Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 65
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione legge 3/2012 (sovraindebitamento ed esdebitazione)

    La Corte ritiene che la documentazione relativa all'esito positivo delle procedure di sovraindebitamento ed esdebitazione renda la pretesa tributaria inesigibile, sia per le annualità 2017-2018 che per il 2016. L'ente impositore ha dato atto dello sgravio, sebbene parziale, della posizione e la mancata notifica del decreto di esdebitazione giustifica la compensazione delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 65
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 65
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo