Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 213
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Nullità dell'imposta per mancata possibilità di contraddittorio

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso, senza esaminare specificamente questo punto.

  • Inammissibile
    Inefficacia dei ruoli per decorso di oltre un anno dalla notifica delle cartelle

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso, senza esaminare specificamente questo punto.

  • Inammissibile
    Mancata indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso, senza esaminare specificamente questo punto.

  • Inammissibile
    Mancata notifica degli avvisi di accertamento

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso, senza esaminare specificamente questo punto.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione delle cartelle

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso, senza esaminare specificamente questo punto.

  • Inammissibile
    Violazione degli obblighi di informazione e comunicazione

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso, senza esaminare specificamente questo punto.

  • Inammissibile
    Richiesta di condanna alle spese

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e nulla per le spese, non avendo la resistente depositato memoria di costituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 213
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 213
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo