TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/11/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. FR AM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 4943/2024 promossa
DA
C.F.: ), con sede legale in Monza Parte_1 P.IVA_1
(MB), via Antonio Allegri Correggio n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Manici (C.F. ) C.F._1 attore
CONTRO
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._2
Milano il 28.7.1971, e (C.F.: Controparte_2
), nato a [...] il [...], rappresentati e C.F._3 difesi dall'avv. Elisabetta Sarcina (C.F. C.F._4 convenuti
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- Previa ogni ed opportuna declaratoria del caso, altresì in merito al mancato avveramento della condizione prevista all'art. 10) dell'accordo di conciliazione sottoscritto inter partes in data 18/05/2023 avanti all'Organismo di Conciliazione della di Monza, accertare e dichiarare l'inidoneità Controparte_3 dell'accordo di conciliazione stesso a costituire un valido titolo esecutivo con specifico riferimento all'obbligazione di rilascio dell'immobile contenuta in seno all'art. 12) e, per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso formulate per le causali in fatto e diritto di cui in atti. - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
NEL MERITO, IN VIA GRADATA
- Previa ogni ed opportuna declaratoria del caso, accertare e dichiarare la natura non essenziale del termine apposto in seno all'art. 5) dell'accordo di conciliazione sottoscritto inter partes in data 18/05/2023 avanti all'Organismo di Conciliazione della di Monza e, per l'effetto, in accoglimento dell'incardinata Controparte_3 opposizione, rigettare tutte le domande ex adverso formulate per le causali in fatto e diritto di cui in narrativa.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito ill.mo Tribunale di Monza ravvisasse la natura essenziale del termine apposto in seno all'art. 5) dell'accordo di conciliazione sottoscritto inter partes in data 18/05/2023 avanti all'Organismo di
Conciliazione della di Monza, accertare e dichiarare Controparte_3
l'intervenuta risoluzione di diritto dell'accordo di conciliazione stesso e, per
l'effetto, in accoglimento dell'incardinata opposizione, rigettare tutte le domande ex adverso formulate per le causali in fatto e diritto di cui in narrativa.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Nell'interesse di e Controparte_1 Controparte_2
:
[...]
Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni espresse in atti, che le contestazioni e domande tutte formulate da parte attrice sono infondate sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, per l'effetto rigettarle con qualsivoglia statuizione, confermando
l'efficacia e la validità dell'atto di precetto opposto;
- per l'effetto ordinarsi il rilascio dell'immobile di proprietà degli odierni convenuti da parte di stante la mancata stipula dell'atto di rogito da Parte_1 parte della stessa alla data concordata nell'accordo di mediazione sottoscritto in data 18/05/2023;
- Disporre l'applicazione della misura di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; - Alla luce di tutto quanto narrato in fatto ed in diritto ed in particolare della condotta posta in essere dalla condannarla al Parte_1 risarcimento dei danni tutti subiti e subendi (ivi comprese le spese legali) da quantificare e liquidare nell'importo che sarà ritenuto equo ex art. 96 co. 1 e/o 2
c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, maggiorate di CPA, IVA, e
Spese Generali, come per legge;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso il precetto per rilascio dell'immobile sito in Monza, via Antonio Allegri Correggio n. 40, notificatogli in data 3.7.2024 da e . Controparte_1 Controparte_2
2. Occorre premettere che e , Controparte_1 Controparte_2 quali promittenti venditori, e quale promissaria Parte_1 acquirente, in data 10.11.2010 avevano sottoscritto un contratto preliminare avente ad oggetto l'immobile sopra indicato.
Entro il termine concordato del 31.1.2011 l'immobile era stato inoltre consegnato alla Parte_1
In ragione della mancata stipula del contratto definitivo di compravendita le parti hanno stipulato due accordi di mediazione, rispettivamente in data 18.10.2019 e
18.5.2023.
L'accordo di mediazione del 18.5.2023 è stato posto alla base del precetto oggetto di opposizione e prevede, ai fini che qui interessano:
• all'art. 5 che “la si impegna ad acquistare l'immobile Parte_1 per sé e/o per altra persona e/o società che si riserva di nominare fino all'atto definitivo di compravendita, che dovrà intervenire entro e non oltre il termine del
15.12.2023…”;
• all'art. 10 che “nell'ipotesi in cui la non dovesse Parte_1 adempiere all'obbligazione assunta e di cui all'art. 5 che precede, i sig.ri
e , in qualità di proprietari Controparte_2 Controparte_1 dell'immobile, procederanno loro stessi alla vendita dell'immobile a terzi, eventualmente anche tramite conferimento di apposito mandato ad agenzia immobiliare…”;
• all'art. 12 che “le parti stabiliscono fin d'ora che, al verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 10 che precede, si impegna al rilascio Parte_1 dell'immobile entro la data del 30.6.2024”.
In particolare, in data 1.7.2024 e Controparte_1 Controparte_2 hanno intimato il rilascio dell'immobile in quanto – contrariamente a quanto previsto nell'art. 5 dell'accordo di conciliazione – in data 15.12.2023 non è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita e pertanto, come previsto dall'art. 12 del medesimo accordo, l'immobile avrebbe dovuto essere rilasciato entro il 30.6.2024.
3. ha proposto opposizione avverso tale atto di precetto, Parte_1 domandando in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in ragione del fatto che la condizione prevista dall'art. 10 – ossia la vendita a terzi dell'immobile da parte dei sig.ri e – non si sarebbe verificata. CP_1 CP_2
L'opponente ha ulteriormente rilevato che il termine del 15.12.2023, previsto per la stipula del contratto definitivo di compravendita, non configurava un termine essenziale;
in ogni caso, anche a voler ritenere che si trattasse di un termine essenziale, la mancata stipula del contratto definitivo entro tale termine avrebbe comportato la risoluzione dell'accordo di mediazione, di talché i sig.ri e CP_1 non avrebbero comunque potuto intimare il rilascio dell'immobile, stante CP_2
l'assenza di un titolo esecutivo.
4. Con ordinanza del 20.9.2024 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
5. In data 20.11.2025 si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 [...]
i quali hanno domandato il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
I convenuti hanno in particolare rilevato che si sarebbe Parte_1 resa inadempiente a tutti gli obblighi previsti a suo carico nell'accordo di mediazione, non avendo provveduto a stipulare il contratto definitivo entro il termine previsto, ad effettuare i lavori necessari per ottenere la sanatoria edilizia e non avendo infine spontaneamente rilasciato l'immobile.
In relazione al mancato avveramento della condizione di cui all'art. 10 dell'accordo di mediazione, i convenuti hanno rilevato che – pur non essendo stato venduto l'immobile – la parte opponente era a conoscenza del fatto che era stato conferito un incarico per la vendita a un'agenzia immobiliare, di talché tale condizione potrebbe considerarsi “parzialmente avverata”; inoltre, l'impossibilità di addivenire alla vendita sarebbe comunque imputabile alla parte opponente, stante la persistenza dei vizi dovuta alla mancata ultimazione dei lavori necessari al fine di ottenere la sanatoria.
6. Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 171-ter c.p.c., ove hanno ribadito quanto già affermato nei rispettivi atti introduttivi.
7. All'udienza dell'13.3.2025 le parti hanno chiesto che venisse disposto un rinvio stante la pendenza di trattative.
All'udienza dell'8.6.2025 le parti hanno dato atto dell'esito negativo delle trattative ed il Giudice ha pertanto assegnato i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
8. All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
9. L'opposizione proposta da è fondata e deve pertanto Parte_1 essere accolta per le ragioni che seguono.
Come già osservato nell'ordinanza del 20.9.2024, occorre anzitutto rilevare che, ogniqualvolta sia proposta opposizione all'esecuzione, l'accertamento sull'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva deve essere svolto d'ufficio dal giudice.
Difatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“l'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente della questione. Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc” (cfr. ex multis Cass. Civ. 3977/2012).
Conseguentemente, ancorché l'inesistenza di un valido titolo esecutivo non sia stata espressamente fatta valere quale motivo di opposizione all'esecuzione, occorre preliminarmente stabilire se l'accordo di mediazione possa costituire un valido titolo esecutivo.
A tal riguardo deve affermarsi che non vi è dubbio in ordine al fatto che l'accordo di mediazione costituisca, di per sé, un titolo esecutivo, essendo ciò espressamente previsto dall'art. 12 del d.lgs. 28/2010. Si tratta, in particolare, di un titolo esecutivo di natura stragiudiziale.
Dalla natura stragiudiziale di tale titolo esecutivo deriva, anzitutto, l'inapplicabilità del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11066/2012, secondo cui, in presenza di un contenuto ambiguo e bisognevole di chiarimenti, è consentita anche l'interpretazione extra-testuale del titolo esecutivo giudiziale, purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione.
Detta eterointegrazione del titolo, infatti, deve considerarsi ammessa unicamente in relazione ai titoli esecutivi di natura giudiziale (cfr. da ultimo Cass. Civ.
15697/2023).
Con riferimento ai titoli di natura stragiudiziale – come quello in esame – trova invece applicazione il principio di diritto secondo cui, qualora l'atto “documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico
o scrittura privata autenticata” (cfr., da ultimo, Cass. Civ. 52/2023).
Alla luce di quanto esposto, deve pertanto ritenersi che l'accordo di mediazione costituisca valido titolo esecutivo unicamente con riguardo ai crediti che risultino in modo attuale e certo sulla base del tenore letterale dello stesso (ovvero da un successivo atto avente efficacia di titolo esecutivo).
10. Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, l'art. 12 dell'accordo di mediazione prevede che la si sarebbe impegnata al rilascio Parte_1 dell'immobile entro il 30.6.2024 “al verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 10 che precede”.
L'efficacia dell'impegno al rilascio dell'immobile era pertanto subordinata al verificarsi di una duplice condizione, rappresentata dalla mancata stipula del definitivo e dalla vendita dell'immobile a terzi da parte dei sig.ri e CP_2
, eventualmente anche tramite conferimento di apposito mandato ad CP_1 agenzia immobiliare.
Risulta pertanto evidente, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, che il diritto al rilascio dell'immobile azionato dai sig.ri e non CP_2 CP_1 emerge in modo certo, liquido ed esigibile dal contenuto dall'accordo di mediazione, ossia dal titolo esecutivo.
In particolare, non emerge da alcun atto pubblico o scrittura privata autenticata (né da altro atto costituente titolo esecutivo) che si sia verificata la condizione cui era subordinato l'impegno al rilascio, ossia la mancata stipula del contratto definitivo e la vendita dell'immobile da parte dei promittenti venditori.
Occorre precisare, inoltre, che ai fini dell'efficacia esecutiva del titolo è del tutto irrilevante la circostanza che la condizione si sia concretamente verificata, atteso che
– come condivisibilmente affermato dalla pronuncia sopra citata – è necessario che tale accadimento risulti da un atto avente efficacia di titolo esecutivo.
Alla luce di quanto esposto, deve conclusivamente affermarsi che l'accordo di mediazione stipulato tra le parti il 18.5.2023 non costituisce valido titolo esecutivo con specifico riferimento all'obbligazione al rilascio dell'immobile contenuta nell'art. 12.
11. In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia
(valore indeterminabile – complessità media), secondo valori medi, in complessivi €
10.860 (di cui € 2.127 per la fase di studio, € 1.416 per la fase introduttiva, € 3.738 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.579 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 15.7.2024 da
[...] nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che CP_1
e non hanno diritto di agire
[...] Controparte_2 esecutivamente per ottenere il rilascio dell'immobile sito in Monza, via Antonio
Allegri Correggio n. 40, nei confronti di in forza Parte_1 dell'accordo di conciliazione sottoscritto in data 18.5.2023.
2. Condanna e Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] [...] he si liquidano in € 10.860 oltre al 15% per spese generali, Parte_1
IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., nonché alla rifusione degli esborsi ammontanti a € 195,00. Così deciso in Monza, il 7 novembre 2025.
Il Giudice
FR AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. FR AM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 4943/2024 promossa
DA
C.F.: ), con sede legale in Monza Parte_1 P.IVA_1
(MB), via Antonio Allegri Correggio n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Manici (C.F. ) C.F._1 attore
CONTRO
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._2
Milano il 28.7.1971, e (C.F.: Controparte_2
), nato a [...] il [...], rappresentati e C.F._3 difesi dall'avv. Elisabetta Sarcina (C.F. C.F._4 convenuti
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- Previa ogni ed opportuna declaratoria del caso, altresì in merito al mancato avveramento della condizione prevista all'art. 10) dell'accordo di conciliazione sottoscritto inter partes in data 18/05/2023 avanti all'Organismo di Conciliazione della di Monza, accertare e dichiarare l'inidoneità Controparte_3 dell'accordo di conciliazione stesso a costituire un valido titolo esecutivo con specifico riferimento all'obbligazione di rilascio dell'immobile contenuta in seno all'art. 12) e, per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso formulate per le causali in fatto e diritto di cui in atti. - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
NEL MERITO, IN VIA GRADATA
- Previa ogni ed opportuna declaratoria del caso, accertare e dichiarare la natura non essenziale del termine apposto in seno all'art. 5) dell'accordo di conciliazione sottoscritto inter partes in data 18/05/2023 avanti all'Organismo di Conciliazione della di Monza e, per l'effetto, in accoglimento dell'incardinata Controparte_3 opposizione, rigettare tutte le domande ex adverso formulate per le causali in fatto e diritto di cui in narrativa.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito ill.mo Tribunale di Monza ravvisasse la natura essenziale del termine apposto in seno all'art. 5) dell'accordo di conciliazione sottoscritto inter partes in data 18/05/2023 avanti all'Organismo di
Conciliazione della di Monza, accertare e dichiarare Controparte_3
l'intervenuta risoluzione di diritto dell'accordo di conciliazione stesso e, per
l'effetto, in accoglimento dell'incardinata opposizione, rigettare tutte le domande ex adverso formulate per le causali in fatto e diritto di cui in narrativa.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Nell'interesse di e Controparte_1 Controparte_2
:
[...]
Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni espresse in atti, che le contestazioni e domande tutte formulate da parte attrice sono infondate sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, per l'effetto rigettarle con qualsivoglia statuizione, confermando
l'efficacia e la validità dell'atto di precetto opposto;
- per l'effetto ordinarsi il rilascio dell'immobile di proprietà degli odierni convenuti da parte di stante la mancata stipula dell'atto di rogito da Parte_1 parte della stessa alla data concordata nell'accordo di mediazione sottoscritto in data 18/05/2023;
- Disporre l'applicazione della misura di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; - Alla luce di tutto quanto narrato in fatto ed in diritto ed in particolare della condotta posta in essere dalla condannarla al Parte_1 risarcimento dei danni tutti subiti e subendi (ivi comprese le spese legali) da quantificare e liquidare nell'importo che sarà ritenuto equo ex art. 96 co. 1 e/o 2
c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, maggiorate di CPA, IVA, e
Spese Generali, come per legge;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso il precetto per rilascio dell'immobile sito in Monza, via Antonio Allegri Correggio n. 40, notificatogli in data 3.7.2024 da e . Controparte_1 Controparte_2
2. Occorre premettere che e , Controparte_1 Controparte_2 quali promittenti venditori, e quale promissaria Parte_1 acquirente, in data 10.11.2010 avevano sottoscritto un contratto preliminare avente ad oggetto l'immobile sopra indicato.
Entro il termine concordato del 31.1.2011 l'immobile era stato inoltre consegnato alla Parte_1
In ragione della mancata stipula del contratto definitivo di compravendita le parti hanno stipulato due accordi di mediazione, rispettivamente in data 18.10.2019 e
18.5.2023.
L'accordo di mediazione del 18.5.2023 è stato posto alla base del precetto oggetto di opposizione e prevede, ai fini che qui interessano:
• all'art. 5 che “la si impegna ad acquistare l'immobile Parte_1 per sé e/o per altra persona e/o società che si riserva di nominare fino all'atto definitivo di compravendita, che dovrà intervenire entro e non oltre il termine del
15.12.2023…”;
• all'art. 10 che “nell'ipotesi in cui la non dovesse Parte_1 adempiere all'obbligazione assunta e di cui all'art. 5 che precede, i sig.ri
e , in qualità di proprietari Controparte_2 Controparte_1 dell'immobile, procederanno loro stessi alla vendita dell'immobile a terzi, eventualmente anche tramite conferimento di apposito mandato ad agenzia immobiliare…”;
• all'art. 12 che “le parti stabiliscono fin d'ora che, al verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 10 che precede, si impegna al rilascio Parte_1 dell'immobile entro la data del 30.6.2024”.
In particolare, in data 1.7.2024 e Controparte_1 Controparte_2 hanno intimato il rilascio dell'immobile in quanto – contrariamente a quanto previsto nell'art. 5 dell'accordo di conciliazione – in data 15.12.2023 non è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita e pertanto, come previsto dall'art. 12 del medesimo accordo, l'immobile avrebbe dovuto essere rilasciato entro il 30.6.2024.
3. ha proposto opposizione avverso tale atto di precetto, Parte_1 domandando in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in ragione del fatto che la condizione prevista dall'art. 10 – ossia la vendita a terzi dell'immobile da parte dei sig.ri e – non si sarebbe verificata. CP_1 CP_2
L'opponente ha ulteriormente rilevato che il termine del 15.12.2023, previsto per la stipula del contratto definitivo di compravendita, non configurava un termine essenziale;
in ogni caso, anche a voler ritenere che si trattasse di un termine essenziale, la mancata stipula del contratto definitivo entro tale termine avrebbe comportato la risoluzione dell'accordo di mediazione, di talché i sig.ri e CP_1 non avrebbero comunque potuto intimare il rilascio dell'immobile, stante CP_2
l'assenza di un titolo esecutivo.
4. Con ordinanza del 20.9.2024 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
5. In data 20.11.2025 si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 [...]
i quali hanno domandato il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
I convenuti hanno in particolare rilevato che si sarebbe Parte_1 resa inadempiente a tutti gli obblighi previsti a suo carico nell'accordo di mediazione, non avendo provveduto a stipulare il contratto definitivo entro il termine previsto, ad effettuare i lavori necessari per ottenere la sanatoria edilizia e non avendo infine spontaneamente rilasciato l'immobile.
In relazione al mancato avveramento della condizione di cui all'art. 10 dell'accordo di mediazione, i convenuti hanno rilevato che – pur non essendo stato venduto l'immobile – la parte opponente era a conoscenza del fatto che era stato conferito un incarico per la vendita a un'agenzia immobiliare, di talché tale condizione potrebbe considerarsi “parzialmente avverata”; inoltre, l'impossibilità di addivenire alla vendita sarebbe comunque imputabile alla parte opponente, stante la persistenza dei vizi dovuta alla mancata ultimazione dei lavori necessari al fine di ottenere la sanatoria.
6. Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 171-ter c.p.c., ove hanno ribadito quanto già affermato nei rispettivi atti introduttivi.
7. All'udienza dell'13.3.2025 le parti hanno chiesto che venisse disposto un rinvio stante la pendenza di trattative.
All'udienza dell'8.6.2025 le parti hanno dato atto dell'esito negativo delle trattative ed il Giudice ha pertanto assegnato i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
8. All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
9. L'opposizione proposta da è fondata e deve pertanto Parte_1 essere accolta per le ragioni che seguono.
Come già osservato nell'ordinanza del 20.9.2024, occorre anzitutto rilevare che, ogniqualvolta sia proposta opposizione all'esecuzione, l'accertamento sull'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva deve essere svolto d'ufficio dal giudice.
Difatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“l'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente della questione. Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc” (cfr. ex multis Cass. Civ. 3977/2012).
Conseguentemente, ancorché l'inesistenza di un valido titolo esecutivo non sia stata espressamente fatta valere quale motivo di opposizione all'esecuzione, occorre preliminarmente stabilire se l'accordo di mediazione possa costituire un valido titolo esecutivo.
A tal riguardo deve affermarsi che non vi è dubbio in ordine al fatto che l'accordo di mediazione costituisca, di per sé, un titolo esecutivo, essendo ciò espressamente previsto dall'art. 12 del d.lgs. 28/2010. Si tratta, in particolare, di un titolo esecutivo di natura stragiudiziale.
Dalla natura stragiudiziale di tale titolo esecutivo deriva, anzitutto, l'inapplicabilità del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11066/2012, secondo cui, in presenza di un contenuto ambiguo e bisognevole di chiarimenti, è consentita anche l'interpretazione extra-testuale del titolo esecutivo giudiziale, purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione.
Detta eterointegrazione del titolo, infatti, deve considerarsi ammessa unicamente in relazione ai titoli esecutivi di natura giudiziale (cfr. da ultimo Cass. Civ.
15697/2023).
Con riferimento ai titoli di natura stragiudiziale – come quello in esame – trova invece applicazione il principio di diritto secondo cui, qualora l'atto “documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico
o scrittura privata autenticata” (cfr., da ultimo, Cass. Civ. 52/2023).
Alla luce di quanto esposto, deve pertanto ritenersi che l'accordo di mediazione costituisca valido titolo esecutivo unicamente con riguardo ai crediti che risultino in modo attuale e certo sulla base del tenore letterale dello stesso (ovvero da un successivo atto avente efficacia di titolo esecutivo).
10. Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, l'art. 12 dell'accordo di mediazione prevede che la si sarebbe impegnata al rilascio Parte_1 dell'immobile entro il 30.6.2024 “al verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 10 che precede”.
L'efficacia dell'impegno al rilascio dell'immobile era pertanto subordinata al verificarsi di una duplice condizione, rappresentata dalla mancata stipula del definitivo e dalla vendita dell'immobile a terzi da parte dei sig.ri e CP_2
, eventualmente anche tramite conferimento di apposito mandato ad CP_1 agenzia immobiliare.
Risulta pertanto evidente, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, che il diritto al rilascio dell'immobile azionato dai sig.ri e non CP_2 CP_1 emerge in modo certo, liquido ed esigibile dal contenuto dall'accordo di mediazione, ossia dal titolo esecutivo.
In particolare, non emerge da alcun atto pubblico o scrittura privata autenticata (né da altro atto costituente titolo esecutivo) che si sia verificata la condizione cui era subordinato l'impegno al rilascio, ossia la mancata stipula del contratto definitivo e la vendita dell'immobile da parte dei promittenti venditori.
Occorre precisare, inoltre, che ai fini dell'efficacia esecutiva del titolo è del tutto irrilevante la circostanza che la condizione si sia concretamente verificata, atteso che
– come condivisibilmente affermato dalla pronuncia sopra citata – è necessario che tale accadimento risulti da un atto avente efficacia di titolo esecutivo.
Alla luce di quanto esposto, deve conclusivamente affermarsi che l'accordo di mediazione stipulato tra le parti il 18.5.2023 non costituisce valido titolo esecutivo con specifico riferimento all'obbligazione al rilascio dell'immobile contenuta nell'art. 12.
11. In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia
(valore indeterminabile – complessità media), secondo valori medi, in complessivi €
10.860 (di cui € 2.127 per la fase di studio, € 1.416 per la fase introduttiva, € 3.738 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.579 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 15.7.2024 da
[...] nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che CP_1
e non hanno diritto di agire
[...] Controparte_2 esecutivamente per ottenere il rilascio dell'immobile sito in Monza, via Antonio
Allegri Correggio n. 40, nei confronti di in forza Parte_1 dell'accordo di conciliazione sottoscritto in data 18.5.2023.
2. Condanna e Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] [...] he si liquidano in € 10.860 oltre al 15% per spese generali, Parte_1
IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., nonché alla rifusione degli esborsi ammontanti a € 195,00. Così deciso in Monza, il 7 novembre 2025.
Il Giudice
FR AM