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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7973/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7973/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 gennaio 2025 sono comparsi:
Per l'avv. MAZZAMUTO FRANCESCA Parte_1 Per il l'avv. RICCIOLI RENATA Controparte_1
I procuratori si riportano alle note conclusive depositate a cui rinviano, e chiedono che la causa venga decisa .
Il got
Si ritira in camera di consiglio per la decisione
Alle ore 16,40 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 27
gennaio 2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7973/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZAMUTO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), , con il Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
patrocinio dell'avv. RICCIOLI RENATA
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione delibera condominiale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento delle domande della parte ricorrente, annulla la delibera oggetto del giudizio nelle parti impugnate pagina 2 di 6 2) Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del CP_1
giudizio che si liquidano in euro 3000,00, oltre 600,00 per spese , oltre iva, cpa e spese forfettarie.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la sig.ra previo esperimento del tentativo di Parte_1
mediazione obbligatoria, conveniva in giudizio il al Controparte_3
fine di ottenere l'annullamento del verbale di assemblea del 18.01.2024, nei punti n.1 e n.2 dello stesso.
Esponeva che i punti 1e 2 dell'ordine del giorno prevedevano: 1)”Esame delle offerte pervenute a
seguito del computo metrico a firma dell'art. (allegato) Si invitano i condomini Persona_1
interessati a far predisporre offerte da ditte di fiducia in riferimento al computo metrico allegato;
2.
Discussione e deliberazioni consequenziali riferite al punto 1 e relativo all'accantonamento fondo
cassa” e che relativamente a tali punti l'assemblea aveva deliberato su lavori straordinari di notevole entità (ovvero un intervento radicale sulla terrazza condominiale e costituzione del relativo fondo spese), con una maggioranza di 439,00 millesimi, anziché i 500 previsti ex lege.
Inoltre riteneva che i condomini avessero deliberato su un argomento “ultroneo”, non contemplato dall'ordine del giorno indicato nella convocazione .
Chiedeva pertanto l'annullamento della delibera nella parti impugnate e la condanna del CP_1
resistente alle spese del giudizio.
Si costituiva il convenuto il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva il CP_1
rigetto delle domande e la condanna della stessa alle spese del giudizio.
Questo decidente non sospendeva la delibera nelle parti impugnate in quanto riteneva non sussistente il periculum in mora.
Omessa ogni istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione .
All'udienza del 27 gennaio 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
pagina 3 di 6 La domanda di parte ricorrente è da accogliere in quanto il condominio ha deliberato su un argomento non indicato nell'ordine del giorno .
Dalla lettura dell'avviso di convocazione emerge che i condomini erano stati convocati per discutere sui lavori relativi alla terrazza della scala A.
Infatti i punti n.1 e n.2 dell'ordine del giorno della convocazione di assemblea del 18.01.2024 avevano ad oggetto: “1. Esame delle offerte pervenute a seguito del computo metrico a firma dell'art. Per_1
(allegato);
2. Discussione e deliberazioni consequenziali riferite all'offerta al punto 1 e relativo
[...]
all'accantonamento fondo cassa”.
Risulta che il computo metrico allegato alla convocazione fosse quello relativo ai lavori deliberati in sede di assemblea del 27.09.2024, e relativi all'intervento da eseguirsi sul tetto della sig.ra Pt_2
piano 7° scala A.
Il computo metrico citato descriveva lavori straordinari che la ricorrente, essendo proprietaria di un appartamento posto nella scala B, primo piano (quindi non di copertura dell'immobile della sig.ra
, non aveva alcun interesse ad esaminare attraverso un tecnico di sua fiducia. Pt_2
L'amministratore, invece , in sede di assemblea, ha presentato un computo metrico diverso da quello allegato all'avviso di convocazione e che riguardava l'intera copertura condominiale.
Nel verbale impugnato infatti si legge che :<erroneamente alla convocazione è stato allegato un
computo metrico che teneva conto solo dei lavori, tra l'altro già eseguiti, che hanno interessato la
terrazza di copertura piano 8 scala A ed il ripristino dei danni subiti appartamento Gorgone. Entrando
nel merito della discussione viene esaminato il computo metrico a firma dell'arch. che prevede Per_1
un intervento radicale sull'intera terrazza di copertura dell'edificio. (…)
La circostanza che all'avviso di convocazione erroneamente sia stato allegato un computo metrico che descriveva lavori straordinari relativi all'intervento da eseguirsi sul tetto della sig.ra piano 7° Pt_2
scala A, ha certamente indotto la ricorrente a ritenere che il primo punto dell'ordine del giorno relativo all'esame delle offerte pervenute a seguito del computo metrico a firma dell'art. Vincenzo
pagina 4 di 6 (allegato ) riguardasse proprio i lavori indicati nell'allegato che erano relativi alla terrazza Per_1
della scala A, lavori che certamente non interessavano l'attrice proprietaria di un appartamento posto nella scala B.
Ai fini della validità delle deliberazioni dell'assemblea di condominio è necessario che l'ordine del giorno elenchi in modo specifico gli argomenti da trattare, tale specificità non deve essere intesa come una indicazione analitica e minuziosa di ogni possibile aspetto delle materie dedotte in discussione ma deve intendersi nel senso che l'ordine del giorno deve indicare nei termini essenziali gli argomenti da trattare in modo da mettere i condomini in condizione di comprenderli e da poter decidere se intervenire direttamente o indirettamente alla convocata riunione.
Se la ricorrente avesse avuto conoscenza che nell'ordine del giorno ci fosse stato l'argomento trattato probabilmente avrebbe deciso di partecipare e quindi di essere presente all'assemblea per esprimere le proprie ragioni.
Questo giudice condivide quanto dedotto dal resistente e cioè che non sussiste alcun CP_1
obbligo dell'amministratore di allegare all'avviso di convocazione tutta la documentazione oggetto di discussione dell'assemblea e che l'amministratore non è tenuto ad allegare all'avviso di convocazione i carteggi giustificativi dei documenti da approvare.
E' anche vero che ciascun condòmino può richiedere copia all'amministratore, anticipatamente e senza interferire sull'attività comune, della documentazione relativa alla materia su cui decidere.
Nella fattispecie, tuttavia, l'amministratore, pur non avendo alcun obbligo di allegare documentazione,
ha erroneamente allegato all'avviso di convocazione il computo metrico relativo all'intervento sul tetto della sig.ra piano 7° scala A e proprio tale circostanza ha indotto la ricorrente a ritenere che Pt_2
il primo punto dell'ordine del giorno relativo all'esame delle offerte pervenute a seguito del computo metrico a firma dell'art. (allegato ) riguardasse proprio i lavori indicati nell'allegato Persona_1
che non interessavano l'attrice proprietaria di un appartamento posto nella scala B.
pagina 5 di 6 Per i motivi esposti, la delibera nella parte impugnata va annullata e ogni altro motivo deve ritenersi assorbito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7973/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 gennaio 2025 sono comparsi:
Per l'avv. MAZZAMUTO FRANCESCA Parte_1 Per il l'avv. RICCIOLI RENATA Controparte_1
I procuratori si riportano alle note conclusive depositate a cui rinviano, e chiedono che la causa venga decisa .
Il got
Si ritira in camera di consiglio per la decisione
Alle ore 16,40 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 27
gennaio 2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7973/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZAMUTO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), , con il Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
patrocinio dell'avv. RICCIOLI RENATA
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione delibera condominiale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento delle domande della parte ricorrente, annulla la delibera oggetto del giudizio nelle parti impugnate pagina 2 di 6 2) Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del CP_1
giudizio che si liquidano in euro 3000,00, oltre 600,00 per spese , oltre iva, cpa e spese forfettarie.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la sig.ra previo esperimento del tentativo di Parte_1
mediazione obbligatoria, conveniva in giudizio il al Controparte_3
fine di ottenere l'annullamento del verbale di assemblea del 18.01.2024, nei punti n.1 e n.2 dello stesso.
Esponeva che i punti 1e 2 dell'ordine del giorno prevedevano: 1)”Esame delle offerte pervenute a
seguito del computo metrico a firma dell'art. (allegato) Si invitano i condomini Persona_1
interessati a far predisporre offerte da ditte di fiducia in riferimento al computo metrico allegato;
2.
Discussione e deliberazioni consequenziali riferite al punto 1 e relativo all'accantonamento fondo
cassa” e che relativamente a tali punti l'assemblea aveva deliberato su lavori straordinari di notevole entità (ovvero un intervento radicale sulla terrazza condominiale e costituzione del relativo fondo spese), con una maggioranza di 439,00 millesimi, anziché i 500 previsti ex lege.
Inoltre riteneva che i condomini avessero deliberato su un argomento “ultroneo”, non contemplato dall'ordine del giorno indicato nella convocazione .
Chiedeva pertanto l'annullamento della delibera nella parti impugnate e la condanna del CP_1
resistente alle spese del giudizio.
Si costituiva il convenuto il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva il CP_1
rigetto delle domande e la condanna della stessa alle spese del giudizio.
Questo decidente non sospendeva la delibera nelle parti impugnate in quanto riteneva non sussistente il periculum in mora.
Omessa ogni istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione .
All'udienza del 27 gennaio 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
pagina 3 di 6 La domanda di parte ricorrente è da accogliere in quanto il condominio ha deliberato su un argomento non indicato nell'ordine del giorno .
Dalla lettura dell'avviso di convocazione emerge che i condomini erano stati convocati per discutere sui lavori relativi alla terrazza della scala A.
Infatti i punti n.1 e n.2 dell'ordine del giorno della convocazione di assemblea del 18.01.2024 avevano ad oggetto: “1. Esame delle offerte pervenute a seguito del computo metrico a firma dell'art. Per_1
(allegato);
2. Discussione e deliberazioni consequenziali riferite all'offerta al punto 1 e relativo
[...]
all'accantonamento fondo cassa”.
Risulta che il computo metrico allegato alla convocazione fosse quello relativo ai lavori deliberati in sede di assemblea del 27.09.2024, e relativi all'intervento da eseguirsi sul tetto della sig.ra Pt_2
piano 7° scala A.
Il computo metrico citato descriveva lavori straordinari che la ricorrente, essendo proprietaria di un appartamento posto nella scala B, primo piano (quindi non di copertura dell'immobile della sig.ra
, non aveva alcun interesse ad esaminare attraverso un tecnico di sua fiducia. Pt_2
L'amministratore, invece , in sede di assemblea, ha presentato un computo metrico diverso da quello allegato all'avviso di convocazione e che riguardava l'intera copertura condominiale.
Nel verbale impugnato infatti si legge che :<erroneamente alla convocazione è stato allegato un
computo metrico che teneva conto solo dei lavori, tra l'altro già eseguiti, che hanno interessato la
terrazza di copertura piano 8 scala A ed il ripristino dei danni subiti appartamento Gorgone. Entrando
nel merito della discussione viene esaminato il computo metrico a firma dell'arch. che prevede Per_1
un intervento radicale sull'intera terrazza di copertura dell'edificio. (…)
La circostanza che all'avviso di convocazione erroneamente sia stato allegato un computo metrico che descriveva lavori straordinari relativi all'intervento da eseguirsi sul tetto della sig.ra piano 7° Pt_2
scala A, ha certamente indotto la ricorrente a ritenere che il primo punto dell'ordine del giorno relativo all'esame delle offerte pervenute a seguito del computo metrico a firma dell'art. Vincenzo
pagina 4 di 6 (allegato ) riguardasse proprio i lavori indicati nell'allegato che erano relativi alla terrazza Per_1
della scala A, lavori che certamente non interessavano l'attrice proprietaria di un appartamento posto nella scala B.
Ai fini della validità delle deliberazioni dell'assemblea di condominio è necessario che l'ordine del giorno elenchi in modo specifico gli argomenti da trattare, tale specificità non deve essere intesa come una indicazione analitica e minuziosa di ogni possibile aspetto delle materie dedotte in discussione ma deve intendersi nel senso che l'ordine del giorno deve indicare nei termini essenziali gli argomenti da trattare in modo da mettere i condomini in condizione di comprenderli e da poter decidere se intervenire direttamente o indirettamente alla convocata riunione.
Se la ricorrente avesse avuto conoscenza che nell'ordine del giorno ci fosse stato l'argomento trattato probabilmente avrebbe deciso di partecipare e quindi di essere presente all'assemblea per esprimere le proprie ragioni.
Questo giudice condivide quanto dedotto dal resistente e cioè che non sussiste alcun CP_1
obbligo dell'amministratore di allegare all'avviso di convocazione tutta la documentazione oggetto di discussione dell'assemblea e che l'amministratore non è tenuto ad allegare all'avviso di convocazione i carteggi giustificativi dei documenti da approvare.
E' anche vero che ciascun condòmino può richiedere copia all'amministratore, anticipatamente e senza interferire sull'attività comune, della documentazione relativa alla materia su cui decidere.
Nella fattispecie, tuttavia, l'amministratore, pur non avendo alcun obbligo di allegare documentazione,
ha erroneamente allegato all'avviso di convocazione il computo metrico relativo all'intervento sul tetto della sig.ra piano 7° scala A e proprio tale circostanza ha indotto la ricorrente a ritenere che Pt_2
il primo punto dell'ordine del giorno relativo all'esame delle offerte pervenute a seguito del computo metrico a firma dell'art. (allegato ) riguardasse proprio i lavori indicati nell'allegato Persona_1
che non interessavano l'attrice proprietaria di un appartamento posto nella scala B.
pagina 5 di 6 Per i motivi esposti, la delibera nella parte impugnata va annullata e ogni altro motivo deve ritenersi assorbito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 6 di 6