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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 7766 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. LONDRINO VALERIA giusta procura in calce all'atto di citazione, che lo rappresenta e difende e presso il cui studio elett.te domicilia in S. Maria Capua Vetere al C.so Garibaldi 56,
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), non Controparte_1 C.F._2
costituita,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/02/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente
Proc. n. 7766 /2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 8 richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore deduceva: - di aver contratto matrimonio con la convenuta in data 16.11.2011 e che dalla loro unione nascevano tre figli;
- che la vita matrimoniale si incrinava e nel mese di luglio 2020 parte convenuta depositava ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con domanda di addebito ex art. 151
c. 2 c.c.; - che in particolare, per quanto interessa in questa sede, l'attore stabilmente impiegato nel settore edile come dipendente ed essendosi sempre interessato alle sorti della famiglia, costituiva la società
pur formalmente intestata alla sig.ra alla Controparte_2 CP_1
luce dell'esposizione debitoria del marito;
- che la moglie, messa a conoscenza della volontà di porre fine alla vita matrimoniale, “iniziava
ad assumere condotte lesive e a porre in essere azioni con il solo ed unico fine di ostacolare il marito sotto ogni aspetto, lavorativo e non”;
- che, in particolare, la moglie quale formale intestataria della Società
A.G. Strutture s.r.l.s, provvedeva tempestivamente a revocare le deleghe conferite al marito per operare sul conto della società, imponendogli peraltro il versamento della somma di € 55.000,00 a titolo di acconto sull'assegno di mantenimento, in cambio della cessione in favore dell'attore delle quote societarie in suo possesso;
- che, in questo modo, si voleva indurre con la forza l'attore alla sottoscrizione di un accordo di separazione per lui economicamente gravoso;
- che quindi attore emetteva assegno circolare di € 50.000,00, datato 16.06.2020 in favore della sig.ra somme presenti sul proprio conto e derivanti dalla CP_1
Proc. n. 7766 /2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 8 vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà; - che a seguito di tale versamento, l'odierna convenuta in data 17.06.2020, provvedeva alla cessione delle quote societarie in favore dell'attore, per la somma complessiva di € 900,00 pari al capitale sociale;
- che, per effetto di tanto, l'attore si rifiutò di concludere l'accordo e per l'effetto veniva introdotto giudizio di separazione giudiziale con richiesta di addebito (n.
7290/2020 R.G.) e conseguenziali richieste economiche;
- che, peraltro,
la convenuta “tratteneva nonostante le molteplici richieste del Mattiello, un orologio di marca “rolex” e un quadro religioso raffigurante la
Madonna, oggetti donati dalla propria famiglia al in funzione Parte_1
del matrimonio, come si evince da scrittura privata intercorrente tra le parti”.
L'attore pertanto ha concluso come segue: “Voglia l'ill.mo Tribunale di
Napoli Nord: - accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla ripetizione delle somme versate e per l'effetto condannare la sig.ra
alla restituzione della somma pari a € 50.000,00 Controparte_1
indebitamente trattenuta, oltre interessi legali a decorrere dalla data
del pagamento;
- condannare parte convenuta alla restituzione dell'orologio di marca Rolex e del quadro religioso descritto in narrativa, poiché donati al sig.re in funzione del Matrimonio, Parte_1
oltre al risarcimento danni che codesto Ill.mo Tribunale vorrà
determinare in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
La prima udienza del 13.12.2021 veniva rinviata ex art. 181 c.p.c. al
10.01.2022, udienza in cui il Giudice dichiarava la contumacia della
Proc. n. 7766 /2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 8 parte convenuta, ritualmente citata e non costituita, e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 30.01.2023, rinviata al 12.06.23 per mancato deposito di note in sostituzione di udienza.
A detta udienza il Giudice ammetteva la prova testimoniale di parte attrice di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c., limitatamente ai capi a) e b) della prima parte. L'attore rinunciava all'escussione dei testi ammessi all'udienza del 12.12.2024.
La causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 20.02.2025.
***
1. Nel merito la domanda è infondata e va respinta.
L'attore agisce in giudizio spiegando azione ex art. 2033 c.c. di quanto indebitamente versato alla convenuta in forza della conclusione dell'accordo di separazione (somma pari all'assegno di euro 50.000,00 di cui non vi alcuna prova in giudizio) e per la restituzione di quanto dalla convenuta indebitamente trattenuto (orologio Rolex, quadro religioso) ma appartenente all'attore stesso.
Non è superfluo ricordare che per la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di ripetizione di indebito, conformemente al disposto di cui all'art. 2697 c.c., grava sull'attore l'onere di fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche l'inesistenza della causa
debendi (ovvero del successivo venir meno di questa) nonché il nesso causale tra il versamento e la mancanza di debito, e cioè il pagamento è
stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto,
Proc. n. 7766 /2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 8 trattandosi di elementi costitutivi della domanda di ripetizione di indebito oggettivo che vanno provati da colui che agisce: l'art. 2697 c.c.
ripartisce infatti, tra le parti l'onere della prova e richiede, pertanto,
all'attore di provare i fatti su cui si fonda la sua domanda ed al convenuto di eccepire la verità di tali fatti o la loro idoneità a costituire il fondamento del diritto vantato dall'attore, ovvero di provare la sussistenza di altri fatti, tali da modificare o estinguere il diritto dell'attore (così Cass. civ., sez. III, 13/02/1998, n. 1557 richiamata da
Cass. civ., n. 2810/2025; si v. anche Cass. civ., n. 30713/2018 che si richiama a Cass. civ., sez. I, 22/06/1983, n. 4276).
Ebbene, quanto rappresentato in citazione è rimasto del tutto sfornito di concreti elementi probatori.
Riferiva l'attore che, dopo la disgregazione del nucleo familiare, gli veniva imposto (dalla moglie) il versamento della somma pari a €
55.000,00 a titolo di acconto sul mantenimento, in cambio della cessione delle quote societarie in suo possesso, per poi informarlo delle condizioni di separazione imposte ossia: obbligo del di Parte_1
contribuire al mantenimento della moglie per € 1.500,00, cessione dell'autovettura a lui intestata in favore della moglie, con relative spese e pagamento del canone di locazione.
L'attore emetteva, quindi, un assegno circolare di € 50.000,00 (prodotto in mera copia fotografica) in favore della sig.ra somme presenti CP_1
sul proprio conto e derivanti dalla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà e, solo a seguito di tale versamento, l'odierna convenuta in data 17.06.2020, provvedeva con atto stipulato presso lo
Proc. n. 7766 /2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 8 studio del Notaio (documento non esibito in Persona_1
giudizio), alla cessione delle quote societarie in favore del sig.re
, per la somma complessiva di € 900,00 pari al capitale Persona_2
sociale.
Riferiva, ancora, l'attore che la moglie ha trattenuto, nonostante le molteplici richieste del marito, “un orologio di marca “rolex” e un quadro religioso raffigurante la Madonna, oggetti donati dalla propria
famiglia al in funzione del matrimonio, come si evince da Parte_1
scrittura privata intercorrente tra le parti”.
Anche tale presunta scrittura privata non risulta prodotta in atti.
Ora, va detto che l'attore in primo luogo non ha provato di aver contratto matrimonio con la convenuta, di essersi da lei legalmente separato né ha dimostrato anche solo in termini generali la bozza di accordo poi sfumato alla quale rinvia l'atto di citazione.
E pur avendo dimostrato l'esborso di danaro di cui si chiede in questa sede la restituzione non ha tuttavia dimostrato l'ulteriore requisito della mancanza di causa debendi né, per altro verso, ha dimostrato la titolarità dell'orologio e del quadro, a suo dire illegittimamente detenuti dalla convenuta, di cui chiede la restituzione.
Va quindi ribadito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è
tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (tra le tante, Cass. civ., sez. II, 27/11/2018, n.
30713).
Quanto alle prove precostituite, i documenti prodotti in allegato all'atto
Proc. n. 7766 /2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 8 di citazione (le presunte conversazioni tra l'attore e la moglie circa le condizioni di divorzio nonché le foto che ritraggono un quadro o l'attore in posa con un orologio o l'orologio in dettaglio) nulla provano, come nulla dimostrano neppure i documenti depositati con la seconda memoria istruttoria, da cui si evincono solo una situazione familiare alquanto delicata nonché l'inadempimento dell'attore al pagamento del mantenimento.
Alla radicale mancanza di prova di cui si è detto nemmeno l'attore ha ovviato mediante le prove testimoniali che, pur ammesse, sono state da lui espressamente rinunciate.
In altri termini, il quadro probatorio agli atti è assolutamente carente,
non essendo stato fornito alcun elemento, neppure soltanto indiziario,
che possa corroborare la domanda attorea.
Si impone, quindi, il rigetto integrale della domanda giudiziale.
2. Nulla sulle spese, attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
contro , così provvede:
[...] Controparte_1
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Spese irripetibili.
Così deciso in Aversa il 23/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma
Proc. n. 7766 /2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 8 digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 7766 /2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 8