoratore approfittando delle mansione assegnata (di addetto al recupero scarti) e modalità (il giubbotto invernale per il primo episodio e la continua ripetizione per il secondo e il terzo episodio) che denotavano premeditazione (cfr. Cassaz.
n. 14507/2003).
La legittimità della sanzione deve essere valutata, infatti, ai fini della configurabilità della giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c., tenendo conto della idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale per se stesso valutabile nell'ambito della natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente dal danno economico effettivo, la cui entità ha un rilievo secondario e accessorio nella valutazione complessiva delle circostanze di cui si sostanzia l'azione commessa (cfr. Cassaz. n. 20613/2012; n. 13536/2002).
In quest'ottica, escluso che il giudizio sulla gravità della condotta del dipendente possa essere subordinato alla produzione di un pregiudizio alla struttura e alla organizzazione aziendale, deve essere ritenuta - pur in assenza di un effettivo danno economico per il datore di lavoro - la legittimità del licenziamento irrogato in quanto le mancanze addebitate dimostrano indubbiamente che il datore di lavoro non poteva fare affidamento con sicurezza sul per la gestione delle operazioni cui era addetto, avendo Pt_1
approfittato della sua posizione, durante l'orario di lavoro per porre in essere,
a proprio esclusivo vantaggio (non recarsi così a lavoro nei giorni successivi sottraendosi per tal via a mansioni nuove all'evidenza non gradite) il comportamento contestato, esponendo esso datore di lavoro, oltretutto, al rischio di incombenze legate a ingiustificati controlli ispettivi.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie cause di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie indeterminato).
Orbene, il predetto d.m. n. 55/2014 stabilisce, all'art. 5, 6° comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerata nel caso di specie la non particolare complessità delle questioni affrontate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'evidenza dell'intenzionalità della condotta contestata e della sua gravità, si reputa opportuno aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed
€ 52.000,00 (non a quello superiore, tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) così
come ai parametri minimi (non a quelli medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 548 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da nei confronti della Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore della delle Pt_1 Controparte_1
spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.629,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 28.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro