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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 11036/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania), il 04/04/1981, residente in [...]ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Maria Luisa Lazzarini, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Ricorrente - contro
, C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...] - Località Rio Della Casa, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Enrico Pincione, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Convenuto - con l'intervento di
Avv. , in qualità di curatrice speciale della figlia minore , nata a CP_2 Persona_1
Genova il 25/08/2010. Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...]
e uniti in matrimonio celebrato in Romania a Bacau il Parte_1 CP_1
18.08.2007 e annotato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova che ha provveduto alla trascrizione ai sensi dell'art. 19 comma 1 DPR 396/2000, come dai coniugi richiesto in data 8.04.2019, con annotazione del regime patrimoniale della separazione dei beni scelto dai medesimi e concedere l' autorizzazione a vivere separati, emettendo sentenza con annotazione nel competente registro dello Stato Civile;
2) Affidare la figlia come indicato dalla CTU per un periodo di almeno due anni al CP_2
Servizio Sociale competente per la miglior tutela della medesima garantita da persone terze
e neutrali come indicato da CTU;
3) Regolamentare la collocazione della minore, attualmente presso la casa paterna per scelta di , diritto di visita e frequentazione con la madre in base alle risultanze dei percorsi CP_2 che il Servizio Sociale in linea con quanto indicato dalla CTU riterrà idoneo ed adeguato a tutela della minore , tenendo altresì conto la volontà di . Con la precisazione che CP_2 CP_2
la madre qualora lo vorrà sarà pronta ad accoglierla presso di sé anche in maniera CP_2 prevalente.
4) Revocare il contributo paterno al mantenimento di alla madre che dallo scorso CP_2 anno precisamente dal mese di settembre 2023 su accordo dei genitori nanti la CTU non è stato più erogato. La madre attualmente è disoccupata e partecipa direttamente in base alle sue scarse finanze al mantenimento della figlia, si chiede quindi di tenere in conto tale situazione nell'eventuale determinazione del contributo al mantenimento.
5) Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito per i gravi agiti violenti usati sulla moglie e per la violenza assistita verso la figlia, come emerso dal terminato giudizio penale, nonché per la violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio.
6) Respingere tutte le contrarie domande avversarie.
7) Con espressa dichiarazione di non accettare alcun contraddittorio su eventuali nuove domande.
8) Con vittoria di spese di lite”; Conclusioni per il convenuto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa occorrendo rimessione in istruttoria ed ammissione dei mezzi di prova dedotti in memoria ex art. 183 c.p.c, da intendersi qui per richiamati:
- pronunciare la separazione dei coniugi ed CP_1 Parte_1
- disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre, con collocazione CP_2
abitativa e residenza anagrafica presso il padre in Grondona (AL), Località Rio della Casa
n. 9;
- disporre la prosecuzione dell'intervento educativo in favore della minore;
- disporre, quanto alle modalità di visita e frequentazione, che la madre possa vedere e tenere con sé secondo i desiderata di quest'ultima, previo accordo con il padre e previo CP_2
parere dei Servizi Sociali;
- porre a carico della madre l'obbligo di corrispondere quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, in favore del padre, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente automaticamente in base agli indici ISTAT, ed oltre al
50% delle spese straordinarie. Per l'individuazione di dette spese e per i casi di necessario preventivo accordo tra i genitori, troverà applicazione il Verbale di riunione del 15/09/2016 adottato dal Tribunale di Genova, Sez. IV Civile;
- rigettare integralmente le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori di legge”;
Conclusioni per la curatrice speciale: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie processuali meglio viste e ritenute, nell'esclusivo interesse della minore, non entrando volutamente nelle questioni inerenti la separazione dei coniugi, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale:
1) Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore a favore del padre, Persona_1
mantenendo la collocazione abitativa della minore presso la casa paterna, attualmente sita in Grondona, Località Rio della Casa n. 9 o in subordine, disporre l'affidamento al servizio sociale con collocazione esclusiva della minore presso l'immobile del padre;
2) disporre che il servizio sociale prosegua nel monitoraggio della situazione del nucleo familiare interessato per almeno 12 mesi e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, con depositi di relazioni ogni sei mesi;
3) disporre la prosecuzione dell'intervento educativo a favore della minore;
4) regolamentare i rapporti madre e figlia che dovranno tenere nella debita considerazione la volontà della minore;
5) disporre che la signora versi mensilmente, entro il 5 di ogni mese la Parte_1 somma di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, o sia tenuta a versare una somma maggiore o minore che il Tribunale Ill.mo riterrà congrua, anche tenuto conto del fatto che il maggior carico lo ha il padre, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del 15/9/2016 sostenute nell'interesse della minore medesima;
6) con vittoria di spese e compensi professionali da porsi a carico dello Stato, essendo i minori ammessi al gratuito patrocinio ex lege”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2021 e ritualmente notificato, la IG.ra
[...]
chiedeva la separazione personale dal marito IG. , con cui aveva Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a Bacau in Romania in data 18/08/2007, successivamente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Genova, e dalla cui unione era nata a [...] la figlia minore in data 25/08/2010, rappresentando che: CP_2
- i coniugi si univano sentimentalmente nel luglio del 2000, quando entrambi vivevano presso le rispettive famiglie di origine e lavoravano presso la stessa fabbrica in Bacau;
- la IG.ra rimaneva incinta due volte nel dicembre 2000 e nell'aprile 2001 ma era Pt_1
costretta ad abortire in quanto il IG. non si sentiva pronto;
CP_1
- nel gennaio 2003 il IG. si trasferiva in Italia per lavorare come artigiano edile e la CP_1
IG.ra lo raggiungeva nell'aprile 2005, iniziando a lavorare come donna delle pulizie Pt_1
e badante;
- dopo la celebrazione del matrimonio, la moglie rimaneva nuovamente incinta ma nel marzo
2008, a causa della morte del feto, subiva un intervento chirurgico in cui rischiava la setticemia, motivo per cui perdeva il lavoro;
- nel maggio del 2008, la IG.ra trovava un altro lavoro presso un albergo come Pt_1
cameriera ai piani e successivamente lavorava in una fabbrica di abbigliamento per equitazione e come operatrice socio-sanitaria;
- dopo la nascita della figlia , la moglie riprendeva a lavorare come cameriera ai piani CP_2 per poi frequentare la scuola di operatrice socio-sanitaria diplomandosi nel 2017 e svolgendo attività lavorativa fino all'aprile 2018 presso una residenza protetta;
- nel dicembre 2018 la proprietaria dell'immobile ove viveva la coppia comunicava che la casa era in vendita all'asta e che avrebbero dovuto essere liberata entro agosto 2020, sicché i coniugi decidevano concordemente che la IG.ra sarebbe rientrata in Romania per Pt_1
lavorare nella vecchia fabbrica;
- mentre si trovava in Romania il IG. decideva di acquistare una casa ove trasferirsi a CP_1 vivere con la figlia e chiedeva alla moglie la separazione dei beni per poterla intestare solo a sé, sottoscrivendo il relativo atto presso il Notaio;
- vista la situazione del Covid, la IG.ra maturava la decisione di rientrare in Italia Pt_1
ove aveva reperito un lavoro come badante in Arma di Taggia con decorrenza dal gennaio
2021;
- una volta tornata in Italia, il IG. iniziava però a porre in essere una costante opera di CP_1
denigrazione della moglie e di svilimento della figura materna, continuando a dire alla figlia che la madre l'aveva abbandonata e che non si occupava di lei, destituendola di qualsivoglia autorità genitoriale;
- nel febbraio 2021, nel corso di una lite dovuta a un brutto voto a scuola conseguito dalla figlia, il IG. sferrava un pugno in pieno petto della moglie, provocandole una frattura CP_1 di minima scomposizione dell'arco anteriore della seconda costa destra con una prognosi di
30 giorni;
- su segnalazione del pronto soccorso, veniva quindi instaurato nei confronti del IG. CP_1 il procedimento penale per il reato di lesioni aggravate e la IG.ra si rivolgeva al Pt_1
centro per non subire violenza determinandosi quindi a chiedere la separazione dal marito. In tali premesse, la ricorrente chiedeva che la separazione venisse addebita al marito per le condotte di violenza psicologica ed economica tenute nei suoi confronti, con conseguente affidamento esclusivo a sè della figlia minore, collocazione presso la medesima, assegnazione della casa ex coniugale sita in Via Vesuvio n. 26/29, diritto di visita paterno a weekend alternati previo incarico ai Servizi Sociali di attivare tutti gli strumenti di sostegno al nucleo,
e infine che venisse posto a carico del marito un contributo al mantenimento per sé pari ad €
300,00 mensili e per la figlia pari ad € 800,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie e alla percezione integrale degli assegni familiari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/03/2022, si costituiva in giudizio il IG. CP_1 il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava l'avversaria ricostruzione dei fatti lamentando a sua volta che: (i) sin dal 2016 la IG.ra , a causa della dipendenza Pt_1 dal gioco, aveva iniziato ad appropriarsi delle risorse familiari destinate al pagamento dell'affitto di casa, contraendo prestiti con finanziarie che non riusciva poi a restituire;
(ii) oltre a ciò, la ricorrente aveva iniziato a tenere comportamenti sempre più aggressivi sia nei confronti del marito sia nei confronti della figlia;
(iii) in un'occasione, mentre il marito era intento a fare il bagno nella vasca, la moglie aveva gettato all'improvviso il phon acceso contro di lui che sono un gesto istintivo riusciva ad evitare la tragedia;
(iv) nel gennaio 2018 la IG.ra abbandonava di punto in bianco la casa coniugale per ritrasferirsi in Pt_1
Romania ove instaurava una relazione extraconiugale con un altro uomo;
(v) preso atto della decisione della moglie, il IG. decideva di acquistare una nuova casa in campagna ove CP_1 stabilire la residenza familiare assecondando il desiderio della figlia di vivere in mezzo alla natura;
(vi) dopo due anni di permanenza all'estero, la IG.ra faceva rientro in Italia Pt_1
per trasferirsi insieme al compagno in Arma di Taggia salvo poi ritornare nella casa coniugale allorquando l'occasione lavorativa ivi reperita non si concretizzava e anche la relazione extraconiugale finiva;
(vii) da quel momento la IG.ra iniziava a tenere atteggiamenti Pt_1 sempre più aggressivi e provocatori nei suoi confronti oltre che svalutativi del proprio ruolo genitoriale;
(viii) quanto all'episodio delle lesioni, lo stesso era da imputarsi ad un brutto litigio avvenuto con l'ex compagno dal momento che sin dal suo rientro presso la casa coniugale la moglie lamentava dolori al petto.
In questo quadro, il IG. chiedeva a sua volta l'addebito della separazione alla moglie, CP_1 che venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione presso di sé e diritto di visita materno secondo la volontà della minore, e che venisse posto a carico della ricorrente un contributo economico al mantenimento della figlia pari ad € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, opponendosi invece alla domanda di mantenimento per la moglie.
All'esito della lunga fase presidenziale nel corso della quale veniva sentita la figlia minore, con ordinanza ex art. 708 co. III c.p.c. emessa in data 11/09/2022, il Presidente di Sezione, in persona del dott. Domenico Pellegrini, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso entrambi i genitori e prevedendo a carico del padre un contributo economico per il mantenimento della figlia in favore della madre con funzione meramente perequativa pari ad € 250,00 mensili ferma la suddivisione al
50% delle spese straordinarie.
Avverso tale ordinanza, la IG.ra proponeva reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Pt_1
Genova chiedendo l'aumento del contributo economico ivi stabilito, domanda che tuttavia veniva rigettata con decreto del 18/01/2023 in quanto infondato.
Rimesse quindi le parti dinanzi al G.I., alla luce delle reciproche recriminazioni delle parti in ordine ai rapporti con la figlia, con ordinanza del 22/12/2022 veniva disposto un nuovo ascolto della minore, svoltosi alla successiva udienza del 02/02/2023, all'esito del quale veniva disposto l'intervento dei Servizi Sociali per una presa incarico del nucleo familiare e un'osservazione sul benessere psico-fisico della minore e delle capacità genitoriali delle parti.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza dell'08/06/2023 il G.I., preso atto della persistente situazione di conflittualità inter-genitoriale emersa dalle relazioni di aggiornamento depositate dai Servizi Sociali incaricati e del malessere segnalato della figlia minore, nominava un curatore speciale nell'interesse di quest'ultima e licenziava apposita
CTU sul nucleo familiare, affidata alla dott.ssa la quale, dopo diverse Persona_2 proroghe resesi necessarie dalla peculiare complessità della situazione, depositava la propria relazione finale in data 14/09/2024.
All'esito della successiva udienza di esame della CTU tenutasi in data 03/10/2024, la causa, ritenuta matura per la decisione previo ordine di esibizione alle parti della documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, veniva rinviata all'udienza cartolare del 12/12/2024 per la precisazione delle conclusioni, che le parti precisavano come in epigrafe, e veniva infine rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le difese conclusionali.
* * * * * *
1. Ciò premesso, la domanda di separazione, a cui il convenuto non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito, deve certamente essere accolta sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.
Le parti, seppur sulla base delle diverse prospettazioni, hanno confermato l'insorgere di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale come comprovato anche dall'elevata conflittualità fra le stesse emersa nel corso del giudizio e dal fatto che i coniugi vivono ormai separati da oltre quattro anni senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
Sussiste quindi quell'irreversibile frattura affettiva che nemmeno il tentativo di conciliazione svolto in sede presidenziale è riuscito a ricomporre, a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
2. Quanto invece alla domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie, occorre preliminarmente ricordare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità da cui questo giudice non intende discostarsi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri coniugali che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale (vds. ex multis Cass. n. 14840/2006, 23071/2005,
12130/2001, 279/2000, 2444/1999, 7817/1997).
In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi e che sussista quindi un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri sia stato la causa del fallimento della convivenza, non può essere pronunciata la separazione con addebito. Nel caso di specie, la IG.ra ha chiesto l'addebito della separazione al IG. per Pt_1 CP_1
aver tenuto nel corso del matrimonio comportamenti denigratori e prevaricatori nei suoi confronti anche alla presenza della figlia minore svilendo agli occhi della stessa la figura genitoriale materna, sfociati da ultimo in un grave episodio di violenza per il quale veniva instaurato d'ufficio un procedimento penale per lesioni aggravate conclusosi con patteggiamento. Oltre a ciò, la moglie ha accusato il marito di aver intrattenuto diverse relazioni extraconiugali con altre donne.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria svolta, tali allegazioni sono rimaste prive di alcun supporto probatorio.
Invero, dalle ricostruzione dei fatti operate dalle parti e dalle relazioni illustrative trasmesse dai Servizi Sociali, è emersa una situazione di elevatissima conflittualità fra i coniugi, la cui convivenza era da tempo caratterizzata da continue e reciproche denigrazioni, come confermato anche dai racconti della figlia minore resi sia in sede penale sia nel presente giudizio, e il cui rapporto risultava ormai compromesso dal 2018 allorquando la moglie faceva ritorno per due anni in Romania ed instaurava una relazione extraconiugale con un altro uomo, salvo poi rientrare nella casa coniugale ove il clima con il marito e la figlia era ormai divenuto insopportabile.
È in tale contesto che si inserisce l'episodio di violenza avvenuto nel febbraio 2021, avvenimento che tuttavia, a prescindere dal suo accertamento compiuto in sede penale (il cui esito peraltro non è mai stato prodotto in questo giudizio e non può quindi essere utilizzato), non è mai stato completamente chiarito né provato in questa sede, dal momento che anche la figlia nel corso del suo ascolto ha raccontato di un'accesa discussione con la madre per un brutto voto preso a scuola in cui si è intromesso il padre a sua difesa da cui è scaturita una violenta lite fra i genitori durante la quale non è stato possibile capire come la moglie si sia procurata le lesioni lamentate dal momento che il marito si era nel frattempo chiuso a chiave in cucina.
In questo quadro, stante l'assenza di quel nesso di causalità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità fra le asserite condotte contrarie ai doveri coniugali imputate al convenuto e il fallimento dell'unione coniugale che nel caso in esame era pacificamente compromessa già da tempo, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è infondata e andrà per l'effetto rigettata. L'analoga domanda di addebito inizialmente formulata dal marito deve invece intendersi rinunciata in quanto non più coltivata né riproposta nelle conclusioni finali.
3. Venendo invece alle condizioni relative al regime di affidamento, collocazione e diritto di visita della figlia minore , occorre prendere le mosse dalle conclusioni a cui è pervenuta CP_2 la CTU svolta in corso di causa, secondo cui rispetto alle funzioni genitoriali entrambe le parti presentano delle criticità dovute principalmente all'ancor elevata conflittualità della coppia, sebbene almeno in alcune fasi e situazioni (come l'iscrizione a scuola e i problemi di salute fisica della figlia) abbiano mostrato di sapersi modificare e orientare nell'interesse della minore.
Allo stato attuale il genitore maggiormente deficitario risulta essere la madre, la quale presenta carenze in tutte le funzioni genitoriali sia sotto il profilo della cura e protezione e nella funzione empatica e affettiva, sia sotto il criterio dell'accesso all'altro genitore, in quanto interferita nell'esercizio della genitorialità da un funzionamento caratterizzato prevalentemente da rigidità, scissione e proiezione.
Anche nell'occuparsi delle questioni più importati della figlia , dalla salute alla scuola, CP_2
tende a prevalere nella madre una modalità autoreferenziale e auto confermativa, avvertita dalla figlia e che contribuisce all'allontanamento della stessa, dovuta all'esigenza di contenere le proprie ansie e preoccupazioni piuttosto che a soddisfare i bisogni della minore.
In particolare, nell'elaborato peritale si legge che “La madre, accusando il padre di escluderla
e di screditarla agli occhi della figlia, in realtà finisce per fare altrettanto, esponendo la figlia al conflitto di lealtà, colpevolizzandola per la scelta di vivere con il padre, screditato come manipolatore aguzzino, anche davanti alla figlia e davanti alla scrivente. La madre, pur amando la figlia, fatica a comprendere e rispondere adeguatamente alle sue esigenze in quanto interferita da vissuti personali, sia legati alla storia familiare che alla storia di coppia in cui il marito sembra aver ricoperto un ruolo totalizzante, che ancora prevalgono sull'amore e sulla dedizione necessari per essere in una relazione sintonica con un figlio adolescente e con esigenze che mutano tra sfida e provocazione, caratteristiche tipiche dei compiti evolutivi dell'adolescente. La qualità della relazione madre – figlia attualmente è molto scarsa e negativa, caratterizzata da sfiducia e senso di tradimento, colpa e abbandono, conclamato nell'ultimo incontro di ctu. La parte materna è ancora contaminata dal conflitto coniugale tanto che nell'ultimo incontro di ctu, davanti alla figlia, sono tornate le accuse di violenza mosse al padre. Al momento non è possibile stabilire un calendario di frequentazione per indisponibilità materna”.
Di contro, il padre, pur presentando anch'egli delle carenze, seppur residuali, sotto il profilo dell'accesso all'altro genitore e pur mostrando uno stile genitoriale decisamente meno normativo rispetto alla madre, appare allo stato maggiormente adeguato al ruolo genitoriale, dimostrando maggiori capacità di sintonizzarsi sui bisogni della figlia con cui è in grado di mantenere una relazione adeguata rispetto alla sua età.
In questo quadro, alla luce delle sopra evidenziate criticità genitoriali materne, appare maggiormente conforme al superiore interesse della minore disporne l'affidamento esclusivo al padre, che attualmente rappresenta il principale adulto di riferimento per la figlia, potendo così egli far fronte anche da un punto di vista amministrativo e burocratico a tutte le esigenze di vita della stessa.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui il genitore assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, presenti carenze o incapacità ad occuparsene.
