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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/10/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N.685/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL.
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.685/2025 RG promossa da:
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. ORRICO ALESSANDRA parte ricorrente
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv.G IORDANO FRANCESCA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: come da proposta conciliativa
Parte resistente: come da proposta conciliativa
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/04/2025, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale dalla parte resistente. ha rappresentato di aver contratto concordatario Matrimonio con Parte_1 Parte_2
n data 09/07/2005 a Ghemme (NO) (matrimonio trascritto negli atti del Comune di GHEMME
[...]
Atto N. 3 parte 2 serie A - anno 2005) e che dalla loro unione è nata in data [...]. Ha, Per_1 quindi, rappresentato la crisi irreversibile del suo matrimonio a causa di una forte incompatibilità caratteriale e ha concluso chiedendo “- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. - Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. - stabilire che la casa coniugale sita in Ghemme, via Case sparse Pinda n. 19, in immobile di proprietà di entrambi i coniugi venga assegnata alla SI , con ogni arredo e corredo;
- Parte_1 stabilire che il OR versi alla SI a titolo di mantenimento per la figlia non economicamente Parte_2 Pt_1 Per_1 autosufficiente e convivente con la madre l'importo mensile di euro 400/00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- stabilire che il OR contribuisca al Parte_2 pagamento del 50% della rata di mutuo pari ad euro 315,00 importo da versare entro il primo giorno del mese fino all'estinzione dello stesso;
- ordinare al OR lo spostamento del finanziamento di euro 330,00 su un proprio Parte_2 conto personale. - stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate riguardanti OR (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) secondo il protocollo del Tribunale di Torino;
Con vittoria di spese, anticipazioni e competenze di causa con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testimoni o produrre documenti nei termini di legge. La ricorrente chiede inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Designato affinché: fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di 12 (dodici) mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio · dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto il 09/07/2005 a GHEMME (NO) trascritto negli atti del Comune di GHEMME Atto N. 3 parte 2 serie A - anno 2005 – Comune;
· ordinare al Comune di Ghemme di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- disporre che la SI Pt_1 perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio con il matromonio OMOLOGARE le seguenti condizioni - Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. - stabilire che il OR versi alla SI a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne non Parte_2 Pt_1 Per_1 economicamente autosufficiente e convivente con la madre l'importo mensile di euro 400/00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- stabilire che il OR Parte_2 contribuisca al pagamento del 50% della rata di mutuo pari ad euro 315,00 importo da versare entro il primo giorno del mese fino all'estinzione dello stesso;
- stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate riguardanti (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative), secondo Per_1 il protocollo spese del Tribunale di Torino;
- stabilire che la casa coniugale sita in Ghemme, via Case sparse Pinda n. 19, in immobile di proprietà di entrambi i coniugi venga assegnata alla SI , con ogni arredo e corredo;
Con Parte_1 vittoria di spese, anticipazioni e competenze di causa con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testimoni o produrre documenti nei termini di legge”.
Si è costituto nei termini he ha concluso nei seguenti termini: “1. autorizzare i Parte_2 coniugi a vivere separati;
2. assegnare la casa coniugale, ubicata nel Comune di Ghemme (No) alla via Case Sparse Pinda n.19, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra , nell'esclusivo interesse della residente in [...]
Ghemme via Case sparse Pinda n. 19 codice fiscale: , maggiorenne economicamente non C.F._3 autosufficiente;
- che l'ultimo domicilio coniugale eletto è stato in Ghemme via Case sparse Pinda n. 19 in immobile di proprietà di entrambi i coniugi;
- che negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
- che a nulla sono valsi i numerosissimi tentativi di giungere ad una definizione bonaria e consensuale della vicenda;
- che la ricorrente è pertanto costretta a presentare ricorso al fine di chiedere in via giudiziale la separazione personale tra le parti e all'esito la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che sono di seguito riportate”.
***
All'udienza del 16/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di separarsi e hanno accettato la proposta conciliativa del Giudice: “€ 250,00 di mantenimento a carico del resistente per da versarsi alla Per_1 madre, con AUU alla madre che si impegna a girarlo ad fino alla instaurazione del giudizio di divorzio o, Per_1 comunque, fino alla raggiunta autosufficienza economica della ragazza”.
Le parti, quindi, hanno chiesto di rassegnare le proprie conclusioni;
all'esito, il Giudice ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ancora, va disposta l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente -trattandosi di conclusione conforme di entrambe le parti e che segue la collocazione di in qualità di figlia maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente. Il Collegio ritiene, inoltre, di dover ratificare l'accordo delle parti quanto al contributo al mantenimento di non essendo contrario alle norme di legge o alle norme Per_1 imperative di interesse generale.
Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla contumacia di parte resistente e alla necessità della pronuncia in tema di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
3) assegna la casa familiare a Parte_1
4) pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento di versando Parte_2 Per_1 alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino fino alla instaurazione del giudizio di divorzio o, comunque, fino alla raggiunta autosufficienza economica della ragazza;
5) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla che si impegna Pt_1
a versalo alla figlia;
6) spese regolate unitamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
7) riserva di provvedere con separata ordinanza in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/9/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL.
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.685/2025 RG promossa da:
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. ORRICO ALESSANDRA parte ricorrente
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv.G IORDANO FRANCESCA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: come da proposta conciliativa
Parte resistente: come da proposta conciliativa
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/04/2025, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale dalla parte resistente. ha rappresentato di aver contratto concordatario Matrimonio con Parte_1 Parte_2
n data 09/07/2005 a Ghemme (NO) (matrimonio trascritto negli atti del Comune di GHEMME
[...]
Atto N. 3 parte 2 serie A - anno 2005) e che dalla loro unione è nata in data [...]. Ha, Per_1 quindi, rappresentato la crisi irreversibile del suo matrimonio a causa di una forte incompatibilità caratteriale e ha concluso chiedendo “- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. - Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. - stabilire che la casa coniugale sita in Ghemme, via Case sparse Pinda n. 19, in immobile di proprietà di entrambi i coniugi venga assegnata alla SI , con ogni arredo e corredo;
- Parte_1 stabilire che il OR versi alla SI a titolo di mantenimento per la figlia non economicamente Parte_2 Pt_1 Per_1 autosufficiente e convivente con la madre l'importo mensile di euro 400/00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- stabilire che il OR contribuisca al Parte_2 pagamento del 50% della rata di mutuo pari ad euro 315,00 importo da versare entro il primo giorno del mese fino all'estinzione dello stesso;
- ordinare al OR lo spostamento del finanziamento di euro 330,00 su un proprio Parte_2 conto personale. - stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate riguardanti OR (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) secondo il protocollo del Tribunale di Torino;
Con vittoria di spese, anticipazioni e competenze di causa con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testimoni o produrre documenti nei termini di legge. La ricorrente chiede inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Designato affinché: fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di 12 (dodici) mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio · dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto il 09/07/2005 a GHEMME (NO) trascritto negli atti del Comune di GHEMME Atto N. 3 parte 2 serie A - anno 2005 – Comune;
· ordinare al Comune di Ghemme di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- disporre che la SI Pt_1 perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio con il matromonio OMOLOGARE le seguenti condizioni - Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. - stabilire che il OR versi alla SI a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne non Parte_2 Pt_1 Per_1 economicamente autosufficiente e convivente con la madre l'importo mensile di euro 400/00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- stabilire che il OR Parte_2 contribuisca al pagamento del 50% della rata di mutuo pari ad euro 315,00 importo da versare entro il primo giorno del mese fino all'estinzione dello stesso;
- stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate riguardanti (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative), secondo Per_1 il protocollo spese del Tribunale di Torino;
- stabilire che la casa coniugale sita in Ghemme, via Case sparse Pinda n. 19, in immobile di proprietà di entrambi i coniugi venga assegnata alla SI , con ogni arredo e corredo;
Con Parte_1 vittoria di spese, anticipazioni e competenze di causa con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testimoni o produrre documenti nei termini di legge”.
Si è costituto nei termini he ha concluso nei seguenti termini: “1. autorizzare i Parte_2 coniugi a vivere separati;
2. assegnare la casa coniugale, ubicata nel Comune di Ghemme (No) alla via Case Sparse Pinda n.19, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra , nell'esclusivo interesse della residente in [...]
Ghemme via Case sparse Pinda n. 19 codice fiscale: , maggiorenne economicamente non C.F._3 autosufficiente;
- che l'ultimo domicilio coniugale eletto è stato in Ghemme via Case sparse Pinda n. 19 in immobile di proprietà di entrambi i coniugi;
- che negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
- che a nulla sono valsi i numerosissimi tentativi di giungere ad una definizione bonaria e consensuale della vicenda;
- che la ricorrente è pertanto costretta a presentare ricorso al fine di chiedere in via giudiziale la separazione personale tra le parti e all'esito la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che sono di seguito riportate”.
***
All'udienza del 16/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di separarsi e hanno accettato la proposta conciliativa del Giudice: “€ 250,00 di mantenimento a carico del resistente per da versarsi alla Per_1 madre, con AUU alla madre che si impegna a girarlo ad fino alla instaurazione del giudizio di divorzio o, Per_1 comunque, fino alla raggiunta autosufficienza economica della ragazza”.
Le parti, quindi, hanno chiesto di rassegnare le proprie conclusioni;
all'esito, il Giudice ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ancora, va disposta l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente -trattandosi di conclusione conforme di entrambe le parti e che segue la collocazione di in qualità di figlia maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente. Il Collegio ritiene, inoltre, di dover ratificare l'accordo delle parti quanto al contributo al mantenimento di non essendo contrario alle norme di legge o alle norme Per_1 imperative di interesse generale.
Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla contumacia di parte resistente e alla necessità della pronuncia in tema di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
3) assegna la casa familiare a Parte_1
4) pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento di versando Parte_2 Per_1 alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino fino alla instaurazione del giudizio di divorzio o, comunque, fino alla raggiunta autosufficienza economica della ragazza;
5) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla che si impegna Pt_1
a versalo alla figlia;
6) spese regolate unitamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
7) riserva di provvedere con separata ordinanza in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/9/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO