CASS
Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2024, n. 13339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13339 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.RO IO, nato a [...] il [...] 2.RZ TI, nato a [...] il [...] 3.TE IA, nata a [...] il [...] 4.IV UG CO, nato a [...] il [...] 5.OS RG, nata a [...] il [...] 6.AN IZ, nata a [...] il [...] 7.RR EN, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE AR che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13339 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rideterminato in mesi dieci di reclusione ciascuno la pena inflitta a IO RO, TI RZ, IA TE, CO RO UG, RG OS, IZ AN e EN RR per i reati di cui agli artt.81, 110, 337-339, commi 1 e 2, 635, commi 1 e 3 cod. pen., art. 5 comma 1 e 3, 5-bis, comma 1,1.152/1975 e 650 cod. pen. reati commessi in Giaglione e Chiomonte il 27 luglio 2019, in esito al cd. "Festiva! dell'Alta Felicità" che aveva visto circa un centinaio di persone portarsi presso le aree di cantiere della AV, che ha in corso i lavori di costruzione della linea alta velocità omonima, sfondando le cancellate che presidiavano l'ingresso per entrare nell'area di cantiere da cui venivano gettate, nella sottostante scarpata, attrezzature della società "Effedue" s.r.l. (cisterne con pompe ad immersione;
un generatore;
scala; tubi e blocchi di cemento). Le operazioni avevano avuto una complessa dinamica che aveva riguardato l'aggressione alle forze dell'ordine preposte sia al varco principale, che si trovava sottostante il cd. sentiero gallo-romano sia una ulteriore postazione sul ponte del torrente del Clarea. Nel primo caso, gli agenti erano stati costretti a ritirarsi. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata per vizio di violazione della legge penale, processuale e sostanziale. In particolare: 2.1.IO RO, con motivi comuni a TI RZ, denuncia: 2.1.1. violazione della legge processuale nella parte in cui, richiamando il ruolo degli imputati quali capi del movimento No Tav sulla scorta di atti non presenti nel fascicolo per il dibattimento, ne è stato affermato il concorso morale nel reato di resistenza. Inidonei a dimostrare la prova del contributo partecipativo sono, inoltre, gli elementi indicati in sentenza — che RZ desse indicazioni ai manifestanti sul sentiero da seguire — dal momento che l'imputato si limitava, rispetto a luoghi impervi, a dare indicazioni ai manifestanti mettendoli in guardia sulla pericolosità dei luoghi. Anche per il RO la frase che gli viene ascritta ("ma quando viene giù questo c. di cancello") non ha avuto una funzione di incitamento all'azione e, peraltro, la Corte di appello non ha adeguatamente motivato la sua rilevanza ai fini di prova;
2.2. IA TE denuncia 2 cr\ 2.2.1. mancanza di motivazione e violazione di legge sulla configurabilità del reato di resistenza nella seconda fase della manifestazione, in relazione agli episodi di lanci avvenuti presso il Torrente Clarea, per carenza del dolo specifico;
2.2.2. mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla identificazione dell'imputata alla quale sono contestate sia la partecipazione alla prima fase di scontri (presso la cancellata) che per i lanci di pietre effettuati nei pressi del Torrente Clarea. L'imputata non è identificabile in relazione agli episodi verificatisi presso il "betafence" poiché, in tale prima fase, non è visibile il logo rosso sul capo che l'imputata indossa in occasione del secondo episodio. La tesi difensiva è stata travisata dalla sentenza impugnata. 2.3. CO RO UG denuncia 2.3.1. erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione per la ritenuta configurabilità del reato di resistenza consistente nel danneggiamento della cancellata ritenendola azione concomitante al lancio di pietre in quanto frutto di un accordo preventivo. L'imputato ha partecipato al danneggiamento della cancellata ma non può ascriverglisi il reato di resistenza. A questo fine richiama una sentenza di questa Corte che, in fattispecie analoga, ha escluso la configurabilità del reato di resistenza che richiede la contemporaneità tra l'attività del pubblico ufficiale e l'azione oppositiva;
2.3.2. illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di determinazione della pena e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha motivato cumulativamente il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., trascurando il differente contributo soggettivo degli imputati ai fatti. 2.4. RG OS e IZ AN, con motivi comuni, denunciano violazione di legge in relazione alla mancata ammissione di perizia fisiognomica e cumulativi vizi di motivazione sul punto. Le imputate erano travisate e contraddittoriamente la sentenza impugnata ha valorizzato, quanto alla OS, il riconoscimento compiuto dal teste CI che era persona diversa dall'agente (Borgese, mai escusso) che ne aveva curato la individuazione nella fase delle indagini. In altre parole, in carenza di elementi a carico della ricorrente, poiché le perquisizioni si erano rivelate negative, il riconoscimento dell'imputata è riconducibile ad un teste...che non la conosceva. Analoghe considerazioni valgono per IZ AN: la Corte, a fronte di un soggetto completamente travisato di cui erano visibili solo gli occhi , ha valorizzato particolari (un segno chiaro sul dito); il diverso colore degli scarponcini rispetto al altri due soggetti e, quindi, un elemento fortemente equivoco al quale non può ricondursi valenza individualizzante;
2.5. EN RR denuncia: 3 n)) 2.5.1. violazione di legge per la ritenuta utilizzabilità, ai fini della identificazione, del filmato anonimo, tale quello proveniente dall'agenzia "La Presse" di cui non si conosce l'autore e di cui non possono essere individuati eventuali interventi di manipolazione, 2.5.2. contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto riconducibile ai fatti il filmato che non reca impresso orari o altri dati di individuazione per ricondurne il contenuto proprio ai fatti in contestazione. La Corte ha richiamato le dichiarazioni rese dal teste CI che, tuttavia, non si trovava sul posto sicché non è attendibile la sua identificazione del filmato come riferibile proprio all'episodio in esame. Ne consegue l'approssimazione della collocazione dell'imputata sul luogo dei lanci che, peraltro, non potevano conseguire alcun risultato "utile"; 2.5.3. carenza di motivazione sulla sussistenza del reato di danneggiamento, poiché l'imputata non fu vista nei pressi della cancellata;
ctr se motivo di appello nella sintesi non se ne dà atto 2.5.4. cumulativi vizi di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 650 cod. pen. poiché l'imputata, residente altrove, non era a conoscenza dell'ordinanza con la quale, in occasione del "Festival della Felicità", era stato fatto divieto di transito a persone e mezzi nella zona interessata ai lavori AV, ordinanza che era stata strappata dal luogo di transito e che comunque, vista l'affluenza di persone, non poteva agevolmente essere vista;
3.1 ricorsi, respinta per tardività la richiesta di trattazione orale, sono stati trattati con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75. Sono pervenute conclusioni scritte per le ricorrenti IA TE e EN RR, conclusioni con le quali i rispettivi difensori hanno ribadito i motivi dei ricorsi insistendo per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi di IO RO, TI RZ, IA TE, CO RO UG, IZ AN e EN RR sono inammissibili perché inficiati, al di là della denuncia del vizio di violazione di legge, anche processuale, dalla parziale ricostruzione dei dati di prova valorizzati nella sentenza impugnata. In sintesi, ciascun ricorrente, attraverso un'operazione di inammissibile frazionamento della sequenza di prova, ha enucleato, dalla composita motivazione sviluppata dai 4 giudici del merito, singoli frammenti, ora valorizzati per inferirne la inidoneità della individuazione degli imputati ora per proporre una ricostruzione della vicenda, smembrandone l'unità e la direzione verso un unico obiettivo che era quello di entrare nell'area di cantiere, operazione realizzata non solo mediante il danneggiamento della cancellata posta a tutela delle aree di cantiere ma, per quel che qui rileva, aggredendo le forze dell'ordine, mediante il lancio di sassi, favoriti dalle condizioni orografiche dei luoghi poiché le aree di cantiere si trovano nella zona immediatamente al si sotto delle alture sulle quali si sviluppa il sentiero gallo- romano, per costringerle ad abbandonare la postazione. Gli agenti, infatti, presidiavano la cancellata e, comunque, i possibili varchi di accesso al cantiere ma venivano costretti, a tutela della propria incolumità, a ritirarsi dalle postazioni occupate. La Corte di appello, invece, ha fatto corretta applicazione delle regole processuali - nella valutazione del contenuto dei filmati- ed ha proceduto, attraverso la lettura sincronica degli eventi, alla ricostruzione dei fatti perfettamente sovrapponibili ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, lancio di oggetti contundenti e inosservanza del provvedimento della pubblica autorità cioè dell'ordinanza prefettizia che, in occasione del "Festival dell'Alta Felicità", aveva vietato manifestazioni nelle aree a ridosso del cantiere AV dove, a distanza di circa un chilometro dall'area di cantiere, era stata installata una cancellata - la cd. betafence, presidiata dagli agenti- sfondata da alcuni manifestanti mentre gli agenti venivano fatto segno dei lanci di pietra dalle alture sovrastanti e costretti a ritirarsi, operazione, questa, che consentiva a un gruppo di manifestanti di raggiungere le aree di cantiere e danneggiare alcuni automezzi o attrezzi ivi presenti. I fatti ascritti agli imputati sono stati pacificamente ricostruiti nelle sentenze di merito e non sono contestati nella dinamica e, in generale, non ne è contestata la qualificazione giuridica. Contestati, invece, da ciascun ricorrente sono la identificazione quale partecipe alle operazioni di sfondamento di una cancellata metallica posta a presidio del cantiere AV, sottostante il sentiero gallo-romano a circa un chilometro dal cantiere AV (condotta ascritta, in particolare, a CO RO UG) ovvero la partecipazione alla coeva operazione di lancio di pietre che una parte dei manifestanti aveva intrapreso per "coprire" le operazioni di sfondamento ed evitare l'azione difensiva degli agenti schierati a difesa della cancellata stessa (condotta ascritta a IA TE, IZ AN, EN RR). Analoghe operazioni di lancio di pietre (a seguito anche del lancio di ordigni esplodenti nel bosco antistante), venivano poste in essere da altri manifestanti, e, fra questi da IA TE, nei pressi di una seconda cancellata, installata sul ponte del torrente Clarea. Anche in tal caso gli agenti che 5 presidiavano la cancellata erano fatti segno di lanci di pietre. Gli imputati sono stati individuati in esito alla identificazione compiuta da uno degli agenti in servizio poiché al momento dei fatti erano travisati. Contestano, in particolare, il contributo partecipativo IO RO e TI RZ, mai travisatisi nel corso dei fatti, e ritenuti registi delle attività dei manifestanti, indirizzandoli verso i cd. sentieri alti dai quali partivano i lanci di sassi contro gli agenti;
IA TE, poiché il difensore ne allega la estraneità alla prima fase della condotta avendo partecipato solo ai lanci di pietra presso il torrente Clarea nonché CO RO UG. Questi, in particolare, sostiene che nella condotta di abbattimento della cancellata non è ravvisabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale in mancanza di contestualità con le attività di prevenzione del personale di polizia perché apposta prima dei fatti. 2.11 ricorso di IO RO è inammissibile. Effettivamente la Corte di appello ne ha valorizzato il ruolo di esponente di spicco di SK e storico rappresentante al movimento "No Tav", ruolo, evidentemente, riferito in dibattimento dal teste CI ( cfr. pag. 25 della sentenza impugnata che ne ha descritto anche le attività nel collettivo torinese, note al teste), ruolo, che, peraltro, non è stato valorizzato ai fini del giudizio di colpevolezza se non per evidenziare che egli, in tale qualità, si poneva sempre alla testa del corteo ed era presente in tutti i luoghi in cui si sono verificati gli episodi delittuosi, senza travisamento alcuno. La Corte di appello ha indicato precisi elementi che ne denotano il concorso morale agli episodi violenti sia perché veniva notato mentre dava indicazione ai manifestanti per raggiungere i sentieri alti, dove per un pò di tempo egli stesso si posizionava, sia perché veniva visto colloquiare con i soggetti travisati intenti al danneggiamento del cancello e con uno dei manifestanti (travisati) che immediatamente dopo si portava sul sentiero gallo-romano da dove iniziava il lancio di pietre contro gli agenti. Soprattutto i giudici del merito, attraversod'a:t3 dei filmati hanno individuato il ricorrente - attraverso la identificazione della voce compiuta dal teste CI - come la persona che dava precise direttive ai manifestanti intenti a tagliare la concertina che impediva di aggirare il cancello incitandoli a passare dall'altro lato, indirizzando i manifestanti ("dai passiamo, non ci sono più poliziotti') e suggerendo loro quando travisarsi o muoversi a volto scoperto. Si tratta di precisi elementi di fatto, incompatibili con la mera avvertenza ai manifestanti sulla pericolosità dei luoghi, allegata dalla difesa, che, ancorché non ne denotino il contributo materiale alle operazioni di danneggiamento della cancellata, ne comprovano il contributo morale all'azione dei correi che 6 sinergicamente e in accordo con gli autori dei lanci di pietra dalla scarpata sovrastante, avevano costretto gli agenti di polizia posti a presidio della cancellata stessa ad allontanarsi per trovare riparo. La condotta integra appieno il contributo materiale e psicologico alla condotta dei correi, che veniva rafforzata e coordinata per realizzare l'effetto intimidatorio della condotta di reato. 3.Analoghe considerazioni valgono anche per il motivo di ricorso di TI RZ. Anche l'imputato, presente sui "sentieri alti" viene ripreso mentre incita i manifestanti ad avanzare, trovandosi sul sentiero gallo-romano, poco dopo il cancello in direzione del cantiere. Correttamente, da tali dati di fatto, la Corte di appello ha tratto la conclusione che la condotta dell'imputato, pienamente integrata dal dolo, rafforzava l'intento dei correi sia di quelli notati inerpicarsi sui sentieri alti dai quali venivano effettuati i lanci contro i polizotti, sia con quelli intenti danneggiare il cancello: precisamente, per disattenderne la tesi difensiva, la Corte di appello ha evidenziato che la sua intesa con i manifestanti intenti a danneggiare il cancello esulava dalla finalità di evitare che qualcuno, percorrendo i sentieri alti, si facesse male, secondo la riduttiva tesi sostenuta dalla difesa. 4.11 ricorso di IA TE è inammissibile. La sentenza impugnata ne conferma la presenza in entrambi gli episodi dando atto che l'imputata veniva notata - a volto scoperto - lungo il sentiero gallo- romano;
nei pressi della prima cancellata - già travisata - mentre armeggiava anche con disco da flessibile e, poi, presso il ponte sul torrente Clarea. Anche con riferimento a tale segmento del fatto, con argomentazioni complete e insindacabili in questa sede perché risultato dell'apprezzamento diretto del risultato di prova condotta alla stregua di corretti criteri giuridici e di inferenza logica, la Corte di appello ha ritenuto univoca la identificazione dell'imputata al confronto tra particolari dell'abbigliamento (la presenza di un telefono di grosse dimensioni nella tasca anteriore destra e di cuciture su quelle posteriori dei jeans indossati e delle caratteristiche delle scarpe indossate "non calzate da alcun altro dei manifestanti'). Generico risulta anche il primo motivo di ricorso che contesta la configurabilità del reato di resistenza in relazione al secondo episodio, quello sul torrente Clarea, anche per difetto del dolo specifico. Anche con riferimento a tale frangente, dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 17) risulta che un gruppo di manifestanti, dopo l'abbattimento del primo cancello, si era diretto al secondo cancello posto, a difesa del cantiere, presso il ponte sul torrente Clarea, anche questo presidiato dagli agenti. I manifestanti, tra i quali veniva identificata l'imputata, iniziavano un fitto 7 lancio di pietre contro gli agenti, per costringerli a lasciare la postazione presidiata anche se, in tal caso, gli agenti, a loro volta, procedevano con il lancio di lacrimogeni riuscendo, così ad impedire - diversamente dall'attacco ai primo cancello- che i manifestanti riuscissero a sfondare la "betafence". La descritta dinamica integra il delitto di resistenza: la condotta violenta aveva come diretto obiettivo gli agenti che presidiavano la cancellata, per rafforzare gli ostacoli frapposti all'ingresso nell'area di cantiere. 5.11 ricorso di CO RO UG è inammissibile. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente richiama un precedente di questa Corte eccentrico rispetto al caso in esame. Nella presente vicenda, infatti, è stata accertata, secondo le convergenti sentenze di merito, una sinergica e concordata azione dei manifestanti per sfondare la protezione apposta all'area di cantiere costituita dalla cancellata (in realtà una struttura in ferro dotata di tiranti, cavi antiribaltamento, munita di una porta a battente chiusa da un lucchetto, protetta esternamente da un pannello di metallo e da una spirale di ferro spinato) allontanando, attraverso i lanci di pietre provenienti sia dai manifestanti che si trovavano a ridosso di quelli che "lavoravano" sulla cancellata sia dalla zona dei sentieri alti, dotati, si dice nella sentenza impugnata, di maggiore potenza, proprio perché provenienti dall'alto, la polizia che, oltre la cancellata, presidiava l'area di cantiere per impedire il passaggio dei manifestanti. I manifestanti erano muniti di strumenti di lavoro (i flessibili, anche di notevoli dimensioni), di ricambi;
di un piccolo generatore elettrico, di tronchesi professionali e di una corda, strumenti nascosti nel furgone e altri automezzi che, alla testa del corteo, si erano avvicinati all'area di cantiere mentre le persone che si erano inerpicate lungo i sentieri - circa un centinaio- indossavano abiti leggeri e tipicamente estivi ma si erano, nel corso dell'azione di lancio, prontamente travisati, lasciando scoperti solo gli occhi. La descritta sinergia non è stata solo "preventivata" ma attuata favorendo le operazioni di sfondamento della cancellata e si è svolta con modalità violente (alcune pietre avevano colpito gli agenti procurando loro lesioni) e, comunque, tali da destabilizzare l'intervento degli agenti costretti ad abbandonare l'azione di contrasto, intrapresa mediante l'azionamento di manichette che lanciavano acqua contro i manifestanti, abbandonando il posto e allontanandosi a bordo di un'auto in direzione del cantiere, auto anch'essa fatta segno di lanci di pietre. 5.2. Non sono deducibili i motivi che contestano la determinazione della misura della pena (in quella di mesi nove di reclusione aumentata di giorni 28 di reclusione per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. e di giorni due di reclusione per 8 la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.). A ben vedere il ricorrente invoca, a cura della Corte di legittimità, un diverso giudizio sulla gravità dei fatti che la sentenza impugnata ha valorizzato per determinare la pena, in misura leggermente superiore al minimo edittale, e il diniego delle generiche. Le censure difensive involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. Le valutazioni dei giudici di merito non sono abnormi rispetto all'esercizio degli ampi poteri di valutazione discrezionali del giudice del merito che non deve esaminare ogni e ciascun aspetto dei fatti che, del resto, ha ragguagliato la pena al contributo partecipativo diretto dell'imputato. 6.11 ricorso di RG OS è inammissibile. La ricorrente, notata nella prima fase della manifestazione senza travisamento alcuno, è stata poi individuata, sulla base di precisi elementi, poiché indossava, unica tra i manifestanti, una gonna che è stata poi sottoposta a sequestro, come autrice di cinque lanci di pietre, questi mentre era travisata. La Corte di appello ha esaminato anche il motivo di impugnazione secondo cui la teste era stata individuata, nella fase delle indagini, da un verbalizzante diverso dal teste CI, poi escusso in dibattimento, ma ha rilevato come tale procedura non sia inficiata né dalla mancata escussione del teste che, nella fase delle indagini, aveva compiuto la individuazione né, nella ricostruzione effettuata dal CI, da elementi suscettibili di inficiare il risultato di prova. Il teste CI, infatti, aveva utilizzato i filmati, ingrandito le pertinenti immagini e fornito informazioni sulla dinamica dei fatti offrendo elementi di valutazione che erano stati valorizzati nella sentenza di primo grado sia ai fini della identificazione degli imputati, che egli stesso aveva individuato, che della ricostruzione del ruolo da ciascuno degli imputati rivestito nei fatti, come, per l'appunto, la OS. 7.Considerazioni analoghe valgono anche per l'imputata IZ AN. Anche in tal caso la motivazione della Corte di appello, sulla partecipazione della ricorrente al lancio dei sassi contro gli agenti, muove dalla sua individuazione nella prima parte del corteo, quando non è travisata, e ne evidenzia caratteristiche (un segno di abbronzatura su un dito della giovane travisata, colta mentre lancia pietre e caratteristiche degli stivaletti calzati) che sono univoci e perfettamente sovrapponibili a quelli della AN nella parte in cui era stata ripresa senza travisamento. La Corte ha, inoltre, escluso che tali evidenze rilevanti ai fini della individuazione (in particolare gli scarponcini) fossero comuni ad altri manifestan . r) 9 Le conclusioni della Corte di appello sono fondate su indizi gravi, ossia consistenti, precisi e concordanti, perché specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione in relazione alle evidenze tratte dai fotogrammi e dalla loro sequenza che riproduce la ricorrente dapprima a volto scoperto e poi intenta ai lanci di pietre contro gli agenti. 8.11 ricorso di EN RR è proposto non solo per motivi generici ma anche sulla scorta di argomentazioni manifestamente infondate. 8.1.Tale è quella della inutilizzabilità del filmato valorizzato per la sua identificazione in quanto proveniente non dalle riprese effettuate dalla Polizia di Stato ma da quelle di tv o agenzie di stampa presenti e, nel caso, dall'agenzia "La Presse". E' principio ricorrente nella giurisprudenza di legittimità quello che l'assoluta inutilizzabilità dei documenti anonimi, sancita dall'art. 240 cod. proc. pen., si riferisce ai documenti rappresentativi di dichiarazioni, sicché la norma non trova applicazione per quelli fotografici e per i filmati (ex multis, Sez. 5, n. 19911 del 07/04/2021, D'Arrigo, Rv. 281209). Certamente, però, l'operazione di interpretazione del dato documentale offerto dai frame che compongono i filmati, impone di accertarne la integrità e, prima ancor, la riferibilità ai fatti. Nel caso in esame non è revocabile in dubbio che il filmato sia relativo proprio alla manifestazione del 19 luglio 2019. Il teste CI che ne ha esaminato in dibattimento il contenuto è stato a tal riguardo chiaro e preciso identificando anche se stesso nel filmato proprio accanto all'imputata. EN RR, poi, nelle riprese, figura, mentre percorre il sentiero gallo-romano, senza travisamento con indosso abiti che, anche per la loro particolarità, (fuseaux neri e sopra dei jeans corti e sfrangiati) hanno consentito di individuarla univocamente anche nella persona, travisata, che il filmato riproduce mentre è intenta ai lanci di pietre. 8.2.Anche per la ricorrente le conclusioni della Corte di appello sono fondate su indizi gravi, ossia consistenti, precisi e concordanti, perché specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione in relazione alla evidenze tratte dai fotogrammi e dalla loro sequenza che riproduce la ricorrente dapprima a volto scoperto e poi intenta ai lanci di pietre contro gli agenti. 8.3.Sono ineccepibili le argomentazioni della Corte di appello sulla configurabilità nei fatti anche del delitto di cui all'art. 650 cod. pen.: nella sentenza impugnata si dà atto che l'ordinanza del Prefetto era stata non solo debitamente pubblicizzata, mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio dei Comuni di Giaglione e Chiomonte, ma che essa era stata "affissa", in più copie, all'inizio del sentiero( 10 gallo-romano, percorso dall'imputata, lungo il sentiero stesso e, infine, sulla cancellata. Non è rilevante, dunque, che l'imputata non sia stata notata presso la cancellata. Vertendosi, poi, in materia di reato contravvenzionale non è sufficiente, ai fini della esclusione dell'elemento psicologico del reato, allegare che l'imputata abbia versato in errore circa il presupposto di fatto o di diritto costitutivo dell'incriminazione, ma occorre altresì verificare che l'errore sia del tutto incolpevole: il ché non è nel caso in esame essendosi accertato che tale tipologia di ordinanza veniva emessa in occasione di tutti gli eventi che riguardavano manifestazioni e cortei verso i cantieri. Ordine che, in occasione della manifestazione per cui si procede, era stato violato attraverso una combinata azione che richiedeva la sinergica azione tra i manifestanti che si sarebbero incaricati dei lanci di pietra, dal costone sovrastante all'area di cantiere, dove si trovava la ricorrente, e genericamente interdetto, e quella dei correi che si occupavano di smontare la cancellata per accedere all'area di cantiere. 9. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere relatore
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE AR che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13339 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rideterminato in mesi dieci di reclusione ciascuno la pena inflitta a IO RO, TI RZ, IA TE, CO RO UG, RG OS, IZ AN e EN RR per i reati di cui agli artt.81, 110, 337-339, commi 1 e 2, 635, commi 1 e 3 cod. pen., art. 5 comma 1 e 3, 5-bis, comma 1,1.152/1975 e 650 cod. pen. reati commessi in Giaglione e Chiomonte il 27 luglio 2019, in esito al cd. "Festiva! dell'Alta Felicità" che aveva visto circa un centinaio di persone portarsi presso le aree di cantiere della AV, che ha in corso i lavori di costruzione della linea alta velocità omonima, sfondando le cancellate che presidiavano l'ingresso per entrare nell'area di cantiere da cui venivano gettate, nella sottostante scarpata, attrezzature della società "Effedue" s.r.l. (cisterne con pompe ad immersione;
un generatore;
scala; tubi e blocchi di cemento). Le operazioni avevano avuto una complessa dinamica che aveva riguardato l'aggressione alle forze dell'ordine preposte sia al varco principale, che si trovava sottostante il cd. sentiero gallo-romano sia una ulteriore postazione sul ponte del torrente del Clarea. Nel primo caso, gli agenti erano stati costretti a ritirarsi. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata per vizio di violazione della legge penale, processuale e sostanziale. In particolare: 2.1.IO RO, con motivi comuni a TI RZ, denuncia: 2.1.1. violazione della legge processuale nella parte in cui, richiamando il ruolo degli imputati quali capi del movimento No Tav sulla scorta di atti non presenti nel fascicolo per il dibattimento, ne è stato affermato il concorso morale nel reato di resistenza. Inidonei a dimostrare la prova del contributo partecipativo sono, inoltre, gli elementi indicati in sentenza — che RZ desse indicazioni ai manifestanti sul sentiero da seguire — dal momento che l'imputato si limitava, rispetto a luoghi impervi, a dare indicazioni ai manifestanti mettendoli in guardia sulla pericolosità dei luoghi. Anche per il RO la frase che gli viene ascritta ("ma quando viene giù questo c. di cancello") non ha avuto una funzione di incitamento all'azione e, peraltro, la Corte di appello non ha adeguatamente motivato la sua rilevanza ai fini di prova;
2.2. IA TE denuncia 2 cr\ 2.2.1. mancanza di motivazione e violazione di legge sulla configurabilità del reato di resistenza nella seconda fase della manifestazione, in relazione agli episodi di lanci avvenuti presso il Torrente Clarea, per carenza del dolo specifico;
2.2.2. mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla identificazione dell'imputata alla quale sono contestate sia la partecipazione alla prima fase di scontri (presso la cancellata) che per i lanci di pietre effettuati nei pressi del Torrente Clarea. L'imputata non è identificabile in relazione agli episodi verificatisi presso il "betafence" poiché, in tale prima fase, non è visibile il logo rosso sul capo che l'imputata indossa in occasione del secondo episodio. La tesi difensiva è stata travisata dalla sentenza impugnata. 2.3. CO RO UG denuncia 2.3.1. erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione per la ritenuta configurabilità del reato di resistenza consistente nel danneggiamento della cancellata ritenendola azione concomitante al lancio di pietre in quanto frutto di un accordo preventivo. L'imputato ha partecipato al danneggiamento della cancellata ma non può ascriverglisi il reato di resistenza. A questo fine richiama una sentenza di questa Corte che, in fattispecie analoga, ha escluso la configurabilità del reato di resistenza che richiede la contemporaneità tra l'attività del pubblico ufficiale e l'azione oppositiva;
2.3.2. illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di determinazione della pena e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha motivato cumulativamente il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., trascurando il differente contributo soggettivo degli imputati ai fatti. 2.4. RG OS e IZ AN, con motivi comuni, denunciano violazione di legge in relazione alla mancata ammissione di perizia fisiognomica e cumulativi vizi di motivazione sul punto. Le imputate erano travisate e contraddittoriamente la sentenza impugnata ha valorizzato, quanto alla OS, il riconoscimento compiuto dal teste CI che era persona diversa dall'agente (Borgese, mai escusso) che ne aveva curato la individuazione nella fase delle indagini. In altre parole, in carenza di elementi a carico della ricorrente, poiché le perquisizioni si erano rivelate negative, il riconoscimento dell'imputata è riconducibile ad un teste...che non la conosceva. Analoghe considerazioni valgono per IZ AN: la Corte, a fronte di un soggetto completamente travisato di cui erano visibili solo gli occhi , ha valorizzato particolari (un segno chiaro sul dito); il diverso colore degli scarponcini rispetto al altri due soggetti e, quindi, un elemento fortemente equivoco al quale non può ricondursi valenza individualizzante;
2.5. EN RR denuncia: 3 n)) 2.5.1. violazione di legge per la ritenuta utilizzabilità, ai fini della identificazione, del filmato anonimo, tale quello proveniente dall'agenzia "La Presse" di cui non si conosce l'autore e di cui non possono essere individuati eventuali interventi di manipolazione, 2.5.2. contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto riconducibile ai fatti il filmato che non reca impresso orari o altri dati di individuazione per ricondurne il contenuto proprio ai fatti in contestazione. La Corte ha richiamato le dichiarazioni rese dal teste CI che, tuttavia, non si trovava sul posto sicché non è attendibile la sua identificazione del filmato come riferibile proprio all'episodio in esame. Ne consegue l'approssimazione della collocazione dell'imputata sul luogo dei lanci che, peraltro, non potevano conseguire alcun risultato "utile"; 2.5.3. carenza di motivazione sulla sussistenza del reato di danneggiamento, poiché l'imputata non fu vista nei pressi della cancellata;
ctr se motivo di appello nella sintesi non se ne dà atto 2.5.4. cumulativi vizi di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 650 cod. pen. poiché l'imputata, residente altrove, non era a conoscenza dell'ordinanza con la quale, in occasione del "Festival della Felicità", era stato fatto divieto di transito a persone e mezzi nella zona interessata ai lavori AV, ordinanza che era stata strappata dal luogo di transito e che comunque, vista l'affluenza di persone, non poteva agevolmente essere vista;
3.1 ricorsi, respinta per tardività la richiesta di trattazione orale, sono stati trattati con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75. Sono pervenute conclusioni scritte per le ricorrenti IA TE e EN RR, conclusioni con le quali i rispettivi difensori hanno ribadito i motivi dei ricorsi insistendo per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi di IO RO, TI RZ, IA TE, CO RO UG, IZ AN e EN RR sono inammissibili perché inficiati, al di là della denuncia del vizio di violazione di legge, anche processuale, dalla parziale ricostruzione dei dati di prova valorizzati nella sentenza impugnata. In sintesi, ciascun ricorrente, attraverso un'operazione di inammissibile frazionamento della sequenza di prova, ha enucleato, dalla composita motivazione sviluppata dai 4 giudici del merito, singoli frammenti, ora valorizzati per inferirne la inidoneità della individuazione degli imputati ora per proporre una ricostruzione della vicenda, smembrandone l'unità e la direzione verso un unico obiettivo che era quello di entrare nell'area di cantiere, operazione realizzata non solo mediante il danneggiamento della cancellata posta a tutela delle aree di cantiere ma, per quel che qui rileva, aggredendo le forze dell'ordine, mediante il lancio di sassi, favoriti dalle condizioni orografiche dei luoghi poiché le aree di cantiere si trovano nella zona immediatamente al si sotto delle alture sulle quali si sviluppa il sentiero gallo- romano, per costringerle ad abbandonare la postazione. Gli agenti, infatti, presidiavano la cancellata e, comunque, i possibili varchi di accesso al cantiere ma venivano costretti, a tutela della propria incolumità, a ritirarsi dalle postazioni occupate. La Corte di appello, invece, ha fatto corretta applicazione delle regole processuali - nella valutazione del contenuto dei filmati- ed ha proceduto, attraverso la lettura sincronica degli eventi, alla ricostruzione dei fatti perfettamente sovrapponibili ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, lancio di oggetti contundenti e inosservanza del provvedimento della pubblica autorità cioè dell'ordinanza prefettizia che, in occasione del "Festival dell'Alta Felicità", aveva vietato manifestazioni nelle aree a ridosso del cantiere AV dove, a distanza di circa un chilometro dall'area di cantiere, era stata installata una cancellata - la cd. betafence, presidiata dagli agenti- sfondata da alcuni manifestanti mentre gli agenti venivano fatto segno dei lanci di pietra dalle alture sovrastanti e costretti a ritirarsi, operazione, questa, che consentiva a un gruppo di manifestanti di raggiungere le aree di cantiere e danneggiare alcuni automezzi o attrezzi ivi presenti. I fatti ascritti agli imputati sono stati pacificamente ricostruiti nelle sentenze di merito e non sono contestati nella dinamica e, in generale, non ne è contestata la qualificazione giuridica. Contestati, invece, da ciascun ricorrente sono la identificazione quale partecipe alle operazioni di sfondamento di una cancellata metallica posta a presidio del cantiere AV, sottostante il sentiero gallo-romano a circa un chilometro dal cantiere AV (condotta ascritta, in particolare, a CO RO UG) ovvero la partecipazione alla coeva operazione di lancio di pietre che una parte dei manifestanti aveva intrapreso per "coprire" le operazioni di sfondamento ed evitare l'azione difensiva degli agenti schierati a difesa della cancellata stessa (condotta ascritta a IA TE, IZ AN, EN RR). Analoghe operazioni di lancio di pietre (a seguito anche del lancio di ordigni esplodenti nel bosco antistante), venivano poste in essere da altri manifestanti, e, fra questi da IA TE, nei pressi di una seconda cancellata, installata sul ponte del torrente Clarea. Anche in tal caso gli agenti che 5 presidiavano la cancellata erano fatti segno di lanci di pietre. Gli imputati sono stati individuati in esito alla identificazione compiuta da uno degli agenti in servizio poiché al momento dei fatti erano travisati. Contestano, in particolare, il contributo partecipativo IO RO e TI RZ, mai travisatisi nel corso dei fatti, e ritenuti registi delle attività dei manifestanti, indirizzandoli verso i cd. sentieri alti dai quali partivano i lanci di sassi contro gli agenti;
IA TE, poiché il difensore ne allega la estraneità alla prima fase della condotta avendo partecipato solo ai lanci di pietra presso il torrente Clarea nonché CO RO UG. Questi, in particolare, sostiene che nella condotta di abbattimento della cancellata non è ravvisabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale in mancanza di contestualità con le attività di prevenzione del personale di polizia perché apposta prima dei fatti. 2.11 ricorso di IO RO è inammissibile. Effettivamente la Corte di appello ne ha valorizzato il ruolo di esponente di spicco di SK e storico rappresentante al movimento "No Tav", ruolo, evidentemente, riferito in dibattimento dal teste CI ( cfr. pag. 25 della sentenza impugnata che ne ha descritto anche le attività nel collettivo torinese, note al teste), ruolo, che, peraltro, non è stato valorizzato ai fini del giudizio di colpevolezza se non per evidenziare che egli, in tale qualità, si poneva sempre alla testa del corteo ed era presente in tutti i luoghi in cui si sono verificati gli episodi delittuosi, senza travisamento alcuno. La Corte di appello ha indicato precisi elementi che ne denotano il concorso morale agli episodi violenti sia perché veniva notato mentre dava indicazione ai manifestanti per raggiungere i sentieri alti, dove per un pò di tempo egli stesso si posizionava, sia perché veniva visto colloquiare con i soggetti travisati intenti al danneggiamento del cancello e con uno dei manifestanti (travisati) che immediatamente dopo si portava sul sentiero gallo-romano da dove iniziava il lancio di pietre contro gli agenti. Soprattutto i giudici del merito, attraversod'a:t3 dei filmati hanno individuato il ricorrente - attraverso la identificazione della voce compiuta dal teste CI - come la persona che dava precise direttive ai manifestanti intenti a tagliare la concertina che impediva di aggirare il cancello incitandoli a passare dall'altro lato, indirizzando i manifestanti ("dai passiamo, non ci sono più poliziotti') e suggerendo loro quando travisarsi o muoversi a volto scoperto. Si tratta di precisi elementi di fatto, incompatibili con la mera avvertenza ai manifestanti sulla pericolosità dei luoghi, allegata dalla difesa, che, ancorché non ne denotino il contributo materiale alle operazioni di danneggiamento della cancellata, ne comprovano il contributo morale all'azione dei correi che 6 sinergicamente e in accordo con gli autori dei lanci di pietra dalla scarpata sovrastante, avevano costretto gli agenti di polizia posti a presidio della cancellata stessa ad allontanarsi per trovare riparo. La condotta integra appieno il contributo materiale e psicologico alla condotta dei correi, che veniva rafforzata e coordinata per realizzare l'effetto intimidatorio della condotta di reato. 3.Analoghe considerazioni valgono anche per il motivo di ricorso di TI RZ. Anche l'imputato, presente sui "sentieri alti" viene ripreso mentre incita i manifestanti ad avanzare, trovandosi sul sentiero gallo-romano, poco dopo il cancello in direzione del cantiere. Correttamente, da tali dati di fatto, la Corte di appello ha tratto la conclusione che la condotta dell'imputato, pienamente integrata dal dolo, rafforzava l'intento dei correi sia di quelli notati inerpicarsi sui sentieri alti dai quali venivano effettuati i lanci contro i polizotti, sia con quelli intenti danneggiare il cancello: precisamente, per disattenderne la tesi difensiva, la Corte di appello ha evidenziato che la sua intesa con i manifestanti intenti a danneggiare il cancello esulava dalla finalità di evitare che qualcuno, percorrendo i sentieri alti, si facesse male, secondo la riduttiva tesi sostenuta dalla difesa. 4.11 ricorso di IA TE è inammissibile. La sentenza impugnata ne conferma la presenza in entrambi gli episodi dando atto che l'imputata veniva notata - a volto scoperto - lungo il sentiero gallo- romano;
nei pressi della prima cancellata - già travisata - mentre armeggiava anche con disco da flessibile e, poi, presso il ponte sul torrente Clarea. Anche con riferimento a tale segmento del fatto, con argomentazioni complete e insindacabili in questa sede perché risultato dell'apprezzamento diretto del risultato di prova condotta alla stregua di corretti criteri giuridici e di inferenza logica, la Corte di appello ha ritenuto univoca la identificazione dell'imputata al confronto tra particolari dell'abbigliamento (la presenza di un telefono di grosse dimensioni nella tasca anteriore destra e di cuciture su quelle posteriori dei jeans indossati e delle caratteristiche delle scarpe indossate "non calzate da alcun altro dei manifestanti'). Generico risulta anche il primo motivo di ricorso che contesta la configurabilità del reato di resistenza in relazione al secondo episodio, quello sul torrente Clarea, anche per difetto del dolo specifico. Anche con riferimento a tale frangente, dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 17) risulta che un gruppo di manifestanti, dopo l'abbattimento del primo cancello, si era diretto al secondo cancello posto, a difesa del cantiere, presso il ponte sul torrente Clarea, anche questo presidiato dagli agenti. I manifestanti, tra i quali veniva identificata l'imputata, iniziavano un fitto 7 lancio di pietre contro gli agenti, per costringerli a lasciare la postazione presidiata anche se, in tal caso, gli agenti, a loro volta, procedevano con il lancio di lacrimogeni riuscendo, così ad impedire - diversamente dall'attacco ai primo cancello- che i manifestanti riuscissero a sfondare la "betafence". La descritta dinamica integra il delitto di resistenza: la condotta violenta aveva come diretto obiettivo gli agenti che presidiavano la cancellata, per rafforzare gli ostacoli frapposti all'ingresso nell'area di cantiere. 5.11 ricorso di CO RO UG è inammissibile. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente richiama un precedente di questa Corte eccentrico rispetto al caso in esame. Nella presente vicenda, infatti, è stata accertata, secondo le convergenti sentenze di merito, una sinergica e concordata azione dei manifestanti per sfondare la protezione apposta all'area di cantiere costituita dalla cancellata (in realtà una struttura in ferro dotata di tiranti, cavi antiribaltamento, munita di una porta a battente chiusa da un lucchetto, protetta esternamente da un pannello di metallo e da una spirale di ferro spinato) allontanando, attraverso i lanci di pietre provenienti sia dai manifestanti che si trovavano a ridosso di quelli che "lavoravano" sulla cancellata sia dalla zona dei sentieri alti, dotati, si dice nella sentenza impugnata, di maggiore potenza, proprio perché provenienti dall'alto, la polizia che, oltre la cancellata, presidiava l'area di cantiere per impedire il passaggio dei manifestanti. I manifestanti erano muniti di strumenti di lavoro (i flessibili, anche di notevoli dimensioni), di ricambi;
di un piccolo generatore elettrico, di tronchesi professionali e di una corda, strumenti nascosti nel furgone e altri automezzi che, alla testa del corteo, si erano avvicinati all'area di cantiere mentre le persone che si erano inerpicate lungo i sentieri - circa un centinaio- indossavano abiti leggeri e tipicamente estivi ma si erano, nel corso dell'azione di lancio, prontamente travisati, lasciando scoperti solo gli occhi. La descritta sinergia non è stata solo "preventivata" ma attuata favorendo le operazioni di sfondamento della cancellata e si è svolta con modalità violente (alcune pietre avevano colpito gli agenti procurando loro lesioni) e, comunque, tali da destabilizzare l'intervento degli agenti costretti ad abbandonare l'azione di contrasto, intrapresa mediante l'azionamento di manichette che lanciavano acqua contro i manifestanti, abbandonando il posto e allontanandosi a bordo di un'auto in direzione del cantiere, auto anch'essa fatta segno di lanci di pietre. 5.2. Non sono deducibili i motivi che contestano la determinazione della misura della pena (in quella di mesi nove di reclusione aumentata di giorni 28 di reclusione per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. e di giorni due di reclusione per 8 la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.). A ben vedere il ricorrente invoca, a cura della Corte di legittimità, un diverso giudizio sulla gravità dei fatti che la sentenza impugnata ha valorizzato per determinare la pena, in misura leggermente superiore al minimo edittale, e il diniego delle generiche. Le censure difensive involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. Le valutazioni dei giudici di merito non sono abnormi rispetto all'esercizio degli ampi poteri di valutazione discrezionali del giudice del merito che non deve esaminare ogni e ciascun aspetto dei fatti che, del resto, ha ragguagliato la pena al contributo partecipativo diretto dell'imputato. 6.11 ricorso di RG OS è inammissibile. La ricorrente, notata nella prima fase della manifestazione senza travisamento alcuno, è stata poi individuata, sulla base di precisi elementi, poiché indossava, unica tra i manifestanti, una gonna che è stata poi sottoposta a sequestro, come autrice di cinque lanci di pietre, questi mentre era travisata. La Corte di appello ha esaminato anche il motivo di impugnazione secondo cui la teste era stata individuata, nella fase delle indagini, da un verbalizzante diverso dal teste CI, poi escusso in dibattimento, ma ha rilevato come tale procedura non sia inficiata né dalla mancata escussione del teste che, nella fase delle indagini, aveva compiuto la individuazione né, nella ricostruzione effettuata dal CI, da elementi suscettibili di inficiare il risultato di prova. Il teste CI, infatti, aveva utilizzato i filmati, ingrandito le pertinenti immagini e fornito informazioni sulla dinamica dei fatti offrendo elementi di valutazione che erano stati valorizzati nella sentenza di primo grado sia ai fini della identificazione degli imputati, che egli stesso aveva individuato, che della ricostruzione del ruolo da ciascuno degli imputati rivestito nei fatti, come, per l'appunto, la OS. 7.Considerazioni analoghe valgono anche per l'imputata IZ AN. Anche in tal caso la motivazione della Corte di appello, sulla partecipazione della ricorrente al lancio dei sassi contro gli agenti, muove dalla sua individuazione nella prima parte del corteo, quando non è travisata, e ne evidenzia caratteristiche (un segno di abbronzatura su un dito della giovane travisata, colta mentre lancia pietre e caratteristiche degli stivaletti calzati) che sono univoci e perfettamente sovrapponibili a quelli della AN nella parte in cui era stata ripresa senza travisamento. La Corte ha, inoltre, escluso che tali evidenze rilevanti ai fini della individuazione (in particolare gli scarponcini) fossero comuni ad altri manifestan . r) 9 Le conclusioni della Corte di appello sono fondate su indizi gravi, ossia consistenti, precisi e concordanti, perché specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione in relazione alle evidenze tratte dai fotogrammi e dalla loro sequenza che riproduce la ricorrente dapprima a volto scoperto e poi intenta ai lanci di pietre contro gli agenti. 8.11 ricorso di EN RR è proposto non solo per motivi generici ma anche sulla scorta di argomentazioni manifestamente infondate. 8.1.Tale è quella della inutilizzabilità del filmato valorizzato per la sua identificazione in quanto proveniente non dalle riprese effettuate dalla Polizia di Stato ma da quelle di tv o agenzie di stampa presenti e, nel caso, dall'agenzia "La Presse". E' principio ricorrente nella giurisprudenza di legittimità quello che l'assoluta inutilizzabilità dei documenti anonimi, sancita dall'art. 240 cod. proc. pen., si riferisce ai documenti rappresentativi di dichiarazioni, sicché la norma non trova applicazione per quelli fotografici e per i filmati (ex multis, Sez. 5, n. 19911 del 07/04/2021, D'Arrigo, Rv. 281209). Certamente, però, l'operazione di interpretazione del dato documentale offerto dai frame che compongono i filmati, impone di accertarne la integrità e, prima ancor, la riferibilità ai fatti. Nel caso in esame non è revocabile in dubbio che il filmato sia relativo proprio alla manifestazione del 19 luglio 2019. Il teste CI che ne ha esaminato in dibattimento il contenuto è stato a tal riguardo chiaro e preciso identificando anche se stesso nel filmato proprio accanto all'imputata. EN RR, poi, nelle riprese, figura, mentre percorre il sentiero gallo-romano, senza travisamento con indosso abiti che, anche per la loro particolarità, (fuseaux neri e sopra dei jeans corti e sfrangiati) hanno consentito di individuarla univocamente anche nella persona, travisata, che il filmato riproduce mentre è intenta ai lanci di pietre. 8.2.Anche per la ricorrente le conclusioni della Corte di appello sono fondate su indizi gravi, ossia consistenti, precisi e concordanti, perché specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione in relazione alla evidenze tratte dai fotogrammi e dalla loro sequenza che riproduce la ricorrente dapprima a volto scoperto e poi intenta ai lanci di pietre contro gli agenti. 8.3.Sono ineccepibili le argomentazioni della Corte di appello sulla configurabilità nei fatti anche del delitto di cui all'art. 650 cod. pen.: nella sentenza impugnata si dà atto che l'ordinanza del Prefetto era stata non solo debitamente pubblicizzata, mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio dei Comuni di Giaglione e Chiomonte, ma che essa era stata "affissa", in più copie, all'inizio del sentiero( 10 gallo-romano, percorso dall'imputata, lungo il sentiero stesso e, infine, sulla cancellata. Non è rilevante, dunque, che l'imputata non sia stata notata presso la cancellata. Vertendosi, poi, in materia di reato contravvenzionale non è sufficiente, ai fini della esclusione dell'elemento psicologico del reato, allegare che l'imputata abbia versato in errore circa il presupposto di fatto o di diritto costitutivo dell'incriminazione, ma occorre altresì verificare che l'errore sia del tutto incolpevole: il ché non è nel caso in esame essendosi accertato che tale tipologia di ordinanza veniva emessa in occasione di tutti gli eventi che riguardavano manifestazioni e cortei verso i cantieri. Ordine che, in occasione della manifestazione per cui si procede, era stato violato attraverso una combinata azione che richiedeva la sinergica azione tra i manifestanti che si sarebbero incaricati dei lanci di pietra, dal costone sovrastante all'area di cantiere, dove si trovava la ricorrente, e genericamente interdetto, e quella dei correi che si occupavano di smontare la cancellata per accedere all'area di cantiere. 9. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere relatore