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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11921 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56494/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 56494/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.05.1974, con il patrocinio dell'avv. Barbara Felici e dell'avv. Elisa Mattogno, con elezione di domicilio presso l'avv. Felici (Pec: Email_1
– ; Email_2
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato in [...] Controparte_1 C.F._2
(POLONIA) il 01.02.1977
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2023 , Parte_1 premesso che in data 24.02.2007 aveva contratto matrimonio a Roma con
[...]
e che dalla predetta unione era nata la figlia (Roma, CP_1 Per_1
29.8.2007), esponeva che con sentenza n. 15754/2017 del 03.08.2017 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi e che da allora non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, Controparte_1
che veniva, pertanto, dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 11.06.2024 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso. Il GD disponeva il rinnovo della notifica al resistente al fine di instaurare regolarmente il contraddittorio. All'udienza del 09.06.2025, il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio invitava la parte alla discussione orale, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione. La domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti posto che è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti.
La questione rilevante oggetto del decidere attiene alla determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal resistente in favore della figlia che a breve Per_1
(agosto 2025) diventerà maggiorenne. La ragazza non è ancora economicamente indipendente.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che in sede di separazione il
Tribunale intestato aveva stabilito nella misura pari ad Euro 900,00 il contributo dovuto dal padre in favore della figlia. La mancata costituzione del resistente nel presente giudizio, la circostanza che il padre non risulta frequentare la figlia dal
2022, oltre all'evidente accrescimento delle esigenze della figlia, tenuto conto della prossima iscrizione della medesima all'Università, il mancato riconoscimento della rivalutazione ISTAT sull'assegno stabilito in sede di separazione, consentono di rideterminare nella misura pari ad Euro 1100,00 l'assegno di mantenimento dovuto da in favore di per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie come da
Protocollo del 2014, siglato dal Tribunale di Roma e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma. La domanda di forfetizzare la quota parte delle spese straordinarie dovute dal padre nei riguardi della figlia non merita accoglimento tenuto conto della imprevedibilità delle medesime e della mancata possibilità di quantificarle aprioristicamente.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 56494/2023, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il
24.02.2007 tra e ; Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 00019, parte 2, serie A02);
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- determina in Euro 1100,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1 per il mantenimento della figlia che ad agosto diventerà maggiorenne, ma Per_1 non ancora economicamente autosufficiente, da corrispondere a Parte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo
[...] adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del 2014 siglato dal Tribunale di Roma;
- Spese irripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 56494/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.05.1974, con il patrocinio dell'avv. Barbara Felici e dell'avv. Elisa Mattogno, con elezione di domicilio presso l'avv. Felici (Pec: Email_1
– ; Email_2
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato in [...] Controparte_1 C.F._2
(POLONIA) il 01.02.1977
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2023 , Parte_1 premesso che in data 24.02.2007 aveva contratto matrimonio a Roma con
[...]
e che dalla predetta unione era nata la figlia (Roma, CP_1 Per_1
29.8.2007), esponeva che con sentenza n. 15754/2017 del 03.08.2017 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi e che da allora non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, Controparte_1
che veniva, pertanto, dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 11.06.2024 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso. Il GD disponeva il rinnovo della notifica al resistente al fine di instaurare regolarmente il contraddittorio. All'udienza del 09.06.2025, il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio invitava la parte alla discussione orale, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione. La domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti posto che è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti.
La questione rilevante oggetto del decidere attiene alla determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal resistente in favore della figlia che a breve Per_1
(agosto 2025) diventerà maggiorenne. La ragazza non è ancora economicamente indipendente.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che in sede di separazione il
Tribunale intestato aveva stabilito nella misura pari ad Euro 900,00 il contributo dovuto dal padre in favore della figlia. La mancata costituzione del resistente nel presente giudizio, la circostanza che il padre non risulta frequentare la figlia dal
2022, oltre all'evidente accrescimento delle esigenze della figlia, tenuto conto della prossima iscrizione della medesima all'Università, il mancato riconoscimento della rivalutazione ISTAT sull'assegno stabilito in sede di separazione, consentono di rideterminare nella misura pari ad Euro 1100,00 l'assegno di mantenimento dovuto da in favore di per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie come da
Protocollo del 2014, siglato dal Tribunale di Roma e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma. La domanda di forfetizzare la quota parte delle spese straordinarie dovute dal padre nei riguardi della figlia non merita accoglimento tenuto conto della imprevedibilità delle medesime e della mancata possibilità di quantificarle aprioristicamente.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 56494/2023, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il
24.02.2007 tra e ; Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 00019, parte 2, serie A02);
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- determina in Euro 1100,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1 per il mantenimento della figlia che ad agosto diventerà maggiorenne, ma Per_1 non ancora economicamente autosufficiente, da corrispondere a Parte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo
[...] adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del 2014 siglato dal Tribunale di Roma;
- Spese irripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI