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27 aprile 2001
27 aprile 2001
Art. 14. 1. L'articolo 15 della legge n.184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilita' ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e' disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonche' il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunita' di tipo familiare presso cui il minore e' collocato o la persona cui egli e' affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento.
3. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonche' al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17".
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 184/1983 , come modificato dalla legge qui pubblicata, si veda in nota all'art. 12.
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 184/1983 e' il seguente:
"Art. 13. - Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile , previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
"Art. 15. - 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilita' ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e' disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonche' il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunita' di tipo familiare presso cui il minore e' collocato o la persona cui egli e' affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento.
3. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonche' al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17".
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 184/1983 , come modificato dalla legge qui pubblicata, si veda in nota all'art. 12.
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 184/1983 e' il seguente:
"Art. 13. - Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile , previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Commentari • 4
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 4.65362
[…] Il procedimento in camera di consiglio definito da sentenza (comma 2 dell'art. 14 della legge n. 149 del 2001, che sostituisce l'art. 15 della legge n. 184 del 1983), anche di non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità, notificata a pubblico ministero, genitori e parenti, tutore ovvero curatore speciale quali rappresentanti del minore, con contestuale avviso del diritto di proporre impugnazione (artt. 14-17 della legge n. 149 del 2001), acquisisce per l'introdotta difesa tecnica e nella riconosciuta natura di sentenza del provvedimento che pronuncia sullo status di cui pure ha previsto l'impugnazione, […]
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Giurisprudenza • 63
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2003, n. 19585Provvedimento: […] 7.1.- Ai sensi dell'articolo 15, 1 co., legge n. 184-1983 (la cui lettera non è sostanzialmente modificata nel testo introdotto dall'articolo 14, legge n. 149-2001), la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore consegue alla sussistenza accertata della situazione di abbandono (nei termini previsti dal precedente articolo 8) ed alla verifica delle condizioni negative elencate dalla stessa norma.Leggi di più...
- non disponibilità a porvi rimedio·
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