Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5823/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5823/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Roberta Resenterra
e
FA IO (c.f. ) C.F._2 con l'Avv. Selene Sontacchi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Strigno (TN) in data 8 maggio 1982, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Strigno (attuale Castel AN), Parte II, Serie
A, N. 3, Anno 1982, e che dalla loro unione sono nate le figlie in data 29 Per_1
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economicamente autosufficienti. La GL ha trasferito nel 2022 la propria Per_2
residenza in via Don A. Martinelli n. 8, Castello Tesino (TN), in un immobile di proprietà del padre concesso in comodato alla stessa a tempo indeterminato.
Il sig. BB è proprietario esclusivo di un immobile sito a Castello Tesino (TN) in
Loc. Masetto n. 1, suddiviso in tre appartamenti, di cui l'ultimo - adibito a casa familiare – attualmente abitato dalla sig.ra mentre il sig. BB si è trasferito Pt_1
a vivere nell'appartamento sottostante.
I ricorrenti hanno allegato di essere entrambi pensionati ed economicamente autosufficienti ed indipendenti.
La sig.ra è titolare di un conto corrente personale ove percepisce la pensione Pt_1
e gli affitti per i soli mesi estivi dell'immobile di sua proprietà in località Latini 77 di Castel AN, mentre il sig. BB ha un conto bancario personale ove percepisce la pensione, l'invalidità ed altre entrate.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati alle condizioni di legge, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa già coniugale sita a Castello Tesino (TN) in Loc. Masetto nr. 1, di proprietà esclusiva del signor BB, contraddistinta catastalmente dal subalterno nr. 6 p. ed. 2405, CC Castello Tesino, così come meglio individuata in colore giallo nella planimetria che qui si allega sub doc. 19, già attualmente in uso alla signora resterà nella disponibilità di quest'ultima a titolo di comodato Parte_1
gratuito a tempo indeterminato;
3. il signor BB continuerà a vivere, così come attualmente, nell'appartamento di sua proprietà ubicato ai piani sottostanti la casa già coniugale (catastalmente contraddistinta dai subalterni nr.1,2,3 e 5 della ped 2405, p. ed. 2405, CC Castello
Tesino);
2 4. a far data dal 1.1.2025 e fino a quando perdurerà il comodato di cui al punto 2,
i coniugi si obbligano a ripartire tra loro e la GL , che convive Persona_3
con la madre al piano mansardato, per 1/3 ciascuno tutte le spese di conduzione dell'intero immobile ove gli stessi risiedono. Per spese di conduzione si intendono: luce, acqua, gas, legnatico, tariffa rifiuti, Imis se ed in quanto dovuta;
anche per le riparazioni e manutenzioni ordinarie i coniugi si impegnano alla suddivisione delle relative spese come sopra, ovvero per 1/3 ciascuno;
5. entrambi i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro, né a titolo di assegno di mantenimento, né ad altro titolo;
6. i coniugi si danno reciprocamente atto che qualsivoglia attività e/o collaborazione prestata in costanza di matrimonio dalla signora in favore Pt_1 dell'azienda agricola individuale di titolarità del marito, è stata prestata in via del tutto occasionale e non continuativa. In ogni caso la signora dichiara Pt_1
espressamente di rinunciare a qualsivoglia pretesa di rimborso e/o rivendicazione economica derivante - a qualunque titolo - dalla predetta attività;
7. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni altro diritto di credito, rivendicazione e/o pretesa vantata e/o vantabile l'uno nei confronti dell'altra, anche ai sensi degli artt. 192, 194 e 195 c.c., tanto sui beni caduti in comunione immediata, quanto su quelli di comunione de residuo, avendo le stesse già definito ogni reciproco rapporto patrimoniale, con l'ulteriore intesa che:
- ciascun coniuge manterrà la disponibilità e titolarità esclusiva delle somme di denaro presenti sui rispettivi conti correnti personali e, più in generale, di qualunque posta attiva e/o passiva nominativamente riconducibile a sé;
- le autovetture in uso ai coniugi, acquistate in regime di comunione, vengono assegnate in proprietà esclusiva a ciascuno di essi così come nominalmente intestate al PRA (EP e il marito, FI NT e la moglie). Le CP_1 CP_2
spese di manutenzione, assicurazione e bollo dei veicoli, ed ogni altra spesa necessaria alla circolazione degli stessi, continueranno ad essere sostenute secondo regime di proprietà così come qui convenuto;
8. con il regolare adempimento delle condizioni che precedono i coniugi dichiarano di aver compiutamente definito ogni reciproco rapporto patrimoniale e non aver
3 più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo, fermi unicamente restando gli obblighi qui assunti;
9. i coniugi esprimono sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei passaporti validi per l'espatrio;
10. sia ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel AN (già
Strigno) di effettuare le annotazioni di legge nel corrispondente Registro;
11. le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, che si sono impegnate, ciascuna di esse, a corrispondere ai rispettivi legali i compensi professionali maturati.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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