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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 523/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IZZO PAOLA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5064/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20203T0099490000012024002 REGISTRO 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di liquidazione nr. 2020/3T/009949/000/001/2024/002, notificato in data 16.07.2025, per l'importo di euro 131,25.
Il ricorrente, in particolare, invocava la illegittimità dell'atto in ragione dell'intervenuto pagamento.
La Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e rappresentava l'intervenuto pagamento della pretesa tributaria azionata.
Nel caso in esame, la Agenzia delle Entrate di Salerno riscontrava e dichiarava l'avvenuto pagamento dell'importo dedotto nell'atto gravato.
Si dichiara, pertanto, estinto il giudizio per cessata materia del contendere secondo il dettato dell'art. 46
D. lvo 546/92.
P.Q.M.
Il GM presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere secondo il dettato dell'art. 46 D.lvo 546/92.
Si compensano le spese di lite.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IZZO PAOLA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5064/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20203T0099490000012024002 REGISTRO 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di liquidazione nr. 2020/3T/009949/000/001/2024/002, notificato in data 16.07.2025, per l'importo di euro 131,25.
Il ricorrente, in particolare, invocava la illegittimità dell'atto in ragione dell'intervenuto pagamento.
La Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e rappresentava l'intervenuto pagamento della pretesa tributaria azionata.
Nel caso in esame, la Agenzia delle Entrate di Salerno riscontrava e dichiarava l'avvenuto pagamento dell'importo dedotto nell'atto gravato.
Si dichiara, pertanto, estinto il giudizio per cessata materia del contendere secondo il dettato dell'art. 46
D. lvo 546/92.
P.Q.M.
Il GM presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere secondo il dettato dell'art. 46 D.lvo 546/92.
Si compensano le spese di lite.