Art. 54.
Nei riguardi dei salariati che siano stati iscritti ad altri Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, sono cumulabili, agli effetti del conseguimento del diritto a indennita' o a pensione a norma del presente Ordinamento, tutti i servizi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti, fermo restando quanto e' stabilito dall'art. 50 per il computo del servizio utile complessivo.
E' ammesso altresi' il cumulo, con le norme di cui ai precedenti articoli 51 e 52, dei servizi resi in qualsiasi qualifica con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali di pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali, anche quando non siavi stata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria, di personale, sempre che per le disposizioni speciali dell'Istituto medesimo i servizi stessi siano valutabili.
L'indennita' o la pensione complessiva viene liquidata. e pagata dalla Cassa di previdenza ed e' costituita dalla somma delle quote di indennita' o di pensioni teoriche determinate per ciascuno degli Istituti di previdenza in base alle norme speciali degli Istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, ancorche' non siano stati compiuti i periodi minimi di servizio rispettivamente prescritti dagli Ordinamenti degli altri Istituti.
La pensione complessiva non puo' essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo stabiliti dal presente Ordinamento; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente.
Gli altri Istituti di previdenza cui spetta la determinazione di quote di indennita' o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati, le rispettive quote di indennita' o il valore capitale delle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi, valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del Ministro per le finanze.
Nel caso che vi siano quote a carico degli Enti, l'indennita' o l'intera pensione viene pagata dalla Cassa predetta, che si rivale sugli Enti medesimi, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 51 e 52.
Nei riguardi dei salariati che siano stati iscritti ad altri Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, sono cumulabili, agli effetti del conseguimento del diritto a indennita' o a pensione a norma del presente Ordinamento, tutti i servizi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti, fermo restando quanto e' stabilito dall'art. 50 per il computo del servizio utile complessivo.
E' ammesso altresi' il cumulo, con le norme di cui ai precedenti articoli 51 e 52, dei servizi resi in qualsiasi qualifica con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali di pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali, anche quando non siavi stata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria, di personale, sempre che per le disposizioni speciali dell'Istituto medesimo i servizi stessi siano valutabili.
L'indennita' o la pensione complessiva viene liquidata. e pagata dalla Cassa di previdenza ed e' costituita dalla somma delle quote di indennita' o di pensioni teoriche determinate per ciascuno degli Istituti di previdenza in base alle norme speciali degli Istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, ancorche' non siano stati compiuti i periodi minimi di servizio rispettivamente prescritti dagli Ordinamenti degli altri Istituti.
La pensione complessiva non puo' essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo stabiliti dal presente Ordinamento; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente.
Gli altri Istituti di previdenza cui spetta la determinazione di quote di indennita' o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati, le rispettive quote di indennita' o il valore capitale delle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi, valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del Ministro per le finanze.
Nel caso che vi siano quote a carico degli Enti, l'indennita' o l'intera pensione viene pagata dalla Cassa predetta, che si rivale sugli Enti medesimi, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 51 e 52.