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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LI GI, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1344/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pelago - Via Ponte Vecchio N 1 50060 Pelago FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 119 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 836/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 23/12/2024, il contribuente Ricorrente_1 , impugnava l'avviso d'accertamento del Comune di Pelago con il quale gli veniva richiesto, in qualità di erede, il pagamento dell'imposta IMU relativa all'anno 2019, su di un immobile acquistato nel 2018 dalla signora Nominativo_1.
Il ricorrente, contesta l'operato del Comune ed eccepisce la mancata motivazione dell'atto impositivo, in quanto non verrebbe indicato a quale immobile si riferisce l'imposta IMU da pagare, visto che quello posseduto è di pertinenza dell'abitazione principale.
Fa conoscere che il magazzino acquistato nel 2018 si trova nel Comune di Pelago in Indirizzo_1 angolo Indirizzo_2 ed è accatastato in categoria C/2, anche l'abitazione si trova nel Comune di Pelago Indirizzo_3 ed è accatastata in categoria A/2, per cui come previsto dalle normative sull'imposta IMU, questa risulta l'unica pertinenza, quindi non soggetta a tassazione.
Chiede quindi di accogliere il ricorso e annullare l'atto impositivo, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 21/01/2025, il Comune di Pelago si è costituito in giudizio e insistendo nella pretesa ha fatto conoscere che per quanto riguarda la motivazione dell'avviso d'accertamento è stata rispettata, in quanto il Comune ha trattato il caso come un semplice mancato pagamento, non esendo a conoscenza della volontà di adibirlo a pertinenza dell'abitazione principale, per cui si è limitato ad indicare l'immobile e eseguire i calcoli.
Nel merito il contribuente, non ha presentato la dichiarazione ex commi 684 e 685 dell' articolo 1 della Legge
147/2013, per cui l' acquisto in data molto posteriore all' abitazione, la distanza dalla stessa (1,9 km) e la tipologia di immobile ha fatto assoggettare il magazzino ad imposta come “altro fabbricato”.
Soltanto dopo la presentazione del ricorso lo scrivente Ufficio è venuto a conoscenza della volontà soggettiva di controparte di voler adibire a pertinenza l' immobile di cui si discute ed ha iniziato la verifica dei requisiti, da questa è emerso che con la pratica edilizia 2022/158 “Attestazione di Conformità in Sanatoria " per le opere abusive realizzate nell' immobile ubicato in Indirizzo_3 a far data dal 10/11/2015 sono stati creati due locali ad uso ripostiglio accatastati in data 12/09/2024 in categoria C02.
Per quanto sopra ritiene che il requisito numerico per poter considerare l'immobile oggetto di ricorso pertinenza ai fini IMU dell' abitazione principale non è rispettato.
Chiede per tanto di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con successive memorie l'Ufficio nomina copiosa Giurisprudenza, che ritiene obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU, pe poter usufruire dell'esenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso non sia fondato e debba essere respinto.
La Corte Suprema, con sentenza n. 14890 del 28 maggio 2024, conferma che l'obbligo dichiarativo in materia di ICI/IMU, al fine di poter beneficiare dei benefici fiscali, deve essere considerato un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce.
Questo tipo di orientamento è confermato da copiosa giurisprudenza, come ha elencato anche il Comune di Pelago nelle proprie memorie, per cui anche in questo caso risulta che il contribuente non abbia presentato la suddetta dichiarazione e di conseguenza il ricorso deve essere respinto.
Non può neppure essere accolto in diritto, perché il Comune ha correttamente motivato l'avviso d'accertamento, basandosi sulle informazioni che aveva a disposizione, cioè l'acquisto dell'immobile che giustamente ha sottoposto a tassazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro
250,00 più oneri se dovuti.
Firenze, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LI GI, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1344/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pelago - Via Ponte Vecchio N 1 50060 Pelago FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 119 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 836/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 23/12/2024, il contribuente Ricorrente_1 , impugnava l'avviso d'accertamento del Comune di Pelago con il quale gli veniva richiesto, in qualità di erede, il pagamento dell'imposta IMU relativa all'anno 2019, su di un immobile acquistato nel 2018 dalla signora Nominativo_1.
Il ricorrente, contesta l'operato del Comune ed eccepisce la mancata motivazione dell'atto impositivo, in quanto non verrebbe indicato a quale immobile si riferisce l'imposta IMU da pagare, visto che quello posseduto è di pertinenza dell'abitazione principale.
Fa conoscere che il magazzino acquistato nel 2018 si trova nel Comune di Pelago in Indirizzo_1 angolo Indirizzo_2 ed è accatastato in categoria C/2, anche l'abitazione si trova nel Comune di Pelago Indirizzo_3 ed è accatastata in categoria A/2, per cui come previsto dalle normative sull'imposta IMU, questa risulta l'unica pertinenza, quindi non soggetta a tassazione.
Chiede quindi di accogliere il ricorso e annullare l'atto impositivo, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 21/01/2025, il Comune di Pelago si è costituito in giudizio e insistendo nella pretesa ha fatto conoscere che per quanto riguarda la motivazione dell'avviso d'accertamento è stata rispettata, in quanto il Comune ha trattato il caso come un semplice mancato pagamento, non esendo a conoscenza della volontà di adibirlo a pertinenza dell'abitazione principale, per cui si è limitato ad indicare l'immobile e eseguire i calcoli.
Nel merito il contribuente, non ha presentato la dichiarazione ex commi 684 e 685 dell' articolo 1 della Legge
147/2013, per cui l' acquisto in data molto posteriore all' abitazione, la distanza dalla stessa (1,9 km) e la tipologia di immobile ha fatto assoggettare il magazzino ad imposta come “altro fabbricato”.
Soltanto dopo la presentazione del ricorso lo scrivente Ufficio è venuto a conoscenza della volontà soggettiva di controparte di voler adibire a pertinenza l' immobile di cui si discute ed ha iniziato la verifica dei requisiti, da questa è emerso che con la pratica edilizia 2022/158 “Attestazione di Conformità in Sanatoria " per le opere abusive realizzate nell' immobile ubicato in Indirizzo_3 a far data dal 10/11/2015 sono stati creati due locali ad uso ripostiglio accatastati in data 12/09/2024 in categoria C02.
Per quanto sopra ritiene che il requisito numerico per poter considerare l'immobile oggetto di ricorso pertinenza ai fini IMU dell' abitazione principale non è rispettato.
Chiede per tanto di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con successive memorie l'Ufficio nomina copiosa Giurisprudenza, che ritiene obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU, pe poter usufruire dell'esenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso non sia fondato e debba essere respinto.
La Corte Suprema, con sentenza n. 14890 del 28 maggio 2024, conferma che l'obbligo dichiarativo in materia di ICI/IMU, al fine di poter beneficiare dei benefici fiscali, deve essere considerato un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce.
Questo tipo di orientamento è confermato da copiosa giurisprudenza, come ha elencato anche il Comune di Pelago nelle proprie memorie, per cui anche in questo caso risulta che il contribuente non abbia presentato la suddetta dichiarazione e di conseguenza il ricorso deve essere respinto.
Non può neppure essere accolto in diritto, perché il Comune ha correttamente motivato l'avviso d'accertamento, basandosi sulle informazioni che aveva a disposizione, cioè l'acquisto dell'immobile che giustamente ha sottoposto a tassazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro
250,00 più oneri se dovuti.
Firenze, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico