Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00893/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marta Zocche, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di-OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
del provvedimento del 12 marzo 2025 di revoca del nullaosta rilasciato il 19 maggio 2024 in favore del lavoratore sig. -OMISSIS- a seguito dell’istanza prodotta dal ricorrente in data 4 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno - Prefettura di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. DR De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Il ricorrente riferisce che: A) ha presentato in data 4 dicembre 2023 un’istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore del lavoratore straniero -OMISSIS-; B) lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di-OMISSIS- ha rilasciato il prescritto nulla osta in data 19 maggio 2024; C) purtuttavia, l’Amministrazione con provvedimento del 12 marzo 2025 ha disposto la revoca del suddetto nulla osta sulla base del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che aveva ritenuto insufficiente la capacità economica del datore di lavoro.
2. Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente, deducendone l’illegittimità per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione di legge (art. 44 del d.l. n. 73/2022), nonché per violazione delle circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di capacità economica del datore di lavoro. In particolare, il ricorrente ha evidenziato di aver prodotto documentazione comprovante redditi annui superiori alla soglia minima prevista per i nuclei familiari composti da una sola persona (20.000 euro annui), risultando quindi pienamente soddisfatto il requisito richiesto per l’assunzione del lavoratore straniero.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 173 in data 7 maggio 2025 ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente al fine di consentire all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato, rilevando che non risultavano adeguatamente esplicitate le ragioni per cui il reddito dell’interessato sarebbe stato insufficiente.
5. La Prefettura di-OMISSIS- con nota depositata il 20 dicembre 2025 ha comunicato che la procedura si era conclusa positivamente per l’interessato, con il rilascio di un nulla osta in data 13 novembre 2025 e del successivo visto di ingresso in favore del lavoratore straniero.
6. Con istanza di passaggio in decisione depositata il 3 aprile 2026 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento della propria domanda.
7. All’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
8. Tenuto conto di quanto precede, al COlegio non resta che prendere atto del sopravvenuto riesame della posizione del ricorrente in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso e all’adozione della misura cautelare, l’Amministrazione ha concluso positivamente la procedura senza alcuna riserva, rilasciando il nulla osta al lavoro subordinato, cui è seguito il rilascio del visto di ingresso.
Tale sopravvenienza soddisfa integralmente la pretesa azionata in giudizio dal ricorrente, ragion per cui sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
9. In ossequio al principio della soccombenza virtuale, evincibile dalla suddetta ordinanza cautelare, le spese vengono poste a carico dell’Amministrazione resistente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per le legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo RI, Presidente
DR De CO, Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| DR De CO | Carlo RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.