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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI IT CE, Presidente
FESTA LE FABIO, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1217/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 TARES 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 TARES 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 TARES 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 TARES 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 TARES 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 I.C.I. 2006 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 I.C.I. 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 I.C.I. 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 TARSU/TIA 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559934 TARES 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559934 TARES 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559934 TARES 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_2 impugna i preavvisi di fermo amministrativo n. 0000559933/2025 e n.0000559934, notificatigli il 01-08-2025, per il mancato pagamento di debiti tributari (IMU, TARI e TARES).
Nega il ricorrente ogni notifica.
SOGET si è costituita ed ha prodotto prova delle notifiche dei titoli indicati negli impugnati, posti a loro fondamento.
All'udienza odierna, fissata per la delibazione della domanda cautelare, il Collegio, sentite le parti, ritenuta la manifesta fondatezza del ricorso, ha proceduto alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 47 ter D. Lgs.
n. 546/1992.
Invero, all'evidenza fondata è l'unica questione rilevante, relativa alla omessa notifica degli atti prodromici.
Al riguardo, è stata prodotta documentazione probatoria della notifica, eseguita a mezzo posta, con raccomandata spedita il 21-12-2016, non recapitata per il trasferimento del destinatario, seguita dagli adempimenti di cui agli artt. 26 d.p.r. n. 602/73 e 60 d.p.r. n. 600/73.
Altra notifica è stata eseguita raccomandata spedita il 16-9-2019, non recapitata per temporanea assenza del destinatario, seguita dagli adempimenti di legge, e perfezionatasi con la restituzione al mittente per compiuta giacenza in data 16-10-2019.
Null'altro è in atti, e dunque, se è vero che la prescrizione maturata alla data di notifica dei primi andava fatta valere mediante la tempestiva impugnazione degli stessi, ciò, ovviamente, non vale per gli eventi successivi[1] alle notifiche del 2016 e del 2019, di cui si è detto in precedenza, da quando, prima della notifica dei due preavvisi impugnati, era effettivamente ncora decorso il termine quinquennale di prescrizione, applicabile ai tributi locali.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese possono essere compensate tra le parti, in quanto la questione trattata, che fonda l'accoglimento del ricorso, è estranea all'operato diretto della Concessionaria.
[1]In sede di impugnazione dell'avviso di intimazione, il contribuente può far valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notificazione delle singole cartelle di pagamento e quella della notifica del primo avviso di intimazione (così Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 17/06/2024, n. 16743).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI IT CE, Presidente
FESTA LE FABIO, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1217/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 TARES 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 TARES 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 TARES 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 TARES 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 TARES 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 I.C.I. 2006 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 I.C.I. 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 I.C.I. 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559933 TARSU/TIA 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559934 TARES 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559934 TARES 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000559934 TARES 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_2 impugna i preavvisi di fermo amministrativo n. 0000559933/2025 e n.0000559934, notificatigli il 01-08-2025, per il mancato pagamento di debiti tributari (IMU, TARI e TARES).
Nega il ricorrente ogni notifica.
SOGET si è costituita ed ha prodotto prova delle notifiche dei titoli indicati negli impugnati, posti a loro fondamento.
All'udienza odierna, fissata per la delibazione della domanda cautelare, il Collegio, sentite le parti, ritenuta la manifesta fondatezza del ricorso, ha proceduto alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 47 ter D. Lgs.
n. 546/1992.
Invero, all'evidenza fondata è l'unica questione rilevante, relativa alla omessa notifica degli atti prodromici.
Al riguardo, è stata prodotta documentazione probatoria della notifica, eseguita a mezzo posta, con raccomandata spedita il 21-12-2016, non recapitata per il trasferimento del destinatario, seguita dagli adempimenti di cui agli artt. 26 d.p.r. n. 602/73 e 60 d.p.r. n. 600/73.
Altra notifica è stata eseguita raccomandata spedita il 16-9-2019, non recapitata per temporanea assenza del destinatario, seguita dagli adempimenti di legge, e perfezionatasi con la restituzione al mittente per compiuta giacenza in data 16-10-2019.
Null'altro è in atti, e dunque, se è vero che la prescrizione maturata alla data di notifica dei primi andava fatta valere mediante la tempestiva impugnazione degli stessi, ciò, ovviamente, non vale per gli eventi successivi[1] alle notifiche del 2016 e del 2019, di cui si è detto in precedenza, da quando, prima della notifica dei due preavvisi impugnati, era effettivamente ncora decorso il termine quinquennale di prescrizione, applicabile ai tributi locali.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese possono essere compensate tra le parti, in quanto la questione trattata, che fonda l'accoglimento del ricorso, è estranea all'operato diretto della Concessionaria.
[1]In sede di impugnazione dell'avviso di intimazione, il contribuente può far valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notificazione delle singole cartelle di pagamento e quella della notifica del primo avviso di intimazione (così Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 17/06/2024, n. 16743).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.