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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3110 del RGAC dell'anno 2016 vertente tra
(C.F. p iva , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv.to Gerardo Mario Graziano Drago (c.f. ) – pec: C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Vito Email_1
Tassone - pec: Email_2
- parte attrice opponente -
Contro
(p.iva in persona del lrpt, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Giunone (c.f. ) pec: C.F._3
Email_3
- parte convenuta opposta–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 318/2016 emesso dal Tribunale di Catanzaro il
06.05.2016
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 23.07.2024 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni
20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è opposto al provvedimento monitorio in epigrafe, con cui gli veniva ingiunto Parte_1 il pagamento di € 10.890,00 oltre interessi ex Dlvo 231/2002 in favore della Controparte_1
giusta fattura 33/2013 emessa quale compenso per alcuni lavori di pavimentazione in
[...] conglomerato bituminoso eseguiti presso località Sipalone di Serra San Bruno.
L'opponente ha sostanzialmente proposto due eccezioni.
La prima è consistita nell'allegazione di un accordo di compensazione tra reciproci crediti. Secondo
l'opponente, infatti, “Si raggiunse un accordo nei seguenti termini: il sig. concesse Parte_1 alla ditta ricorrente il permesso di ricoverare i mezzi nel recinto della sua azienda e tale ultima come compenso s'impegnò ad effettuare i lavori di pavimentazione bituminosa sul piazzale dell'azienda di circa mq. 600…” (vedi pag. 2 atto di citazione in opposizione). Si tratta di un accordo Parte_2 orale in quanto non è stata depositato alcun contratto scritto.
La seconda attiene ai vizi del manto bituminoso (spessore di soli 6 cm., presenza di avallamenti e lesioni etc), che sarebbero stati prontamente denunciati e contestati ed avrebbero condotto alla non accettazione dei lavori (vedi pagg. 3 e 4 medesimo atto).
Si è costituita parte opposta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha evidenziato che nessun accordo di compensazione è stato raggiunto tra le parti e che i lavori di appalto sono stati eseguiti sulla base della commessa del 12.03.2013 (vedi pag.
3 comparsa di costituzione) e che la contestazione dei presunti vizi è avvenuta solo a marzo del 2015 cioè a quasi due anni dalla consegna dei lavori.
Esaurita la fase istruttoria (interrogatorio formale opponente, prova testi), le parti hanno precisato le loro conclusioni all'udienza del 23.7.2024 e, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Va subito evidenziato che parte opposta ha dato atto dell'esistenza di un preventivo/commissione dei lavori del 12/03/2013 depositandone copia fotografica insieme alla propria comparsa di costituzione (cfr documento 8 indice fascicolo di parte). Detto documento descrive la prestazione da svolgere ed il prezzo unitario al mq., ed in calce reca la firma di entrambe le parti.
Tuttavia alla prima difesa utile (i.e prima udienza di comparizione) parte opponente ne ha operato il disconoscimento anche in relazione alla firme apposte. Alla successiva udienza del 20.04.2017 -a fronte della produzione dell'originale- la stessa parte ha operato il disconoscimento della sottoscrizione. Parte opposta non ha chiesto l'apertura del sub procedimento ex art. 216 cpc, rinunciando in tal modo a tale prova documentale.
Come noto, infatti, “in tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024).
3. Ciò premesso, va ora ricordato che parte opposta ha fatto valere l'inadempimento concretatosi nel mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente. Quest'ultimo, però, ha eccepito l'inesatto adempimento dell'appaltatore.
In tal caso spetta a quest'ultimo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione e cioè che la pavimentazione bituminosa sia priva di vizi.
3.1 E' pur vero che parte opposta ha controeccepito la decadenza dalla denuncia dei vizi ex art. 1667 cc.
Tuttavia con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente dell'opera, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma cc, solo tale accettazione comporta la liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima dell'accettazione dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi: prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia e prima della consegna non decorrono i termini della prescrizione (Cassazione civile, sentenza n. 14136 del 11 luglio 2016).
Ciò comporta che - in tema di garanzia per vizi dell'appalto - è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cassazione ordinanza n. 26566 del 30 settembre 2021).
3.2 E' opportuno chiarire, infatti che - ai sensi dell'art. 1665, quarto comma, c.c. - non va confuso l'atto di accettazione dell'opera con l'atto di consegna: quest'ultima costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Inoltre, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica.
(cfr Corte di Cassazione sentenza del 3 giugno 2020, n. 10452).
4. Orbene nel caso di specie non si ritiene che il committente abbia accettato neanche per facta concludentia l'opera.
Se il teste ha affermato “che io sappia, i lavori sono stati consegnati senza alcuna Testimone_1 contestazione”, il teste , nipote di parte opponente, ha riferito che quest'ultima ha Testimone_2 più volte contestato i vizi, che il committente aveva promesso di sanare.
4.1 Tale quadro probatorio non consente di ritenere che vi sia stata accettazione dei lavori da parte del committente.
5. Parte opposta, pertanto non ha soddisfatto il proprio incombente probatorio e cioè la dimostrazione dell'esatta esecuzione dell'opera appaltata. Alla luce delle superiori considerazioni,
l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (5.200,01 – 26.000,00), stante la scarsa complessità delle questioni valutate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la al pagamento delle spese di Controparte_1 lite nei confronti di parte attrice , che si liquidano in € 2.685,50 di cui € 145,50 per Parte_1 spese ed € 2.540,00 per onorari oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Catanzaro, lì 08.01.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3110 del RGAC dell'anno 2016 vertente tra
(C.F. p iva , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv.to Gerardo Mario Graziano Drago (c.f. ) – pec: C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Vito Email_1
Tassone - pec: Email_2
- parte attrice opponente -
Contro
(p.iva in persona del lrpt, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Giunone (c.f. ) pec: C.F._3
Email_3
- parte convenuta opposta–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 318/2016 emesso dal Tribunale di Catanzaro il
06.05.2016
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 23.07.2024 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni
20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è opposto al provvedimento monitorio in epigrafe, con cui gli veniva ingiunto Parte_1 il pagamento di € 10.890,00 oltre interessi ex Dlvo 231/2002 in favore della Controparte_1
giusta fattura 33/2013 emessa quale compenso per alcuni lavori di pavimentazione in
[...] conglomerato bituminoso eseguiti presso località Sipalone di Serra San Bruno.
L'opponente ha sostanzialmente proposto due eccezioni.
La prima è consistita nell'allegazione di un accordo di compensazione tra reciproci crediti. Secondo
l'opponente, infatti, “Si raggiunse un accordo nei seguenti termini: il sig. concesse Parte_1 alla ditta ricorrente il permesso di ricoverare i mezzi nel recinto della sua azienda e tale ultima come compenso s'impegnò ad effettuare i lavori di pavimentazione bituminosa sul piazzale dell'azienda di circa mq. 600…” (vedi pag. 2 atto di citazione in opposizione). Si tratta di un accordo Parte_2 orale in quanto non è stata depositato alcun contratto scritto.
La seconda attiene ai vizi del manto bituminoso (spessore di soli 6 cm., presenza di avallamenti e lesioni etc), che sarebbero stati prontamente denunciati e contestati ed avrebbero condotto alla non accettazione dei lavori (vedi pagg. 3 e 4 medesimo atto).
Si è costituita parte opposta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha evidenziato che nessun accordo di compensazione è stato raggiunto tra le parti e che i lavori di appalto sono stati eseguiti sulla base della commessa del 12.03.2013 (vedi pag.
3 comparsa di costituzione) e che la contestazione dei presunti vizi è avvenuta solo a marzo del 2015 cioè a quasi due anni dalla consegna dei lavori.
Esaurita la fase istruttoria (interrogatorio formale opponente, prova testi), le parti hanno precisato le loro conclusioni all'udienza del 23.7.2024 e, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Va subito evidenziato che parte opposta ha dato atto dell'esistenza di un preventivo/commissione dei lavori del 12/03/2013 depositandone copia fotografica insieme alla propria comparsa di costituzione (cfr documento 8 indice fascicolo di parte). Detto documento descrive la prestazione da svolgere ed il prezzo unitario al mq., ed in calce reca la firma di entrambe le parti.
Tuttavia alla prima difesa utile (i.e prima udienza di comparizione) parte opponente ne ha operato il disconoscimento anche in relazione alla firme apposte. Alla successiva udienza del 20.04.2017 -a fronte della produzione dell'originale- la stessa parte ha operato il disconoscimento della sottoscrizione. Parte opposta non ha chiesto l'apertura del sub procedimento ex art. 216 cpc, rinunciando in tal modo a tale prova documentale.
Come noto, infatti, “in tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024).
3. Ciò premesso, va ora ricordato che parte opposta ha fatto valere l'inadempimento concretatosi nel mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente. Quest'ultimo, però, ha eccepito l'inesatto adempimento dell'appaltatore.
In tal caso spetta a quest'ultimo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione e cioè che la pavimentazione bituminosa sia priva di vizi.
3.1 E' pur vero che parte opposta ha controeccepito la decadenza dalla denuncia dei vizi ex art. 1667 cc.
Tuttavia con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente dell'opera, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma cc, solo tale accettazione comporta la liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima dell'accettazione dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi: prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia e prima della consegna non decorrono i termini della prescrizione (Cassazione civile, sentenza n. 14136 del 11 luglio 2016).
Ciò comporta che - in tema di garanzia per vizi dell'appalto - è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cassazione ordinanza n. 26566 del 30 settembre 2021).
3.2 E' opportuno chiarire, infatti che - ai sensi dell'art. 1665, quarto comma, c.c. - non va confuso l'atto di accettazione dell'opera con l'atto di consegna: quest'ultima costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Inoltre, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica.
(cfr Corte di Cassazione sentenza del 3 giugno 2020, n. 10452).
4. Orbene nel caso di specie non si ritiene che il committente abbia accettato neanche per facta concludentia l'opera.
Se il teste ha affermato “che io sappia, i lavori sono stati consegnati senza alcuna Testimone_1 contestazione”, il teste , nipote di parte opponente, ha riferito che quest'ultima ha Testimone_2 più volte contestato i vizi, che il committente aveva promesso di sanare.
4.1 Tale quadro probatorio non consente di ritenere che vi sia stata accettazione dei lavori da parte del committente.
5. Parte opposta, pertanto non ha soddisfatto il proprio incombente probatorio e cioè la dimostrazione dell'esatta esecuzione dell'opera appaltata. Alla luce delle superiori considerazioni,
l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (5.200,01 – 26.000,00), stante la scarsa complessità delle questioni valutate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la al pagamento delle spese di Controparte_1 lite nei confronti di parte attrice , che si liquidano in € 2.685,50 di cui € 145,50 per Parte_1 spese ed € 2.540,00 per onorari oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Catanzaro, lì 08.01.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo