Decreto cautelare 17 agosto 2024
Ordinanza cautelare 10 settembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01444/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01002/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Rinaldi e Pietro Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CA CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Vaira e Massimo Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale n. 1074 del 02.08.2024 (Prot. n. 13849/2024 del 02.08.2024) , notificata a mezzo pec in pari data, a firma del Dirigente dell’Area Patrimonio dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare CA (d’ora in poi RC CA), con la quale è stato disposto l’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies, comma 2 bis, L. n.241/1990, della Determina Dirigenziale n. 582 del 04.10.2016 con la quale la sig.ra --OMISSIS- “è stata autorizzata ad ampliare il proprio nucleo familiare a favore del figlio sig. -OMISSIS-a seguito di richiesta avanzata dalla medesima, con nota prot. n. 25683 del 22.09.2016;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CA CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa EL ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con note acquisite in data 5 aprile e 19 aprile 2024, il ricorrente ha presentato ad RC CA istanza di “subentro nell’assegnazione – voltura contratto di locazione a seguito di decesso dell’assegnataria” dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Manfredonia, alla via piazzale Penati n. 8, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 10 del 7 aprile 2014.
A tal fine ha dichiarato, fra l’altro, di aver residenza nell’alloggio richiesto in assegnazione con continuità dal 14 novembre 2016 ove ha coabitato con i nonni, poi deceduti, assegnatari dell’alloggio dal primo gennaio 2011.
Più precisamente, la nonna del ricorrente, signora -OMISSIS-, succeduta nell’assegnazione dell’alloggio alla morte del coniuge, è deceduta in data 19 marzo 2017.
È necessario premettere che, in accoglimento dell’istanza prot. n. 25683 del 22 settembre 2016 presentata dalla signora -OMISSIS-, con determina n. 582 del 4 ottobre 2016 RC aveva precedentemente autorizzato, ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 3, della legge regionale n. 10 del 2014, l’ampliamento del nucleo familiare della ridetta signora -OMISSIS- in favore dell’odierno ricorrente -OMISSIS-.
Siffatta autorizzazione, tuttavia, era stata rilasciata in favore dell’odierno ricorrente in qualità di figlio della signora -OMISSIS-, come dichiarato nella medesima istanza, e non di nipote.
Nel corso dell’istruttoria della pratica di subentro è dunque emersa siffatta contraddizione. Conseguentemente, con nota prot. n. 12126 del 4 luglio 2024, RC CA ha comunicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della determina dirigenziale n. 582 del 4 ottobre 2016, rappresentando:
- “l’assenza dei requisiti, prescritti dall’art. 13, co. 2 della L.R. Puglia n. 10/2014, per ottenere l’ampliamento del nucleo familiare, secondo il quale tale istituto è ammissibile entro il primo grado di parentela, ovvero genitori/figli e, di conseguenza, la mancanza dei presupposti di legge per il subentro nel contratto di locazione”;
- “la non veridicità delle dichiarazioni rese, ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, all’atto di presentazione dell’istanza di autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare dalla de cuius sig.ra --OMISSIS-”.
All’esito del contraddittorio procedimentale (svoltosi anche a seguito dell’accesso agli atti richiesto dal ricorrente e imperniato, in buona sostanza, sul preteso disconoscimento da parte del ricorrente dell’istanza di ampliamento a suo tempo presentata dalla signora -OMISSIS-), RC ha adottato la determinazione n. 1074 del 2 agosto 2024 di annullamento dell’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare n. 582 del 4 ottobre 2016.
2. Con il presente mezzo di tutela, notificato in data 13 agosto 2024, il ricorrente insorge avverso il predetto atto di ritiro, contestando la sussistenza dei presupposti dell’autotutela.
Con ordinanza n. 332 del 10 settembre 2024, questo Tribunale, rilevata la limitata produzione documentale e la mancata costituzione in giudizio della parte resistente e il conseguente stato d’incertezza del procedimento di subentro nell’immobile avviato dal ricorrente, ha accolto l’istanza cautelare limitatamente all’esecuzione dell’ordine di rilascio dell’alloggio del 29 aprile 2024, risultante agli atti di causa, e ha ordinato ad RC il deposito di una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sulla vicenda.
All’udienza del 26 febbraio 2025, adempiuto l’ordine istruttorio da parte di RC, nelle more costituitasi in giudizio, il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo d’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della sopravvenuta determina n. 1298 del 7 ottobre 2024 con cui RC ha respinto l’istanza di voltura dell’alloggio presentata dal ricorrente nell’aprile 2024 e, a tal fine, ha rinviato la trattazione del merito della controversia alla pubblica udienza del 14 maggio 2025, alla quale, in assenza di deposito di memorie delle parti, la causa viene ritenuta per la decisione.
3. Ciò posto, il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
È evidente che l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe arrecare alcun vantaggio al ricorrente in quanto il suo interesse al subentro dell’alloggio è stato definitivamente escluso dalla sopravventa determina n. 1298 del 7 ottobre 2024 di reiezione della relativa istanza, che non è stata oggetto d’impugnazione.
Ad ogni buon conto, il ricorso risulta anche infondato in quanto la riscontrata non veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza di ampliamento del nucleo familiare presentata dalla signora -OMISSIS- nel settembre 2016, come è noto, rende esercitabile il potere di autotutela anche oltre il limite temporale dei dodici mesi ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di RC CA che liquida nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
EL ES, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ES | ON PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.