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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/10/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 20 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1725 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
( ). Parte_1 C.F._1
(Avv.to NOGARA VALLY )
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento (Avv. CARLISI VIVIANA)
RESISTENTE
pag. 1 OGGETTO: riconoscimento del requisito sanitario per pensione di invalidità civile L.118/71.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione di invalidità civile di cui alla L.118/71 , negategli dapprima dalla Commissione Medica Invalidi Civili di Agrigento e successivamente in sede di Accertamento Tecnico Preventivo nel procedimento R.G.N. 1044/2021 e di avere nei termini di legge depositato il relativo dissenso e successivamente il presente ricorso .
Deduceva, all'uopo, a sostegno della propria tesi che il nominato CTU della fase dell 'A.T.P. non aveva riscontrato la nuova documentazione dalla stessa prodotta ed autorizzata dal Giudice e che comunque le conclusioni medico- legali alle quali si era pervenuti in sede di A.T.P. non erano condivisibili avendo il C.T.U. sottovalutato le patologie di cui la parte ricorrente era affetta per quanto meglio argomentato in ricorso e di essere, pertanto, in possesso di tutti i presupposti di legge richiesti per avere diritto alla beneficio della pensione di inabilità di cui all' art. 12 L. 118/1971 (e succ. mod. e integr.), atteso che le patologie di cui era sofferente rendevano la medesima, totalmente e permanentemente inabile al lavoro.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna dell' in persona del CP_1
Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'odierna istante della suddetta “pensione di inabilità” ai sensi della L. 118/71 (e succ. mod. e integr.) e ciò con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da un periodo successivo da stabilirsi in sentenza, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
Pag. 2 di 5 Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria chiedeva disporre C.T.U. medico- legale .
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa Gerardi la quale fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' Controparte_1
- in persona del legale rapprendetene pro-tempore
[...]
a mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. In via istruttoria chiedeva disporsi l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo.
La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale, veniva rinviata per discussione all'udienza del 15 gennaio 2025. Nelle more del presente giudizio mutava la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore la quale fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per l'udienza odierna del 20 ottobre 2025 ove la causa dopo essere stata discussa dalla sola parte resistente presente in aula come da verbale di udienza e veniva decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. della quale veniva data integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c..
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario relativo all' assegno mensile di assistenza la Legge n. 118/71 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve
Pag. 3 di 5 essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge (percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
Ebbene ciò premesso nella fattispecie in esame i requisiti sanitari previsti dalla sopra citata norma non risultano soddisfatti. Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dott. , previo esame del periziando , dei dati Persona_1 anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato , attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, (cfr. CTU in atti), che “…..A parere del CTU, il signor nato il Parte_1
22/05/1967 ha diritto al riconoscimento della percentuale di invalidità del 86% con decorrenza dal 31/05/2023 .….”percentuale dal CTU confermata anche a seguito dei chiarimenti resi sulle osservazioni mosse alla relazione peritale dalla parte ricorrente e , pertanto, lo stesso non presenta i requisiti sanitari necessari per il godimento della prestazione richiesta pensione di invalidità civile l.118/71.
Alla luce delle superiori considerazioni si può affermare che la C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e, pertanto, viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice.
Inoltre, si rileva che la concorde valutazione di entrambi gli ausiliari tecnici dell'ufficio, fase di A.T.P. e merito unitamente alla valutazione della C.M.I.C. vale a diradare ogni dubbio sulla infondatezza della domanda, che va di conseguenza disattesa.
Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, sono irripetibili avendo la stessa parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c..p.c.. Pone definitivamente ad integrale carico dell' in persona de suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore le spese di C.T.U., come separatamente liquidate.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti: rigetta il ricorso dichiara che la parte ricorrente è invalida civile nella misura del 86 % e , pertanto, non è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia al fine del riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di invalidità civile L.118/71 Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio .
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell' in persona de suo legale rappresentante pro-tempore . CP_1
Così deciso in Agrigento, all'udienza del 20 ottobre 2025.
Dott.ssa Tecla De Bono
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