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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13375/2023
REPPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
in composizione monocratica, in persona della Dott. Maria Cristina Borgo
nel procedimento iscritto al n.13375/2023 R.G., promosso da:
nella qualità di padre esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale nei confronti delle minori Persona_1
nata in [...], il [...], e
[...] Parte_2
nata a [...], il [...],
[...]
con il patrocinio dell'Avv. Giulia Quarzago, elettivamente domiciliato presso il Difensore,
RICORRENTE
contro
, contumace, Controparte_1
, con il patrocinio degli Avvocati Emilia Bridelli e Paolo Cabrini, Controparte_2
RESISTENTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti: parte ricorrente concludeva come da ricorso introduttivo;
il restava contumace;
Controparte_1 il concludeva come da comparsa di costituzione e risposta del 15.5.2025. Controparte_2
Con ricorso depositato in data 18.10.2023 il ricorrente, nella spiegata qualità, chiedeva che fosse riconosciuto che le sue figlie minori Persona_1 nata in [...], il [...], e Parte_2 nata a [...], il [...], sono cittadine italiane ex art.14 L.n.91/1992 essendo il di loro padre e ricorrente Signor divenuto cittadino Parte_1 italiano.
Il ricorrente esponeva che con decreto emanato in data 3.2.2023 il Presidente della Repubblica conferiva la cittadinanza italiana al sig. che Parte_1 prestava il giuramento di rito innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di in data CP_2
18.5.2023; che, in data 14.9.2023, l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di notificava al CP_2 ricorrente preavviso di rigetto relativo all'acquisto della cittadinanza italiana da parte delle figlie minori con la seguente motivazione “per quanto riguarda le sue figlie sulla base del fatto che, durante il giuramento, non erano in grado di parlare l'italiano, nonostante la maggiore sia in età scolare e in base ai controlli effettuati dallo scrivente Ufficio, è stata rilevata la non abituale e stabile convivenza con il padre che ha acquistato la cittadinanza italiana. Pertanto, ai sensi dell'art. 14 L.n.91/1992, non sussistono dunque i requisiti per l'acquisto della cittadinanza da parte delle minori”; che veniva quindi richiesta la trasmissione, entro dieci giorni, dei passaporti delle bambine, ed eventuale documentazione attestante la stabile convivenza in Italia delle minori con il genitore naturalizzatasi in Italia;
che in ossequio a quanto richiesto, il ricorrente, il 18.9.2023, inoltrava i passaporti delle minori;
che in data
19.9.2023 l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di notificava al ricorrente provvedimento CP_2 di rigetto relativo al diniego di acquisto della cittadinanza da parte delle minori, per la medesima motivazione di cui al preavviso di rigetto.
Il ricorrente impugnava tale provvedimento dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di del CP_2
19.9.2023, comunicatogli in data 21.9.2023, chiedendo che fosse riconosciuta la cittadinanza italiana alle figlie minori ex art.14 L.n.91/1992, deducendo l'illegittimità del provvedimento del Comune di rilevando che non necessariamente la convivenza fra genitori e figli deve coincidere con la CP_2 coabitazione, dovendo essere il termine “convivenza” interpretato in modo costituzionalmente orientato, nel superiore interesse del fanciullo, quale effettività della relazione genitoriale, ed osservando che padre e figlie avevano sempre mantenuto – nonostante i diversi luoghi di vita e la distanza geografica – uno stabile legame familiare.
Il , regolarmente notificato, non si costituivano in giudizio. Controparte_1
Il si costituiva con memoria del 15.5.2025, chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_2 deducendo che nell'anno 2023 – anno di acquisto della cittadinanza del padre – le due figlie risultavano essere rimaste in Italia per circa tre mesi in corrispondenza del giuramento del padre e ai fini dell'iscrizione al primo anno della scuola primaria, avvenuto, quindi, solo alla fine di marzo 2023; che nell'anno 2022 la loro permanenza in Italia si era limitata a due mesi;
che nell'anno 2021 la loro permanenza in Italia risultava essere stata di 2 mesi e 37 giorni e nell'anno 2019 meno di 1 anno;
che tali circostanze non erano contestate dalla controparte e davano atto della assenza di quella stabile convivenza sul territorio italiano del padre con le figlie necessaria per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Non essendo contestati i fatti di causa, non si procedeva ad istruzione orale, essendo peraltro la domanda formulata dal padre delle minori nell'evidente e precipuo interesse delle stesse minori.
Celebratesi alcune udienze volte anche alla integrazione del contraddittorio con il Controparte_2 all'esito dell'udienza del 28.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
* * *
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Oggetto del ricorso è il provvedimento dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di del CP_2
19.9.2023, comunicato il 21.9.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di acquisto della cittadinanza italiana a favore delle due figlie minori del ricorrente, sopra generalizzate, ex art.14
L.n.91/1992.
Il ricorrente chiedeva che le sue figlie minorenni e potessero acquisire la cittadinanza Per_1 Pt_2 italiana ai sensi dell'art.14 della L.91/92, secondo il quale: “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.”.
La disposizione richiede allo straniero di integrare cumulativamente tre condizioni perché lo stesso possa far valere un vero e proprio diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza italiana:
1) essere minorenne;
2) avere un genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana;
3) convivere con questo genitore.
Non è qui in discussione la sussistenza dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) sopra indicati:
1) la figlia nasceva in Egitto in data 15.1.2015 e la figlia nasceva a in data Per_1 Pt_2 CP_2
22.3.2018, dunque sono minorenni;
2) il ricorrente, padre delle minori, acquistava la cittadinanza italiana con decreto del Presidente della
Repubblica del 3.2.2023, prestando successivo giuramento, come da documentazione prodotta.
Quanto alla terza condizione, ovvero la effettiva convivenza con il genitore divenuto cittadino italiano, il concetto di convivenza deve – come bene argomentato dalla parte ricorrente – essere qui interpretato in modo costituzionalmente orientato e sempre nel superiore interesse del fanciullo;
la convivenza non potrà allora coincidere imprescindibilmente con la coabitazione fra il genitore ed il figlio minore, ma dovrà essere interpretata nel senso della presenza fra genitore e figlio di uno stabile ed effettivo vincolo morale e spirituale, che deve andare a contraddistinguere la relazione genitoriale. Ora, nella fattispecie, nonostante le figlie non abbiano sempre vissuto insieme al padre in Italia (come dallo stesso ricorrente riconosciuto), il padre ha sempre continuato ad esercitare in modo pieno la sua responsabilità genitoriale, mantenendo con le figlie uno stabile ed intenso legame affettivo, non minato dalla distanza geografica dei luoghi di vita per parte dell'anno, conservando con ogni mezzo continui e costanti contatti con le figlie, condividendo le loro scelte di vita quotidiane, e provvedendo sempre e in modo completo dal punto di vista economico al loro mantenimento, circostanze anche queste pure non contestate.
Sono, quindi, soddisfatti tutti i requisiti di legge per riconoscere a favore di e la cittadinanza Per_1 Pt_2 italiana.
Il ricorso deve, per quanto detto, trovare accoglimento.
La particolarità della materia trattata consiglia la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti, considerata anche la mancata costituzione di una delle parti convenute.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, definitivamente pronunciando,
ACCERTA
che le minori nata in [...], il Persona_1
15.01.2015, e nata a , il Parte_2 CP_2
22.03.2018, sono cittadine italiane ex art.14 L.n.91/1992.
Spese compensate.
Manda all'Ufficiale di Stato Civile competente per i conseguenti adempimenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, in data 24.6.2025.
Il Giudice
Maria Cristina Borgo
REPPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
in composizione monocratica, in persona della Dott. Maria Cristina Borgo
nel procedimento iscritto al n.13375/2023 R.G., promosso da:
nella qualità di padre esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale nei confronti delle minori Persona_1
nata in [...], il [...], e
[...] Parte_2
nata a [...], il [...],
[...]
con il patrocinio dell'Avv. Giulia Quarzago, elettivamente domiciliato presso il Difensore,
RICORRENTE
contro
, contumace, Controparte_1
, con il patrocinio degli Avvocati Emilia Bridelli e Paolo Cabrini, Controparte_2
RESISTENTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti: parte ricorrente concludeva come da ricorso introduttivo;
il restava contumace;
Controparte_1 il concludeva come da comparsa di costituzione e risposta del 15.5.2025. Controparte_2
Con ricorso depositato in data 18.10.2023 il ricorrente, nella spiegata qualità, chiedeva che fosse riconosciuto che le sue figlie minori Persona_1 nata in [...], il [...], e Parte_2 nata a [...], il [...], sono cittadine italiane ex art.14 L.n.91/1992 essendo il di loro padre e ricorrente Signor divenuto cittadino Parte_1 italiano.
Il ricorrente esponeva che con decreto emanato in data 3.2.2023 il Presidente della Repubblica conferiva la cittadinanza italiana al sig. che Parte_1 prestava il giuramento di rito innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di in data CP_2
18.5.2023; che, in data 14.9.2023, l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di notificava al CP_2 ricorrente preavviso di rigetto relativo all'acquisto della cittadinanza italiana da parte delle figlie minori con la seguente motivazione “per quanto riguarda le sue figlie sulla base del fatto che, durante il giuramento, non erano in grado di parlare l'italiano, nonostante la maggiore sia in età scolare e in base ai controlli effettuati dallo scrivente Ufficio, è stata rilevata la non abituale e stabile convivenza con il padre che ha acquistato la cittadinanza italiana. Pertanto, ai sensi dell'art. 14 L.n.91/1992, non sussistono dunque i requisiti per l'acquisto della cittadinanza da parte delle minori”; che veniva quindi richiesta la trasmissione, entro dieci giorni, dei passaporti delle bambine, ed eventuale documentazione attestante la stabile convivenza in Italia delle minori con il genitore naturalizzatasi in Italia;
che in ossequio a quanto richiesto, il ricorrente, il 18.9.2023, inoltrava i passaporti delle minori;
che in data
19.9.2023 l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di notificava al ricorrente provvedimento CP_2 di rigetto relativo al diniego di acquisto della cittadinanza da parte delle minori, per la medesima motivazione di cui al preavviso di rigetto.
