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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL AR GA, Presidente
LE PP, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2105/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160005831621000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4971/2025 depositato il
16/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Nominativo_1 propone ricorso avverso ruolo e cartelle di pagamento dichiaratamente notificate in numero di nove per imposte dell'Amministrazione finanziaria e INPS per complessivi € 43.983,08, e ne assume la nullità per mancata notifica dei ruoli, solamente indicati in cartella, la illegittimità delle cartelle per carenza di sottoscrizione e di motivazione, per omessa notifica delle cartelle, la nullità delle cartelle per mancata notifica degli avvisi di accertamento.
Conclude nei seguenti termini: 1) Nullità dell'imposta richiesta in quanto riferita a redditi che in caso di contraddittorio prima dell'emissione della cartella, a seguito di avviso di accertamento, ami effettuato, avrebbero potuto essere concordati e pagati. 2) Nullità delle cartelle esattoriali indicate in premessa, qui opposte, per inefficacia dei ruoli (titoli legittimanti) quale conseguenza della violazione del combinato disposto di cui all'art. 77 comma 1, all'art. 50 commi 2 e 3 Dpr n. 602/1973 essendo decorso più di un anno dalla data
(assunta dall'Agente delle riscossione) di notifica delle cartelle di pagamento. 3) Nullità delle cartelle per effetto della mancata indicazione del responsabile del procedimento in violazione dell'art. 7 comma 2 legge nonché degli artt. 24 e 97 della Costituzione 4) Nullità dei ruoli qui opposti per violazione dell'art. 25 – Dpr
n. 602/73 a seguito della mancata notifica degli avvisi di accertamento e nullità delle stesse cartelle di pagamento per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche e degli atti propedeutici. (mancata notifica dell'avviso di accertamento) 5) Nullità degli atti qui opposti per difetto di motivazione quale conseguenza della violazione del combinato disposto degli art. 7 e 17 legge 212/2000 e dell'art. 8 D.Lgs. 32/20010 e dell'art. 77 comma 1 Dpr 602/1973 nonché dell'art. 24 della Costituzione. 6) Mancata informazione e comunicazione dei dati al cittadino 7) Con vittoria di spese e compensi di causa.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione richiede istanza di visibilità in data 3 luglio 2025 e nella successiva data del 14 luglio 2025 deposita, oltre alla procura, anche documentazione afferente la notifica delle cartelle di pagamento, nonché la notifica dell'avviso di intimazione n. 29520239001315021000 alla data del 27 aprile
2023, con sottesi n. 6 cartelle di pagamento per la complessiva somma di € 30.019,36.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla sig.ra Nominativo_1 va dichiarato inammissibile.
Invero, con il proposto ricorso, la sig.ra Nominativo_1 assume di aver ricevuto la notifica di numero nove cartelle di pagamento la cui emissione, in base ai dati identificativi delle cartelle riportate nello stesso ricorso, risulta essere compresa negli anni 2016, 2018, 2018 e 2021, ma non riporta la data di notifica delle stesse cartelle al fine di poter verificare il rispetto del termine – sessanta giorni dalla notifica – per la proposizione del ricorso, accertamento che, anche di ufficio, si rende(va) assolutamente necessario ove si consideri il rilevante lasso di tempo decorso tra l'emissione delle singole cartelle (anni 2016, 2018, 2018 e 2021) e la proposizione del ricorso in data 13 marzo 2025.
Peraltro, il proposto ricorso si rivela inammissibile anche sotto un diverso profilo, vale a dire l'indeterminatezza dell'oggetto del ricorso, giacché, mentre in questo, come già rilevato, si afferma essere stato proposto avverso nove cartelle di pagamento, nella nota di iscrizione a ruolo viene riportata unicamente una cartella di pagamento, identificata nel n. 29520160005831621000, avente come importo complesso dell'atto la somma di € 43.983,08, che nel ricorso è riferita a tutte le nove cartelle indicate nei rispettivi estremi identificativi.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di giudizio, in quanto la resistente Agenzia, pur avendo provveduto al deposito di documentazione, non risulta abbia prodotto la memoria di costituzione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina, decidendo sul ricorso proposto da Nominativo_1, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del giudizio.
il giudice estensore
GI LE
il Presidente
RI BR EL
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL AR GA, Presidente
LE PP, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2105/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160005831621000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4971/2025 depositato il
16/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Nominativo_1 propone ricorso avverso ruolo e cartelle di pagamento dichiaratamente notificate in numero di nove per imposte dell'Amministrazione finanziaria e INPS per complessivi € 43.983,08, e ne assume la nullità per mancata notifica dei ruoli, solamente indicati in cartella, la illegittimità delle cartelle per carenza di sottoscrizione e di motivazione, per omessa notifica delle cartelle, la nullità delle cartelle per mancata notifica degli avvisi di accertamento.
Conclude nei seguenti termini: 1) Nullità dell'imposta richiesta in quanto riferita a redditi che in caso di contraddittorio prima dell'emissione della cartella, a seguito di avviso di accertamento, ami effettuato, avrebbero potuto essere concordati e pagati. 2) Nullità delle cartelle esattoriali indicate in premessa, qui opposte, per inefficacia dei ruoli (titoli legittimanti) quale conseguenza della violazione del combinato disposto di cui all'art. 77 comma 1, all'art. 50 commi 2 e 3 Dpr n. 602/1973 essendo decorso più di un anno dalla data
(assunta dall'Agente delle riscossione) di notifica delle cartelle di pagamento. 3) Nullità delle cartelle per effetto della mancata indicazione del responsabile del procedimento in violazione dell'art. 7 comma 2 legge nonché degli artt. 24 e 97 della Costituzione 4) Nullità dei ruoli qui opposti per violazione dell'art. 25 – Dpr
n. 602/73 a seguito della mancata notifica degli avvisi di accertamento e nullità delle stesse cartelle di pagamento per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche e degli atti propedeutici. (mancata notifica dell'avviso di accertamento) 5) Nullità degli atti qui opposti per difetto di motivazione quale conseguenza della violazione del combinato disposto degli art. 7 e 17 legge 212/2000 e dell'art. 8 D.Lgs. 32/20010 e dell'art. 77 comma 1 Dpr 602/1973 nonché dell'art. 24 della Costituzione. 6) Mancata informazione e comunicazione dei dati al cittadino 7) Con vittoria di spese e compensi di causa.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione richiede istanza di visibilità in data 3 luglio 2025 e nella successiva data del 14 luglio 2025 deposita, oltre alla procura, anche documentazione afferente la notifica delle cartelle di pagamento, nonché la notifica dell'avviso di intimazione n. 29520239001315021000 alla data del 27 aprile
2023, con sottesi n. 6 cartelle di pagamento per la complessiva somma di € 30.019,36.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla sig.ra Nominativo_1 va dichiarato inammissibile.
Invero, con il proposto ricorso, la sig.ra Nominativo_1 assume di aver ricevuto la notifica di numero nove cartelle di pagamento la cui emissione, in base ai dati identificativi delle cartelle riportate nello stesso ricorso, risulta essere compresa negli anni 2016, 2018, 2018 e 2021, ma non riporta la data di notifica delle stesse cartelle al fine di poter verificare il rispetto del termine – sessanta giorni dalla notifica – per la proposizione del ricorso, accertamento che, anche di ufficio, si rende(va) assolutamente necessario ove si consideri il rilevante lasso di tempo decorso tra l'emissione delle singole cartelle (anni 2016, 2018, 2018 e 2021) e la proposizione del ricorso in data 13 marzo 2025.
Peraltro, il proposto ricorso si rivela inammissibile anche sotto un diverso profilo, vale a dire l'indeterminatezza dell'oggetto del ricorso, giacché, mentre in questo, come già rilevato, si afferma essere stato proposto avverso nove cartelle di pagamento, nella nota di iscrizione a ruolo viene riportata unicamente una cartella di pagamento, identificata nel n. 29520160005831621000, avente come importo complesso dell'atto la somma di € 43.983,08, che nel ricorso è riferita a tutte le nove cartelle indicate nei rispettivi estremi identificativi.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di giudizio, in quanto la resistente Agenzia, pur avendo provveduto al deposito di documentazione, non risulta abbia prodotto la memoria di costituzione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina, decidendo sul ricorso proposto da Nominativo_1, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del giudizio.
il giudice estensore
GI LE
il Presidente
RI BR EL