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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, nella causa di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c. 2 c.p.c., iscritta al n. 17530/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato da
, difesa elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Antonio Orlando Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, rapp.to e difeso dall' avv.to Giuseppe della Pietra Controparte_1
OPPOSTO
, difesa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio Controparte_2
OPPOSTA
Ha pronunciato, ex art. 281sexies c.p.c., ultimo comma, la seguente
SENTENZA
All'esito dell'udienza, uditi i procuratori delle parti definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
1) Dichiara, l'improponibilità della spiegata domanda;
3) Condanna parte opponente alla refusione delle spese del presente giudizio a favore
[...]
e di , che liquida, per ciascuna di dette parti in € 6471,30, Controparte_1 Controparte_2 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli, lì 15/02/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 1 Maria Ludovica Russo MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 27 luglio 2023, proponeva opposizione al fine di Parte_1 ottenere la “revoca del provvedimento di aggiudicazione provvisoria emessa nella procedura esecutiva
N. RGE 102/2021”, affermando di aver già proposto opposizione agli atti esecutivi nell'ambito della suddetta procedura esecutiva, ma di non aver ottenuto la sospensione della stessa.
L'opponente citava in giudizio: l'aggiudicatario , la Controparte_1
ed il Controparte_3 Controparte_4
Deduceva (globalmente) tutta una serie di irregolarità che avevano caratterizzato la procedura esecutiva tanto da minare l'aggiudicazione opposta, tra cui la mancata presa in considerazione dei diritti della Patierno ex art. 540 c.p.c., a causa del comportamento omissivo del Professionista Delegato e del Giudice dell'esecuzione, fatta salva la responsabilità ex L 117/88, da valutarsi nelle opportune sedi, dinanzi al Tribunale competente.
A fronte di ciò nessuna valenza, in questo giudizio, può avere la chiamata diretta in causa del giudice dell'esecuzione, dott. (art. 2, comma 1 L. 117/88). Controparte_4
A fronte di ciò, l'aggiudicazione avrebbe dovuto essere revocata, con condanna alle spese ed eventuale risarcimento dei danni.
Si costituiva fornendo una cronistoria dell'attività svolta sia delle opposizioni Controparte_2 proposte in sede esecutiva, chiedendo dichiararsi inammissibilità, improcedibilità del giudizio, nonché la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva, con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva altresì l'aggiudicatario , chiedendo Controparte_1 dichiararsi inammissibili o comunque infondate le domande della , con conseguente condanna Pt_1 alle spese.
La causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281sexies cpc. all'udienza dell'11.02.2025 – con invito alle parti a discutere sulla questione preliminare relativa alla necessaria bifasicità dell'opposizione agli atti esecutivi -, ed il giudice sulla discussione delle parti presenti, introitava la causa ex art. 281sexies c. 4 c.p.c.
Invero, in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta.
A tale proposito occorre una brevissima ricostruzione di quanto avvenuto in sede esecutiva.
In data 5 maggio 2023 (prima della vendita telematica fissata per il 09 maggio u.s.), l'opponente chiedeva sospendersi la procedura esecutiva ed il G.E., con ordinanza dell'08 maggio u.s., rigettava la
il giudice 2 Maria Ludovica Russo sospensione inaudita altera parte, fissando l'udienza per la decisione in contraddittorio (art. 185disp. att c.p.c.) al 3 luglio 2023: nel frattanto, all'esito della vendita del 9 maggio 2023, l'immobile oggetto della procedura veniva aggiudicato.
La sig.ra proponeva reclamo avverso il diniego di sospensione e, al contempo, Pt_1 proponeva, altra opposizione, in data 31 maggio con cui ribadiva le medesime doglianze di cui al precedente ricorso, denunziando, altresì, l'omessa notifica dell'avviso di vendita e l'invalidità dell'aggiudicazione; rigettata nuovamente la sospensione inaudita altera parte, veniva rinviata per anche tale ricorso all'udienza del 03 luglio 2023, per la decisione sulla sospensione.
All'esito dell'udienza del 03 luglio 2023, il G.E. dott. , con ordinanza del 21 Controparte_4 luglio 2023 rinviava in prosieguo all'8 agosto 2023, per entrambi i sub-procedimenti, ordinando,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'aggiudicatario.
Nelle more di detta decisione, parte opponente instaura il presente giudizio per ottenere la revoca del provvedimento di aggiudicazione e per l'accoglimento delle conseguenziali richieste.
Questo giudicante, con provvedimento dell'8.01.2024, ritenendo che, con l'atto introduttivo, si chiedesse la revoca di un provvedimento della procedura esecutiva in corso e che, pertanto, sulla stessa dovesse in prima battuta essere adito il giudice dell'esecuzione, rimetteva alla AN per l'inserimento dell'atto nel fascicolo esecutivo, perché seguisse l'iter processuale previsto ex lege.
Tale provvedimento veniva reclamato dall'opponente (su cui il Collegio provvedeva in data
25.03.2024, dichiarandone l'inammissibilità) e comunque portato all'attenzione del Presidente di
Sezione e del Tribunale, affinché la domanda sottesa all'atto di citazione venisse decisa nel giudizio contenzioso e non rimessa al GE della procedura esecutiva.
Il Presidente Coordinatore dell'Area, con decreto del 4.04.2024 nel “prendere atto della pervicace volontà della ricorrente (e, per essa, del suo difensore) che le sue domande, anche quelle di natura cautelare, non vengano portate nella sede esecutiva, ma vengano esaminate nelle ordinarie sedi prescelte” ed “impregiudicate le valutazioni sull'ammissibilità e fondatezza di quelle domande”, rimetteva il giudizio a questo giudicante.
Detto ciò, occorre in primis qualificare la domanda in atti ed, in secondo luogo, innestare la stessa nell'ambito delle forme processuali fisse previste dal codice di procedura civile.
Invero, la richiesta di revoca dell'aggiudicazione posta in essere dal Professionista Delegato, integra, palesemente, un'ipotesi di reclamo ex art. 591ter c.p.c.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Al contrario, la , nelle more della decisione del GE sull'opposizione avverso Pt_1
l'aggiudicazione (qualificata anche dal GE come reclamo ex art. 591ter c.p.c.), instaurava direttamente un giudizio di merito per ottenere la decisione sul punto.
Orbene, l'art. 591ter c.p.c. applicabile, ratione temporis, nella sua nuova formulazione, al comma n. 2, così recita: “avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. (…)., ed al comma 3: “Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 617
c. 2 c.p.c.”
A questo punto, si rende necessaria una breve disamina generale sulla costruzione processuale dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, per poi dare conto della fattispecie concreta e di dove essa si innesta nell'iter processuale previsto dalla norma che regola l'art. 591ter. c.p.c.
È indubbio, come già detto, che la abbia, con atto di citazione del 27.07.2023, instaurato Pt_1 un giudizio di merito per ottenere la revoca dell'aggiudicazione venuta in essere nella procedura esecutiva N. RGE 102/2021, in assenza della decisione sul punto ad opera del GE, sul reclamo formulato in sede esecutiva, avverso tale aggiudicazione.
In concreto, viene richiesto direttamente a questo giudicante di dichiarare l'irregolarità di un atto della procedura esecutiva (ipotesi astrattamente configurabile nella fattispecie di cui all'art. 617 c. 2
c.p.c.), con conseguente revoca, senza la preventiva venuta in essere, sul punto, della fase endoesecutiva;
nel caso specifico, però, la domanda attorea viene incardinata in carenza, addirittura
(come si illustrerà) del provvedimento del giudice dell'esecuzione sul reclamo, concretizzante l'oggetto stesso dell'opposizione agli atti esecutivi, secondo la previsione dell'art. 591ter c. 2 e 3 c.p.c.
Venno, pertanto esaminati, i due aspetti enucleati.
a) In relazione al primo aspetto va rimarcata la necessaria bifasicità dell'opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi), come da decenni chiarita dalla giurisprudenza, dando conto degli approdi, ormai consolidatisi, relativi alla sorte del giudizio di merito instaurato senza il previo espletamento della fase endoesecutiva.
Sul punto, infatti, è intervenuta la pronuncia della Cassazione 25170/2018 emessa nell'ambito del
Progetto esecuzioni della III sezione Civile della Cassazione (ossia nell'ambito di iniziativa della
Suprema Corte volta propria a chiarire, uniformare ed orientare le interpretazioni sulle questioni più spinose in materia di esecuzione).
il giudice 4 Maria Ludovica Russo La stessa, cui sia logica sia coerenza interpretativa, impone l'adeguamento, ha diffusamente esplicitato circa le conseguenze per il giudizio di merito instaurato dopo l'inizio della fase esecutiva
(ossia dopo la notifica del pignoramento nelle esecuzioni ordinarie), differenziando poi le ipotesi di difformità delle modalità di introduzione del giudizio secondo lo schema legale, a seconda della intenzione resa oggettiva dall'opponente circa il giudice che si voleva adire ed i provvedimenti che con l'opposizione si voleva fossero resi, nonché l'iniziativa da questi messa in campo per la riconduzione del modalità (erronea) di introduzione prescelta al modello legale;
dando infine conto delle conseguenze in tema di giudizio ove, per la completa istruzione della causa e/o per impossibilità di sottoposizione al giudice dell'esecuzione per il vaglio della fase endoesecutiva, la difformità rispetto al modello legale non fosse più emendabile.
Nello specifico: «la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e
618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena».
Dunque, l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt.
615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale
(il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel contenzioso civile) è nullo.
Orbene, tale nullità può però rimanere sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., laddove il predetto atto comunque abbia raggiunto il suo scopo, cioè laddove sia stato comunque tempestivamente trasmesso al giudice dell'esecuzione ed acquisito agli atti del fascicolo del processo esecutivo, su iniziativa dell'ufficio o su richiesta della stessa parte opponente, di modo che venga assicurato l'immediato svolgimento della fase preliminare sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione: ossia l'opposizione deve pervenire agli atti della procedura esecutiva. Il momento poi in cui questa sanatoria è da dirsi compiuta è quello della materiale trasmissione dell'atto (d'ufficio) ad opera del giudice del contenzioso, oppure della richiesta dell'opponente che, preso coscienza
il giudice 5 Maria Ludovica Russo dell'errore, chieda disporsi in tal senso;
salvo il caso in cui – a fronte di una domanda esplicita dell'opponente rivolta al giudice dell'esecuzione – l'errore di mancato inserimento nel fascicolo esecutivo, sia addebitabile alla AN : in tali casi la sanatoria potrà dirsi compiuta dal primigenio deposito dell'atto di opposizione.
Al contrario, l'improponibilità della domanda di merito delle opposizioni esecutive (ovvero l'improcedibilità del relativo giudizio a cognizione piena) va pronunciata laddove la preliminare fase sommaria non si sia svolta regolarmente e non ne sia stata possibile la tempestiva rinnovazione o regolarizzazione.
In conclusione: in tutti i casi in cui il giudice (diverso da quello dell'esecuzione) al quale pervenga l'atto di opposizione non provveda alla trasmissione dell'atto stesso al giudice dell'esecuzione, il giudizio di merito prosegue irregolarmente e si determina una nullità del relativo procedimento censurabile in via di impugnazione e rilevabile di ufficio (salvo il giudicato interno).
La parte interessata a tale trasmissione (e cioè la parte opponente) deve quindi eventualmente dolersi immediatamente di detta nullità e chiedere la dovuta trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione prima che abbia luogo il giudizio di merito;
in mancanza, laddove il giudizio di merito prosegua senza lo svolgimento della fase sommaria, questa non potrà più avere luogo, e il giudice dovrà limitarsi a dichiarare l'improponibilità della domanda di merito dell'opposizione, ovvero l'improcedibilità del relativo giudizio a cognizione piena. (cfr. sul tutto l'iter argomentativo Cass.
2018/25170 cit ed in senso pienamente conforme Cass. n. 6892 del 14/03/2024).
Applicando questi principi al caso di specie, dagli atti di causa si rileva con limpidezza come l'opponente abbia inteso esplicitamente e pervicacemente sia nella fase introduttiva, sia nell'impugnazione del tentativo di questo iudicante di far transitare la domanda in oggetto nell'ambito della procedura esecutiva (reclamo e istanza al Presidente del Tribunale), voluto saltare tutte le fasi processuali dinanzi al giudice dell'esecuzione e chiedere direttamente la decisione innanzi al giudice della cognizione.
b) Nel caso in esame, inoltre, la domanda proposta dalla confligge, in prima battuta, con Pt_1 lo schema processuale (antecedentemente riportato) dell'art. 591ter c.p.c., che disciplina l'impugnazione degli atti del Professionista Delegato.
Il processo esecutivo è, infatti, un sistema chiuso di rimedi e non sono ammesse azioni proposte in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative specificamente previste da detto sistema processuale, (cfr. Cass. 5175/2018, ribadito da per Cass. 10898/2023; Cass. 12238/2019)
il giudice 6 Maria Ludovica Russo In questo schema, la legge da un lato esplicita espressamente le (uniche) ipotesi di reclamo ex art. 591ter c.p.c. e le modalità in cui tale reclamo si innesta nel sistema processuale (in questo senso, tra le altre, Cass. 12238/2019), dall'altro contempla un'impalcatura tale da determinare l'inammissibilità di un'opposizione diretta (ex art. 617 c. 2 c.p.c.) avverso atti degli ausiliari, per i cui atti la legge appresta specifici e diversi rimedi di controllo, sotto forma di reclamo al giudice dell'esecuzione (così, Cass.
10898/2023).
Dunque, nel nostro caso, la domanda di revoca per illegittimità di un atto del Professionista
Delegato, proposta direttamente al giudice della cognizione, senza utilizzare lo schema obbligatorio di cui all'art. 591ter c.p.c. (ossia il reclamo al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio previsto dalla norma) e senza passare, neanche, per la fase endoesecutiva - dinanzi al giudice dell'esecuzione – per l'opposizione agli atti esecutivi (avverso il provvedimento emesso dal GE, in relazione al proposto reclamo) non può che essere dichiarata improponibile, in difetto (volontario) di effettuata sanatoria.
Tale valutazione risulta assorbente, in applicazione del principio della "ragione più liquida", rispetto ad ogni questione relative alla completezza o meno del contraddittorio sulle prospettate richieste, in quanto - quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità - la loro effettuazione – solo lesiva del principio della ragionevole durata del processo – sarebbe del tutto ininfluente sull'esito del presente giudizio (cfr., tra le altre, Cass. n. 10839/2019).
Di talchè non resta a questo giudicante che dichiarare l'improponibilità della presente domanda,
Per ciò che le spese, la spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente: da un lato, la natura della domanda spiegata, gli effetti economici derivanti – potenzialmente - dall'accoglimento o del rigetto dell'opposizione (cfr. Cass. n. 35878 del
06/12/2022), dall'altro la celerità della definizione in uno allo strumento di decisione adottato.
Così deciso in Napoli, lì 15/02/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 7 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, nella causa di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c. 2 c.p.c., iscritta al n. 17530/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato da
, difesa elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Antonio Orlando Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, rapp.to e difeso dall' avv.to Giuseppe della Pietra Controparte_1
OPPOSTO
, difesa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio Controparte_2
OPPOSTA
Ha pronunciato, ex art. 281sexies c.p.c., ultimo comma, la seguente
SENTENZA
All'esito dell'udienza, uditi i procuratori delle parti definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
1) Dichiara, l'improponibilità della spiegata domanda;
3) Condanna parte opponente alla refusione delle spese del presente giudizio a favore
[...]
e di , che liquida, per ciascuna di dette parti in € 6471,30, Controparte_1 Controparte_2 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli, lì 15/02/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 1 Maria Ludovica Russo MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 27 luglio 2023, proponeva opposizione al fine di Parte_1 ottenere la “revoca del provvedimento di aggiudicazione provvisoria emessa nella procedura esecutiva
N. RGE 102/2021”, affermando di aver già proposto opposizione agli atti esecutivi nell'ambito della suddetta procedura esecutiva, ma di non aver ottenuto la sospensione della stessa.
L'opponente citava in giudizio: l'aggiudicatario , la Controparte_1
ed il Controparte_3 Controparte_4
Deduceva (globalmente) tutta una serie di irregolarità che avevano caratterizzato la procedura esecutiva tanto da minare l'aggiudicazione opposta, tra cui la mancata presa in considerazione dei diritti della Patierno ex art. 540 c.p.c., a causa del comportamento omissivo del Professionista Delegato e del Giudice dell'esecuzione, fatta salva la responsabilità ex L 117/88, da valutarsi nelle opportune sedi, dinanzi al Tribunale competente.
A fronte di ciò nessuna valenza, in questo giudizio, può avere la chiamata diretta in causa del giudice dell'esecuzione, dott. (art. 2, comma 1 L. 117/88). Controparte_4
A fronte di ciò, l'aggiudicazione avrebbe dovuto essere revocata, con condanna alle spese ed eventuale risarcimento dei danni.
Si costituiva fornendo una cronistoria dell'attività svolta sia delle opposizioni Controparte_2 proposte in sede esecutiva, chiedendo dichiararsi inammissibilità, improcedibilità del giudizio, nonché la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva, con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva altresì l'aggiudicatario , chiedendo Controparte_1 dichiararsi inammissibili o comunque infondate le domande della , con conseguente condanna Pt_1 alle spese.
La causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281sexies cpc. all'udienza dell'11.02.2025 – con invito alle parti a discutere sulla questione preliminare relativa alla necessaria bifasicità dell'opposizione agli atti esecutivi -, ed il giudice sulla discussione delle parti presenti, introitava la causa ex art. 281sexies c. 4 c.p.c.
Invero, in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta.
A tale proposito occorre una brevissima ricostruzione di quanto avvenuto in sede esecutiva.
In data 5 maggio 2023 (prima della vendita telematica fissata per il 09 maggio u.s.), l'opponente chiedeva sospendersi la procedura esecutiva ed il G.E., con ordinanza dell'08 maggio u.s., rigettava la
il giudice 2 Maria Ludovica Russo sospensione inaudita altera parte, fissando l'udienza per la decisione in contraddittorio (art. 185disp. att c.p.c.) al 3 luglio 2023: nel frattanto, all'esito della vendita del 9 maggio 2023, l'immobile oggetto della procedura veniva aggiudicato.
La sig.ra proponeva reclamo avverso il diniego di sospensione e, al contempo, Pt_1 proponeva, altra opposizione, in data 31 maggio con cui ribadiva le medesime doglianze di cui al precedente ricorso, denunziando, altresì, l'omessa notifica dell'avviso di vendita e l'invalidità dell'aggiudicazione; rigettata nuovamente la sospensione inaudita altera parte, veniva rinviata per anche tale ricorso all'udienza del 03 luglio 2023, per la decisione sulla sospensione.
All'esito dell'udienza del 03 luglio 2023, il G.E. dott. , con ordinanza del 21 Controparte_4 luglio 2023 rinviava in prosieguo all'8 agosto 2023, per entrambi i sub-procedimenti, ordinando,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'aggiudicatario.
Nelle more di detta decisione, parte opponente instaura il presente giudizio per ottenere la revoca del provvedimento di aggiudicazione e per l'accoglimento delle conseguenziali richieste.
Questo giudicante, con provvedimento dell'8.01.2024, ritenendo che, con l'atto introduttivo, si chiedesse la revoca di un provvedimento della procedura esecutiva in corso e che, pertanto, sulla stessa dovesse in prima battuta essere adito il giudice dell'esecuzione, rimetteva alla AN per l'inserimento dell'atto nel fascicolo esecutivo, perché seguisse l'iter processuale previsto ex lege.
Tale provvedimento veniva reclamato dall'opponente (su cui il Collegio provvedeva in data
25.03.2024, dichiarandone l'inammissibilità) e comunque portato all'attenzione del Presidente di
Sezione e del Tribunale, affinché la domanda sottesa all'atto di citazione venisse decisa nel giudizio contenzioso e non rimessa al GE della procedura esecutiva.
Il Presidente Coordinatore dell'Area, con decreto del 4.04.2024 nel “prendere atto della pervicace volontà della ricorrente (e, per essa, del suo difensore) che le sue domande, anche quelle di natura cautelare, non vengano portate nella sede esecutiva, ma vengano esaminate nelle ordinarie sedi prescelte” ed “impregiudicate le valutazioni sull'ammissibilità e fondatezza di quelle domande”, rimetteva il giudizio a questo giudicante.
Detto ciò, occorre in primis qualificare la domanda in atti ed, in secondo luogo, innestare la stessa nell'ambito delle forme processuali fisse previste dal codice di procedura civile.
Invero, la richiesta di revoca dell'aggiudicazione posta in essere dal Professionista Delegato, integra, palesemente, un'ipotesi di reclamo ex art. 591ter c.p.c.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Al contrario, la , nelle more della decisione del GE sull'opposizione avverso Pt_1
l'aggiudicazione (qualificata anche dal GE come reclamo ex art. 591ter c.p.c.), instaurava direttamente un giudizio di merito per ottenere la decisione sul punto.
Orbene, l'art. 591ter c.p.c. applicabile, ratione temporis, nella sua nuova formulazione, al comma n. 2, così recita: “avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. (…)., ed al comma 3: “Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 617
c. 2 c.p.c.”
A questo punto, si rende necessaria una breve disamina generale sulla costruzione processuale dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, per poi dare conto della fattispecie concreta e di dove essa si innesta nell'iter processuale previsto dalla norma che regola l'art. 591ter. c.p.c.
È indubbio, come già detto, che la abbia, con atto di citazione del 27.07.2023, instaurato Pt_1 un giudizio di merito per ottenere la revoca dell'aggiudicazione venuta in essere nella procedura esecutiva N. RGE 102/2021, in assenza della decisione sul punto ad opera del GE, sul reclamo formulato in sede esecutiva, avverso tale aggiudicazione.
In concreto, viene richiesto direttamente a questo giudicante di dichiarare l'irregolarità di un atto della procedura esecutiva (ipotesi astrattamente configurabile nella fattispecie di cui all'art. 617 c. 2
c.p.c.), con conseguente revoca, senza la preventiva venuta in essere, sul punto, della fase endoesecutiva;
nel caso specifico, però, la domanda attorea viene incardinata in carenza, addirittura
(come si illustrerà) del provvedimento del giudice dell'esecuzione sul reclamo, concretizzante l'oggetto stesso dell'opposizione agli atti esecutivi, secondo la previsione dell'art. 591ter c. 2 e 3 c.p.c.
Venno, pertanto esaminati, i due aspetti enucleati.
a) In relazione al primo aspetto va rimarcata la necessaria bifasicità dell'opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi), come da decenni chiarita dalla giurisprudenza, dando conto degli approdi, ormai consolidatisi, relativi alla sorte del giudizio di merito instaurato senza il previo espletamento della fase endoesecutiva.
Sul punto, infatti, è intervenuta la pronuncia della Cassazione 25170/2018 emessa nell'ambito del
Progetto esecuzioni della III sezione Civile della Cassazione (ossia nell'ambito di iniziativa della
Suprema Corte volta propria a chiarire, uniformare ed orientare le interpretazioni sulle questioni più spinose in materia di esecuzione).
il giudice 4 Maria Ludovica Russo La stessa, cui sia logica sia coerenza interpretativa, impone l'adeguamento, ha diffusamente esplicitato circa le conseguenze per il giudizio di merito instaurato dopo l'inizio della fase esecutiva
(ossia dopo la notifica del pignoramento nelle esecuzioni ordinarie), differenziando poi le ipotesi di difformità delle modalità di introduzione del giudizio secondo lo schema legale, a seconda della intenzione resa oggettiva dall'opponente circa il giudice che si voleva adire ed i provvedimenti che con l'opposizione si voleva fossero resi, nonché l'iniziativa da questi messa in campo per la riconduzione del modalità (erronea) di introduzione prescelta al modello legale;
dando infine conto delle conseguenze in tema di giudizio ove, per la completa istruzione della causa e/o per impossibilità di sottoposizione al giudice dell'esecuzione per il vaglio della fase endoesecutiva, la difformità rispetto al modello legale non fosse più emendabile.
Nello specifico: «la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e
618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena».
Dunque, l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt.
615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale
(il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel contenzioso civile) è nullo.
Orbene, tale nullità può però rimanere sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., laddove il predetto atto comunque abbia raggiunto il suo scopo, cioè laddove sia stato comunque tempestivamente trasmesso al giudice dell'esecuzione ed acquisito agli atti del fascicolo del processo esecutivo, su iniziativa dell'ufficio o su richiesta della stessa parte opponente, di modo che venga assicurato l'immediato svolgimento della fase preliminare sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione: ossia l'opposizione deve pervenire agli atti della procedura esecutiva. Il momento poi in cui questa sanatoria è da dirsi compiuta è quello della materiale trasmissione dell'atto (d'ufficio) ad opera del giudice del contenzioso, oppure della richiesta dell'opponente che, preso coscienza
il giudice 5 Maria Ludovica Russo dell'errore, chieda disporsi in tal senso;
salvo il caso in cui – a fronte di una domanda esplicita dell'opponente rivolta al giudice dell'esecuzione – l'errore di mancato inserimento nel fascicolo esecutivo, sia addebitabile alla AN : in tali casi la sanatoria potrà dirsi compiuta dal primigenio deposito dell'atto di opposizione.
Al contrario, l'improponibilità della domanda di merito delle opposizioni esecutive (ovvero l'improcedibilità del relativo giudizio a cognizione piena) va pronunciata laddove la preliminare fase sommaria non si sia svolta regolarmente e non ne sia stata possibile la tempestiva rinnovazione o regolarizzazione.
In conclusione: in tutti i casi in cui il giudice (diverso da quello dell'esecuzione) al quale pervenga l'atto di opposizione non provveda alla trasmissione dell'atto stesso al giudice dell'esecuzione, il giudizio di merito prosegue irregolarmente e si determina una nullità del relativo procedimento censurabile in via di impugnazione e rilevabile di ufficio (salvo il giudicato interno).
La parte interessata a tale trasmissione (e cioè la parte opponente) deve quindi eventualmente dolersi immediatamente di detta nullità e chiedere la dovuta trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione prima che abbia luogo il giudizio di merito;
in mancanza, laddove il giudizio di merito prosegua senza lo svolgimento della fase sommaria, questa non potrà più avere luogo, e il giudice dovrà limitarsi a dichiarare l'improponibilità della domanda di merito dell'opposizione, ovvero l'improcedibilità del relativo giudizio a cognizione piena. (cfr. sul tutto l'iter argomentativo Cass.
2018/25170 cit ed in senso pienamente conforme Cass. n. 6892 del 14/03/2024).
Applicando questi principi al caso di specie, dagli atti di causa si rileva con limpidezza come l'opponente abbia inteso esplicitamente e pervicacemente sia nella fase introduttiva, sia nell'impugnazione del tentativo di questo iudicante di far transitare la domanda in oggetto nell'ambito della procedura esecutiva (reclamo e istanza al Presidente del Tribunale), voluto saltare tutte le fasi processuali dinanzi al giudice dell'esecuzione e chiedere direttamente la decisione innanzi al giudice della cognizione.
b) Nel caso in esame, inoltre, la domanda proposta dalla confligge, in prima battuta, con Pt_1 lo schema processuale (antecedentemente riportato) dell'art. 591ter c.p.c., che disciplina l'impugnazione degli atti del Professionista Delegato.
Il processo esecutivo è, infatti, un sistema chiuso di rimedi e non sono ammesse azioni proposte in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative specificamente previste da detto sistema processuale, (cfr. Cass. 5175/2018, ribadito da per Cass. 10898/2023; Cass. 12238/2019)
il giudice 6 Maria Ludovica Russo In questo schema, la legge da un lato esplicita espressamente le (uniche) ipotesi di reclamo ex art. 591ter c.p.c. e le modalità in cui tale reclamo si innesta nel sistema processuale (in questo senso, tra le altre, Cass. 12238/2019), dall'altro contempla un'impalcatura tale da determinare l'inammissibilità di un'opposizione diretta (ex art. 617 c. 2 c.p.c.) avverso atti degli ausiliari, per i cui atti la legge appresta specifici e diversi rimedi di controllo, sotto forma di reclamo al giudice dell'esecuzione (così, Cass.
10898/2023).
Dunque, nel nostro caso, la domanda di revoca per illegittimità di un atto del Professionista
Delegato, proposta direttamente al giudice della cognizione, senza utilizzare lo schema obbligatorio di cui all'art. 591ter c.p.c. (ossia il reclamo al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio previsto dalla norma) e senza passare, neanche, per la fase endoesecutiva - dinanzi al giudice dell'esecuzione – per l'opposizione agli atti esecutivi (avverso il provvedimento emesso dal GE, in relazione al proposto reclamo) non può che essere dichiarata improponibile, in difetto (volontario) di effettuata sanatoria.
Tale valutazione risulta assorbente, in applicazione del principio della "ragione più liquida", rispetto ad ogni questione relative alla completezza o meno del contraddittorio sulle prospettate richieste, in quanto - quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità - la loro effettuazione – solo lesiva del principio della ragionevole durata del processo – sarebbe del tutto ininfluente sull'esito del presente giudizio (cfr., tra le altre, Cass. n. 10839/2019).
Di talchè non resta a questo giudicante che dichiarare l'improponibilità della presente domanda,
Per ciò che le spese, la spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente: da un lato, la natura della domanda spiegata, gli effetti economici derivanti – potenzialmente - dall'accoglimento o del rigetto dell'opposizione (cfr. Cass. n. 35878 del
06/12/2022), dall'altro la celerità della definizione in uno allo strumento di decisione adottato.
Così deciso in Napoli, lì 15/02/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 7 Maria Ludovica Russo