Il ricorrente impugnava tale provvedimento dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di del CP_2
19.9.2023, comunicatogli in data 21.9.2023, chiedendo che fosse riconosciuta la cittadinanza italiana alle figlie minori ex art.14 L.n.91/1992, deducendo l'illegittimità del provvedimento del Comune di rilevando che non necessariamente la convivenza fra genitori e figli deve coincidere con la CP_2 coabitazione, dovendo essere il termine “convivenza” interpretato in modo costituzionalmente orientato, nel superiore interesse del fanciullo, quale effettività della relazione genitoriale, ed osservando che padre e figlie avevano sempre mantenuto – nonostante i diversi luoghi di vita e la distanza geografica – uno stabile legame familiare.
Il , regolarmente notificato, non si costituivano in giudizio. Controparte_1
Il si costituiva con memoria del 15.5.2025, chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_2 deducendo che nell'anno 2023 – anno di acquisto della cittadinanza del padre – le due figlie risultavano essere rimaste in Italia per circa tre mesi in corrispondenza del giuramento del padre e ai fini dell'iscrizione al primo anno della scuola primaria, avvenuto, quindi, solo alla fine di marzo 2023; che nell'anno 2022 la loro permanenza in Italia si era limitata a due mesi;
che nell'anno 2021 la loro permanenza in Italia risultava essere stata di 2 mesi e 37 giorni e nell'anno 2019 meno di 1 anno;
che tali circostanze non erano contestate dalla controparte e davano atto della assenza di quella stabile convivenza sul territorio italiano del padre con le figlie necessaria per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Non essendo contestati i fatti di causa, non si procedeva ad istruzione orale, essendo peraltro la domanda formulata dal padre delle minori nell'evidente e precipuo interesse delle stesse minori.
Celebratesi alcune udienze volte anche alla integrazione del contraddittorio con il Controparte_2 all'esito dell'udienza del 28.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
* * *
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Oggetto del ricorso è il provvedimento dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di del CP_2
19.9.2023, comunicato il 21.9.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di acquisto della cittadinanza italiana a favore delle due figlie minori del ricorrente, sopra generalizzate, ex art.14
L.n.91/1992.
Il ricorrente chiedeva che le sue figlie minorenni e potessero acquisire la cittadinanza Per_1 Pt_2 italiana ai sensi dell'art.14 della L.91/92, secondo il quale: “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.”.
La disposizione richiede allo straniero di integrare cumulativamente tre condizioni perché lo stesso possa far valere un vero e proprio diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza italiana:
1) essere minorenne;
2) avere un genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana;
3) convivere con questo genitore.
Non è qui in discussione la sussistenza dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) sopra indicati:
1) la figlia nasceva in Egitto in data 15.1.2015 e la figlia nasceva a in data Per_1 Pt_2 CP_2
22.3.2018, dunque sono minorenni;
2) il ricorrente, padre delle minori, acquistava la cittadinanza italiana con decreto del Presidente della
Repubblica del 3.2.2023, prestando successivo giuramento, come da documentazione prodotta.
Quanto alla terza condizione, ovvero la effettiva convivenza con il genitore divenuto cittadino italiano, il concetto di convivenza deve – come bene argomentato dalla parte ricorrente – essere qui interpretato in modo costituzionalmente orientato e sempre nel superiore interesse del fanciullo;
la convivenza non potrà allora coincidere imprescindibilmente con la coabitazione fra il genitore ed il figlio minore, ma dovrà essere interpretata nel senso della presenza fra genitore e figlio di uno stabile ed effettivo vincolo morale e spirituale, che deve andare a contraddistinguere la relazione genitoriale. Ora, nella fattispecie, nonostante le figlie non abbiano sempre vissuto insieme al padre in Italia (come dallo stesso ricorrente riconosciuto), il padre ha sempre continuato ad esercitare in modo pieno la sua responsabilità genitoriale, mantenendo con le figlie uno stabile ed intenso legame affettivo, non minato dalla distanza geografica dei luoghi di vita per parte dell'anno, conservando con ogni mezzo continui e costanti contatti con le figlie, condividendo le loro scelte di vita quotidiane, e provvedendo sempre e in modo completo dal punto di vista economico al loro mantenimento, circostanze anche queste pure non contestate.
Sono, quindi, soddisfatti tutti i requisiti di legge per riconoscere a favore di e la cittadinanza Per_1 Pt_2 italiana.
Il ricorso deve, per quanto detto, trovare accoglimento.
La particolarità della materia trattata consiglia la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti, considerata anche la mancata costituzione di una delle parti convenute.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, definitivamente pronunciando,
ACCERTA
che le minori nata in [...], il Persona_1
15.01.2015, e nata a , il Parte_2 CP_2
22.03.2018, sono cittadine italiane ex art.14 L.n.91/1992.
Spese compensate.
Manda all'Ufficiale di Stato Civile competente per i conseguenti adempimenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, in data 24.6.2025.
Il Giudice
Maria Cristina Borgo