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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
PIPESCHI GIANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 483/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259004380512000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso avverso intimazione di pagamento avente ad oggetto la somma di circa 643 €.
Si premetteva che il ricorrente era stata ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dall'articolo 14 ter della legge 3/2012.
Nel Febbraio 2025 il giudice dichiarava chiusa la procedura nei confronti del ricorrente e della coniuge
Nominativo_1.
In questo contesto la Regione Veneto, ente impositore dell'atto impugnato, era stato ammesso con il grado ventesimo di privilegio mobiliare.
Si rappresentava anche che nelle more era stato depositato presso il Tribunale di Vicenza il ricorso di esdebitazione del ricorrente ai sensi dell'articolo 14 terdecies della legge 3/2012.
Con unico motivo di ricorso si evidenziava la violazione dell'articolo 14 ter e terdecies della legge 3/2012.
Si evidenziava, infatti, che l'ente impositore era stato ammesso nella procedura, ed era stato soddisfatto integralmente.
Si sottolineava che nell'atto impugnato era riportata la circostanza che interessi e sanzioni non risultavano essere state soddisfatte.
Si evidenziava che, comunque, nulla si aveva a che pretendere dal ricorrente.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale evidenziava che si era limitata a riscuotere il ruolo che non risultava essere sgravato, chiedendo l'integrazione del contraddittorio rispetto all'ente impositore. Evidenziava che una cartella atteneva a sanzioni del codice della strada, e per questo di competenza del giudice ordinario.
Si costituiva anche la Regione Veneto evidenziando che la Regione era stata ammessa con crediti privilegiati pagati integralmente il 24 gennaio 2025, e recentemente aveva provveduto a chiudere tutte le posizioni, tra le quali anche quelle relative agli anni di imposta 2017 e 2018. Si precisava, altresì, che il credito relativo all'anno d'imposta 2016 non era stato insinuato al passivo della procedura, in quanto risultava già iscritto al ruolo e affidato ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da ultimo si evidenziava che il decreto di esdebitazione richiesto dal Ricorrente_1 ad oggi non risultava essere stato trasmesso all'amministrazione regionale.
Presentava memoria il ricorrente evidenziando che nel settembre 2025 veniva depositato decreto di accoglimento in ordine alla procedura prevista dall'articolo 14 terdecies della legge 3/2012, motivo per il quale tutti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente venivano dichiarati inesigibili.
Si ricordava che nel novembre 2025 l'ente precisava in giudizio di aver provveduto al discarico totale, ed era stato notificato anche provvedimento di annullamento del carico. Si evidenziava, comunque, che la notifica dell'intimazione di pagamento era illegittima perché fondata su tributi non più esigibili dall'ente riscossore, ed evidenziava anch'essi altresì che il decreto di esdebitazione era stato tempestivamente depositato nel fascicolo del presente procedimento in data 13 ottobre 2025.
Si sottolineava anche come anche il periodo di imposta 2016 era stato oggetto di insinuazione nell'ambito della procedura, evidenziando comunque come l'esdebitazione precludeva qualsiasi esigibilità dei crediti concorsuali non soddisfatti.
In data 23 gennaio 2026 il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, con spese compensate.
La documentazione depositata da parte del ricorrente, inerente all'esito positivo delle procedure previste dall'articolo 14 ter e dall'articolo 14 terdecies della legge 3/2012, fa ritenere che la pretesa tributaria vantata dall'amministrazione non sia più esigibile.
Ciò vale sia per l'annualità 2017 e 2018, sia per l'annualità 2016.
Si deve, peraltro, evidenziare che nel suo atto di costituzione l'ente titolare del credito, nel dare atto dello sgravio, seppure parziale, della posizione, non ha rassegnato delle precise conclusioni.
Nell'ambito della memoria presentata dal ricorrente si dà ulteriormente atto dell'esito positivo della procedura prevista dall'articolo 14 terdecies della legge 3/2012.
D'altra parte, l'ente impositore ha dato atto della circostanza che il decreto di esdebitazione non era stato notificato, e ciò giustifica la compensazione delle spese. Non può essere ritenuta decisiva, infatti, ai fini della condanna al pagamento delle spese, la circostanza che, solo durante il giudizio, il decreto di esdebitazione sia stato depositato.
Quanto sopra vale ad eccezione delle somme pertinenti a sanzioni non di competenza della giurisdizione tributaria (codice della strada e simili).
Il ricorso deve pertanto essere accolto con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
PIPESCHI GIANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 483/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259004380512000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso avverso intimazione di pagamento avente ad oggetto la somma di circa 643 €.
Si premetteva che il ricorrente era stata ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dall'articolo 14 ter della legge 3/2012.
Nel Febbraio 2025 il giudice dichiarava chiusa la procedura nei confronti del ricorrente e della coniuge
Nominativo_1.
In questo contesto la Regione Veneto, ente impositore dell'atto impugnato, era stato ammesso con il grado ventesimo di privilegio mobiliare.
Si rappresentava anche che nelle more era stato depositato presso il Tribunale di Vicenza il ricorso di esdebitazione del ricorrente ai sensi dell'articolo 14 terdecies della legge 3/2012.
Con unico motivo di ricorso si evidenziava la violazione dell'articolo 14 ter e terdecies della legge 3/2012.
Si evidenziava, infatti, che l'ente impositore era stato ammesso nella procedura, ed era stato soddisfatto integralmente.
Si sottolineava che nell'atto impugnato era riportata la circostanza che interessi e sanzioni non risultavano essere state soddisfatte.
Si evidenziava che, comunque, nulla si aveva a che pretendere dal ricorrente.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale evidenziava che si era limitata a riscuotere il ruolo che non risultava essere sgravato, chiedendo l'integrazione del contraddittorio rispetto all'ente impositore. Evidenziava che una cartella atteneva a sanzioni del codice della strada, e per questo di competenza del giudice ordinario.
Si costituiva anche la Regione Veneto evidenziando che la Regione era stata ammessa con crediti privilegiati pagati integralmente il 24 gennaio 2025, e recentemente aveva provveduto a chiudere tutte le posizioni, tra le quali anche quelle relative agli anni di imposta 2017 e 2018. Si precisava, altresì, che il credito relativo all'anno d'imposta 2016 non era stato insinuato al passivo della procedura, in quanto risultava già iscritto al ruolo e affidato ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da ultimo si evidenziava che il decreto di esdebitazione richiesto dal Ricorrente_1 ad oggi non risultava essere stato trasmesso all'amministrazione regionale.
Presentava memoria il ricorrente evidenziando che nel settembre 2025 veniva depositato decreto di accoglimento in ordine alla procedura prevista dall'articolo 14 terdecies della legge 3/2012, motivo per il quale tutti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente venivano dichiarati inesigibili.
Si ricordava che nel novembre 2025 l'ente precisava in giudizio di aver provveduto al discarico totale, ed era stato notificato anche provvedimento di annullamento del carico. Si evidenziava, comunque, che la notifica dell'intimazione di pagamento era illegittima perché fondata su tributi non più esigibili dall'ente riscossore, ed evidenziava anch'essi altresì che il decreto di esdebitazione era stato tempestivamente depositato nel fascicolo del presente procedimento in data 13 ottobre 2025.
Si sottolineava anche come anche il periodo di imposta 2016 era stato oggetto di insinuazione nell'ambito della procedura, evidenziando comunque come l'esdebitazione precludeva qualsiasi esigibilità dei crediti concorsuali non soddisfatti.
In data 23 gennaio 2026 il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, con spese compensate.
La documentazione depositata da parte del ricorrente, inerente all'esito positivo delle procedure previste dall'articolo 14 ter e dall'articolo 14 terdecies della legge 3/2012, fa ritenere che la pretesa tributaria vantata dall'amministrazione non sia più esigibile.
Ciò vale sia per l'annualità 2017 e 2018, sia per l'annualità 2016.
Si deve, peraltro, evidenziare che nel suo atto di costituzione l'ente titolare del credito, nel dare atto dello sgravio, seppure parziale, della posizione, non ha rassegnato delle precise conclusioni.
Nell'ambito della memoria presentata dal ricorrente si dà ulteriormente atto dell'esito positivo della procedura prevista dall'articolo 14 terdecies della legge 3/2012.
D'altra parte, l'ente impositore ha dato atto della circostanza che il decreto di esdebitazione non era stato notificato, e ciò giustifica la compensazione delle spese. Non può essere ritenuta decisiva, infatti, ai fini della condanna al pagamento delle spese, la circostanza che, solo durante il giudizio, il decreto di esdebitazione sia stato depositato.
Quanto sopra vale ad eccezione delle somme pertinenti a sanzioni non di competenza della giurisdizione tributaria (codice della strada e simili).
Il ricorso deve pertanto essere accolto con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate.