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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/08/2025, n. 6627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6627 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15071/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DIANA RICCERI presso la quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via San Vito, 6, per delega allegata alla citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI DI Controparte_1 C.F._2
LEO, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Emilia, 1, per procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCARDO Controparte_2 P.IVA_1
CREVANI, presso il quale è elettivamente domiciliata, in Pavia, Piazza della Vittoria, 2, in forza di procura notarile alle liti notaio dott. di Milano n. 3999 di Persona_1 rep. e n. 2141 di racc. del 26 luglio 2017 TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Voglia codesto On.le Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, in accoglimento delle suesposte ragioni: NEL MERITO:
- accertare e dichiarare ex art. 1176, II comma, c.c. la responsabilità professionale dell'avv. nell'ambito della procedura esecutiva rubricata al n. R.G. E. Controparte_1
2480/2015 nonché nell'ambito della procedura stragiudiziale di recupero crediti e, per l'effetto
- condannare l'avv. al risarcimento del danno alla salute e del danno Controparte_1 patrimoniale subito dalla ricorrente quantificato in euro Parte_1
250.000,00 o in quella minore somma che il Giudice riterrà equa. IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di aggiungere e variare, formulare altre istanze istruttorie, articolare capitoli di prova, il tutto nei termini assegnandi ex art. 183, VI comma, c.p.c. chiede sin d'ora ammettersi prova per interrogatorio formale delle parti in causa nonché per testi sui capitoli di prova di cui in narrativa preceduti dalla locuzione "Vero che". Si indicano fin d'ora a testimoni, con riserva di indicarne altri: 1. Controparte_3
2. Controparte_4
3. - Medico Psichiatra - e - Psicologo Controparte_5 CP_6
Psicoteraputa, esercenti la professione medica presso l'Ospedale di Passirana. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato Diana Ricceri, la quale si dichiara antistataria.”
CONVENUTO:
“1) Nel merito, respingere, integralmente, le domande proposte dalla sig.ra
[...]
Parte_1
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, integrale o parziale, delle domande spiegate, nel presente giudizio, dalla sig.ra Parte_1 condannare , con sede legale a Mogliano Veneto, in via Marocchessa Controparte_2
14, codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a P.IVA_1 manlevare e tenere indenne l'avv. da ogni pretesa della sig.ra Controparte_1 [...]
che dovesse essere accolta e, comunque, da ogni conseguenza della Parte_1 presente lite;
3) Con vittoria di spese e compensi difensivi”. pagina 2 di 16 TERZA CHIAMATA:
“Contrariis rejectis; previe le declaratorie del caso. Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, eccepito e prodotto e ciò sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. Osservato che la terza chiamata ha contraddittorio diretto solo con il proprio CP_2 chiamante e che, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, fa espressamente riferimento anche alle difese di parte attrice. Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate. Fermo restando quanto sopra osservato ed eccepito, in mero subordine e fatto salvo il diritto di impugnazione, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di parte attrice, nonché la domanda di garanzia nei confronti di il capo di condanna alla garanzia e manleva dovrà altresì tenere conto delle CP_2 condizioni contrattuali, del concreto oggetto del contratto di assicurazione stipulato, e in generale dei limiti di legge, del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, e dovrà quindi escludere ogni danno derivante da fatto doloso (anche ex art. 1917 co. 1 c.c.), ogni pretesa/obbligazione restitutoria, applicare le franchigie, gli scoperti, i massimali e i sottomassimali contrattualmente pattuiti ed applicabili al caso di specie, sia quelli espressamente richiamati nelle difese che qualunque altro risultanti dall'esame del contratto di assicurazione. Nella fattispecie, si eccepisce in particolare che il contratto di assicurazione dell'Avv. prevede un massimale di € 500.000,00 CP_1 per sinistro e per annualità e, soprattutto, che l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 5% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore euro 500,00, minimo di cui si chiede l'applicazione. Assolvere in ogni caso da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in CP_2 ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di
CP_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge.”
pagina 3 di 16 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 aprile 2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio l'avvocato per sentir accertare la
[...] Controparte_1
responsabilità contrattuale del convenuto nell'espletamento del mandato professionale conferitogli nel mese di luglio dell'anno 2013, in relazione a vari titoli esecutivi che la stessa intendeva porre in esecuzione, e nel mese di febbraio 2017, relativamente alla procedura esecutiva immobiliare promossa dalla società nei confronti Parte_2
della medesima e del RA . CP_3
La RA in particolare, con riferimento a tali mandati, lamenta che l'avv. _1
le aveva sconsigliato di instaurare una procedura esecutiva sulla base delle CP_1
cambiali e degli assegni, già protestati e muniti di formula esecutiva, emessi nei confronti della debitrice per un importo complessivo di euro Persona_2
19.247,56, evidenziando che tali titoli erano ormai privi di efficacia esecutiva, essendo trascorso il termine di legge di tre anni per proporre l'azione cambiaria.
L'attrice precisa che, in ordine agli altri titoli esecutivi (una sentenza e altri effetti cambiari), per i quali, invece, era possibile esperire tale azione, il legale provvedeva a redigere e notificare gli atti di precetto;
nelle more, il medesimo interrogava la banca dati per verificare la situazione patrimoniale della debitrice, risultante nullatenente e nullafacente.
Alla luce degli esiti di tale ricerca, il professionista informava la RA che _1
non era conveniente instaurare una procedura esecutiva, poiché sarebbe risultato impossibile, in quel momento, recuperare i crediti derivanti dai titoli esecutivi notificati con gli atti di precetto.
Nel mese di febbraio 2017, l'attrice si era nuovamente rivolta all'avv. , Controparte_1
poiché risultava debitrice esecutata, unitamente al RA , nell'ambito di una CP_3
pagina 4 di 16 procedura di pignoramento immobiliare pendente avanti il Tribunale di Milano. Il professionista prendeva immediatamente contatti con il legale del creditore procedente e, dopo varie comunicazioni via mail, trovava un accordo con lo stesso, convenendo che,
a fronte del versamento di euro 40.000,00 da parte dei fratelli il creditore _1
procedente, avrebbe depositato istanza di sospensione della Parte_2
procedura esecutiva per un periodo di sei mesi. La procedura veniva quindi sospesa fino alla data del 1° maggio 2018. Nelle more, le parti avrebbero dovuto trovare un ulteriore accordo per sanare l'esposizione debitoria ancora in essere ed estinguere, in tal modo, la procedura esecutiva.
In data 6 dicembre 2018, l'attrice e il RA ricevevano la notifica del ricorso CP_3
in riassunzione ex art. 627 c.p.c., depositato dal legale della creditrice procedente attesa la mancata estinzione del credito dalla stessa vantato da parte Parte_2
dei debitori esecutati, con l'indicazione della data di udienza per la prosecuzione del giudizio e, successivamente, nel marzo 2019, riceveva la Parte_1
notifica del conferimento al professionista incaricato della vendita dell'immobile pignorato.
A quel punto l'attrice, essendosi incrinati i rapporti con l'avv. , si era rivolta CP_1
a un altro legale. Quest'ultimo la informava che, benché l'azione cambiaria fosse prescritta, relativamente alle cambiali e agli assegni già protestati e muniti di formula esecutiva, vi sarebbe stata la possibilità di esperire nei confronti della debitrice l'azione causale entro 10 anni dalla scadenza degli effetti cambiari, ma che anche questa azione, anche se per poco meno di un mese, era ormai prescritta, poiché l'ultima cambiale aveva come scadenza il 28 febbraio 2009.
Pertanto, sotto tale profilo, l'attrice lamenta la violazione, da parte del convenuto, dell'art. 27 del codice deontologico, il quale impone all'avvocato il dovere di informazione. pagina 5 di 16 Nello specifico, l'avvocato ha debitamente informato la RA che CP_1 _1
ella non sarebbe riuscita a recuperare il proprio credito azionato con l'azione cambiaria, stante l'indigenza della debitrice ma ha deciso per la cliente di rinunciare Per_2
all'azione causale sui titoli residui, facendole così prescrivere un credito di euro
19.247,56.
Aggiunge poi l'attrice che la stessa era rimasta sorpresa di ricevere la notifica del conferimento al professionista incaricato della vendita dell'immobile pignorato, perché convinta che gli accordi proseguissero e che il legale si fosse costituito nel giudizio di esecuzione nel suo interesse, a fronte del conferimento della procura per tale fine.
Al contrario, nessuna trattativa era stata portata avanti dal proprio avvocato e solo a seguito dei nuovi atti processuali l'avv. aveva avanzato nuova proposta di CP_1
transazione al legale di dopo che la stessa aveva provveduto a inviare Parte_2
nuovamente atto di precetto e il ricorso in riassunzione, in data 5 marzo 2019, ma la nuova proposta non era stata accolta dal creditore.
A seguito della ripresa delle trattative tra il nuovo legale della RA e _1
, nel mese di luglio, con formalizzazione nel mese di settembre, si riusciva a Parte_2
trovare un accordo con il creditore procedente e, a fronte del pagamento della somma di euro 100.000,00 corrisposta in 5 rate, nel mese di febbraio dell'anno 2020, la procedura esecutiva veniva dichiarata estinta.
Sino alla dichiarazione di estinzione, però, la procedura aveva fatto il suo corso e la RA aveva dovuto "affrontare" tre avvisi di vendita della propria casa, che _1
le hanno causato un forte stato di ansia accompagnato da attacchi di panico e un crollo emotivo sfociati in una sindrome depressiva che ha comportato la necessità di una terapia specifica antidepressiva e ipnoinducente presso l'Ospedale di Passirana -
Dipartimento Salute Mentale Unità Operativa di Psichiatria e il ricorso alle cure di uno psicoterapeuta. pagina 6 di 16 Oltre al danno alla salute, la sig.ra ha subito anche un danno patrimoniale, _1
poiché ha dovuto sostenere spese legali, pari a complessivi euro 3.640,00 per il conferimento di mandato professionale a un nuovo difensore.
Alla luce degli eventi narrati, l'attrice chiede di accertare la responsabilità professionale dell'avv. nell'ambito dell'attività stragiudiziale per il recupero credito e Controparte_1
nell'ambito della procedura immobiliare rubricata al n. 2480/2015 R.G.E.I. - Tribunale di Milano, lamentando di aver sofferto un danno patrimoniale e alla salute cagionato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista.
2. Si è costituito , contestando gli assunti della controparte. Controparte_1
Nel caso di specie, sostiene infatti, difettano tutti i presupposti necessari per invocare la responsabilità professionale del difensore.
Innanzitutto, rileva il convenuto, l'attrice non lo ha mai incaricato di tutelare i diritti di credito oggetto delle cambiali e degli assegni di cui si tratta. Egli ha provveduto alla redazione e alla notifica dell'atto di precetto relativo alla sentenza n. 3619/2012, con cui il Tribunale di Milano aveva condannato la RA a pagare, a Persona_2
favore della RA la somma di euro 29.300,00, oltre agli interessi e alle _1
spese di lite, liquidate nella somma di euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Il mandato risulta dalla procura processuale, posta a margine dell'atto di precetto notificato alla RA e la RA avendo sottoscritto la procura a Per_2 _1
margine del precetto, era consapevole del contenuto dell'atto e, pertanto, era del tutto conscia di aver incaricato il difensore solo di agire per la tutela dei crediti derivanti dalla sentenza.
Quanto agli assegni e alle cambiali, l'azione causale, per far valere i diritti di credito dagli stessi derivanti, non è stata esercitata, non perché l'avv. non abbia CP_1
prospettato tale possibilità alla RA ma perché, in modo del tutto _1
comprensibile, quest'ultima non ha conferito al difensore il relativo incarico. Infatti, pagina 7 di 16 l'azione esecutiva intrapresa nei confronti della debitrice si era rivelata Per_2
infruttuosa: il terzo aveva reso dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. e, all'esito della consultazione delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, degli enti previdenziali e dei pubblici registri, era risultato che la RA era nullatenente e disoccupata. Per_2
Non avrebbe avuto alcun senso, quindi, assumere spese per ottenere ulteriori titoli nei confronti di una debitrice insolvente.
In ogni caso, rileva il convenuto, l'attrice non ha dimostrato che, se fosse stata informata della possibilità di chiedere un decreto ingiuntivo, avrebbe conferito all'avv. CP_1
il relativo incarico. Tale eventualità è anzi da ritenersi inverosimile, in relazione all'esito dell'azione esecutiva, intentata per ottenere il soddisfacimento dei crediti derivanti della sentenza n. 3619/2012 del Tribunale di Milano.
Viene contestata anche la sussistenza del danno in capo all'attrice, oltre all'insussistenza del nesso eziologico fra l'omissione attribuita al legale e il mancato soddisfacimento del credito, in quanto, quand'anche fosse stato proposto il ricorso monitorio, la RA non avrebbe recuperato il credito di cui si tratta. _1
Non sussistendo né il danno, né il nesso di derivazione causale fra il pregiudizio lamentato e l'asserito inadempimento, va esclusa la responsabilità del convenuto.
Parimenti, aggiunge l'avv. , si deve escludere che sia ravvisabile una sua CP_1
responsabilità, per quanto concerne l'attività professionale prestata in relazione alla procedura esecutiva immobiliare, subita dalla medesima RA _1
Come riferito dalla stessa attrice nell'atto introduttivo, quest'ultima, circa due anni dopo la notifica del pignoramento, si è rivolta all'avv. , incaricandolo, CP_1
esclusivamente, di instaurare una trattativa stragiudiziale, per tentare una definizione transattiva della procedura esecutiva. La stessa non ha conferito alcun incarico al convenuto di costituirsi nel processo esecutivo promosso da né di Parte_2
svolgere alcun'altra attività di carattere giudiziale, né ha sottoscritto all'uopo alcuna pagina 8 di 16 procura processuale a favore del legale. L'avv. si è immediatamente CP_1
adoperato, avviando un'articolata trattativa con il legale del creditore procedente, documentata da un'ampia mole di corrispondenza. Egli ha preso contatti con il difensore del creditore procedente, proponendo di addivenire a un accordo, che avrebbe dovuto prevedere l'immediato pagamento di un importo pari a un quarto della somma dovuta dalla RA e il saldo mediante il versamento di rate mensili di euro 1.000,00, _1
fino a quando la debitrice non disponesse di maggiore liquidità, all'esito della vendita di due immobili siti a sant'Alessio Siculo. La sospensione della procedura esecutiva non era finalizzata a coltivare ulteriori trattative con il creditore procedente, ma solo a dar tempo, all'attuale attrice, di reperire la liquidità necessaria per saldare il debito. Peraltro, considerato che l'intento della RA era quello di trovare un accordo e non di _1
opporsi all'esecuzione o agli atti esecutivi, non si comprende quale sarebbe stata l'utilità della costituzione della debitrice nel processo esecutivo.
La riassunzione della procedura esecutiva non è stata determinata da un'inerzia dell'avv.
, ma dal fatto che la stessa RA non era riuscita a recuperare la CP_1 _1
liquidità necessaria per estinguere il debito. Non è, quindi, ravvisabile alcun inadempimento del convenuto, che possa fondare la responsabilità invocata dall'attrice.
In ogni caso, non sono ravvisabili neppure i pregiudizi lamentati dall'attrice, che non ha provato l'esborso di 3.640,00, pari all'ammontare della parcella, richiesta dal nuovo difensore per l'ulteriore attività difensiva, il cui onere dovrebbe essere posto a carico del convenuto. A tal riguardo, il convenuto rileva che l'attrice non ha corrisposto alcun compenso a favore dell'avv. . L'esborso, quindi, non configura un danno, ma CP_1
il pagamento di un corrispettivo, per un'attività professionale richiesta dalla stessa attrice.
Infine, tanto la sussistenza del presunto danno alla salute, quanto la quantificazione economica dello stesso, sono del tutto privi di elementi di riscontro. pagina 9 di 16 Il convenuto, pertanto, pur chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice al fine di essere dalla stessa Controparte_2
manlevato in caso di condanna, ha escluso ogni propria responsabilità, invocando il rigetto delle domande della controparte.
3. si è costituita, aderendo alle difese del convenuto. Controparte_2
In particolare, quanto alla prima contestazione, la stessa ha rilevato che l'attrice non ha dimostrato di aver conferito al convenuto alcun incarico inerente al recupero del credito
“collegato” alle cambiali, che non vi è alcun danno causalmente connesso all'inadempimento contestato, che è comunque da escludere che l'azione eventualmente intrapresa avrebbe condotto ad effetti favorevoli per l'attrice e che è altamente inverosimile che – qualora l'azione causale non si fosse prescritta – la RA _1
avrebbe potuto recuperare, anche solo parzialmente, il proprio credito prescritto.
Quanto alla seconda contestazione, la terza chiamata osserva che non è stata fornita la prova che l'avv. fosse stato incaricato di costituirsi in giudizio nella CP_1
procedura esecutiva e che neppure vi è alcuna prova del fatto che una diversa condotta dell'avv. avrebbe consentito di giungere a una soluzione a saldo e stralcio o, CP_1
comunque, a una soluzione migliore di quella poi raggiunta dai signori con il _1
nuovo legale. Inoltre, la società osserva che i debitori esecutati erano due Controparte_2
(l'attrice e il RA ) sicché graverebbe sulla RA l'onere di provare CP_3 _1
che è stata solo lei a subire l'asserito danno.
Infine, la terza chiamata ha eccepito che, ai sensi dell'art. 8 dell'All. A delle c.g.a.,
l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza e che il massimale della polizza n. 371051690 è di euro 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa – che rappresenta il limite di risarcimento a carico di per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa;
inoltre, l'assicurazione è CP_2
prestata, sempre ai sensi dell'art. 8 dell'All. A delle c.g.a., previa applicazione di uno pagina 10 di 16 scoperto del 5% per ogni sinistro e con il minimo assoluto non inferiore ad euro 500,00 per ogni terzo danneggiato.
4. La causa, all'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 183 sesto comma c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza svolgimento di attività istruttoria, ed è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. La fattispecie va innanzitutto inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Parte attrice domanda l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto per inadempimento nell'espletamento dell'incarico professionale. Ne chiede quindi la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto.
Come è noto, nell'adempimento delle obbligazioni relative all'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., secondo comma), ossia una diligenza qualificata dalla perizia, dall'impiego di conoscenze e strumenti tecnici, nonché dalla prudenza, adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni rese dal professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.
Per giurisprudenza costante, l'avvocato è considerato responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. La responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione è circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando essa implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà a norma dell'art. 2236 c.c.
pagina 11 di 16 Il professionista è quindi esente da responsabilità se e in quanto dimostri l'esatta esecuzione o la non imputabilità dell'imperfetta esecuzione della prestazione ex art. 1218 c.c., avendo agito con diligenza e avendo individuato e utilizzato gli strumenti giuridici più corretti per soddisfare lo scopo perseguito dal cliente, a norma del combinato disposto degli artt. 1176 secondo comma e 2236 c.c.
Sul piano dell'onere della prova, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale dell'avvocato ha l'onere di dimostrare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la negligente prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la negligente prestazione professionale, l'inadempimento, e il danno evento, la lesione dell'interesse primario al bene della vita perseguito (cfr. Cass. sentenze n. 9238/2007, n.
28992/2019, n. 2109/2024).
Se tale onere probatorio non viene assolto, con particolare riguardo alla sussistenza del danno evento e alla causalità materiale, l'addebito di responsabilità non può essere mosso nella sua massima portata e deve essere comunque disposto il pagamento del compenso all'avvocato che sia incorso in negligenza professionale (Cassazione sentenze n. 25464/2020, n. 16342/2018).
5.1. L'attrice, alla luce delle considerazioni che precedono, deve fornire innanzitutto la prova del conferimento del mandato difensivo.
In proposito, si osserva che in atti risulta esclusivamente una delega, allegata dal convenuto quale documento 2, apposta a margine dell'atto di precetto relativo alla sentenza n. 3619/2012, di condanna della RA a pagare, a favore Persona_2
della RA la somma di euro 29.300,00. _1
Poiché l'avv. contesta il conferimento di ogni altro mandato e l'attrice non CP_1
ha fornito documentazione a supporto di quanto affermato, né ha articolato capitoli di prova sufficientemente circostanziati e idonei a dimostrare gli assunti sostenuti, può pagina 12 di 16 ritenersi provato soltanto che la stessa ha conferito all'avvocato l'incarico di CP_1
assisterla nella procedura esecutiva tesa al recupero della somma di euro 29.300,00, mentre non risulta il conferimento di alcun incarico al convenuto di costituirsi nel processo esecutivo promosso da Parte_2
Per il resto, quanto alla contestazione relativa alla procedura esecutiva promossa da
, vale quanto ammesso dallo stesso convenuto riguardo al conferimento di Parte_2
un mandato diretto all'instaurazione di trattative finalizzate a raggiungere un accordo.
5.2. Quanto al requisito della negligente prestazione professionale, si osserva che l'attrice rimprovera innanzitutto all'avv. di non averla informata della CP_1
possibilità di esperire l'azione causale relativamente ai titoli per i quali risultava già prescritta l'azione cambiaria.
Sotto tale profilo, dal momento che è la stessa attrice a evidenziare nell'atto di citazione che la debitrice, all'esito delle ricerche svolte, era risultata nullatenente e disoccupata, può essere ragionevolmente affermato che l'eventuale iniziativa giudiziale intrapresa, con elevatissima probabilità, non avrebbe avuto esito positivo e si sarebbe quindi risolta in un inutile aggravio di costi per la RA _1
Quanto alle trattative svolte per il raggiungimento di un accordo con , il Parte_2
convenuto ha dimostrato, con la corrispondenza prodotta (docc.
7-12 e 14-16), di essersi attivato per trovare un'intesa, ed è la stessa attrice, del resto, che dichiara che, dopo l'iniziale rifiuto della creditrice, l'accordo è stato raggiunto sulla base di condizioni più onerose per la parte debitrice e dopo che la stessa aveva provveduto alla vendita dei suoi due immobili siti in Sicilia. In ogni caso, la RA lamenta, non tanto che le _1
trattative si siano svolte in maniera inadeguata, quanto piuttosto che la stessa ignorava che l'avv. non si fosse costituito in giudizio. CP_1
Al riguardo, a prescindere dalla circostanza che non risulta alcun mandato a costituirsi nella procedura esecutiva, non sono stati forniti elementi di prova che consentano di pagina 13 di 16 ritenere che, nel caso di costituzione in giudizio, la vertenza avrebbe avuto un esito più favorevole per la RA _1
Anche in questo caso, l'attrice è venuta meno agli oneri probatori sulla stessa gravanti.
5.3. Anche relativamente alla sussistenza del danno, sono riscontrabili significative lacune probatorie. Innanzitutto, nonostante il richiamo ai documenti 11 e 11 bis di parte attrice, che dovrebbero dimostrare l'avvenuto esborso di euro 3.640,00, delle fatture indicate in citazione con il riferimento a tali documenti non vi è traccia in atti, come è stato eccepito anche dal convenuto.
In ogni caso, l'attrice non ha neppure allegato di essere stata costretta a duplicare le spese legali, dal momento che nulla ha replicato all'affermazione del convenuto di non essere mai stato pagato per le prestazioni rese in sui favore.
Neppure sono state chiaramente indicate le singole voci che vanno a comporre l'importo complessivo di euro 250.000,00 richiesto a titolo di risarcimento del danno, non potendo sicuramente la RA pretendere di far gravare sul convenuto i costi sostenuti _1
per onorare il proprio debito nei confronti di Parte_2
Ma soprattutto è sotto il profilo del nesso eziologico che la tesi di parte attrice risulta del tutto sfornita di prova, in quanto la stessa non ha in alcun modo dimostrato che, se anche l'avvocato avesse tenuto una condotta diversa, ella avrebbe conseguito il CP_1
riconoscimento delle proprie ragioni.
Non è cioè dimostrato che l'eventuale azione causale avrebbe fatto conseguire all'attrice l'importo di euro 19.247,56, né è, inoltre, dimostrato che la costituzione dell'avv.
nella procedura immobiliare rubricata al n. 2480/2015 e la conduzione con CP_1
altre modalità della trattativa con il creditore procedente da parte del medesimo avrebbero evitato la perdita patrimoniale e il danno alla salute affermati dall'attrice.
Quest'ultima lamenta la perdita dovuta alla svendita dei due appartamenti e il crollo emotivo che si sarebbe successivamente manifestato, provocando, dal 2017, una pagina 14 di 16 sindrome depressiva, ma, a dimostrazione del reale valore degli immobili venduti, non è stato prodotto alcun documento e, a dimostrazione dell'esistenza dell'asserita patologia, non è stato prodotto neppure un certificato medico.
Le domande dell'attrice appaiono pertanto infondate sotto tutti i profili considerati e vanno conseguentemente respinte.
6. Il rigetto delle domande proposte comporta l'assorbimento delle questioni legate alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
7. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, conformemente ai parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fatta eccezione per la fase istruttoria, per la quale si reputa congruo applicare i parametri minimi), in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, la parte attrice, soccombente, va condannata a rifondere le spese di lite al convenuto e alla società assicuratrice chiamata in causa dall'avv. Controparte_2
, a titolo di garanzia, a seguito delle domande svolte nei suoi confronti dalla CP_1
RA _1
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta tutte le domande svolte da Parte_1
- condanna l'attrice a rifondere al convenuto e alla terza chiamata le spese di lite, liquidate in euro 759,00 per spese e in euro 11.268,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, quanto al convenuto, nonché in euro 11.268,00
pagina 15 di 16 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, quanto alle
Controparte_2
Milano, 28 agosto 2025
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15071/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DIANA RICCERI presso la quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via San Vito, 6, per delega allegata alla citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI DI Controparte_1 C.F._2
LEO, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Emilia, 1, per procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCARDO Controparte_2 P.IVA_1
CREVANI, presso il quale è elettivamente domiciliata, in Pavia, Piazza della Vittoria, 2, in forza di procura notarile alle liti notaio dott. di Milano n. 3999 di Persona_1 rep. e n. 2141 di racc. del 26 luglio 2017 TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Voglia codesto On.le Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, in accoglimento delle suesposte ragioni: NEL MERITO:
- accertare e dichiarare ex art. 1176, II comma, c.c. la responsabilità professionale dell'avv. nell'ambito della procedura esecutiva rubricata al n. R.G. E. Controparte_1
2480/2015 nonché nell'ambito della procedura stragiudiziale di recupero crediti e, per l'effetto
- condannare l'avv. al risarcimento del danno alla salute e del danno Controparte_1 patrimoniale subito dalla ricorrente quantificato in euro Parte_1
250.000,00 o in quella minore somma che il Giudice riterrà equa. IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di aggiungere e variare, formulare altre istanze istruttorie, articolare capitoli di prova, il tutto nei termini assegnandi ex art. 183, VI comma, c.p.c. chiede sin d'ora ammettersi prova per interrogatorio formale delle parti in causa nonché per testi sui capitoli di prova di cui in narrativa preceduti dalla locuzione "Vero che". Si indicano fin d'ora a testimoni, con riserva di indicarne altri: 1. Controparte_3
2. Controparte_4
3. - Medico Psichiatra - e - Psicologo Controparte_5 CP_6
Psicoteraputa, esercenti la professione medica presso l'Ospedale di Passirana. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato Diana Ricceri, la quale si dichiara antistataria.”
CONVENUTO:
“1) Nel merito, respingere, integralmente, le domande proposte dalla sig.ra
[...]
Parte_1
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, integrale o parziale, delle domande spiegate, nel presente giudizio, dalla sig.ra Parte_1 condannare , con sede legale a Mogliano Veneto, in via Marocchessa Controparte_2
14, codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a P.IVA_1 manlevare e tenere indenne l'avv. da ogni pretesa della sig.ra Controparte_1 [...]
che dovesse essere accolta e, comunque, da ogni conseguenza della Parte_1 presente lite;
3) Con vittoria di spese e compensi difensivi”. pagina 2 di 16 TERZA CHIAMATA:
“Contrariis rejectis; previe le declaratorie del caso. Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, eccepito e prodotto e ciò sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. Osservato che la terza chiamata ha contraddittorio diretto solo con il proprio CP_2 chiamante e che, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, fa espressamente riferimento anche alle difese di parte attrice. Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate. Fermo restando quanto sopra osservato ed eccepito, in mero subordine e fatto salvo il diritto di impugnazione, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di parte attrice, nonché la domanda di garanzia nei confronti di il capo di condanna alla garanzia e manleva dovrà altresì tenere conto delle CP_2 condizioni contrattuali, del concreto oggetto del contratto di assicurazione stipulato, e in generale dei limiti di legge, del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, e dovrà quindi escludere ogni danno derivante da fatto doloso (anche ex art. 1917 co. 1 c.c.), ogni pretesa/obbligazione restitutoria, applicare le franchigie, gli scoperti, i massimali e i sottomassimali contrattualmente pattuiti ed applicabili al caso di specie, sia quelli espressamente richiamati nelle difese che qualunque altro risultanti dall'esame del contratto di assicurazione. Nella fattispecie, si eccepisce in particolare che il contratto di assicurazione dell'Avv. prevede un massimale di € 500.000,00 CP_1 per sinistro e per annualità e, soprattutto, che l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 5% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore euro 500,00, minimo di cui si chiede l'applicazione. Assolvere in ogni caso da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in CP_2 ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di
CP_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge.”
pagina 3 di 16 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 aprile 2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio l'avvocato per sentir accertare la
[...] Controparte_1
responsabilità contrattuale del convenuto nell'espletamento del mandato professionale conferitogli nel mese di luglio dell'anno 2013, in relazione a vari titoli esecutivi che la stessa intendeva porre in esecuzione, e nel mese di febbraio 2017, relativamente alla procedura esecutiva immobiliare promossa dalla società nei confronti Parte_2
della medesima e del RA . CP_3
La RA in particolare, con riferimento a tali mandati, lamenta che l'avv. _1
le aveva sconsigliato di instaurare una procedura esecutiva sulla base delle CP_1
cambiali e degli assegni, già protestati e muniti di formula esecutiva, emessi nei confronti della debitrice per un importo complessivo di euro Persona_2
19.247,56, evidenziando che tali titoli erano ormai privi di efficacia esecutiva, essendo trascorso il termine di legge di tre anni per proporre l'azione cambiaria.
L'attrice precisa che, in ordine agli altri titoli esecutivi (una sentenza e altri effetti cambiari), per i quali, invece, era possibile esperire tale azione, il legale provvedeva a redigere e notificare gli atti di precetto;
nelle more, il medesimo interrogava la banca dati per verificare la situazione patrimoniale della debitrice, risultante nullatenente e nullafacente.
Alla luce degli esiti di tale ricerca, il professionista informava la RA che _1
non era conveniente instaurare una procedura esecutiva, poiché sarebbe risultato impossibile, in quel momento, recuperare i crediti derivanti dai titoli esecutivi notificati con gli atti di precetto.
Nel mese di febbraio 2017, l'attrice si era nuovamente rivolta all'avv. , Controparte_1
poiché risultava debitrice esecutata, unitamente al RA , nell'ambito di una CP_3
pagina 4 di 16 procedura di pignoramento immobiliare pendente avanti il Tribunale di Milano. Il professionista prendeva immediatamente contatti con il legale del creditore procedente e, dopo varie comunicazioni via mail, trovava un accordo con lo stesso, convenendo che,
a fronte del versamento di euro 40.000,00 da parte dei fratelli il creditore _1
procedente, avrebbe depositato istanza di sospensione della Parte_2
procedura esecutiva per un periodo di sei mesi. La procedura veniva quindi sospesa fino alla data del 1° maggio 2018. Nelle more, le parti avrebbero dovuto trovare un ulteriore accordo per sanare l'esposizione debitoria ancora in essere ed estinguere, in tal modo, la procedura esecutiva.
In data 6 dicembre 2018, l'attrice e il RA ricevevano la notifica del ricorso CP_3
in riassunzione ex art. 627 c.p.c., depositato dal legale della creditrice procedente attesa la mancata estinzione del credito dalla stessa vantato da parte Parte_2
dei debitori esecutati, con l'indicazione della data di udienza per la prosecuzione del giudizio e, successivamente, nel marzo 2019, riceveva la Parte_1
notifica del conferimento al professionista incaricato della vendita dell'immobile pignorato.
A quel punto l'attrice, essendosi incrinati i rapporti con l'avv. , si era rivolta CP_1
a un altro legale. Quest'ultimo la informava che, benché l'azione cambiaria fosse prescritta, relativamente alle cambiali e agli assegni già protestati e muniti di formula esecutiva, vi sarebbe stata la possibilità di esperire nei confronti della debitrice l'azione causale entro 10 anni dalla scadenza degli effetti cambiari, ma che anche questa azione, anche se per poco meno di un mese, era ormai prescritta, poiché l'ultima cambiale aveva come scadenza il 28 febbraio 2009.
Pertanto, sotto tale profilo, l'attrice lamenta la violazione, da parte del convenuto, dell'art. 27 del codice deontologico, il quale impone all'avvocato il dovere di informazione. pagina 5 di 16 Nello specifico, l'avvocato ha debitamente informato la RA che CP_1 _1
ella non sarebbe riuscita a recuperare il proprio credito azionato con l'azione cambiaria, stante l'indigenza della debitrice ma ha deciso per la cliente di rinunciare Per_2
all'azione causale sui titoli residui, facendole così prescrivere un credito di euro
19.247,56.
Aggiunge poi l'attrice che la stessa era rimasta sorpresa di ricevere la notifica del conferimento al professionista incaricato della vendita dell'immobile pignorato, perché convinta che gli accordi proseguissero e che il legale si fosse costituito nel giudizio di esecuzione nel suo interesse, a fronte del conferimento della procura per tale fine.
Al contrario, nessuna trattativa era stata portata avanti dal proprio avvocato e solo a seguito dei nuovi atti processuali l'avv. aveva avanzato nuova proposta di CP_1
transazione al legale di dopo che la stessa aveva provveduto a inviare Parte_2
nuovamente atto di precetto e il ricorso in riassunzione, in data 5 marzo 2019, ma la nuova proposta non era stata accolta dal creditore.
A seguito della ripresa delle trattative tra il nuovo legale della RA e _1
, nel mese di luglio, con formalizzazione nel mese di settembre, si riusciva a Parte_2
trovare un accordo con il creditore procedente e, a fronte del pagamento della somma di euro 100.000,00 corrisposta in 5 rate, nel mese di febbraio dell'anno 2020, la procedura esecutiva veniva dichiarata estinta.
Sino alla dichiarazione di estinzione, però, la procedura aveva fatto il suo corso e la RA aveva dovuto "affrontare" tre avvisi di vendita della propria casa, che _1
le hanno causato un forte stato di ansia accompagnato da attacchi di panico e un crollo emotivo sfociati in una sindrome depressiva che ha comportato la necessità di una terapia specifica antidepressiva e ipnoinducente presso l'Ospedale di Passirana -
Dipartimento Salute Mentale Unità Operativa di Psichiatria e il ricorso alle cure di uno psicoterapeuta. pagina 6 di 16 Oltre al danno alla salute, la sig.ra ha subito anche un danno patrimoniale, _1
poiché ha dovuto sostenere spese legali, pari a complessivi euro 3.640,00 per il conferimento di mandato professionale a un nuovo difensore.
Alla luce degli eventi narrati, l'attrice chiede di accertare la responsabilità professionale dell'avv. nell'ambito dell'attività stragiudiziale per il recupero credito e Controparte_1
nell'ambito della procedura immobiliare rubricata al n. 2480/2015 R.G.E.I. - Tribunale di Milano, lamentando di aver sofferto un danno patrimoniale e alla salute cagionato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista.
2. Si è costituito , contestando gli assunti della controparte. Controparte_1
Nel caso di specie, sostiene infatti, difettano tutti i presupposti necessari per invocare la responsabilità professionale del difensore.
Innanzitutto, rileva il convenuto, l'attrice non lo ha mai incaricato di tutelare i diritti di credito oggetto delle cambiali e degli assegni di cui si tratta. Egli ha provveduto alla redazione e alla notifica dell'atto di precetto relativo alla sentenza n. 3619/2012, con cui il Tribunale di Milano aveva condannato la RA a pagare, a Persona_2
favore della RA la somma di euro 29.300,00, oltre agli interessi e alle _1
spese di lite, liquidate nella somma di euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Il mandato risulta dalla procura processuale, posta a margine dell'atto di precetto notificato alla RA e la RA avendo sottoscritto la procura a Per_2 _1
margine del precetto, era consapevole del contenuto dell'atto e, pertanto, era del tutto conscia di aver incaricato il difensore solo di agire per la tutela dei crediti derivanti dalla sentenza.
Quanto agli assegni e alle cambiali, l'azione causale, per far valere i diritti di credito dagli stessi derivanti, non è stata esercitata, non perché l'avv. non abbia CP_1
prospettato tale possibilità alla RA ma perché, in modo del tutto _1
comprensibile, quest'ultima non ha conferito al difensore il relativo incarico. Infatti, pagina 7 di 16 l'azione esecutiva intrapresa nei confronti della debitrice si era rivelata Per_2
infruttuosa: il terzo aveva reso dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. e, all'esito della consultazione delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, degli enti previdenziali e dei pubblici registri, era risultato che la RA era nullatenente e disoccupata. Per_2
Non avrebbe avuto alcun senso, quindi, assumere spese per ottenere ulteriori titoli nei confronti di una debitrice insolvente.
In ogni caso, rileva il convenuto, l'attrice non ha dimostrato che, se fosse stata informata della possibilità di chiedere un decreto ingiuntivo, avrebbe conferito all'avv. CP_1
il relativo incarico. Tale eventualità è anzi da ritenersi inverosimile, in relazione all'esito dell'azione esecutiva, intentata per ottenere il soddisfacimento dei crediti derivanti della sentenza n. 3619/2012 del Tribunale di Milano.
Viene contestata anche la sussistenza del danno in capo all'attrice, oltre all'insussistenza del nesso eziologico fra l'omissione attribuita al legale e il mancato soddisfacimento del credito, in quanto, quand'anche fosse stato proposto il ricorso monitorio, la RA non avrebbe recuperato il credito di cui si tratta. _1
Non sussistendo né il danno, né il nesso di derivazione causale fra il pregiudizio lamentato e l'asserito inadempimento, va esclusa la responsabilità del convenuto.
Parimenti, aggiunge l'avv. , si deve escludere che sia ravvisabile una sua CP_1
responsabilità, per quanto concerne l'attività professionale prestata in relazione alla procedura esecutiva immobiliare, subita dalla medesima RA _1
Come riferito dalla stessa attrice nell'atto introduttivo, quest'ultima, circa due anni dopo la notifica del pignoramento, si è rivolta all'avv. , incaricandolo, CP_1
esclusivamente, di instaurare una trattativa stragiudiziale, per tentare una definizione transattiva della procedura esecutiva. La stessa non ha conferito alcun incarico al convenuto di costituirsi nel processo esecutivo promosso da né di Parte_2
svolgere alcun'altra attività di carattere giudiziale, né ha sottoscritto all'uopo alcuna pagina 8 di 16 procura processuale a favore del legale. L'avv. si è immediatamente CP_1
adoperato, avviando un'articolata trattativa con il legale del creditore procedente, documentata da un'ampia mole di corrispondenza. Egli ha preso contatti con il difensore del creditore procedente, proponendo di addivenire a un accordo, che avrebbe dovuto prevedere l'immediato pagamento di un importo pari a un quarto della somma dovuta dalla RA e il saldo mediante il versamento di rate mensili di euro 1.000,00, _1
fino a quando la debitrice non disponesse di maggiore liquidità, all'esito della vendita di due immobili siti a sant'Alessio Siculo. La sospensione della procedura esecutiva non era finalizzata a coltivare ulteriori trattative con il creditore procedente, ma solo a dar tempo, all'attuale attrice, di reperire la liquidità necessaria per saldare il debito. Peraltro, considerato che l'intento della RA era quello di trovare un accordo e non di _1
opporsi all'esecuzione o agli atti esecutivi, non si comprende quale sarebbe stata l'utilità della costituzione della debitrice nel processo esecutivo.
La riassunzione della procedura esecutiva non è stata determinata da un'inerzia dell'avv.
, ma dal fatto che la stessa RA non era riuscita a recuperare la CP_1 _1
liquidità necessaria per estinguere il debito. Non è, quindi, ravvisabile alcun inadempimento del convenuto, che possa fondare la responsabilità invocata dall'attrice.
In ogni caso, non sono ravvisabili neppure i pregiudizi lamentati dall'attrice, che non ha provato l'esborso di 3.640,00, pari all'ammontare della parcella, richiesta dal nuovo difensore per l'ulteriore attività difensiva, il cui onere dovrebbe essere posto a carico del convenuto. A tal riguardo, il convenuto rileva che l'attrice non ha corrisposto alcun compenso a favore dell'avv. . L'esborso, quindi, non configura un danno, ma CP_1
il pagamento di un corrispettivo, per un'attività professionale richiesta dalla stessa attrice.
Infine, tanto la sussistenza del presunto danno alla salute, quanto la quantificazione economica dello stesso, sono del tutto privi di elementi di riscontro. pagina 9 di 16 Il convenuto, pertanto, pur chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice al fine di essere dalla stessa Controparte_2
manlevato in caso di condanna, ha escluso ogni propria responsabilità, invocando il rigetto delle domande della controparte.
3. si è costituita, aderendo alle difese del convenuto. Controparte_2
In particolare, quanto alla prima contestazione, la stessa ha rilevato che l'attrice non ha dimostrato di aver conferito al convenuto alcun incarico inerente al recupero del credito
“collegato” alle cambiali, che non vi è alcun danno causalmente connesso all'inadempimento contestato, che è comunque da escludere che l'azione eventualmente intrapresa avrebbe condotto ad effetti favorevoli per l'attrice e che è altamente inverosimile che – qualora l'azione causale non si fosse prescritta – la RA _1
avrebbe potuto recuperare, anche solo parzialmente, il proprio credito prescritto.
Quanto alla seconda contestazione, la terza chiamata osserva che non è stata fornita la prova che l'avv. fosse stato incaricato di costituirsi in giudizio nella CP_1
procedura esecutiva e che neppure vi è alcuna prova del fatto che una diversa condotta dell'avv. avrebbe consentito di giungere a una soluzione a saldo e stralcio o, CP_1
comunque, a una soluzione migliore di quella poi raggiunta dai signori con il _1
nuovo legale. Inoltre, la società osserva che i debitori esecutati erano due Controparte_2
(l'attrice e il RA ) sicché graverebbe sulla RA l'onere di provare CP_3 _1
che è stata solo lei a subire l'asserito danno.
Infine, la terza chiamata ha eccepito che, ai sensi dell'art. 8 dell'All. A delle c.g.a.,
l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza e che il massimale della polizza n. 371051690 è di euro 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa – che rappresenta il limite di risarcimento a carico di per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa;
inoltre, l'assicurazione è CP_2
prestata, sempre ai sensi dell'art. 8 dell'All. A delle c.g.a., previa applicazione di uno pagina 10 di 16 scoperto del 5% per ogni sinistro e con il minimo assoluto non inferiore ad euro 500,00 per ogni terzo danneggiato.
4. La causa, all'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 183 sesto comma c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza svolgimento di attività istruttoria, ed è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. La fattispecie va innanzitutto inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Parte attrice domanda l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto per inadempimento nell'espletamento dell'incarico professionale. Ne chiede quindi la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto.
Come è noto, nell'adempimento delle obbligazioni relative all'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., secondo comma), ossia una diligenza qualificata dalla perizia, dall'impiego di conoscenze e strumenti tecnici, nonché dalla prudenza, adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni rese dal professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.
Per giurisprudenza costante, l'avvocato è considerato responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. La responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione è circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando essa implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà a norma dell'art. 2236 c.c.
pagina 11 di 16 Il professionista è quindi esente da responsabilità se e in quanto dimostri l'esatta esecuzione o la non imputabilità dell'imperfetta esecuzione della prestazione ex art. 1218 c.c., avendo agito con diligenza e avendo individuato e utilizzato gli strumenti giuridici più corretti per soddisfare lo scopo perseguito dal cliente, a norma del combinato disposto degli artt. 1176 secondo comma e 2236 c.c.
Sul piano dell'onere della prova, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale dell'avvocato ha l'onere di dimostrare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la negligente prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la negligente prestazione professionale, l'inadempimento, e il danno evento, la lesione dell'interesse primario al bene della vita perseguito (cfr. Cass. sentenze n. 9238/2007, n.
28992/2019, n. 2109/2024).
Se tale onere probatorio non viene assolto, con particolare riguardo alla sussistenza del danno evento e alla causalità materiale, l'addebito di responsabilità non può essere mosso nella sua massima portata e deve essere comunque disposto il pagamento del compenso all'avvocato che sia incorso in negligenza professionale (Cassazione sentenze n. 25464/2020, n. 16342/2018).
5.1. L'attrice, alla luce delle considerazioni che precedono, deve fornire innanzitutto la prova del conferimento del mandato difensivo.
In proposito, si osserva che in atti risulta esclusivamente una delega, allegata dal convenuto quale documento 2, apposta a margine dell'atto di precetto relativo alla sentenza n. 3619/2012, di condanna della RA a pagare, a favore Persona_2
della RA la somma di euro 29.300,00. _1
Poiché l'avv. contesta il conferimento di ogni altro mandato e l'attrice non CP_1
ha fornito documentazione a supporto di quanto affermato, né ha articolato capitoli di prova sufficientemente circostanziati e idonei a dimostrare gli assunti sostenuti, può pagina 12 di 16 ritenersi provato soltanto che la stessa ha conferito all'avvocato l'incarico di CP_1
assisterla nella procedura esecutiva tesa al recupero della somma di euro 29.300,00, mentre non risulta il conferimento di alcun incarico al convenuto di costituirsi nel processo esecutivo promosso da Parte_2
Per il resto, quanto alla contestazione relativa alla procedura esecutiva promossa da
, vale quanto ammesso dallo stesso convenuto riguardo al conferimento di Parte_2
un mandato diretto all'instaurazione di trattative finalizzate a raggiungere un accordo.
5.2. Quanto al requisito della negligente prestazione professionale, si osserva che l'attrice rimprovera innanzitutto all'avv. di non averla informata della CP_1
possibilità di esperire l'azione causale relativamente ai titoli per i quali risultava già prescritta l'azione cambiaria.
Sotto tale profilo, dal momento che è la stessa attrice a evidenziare nell'atto di citazione che la debitrice, all'esito delle ricerche svolte, era risultata nullatenente e disoccupata, può essere ragionevolmente affermato che l'eventuale iniziativa giudiziale intrapresa, con elevatissima probabilità, non avrebbe avuto esito positivo e si sarebbe quindi risolta in un inutile aggravio di costi per la RA _1
Quanto alle trattative svolte per il raggiungimento di un accordo con , il Parte_2
convenuto ha dimostrato, con la corrispondenza prodotta (docc.
7-12 e 14-16), di essersi attivato per trovare un'intesa, ed è la stessa attrice, del resto, che dichiara che, dopo l'iniziale rifiuto della creditrice, l'accordo è stato raggiunto sulla base di condizioni più onerose per la parte debitrice e dopo che la stessa aveva provveduto alla vendita dei suoi due immobili siti in Sicilia. In ogni caso, la RA lamenta, non tanto che le _1
trattative si siano svolte in maniera inadeguata, quanto piuttosto che la stessa ignorava che l'avv. non si fosse costituito in giudizio. CP_1
Al riguardo, a prescindere dalla circostanza che non risulta alcun mandato a costituirsi nella procedura esecutiva, non sono stati forniti elementi di prova che consentano di pagina 13 di 16 ritenere che, nel caso di costituzione in giudizio, la vertenza avrebbe avuto un esito più favorevole per la RA _1
Anche in questo caso, l'attrice è venuta meno agli oneri probatori sulla stessa gravanti.
5.3. Anche relativamente alla sussistenza del danno, sono riscontrabili significative lacune probatorie. Innanzitutto, nonostante il richiamo ai documenti 11 e 11 bis di parte attrice, che dovrebbero dimostrare l'avvenuto esborso di euro 3.640,00, delle fatture indicate in citazione con il riferimento a tali documenti non vi è traccia in atti, come è stato eccepito anche dal convenuto.
In ogni caso, l'attrice non ha neppure allegato di essere stata costretta a duplicare le spese legali, dal momento che nulla ha replicato all'affermazione del convenuto di non essere mai stato pagato per le prestazioni rese in sui favore.
Neppure sono state chiaramente indicate le singole voci che vanno a comporre l'importo complessivo di euro 250.000,00 richiesto a titolo di risarcimento del danno, non potendo sicuramente la RA pretendere di far gravare sul convenuto i costi sostenuti _1
per onorare il proprio debito nei confronti di Parte_2
Ma soprattutto è sotto il profilo del nesso eziologico che la tesi di parte attrice risulta del tutto sfornita di prova, in quanto la stessa non ha in alcun modo dimostrato che, se anche l'avvocato avesse tenuto una condotta diversa, ella avrebbe conseguito il CP_1
riconoscimento delle proprie ragioni.
Non è cioè dimostrato che l'eventuale azione causale avrebbe fatto conseguire all'attrice l'importo di euro 19.247,56, né è, inoltre, dimostrato che la costituzione dell'avv.
nella procedura immobiliare rubricata al n. 2480/2015 e la conduzione con CP_1
altre modalità della trattativa con il creditore procedente da parte del medesimo avrebbero evitato la perdita patrimoniale e il danno alla salute affermati dall'attrice.
Quest'ultima lamenta la perdita dovuta alla svendita dei due appartamenti e il crollo emotivo che si sarebbe successivamente manifestato, provocando, dal 2017, una pagina 14 di 16 sindrome depressiva, ma, a dimostrazione del reale valore degli immobili venduti, non è stato prodotto alcun documento e, a dimostrazione dell'esistenza dell'asserita patologia, non è stato prodotto neppure un certificato medico.
Le domande dell'attrice appaiono pertanto infondate sotto tutti i profili considerati e vanno conseguentemente respinte.
6. Il rigetto delle domande proposte comporta l'assorbimento delle questioni legate alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
7. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, conformemente ai parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fatta eccezione per la fase istruttoria, per la quale si reputa congruo applicare i parametri minimi), in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, la parte attrice, soccombente, va condannata a rifondere le spese di lite al convenuto e alla società assicuratrice chiamata in causa dall'avv. Controparte_2
, a titolo di garanzia, a seguito delle domande svolte nei suoi confronti dalla CP_1
RA _1
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta tutte le domande svolte da Parte_1
- condanna l'attrice a rifondere al convenuto e alla terza chiamata le spese di lite, liquidate in euro 759,00 per spese e in euro 11.268,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, quanto al convenuto, nonché in euro 11.268,00
pagina 15 di 16 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, quanto alle
Controparte_2
Milano, 28 agosto 2025
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 16 di 16