Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 3 ottobre 2002, n. 235
Articolo 3
- Legge 3 ottobre 2002, n. 235
Articolo 4 della Legge 3 ottobre 2002, n. 235
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29 ottobre 2002
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