Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4974
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione Legge n. 223/1991 e d.p.r. n. 218/2000 per mancata adozione di meccanismi di rotazione e omessa motivazione

    La Corte ha ritenuto che gli accordi sindacali fossero generici riguardo ai criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere in CIGS, affidando la scelta a non meglio identificate esigenze tecnico-organizzative e consentendo una discrezionalità datoriale non conforme alla legge. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità della loro rotazione in CIGS a non meglio identificate esigenze tecniche ed organizzative.

  • Accolto
    Domanda di risarcimento del danno per differenza retributiva

    In conseguenza dell'accoglimento della domanda di illegittimità della CIGS, il giudice ha condannato il datore di lavoro al pagamento della differenza retributiva, come quantificata dalla CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite

    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'avvocato antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4974
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 4974
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo