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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 24/02/2026, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1572/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
30/01/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
UE AN AL RI, Giudice
in data 30/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1645/2017 depositato il 28/02/2017
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania
CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8063/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 5 e pubblicata il 04/07/2016
Atti impositivi:
- AVV .REC .CRED n. TYSCRDB00030/2010 REC.CREDITO.IMP 2002
- AVV .REC .CRED n. TYSCRDB00030/2010 REC.CREDITO.IMP 2003
- AVV .REC .CRED n. TYSCRDB00030/2010 REC.CREDITO.IMP 2004
- AVV .REC .CRED n. TYSCRDB00030/2010 REC.CREDITO.IMP 2005
- AVV .REC .CRED n. TYSCRDB00030/2010 REC.CREDITO.IMP 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di recuperoin epigrafe l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Acireale recuperava in capo alla contribuente in epigrafe il credito d'imposta indebitamente utilizzato negli anni d'imposta dal 2002 al 2006 per complessivi £ 15.374,20 comprese le sanzioni.
Avverso detto atto impositivo la Sig.ra Resistente_1 presentava ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale chiedendone l'annullamento poiché, in seguito alla notifica in data 14.10.2009 da parte dell'Agenzia delle Entrate degli avvisi di accertamento per gli anni di imposta dal 2003 al 2007 ella aveva provveduto a definire con atti di adesione la propria posizione fiscale.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni confutando le eccezioni sollevate dalla parte ed insistendo sulla legittimità dell'atto impugnato, quindi, concludeva per il rigetto del ricorso di parte con la condanna di quest'ultima alle spese del giudizio.
La C.T.P. adita in data 13 giugno 2016 emetteva l'ordinanza n. 6207/2016 con la quale richiedeva all'ufficio tributario dei chiarimenti circa l'indebito utilizzo del credito d'imposta recupqrato con l'atto opposto. In risposta a tale ordinanza l'Agenzia delle Entrate depositava delle memorie illustrative nelle quali chiariva che gli atti di adesione riguardavano solo gli avvisi di accertamento e non l'avviso di recupero credito d'imposta.
La Commissione Tributaria Prov.le si pronunciava in accoglimento del ricorso di parte e annullava l'atto impugnato e condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite quantificate in E 1.000,00.
L'Agenzia delle Entrate propone formale atto di appello per difetto di motivazione in violazione dell'art. 36
2° comma DLgs 546/1992
L'appellato non si è costituito.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza ha un'adeguata motivazione. Il giudice di prime cure ha precisato che il contribuente ha sanato la posizione fiscale, quindi ha adeguatamente motivato.
Il contribuente ha dimostrato che i periodi oggetto di recupero sono stati definiti in data 9.2.2010 con atti di adesione. Deve quindi definirsi la decadenza del potere impositivo ex art. 43 del DPR 600/73. L'atto di adesione all'accertamento (o il suo perfezionamento con il pagamento) produce un effetto preclusivo nei confronti di futuri accertamenti sull'annualità definita, sostituendo l'avviso originario con un nuovo atto definitivo e inoppugnabile. Questo accordo estingue la pretesa tributaria, limitando la possibilità per l'Ufficio di emettere ulteriori avvisi basati sugli stessi elementi
Non sussistono ragioni per modificare la sentenza di primo grado.
Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania rigetta l'appello in epigrafe e conferma la sentenza appellata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 30 gennaio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA CA ST EP Domenico US
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
30/01/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
UE AN AL RI, Giudice
in data 30/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1645/2017 depositato il 28/02/2017
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania
CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8063/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 5 e pubblicata il 04/07/2016
Atti impositivi:
- AVV .REC .CRED n. TYSCRDB00030/2010 REC.CREDITO.IMP 2002
- AVV .REC .CRED n. TYSCRDB00030/2010 REC.CREDITO.IMP 2003
- AVV .REC .CRED n. TYSCRDB00030/2010 REC.CREDITO.IMP 2004
- AVV .REC .CRED n. TYSCRDB00030/2010 REC.CREDITO.IMP 2005
- AVV .REC .CRED n. TYSCRDB00030/2010 REC.CREDITO.IMP 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di recuperoin epigrafe l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Acireale recuperava in capo alla contribuente in epigrafe il credito d'imposta indebitamente utilizzato negli anni d'imposta dal 2002 al 2006 per complessivi £ 15.374,20 comprese le sanzioni.
Avverso detto atto impositivo la Sig.ra Resistente_1 presentava ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale chiedendone l'annullamento poiché, in seguito alla notifica in data 14.10.2009 da parte dell'Agenzia delle Entrate degli avvisi di accertamento per gli anni di imposta dal 2003 al 2007 ella aveva provveduto a definire con atti di adesione la propria posizione fiscale.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni confutando le eccezioni sollevate dalla parte ed insistendo sulla legittimità dell'atto impugnato, quindi, concludeva per il rigetto del ricorso di parte con la condanna di quest'ultima alle spese del giudizio.
La C.T.P. adita in data 13 giugno 2016 emetteva l'ordinanza n. 6207/2016 con la quale richiedeva all'ufficio tributario dei chiarimenti circa l'indebito utilizzo del credito d'imposta recupqrato con l'atto opposto. In risposta a tale ordinanza l'Agenzia delle Entrate depositava delle memorie illustrative nelle quali chiariva che gli atti di adesione riguardavano solo gli avvisi di accertamento e non l'avviso di recupero credito d'imposta.
La Commissione Tributaria Prov.le si pronunciava in accoglimento del ricorso di parte e annullava l'atto impugnato e condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite quantificate in E 1.000,00.
L'Agenzia delle Entrate propone formale atto di appello per difetto di motivazione in violazione dell'art. 36
2° comma DLgs 546/1992
L'appellato non si è costituito.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza ha un'adeguata motivazione. Il giudice di prime cure ha precisato che il contribuente ha sanato la posizione fiscale, quindi ha adeguatamente motivato.
Il contribuente ha dimostrato che i periodi oggetto di recupero sono stati definiti in data 9.2.2010 con atti di adesione. Deve quindi definirsi la decadenza del potere impositivo ex art. 43 del DPR 600/73. L'atto di adesione all'accertamento (o il suo perfezionamento con il pagamento) produce un effetto preclusivo nei confronti di futuri accertamenti sull'annualità definita, sostituendo l'avviso originario con un nuovo atto definitivo e inoppugnabile. Questo accordo estingue la pretesa tributaria, limitando la possibilità per l'Ufficio di emettere ulteriori avvisi basati sugli stessi elementi
Non sussistono ragioni per modificare la sentenza di primo grado.
Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania rigetta l'appello in epigrafe e conferma la sentenza appellata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 30 gennaio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA CA ST EP Domenico US