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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1335/2023 R.G.A.C., decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9 aprile 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Giuliani giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ludovico Massimo Russo giusta procura in atti
Controparte_2
[...]
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante < Nell'atto di citazione: … in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 935/2023, emessa dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Dott. Di Pede nell'ambito del giudizio N.R.G. 3345/2016, depositata in cancelleria il 30/6/2023, notificata il
4/7/2023, accogliere tutte le concisioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “1) Voglia l'On. Tribunale adito accertare e dichiarare che unico responsabile dell'occorso dal quale è derivata la morte della sig.ra è il sig. ; 2) Persona_1 Controparte_2
accertare e dichiarare, per le dichiarazioni di cui in premessa, il diritto della sig.ra Parte_1
ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e richiesti;
3) condannare i convenuti, in solido
[...] tra loro, al pagamento di tutti i danni subiti dall'attrice, nella misura che il Tribunale accerterà e stabilirà in corso di causa ed in via equitativa;
4) vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidare in favore dello Stato, essendo la sig.ra ammessa al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore dello
Stato, essendo la sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza < che l'Ill.mo Consigliere Istruttore Voglia revocare l'ordinanza del 7/6/2024 e disporre l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 300 C.p.c.
In subordine si precisano le conclusioni già rassegnate, da aversi qui per riportate e trascritte.>
Per la < “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni Controparte_1
contraria istanza, argomentazione e richiesta, per quanto esposto nella narrativa che precede e nei precedenti atti di giudizio, - rigettare il gravame proposto dalla Sig.ra perché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto,- per l'effetto confermare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di
Castrovillari (CS) Giudice dott. Vincenzo Di Pede, nel giudizio RGAC 3345/2016 sentenza n
935/2023 notificata in data 04/07/2023; - condannare parte appellante alla soccombenza relativa alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.>
Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato alla il 28 agosto 2023 Controparte_1 Parte_1 ha impugnato davanti a questa Corte d'Appello la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 953 del
2023 con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellante nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
Nominato il consigliere istruttore e fissata l'udienza davanti a questi, si è costituita in giudizio la sola chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
All'esito della prima udienza, non essendosi costituiti gli altri appellati, il consigliere istruttore ha così disposto rilevato: che gli appellati e non si sono costituiti: Controparte_2 Controparte_2
che la notificazione della citazione nei loro confronti – eseguita a mezzo posta - non può ritenersi perfezionata posto che per risulta omessa notifica per irreperibilità del Controparte_2
destinatario senza che siano stati eseguiti gli adempimenti consequenziali e per Controparte_2 risulta barrata sia la casella della irreperibilità che quella del rifiuto di ricevere l'atto sicchè non è dato comprendere il motivo reale del mancato recapito;
che deve quindi disporsi la rinnovazione della notificazione della citazione nei confronti di entrambi gli appellati;
p.q.m.
dispone la rinnovazione delle notificazione della citazione in appello nei confronti di
[...]
e da eseguirsi nel termine di venti giorni dalla comunicazione della CP_2 Controparte_2
presente ordinanza e rinvia la causa all'udienza del 5 giugno 2024.>
L'ordinanza sopra riportata è stata comunicata alle parti il 14 febbraio 2024.
Con istanza depositata il 15 marzo 2024 l'appellante ha riferito che l'appellato Controparte_2 era deceduto e ha chiesto l'autorizzazione a notificare l'impugnazione nei confronti dei suoi eredi.
Con provvedimento reso fuori udienza il consigliere istruttore ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza atteso che la ripresa del procedimento notificatorio è atto dovuto dal difensore che non richiede autorizzazione da parte del giudice.
L'udienza del 5 giugno 2024 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione.
Con le note depositate il 25 maggio 2024 il difensore dell'appellante ha prodotto la citazione non andata a buon fine per il decesso di , il certificato di morte di quest'ultimo e ha Controparte_2 chiesto che il giudice dichiarasse l'interruzione del giudizio.
Con ordinanza del 18 giugno 2024 il consigliere istruttore ritenuto che l'omessa notifica nei confronti di un litisconsorte necessario fosse idonea a determinare la definizione in rito della causa ha rinviato per la precisazione delle conclusioni davanti a se all'udienza del 3 luglio 2024 avvisando le parti che all'esito di detta udienza la causa sarebbe stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'udienza del 3 luglio 2024 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. Le parti hanno depositato le proprie note e quindi il consigliere istruttore le ha rimesse davanti al collegio per l'udienza del 9 aprile 2025. Detta udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato note.
Deve preliminarmente darsi atto che non può trovare accoglimento l'istanza di interruzione del giudizio formulata dall'appellante con le proprie note di trattazione posto che Controparte_2
era contumace già in primo grado e che il decesso è avvenuto prima della pubblicazione della sentenza. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infatti, con la pronuncia n. 14266 del 2019 ha così statuito
Nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatogli dal giudice ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 del cod.proc.civ., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. E' onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice ad quem. Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire Ric. 2013 n. 23774 sez. SU - ud. 26-03-2019 -36- il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma cod.proc.civ.».
Il principio, affermato con riferimento all'integrazione del contraddittorio, deve ritenersi valido per identità di ratio anche in relazione alla rinnovazione della notificazione della citazione.
Nel caso in esame l'appellante ha appreso del decesso di al più tardi alla data Controparte_2 del 15 marzo 2024 ( data in cui è stata depositata l'istanza per ottenere l'autorizzazione a notificare agli eredi) ma in realtà è verosimile che lo avesse appreso già in un momento precedente posto che la relata di notifica in cui l'ufficiale giudiziario dà atto del decesso risale al 21 febbraio 2024. In ogni caso al più tardi dal 15 marzo 2024 è iniziato a decorrere nuovamente il termine di venti giorni assegnato dal giudice per integrare rinnovare la notificazione della citazione nei confronti del contumace: parte appellante non si è in alcun modo attivata né ha dedotto l'esistenza di legittimi impedimenti all'individuazione degli eredi e alla possibilità di instaurare il contraddittorio nei loro confronti.
Il contegno dell'appellante equivale, quindi, alla mancata rinnovazione della citazione nel termine assegnato dal giudice che, ai sensi dell'art. 307 c.pc. terzo comma determina l'estinzione del giudizio.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 593/2023 e nei confronti di
[...]
e così provvede: Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla per le spese.
Così deciso l'11 aprile 2025
La Presidente estensora
Silvana Ferriero