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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/06/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Federica Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 6609 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promosso
da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Pomezia, via dei Castelli Romani n. 22, presso lo studio dell'avv.
Giorgio Antonicelli (pec: ), che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Pomezia, via Roma n. 18, presso lo studio dell'avv. Patrizia
Di CC (pec: , che la rappresenta e difende in virtù di procura Email_2
alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: contratto di appalto – restitutio in integrum ex art. 1458 c.c.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti e recepite nell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 5.01.2025, con cui la causa è stata assunta in decisione
**********
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 15.10.2021, la sul presupposto Parte_1 dell'intervenuta risoluzione, pronunciata con sentenza definitiva del Tribunale di Velletri n.
2721/2018, del contratto di appalto stipulato in data 29.05.2007, conveniva in giudizio la committente al fine di ottenerne la condanna al pagamento, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1458 c.c., dell'importo di € 4.857.534,48 pari al valore venale delle opere realizzate e non
1 restituibili in natura, nonché al pagamento della somma di € 400.519,61 pari al valore delle opere extra contratto eseguite, previa detrazione del corrispettivo di € 600.000,00 già ricevuto.
A fondamento delle spiegate domande, l'attrice deduceva, in sintesi: di aver concluso, il
29.05.2007, un contratto di appalto con la in forza del quale si era Controparte_1 obbligata a realizzare, su un lotto di terreno di proprietà di quest'ultima sito in Pomezia, via
Laurentina Km. 23,100 censito al N.C.T. del Comune al foglio 12, particella 1106, una struttura para-alberghiera; in particolare, avrebbe dovuto realizzare sessanta alloggi dislocati su cinque livelli, dodici uffici posti su quattro livelli, quattro negozi posti al piano terra e sottostanti superfici al piano seminterrato;
il contratto aveva inizialmente avuto regolare esecuzione, sino a quando tra le parti era sorto un ampio contenzioso innanzi al Tribunale di Velletri;
in particolare, Parte_1 aveva chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1621/12 in forza del quale era
[...] stato ingiunto a il versamento della somma di € 144.000,00, oltre Controparte_1
interessi e spese del procedimento, per il mancato pagamento della fattura n. 73 del 5.04.2011; detto decreto ingiuntivo era stato opposto dall'ingiunta, che aveva domandato la risoluzione del contratto di appalto con condanna dell'opposta al pagamento di somme ed al risarcimento del danno;
con sentenza n. 2721/2018 il Tribunale di Velletri aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 1621/12 nonché pronunciato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della respingendo invece le ulteriori domande riconvenzionali dell'opponente Parte_1
volte al pagamento di somme e al risarcimento del danno;
la sentenza n. 2721/2018, di natura costitutiva, era passata in giudicato;
in conseguenza del passaggio in giudicato di tale pronuncia, era maturato il proprio diritto ad ottenere, ai sensi dell'art. 1458 c.c., le restituzioni;
infatti, con la risoluzione del contratto, le parti erano state liberate ex nunc dall'obbligo di eseguire le prestazioni eventualmente ancora non eseguite ma era sorto a carico di ciascuna l'obbligo di restituire quelle già ricevute, indipendentemente dalla imputabilità dell'inadempimento; nel caso di specie, siccome gli effetti restitutori non potevano esser disposti in forma specifica essendo l'opera giacente su terreno di proprietà della committente, sussisteva il diritto dell'appaltatore ad ottenere l'equivalente pecuniario secondo il principio “ pretium succedit in locum rei”, importo da cui detrarre la somma di € 600.000,00 già ricevuta a titolo di corrispettivo;
inoltre, siccome le Controparte_1 aveva commissionato una serie di opere extra rispetto all'originario contratto di appalto, ero suo diritto ottenere anche il pagamento del valore di dette opere, stimate dal proprio perito di parte in €
400.519,61.
Su tale scorta, l'attrice chiedeva al Tribunale di voler “1) Accertare il diritto di di Pt_1
ottenere dalla convenuta, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 2721/19 resa inter partes dal Tribunale di Velletri, il pagamento della somma di € 4.857.534,48 a titolo di restituzione
2 per equivalente rispetto al valore dell'opera realizzata dalla odierna attrice in favore di
attesa la impossibilità di una restituzione in forma specifica, per i Controparte_1 motivi meglio indicati in narrativa e per l'effetto; 2) Condannare parte convenuta al pagamento della somma di € 4.857.534,48 oltre interessi decorrenti dalla pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto di appalto;
3) Condannare altresì parte convenuta al pagamento della ulteriore somma di € 400.519,61 a titolo di corrispettivo dei lavori extra-contratto realizzati da su Pt_1
incarico nel complesso immobiliare di sua proprietà sito in Pomezia Via Controparte_1
Laurentina Km.23,000, così come meglio indicato in narrativa, detraendo dalle complessive somme specificate ai punti 1-2 che precedono l'importo di € 600.000,00 versati in precedenza da in relazione alla esecuzione dell'opera appaltata così definitivamente Controparte_1 condannando quest'ultima al pagamento della definitiva somma di € 4.658.064,09, oltre interessi al soddisfo, così come meglio indicato in narrativa;
4) Con vittoria di spese di lite”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio che contestava le Controparte_1 domande attoree chiedendone il rigetto. In sintesi, la convenuta esponeva come l'attrice avesse omesso di riferire, nel proprio atto introduttivo, che tra le parti, oltre al contratto di appalto, era intercorso anche un contratto preliminare di vendita di suoi terreni, collegato al primo, come accertato proprio dal Tribunale di Velletri sia nella sentenza n. 2721/2018 che in quella n. 398/2016, intervenuta a conclusione di un altro giudizio pendente tra le stesse parti e poi confermata in appello con sentenza n. 3025/2020 (quest'ultima impugnata per revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c.), che aveva respinto la domanda di risoluzione;
con i due contratti, come statuito da entrambe le sentenze, le parti avevano dato vita ad un'unica operazione negoziale, in forza della quale, a fronte della costruzione da parte di per conto di del complesso Parte_1 Controparte_1
para-alberghiero, quest'ultima avrebbe ceduto alla prima tre altri lotti di terreno di sua proprietà, ciascuno in concomitanza con i tre SAL previsti dal collegato contratto di appalto;
in ragione di ciò, alla era già stato versato – tramite alienazione di due dei tre lotti di terreno – il Parte_1
corrispettivo per le sole opere effettivamente realizzate, ossia quelle dei primi due SAL, sicché del tutto destituita di fondamento e, anzi, pretestuosa era la domanda volta ad ottenere il pagamento dell'ingente cifra di € 4.857.534,48 pari al presunto valore commerciale delle opere eseguite in base al contratto;
quanto alle opere extra, contestava di averle mai commissionate e che fossero state realizzate e, in ogni caso, eccepiva la prescrizione del relativo diritto di credito, posto che dal momento dell'abbandono del cantiere, avvenuto nel mese di aprile 2010, mai alcuna richiesta di pagamento era stata avanzata dall'appaltatrice fino alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Per l'effetto, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento di quanto sopra esposto: a) rigettare la domanda per la
3 restituzione della somma di Euro 4.857.534,48 in quanto priva di ogni giuridico fondamento;
b) rigettare anche la domanda per i lavori extra-contratto attesa l'intervenuta prescrizione e la sua totale infondatezza in fatto ed in diritto. c) condannare infine la oltre che alle Parte_1
spese, al risarcimento del danno a favore della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_1
da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c. ed interpellate le parti in merito al rapporto sussistente tra il presente giudizio e quello di revocazione (R.G. n. 537/2021), proposto da avverso la sentenza di secondo grado n. 3025/2020, pendente innanzi al Controparte_1
Corte d'Appello di Roma, la causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 5.01.2025, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
Entrambe le domande attoree, sia quella avente ad oggetto la c.d. restitutio in integrum, sia quella di pagamento del valore di asserite opere extra commissionate e realizzate, vanno respinte per le ragioni che di seguito si espongono.
Merita anzitutto osservare che le pretese dell'attrice traggono origine da una complessa vicenda negoziale, che è già stata oggetto di diversi procedimenti instaurati innanzi all'intestato
Tribunale, in particolare del giudizio R.G. n. 2085/2013, definito con sentenza di primo grado n.
2721/2018 (doc. 1 di parte attrice), divenuta definitiva perché non impugnata da nessuna delle parti,
e il giudizio R.G. n. 3085/2011, definito in primo grado con sentenza n. 398/2016 (doc. 2 di parte attrice), confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3025/2020 (doc. 3 di parte attrice), contro la quale è stata proposta ed è tuttora pendente – per concorde allegazione delle parti
– unicamente l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 5, c.p.c.
Si rende perciò necessario ripercorrere, seppur sinteticamente, i tratti salienti di tale vicenda, sia da un punto di vista sostanziale che processuale, costituendo essa “l'antefatto” della prima delle due domande di pagamento qui spiegate dalla nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
Risulta per tabulas ed è comunque pacifico tra le parti che l'odierna convenuta, proprietaria di un consistente appezzamento di terreno sito nel Comune di Pomezia, suddiviso in quattro lotti di mq 5.000 cadauno, si fosse determinata a vendere tre di questi lotti, mentre era intenzionata a realizzare sul quarto, che sarebbe rimasto nella sua titolarità, una struttura para-alberghiera.
La società interessata all'acquisto dei tre lotti, tanto che, in data 29.05.2007, Parte_1
aveva sottoscritto con un contratto preliminare di compravendita, Controparte_1 obbligandosi ad acquistarli al prezzo complessivo di € 900.000,00, di cui € 150.000,00 a titolo di
4 caparra confirmatoria, € 300.000,00 entro il 31.12.2007 contestualmente al trasferimento del primo lotto, € 300.000,00 entro il 30.06.2008 contestualmente al trasferimento del secondo lotto e €
150.000,00 entro il 28.02.2009, contestualmente all'alienazione del terzo e ultimo lotto (v. doc. 4 di parte convenuta).
In pari data le medesime parti avevano stipulato un distinto contratto di appalto, con il quale aveva affidato alla l'incarico di realizzare, sul quarto Controparte_1 Parte_1
lotto di sua proprietà, la struttura para-alberghiera di cui alla pratica edilizia n. 7899 del 16.09.2005, al corrispettivo di € 900.000,00, da versarsi: 1) quanto a € 300.000,00 alla realizzazione della struttura in cemento armato e, comunque, entro e non oltre il 30.12.2007; 2) quanto a € 300.000,00 alla realizzazione delle tamponature esterne e dei divisori e, comunque, entro e non oltre il
30.06.2008; 3) quanto a € 300.000,00 alla conclusione dei lavori e consegna delle chiavi, comunque entro e non oltre il 28.02.2009 (doc. 3 di parte convenuta).
L'odierna attrice ha introdotto il presente giudizio premettendo che, con sentenza n.
2721/2018, resa a definizione del giudizio R.G. n. 2085/2013, il Tribunale di Velletri aveva definitivamente pronunciato (il passaggio in giudicato di detta sentenza risulta dalla copia prodotta da parte convenuta, recante la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.), in accoglimento della domanda (riconvenzionale) proposta in quella sede da la Controparte_1
risoluzione del contratto di appalto reputando sussistente un suo grave inadempimento;
pertanto, sussisterebbero i presupposti per condannare la committente, ai sensi dell'art. 1458 c.c., al pagamento di un importo pari al valore commerciale delle opere realizzate sino al momento della risoluzione contrattuale, non potendo le stesse essere recuperate in natura perché incorporate al terreno della convenuta e da questa definitivamente acquisite. A sostegno di tale domanda ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” (cfr.
Cass., 30.10.2018, n. 27640).
Ebbene, la domanda non può trovare accoglimento in quanto, come dedotto e provato da la citata sentenza, di risoluzione del contratto di appalto, è stata superata Controparte_1 dalla successiva pronuncia n. 3025/2020 della Corte d'Appello di Roma, che ha confermato la sentenza n. 398/2016 del Tribunale di Velletri nella quale, in maniera diametralmente opposta, si è
5 giudicato non grave, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., l'inadempimento posto in essere da rispetto al contratto di appalto del 29.05.2007 (quest'ultimo ricostruito come parte Parte_1 integrante, insieme al preliminare di vendita dei lotti di terreno, di un'unica operazione negoziale).
È vero che la sentenza n. 3025/2020 risulta impugnata da per Controparte_1 revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 5, c.p.c. (disposizione a mente della quale “se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”); nondimeno, è decisamente da escludere che la Corte
d'appello possa addivenire ad una revoca di detta pronuncia, stante l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza dell'impugnazione, come del resto sostenuto, specie nelle note depositate il
9.11.2022, dalla stessa (che su tali basi si è sempre opposta ad una sospensione Parte_1
del presente giudizio, salvo poi invocarla, in modo palesemente contraddittorio, nella sola comparsa conclusionale). Conseguentemente, la sentenza di secondo grado n. 3025/2020, di rigetto della domanda di risoluzione per mancanza di un inadempimento grave di rispetto al Parte_1
contratto di appalto, è destinata a prevalere sulla sentenza del Tribunale di Velletri n. 2721/2018, che la ha invocato a fondamento della propria azione restitutoria ex art. 1458 c.c. Parte_1
A tal proposito si rammenti che è assolutamente consolidato e condivisibile il principio secondo cui “in caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione”
(cfr. ex plurimis Cass., 25.01.2024, n. 2462), revocazione che, tuttavia, nella specie è destinata, come accennato poc'anzi, ad una declaratoria di inammissibilità o comunque di rigetto (come la stessa ha argomentato nel corso del presente giudizio, v. note del 9.11.2022). Parte_1
Infatti, ha rinunciato, con atto sottoscritto sia dalla parte Controparte_1
personalmente che dal suo difensore, notificato alla e depositato in giudizio, alla Parte_1
revocazione ordinaria rubricata al numero di R.G. 537/2021 (v. documentazione depositata telematicamente dalla convenuta il 9.11.2022). La rinuncia all'impugnazione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione (cfr., sia pure con riferimento alla rinuncia all'appello, Cass., 10.10.2024, n. 26372).
Del tutto irrilevante risulta la circostanza della mancata accettazione della rinuncia da parte di la convenuta, infatti, ha depositato non una mera rinuncia agli atti del giudizio di Parte_1 revocazione bensì una rinuncia all'impugnazione, che “produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali”; infatti, la rinuncia all'impugnazione “comporta il venir meno dell'interesse a
6 contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio” (v., in ordine al ricorso per cassazione, Cass., 28.05.2020, n. 10140). Si ritiene, dunque, che la Corte d'appello non potrà fare altro che constatare il venir meno dell'interesse di
[...] all'impugnazione, con conseguente, automatico passaggio in giudicato della Controparte_1
sentenza.
Anche a voler prescindere da ciò, la Corte d'appello, nella sentenza n. 3025/2020 impugnata, si è pronunciata sull'eccezione di giudicato esterno ivi sollevata dall'appellante, disattendendola in ragione della mancanza di prova della definitività della sentenza n. 2721/2018 del Tribunale di
Velletri; ciò rende evidentemente inammissibile o, comunque, infondata, la revocazione, atteso che
“la proponibilità della revocazione, a norma del n. 5 dell'art. 395 cod. proc. civ., avverso la sentenza d'appello che si denunci in contrasto con altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, è preclusa quando detta sentenza abbia statuito sull'eccezione di giudicato sollevata dalla parte interessata, pure se per disattenderla in relazione alla mancata prova dell'eccezione medesima, restando in tale ipotesi esperibile solo il rimedio del ricorso per cassazione” (cfr. Cass., 11.11.2020, n. 25292; Cass., 28.07.2006, n. 17247, richiamate dalla stessa parte attrice nelle proprie note difensive del 9.11.2022).
Proprio il verosimile esito del procedimento di revocazione induce il Tribunale a non sospendere, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., l'odierno giudizio (come già argomentato con ordinanza dell'1.12.2022, da intendersi qui richiamata).
Del resto, “in tema di sospensione del processo, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso con una sentenza impugnata, trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., e, poiché la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 337, comma 2, deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione straordinaria e dalla opposizione di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice
l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata…senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale” (cfr. Cass., 17.11.2021, n. 34966).
Dal momento che è pressoché certo che la sentenza n. 3025/2020 (di rigetto, nel merito, della domanda di risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti) non verrà revocata dalla Corte d'appello adita con impugnazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., il contrasto tra la sentenza n. 3025/2020 e quella n.
2721/2018 del Tribunale di Velletri, posta dall'attrice a fondamento della propria domanda, va risolto, per il criterio cronologico, in favore della prima.
7 Corollario di ciò è che il contratto di appalto concluso dalle parti non può considerarsi sciolto ma è tuttora produttivo di effetti tra le parti, sicché la non ha titolo per invocare, in Parte_1
proprio favore, una restitutio in integrum ai sensi dell'art. 1458 c.c.
A ciò si aggiunga, per completezza, che la pretesa attorea sarebbe altresì destituita di fondamento sotto il profilo del quantum rivendicato – il preteso valore commerciale delle opere eseguite (peraltro non specificamente descritte né nell'atto introduttivo né nella memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c.); infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale più recente cui si ritiene di aderire, qualora “non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se pattiziamente previsto, che fa parte del corrispettivo pattuito” (cfr. Cass.,
17.07.2020, n. 20460); diversamente opinando, d'altronde, per l'appaltatore sarebbe sempre più conveniente non adempiere o sperare nell'inadempimento del committente e nella risoluzione del contratto.
Nella specie, peraltro, è fatto pacifico (in quanto ammesso dalla stessa parte attrice) che il corrispettivo pattuito per le opere sia già stato versato nella misura di € 600.000,00.
Tutte le sentenze in atti, infatti, appurato il collegamento negoziale tra il contratto di appalto e il contratto preliminare di compravendita dei terreni stipulati dalle due società il 29.05.2007, hanno accertato che, in esecuzione di tale secondo contratto, ha trasferito alla Controparte_1
dopo i primi SAL del contratto di appalto, i due lotti di terreno corrispondenti alle Parte_1
particelle n. 1107 e 1108.
Dalle stesse sentenze (compresa la prima, la n. 2721/2018, richiamata dall'attrice) emerge che non risultavano eseguite da opere ulteriori rispetto a quelle dei primi due SAL. Parte_1
Ne discende che la domanda attorea non potrebbe essere accolta neppure se “riqualificata”, come pure richiesto dall'attrice nelle note scritte depositate in data 11.10.2023, come domanda di pagamento del corrispettivo del contratto di appalto ancora in essere.
infatti, ha già ricevuto il compenso convenuto (i due lotti di terreno Parte_1
trasferiti dalla convenuta, con valore stimato dalle stesse parti in € 600,000,00) per le opere che, sulla base di quanto emerso e accertato nei precedenti giudizi, ha dato prova di aver realizzato.
Per ulteriore completezza si osserva che in questa sede l'attrice non ha neppure tempestivamente allegato quali opere ulteriori oggetto dell'appalto, rispetto a quelle già remunerate tramite i due lotti trasferiti del valore stimato di € 600.000,00, avrebbe eseguito;
infatti, nel proprio atto introduttivo e nella memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c. (ossia entro lo spirare delle
8 preclusioni assertive), la si è limitata a discorrere, del tutto genericamente, di Parte_1 opere realizzate in forza dell'originario contratto, il cui valore venale ammonterebbe a €
4.857.534,48 secondo il proprio c.t.p., arch. . Persona_1
Tale perizia (doc. 9) non può in alcun modo colmare la lacuna dell'attività assertiva in cui è incorsa la parte, in primis perché i fatti costitutivi della domanda vanno specificamente dedotti entro la prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c., mentre la relazione dell'arch. è stata Per_1
depositata solo con la seconda memoria;
in secondo luogo, perché si deve escludere che l'onere di allegazione possa essere assolto mediante il mero e generico rinvio ai documenti offerti in produzione, poiché ciò arrecherebbe un vulnus al diritto di difesa della controparte (“la sufficienza dell'indicazione della "mera allegazione" di documenti all'atto iniziale della controversia non accompagnata dalla specificazione dal loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori”, cfr. ex plurimis Cass., 1 agosto 2008, n. 21032; v. anche
Cass., 3 aprile 2025, n. 8900, che ha chiarito, a riprova di quanto detto, che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”).
Per concludere sul punto, la domanda di volta a vedersi riconosciuta una Parte_1
somma a titolo di equivalente pecuniario delle opere eseguite, va respinta in quanto: 1) essendo destinata a prevalere la sentenza n. 3025/2020 della Corte d'appello di Roma rispetto alla prima passata in giudicato, i due contratti collegati, di compravendita e di appalto, non sono da considerarsi risolti, di talché difetta proprio il presupposto di applicabilità dell'art. 1458 c.c.; 2) ammesso che l'azione possa essere “riqualificata” in domanda di pagamento del corrispettivo dell'appalto ancora in essere, il compenso di € 600.000,00 è già stato corrisposto da
[...]
(mediante i trasferimenti immobiliari) e non è emerso nei precedenti giudizi né è Controparte_1
stato specificamente dedotto in questa sede dalla quante e quali opere del Parte_1
capitolato, ulteriori rispetto a quelle già remunerate, sarebbero state concretamente realizzate.
Parimenti da respingere è la domanda volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo di presunte opere “extra” contratto di appalto eseguite sempre presso il cantiere di Pomezia, via
Laurentina km 23,100.
Occorre infatti evidenziare che i lavori extracontrattuali presentano una individualità distinta da quella dell'opera originaria, pur se ad essa sono connessi;
pertanto, esse costituiscono
9 sostanzialmente l'oggetto di un distinto contratto di appalto (cfr. in termini Cass., 12 maggio 2016,
n. 9767).
Proprio in ragione di ciò risulta fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Infatti, costituendo le opere extra oggetto di un contratto di appalto (concluso verbis tantum e non per iscritto, non risultando da alcun documento che furono commissionate all'appaltatore opere diverse da quelle originarie) distinto rispetto a quello del 29.05.2007, è evidente che il termine di prescrizione del diritto al pagamento del relativo corrispettivo abbia cominciato a decorrere dal compimento di tali asserite opere, momento che deve farsi coincidere, al più tardi, con il mese di aprile 2010, ossia con la data di abbandono del cantiere da parte di secondo Parte_1
quanto allegato dalla convenuta e rimasto incontestato.
Da aprile 2010 alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (15.10.2021) non risultano compiuti atti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che il diritto al pagamento del compenso per le opere extra si è estinto.
D'altronde, l'attrice ha replicato all'eccezione estintiva, nella prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c., senza in alcun modo invocare atti di interruzione della prescrizione, bensì sostenendo che il dies a quo andrebbe fatto coincidere con la data di pubblicazione della sentenza n.
2721/2018 di risoluzione del contratto di appalto, in quanto “la realizzazione dell'opus realizzata da deve esser considerata come un unicum senza porre distinzione fra quanto realizzato Pt_1
in forza di specifica originaria previsione contrattuale e quanto realizzato per successiva indicazione della parte committente”. Tale impostazione difensiva è però destituita di fondamento alla luce di quanto si è detto, ossia che si tratti di opere extra (così le ha sempre identificate e individuate la stessa attrice) commissionate dopo rispetto all'appalto originario, con la conseguenza che le stesse non hanno formato oggetto dei due giudizi già celebrati innanzi all'adito Tribunale.
Fermi i dirimenti rilievi che precedono, è doveroso evidenziare che la convenuta ha pure recisamente contestato di aver incaricato la di eseguire opere aggiuntive rispetto a Parte_1 quelle del capitolato iniziale e l'attrice non ha dato prova né della conclusione di tali accordi ulteriori né dell'effettiva esecuzione delle opere extra. Infatti, non sono stati prodotti documenti idonei a dimostrare l'incarico (e la realizzazione delle opere ulteriori) e nell'ammissione dell'unico capitolo di prova testimoniale formulato sulla circostanza l'attrice non ha specificamente insistito né nelle note scritte dell'11.10.2023 né in quelle di precisazione delle conclusioni depositate il
24.10.2024.
La perizia a firma dell'arch. (doc. 8) costituisce mera allegazione difensiva, priva di Per_1
efficacia probatoria a fronte della reiterata contestazione della controparte;
peraltro, trattasi di
10 relazione elaborata a distanza di anni dall'abbandono del cantiere da parte di e Parte_1
quindi su opere e luoghi che hanno verosimilmente subito molteplici variazioni nel corso del tempo
(del resto, ha dedotto nella comparsa di essersi dovuta attivare da sola per Controparte_1
portare a compimento le opere lasciate incompiute).
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
La peculiarità, anche sotto il profilo processuale, della vicenda che ha visto coinvolte le parti in causa conduce ad escludere la sussistenza, in capo alla di una manifesta Parte_1
volontà di attuare un vero e proprio abuso del processo;
pertanto, va respinta la richiesta della parte vittoriosa di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 (aggiornato dal d.m. 147/2022), ai minimi per tutte le fasi, dovendosi a tal fine considerare la definizione delle domande sulle base delle questioni preliminari, il carattere documentale della controversia e la natura ripetitiva delle difese svolte dalle parti negli scritti difensivi. Lo scaglione di riferimento è quello relativo alle cause di valore compreso tra €
4.000.000,00 e € 8.000.000,00, in ragione del valore delle domande proposte dall'attrice.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, liquidandole in € 32.070,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Velletri in data 14 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Federica Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 6609 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promosso
da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Pomezia, via dei Castelli Romani n. 22, presso lo studio dell'avv.
Giorgio Antonicelli (pec: ), che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Pomezia, via Roma n. 18, presso lo studio dell'avv. Patrizia
Di CC (pec: , che la rappresenta e difende in virtù di procura Email_2
alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: contratto di appalto – restitutio in integrum ex art. 1458 c.c.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti e recepite nell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 5.01.2025, con cui la causa è stata assunta in decisione
**********
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 15.10.2021, la sul presupposto Parte_1 dell'intervenuta risoluzione, pronunciata con sentenza definitiva del Tribunale di Velletri n.
2721/2018, del contratto di appalto stipulato in data 29.05.2007, conveniva in giudizio la committente al fine di ottenerne la condanna al pagamento, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1458 c.c., dell'importo di € 4.857.534,48 pari al valore venale delle opere realizzate e non
1 restituibili in natura, nonché al pagamento della somma di € 400.519,61 pari al valore delle opere extra contratto eseguite, previa detrazione del corrispettivo di € 600.000,00 già ricevuto.
A fondamento delle spiegate domande, l'attrice deduceva, in sintesi: di aver concluso, il
29.05.2007, un contratto di appalto con la in forza del quale si era Controparte_1 obbligata a realizzare, su un lotto di terreno di proprietà di quest'ultima sito in Pomezia, via
Laurentina Km. 23,100 censito al N.C.T. del Comune al foglio 12, particella 1106, una struttura para-alberghiera; in particolare, avrebbe dovuto realizzare sessanta alloggi dislocati su cinque livelli, dodici uffici posti su quattro livelli, quattro negozi posti al piano terra e sottostanti superfici al piano seminterrato;
il contratto aveva inizialmente avuto regolare esecuzione, sino a quando tra le parti era sorto un ampio contenzioso innanzi al Tribunale di Velletri;
in particolare, Parte_1 aveva chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1621/12 in forza del quale era
[...] stato ingiunto a il versamento della somma di € 144.000,00, oltre Controparte_1
interessi e spese del procedimento, per il mancato pagamento della fattura n. 73 del 5.04.2011; detto decreto ingiuntivo era stato opposto dall'ingiunta, che aveva domandato la risoluzione del contratto di appalto con condanna dell'opposta al pagamento di somme ed al risarcimento del danno;
con sentenza n. 2721/2018 il Tribunale di Velletri aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 1621/12 nonché pronunciato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della respingendo invece le ulteriori domande riconvenzionali dell'opponente Parte_1
volte al pagamento di somme e al risarcimento del danno;
la sentenza n. 2721/2018, di natura costitutiva, era passata in giudicato;
in conseguenza del passaggio in giudicato di tale pronuncia, era maturato il proprio diritto ad ottenere, ai sensi dell'art. 1458 c.c., le restituzioni;
infatti, con la risoluzione del contratto, le parti erano state liberate ex nunc dall'obbligo di eseguire le prestazioni eventualmente ancora non eseguite ma era sorto a carico di ciascuna l'obbligo di restituire quelle già ricevute, indipendentemente dalla imputabilità dell'inadempimento; nel caso di specie, siccome gli effetti restitutori non potevano esser disposti in forma specifica essendo l'opera giacente su terreno di proprietà della committente, sussisteva il diritto dell'appaltatore ad ottenere l'equivalente pecuniario secondo il principio “ pretium succedit in locum rei”, importo da cui detrarre la somma di € 600.000,00 già ricevuta a titolo di corrispettivo;
inoltre, siccome le Controparte_1 aveva commissionato una serie di opere extra rispetto all'originario contratto di appalto, ero suo diritto ottenere anche il pagamento del valore di dette opere, stimate dal proprio perito di parte in €
400.519,61.
Su tale scorta, l'attrice chiedeva al Tribunale di voler “1) Accertare il diritto di di Pt_1
ottenere dalla convenuta, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 2721/19 resa inter partes dal Tribunale di Velletri, il pagamento della somma di € 4.857.534,48 a titolo di restituzione
2 per equivalente rispetto al valore dell'opera realizzata dalla odierna attrice in favore di
attesa la impossibilità di una restituzione in forma specifica, per i Controparte_1 motivi meglio indicati in narrativa e per l'effetto; 2) Condannare parte convenuta al pagamento della somma di € 4.857.534,48 oltre interessi decorrenti dalla pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto di appalto;
3) Condannare altresì parte convenuta al pagamento della ulteriore somma di € 400.519,61 a titolo di corrispettivo dei lavori extra-contratto realizzati da su Pt_1
incarico nel complesso immobiliare di sua proprietà sito in Pomezia Via Controparte_1
Laurentina Km.23,000, così come meglio indicato in narrativa, detraendo dalle complessive somme specificate ai punti 1-2 che precedono l'importo di € 600.000,00 versati in precedenza da in relazione alla esecuzione dell'opera appaltata così definitivamente Controparte_1 condannando quest'ultima al pagamento della definitiva somma di € 4.658.064,09, oltre interessi al soddisfo, così come meglio indicato in narrativa;
4) Con vittoria di spese di lite”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio che contestava le Controparte_1 domande attoree chiedendone il rigetto. In sintesi, la convenuta esponeva come l'attrice avesse omesso di riferire, nel proprio atto introduttivo, che tra le parti, oltre al contratto di appalto, era intercorso anche un contratto preliminare di vendita di suoi terreni, collegato al primo, come accertato proprio dal Tribunale di Velletri sia nella sentenza n. 2721/2018 che in quella n. 398/2016, intervenuta a conclusione di un altro giudizio pendente tra le stesse parti e poi confermata in appello con sentenza n. 3025/2020 (quest'ultima impugnata per revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c.), che aveva respinto la domanda di risoluzione;
con i due contratti, come statuito da entrambe le sentenze, le parti avevano dato vita ad un'unica operazione negoziale, in forza della quale, a fronte della costruzione da parte di per conto di del complesso Parte_1 Controparte_1
para-alberghiero, quest'ultima avrebbe ceduto alla prima tre altri lotti di terreno di sua proprietà, ciascuno in concomitanza con i tre SAL previsti dal collegato contratto di appalto;
in ragione di ciò, alla era già stato versato – tramite alienazione di due dei tre lotti di terreno – il Parte_1
corrispettivo per le sole opere effettivamente realizzate, ossia quelle dei primi due SAL, sicché del tutto destituita di fondamento e, anzi, pretestuosa era la domanda volta ad ottenere il pagamento dell'ingente cifra di € 4.857.534,48 pari al presunto valore commerciale delle opere eseguite in base al contratto;
quanto alle opere extra, contestava di averle mai commissionate e che fossero state realizzate e, in ogni caso, eccepiva la prescrizione del relativo diritto di credito, posto che dal momento dell'abbandono del cantiere, avvenuto nel mese di aprile 2010, mai alcuna richiesta di pagamento era stata avanzata dall'appaltatrice fino alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Per l'effetto, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento di quanto sopra esposto: a) rigettare la domanda per la
3 restituzione della somma di Euro 4.857.534,48 in quanto priva di ogni giuridico fondamento;
b) rigettare anche la domanda per i lavori extra-contratto attesa l'intervenuta prescrizione e la sua totale infondatezza in fatto ed in diritto. c) condannare infine la oltre che alle Parte_1
spese, al risarcimento del danno a favore della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_1
da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c. ed interpellate le parti in merito al rapporto sussistente tra il presente giudizio e quello di revocazione (R.G. n. 537/2021), proposto da avverso la sentenza di secondo grado n. 3025/2020, pendente innanzi al Controparte_1
Corte d'Appello di Roma, la causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 5.01.2025, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
Entrambe le domande attoree, sia quella avente ad oggetto la c.d. restitutio in integrum, sia quella di pagamento del valore di asserite opere extra commissionate e realizzate, vanno respinte per le ragioni che di seguito si espongono.
Merita anzitutto osservare che le pretese dell'attrice traggono origine da una complessa vicenda negoziale, che è già stata oggetto di diversi procedimenti instaurati innanzi all'intestato
Tribunale, in particolare del giudizio R.G. n. 2085/2013, definito con sentenza di primo grado n.
2721/2018 (doc. 1 di parte attrice), divenuta definitiva perché non impugnata da nessuna delle parti,
e il giudizio R.G. n. 3085/2011, definito in primo grado con sentenza n. 398/2016 (doc. 2 di parte attrice), confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3025/2020 (doc. 3 di parte attrice), contro la quale è stata proposta ed è tuttora pendente – per concorde allegazione delle parti
– unicamente l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 5, c.p.c.
Si rende perciò necessario ripercorrere, seppur sinteticamente, i tratti salienti di tale vicenda, sia da un punto di vista sostanziale che processuale, costituendo essa “l'antefatto” della prima delle due domande di pagamento qui spiegate dalla nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
Risulta per tabulas ed è comunque pacifico tra le parti che l'odierna convenuta, proprietaria di un consistente appezzamento di terreno sito nel Comune di Pomezia, suddiviso in quattro lotti di mq 5.000 cadauno, si fosse determinata a vendere tre di questi lotti, mentre era intenzionata a realizzare sul quarto, che sarebbe rimasto nella sua titolarità, una struttura para-alberghiera.
La società interessata all'acquisto dei tre lotti, tanto che, in data 29.05.2007, Parte_1
aveva sottoscritto con un contratto preliminare di compravendita, Controparte_1 obbligandosi ad acquistarli al prezzo complessivo di € 900.000,00, di cui € 150.000,00 a titolo di
4 caparra confirmatoria, € 300.000,00 entro il 31.12.2007 contestualmente al trasferimento del primo lotto, € 300.000,00 entro il 30.06.2008 contestualmente al trasferimento del secondo lotto e €
150.000,00 entro il 28.02.2009, contestualmente all'alienazione del terzo e ultimo lotto (v. doc. 4 di parte convenuta).
In pari data le medesime parti avevano stipulato un distinto contratto di appalto, con il quale aveva affidato alla l'incarico di realizzare, sul quarto Controparte_1 Parte_1
lotto di sua proprietà, la struttura para-alberghiera di cui alla pratica edilizia n. 7899 del 16.09.2005, al corrispettivo di € 900.000,00, da versarsi: 1) quanto a € 300.000,00 alla realizzazione della struttura in cemento armato e, comunque, entro e non oltre il 30.12.2007; 2) quanto a € 300.000,00 alla realizzazione delle tamponature esterne e dei divisori e, comunque, entro e non oltre il
30.06.2008; 3) quanto a € 300.000,00 alla conclusione dei lavori e consegna delle chiavi, comunque entro e non oltre il 28.02.2009 (doc. 3 di parte convenuta).
L'odierna attrice ha introdotto il presente giudizio premettendo che, con sentenza n.
2721/2018, resa a definizione del giudizio R.G. n. 2085/2013, il Tribunale di Velletri aveva definitivamente pronunciato (il passaggio in giudicato di detta sentenza risulta dalla copia prodotta da parte convenuta, recante la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.), in accoglimento della domanda (riconvenzionale) proposta in quella sede da la Controparte_1
risoluzione del contratto di appalto reputando sussistente un suo grave inadempimento;
pertanto, sussisterebbero i presupposti per condannare la committente, ai sensi dell'art. 1458 c.c., al pagamento di un importo pari al valore commerciale delle opere realizzate sino al momento della risoluzione contrattuale, non potendo le stesse essere recuperate in natura perché incorporate al terreno della convenuta e da questa definitivamente acquisite. A sostegno di tale domanda ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” (cfr.
Cass., 30.10.2018, n. 27640).
Ebbene, la domanda non può trovare accoglimento in quanto, come dedotto e provato da la citata sentenza, di risoluzione del contratto di appalto, è stata superata Controparte_1 dalla successiva pronuncia n. 3025/2020 della Corte d'Appello di Roma, che ha confermato la sentenza n. 398/2016 del Tribunale di Velletri nella quale, in maniera diametralmente opposta, si è
5 giudicato non grave, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., l'inadempimento posto in essere da rispetto al contratto di appalto del 29.05.2007 (quest'ultimo ricostruito come parte Parte_1 integrante, insieme al preliminare di vendita dei lotti di terreno, di un'unica operazione negoziale).
È vero che la sentenza n. 3025/2020 risulta impugnata da per Controparte_1 revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 5, c.p.c. (disposizione a mente della quale “se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”); nondimeno, è decisamente da escludere che la Corte
d'appello possa addivenire ad una revoca di detta pronuncia, stante l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza dell'impugnazione, come del resto sostenuto, specie nelle note depositate il
9.11.2022, dalla stessa (che su tali basi si è sempre opposta ad una sospensione Parte_1
del presente giudizio, salvo poi invocarla, in modo palesemente contraddittorio, nella sola comparsa conclusionale). Conseguentemente, la sentenza di secondo grado n. 3025/2020, di rigetto della domanda di risoluzione per mancanza di un inadempimento grave di rispetto al Parte_1
contratto di appalto, è destinata a prevalere sulla sentenza del Tribunale di Velletri n. 2721/2018, che la ha invocato a fondamento della propria azione restitutoria ex art. 1458 c.c. Parte_1
A tal proposito si rammenti che è assolutamente consolidato e condivisibile il principio secondo cui “in caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione”
(cfr. ex plurimis Cass., 25.01.2024, n. 2462), revocazione che, tuttavia, nella specie è destinata, come accennato poc'anzi, ad una declaratoria di inammissibilità o comunque di rigetto (come la stessa ha argomentato nel corso del presente giudizio, v. note del 9.11.2022). Parte_1
Infatti, ha rinunciato, con atto sottoscritto sia dalla parte Controparte_1
personalmente che dal suo difensore, notificato alla e depositato in giudizio, alla Parte_1
revocazione ordinaria rubricata al numero di R.G. 537/2021 (v. documentazione depositata telematicamente dalla convenuta il 9.11.2022). La rinuncia all'impugnazione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione (cfr., sia pure con riferimento alla rinuncia all'appello, Cass., 10.10.2024, n. 26372).
Del tutto irrilevante risulta la circostanza della mancata accettazione della rinuncia da parte di la convenuta, infatti, ha depositato non una mera rinuncia agli atti del giudizio di Parte_1 revocazione bensì una rinuncia all'impugnazione, che “produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali”; infatti, la rinuncia all'impugnazione “comporta il venir meno dell'interesse a
6 contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio” (v., in ordine al ricorso per cassazione, Cass., 28.05.2020, n. 10140). Si ritiene, dunque, che la Corte d'appello non potrà fare altro che constatare il venir meno dell'interesse di
[...] all'impugnazione, con conseguente, automatico passaggio in giudicato della Controparte_1
sentenza.
Anche a voler prescindere da ciò, la Corte d'appello, nella sentenza n. 3025/2020 impugnata, si è pronunciata sull'eccezione di giudicato esterno ivi sollevata dall'appellante, disattendendola in ragione della mancanza di prova della definitività della sentenza n. 2721/2018 del Tribunale di
Velletri; ciò rende evidentemente inammissibile o, comunque, infondata, la revocazione, atteso che
“la proponibilità della revocazione, a norma del n. 5 dell'art. 395 cod. proc. civ., avverso la sentenza d'appello che si denunci in contrasto con altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, è preclusa quando detta sentenza abbia statuito sull'eccezione di giudicato sollevata dalla parte interessata, pure se per disattenderla in relazione alla mancata prova dell'eccezione medesima, restando in tale ipotesi esperibile solo il rimedio del ricorso per cassazione” (cfr. Cass., 11.11.2020, n. 25292; Cass., 28.07.2006, n. 17247, richiamate dalla stessa parte attrice nelle proprie note difensive del 9.11.2022).
Proprio il verosimile esito del procedimento di revocazione induce il Tribunale a non sospendere, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., l'odierno giudizio (come già argomentato con ordinanza dell'1.12.2022, da intendersi qui richiamata).
Del resto, “in tema di sospensione del processo, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso con una sentenza impugnata, trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., e, poiché la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 337, comma 2, deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione straordinaria e dalla opposizione di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice
l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata…senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale” (cfr. Cass., 17.11.2021, n. 34966).
Dal momento che è pressoché certo che la sentenza n. 3025/2020 (di rigetto, nel merito, della domanda di risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti) non verrà revocata dalla Corte d'appello adita con impugnazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., il contrasto tra la sentenza n. 3025/2020 e quella n.
2721/2018 del Tribunale di Velletri, posta dall'attrice a fondamento della propria domanda, va risolto, per il criterio cronologico, in favore della prima.
7 Corollario di ciò è che il contratto di appalto concluso dalle parti non può considerarsi sciolto ma è tuttora produttivo di effetti tra le parti, sicché la non ha titolo per invocare, in Parte_1
proprio favore, una restitutio in integrum ai sensi dell'art. 1458 c.c.
A ciò si aggiunga, per completezza, che la pretesa attorea sarebbe altresì destituita di fondamento sotto il profilo del quantum rivendicato – il preteso valore commerciale delle opere eseguite (peraltro non specificamente descritte né nell'atto introduttivo né nella memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c.); infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale più recente cui si ritiene di aderire, qualora “non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se pattiziamente previsto, che fa parte del corrispettivo pattuito” (cfr. Cass.,
17.07.2020, n. 20460); diversamente opinando, d'altronde, per l'appaltatore sarebbe sempre più conveniente non adempiere o sperare nell'inadempimento del committente e nella risoluzione del contratto.
Nella specie, peraltro, è fatto pacifico (in quanto ammesso dalla stessa parte attrice) che il corrispettivo pattuito per le opere sia già stato versato nella misura di € 600.000,00.
Tutte le sentenze in atti, infatti, appurato il collegamento negoziale tra il contratto di appalto e il contratto preliminare di compravendita dei terreni stipulati dalle due società il 29.05.2007, hanno accertato che, in esecuzione di tale secondo contratto, ha trasferito alla Controparte_1
dopo i primi SAL del contratto di appalto, i due lotti di terreno corrispondenti alle Parte_1
particelle n. 1107 e 1108.
Dalle stesse sentenze (compresa la prima, la n. 2721/2018, richiamata dall'attrice) emerge che non risultavano eseguite da opere ulteriori rispetto a quelle dei primi due SAL. Parte_1
Ne discende che la domanda attorea non potrebbe essere accolta neppure se “riqualificata”, come pure richiesto dall'attrice nelle note scritte depositate in data 11.10.2023, come domanda di pagamento del corrispettivo del contratto di appalto ancora in essere.
infatti, ha già ricevuto il compenso convenuto (i due lotti di terreno Parte_1
trasferiti dalla convenuta, con valore stimato dalle stesse parti in € 600,000,00) per le opere che, sulla base di quanto emerso e accertato nei precedenti giudizi, ha dato prova di aver realizzato.
Per ulteriore completezza si osserva che in questa sede l'attrice non ha neppure tempestivamente allegato quali opere ulteriori oggetto dell'appalto, rispetto a quelle già remunerate tramite i due lotti trasferiti del valore stimato di € 600.000,00, avrebbe eseguito;
infatti, nel proprio atto introduttivo e nella memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c. (ossia entro lo spirare delle
8 preclusioni assertive), la si è limitata a discorrere, del tutto genericamente, di Parte_1 opere realizzate in forza dell'originario contratto, il cui valore venale ammonterebbe a €
4.857.534,48 secondo il proprio c.t.p., arch. . Persona_1
Tale perizia (doc. 9) non può in alcun modo colmare la lacuna dell'attività assertiva in cui è incorsa la parte, in primis perché i fatti costitutivi della domanda vanno specificamente dedotti entro la prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c., mentre la relazione dell'arch. è stata Per_1
depositata solo con la seconda memoria;
in secondo luogo, perché si deve escludere che l'onere di allegazione possa essere assolto mediante il mero e generico rinvio ai documenti offerti in produzione, poiché ciò arrecherebbe un vulnus al diritto di difesa della controparte (“la sufficienza dell'indicazione della "mera allegazione" di documenti all'atto iniziale della controversia non accompagnata dalla specificazione dal loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori”, cfr. ex plurimis Cass., 1 agosto 2008, n. 21032; v. anche
Cass., 3 aprile 2025, n. 8900, che ha chiarito, a riprova di quanto detto, che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”).
Per concludere sul punto, la domanda di volta a vedersi riconosciuta una Parte_1
somma a titolo di equivalente pecuniario delle opere eseguite, va respinta in quanto: 1) essendo destinata a prevalere la sentenza n. 3025/2020 della Corte d'appello di Roma rispetto alla prima passata in giudicato, i due contratti collegati, di compravendita e di appalto, non sono da considerarsi risolti, di talché difetta proprio il presupposto di applicabilità dell'art. 1458 c.c.; 2) ammesso che l'azione possa essere “riqualificata” in domanda di pagamento del corrispettivo dell'appalto ancora in essere, il compenso di € 600.000,00 è già stato corrisposto da
[...]
(mediante i trasferimenti immobiliari) e non è emerso nei precedenti giudizi né è Controparte_1
stato specificamente dedotto in questa sede dalla quante e quali opere del Parte_1
capitolato, ulteriori rispetto a quelle già remunerate, sarebbero state concretamente realizzate.
Parimenti da respingere è la domanda volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo di presunte opere “extra” contratto di appalto eseguite sempre presso il cantiere di Pomezia, via
Laurentina km 23,100.
Occorre infatti evidenziare che i lavori extracontrattuali presentano una individualità distinta da quella dell'opera originaria, pur se ad essa sono connessi;
pertanto, esse costituiscono
9 sostanzialmente l'oggetto di un distinto contratto di appalto (cfr. in termini Cass., 12 maggio 2016,
n. 9767).
Proprio in ragione di ciò risulta fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Infatti, costituendo le opere extra oggetto di un contratto di appalto (concluso verbis tantum e non per iscritto, non risultando da alcun documento che furono commissionate all'appaltatore opere diverse da quelle originarie) distinto rispetto a quello del 29.05.2007, è evidente che il termine di prescrizione del diritto al pagamento del relativo corrispettivo abbia cominciato a decorrere dal compimento di tali asserite opere, momento che deve farsi coincidere, al più tardi, con il mese di aprile 2010, ossia con la data di abbandono del cantiere da parte di secondo Parte_1
quanto allegato dalla convenuta e rimasto incontestato.
Da aprile 2010 alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (15.10.2021) non risultano compiuti atti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che il diritto al pagamento del compenso per le opere extra si è estinto.
D'altronde, l'attrice ha replicato all'eccezione estintiva, nella prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c., senza in alcun modo invocare atti di interruzione della prescrizione, bensì sostenendo che il dies a quo andrebbe fatto coincidere con la data di pubblicazione della sentenza n.
2721/2018 di risoluzione del contratto di appalto, in quanto “la realizzazione dell'opus realizzata da deve esser considerata come un unicum senza porre distinzione fra quanto realizzato Pt_1
in forza di specifica originaria previsione contrattuale e quanto realizzato per successiva indicazione della parte committente”. Tale impostazione difensiva è però destituita di fondamento alla luce di quanto si è detto, ossia che si tratti di opere extra (così le ha sempre identificate e individuate la stessa attrice) commissionate dopo rispetto all'appalto originario, con la conseguenza che le stesse non hanno formato oggetto dei due giudizi già celebrati innanzi all'adito Tribunale.
Fermi i dirimenti rilievi che precedono, è doveroso evidenziare che la convenuta ha pure recisamente contestato di aver incaricato la di eseguire opere aggiuntive rispetto a Parte_1 quelle del capitolato iniziale e l'attrice non ha dato prova né della conclusione di tali accordi ulteriori né dell'effettiva esecuzione delle opere extra. Infatti, non sono stati prodotti documenti idonei a dimostrare l'incarico (e la realizzazione delle opere ulteriori) e nell'ammissione dell'unico capitolo di prova testimoniale formulato sulla circostanza l'attrice non ha specificamente insistito né nelle note scritte dell'11.10.2023 né in quelle di precisazione delle conclusioni depositate il
24.10.2024.
La perizia a firma dell'arch. (doc. 8) costituisce mera allegazione difensiva, priva di Per_1
efficacia probatoria a fronte della reiterata contestazione della controparte;
peraltro, trattasi di
10 relazione elaborata a distanza di anni dall'abbandono del cantiere da parte di e Parte_1
quindi su opere e luoghi che hanno verosimilmente subito molteplici variazioni nel corso del tempo
(del resto, ha dedotto nella comparsa di essersi dovuta attivare da sola per Controparte_1
portare a compimento le opere lasciate incompiute).
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
La peculiarità, anche sotto il profilo processuale, della vicenda che ha visto coinvolte le parti in causa conduce ad escludere la sussistenza, in capo alla di una manifesta Parte_1
volontà di attuare un vero e proprio abuso del processo;
pertanto, va respinta la richiesta della parte vittoriosa di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 (aggiornato dal d.m. 147/2022), ai minimi per tutte le fasi, dovendosi a tal fine considerare la definizione delle domande sulle base delle questioni preliminari, il carattere documentale della controversia e la natura ripetitiva delle difese svolte dalle parti negli scritti difensivi. Lo scaglione di riferimento è quello relativo alle cause di valore compreso tra €
4.000.000,00 e € 8.000.000,00, in ragione del valore delle domande proposte dall'attrice.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, liquidandole in € 32.070,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Velletri in data 14 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
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