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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4974 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 2631/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice NZ MO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2631/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ES AR per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
( , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 C.F._2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Claudio Schiavone ( Email_2
per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: illegittimità CIGS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, dipendente dell'odierna resistente dal 7.1.2003 ed inquadrato nel livello AE2 del contratto collettivo nazionale del legno e arredamento - aziende industriali,
deducendo la violazione della Legge n. 223/1991 e del d.p.r. n. 218/2000 per mancata adozione dei meccanismi di rotazione ed omessa motivazione in ordine alla mancata adozione di detti criteri, ha convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale di: CP_1
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in cigs del sig.
dal 14 luglio 2008 al 28 febbraio 2014. 2) Per l'effetto, condannare , in Parte_1 CP_1
2 persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno in favore del ricorrente pari alla differenza tra quanto
spettante in suo favore a titolo di retribuzione, qualora non fosse mai stata collocato in cigs e quanto
effettivamente percepito con decorrenza dal 14 luglio 2008 al 28 febbraio 2014, ovvero per il periodo
ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, da
quantificarsi in separato giudizio, con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva
dell'istante. 3) Condannare parte resistente al pagamento di tutte le spese e le competenze legali
relative al presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso, ovvero di tener conto del CP_1
contegno di controparte ex art. 1227 comma 2 c.p.c. e la prescrizione di talune pretese del lavoratore.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta, dopo esser stata istruita mediante CTU.
Il ricorso è fondato.
Si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 1936/2025, che si condivide e del resto riporta i precedenti favorevoli della Corte locale.
Orbene, occorre evidenziare con riferimento al quadro contrattuale: al punto 3 del verbale di accordo 10 ottobre 2013 stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
si legge: «la sospensione sarà a zero ore e l'individuazione dei lavoratori da collocare in
CIGS avverrà coerentemente all'attuazione del programma di riorganizzazione aziendale adotterà meccanismi di rotazione tra i lavoratori sospesi nel rispetto delle modalità di attuazione definite tra le Parti in separata intesa». L'accordo sottoscritto in pari data tra le
OO.SS. e l'azienda prevede quanto segue: «...le parti convengono che i lavoratori da collocare in CIGS saranno individuati tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative e dei criteri di legge connessi alla attuazione del programma di riorganizzazione aziendale e che si darà corso ad una rotazione dei lavoratori sospesi compatibilmente con le suddette esigenze ...» [vd. lett. 2 e) delle premesse]. «A
specificazione ed integrazione di quanto stabilito nel punto 3) del verbale di accordo sottoscritto in data odierna presso il Ministero del Lavoro, si conviene che le modalità di collocazione in CIGS in essere continueranno a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2013
3 per l'Area Produzione, fermo restando che, in ogni caso, il ricorso alla CIGS a zero ore nei periodi sopra indicati avverrà tenendo conto di tutte le esigenze derivanti dalle attività di riorganizzazione. Per l'Area Amministrazione e Corporate, la collocazione in CIGS a zero ore sarà attuata entro il 31 marzo 2014» [vd. punto 2]. «Alla scadenza dei periodi rispettivamente indicati nel precedente punto 2, per l'Area Produzione e per l'Area
Amministrazione e Corporate, le parti, in considerazione della necessità di garantire livelli di efficienza tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività
e competitività definiti dal Piano industriale e della strutturalità dell'esubero, convengono che non si darà corso alla rotazione e che i criteri di individuazione delle unità da collocare in CIGS a zero ore saranno quel li delle esigenze organizzative aziendali, collegate ai contenuti della suddetta riorganizzazione, dell'anzianità aziendale e dei carichi di famiglia,
come comunicato alle OO.SS. fin dal 03/10/2013.
Comunque, in considerazione della rimodulazione del Piano Industriale, le unità da collocare in CIGS a zero ore saranno, in una prima fase, circa n. 1800 (di cui 1650 in Area
Produzione e 150 in Area Amministrazione e Corporate)» [vd. punto 3].
In sostanza, le parti contrattuali si sono limitate a richiamare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero da licenziare nella procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991.
Analogo contenuto hanno gli accordi precedenti riferibili al caso in esame. Invero, nel primo accordo sindacale del 9 giugno si legge: la società «condivide la opportunità della più
ampia rotazione possibile fatti salvi gli obiettivi di recupero di produttività a base del piano,
pertanto il personale da collocare fisso in cassa integrazione a zero ore sarà limitato ad una forbice tra i 270-300 addetti».
Nel secondo accordo del 12 giugno 2006 si specifica: «... con riferimento alle modalità
realizzative del Piano e di attuazione della CIGS, la provvederà a ... attuare la CP_1
rotazione dei lavoratori in CIGS ad eccezione di quelle posizioni non fungibili per ragioni di carattere organizzativo e/o tecnico/organizzativo, mentre i criteri di rotazione saranno su base aziendale per mansioni ...».
4 Nel terzo accordo del 16 giugno 2009 l'azienda si impegna ad effettuare ««la rotazione compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive organizzative preventivamente verificate ogni trimestre con le RSU e le OO.SS territoriali...».
Nel verbale di accordo del 15 giugno 2010 si legge che «... i lavoratori saranno sospesi a orario ridotto o a zero ore;
verrà attuata una equa rotazione tra i lavoratori tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali preventivamente verificate con le RSU e le OO.SS. territoriali. Le parti concordano, altresì, di effettuare, su richiesta,
verifiche periodiche a livello territoriale in merito alla rotazione attuata ...». Allo stesso modo l'accordo dell'11 ottobre 2010 prevede che «... quanto alle modalità attuative, la sospensione e/o riduzione di orario per cassa integrazione avverrà con l'adozione principio della rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative ed in coerenza con gli obiettivi di superamento della crisi accennati in premessa ...».
Orbene, la genericità degli accordi in parola, sotto il profilo in esame, è evidente.
La Cassazione con la pronunzia n.2216/2016 ha chiarito che “non è consento affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità della loro rotazione in CIGS a non meglio identificate esigenze tecniche ed organizzative” atteso che altrimenti i lavoratori sarebbero soggetti alla discrezionalità datoriale;
che “in quest'ottica menzionare, ad esempio, l'ufficio o il reparto di appartenenza e le qualifiche dei lavoratori da sospendere sia del tutto insufficiente, poiché serve a identificare, appunto, i lavoratori da collocare in CIGS, ma non anche il criterio che presiede a tale selezione”.
Nella specie, gli accordi fanno riferimento a esigenze tecnico–organizzative connesse al piano di riorganizzazione, ma senza alcuna indicazione dei criteri in base ai quali individuare i singoli soggetti che, in ragione di quelle esigenze, andavano, di volta in volta,
sospesi.
Dunque, il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico – produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario.
In definitiva, ha autonomamente individuato i lavoratori da sospendere senza CP_1
aver dovuto rispettare predeterminati criteri che stabilissero le priorità tra i vari parametri
5 considerati (anzianità, carichi, esigenze produttive), le modalità applicative dei criteri medesimi, la platea dei soggetti interessati in riferimento alle qualifiche possedute e alle concrete mansioni esercitate in funzione degli obiettivi aziendali di risanamento e riorganizzazione. E tanto è stato possibile proprio in conseguenza della palese genericità
delle esigenze tecnico - produttive di cui agli accordi predetti, in violazione del diritto dei lavoratori 4 a una gestione trasparente delle scelte datoriali in merito al personale da porre in CIGS.
Deve essere dunque, affermata l'illegittimità degli accordi, sotto il profilo esaminato.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione si ricorda che è pacifico nella giurisprudenza della S.C., il principio secondo il quale la domanda con cui il lavoratore,
allegando l'illegittimità della sospensione per collocamento in cassa integrazione, chieda,
quale ristoro per detta illegittima sospensione, la differenza tra la retribuzione e il trattamento di integrazione salariale, ha ad oggetto un credito al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (costituito dall'atto di gestione del rapporto non conforme alle regole), credito cui si applica perciò la prescrizione ordinaria decennale (ex multis, Cass.
10483/2019; 25139/2010; 25439/2009).
Nel caso in esame vi è atti una diffida notificata in data 30.12.2019 che ha interrotto il termine di prescrizione che è decennale.
Infine, la consulenza tecnica d'ufficio – con una valutazione condivisa da questo giudice
- in quanto fondata sull'accurata disamina della documentazione in atti e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - ha così concluso: “l'importo
complessivo spettante a al netto di quanto percepito, a titolo di CIGS, per il periodo dal Parte_1 giorno 01.06.2009 al giorno 28.02.2014, così come richiesto dal Giudice, è il seguente: • Euro
43.813,54”.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, la società convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 43.813,54 a titolo di differenza tra la retribuzione piena spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito con decorrenza dall'1.6.2009 al
28.2.2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e dovuti fino al soddisfo.
6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, valori minimi tenuto conto della natura e del valore della causa. Le spese di CTU già liquidate in corso di causa sono definitivamente poste a carico della resistente.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della somma di Parte_1
€ 43.813,54 a titolo di differenza tra la retribuzione piena spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito con decorrenza dall'1.6.2009 al 28.2.2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e dovuti fino al soddisfo;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. AR dichiaratosi antistatario in € 4.629,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-NZ MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
NZ MO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 2631/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice NZ MO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2631/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ES AR per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
( , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 C.F._2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Claudio Schiavone ( Email_2
per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: illegittimità CIGS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, dipendente dell'odierna resistente dal 7.1.2003 ed inquadrato nel livello AE2 del contratto collettivo nazionale del legno e arredamento - aziende industriali,
deducendo la violazione della Legge n. 223/1991 e del d.p.r. n. 218/2000 per mancata adozione dei meccanismi di rotazione ed omessa motivazione in ordine alla mancata adozione di detti criteri, ha convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale di: CP_1
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in cigs del sig.
dal 14 luglio 2008 al 28 febbraio 2014. 2) Per l'effetto, condannare , in Parte_1 CP_1
2 persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno in favore del ricorrente pari alla differenza tra quanto
spettante in suo favore a titolo di retribuzione, qualora non fosse mai stata collocato in cigs e quanto
effettivamente percepito con decorrenza dal 14 luglio 2008 al 28 febbraio 2014, ovvero per il periodo
ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, da
quantificarsi in separato giudizio, con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva
dell'istante. 3) Condannare parte resistente al pagamento di tutte le spese e le competenze legali
relative al presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso, ovvero di tener conto del CP_1
contegno di controparte ex art. 1227 comma 2 c.p.c. e la prescrizione di talune pretese del lavoratore.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta, dopo esser stata istruita mediante CTU.
Il ricorso è fondato.
Si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 1936/2025, che si condivide e del resto riporta i precedenti favorevoli della Corte locale.
Orbene, occorre evidenziare con riferimento al quadro contrattuale: al punto 3 del verbale di accordo 10 ottobre 2013 stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
si legge: «la sospensione sarà a zero ore e l'individuazione dei lavoratori da collocare in
CIGS avverrà coerentemente all'attuazione del programma di riorganizzazione aziendale adotterà meccanismi di rotazione tra i lavoratori sospesi nel rispetto delle modalità di attuazione definite tra le Parti in separata intesa». L'accordo sottoscritto in pari data tra le
OO.SS. e l'azienda prevede quanto segue: «...le parti convengono che i lavoratori da collocare in CIGS saranno individuati tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative e dei criteri di legge connessi alla attuazione del programma di riorganizzazione aziendale e che si darà corso ad una rotazione dei lavoratori sospesi compatibilmente con le suddette esigenze ...» [vd. lett. 2 e) delle premesse]. «A
specificazione ed integrazione di quanto stabilito nel punto 3) del verbale di accordo sottoscritto in data odierna presso il Ministero del Lavoro, si conviene che le modalità di collocazione in CIGS in essere continueranno a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2013
3 per l'Area Produzione, fermo restando che, in ogni caso, il ricorso alla CIGS a zero ore nei periodi sopra indicati avverrà tenendo conto di tutte le esigenze derivanti dalle attività di riorganizzazione. Per l'Area Amministrazione e Corporate, la collocazione in CIGS a zero ore sarà attuata entro il 31 marzo 2014» [vd. punto 2]. «Alla scadenza dei periodi rispettivamente indicati nel precedente punto 2, per l'Area Produzione e per l'Area
Amministrazione e Corporate, le parti, in considerazione della necessità di garantire livelli di efficienza tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività
e competitività definiti dal Piano industriale e della strutturalità dell'esubero, convengono che non si darà corso alla rotazione e che i criteri di individuazione delle unità da collocare in CIGS a zero ore saranno quel li delle esigenze organizzative aziendali, collegate ai contenuti della suddetta riorganizzazione, dell'anzianità aziendale e dei carichi di famiglia,
come comunicato alle OO.SS. fin dal 03/10/2013.
Comunque, in considerazione della rimodulazione del Piano Industriale, le unità da collocare in CIGS a zero ore saranno, in una prima fase, circa n. 1800 (di cui 1650 in Area
Produzione e 150 in Area Amministrazione e Corporate)» [vd. punto 3].
In sostanza, le parti contrattuali si sono limitate a richiamare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero da licenziare nella procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991.
Analogo contenuto hanno gli accordi precedenti riferibili al caso in esame. Invero, nel primo accordo sindacale del 9 giugno si legge: la società «condivide la opportunità della più
ampia rotazione possibile fatti salvi gli obiettivi di recupero di produttività a base del piano,
pertanto il personale da collocare fisso in cassa integrazione a zero ore sarà limitato ad una forbice tra i 270-300 addetti».
Nel secondo accordo del 12 giugno 2006 si specifica: «... con riferimento alle modalità
realizzative del Piano e di attuazione della CIGS, la provvederà a ... attuare la CP_1
rotazione dei lavoratori in CIGS ad eccezione di quelle posizioni non fungibili per ragioni di carattere organizzativo e/o tecnico/organizzativo, mentre i criteri di rotazione saranno su base aziendale per mansioni ...».
4 Nel terzo accordo del 16 giugno 2009 l'azienda si impegna ad effettuare ««la rotazione compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive organizzative preventivamente verificate ogni trimestre con le RSU e le OO.SS territoriali...».
Nel verbale di accordo del 15 giugno 2010 si legge che «... i lavoratori saranno sospesi a orario ridotto o a zero ore;
verrà attuata una equa rotazione tra i lavoratori tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali preventivamente verificate con le RSU e le OO.SS. territoriali. Le parti concordano, altresì, di effettuare, su richiesta,
verifiche periodiche a livello territoriale in merito alla rotazione attuata ...». Allo stesso modo l'accordo dell'11 ottobre 2010 prevede che «... quanto alle modalità attuative, la sospensione e/o riduzione di orario per cassa integrazione avverrà con l'adozione principio della rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative ed in coerenza con gli obiettivi di superamento della crisi accennati in premessa ...».
Orbene, la genericità degli accordi in parola, sotto il profilo in esame, è evidente.
La Cassazione con la pronunzia n.2216/2016 ha chiarito che “non è consento affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità della loro rotazione in CIGS a non meglio identificate esigenze tecniche ed organizzative” atteso che altrimenti i lavoratori sarebbero soggetti alla discrezionalità datoriale;
che “in quest'ottica menzionare, ad esempio, l'ufficio o il reparto di appartenenza e le qualifiche dei lavoratori da sospendere sia del tutto insufficiente, poiché serve a identificare, appunto, i lavoratori da collocare in CIGS, ma non anche il criterio che presiede a tale selezione”.
Nella specie, gli accordi fanno riferimento a esigenze tecnico–organizzative connesse al piano di riorganizzazione, ma senza alcuna indicazione dei criteri in base ai quali individuare i singoli soggetti che, in ragione di quelle esigenze, andavano, di volta in volta,
sospesi.
Dunque, il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico – produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario.
In definitiva, ha autonomamente individuato i lavoratori da sospendere senza CP_1
aver dovuto rispettare predeterminati criteri che stabilissero le priorità tra i vari parametri
5 considerati (anzianità, carichi, esigenze produttive), le modalità applicative dei criteri medesimi, la platea dei soggetti interessati in riferimento alle qualifiche possedute e alle concrete mansioni esercitate in funzione degli obiettivi aziendali di risanamento e riorganizzazione. E tanto è stato possibile proprio in conseguenza della palese genericità
delle esigenze tecnico - produttive di cui agli accordi predetti, in violazione del diritto dei lavoratori 4 a una gestione trasparente delle scelte datoriali in merito al personale da porre in CIGS.
Deve essere dunque, affermata l'illegittimità degli accordi, sotto il profilo esaminato.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione si ricorda che è pacifico nella giurisprudenza della S.C., il principio secondo il quale la domanda con cui il lavoratore,
allegando l'illegittimità della sospensione per collocamento in cassa integrazione, chieda,
quale ristoro per detta illegittima sospensione, la differenza tra la retribuzione e il trattamento di integrazione salariale, ha ad oggetto un credito al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (costituito dall'atto di gestione del rapporto non conforme alle regole), credito cui si applica perciò la prescrizione ordinaria decennale (ex multis, Cass.
10483/2019; 25139/2010; 25439/2009).
Nel caso in esame vi è atti una diffida notificata in data 30.12.2019 che ha interrotto il termine di prescrizione che è decennale.
Infine, la consulenza tecnica d'ufficio – con una valutazione condivisa da questo giudice
- in quanto fondata sull'accurata disamina della documentazione in atti e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - ha così concluso: “l'importo
complessivo spettante a al netto di quanto percepito, a titolo di CIGS, per il periodo dal Parte_1 giorno 01.06.2009 al giorno 28.02.2014, così come richiesto dal Giudice, è il seguente: • Euro
43.813,54”.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, la società convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 43.813,54 a titolo di differenza tra la retribuzione piena spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito con decorrenza dall'1.6.2009 al
28.2.2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e dovuti fino al soddisfo.
6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, valori minimi tenuto conto della natura e del valore della causa. Le spese di CTU già liquidate in corso di causa sono definitivamente poste a carico della resistente.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della somma di Parte_1
€ 43.813,54 a titolo di differenza tra la retribuzione piena spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito con decorrenza dall'1.6.2009 al 28.2.2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e dovuti fino al soddisfo;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. AR dichiaratosi antistatario in € 4.629,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-NZ MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
NZ MO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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