Stante poi l'ancor elevata conflittualità fra i genitori che non consente loro una piena collaborazione nell'interesse della figlia, si ritiene necessario attribuire al padre la facoltà di assumere unilateralmente tutte le decisioni ivi compre quelle di maggior importanza, ad eccezione delle questioni inerenti la salute della figlia, affetta da una rara patologia cardiaca, che si ritiene debbano continuare ad essere adottate di concerto fra entrambi i genitori, se del caso con l'ausilio dei Servizi Sociali, a fronte degli approcci diametralmente opposti degli stessi e in particolare l'eccessiva tendenza della madre ad ampliare i problemi di salute della figlia, che tuttavia ha fatto in modo che si scoprisse la sindrome, che si scontra con l'opposta inclinazione paterna a minimizzare.
Quanto alla collocazione abitativa, nel corso della CTU è stato sperimentato il trasferimento della minore presso il padre nella casa sita in Grondona (AL) scelta insieme alla figlia al momento dell'acquisto dove quest'ultima ha sempre desiderato vivere e dove ha ormai radicato il proprio principale centro d'interessi, sicché alla luce dell'esito positivo della sperimentazione e del rapporto estremamente conflittuale con la madre, non vi è motivo di discostarsi dall'assetto ormai consolidatosi nel corso della causa che appare maggiormente rispondente alla volontà e alle esigenze di vita di . CP_2
Per i medesimi motivi, non sussistono le condizioni per stabilire un calendario di visite con la madre che, tenuto della distanza fra le abitazioni dei genitori e dell'età della figlia ormai quindicenne con conseguente acquisizione di sufficiente capacità di autodeterminarsi, andranno rimesse alla libera concertazione fra le stesse compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e la volontà e le esigenze di vita della figlia.
In ogni caso, a fronte del quadro familiare disfunzionale, appare necessario disporre uno stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali operanti sul territorio piemontese ai quali va rimessa la valutazione circa l'opportunità di proseguire, di concerto con i Servizi Sociali del Comune di Genova (ATS 42), un percorso di recupero e sostegno della relazione con la madre, e mantenere gli interventi attivati per in corso di CTU, CP_2 ovvero il supporto educativo con la dott.ssa e lo spazio psicoterapeutico con la CP_3 dott.ssa che si sono rivelati importanti nella vita della minore. CP_4
4. Quanto agli aspetti economici, l'unico motivo di dissidio che residua è costituito dal contributo al mantenimento della figlia minore dal momento che la IG.ra non ha Pt_1
reiterato la domanda per ottenere un assegno per sé, avendo peraltro nelle more del giudizio reperito una stabile occupazione lavorativa rinunciando al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Sul punto, giova brevemente ricordare che la determinazione del contributo economico al mantenimento della prole ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlia che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlia in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c. Orbene, nel caso di specie, a fronte dell'ormai stabile collocazione abitativa della figlia minore presso il padre, va stabilito l'ammontare del contributo a carico della IG.ra Pt_1 da versarsi in favore del IG. per il mantenimento della figlia. CP_1
Dalla documentazione reddituale prodotta, è emerso che il IG. ha percepito Pt_1 nell'ultimo triennio un reddito medio annuo netto pari ad € 11.177,001, corrispondente ad una disponibilità mensile pari ad € 931,00 per dodici mesi, con cui ella deve far fronte alle proprie esigenze abitative e di mantenimento;
per cui tenuto conto dell'assenza di una regolare frequentazione con la madre e delle esigenze di vita della figlia ormai adolescenza di cui si fa carico in via integrale il padre, appare congruo determinare l'importo del contributo al mantenimento della minore pari a circa il 25% del reddito come da linee guida elaborate da questo ufficio e quindi nella misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dalla presente pronuncia che ha recepito l'assetto definitivo consolidatosi in corso di causa.
Le spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi secondo il documento di orientamento della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016 andranno invece suddivise in egual misura fra i genitori , mentre l'assegno unico di famiglia verrà percepito interamente dal padre quale genitore collocatario ed affidatario esclusivo della minore.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della causa caratterizzata da un contesto familiare altamente disfunzionale che ha reso necessari gli interventi di sostegno attivati, sussistono gravi e giustificati motivi per disporre ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
l'integrale compensazione delle stesse fra tutte le parti, così come le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, resasi necessaria nell'interesse di tutto il nucleo, rimarranno a carico dei genitori in egual misura e in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1 730 (2022): Reddito imp. € 8.154,00 – Imposta netta € 355,00 – Add. Reg. € 132,00 – Add. Com. € 57,00 = € 7.610,00
730 (2023): Reddito imp. € 14.116,00 – Imposta netta € 1.169,00 – Add. Reg. € 174,00 – Add. Com. € 141,00 = € 12.632,00
730 (2024): Reddito imp. € 14.902,00 – Imposta netta € 1.281,00 – Add. Reg. € 183,00 – Add. Com. € 149,00 = € 13.289,00 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi IG.ri nata Parte_1
in Romania il 04/04/1981, e , nato in [...] il [...], autorizzandoli a CP_1 vivere separati portandosi reciproco rispetto;
RIGETTA la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
la figlia minore , nata a Genova il [...], in [...] esclusiva al padre, con Pt_2 CP_2
facoltà di assumere tutte le decisioni inerenti la minore ivi comprese quelle di maggiore importanza ai sensi dell'art. 337 quater c.c. ad eccezione degli aspetti sanitari che dovranno continuare ad essere adottate con il consenso di entrambi i genitori;
DISPONE la collocazione abitativa prevalente della minore presso il padre con facoltà di autodeterminarsi in punto frequentazione con la madre;
DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Grondona (AL) di concerto con quelli del
Comune di Genova (ATS) proseguano uno stretto monitoraggio del nucleo familiare, rimettendo agli stessi la valutazione di proseguire il programma di recupero del rapporto con la madre e mantenendo attivo il supporto educativo e il sostegno psicologico nell'interesse della minore;
REVOCA il contributo economico posto in via provvisoria a carico del IG. in CP_1 favore della IG.ra per il mantenimento della figlia minore, con Parte_1
decorrenza dalla mensilità di settembre 2023 allorquando è stato disposto il cambio di collocazione presso il padre;
PONE a carico della IG.ra al pagamento di un contributo Parte_1 economico per il mantenimento del figlia pari ad € 250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge, da versarsi in favore del IG. entro il giorno 5 di ogni mese con CP_1
decorrenza dalla presente pronuncia, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della
Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016 e la percezione integrale dell'assegno unico di famiglia da parte del padre quale genitore collocatario e affidatario esclusivo della minore;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra tutte le parti;
PONE le spese di CTU, come liquidata in separato decreto, in via definitiva a carico dei genitori in egual misura e in solido fra loro;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Genova di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio (N. 149 Parte II Serie C
Anno 2019).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la comunicazione ai Servizi Sociali Co del Comune di Genova (ATS ) e del (AL). Controparte_5
Genova, lì 11/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania), il 04/04/1981, residente in [...]ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Maria Luisa Lazzarini, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Ricorrente - contro
, C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...] - Località Rio Della Casa, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Enrico Pincione, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Convenuto - con l'intervento di
Avv. , in qualità di curatrice speciale della figlia minore , nata a CP_2 Persona_1
Genova il 25/08/2010. Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...]
e uniti in matrimonio celebrato in Romania a Bacau il Parte_1 CP_1
18.08.2007 e annotato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova che ha provveduto alla trascrizione ai sensi dell'art. 19 comma 1 DPR 396/2000, come dai coniugi richiesto in data 8.04.2019, con annotazione del regime patrimoniale della separazione dei beni scelto dai medesimi e concedere l' autorizzazione a vivere separati, emettendo sentenza con annotazione nel competente registro dello Stato Civile;
2) Affidare la figlia come indicato dalla CTU per un periodo di almeno due anni al CP_2
Servizio Sociale competente per la miglior tutela della medesima garantita da persone terze
e neutrali come indicato da CTU;
3) Regolamentare la collocazione della minore, attualmente presso la casa paterna per scelta di , diritto di visita e frequentazione con la madre in base alle risultanze dei percorsi CP_2 che il Servizio Sociale in linea con quanto indicato dalla CTU riterrà idoneo ed adeguato a tutela della minore , tenendo altresì conto la volontà di . Con la precisazione che CP_2 CP_2
la madre qualora lo vorrà sarà pronta ad accoglierla presso di sé anche in maniera CP_2 prevalente.
4) Revocare il contributo paterno al mantenimento di alla madre che dallo scorso CP_2 anno precisamente dal mese di settembre 2023 su accordo dei genitori nanti la CTU non è stato più erogato. La madre attualmente è disoccupata e partecipa direttamente in base alle sue scarse finanze al mantenimento della figlia, si chiede quindi di tenere in conto tale situazione nell'eventuale determinazione del contributo al mantenimento.
5) Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito per i gravi agiti violenti usati sulla moglie e per la violenza assistita verso la figlia, come emerso dal terminato giudizio penale, nonché per la violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio.
6) Respingere tutte le contrarie domande avversarie.
7) Con espressa dichiarazione di non accettare alcun contraddittorio su eventuali nuove domande.
8) Con vittoria di spese di lite”; Conclusioni per il convenuto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa occorrendo rimessione in istruttoria ed ammissione dei mezzi di prova dedotti in memoria ex art. 183 c.p.c, da intendersi qui per richiamati:
- pronunciare la separazione dei coniugi ed CP_1 Parte_1
- disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre, con collocazione CP_2
abitativa e residenza anagrafica presso il padre in Grondona (AL), Località Rio della Casa
n. 9;
- disporre la prosecuzione dell'intervento educativo in favore della minore;
- disporre, quanto alle modalità di visita e frequentazione, che la madre possa vedere e tenere con sé secondo i desiderata di quest'ultima, previo accordo con il padre e previo CP_2
parere dei Servizi Sociali;
- porre a carico della madre l'obbligo di corrispondere quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, in favore del padre, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente automaticamente in base agli indici ISTAT, ed oltre al
50% delle spese straordinarie. Per l'individuazione di dette spese e per i casi di necessario preventivo accordo tra i genitori, troverà applicazione il Verbale di riunione del 15/09/2016 adottato dal Tribunale di Genova, Sez. IV Civile;
- rigettare integralmente le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori di legge”;
Conclusioni per la curatrice speciale: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie processuali meglio viste e ritenute, nell'esclusivo interesse della minore, non entrando volutamente nelle questioni inerenti la separazione dei coniugi, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale:
1) Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore a favore del padre, Persona_1
mantenendo la collocazione abitativa della minore presso la casa paterna, attualmente sita in Grondona, Località Rio della Casa n. 9 o in subordine, disporre l'affidamento al servizio sociale con collocazione esclusiva della minore presso l'immobile del padre;
2) disporre che il servizio sociale prosegua nel monitoraggio della situazione del nucleo familiare interessato per almeno 12 mesi e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, con depositi di relazioni ogni sei mesi;
3) disporre la prosecuzione dell'intervento educativo a favore della minore;
4) regolamentare i rapporti madre e figlia che dovranno tenere nella debita considerazione la volontà della minore;
5) disporre che la signora versi mensilmente, entro il 5 di ogni mese la Parte_1 somma di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, o sia tenuta a versare una somma maggiore o minore che il Tribunale Ill.mo riterrà congrua, anche tenuto conto del fatto che il maggior carico lo ha il padre, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del 15/9/2016 sostenute nell'interesse della minore medesima;
6) con vittoria di spese e compensi professionali da porsi a carico dello Stato, essendo i minori ammessi al gratuito patrocinio ex lege”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2021 e ritualmente notificato, la IG.ra
[...]
chiedeva la separazione personale dal marito IG. , con cui aveva Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a Bacau in Romania in data 18/08/2007, successivamente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Genova, e dalla cui unione era nata a [...] la figlia minore in data 25/08/2010, rappresentando che: CP_2
- i coniugi si univano sentimentalmente nel luglio del 2000, quando entrambi vivevano presso le rispettive famiglie di origine e lavoravano presso la stessa fabbrica in Bacau;
- la IG.ra rimaneva incinta due volte nel dicembre 2000 e nell'aprile 2001 ma era Pt_1
costretta ad abortire in quanto il IG. non si sentiva pronto;
CP_1
- nel gennaio 2003 il IG. si trasferiva in Italia per lavorare come artigiano edile e la CP_1
IG.ra lo raggiungeva nell'aprile 2005, iniziando a lavorare come donna delle pulizie Pt_1
e badante;
- dopo la celebrazione del matrimonio, la moglie rimaneva nuovamente incinta ma nel marzo
2008, a causa della morte del feto, subiva un intervento chirurgico in cui rischiava la setticemia, motivo per cui perdeva il lavoro;
- nel maggio del 2008, la IG.ra trovava un altro lavoro presso un albergo come Pt_1
cameriera ai piani e successivamente lavorava in una fabbrica di abbigliamento per equitazione e come operatrice socio-sanitaria;
- dopo la nascita della figlia , la moglie riprendeva a lavorare come cameriera ai piani CP_2 per poi frequentare la scuola di operatrice socio-sanitaria diplomandosi nel 2017 e svolgendo attività lavorativa fino all'aprile 2018 presso una residenza protetta;
- nel dicembre 2018 la proprietaria dell'immobile ove viveva la coppia comunicava che la casa era in vendita all'asta e che avrebbero dovuto essere liberata entro agosto 2020, sicché i coniugi decidevano concordemente che la IG.ra sarebbe rientrata in Romania per Pt_1
lavorare nella vecchia fabbrica;
- mentre si trovava in Romania il IG. decideva di acquistare una casa ove trasferirsi a CP_1 vivere con la figlia e chiedeva alla moglie la separazione dei beni per poterla intestare solo a sé, sottoscrivendo il relativo atto presso il Notaio;
- vista la situazione del Covid, la IG.ra maturava la decisione di rientrare in Italia Pt_1
ove aveva reperito un lavoro come badante in Arma di Taggia con decorrenza dal gennaio
2021;
- una volta tornata in Italia, il IG. iniziava però a porre in essere una costante opera di CP_1
denigrazione della moglie e di svilimento della figura materna, continuando a dire alla figlia che la madre l'aveva abbandonata e che non si occupava di lei, destituendola di qualsivoglia autorità genitoriale;
- nel febbraio 2021, nel corso di una lite dovuta a un brutto voto a scuola conseguito dalla figlia, il IG. sferrava un pugno in pieno petto della moglie, provocandole una frattura CP_1 di minima scomposizione dell'arco anteriore della seconda costa destra con una prognosi di
30 giorni;
- su segnalazione del pronto soccorso, veniva quindi instaurato nei confronti del IG. CP_1 il procedimento penale per il reato di lesioni aggravate e la IG.ra si rivolgeva al Pt_1
centro per non subire violenza determinandosi quindi a chiedere la separazione dal marito. In tali premesse, la ricorrente chiedeva che la separazione venisse addebita al marito per le condotte di violenza psicologica ed economica tenute nei suoi confronti, con conseguente affidamento esclusivo a sè della figlia minore, collocazione presso la medesima, assegnazione della casa ex coniugale sita in Via Vesuvio n. 26/29, diritto di visita paterno a weekend alternati previo incarico ai Servizi Sociali di attivare tutti gli strumenti di sostegno al nucleo,
e infine che venisse posto a carico del marito un contributo al mantenimento per sé pari ad €
300,00 mensili e per la figlia pari ad € 800,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie e alla percezione integrale degli assegni familiari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/03/2022, si costituiva in giudizio il IG. CP_1 il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava l'avversaria ricostruzione dei fatti lamentando a sua volta che: (i) sin dal 2016 la IG.ra , a causa della dipendenza Pt_1 dal gioco, aveva iniziato ad appropriarsi delle risorse familiari destinate al pagamento dell'affitto di casa, contraendo prestiti con finanziarie che non riusciva poi a restituire;
(ii) oltre a ciò, la ricorrente aveva iniziato a tenere comportamenti sempre più aggressivi sia nei confronti del marito sia nei confronti della figlia;
(iii) in un'occasione, mentre il marito era intento a fare il bagno nella vasca, la moglie aveva gettato all'improvviso il phon acceso contro di lui che sono un gesto istintivo riusciva ad evitare la tragedia;
(iv) nel gennaio 2018 la IG.ra abbandonava di punto in bianco la casa coniugale per ritrasferirsi in Pt_1
Romania ove instaurava una relazione extraconiugale con un altro uomo;
(v) preso atto della decisione della moglie, il IG. decideva di acquistare una nuova casa in campagna ove CP_1 stabilire la residenza familiare assecondando il desiderio della figlia di vivere in mezzo alla natura;
(vi) dopo due anni di permanenza all'estero, la IG.ra faceva rientro in Italia Pt_1
per trasferirsi insieme al compagno in Arma di Taggia salvo poi ritornare nella casa coniugale allorquando l'occasione lavorativa ivi reperita non si concretizzava e anche la relazione extraconiugale finiva;
(vii) da quel momento la IG.ra iniziava a tenere atteggiamenti Pt_1 sempre più aggressivi e provocatori nei suoi confronti oltre che svalutativi del proprio ruolo genitoriale;
(viii) quanto all'episodio delle lesioni, lo stesso era da imputarsi ad un brutto litigio avvenuto con l'ex compagno dal momento che sin dal suo rientro presso la casa coniugale la moglie lamentava dolori al petto.
In questo quadro, il IG. chiedeva a sua volta l'addebito della separazione alla moglie, CP_1 che venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione presso di sé e diritto di visita materno secondo la volontà della minore, e che venisse posto a carico della ricorrente un contributo economico al mantenimento della figlia pari ad € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, opponendosi invece alla domanda di mantenimento per la moglie.
All'esito della lunga fase presidenziale nel corso della quale veniva sentita la figlia minore, con ordinanza ex art. 708 co. III c.p.c. emessa in data 11/09/2022, il Presidente di Sezione, in persona del dott. Domenico Pellegrini, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso entrambi i genitori e prevedendo a carico del padre un contributo economico per il mantenimento della figlia in favore della madre con funzione meramente perequativa pari ad € 250,00 mensili ferma la suddivisione al
50% delle spese straordinarie.
Avverso tale ordinanza, la IG.ra proponeva reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Pt_1
Genova chiedendo l'aumento del contributo economico ivi stabilito, domanda che tuttavia veniva rigettata con decreto del 18/01/2023 in quanto infondato.
Rimesse quindi le parti dinanzi al G.I., alla luce delle reciproche recriminazioni delle parti in ordine ai rapporti con la figlia, con ordinanza del 22/12/2022 veniva disposto un nuovo ascolto della minore, svoltosi alla successiva udienza del 02/02/2023, all'esito del quale veniva disposto l'intervento dei Servizi Sociali per una presa incarico del nucleo familiare e un'osservazione sul benessere psico-fisico della minore e delle capacità genitoriali delle parti.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza dell'08/06/2023 il G.I., preso atto della persistente situazione di conflittualità inter-genitoriale emersa dalle relazioni di aggiornamento depositate dai Servizi Sociali incaricati e del malessere segnalato della figlia minore, nominava un curatore speciale nell'interesse di quest'ultima e licenziava apposita
CTU sul nucleo familiare, affidata alla dott.ssa la quale, dopo diverse Persona_2 proroghe resesi necessarie dalla peculiare complessità della situazione, depositava la propria relazione finale in data 14/09/2024.
All'esito della successiva udienza di esame della CTU tenutasi in data 03/10/2024, la causa, ritenuta matura per la decisione previo ordine di esibizione alle parti della documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, veniva rinviata all'udienza cartolare del 12/12/2024 per la precisazione delle conclusioni, che le parti precisavano come in epigrafe, e veniva infine rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le difese conclusionali.
* * * * * *
1. Ciò premesso, la domanda di separazione, a cui il convenuto non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito, deve certamente essere accolta sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.
Le parti, seppur sulla base delle diverse prospettazioni, hanno confermato l'insorgere di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale come comprovato anche dall'elevata conflittualità fra le stesse emersa nel corso del giudizio e dal fatto che i coniugi vivono ormai separati da oltre quattro anni senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
Sussiste quindi quell'irreversibile frattura affettiva che nemmeno il tentativo di conciliazione svolto in sede presidenziale è riuscito a ricomporre, a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
2. Quanto invece alla domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie, occorre preliminarmente ricordare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità da cui questo giudice non intende discostarsi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri coniugali che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale (vds. ex multis Cass. n. 14840/2006, 23071/2005,
12130/2001, 279/2000, 2444/1999, 7817/1997).
In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi e che sussista quindi un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri sia stato la causa del fallimento della convivenza, non può essere pronunciata la separazione con addebito. Nel caso di specie, la IG.ra ha chiesto l'addebito della separazione al IG. per Pt_1 CP_1
aver tenuto nel corso del matrimonio comportamenti denigratori e prevaricatori nei suoi confronti anche alla presenza della figlia minore svilendo agli occhi della stessa la figura genitoriale materna, sfociati da ultimo in un grave episodio di violenza per il quale veniva instaurato d'ufficio un procedimento penale per lesioni aggravate conclusosi con patteggiamento. Oltre a ciò, la moglie ha accusato il marito di aver intrattenuto diverse relazioni extraconiugali con altre donne.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria svolta, tali allegazioni sono rimaste prive di alcun supporto probatorio.
Invero, dalle ricostruzione dei fatti operate dalle parti e dalle relazioni illustrative trasmesse dai Servizi Sociali, è emersa una situazione di elevatissima conflittualità fra i coniugi, la cui convivenza era da tempo caratterizzata da continue e reciproche denigrazioni, come confermato anche dai racconti della figlia minore resi sia in sede penale sia nel presente giudizio, e il cui rapporto risultava ormai compromesso dal 2018 allorquando la moglie faceva ritorno per due anni in Romania ed instaurava una relazione extraconiugale con un altro uomo, salvo poi rientrare nella casa coniugale ove il clima con il marito e la figlia era ormai divenuto insopportabile.
È in tale contesto che si inserisce l'episodio di violenza avvenuto nel febbraio 2021, avvenimento che tuttavia, a prescindere dal suo accertamento compiuto in sede penale (il cui esito peraltro non è mai stato prodotto in questo giudizio e non può quindi essere utilizzato), non è mai stato completamente chiarito né provato in questa sede, dal momento che anche la figlia nel corso del suo ascolto ha raccontato di un'accesa discussione con la madre per un brutto voto preso a scuola in cui si è intromesso il padre a sua difesa da cui è scaturita una violenta lite fra i genitori durante la quale non è stato possibile capire come la moglie si sia procurata le lesioni lamentate dal momento che il marito si era nel frattempo chiuso a chiave in cucina.
In questo quadro, stante l'assenza di quel nesso di causalità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità fra le asserite condotte contrarie ai doveri coniugali imputate al convenuto e il fallimento dell'unione coniugale che nel caso in esame era pacificamente compromessa già da tempo, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è infondata e andrà per l'effetto rigettata. L'analoga domanda di addebito inizialmente formulata dal marito deve invece intendersi rinunciata in quanto non più coltivata né riproposta nelle conclusioni finali.
3. Venendo invece alle condizioni relative al regime di affidamento, collocazione e diritto di visita della figlia minore , occorre prendere le mosse dalle conclusioni a cui è pervenuta CP_2 la CTU svolta in corso di causa, secondo cui rispetto alle funzioni genitoriali entrambe le parti presentano delle criticità dovute principalmente all'ancor elevata conflittualità della coppia, sebbene almeno in alcune fasi e situazioni (come l'iscrizione a scuola e i problemi di salute fisica della figlia) abbiano mostrato di sapersi modificare e orientare nell'interesse della minore.
Allo stato attuale il genitore maggiormente deficitario risulta essere la madre, la quale presenta carenze in tutte le funzioni genitoriali sia sotto il profilo della cura e protezione e nella funzione empatica e affettiva, sia sotto il criterio dell'accesso all'altro genitore, in quanto interferita nell'esercizio della genitorialità da un funzionamento caratterizzato prevalentemente da rigidità, scissione e proiezione.
Anche nell'occuparsi delle questioni più importati della figlia , dalla salute alla scuola, CP_2
tende a prevalere nella madre una modalità autoreferenziale e auto confermativa, avvertita dalla figlia e che contribuisce all'allontanamento della stessa, dovuta all'esigenza di contenere le proprie ansie e preoccupazioni piuttosto che a soddisfare i bisogni della minore.
In particolare, nell'elaborato peritale si legge che “La madre, accusando il padre di escluderla
e di screditarla agli occhi della figlia, in realtà finisce per fare altrettanto, esponendo la figlia al conflitto di lealtà, colpevolizzandola per la scelta di vivere con il padre, screditato come manipolatore aguzzino, anche davanti alla figlia e davanti alla scrivente. La madre, pur amando la figlia, fatica a comprendere e rispondere adeguatamente alle sue esigenze in quanto interferita da vissuti personali, sia legati alla storia familiare che alla storia di coppia in cui il marito sembra aver ricoperto un ruolo totalizzante, che ancora prevalgono sull'amore e sulla dedizione necessari per essere in una relazione sintonica con un figlio adolescente e con esigenze che mutano tra sfida e provocazione, caratteristiche tipiche dei compiti evolutivi dell'adolescente. La qualità della relazione madre – figlia attualmente è molto scarsa e negativa, caratterizzata da sfiducia e senso di tradimento, colpa e abbandono, conclamato nell'ultimo incontro di ctu. La parte materna è ancora contaminata dal conflitto coniugale tanto che nell'ultimo incontro di ctu, davanti alla figlia, sono tornate le accuse di violenza mosse al padre. Al momento non è possibile stabilire un calendario di frequentazione per indisponibilità materna”.
Di contro, il padre, pur presentando anch'egli delle carenze, seppur residuali, sotto il profilo dell'accesso all'altro genitore e pur mostrando uno stile genitoriale decisamente meno normativo rispetto alla madre, appare allo stato maggiormente adeguato al ruolo genitoriale, dimostrando maggiori capacità di sintonizzarsi sui bisogni della figlia con cui è in grado di mantenere una relazione adeguata rispetto alla sua età.
In questo quadro, alla luce delle sopra evidenziate criticità genitoriali materne, appare maggiormente conforme al superiore interesse della minore disporne l'affidamento esclusivo al padre, che attualmente rappresenta il principale adulto di riferimento per la figlia, potendo così egli far fronte anche da un punto di vista amministrativo e burocratico a tutte le esigenze di vita della stessa.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui il genitore assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, presenti carenze o incapacità ad occuparsene.
Stante poi l'ancor elevata conflittualità fra i genitori che non consente loro una piena collaborazione nell'interesse della figlia, si ritiene necessario attribuire al padre la facoltà di assumere unilateralmente tutte le decisioni ivi compre quelle di maggior importanza, ad eccezione delle questioni inerenti la salute della figlia, affetta da una rara patologia cardiaca, che si ritiene debbano continuare ad essere adottate di concerto fra entrambi i genitori, se del caso con l'ausilio dei Servizi Sociali, a fronte degli approcci diametralmente opposti degli stessi e in particolare l'eccessiva tendenza della madre ad ampliare i problemi di salute della figlia, che tuttavia ha fatto in modo che si scoprisse la sindrome, che si scontra con l'opposta inclinazione paterna a minimizzare.
Quanto alla collocazione abitativa, nel corso della CTU è stato sperimentato il trasferimento della minore presso il padre nella casa sita in Grondona (AL) scelta insieme alla figlia al momento dell'acquisto dove quest'ultima ha sempre desiderato vivere e dove ha ormai radicato il proprio principale centro d'interessi, sicché alla luce dell'esito positivo della sperimentazione e del rapporto estremamente conflittuale con la madre, non vi è motivo di discostarsi dall'assetto ormai consolidatosi nel corso della causa che appare maggiormente rispondente alla volontà e alle esigenze di vita di . CP_2
Per i medesimi motivi, non sussistono le condizioni per stabilire un calendario di visite con la madre che, tenuto della distanza fra le abitazioni dei genitori e dell'età della figlia ormai quindicenne con conseguente acquisizione di sufficiente capacità di autodeterminarsi, andranno rimesse alla libera concertazione fra le stesse compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e la volontà e le esigenze di vita della figlia.
In ogni caso, a fronte del quadro familiare disfunzionale, appare necessario disporre uno stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali operanti sul territorio piemontese ai quali va rimessa la valutazione circa l'opportunità di proseguire, di concerto con i Servizi Sociali del Comune di Genova (ATS 42), un percorso di recupero e sostegno della relazione con la madre, e mantenere gli interventi attivati per in corso di CTU, CP_2 ovvero il supporto educativo con la dott.ssa e lo spazio psicoterapeutico con la CP_3 dott.ssa che si sono rivelati importanti nella vita della minore. CP_4
4. Quanto agli aspetti economici, l'unico motivo di dissidio che residua è costituito dal contributo al mantenimento della figlia minore dal momento che la IG.ra non ha Pt_1
reiterato la domanda per ottenere un assegno per sé, avendo peraltro nelle more del giudizio reperito una stabile occupazione lavorativa rinunciando al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Sul punto, giova brevemente ricordare che la determinazione del contributo economico al mantenimento della prole ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlia che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlia in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c. Orbene, nel caso di specie, a fronte dell'ormai stabile collocazione abitativa della figlia minore presso il padre, va stabilito l'ammontare del contributo a carico della IG.ra Pt_1 da versarsi in favore del IG. per il mantenimento della figlia. CP_1
Dalla documentazione reddituale prodotta, è emerso che il IG. ha percepito Pt_1 nell'ultimo triennio un reddito medio annuo netto pari ad € 11.177,001, corrispondente ad una disponibilità mensile pari ad € 931,00 per dodici mesi, con cui ella deve far fronte alle proprie esigenze abitative e di mantenimento;
per cui tenuto conto dell'assenza di una regolare frequentazione con la madre e delle esigenze di vita della figlia ormai adolescenza di cui si fa carico in via integrale il padre, appare congruo determinare l'importo del contributo al mantenimento della minore pari a circa il 25% del reddito come da linee guida elaborate da questo ufficio e quindi nella misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dalla presente pronuncia che ha recepito l'assetto definitivo consolidatosi in corso di causa.
Le spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi secondo il documento di orientamento della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016 andranno invece suddivise in egual misura fra i genitori , mentre l'assegno unico di famiglia verrà percepito interamente dal padre quale genitore collocatario ed affidatario esclusivo della minore.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della causa caratterizzata da un contesto familiare altamente disfunzionale che ha reso necessari gli interventi di sostegno attivati, sussistono gravi e giustificati motivi per disporre ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
l'integrale compensazione delle stesse fra tutte le parti, così come le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, resasi necessaria nell'interesse di tutto il nucleo, rimarranno a carico dei genitori in egual misura e in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1 730 (2022): Reddito imp. € 8.154,00 – Imposta netta € 355,00 – Add. Reg. € 132,00 – Add. Com. € 57,00 = € 7.610,00
730 (2023): Reddito imp. € 14.116,00 – Imposta netta € 1.169,00 – Add. Reg. € 174,00 – Add. Com. € 141,00 = € 12.632,00
730 (2024): Reddito imp. € 14.902,00 – Imposta netta € 1.281,00 – Add. Reg. € 183,00 – Add. Com. € 149,00 = € 13.289,00 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi IG.ri nata Parte_1
in Romania il 04/04/1981, e , nato in [...] il [...], autorizzandoli a CP_1 vivere separati portandosi reciproco rispetto;
RIGETTA la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
la figlia minore , nata a Genova il [...], in [...] esclusiva al padre, con Pt_2 CP_2
facoltà di assumere tutte le decisioni inerenti la minore ivi comprese quelle di maggiore importanza ai sensi dell'art. 337 quater c.c. ad eccezione degli aspetti sanitari che dovranno continuare ad essere adottate con il consenso di entrambi i genitori;
DISPONE la collocazione abitativa prevalente della minore presso il padre con facoltà di autodeterminarsi in punto frequentazione con la madre;
DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Grondona (AL) di concerto con quelli del
Comune di Genova (ATS) proseguano uno stretto monitoraggio del nucleo familiare, rimettendo agli stessi la valutazione di proseguire il programma di recupero del rapporto con la madre e mantenendo attivo il supporto educativo e il sostegno psicologico nell'interesse della minore;
REVOCA il contributo economico posto in via provvisoria a carico del IG. in CP_1 favore della IG.ra per il mantenimento della figlia minore, con Parte_1
decorrenza dalla mensilità di settembre 2023 allorquando è stato disposto il cambio di collocazione presso il padre;
PONE a carico della IG.ra al pagamento di un contributo Parte_1 economico per il mantenimento del figlia pari ad € 250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge, da versarsi in favore del IG. entro il giorno 5 di ogni mese con CP_1
decorrenza dalla presente pronuncia, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della
Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016 e la percezione integrale dell'assegno unico di famiglia da parte del padre quale genitore collocatario e affidatario esclusivo della minore;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra tutte le parti;
PONE le spese di CTU, come liquidata in separato decreto, in via definitiva a carico dei genitori in egual misura e in solido fra loro;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Genova di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio (N. 149 Parte II Serie C
Anno 2019).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la comunicazione ai Servizi Sociali Co del Comune di Genova (ATS ) e del (AL). Controparte_5
Genova, lì 11/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini