TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/12/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1237 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 (Cod. Fisc: ) Rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni C.F._1 Allegra (Cod. Fisc.: – Posta elettronica certificata: C.F._2
– Telefax: 0921/933.302), presso il cui Email_1 studio, sito in Campofelice di Roccella, Viale Della Provincia n. 9, giusta procura in calce al presente atto. RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 (P. Iva - C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore Prof. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Controparte_2 presente atto rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Adolfo Landi (c.f.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, C.F._3 Via G. Puccini n. 32, RESISTENTE Oggetto: credito per borsa di studio FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione datato 6.4.2023, ha adito il Giudice del Parte_1 lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante, sostenendo che: aveva frequentato un
[...] corso di formazione professionale la cui denominazione era quella di “Laboratorio Ceramista PFA”, posto in essere dalla società convenuta, finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale – Bando di reclutamento allievi ex art. 8 DDG 5021 del 6.11.2013, superando anche l'esame finale;
era prevista la corresponsione di 4 euro lordi per ogni ora di corso seguita e, avendo seguito 900 ore, aveva un credito di 3.600 euro invano richiesto sia alla società resistente sia al Dipartimento della Formazione Professionale in seno alla Regione Sicilia, come da indicazioni della società resistente. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni “Ritenere e dichiarare che la Sig.ra ha Parte_1 frequentato nell'anno 2017-2018 il corso di Formazione professionale di
“Laboratorio Ceramista PFA”, articolato in 900 ore con una indennità/retribuzione di Euro 4,00 per ciascuna ora frequentata;
Per l'effetto, condannare la società convenuta (P.IVA: – Cod. Fisc: Controparte_3 P.IVA_1
1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a P.IVA_2 Palermo nella via Damiani Almeyda n. 5/A, al pagamento in favore della ricorrente
, della somma di Euro 3.600,00 (in ragione di Euro 4,00 per ciascuna Parte_1 ora frequentata per un totale di 900 ore) o di quella maggiore o minore che l'Ill'mo Tribunale Civile di Termini Imerese – Sezione Lavoro adito riterrà conforme a giustizia per la causa di cui in narrativa, nei limiti della propria competenza. Detta cifra dovrà essere aumentata, in ogni caso, degli interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo e della somma dovuta per la rivalutazione monetaria intervenuta. Con vittoria di spese competenze ed onorari In via istruttoria, quale mezzo a fine, Si chiede Ammettersi prova testimoniale con il Sig. , Testimone_1 2 residente a [...] e residente a Testimone_2 Campofelice di Roccella nella via Belvedere n. 20, sui seguenti capitolati di prova: 1. “Vero è che la Sig.ra ha frequentato il Corso di Formazione Parte_1 professionale di “Laboratorio Ceramista” nell'anno 2017-2018 a Cefalù effettuato dalla 2. “Vero è che questo corso si è protratto per 900 Controparte_3 ore ripartite in 7 mesi di frequenza che l'attore ha regolarmente svolto” 3. “vero è che la Sig.ra non ha percepito nulla per la frequentazione del Parte_1 superiore corso professionale”. La in persona del legale rappresentante, nel costituirsi, Controparte_4 ha replicato che: la ricorrente difettava di interesse ad agire atteso che dalla documentazione prodotta risultava che ella aveva già percepito l'importo lordo dovuto per il corso in questione;
il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che, come risultava dalla documentazione prodotta, il soggetto debitore della somma richiesta era la Regione Sicilia mentre ella aveva fatto tutto quanto necessario per consentire alla ricorrente la percezione delle somme spettanti;
nel merito l'infondatezza della somma come richiesta, essendo previsto un compenso di 4 euro lordo al giorno e non all'ora sì che la stessa Regione aveva disposto il pagamento per euro 508 anche a favore della e non invece la somma richiesta da quest'ultima Pt_1 anche nel corso del presente giudizio. Ha pertanto così concluso: “In via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di interesse ad agire della ricorrente per intervenuto pagamento giusto DDS n. 1537, del 25.10.2021, tanto emergendo allo stato degli atti;
In via preliminare, ritenere e dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva del avverso la domanda dedotta con il ricorso in Parte_2 riassunzione cui in questa sede si resiste, per le ragioni già espresse in narrativa;
In subordine, in via principale, in ogni caso rigettare, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa, la richiesta così come formulata in ricorso, trattandosi di somme non dovute ed essendo, in ogni caso, errato il criterio di calcolo applicato per le motivazioni di cui in narrativa;
In subordine, rideterminare le somme dovute sulla scorta dei criteri menzionati in narrativa. In via istruttoria ci si oppone alla prova per testi chiesta da controparte, in quanto inconducente e superflua: il primo quesito verte su un fatto che non è in discussione, ossia la frequenza del corso da parte della ricorrente, peraltro documentato dall'attestato di fine lavori;
il secondo quesito, invece, è affidato a una petizione di principio, non potendosi conferire valenza certificatoria a una mera dichiarazione, peraltro ampiamente sconfessata dalla documentazione già in atti. Si chiede, in ogni caso, cautelativamente di essere ammessi a prova contraria. Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova per testi sul seguente articolato: << Vero o non che
[...]
[...] [...]
non ha mai ricevuto le somme relative alle indennità di Controparte_5 frequenza previste per i corsi di formazione AF 2013/2014, II Annualità Avviso 20/2011 erogati nell'anno 2016/2017? >>; << Vero o no che il pagamento delle somme relative alle indennità di frequenza previste per gli allievi dei corsi di formazione AF 2013/2014, II Annualità Avviso 20/2011 erogati nell'anno 2016/2017, è stato effettuato in via diretta dalla Regione? >> Si indicano, quali testi: - ( ), nata a [...] [...], Testimone_3 C.F._4 residente in [...], Palermo;
- , Testimone_4 ( , nato a [...] [...], residente in [...] Umberto Cagni n.61/G, Palermo. Spese e compensi, anche ai sensi di cui all'art. 96 3 c.p.c..”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 17.12.2025 depositate dalle parti. Il ricorso è infondato. Invero, è acclarato che la ricorrente ha frequentato, negli anni 2016/2017, il corso di Formazione professionale di “Laboratorio Ceramista PFA”, articolato in 900 ore, distribuite in 8 mesi e superando anche l'esame finale del 26.1.2018. Detto corso rientra nel piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani;
priorità 3: formazione giovani – CUP G79D16000430002 CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/252, decreto nomina commissione degli esami DDG N. 9126 del 15.12.2017. È altresì documentato che il dell'istruzione e della formazione CP_6 professionale dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia ha invitato tutti gli allievi dei corsi di formazione A.F. 2013/2014 – II annualità avviso 20/2011 erogati dall'ente gestore CERF scarl – Palermo nell'anno 2016/2017, a trasmettere apposita richiesta di erogazione delle borse incentivanti mediante compilazione dell'allegato modello: comunicato noto anche alla ricorrente la quale ha provveduto a inoltrare in data 6.10.2021 la relativa domanda avvalendosi del predetto modello. Ancora, è documentata la ricezione della domanda da parte del citato Controparte_7
Regione Sicilia. Infine, è
[...] documentato il decreto - D.D.S. N. 1537 del 25/10/2021 – dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale – Controparte_7 professionale, di liquidazione Borsa incentivante II Annualità Avviso 20 CORSO N. 2070 - ALLIEVI BENEFICIARI Progetto ID 697 CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/252 CUP:G79D16000430002 – ossia dell'unico corso regionale che la stessa ricorrente ha dedotto di avere seguito - con accredito sul c/c della . Pt_1 Dalla suddetta documentazione – costituente atto pubblico valido fino a querela di falso - consegue che: l'importo della borsa di studio risulta erogato dal
[...]
Controparte_7
Regione Sicilia, dichiaratosi unico debitore
[...] della somma richiesta;
la ricorrente ha omesso di produrre il documento pubblico che ha disposto l'entità della borsa di studio calcolata sulla base di un compenso orario invece che giornaliero come risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente;
pertanto, la ricorrente non ha dimostrato di essere creditrice della
3 differenza tra quanto liquidato e quanto richiesto col ricorso introduttivo del presente giudizio, mentre la prova testimoniale è del tutto irrilevante sia in quanto attinente a circostanze non contestate sia in quanto contraria a documenti provenienti dalla P.A.; alcuna obbligazione grava né risulta essere gravata sulla società resistente per il titolo azionato dalla ricorrente, con conseguente rigetto della pretesa nei confronti di quest'ultima. Non senza omettere di osservare che anche ipotizzando che nonostante il DDS n. 1537 del 25.10.2021, il pagamento della somma come sopra determinata, non sia effettivamente avvenuto, in ogni caso, la pretesa dovrebbe essere rigettata nei confronti della resistente stante l'espresso riconoscimento del debito per cui è 4 giudizio da parte del
[...]
Regione Controparte_7
Sicilia. IL rigetto comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite atteso che dalla documentazione in atti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso depositato da nei confronti della , in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della resistente che liquida in complessivi € 321,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Termini Imerese, 17.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
4
Parte_1 (Cod. Fisc: ) Rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni C.F._1 Allegra (Cod. Fisc.: – Posta elettronica certificata: C.F._2
– Telefax: 0921/933.302), presso il cui Email_1 studio, sito in Campofelice di Roccella, Viale Della Provincia n. 9, giusta procura in calce al presente atto. RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 (P. Iva - C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore Prof. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Controparte_2 presente atto rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Adolfo Landi (c.f.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, C.F._3 Via G. Puccini n. 32, RESISTENTE Oggetto: credito per borsa di studio FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione datato 6.4.2023, ha adito il Giudice del Parte_1 lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante, sostenendo che: aveva frequentato un
[...] corso di formazione professionale la cui denominazione era quella di “Laboratorio Ceramista PFA”, posto in essere dalla società convenuta, finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale – Bando di reclutamento allievi ex art. 8 DDG 5021 del 6.11.2013, superando anche l'esame finale;
era prevista la corresponsione di 4 euro lordi per ogni ora di corso seguita e, avendo seguito 900 ore, aveva un credito di 3.600 euro invano richiesto sia alla società resistente sia al Dipartimento della Formazione Professionale in seno alla Regione Sicilia, come da indicazioni della società resistente. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni “Ritenere e dichiarare che la Sig.ra ha Parte_1 frequentato nell'anno 2017-2018 il corso di Formazione professionale di
“Laboratorio Ceramista PFA”, articolato in 900 ore con una indennità/retribuzione di Euro 4,00 per ciascuna ora frequentata;
Per l'effetto, condannare la società convenuta (P.IVA: – Cod. Fisc: Controparte_3 P.IVA_1
1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a P.IVA_2 Palermo nella via Damiani Almeyda n. 5/A, al pagamento in favore della ricorrente
, della somma di Euro 3.600,00 (in ragione di Euro 4,00 per ciascuna Parte_1 ora frequentata per un totale di 900 ore) o di quella maggiore o minore che l'Ill'mo Tribunale Civile di Termini Imerese – Sezione Lavoro adito riterrà conforme a giustizia per la causa di cui in narrativa, nei limiti della propria competenza. Detta cifra dovrà essere aumentata, in ogni caso, degli interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo e della somma dovuta per la rivalutazione monetaria intervenuta. Con vittoria di spese competenze ed onorari In via istruttoria, quale mezzo a fine, Si chiede Ammettersi prova testimoniale con il Sig. , Testimone_1 2 residente a [...] e residente a Testimone_2 Campofelice di Roccella nella via Belvedere n. 20, sui seguenti capitolati di prova: 1. “Vero è che la Sig.ra ha frequentato il Corso di Formazione Parte_1 professionale di “Laboratorio Ceramista” nell'anno 2017-2018 a Cefalù effettuato dalla 2. “Vero è che questo corso si è protratto per 900 Controparte_3 ore ripartite in 7 mesi di frequenza che l'attore ha regolarmente svolto” 3. “vero è che la Sig.ra non ha percepito nulla per la frequentazione del Parte_1 superiore corso professionale”. La in persona del legale rappresentante, nel costituirsi, Controparte_4 ha replicato che: la ricorrente difettava di interesse ad agire atteso che dalla documentazione prodotta risultava che ella aveva già percepito l'importo lordo dovuto per il corso in questione;
il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che, come risultava dalla documentazione prodotta, il soggetto debitore della somma richiesta era la Regione Sicilia mentre ella aveva fatto tutto quanto necessario per consentire alla ricorrente la percezione delle somme spettanti;
nel merito l'infondatezza della somma come richiesta, essendo previsto un compenso di 4 euro lordo al giorno e non all'ora sì che la stessa Regione aveva disposto il pagamento per euro 508 anche a favore della e non invece la somma richiesta da quest'ultima Pt_1 anche nel corso del presente giudizio. Ha pertanto così concluso: “In via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di interesse ad agire della ricorrente per intervenuto pagamento giusto DDS n. 1537, del 25.10.2021, tanto emergendo allo stato degli atti;
In via preliminare, ritenere e dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva del avverso la domanda dedotta con il ricorso in Parte_2 riassunzione cui in questa sede si resiste, per le ragioni già espresse in narrativa;
In subordine, in via principale, in ogni caso rigettare, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa, la richiesta così come formulata in ricorso, trattandosi di somme non dovute ed essendo, in ogni caso, errato il criterio di calcolo applicato per le motivazioni di cui in narrativa;
In subordine, rideterminare le somme dovute sulla scorta dei criteri menzionati in narrativa. In via istruttoria ci si oppone alla prova per testi chiesta da controparte, in quanto inconducente e superflua: il primo quesito verte su un fatto che non è in discussione, ossia la frequenza del corso da parte della ricorrente, peraltro documentato dall'attestato di fine lavori;
il secondo quesito, invece, è affidato a una petizione di principio, non potendosi conferire valenza certificatoria a una mera dichiarazione, peraltro ampiamente sconfessata dalla documentazione già in atti. Si chiede, in ogni caso, cautelativamente di essere ammessi a prova contraria. Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova per testi sul seguente articolato: << Vero o non che
[...]
[...] [...]
non ha mai ricevuto le somme relative alle indennità di Controparte_5 frequenza previste per i corsi di formazione AF 2013/2014, II Annualità Avviso 20/2011 erogati nell'anno 2016/2017? >>; << Vero o no che il pagamento delle somme relative alle indennità di frequenza previste per gli allievi dei corsi di formazione AF 2013/2014, II Annualità Avviso 20/2011 erogati nell'anno 2016/2017, è stato effettuato in via diretta dalla Regione? >> Si indicano, quali testi: - ( ), nata a [...] [...], Testimone_3 C.F._4 residente in [...], Palermo;
- , Testimone_4 ( , nato a [...] [...], residente in [...] Umberto Cagni n.61/G, Palermo. Spese e compensi, anche ai sensi di cui all'art. 96 3 c.p.c..”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 17.12.2025 depositate dalle parti. Il ricorso è infondato. Invero, è acclarato che la ricorrente ha frequentato, negli anni 2016/2017, il corso di Formazione professionale di “Laboratorio Ceramista PFA”, articolato in 900 ore, distribuite in 8 mesi e superando anche l'esame finale del 26.1.2018. Detto corso rientra nel piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani;
priorità 3: formazione giovani – CUP G79D16000430002 CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/252, decreto nomina commissione degli esami DDG N. 9126 del 15.12.2017. È altresì documentato che il dell'istruzione e della formazione CP_6 professionale dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia ha invitato tutti gli allievi dei corsi di formazione A.F. 2013/2014 – II annualità avviso 20/2011 erogati dall'ente gestore CERF scarl – Palermo nell'anno 2016/2017, a trasmettere apposita richiesta di erogazione delle borse incentivanti mediante compilazione dell'allegato modello: comunicato noto anche alla ricorrente la quale ha provveduto a inoltrare in data 6.10.2021 la relativa domanda avvalendosi del predetto modello. Ancora, è documentata la ricezione della domanda da parte del citato Controparte_7
Regione Sicilia. Infine, è
[...] documentato il decreto - D.D.S. N. 1537 del 25/10/2021 – dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale – Controparte_7 professionale, di liquidazione Borsa incentivante II Annualità Avviso 20 CORSO N. 2070 - ALLIEVI BENEFICIARI Progetto ID 697 CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/252 CUP:G79D16000430002 – ossia dell'unico corso regionale che la stessa ricorrente ha dedotto di avere seguito - con accredito sul c/c della . Pt_1 Dalla suddetta documentazione – costituente atto pubblico valido fino a querela di falso - consegue che: l'importo della borsa di studio risulta erogato dal
[...]
Controparte_7
Regione Sicilia, dichiaratosi unico debitore
[...] della somma richiesta;
la ricorrente ha omesso di produrre il documento pubblico che ha disposto l'entità della borsa di studio calcolata sulla base di un compenso orario invece che giornaliero come risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente;
pertanto, la ricorrente non ha dimostrato di essere creditrice della
3 differenza tra quanto liquidato e quanto richiesto col ricorso introduttivo del presente giudizio, mentre la prova testimoniale è del tutto irrilevante sia in quanto attinente a circostanze non contestate sia in quanto contraria a documenti provenienti dalla P.A.; alcuna obbligazione grava né risulta essere gravata sulla società resistente per il titolo azionato dalla ricorrente, con conseguente rigetto della pretesa nei confronti di quest'ultima. Non senza omettere di osservare che anche ipotizzando che nonostante il DDS n. 1537 del 25.10.2021, il pagamento della somma come sopra determinata, non sia effettivamente avvenuto, in ogni caso, la pretesa dovrebbe essere rigettata nei confronti della resistente stante l'espresso riconoscimento del debito per cui è 4 giudizio da parte del
[...]
Regione Controparte_7
Sicilia. IL rigetto comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite atteso che dalla documentazione in atti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso depositato da nei confronti della , in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della resistente che liquida in complessivi € 321,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Termini Imerese, 17.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
4