Articolo 16 della Legge 30 marzo 1971, n. 118
Articolo 15Articolo 17
Versione
3 aprile 1971
Art. 16. (Rilascio di certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.
Entrata in vigore il 3 aprile 1971
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