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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 20 novembre 2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note odierna depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1210/2023 R.G. tra
, nato il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Allocca Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.03.23, il ricorrente in epigrafe agiva nei confronti dell' , sia CP_1 quale gestore del Fondo Tesoreria che quale gestore del Fondo di Garanzia, per il riconoscimento del proprio diritto al pagamento del TFR, pari ad € 27.399,95, maturato nel corso del suo rapporto di lavoro intrattenuto con la società dal 01.01.2007 al 14.02.2018, dichiarata fallita con CP_2 sentenza n. 82/2018 del Tribunale di Nola.
Deduceva di aver presentato domanda di insinuazione al passivo;
che veniva ammesso per l'importo complessivo di € 56.000,18, di cui euro 15937,78 per TFR maturato fino al 31.12.2006 ed euro
27.399,95 per quota TFR non versato al Fondo di tesoreria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
che lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo;
che, pertanto, presentava dapprima domanda di intervento del Fondo Tesoreria in data 14.5.19 per il pagamento della quota di TFR maturata a decorrere dal primo gennaio 2007 e che, a seguito della conoscenza dell'omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle quote di TFr al Fondo di Tesoreria, in data 15.09.2021 presentava domanda al Fondo di Garanzia, senza ottenere alcun riscontro. Sulla base di articolate argomentazioni chiedeva, CP_ pertanto, condannarsi l' quale gestore del Fondo Tesoreria ovvero quale gestore del Fondo di
Garanzia, al pagamento della quota di TFR maturata a decorrere dal 0101.2007 fino alla cessazione del rapporto di lavoro pari ad euro 27.399,95, oltre accessori come per legge.
CP_ Si costituiva l' contestando la ricorrenza nella fattispecie di causa dei presupposti per l'intervento del fondo di tesoreria, deducendo l'omesso versamento delle quote di TFR, a decorrere dal 1.1.2007, da parte del datore di lavoro, ad eccezione che per la somma di euro 127,00. Nulla deduceva, tuttavia, in merito alla richiesta di pagamento nei confronti del Fondo di Garanzia, concludendo per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, sulle conclusioni delle arti mediante deposito di note di udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Con il presente ricorso si domanda all' , ovvero in subordine all' di Controparte_3 CP_3
Garanzia, il pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 27.399,95 a titolo di TFR maturato a far data dal 1.1.2007 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 14.02.2018.
Orbene, il ricorrente ha lavorato per la dichiarata fallita con sentenza 82/2018 del CP_2
Tribunale di Nola, dal 19.10.1992 al 14.2.18 ed ha documentato: di aver presentato domanda di ammissione al passivo per il TFR;
che quest'ultima veniva accolta per un importo complessivo di €
56.000,18, di cui euro 27399,95 per quota TFR maturata dal 01.01.2007 e non versata dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria (v. comunicazione esecutività stato passivo in prod. ric.); che lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo.
CP_ Ha altresì dimostrato di aver presentato in data 14.5.19 domanda all' di intervento del Fondo di
Tesoreria ed in data 15.9.21 domanda di intervento del Fondo di Garanzia, per il pagamento della quota di Tfr maturata, come ammessa al passivo, rimaste senza esito alcuno.
Si osserva che la legge 296/2006 all'art. 1 comma 755 dispone che “ con effetto dal 1° gennaio 2007,
e' istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalita' di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed e' gestito, per conto dello Stato, dall' su un apposito conto CP_1 corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto garantisce ai lavoratori dipendenti CP_3 del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
Il successivo comma 756 dispone che “Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio
2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252. Il predetto contributo e' versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di
50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma
755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”.
Ciò chiarito, si osserva in diritto che - in caso di quote non versate al Fondo di Tesoreria – non può trovare spazio l'intervento diretto del suddetto Fondo e per esse rimane debitore il datore di lavoro.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la disciplina sul Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 ss. L.
296/2006 e D.M. 30 gennaio 2007) “dà luogo ad un rapporto trilatere tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 cod. civ., nei limiti delle quote maturate a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del
Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali”; in tale sistema, il versamento dei contributi al Fondo di Tesoreria costituisce fatto estintivo della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro (oggetto di eccezione a carico di quest'ultimo) e il datore di lavoro medesimo non può essere considerato un mero adiectus solutionis causa o un delegato ex lege del Fondo di Tesoreria, con la conseguenza di non perdere la legittimazione passiva dell'obbligazione di pagamento del TFR non versato in favore del lavoratore (vd. tra le tante, Cass.,
2707/2018; Cass., 2152/2018). Come si legge nella motivazione di Cass., 12007/2018, “La legge n. 296 del 2006, art. 1, prevede, infatti, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 "limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro"» (cfr., in motivazione, Cass. n. 2152 del 2018. In senso assolutamente analogo, peraltro, si vedano anche la successiva Cass. n. 2780 del 2018, e le precedenti Cass. nn. 390 del 2018, 27014 del 2017, 6880 del 2017, 6448 del 2017, 6361 del 2017,
16833 del 2016, 16834 del 2016, 10544 del 2016, 10355 del 2016, 10354 del 2016).
5.3.1. Le motivazioni delle appena citate pronunce (tra cui appaiono particolarmente significative Cass. n.
10544 del 2016 e la successiva Cass. n. 6880 del 2017, in cui la società onerata dei versamenti delle quote al Fondo di Tesoreria era stata poi dichiarata insolvente) poggiano, chiaramente, sul CP_1 duplice presupposto che il datore di lavoro non sia da considerare un mero adiectus solutionis causa
o, magari, un delegato ex lege del Fondo, e che, ove non sia stata resa, in corso di causa, la prova dell'avvenuto versamento al medesimo Fondo di tutte o di parte delle "quote" di TFR da parte del datore di lavoro, quest'ultimo non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere
(rispettivamente, per l'intero o per il residuo) il TFR stesso.
5.3.2. Trattasi di argomentazioni che questo Collegio integralmente condivide perché assolutamente coerenti con il dettato normativo dell'art. 1, comma 756, della legge n. 296 del 2006, a tenore del quale - giova ricordarlo - la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di Tesoreria CP_1 limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro, da ciò derivandone, altresì, affatto opportunamente, che l'onere probatorio riferito all'effettivo versamento dei contributi spettanti al datore di lavoro, giusta l'art. 1, comma 756, seconda parte della citata legge, in funzione di finanziamento del Fondo suddetto, secondo il principio della cd. "ripartizione", debba fare carico allo stesso datore, costituendo esso fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei suoi confronti, da dimostrarsi, pertanto, da chi lo opponga in eccezione”.
Da quanto precede discende che-sebbene non si possa invocare l'intervento del Fondo di tesoreria laddove sia pacifico l'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro- nell'ipotesi di fallimento di quest'ultimo, per le quote da questi non versate al Fondo di Tesoreria ed oggetto di ammissione allo stato passivo, qual è il caso di specie, resta ferma la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti (incontestati e documentati nel caso de quo) di richiederne il pagamento al Fondo di
Garanzia ai sensi dell'art. 2 L. 297/1982. Parte istante ha documentato la presentazione della domanda CP_ amministrativa di intervento del Fondo di garanzia. Su tale domanda l' non ha preso i alcun modo posizione, incentrando la propria difesa sulla impossibilità di adempimento da parte del Fondo di tesoreria nel caso di omesso accantonamento delle quote di TFR da parte del datore di lavoro ed, anzi, sostenendo proprio la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro che abbia omesso il relativo accantonamento al Fondo di tesoreria.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda deve trovare accoglimento nei confronti del Fondo di CP_ Garanzia istituito presso l' e, pertanto, quest'ultimo va condannato al pagamento della quota di
TFr maturata dal ricorrente alle dipendenze della a decorrere dal primo gennaio 2007, CP_2 pari ad euro 27.399,15, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e del mancato espletamento di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna l' , Fondo di Garanzia, al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, di €. 27.399,95, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 3291,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Si comunichi.
Nola, lì 20 novembre 2025
IL GL
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini