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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3747/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2378/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 1347/2009, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 31.01.2025 pendente
TRA
(P. IVA: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa giusta delibera di Dir. Gen. n. 1352 del 22.10.2020 dall'avvocato Victor Gatto (C.F.: ) in virtù di C.F._1
procura alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._2
Costantino Maglione (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(C.F.: ) rappresentata dal tutore Controparte_2 C.F._4
provvisorio in virtù di autorizzazione resa il 12.02.2021 dal Controparte_3 Giudice Tutelare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_3
(C.F.: ), (C.F.: C.F._5 Parte_2
) e (C.F.: ) C.F._6 Parte_3 C.F._7
rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Saverio Frasca (C.F.:
e (C.F.: in virtù di C.F._8 Controparte_4 C.F._9
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
E
(già (C.F. e P. IVA: ) che Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_2
ha acquisito dal 1.07.2013 il portafoglio assicurativo della
[...]
con atto a rogito del Notaio dott. Controparte_7 Persona_1
in LA del 28.06.2013 (rep. n. 18.568/5.996), rappresentata e difesa dall'avvocato
Francesco Saverio Formichella (C.F.: ) in virtù di procura C.F._10
generale alle liti, allegata agli atti
APPELLATA
E in persona del legale rappresentante pro tempore con sede Controparte_8
in LA al Corso Como n. 17
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a responsabilità medica
Conclusioni: per l'appellante: “… si conclude insistendo per l'accoglimento, nel merito, di tutti i motivi dedotti nel proposto appello e, per l'effetto, per la riforma della prefata sentenza di prime cure n. 2378/2020 oggetto di gravame riportandosi alle conclusioni già rese nell'atto di citazione in appello. In ordine al quantum si conclude insistendo per la corretta applicazione delle Tabelle di LA 2018, già contenenti sia la personalizzazione che il danno morale suriettivo e, per l'effetto, non riconoscere ulteriori pretese risarcitorie al fine di evitare duplicazioni, con condanna degli appellati in solido alla refusione delle spese processuali del giudizio di II grado
…”; per : “si riporta, nuovamente, ai propri scritti ed atti espressamente ed CP_1
integralmente richiamando: - la comparsa di costituzione e di risposta altresì contenente appello incidentale in punto di spese e alle conclusioni ivi rassegnate;
- le note di deposito del 27/02/2021; - le note di trattazione scritta del 3-5 marzo 2021; - le note di trattazione scritta del 19/05/2021; - il foglio di conclusione del 06/12/2021;
- le note di trattazione scritta del 24 novembre 2022; - le ulteriori note scritte del 25 gennaio 2024 … .”; per , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
“… ci si riporta a quanto contenuto nelle conclusioni della comparsa di
[...]
costituzione con appello incidentale … si rappresenta che le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione con appello incidentale sono in linea con quanto già richiesto nella precisazione delle conclusioni, nella comparsa ex art.190 cpc e nelle repliche relative al giudizio di primo grado…”; per “… si riporta a quanto eccepito, richiesto e dedotto nei Controparte_5 propri scritti difensivi, richiamando espressamente ed integralmente: • La comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 19 febbraio
2021, con le conclusioni ivi rassegnate;
• Le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico in data 11 marzo 2021; • Le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico in data 19 maggio 2021; • Le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico in data 22 novembre 2022; • Le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico in data 31 gennaio 2024 ….”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 29.02.2009 e Parte_2 [...]
, in proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale di CP_3 CP_2
nonché di convenivano, innanzi al Tribunale di
[...] Parte_3 Santa Maria Capua Vetere, il dottore , il dottore quale CP_1 CP_9
responsabile del reparto di neonatologia del Presidio Ospedaliero - Melorio di S.
Maria Capua Vetere, esponendo che: la piccola , CP_10 Controparte_2
figlia di e e OR di era nata alle ore 13.10 Pt_2 Controparte_3 Pt_3
del 16.08. nel reparto di “Ostetricia e Ginecologia” del Presidio
[...]
da parto “distocico” e con l'ausilio di “ventosa”, alla 40ma Controparte_11
settimana di gestazione;
secondo la cartella clinica alla nascita si presentavano “acque meconiali, assenza di respiro spontaneo, tono, reattività”; il parto veniva seguito dal dr. e dalla equipe del reparto Ginecologia ed Ostetricia dell CP_1 CP_11
di S. Maria Capua Vetere;
essa istante , infatti, si era rivolta al dott.
[...] CP_3
quale ginecologo di fiducia, fin dall'inizio della sua seconda gravidanza, CP_1
durante la quale si sottoponeva a visite mensili ed agli accertamenti di laboratorio e/o strumentali prescritti dallo specialista;
durante tutto il periodo la gestante veniva rassicurata dal dott. sul decorso regolare e privo di qualsiasi rilievo di CP_1
indicazione patologica della sua gravidanza;
giunta la gravidanza alla 40ma settimana, nel pomeriggio del 15 agosto 1996, si recava dal dott. all'Ospedale CP_1
Melorio, intorno alle 18, accompagnata dal marito, per una visita programmata;
in ospedale veniva visitata sommariamente dal dott. , il quale la rassicurava CP_1
invitandola a rincasare ed a tornare l'indomani, alle 8, per il ricovero, asserendo di non riscontrare alcun rischio per la madre ed il nascituro, nonostante avesse accertato una perdita di liquido amniotico e in tale circostanza non veniva praticata nessun esame strumentale;
uscita dall'ospedale, si recava a casa di una sua zia a S. Maria
C.V., unitamente al marito e qui si accorgeva di avere perdite di sangue e cominciava ad avvertire un progressivo aumento di intensità e frequenza delle contrazioni;
tornata nella propria abitazione e constatata la persistenza delle perdite ematiche, telefonava al dott. rappresentandogli tali condizioni;
ciò, tuttavia, non induceva lo CP_1
specialista a cambiare la disposizione, già data, di rinviare il ricovero al giorno dopo;
la mattina dopo la , recatasi in Ospedale, veniva avviata direttamente in sala CP_3
travaglio alle ore 8.30 e alle ore 13.10 la piccola nasceva;
sin dalla CP_2 nascita, dunque, presentava gravi deficit, tuttavia, nonostante la CP_2
mancanza di miglioramenti della sua condizione, solo dopo tre giorni e su insistenza del padre, veniva trasferita dall'Ospedale di S. Maria C. V. all'Ospedale S.
EB di dotato di reparto di Terapia Intensiva neonatale, invece Pt_1
inesistente presso l' ; la scheda di dimissione dall' Controparte_11 Controparte_11
recava la diagnosi di “grave asfissia neonatale”; analogamente, all'atto della dimissione del 29.8.1996, la diagnosi definitiva nella cartella clinica dell'Azienda
Ospedaliera di Caserta Ospedale civile, era di “asfissia perinatale in neonata a termine con ipocalcemia e convulsioni”; a causa delle attività mediche di espletamento del parto e della carente assistenza fornitale dalla struttura ospedaliera e dai sanitari nella fase immediatamente successiva al parto, la piccola CP_2
(oggi dodicenne), per effetto della gravissima asfissia perinatale sofferta all'atto della nascita, era affetta dalla patologia di “tetraparesi da sofferenza perinatale”, patologia riconosciuta dalla Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili;
quindi, non aveva alcuna forma di autosufficienza, non era in grado di CP_2
alimentarsi da sola né di assumere tutti gli alimenti, non aveva autonomia della mobilità, non riusciva a coordinare l'uso degli arti, non parlava e non aveva una gestualità controllata, né il controllo delle funzioni fisiologiche;
era invalida al 100%; la situazione in cui versava da dodici anni la costringeva, con grande impegno familiare, a terapie giornaliere (in centri specializzati) ed a continui ricoveri;
i danni arrecati alla minore ed alla sua famiglia erano stati causati Controparte_2
dalla condotta negligente del suindicato personale sanitario che ebbe ad assistere la e subito dopo il parto, la piccola il collegamento causale della CP_3 CP_2
patologia di cui soffriva la bambina - la tetraparesi - con la grave asfissia patita alla nascita era stato accertato dall'Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta” di
LA che già il 18 settembre 1997 ebbe ad accertare che “i dati clinici e strumentali indicano che i disturbi della bambina costituiscono gli esiti di sofferenza perinatale”; diagnosi ribadita dalla Casa di cura specialistica Villa delle Magnolie di Castel
Morrone, la quale il 30.12.2000 aveva diagnosticato un “ritardo motorio in esiti da asfissia perinatale” nonché dalla Commissione di prima istanza, il 17.1.2000 e poi il
30.1.2002, ed ancora il 20.3.2008, in cui si accertava la “tetraparesi da sofferenza perinatale”; era pacifico nella scienza medica che l'asfissia perinatale era la principale causa delle tetraplegie;
in data 15.08.1996, pur in presenza di segnali indicativi (contrazioni, “perdita di acque”, perdite ematiche), non veniva disposto il ricovero immediato della all'interno della struttura ospedaliera;
il giorno CP_3
successivo, a dimostrazione dell'urgenza, tuttavia, la veniva posta in sala CP_3
travaglio appena giunta in Ospedale;
alle ore 11,30, inoltre, il primario presente in reparto riscontrava “acque tinte” (di meconio), sintomo comunemente noto, di sofferenza fetale;
pertanto, sollecitava il dott. a compiere un parto cesareo che CP_1
però quest'ultimo sceglieva di non effettuare, asserendo espressamente di confidare sulla particolare resistenza fisica della sua paziente, sua compaesana;
il travaglio proseguiva ma in un momento che non è dato stabilire, in quanto - colpevolmente - non vi era nessuna indicazione in tal senso nella cartella clinica, veniva successivamente riferito in cartella che vi sarebbe stata una “mancata progressione della p.p.”; di fatto nasceva alle ore 13,10, con l'utilizzo della “ventosa”, CP_2
richiesta dal ginecologo e con un'”episiotomia m.l.d.” due ore dopo il riscontro di sofferenza fetale effettuato dal primario e non era dato sapere quanto tempo dopo l'insorgenza dell'asserita mancata progressione;
alla nascita la bambina non aveva respiro spontaneo;
i sanitari riscontravano che la neonata aveva aspirato meconio, che era atonica e che presentava un indice Apgar molto basso e con persistenza nei minuti successivi;
nonostante il pessimo quadro clinico, però, i sanitari non procedevano neppure all'intubazione della piccola;
nonostante l'evidenza della gravità del quadro clinico della neonata, apparsa tale finanche al personale parasanitario e nonostante esso non subisse miglioramenti nelle ore successive alla nascita ed anzi si aggravasse, addirittura con l'insorgenza di crisi convulsive, non si provvedeva neppure all'immediato trasferimento della piccola al reparto di Terapia Intensiva neonatale dell , dotato delle competenze professionali e delle Controparte_12 Pt_1
attrezzature strutturali ed organizzative mancanti presso il presidio ospedaliero di S. Maria C.V. e dunque in grado di approntare le cure più adeguate.; il trasferimento, invece, avveniva soltanto dopo tre giorni dalla nascita, quando i danni determinati dalla grave asfissia perinatale, prodottasi cioè a causa delle operazioni del parto e delle altrettanto colpevoli inerzie terapeutiche successive alla nascita, erano divenuti oramai irreversibili;
la cartella clinica del ricovero della partoriente è carente e dunque è stata redatta con negligenza, poiché non allegava tracciati ed ecografie eseguite dal momento del ricovero;
del pari il “diario” del parto non riportava il momento esatto in cui si era verificata o riscontrata la mancata progressione dello stesso, né quello in cui si era deciso di procedere all'utilizzazione della “ventosa”, impedendo con ciò una conoscenza del tempo trascorso, del conseguente protrarsi della sofferenza fetale, nonché dei tempi di decisione ed intervento dei sanitari, della correttezza delle manovre effettuate e del grado di perizia.
Tanto rappresentato, gli attori insistevano affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… dichiarare, in accoglimento del presente atto la sussistenza della responsabilità dei convenuti per i danni subiti e subendi dagli attori per i fatti in premessa e pertanto condannare i convenuti in solido al risarcimento degli stessi nella misura di €. 3.000.0000,00 (tremilioni/00) in favore della piccola e CP_2
di €. 750.000,00 (settecentocinquantamila) per i genitori in proprio, nonché €.
375.000,00 (trecentosettantacinquemila) per la OR anna, ovvero nelle misuri maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa;
con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Il convenuto non si costituiva. CP_9
Si costituiva che contestava la domanda, chiedendo di essere CP_1
autorizzato alla chiamata in garanzia delle compagnie assicuratrici
[...]
(incorporante la Allsecures Preservatrice S.p.A.) nonché Controparte_8
Controparte_13
Il 29.05.09 spiegava intervento l' quale successore della convenuta Parte_4 Pt_5
che contestava la domanda chiedendone il rigetto.
[...] Eseguita la chiamata in causa come autorizzata, si costituiva la Controparte_6
(ora che contestava la domanda e chiedeva il rigetto della Controparte_5
domanda di manleva proposta per la inoperatività e/o inefficacia della invocata garanzia assicurativa.
Si costituiva, altresì, la che contestava la domanda Controparte_8
proposta dai e la domanda di manleva. CP_2
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e depositate le relative memorie, con ordinanza del 5.07.2011 veniva accertato che il dottor era deceduto prima della CP_9
notifica della citazione e che gli attori non avevano provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei suoi eredi.
Ciononostante, per la natura solidale della responsabilità ascritta ai convenuti e la conseguente veste di litisconsorte meramente facoltativo assunta dal (e dai CP_9
suoi eredi), il Giudice escludeva che l'inesistenza della citazione notificata al implicasse l'estinzione dell'intero processo, ammettendo l'interrogatorio CP_9
formale del dottor e la prova testimoniale articolata da parte attrice. CP_1
Con ordinanza del 31.01.2012 il Tribunale onerava gli attori di dare formale notizia agli eredi del dottor della pendenza del giudizio con la comunicazione CP_9
dell'originario atto di citazione e dell'ordinanza del 5.07.2011.
Assolto tale onere, raccolto l'interrogatorio formale del dottor ed escussi i CP_1
testi indicati, con ordinanza del 20.04.2015 il Tribunale ammetteva C.T.U. medico legale onde accertare la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei convenuti, nonché la natura e l'entità del danno permanente.
All'udienza del 6.12.2018, stante la sopravvenuta morte del difensore di , CP_6
veniva dichiarata l'interruzione del processo. Ritualmente riassunto il giudizio ad iniziativa di parte attrice, all'udienza del 16.12.2019, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“
1. Rigetta la domanda di e in proprio e Parte_2 Controparte_3
n.q. di genitori di nei confronti di;
Controparte_2 CP_1 2. Rigetta la domanda di nei confronti di;
Parte_3 CP_1
3. Accoglie la domanda di e in proprio e Parte_2 Controparte_3
n.q. di genitori di nei confronti del P.O. di Santa Maria Controparte_2
Capua Vetere e per l'effetto condanna il P.O. di Santa Maria Capua Vetere -
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della Pt_4
complessiva somma di € 2.251.660,26 a titolo di risarcimento di danno patrimoniale
e non patrimoniale patito da , € 203.018,35 a titolo di Controparte_2
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito da Parte_2
€ 203.018,35 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale patito da
[...]
, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo;
Controparte_3
4. Accoglie la domanda di nei confronti del P.O. di Santa Parte_3
Maria Capua Vetere e per l'effetto condanna P.O. di Santa Maria Capua Vetere -
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore in solido tra loro al Pt_4
pagamento della complessiva somma € 34.815,45, oltre interessi dalla data di deposito della sentenza al soddisfo;
4. rigetta le altre domande di risarcimento danni;
5. condanna P.O. di Santa Maria Capua Vetere - in persona del legale Parte_4
rappresentante pro tempore al pagamento in favore degli attori delle spese processuali, che liquida in euro 1.118,00 per esborsi ed euro 46.988,00 per compenso professionale ai sensi del D.M. 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
7. compensa le spese processuali tra le restanti parti;
8. pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di
e con vincolo di solidarietà‡ di tutte le parti costituite nei rapporti Parte_4
esterni con il consulente d'ufficio”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 13.10.2020 e notificata il 19.10.2020, con citazione notificata il 2.11.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c. l interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1 02.11.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza … determinare che la paralisi cerebrale della minore è ascrivibile a causa Controparte_2
diversa dall'asfissia intrapartum, confermare il corretto operato degli ostetrici del
P.O. “Melorio” di Santa Maria C.V., e imputare ai sanitari dell Pt_6 Pt_1
esclusivamente una responsabilità per danno iatrogeno nella misura del 50% del totale dei postumi invalidanti;
2) in ordine al quantum, applicare in modo corretto le Tabelle di LA 2018, già contenenti sia la personalizzazione che il danno morale suriettivo e per l'effetto non riconoscere ulteriori poste risarcitorie, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie;
3) confermare il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico dei sig.ri
, e Parte_2 Controparte_3 Parte_3
contestualmente rigettare anche la domanda degli stessi in ordine alla richiesta di risarcimento del danno morale subiettivo in quanto non adeguatamente provate. In subordine riconoscere esclusivamente il danno morale subiettivo, ma condannare
l' alla refusione della metà della somma ritenuta congrua sempre sulla CP_14
scorta del riconoscimento del danno iatrogeno;
4) riformare la sentenza di primo grado in ordine alle spese di giudizio, compensando le stesse tra le parti o in subordine adeguandole ai nuovi parametri risarcitori applicati;
5) condannare gli appellati in solido alla refusione delle spese processuali del giudizio di secondo grado”.
Si costituiva il dottore che interponeva appello incidentale per i motivi CP_1
infra indicati, richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… B)
Accogliere l'appello incidentale … in punto di spese, … onde ed in parziale riforma
… condannare la parti attrici in prime cure / odierne appellate, Parte_2
e , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale
[...] Controparte_3
sulla figlia , nonché , in ragione della Controparte_2 Parte_3 dichiarata loro soccombenza nei confronti di esso , al pagamento Parte_7 CP_1
in favore del prefato delle spese e competenze legali di cui al I grado con attribuzione allo scrivente avv. Costantino Maglione all'uopo dichiaratosi antistatario. c) Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio vieppiù con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituivano rappresentata dal tutore provvisorio Controparte_2 [...]
, e CP_3 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
interponendo appello incidentale per i motivi infra indicati e rassegnando le seguenti Parte conclusioni: “… A) condannare l appellante, in persona del rapp.te legale p.t., al risarcimento dei danni nei confronti delle parti appellate ed appellanti incidentali, per ciascuno nelle seguenti misure: : Controparte_2
I. Danno complessivo non patrimoniale. 1) Danno da invalidità permanente al 100% con massimo aumento e personalizzazione:
euro 1.524.355,00;
2) Interessi legali dal 16.8.1997 su somma devalutata e poi via via rivalutata:
euro 1.070.707,00;
3) Invalidità temporanea, giorni 365: euro 53.655,00;
4) Interessi legali dal 16.8.1997: euro 25.787,51;
Totale danno non patrimoniale: euro 2.674.504,00.
II. Danno patrimoniale.
Danno da perdita di chances: euro 271.772,33.
Totale euro 2.946.276,33
(Madre) Controparte_3
1) Danno non patrimoniale complessivo: euro 330.000,00
2) Interessi legali dall'evento dannoso: euro 158.603,41
Totale euro 488.603,41
(Padre) Parte_2 1) Danno non patrimoniale complessivo: euro 330.000,00
2) Interessi legali dall'evento dannoso: euro 158.603,41
Totale euro 488.603,41
(Sorella convivente) Parte_3
1) Danno non patrimoniale complessivo: euro 165.000,00
2) Interessi legali dall'evento dannoso: euro 79.301,70
3) Totale euro 244.301,705 Parte B) confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna l qui appellante, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite per il giudizio di primo grado nella misura liquidata nella sentenza di primo grado;
e condannare la Parte medesima , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese ed onorari di lite per il presente giudizio con attribuzione in entrambi i casi ai procuratori.
3) In via subordinata … rigettare i motivi di appello proposti da parte appellante e Parte confermare integralmente la sentenza …, condannando l appellante, in persona del rapp.te legale p.t al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite per il presente giudizio, con attribuzione in entrambi i casi ai procuratori”.
Si costituiva anche che così concludeva: “…, per l'ipotesi di Controparte_5
condanna del dott. Gentile ed accoglimento della sua domanda di garanzia: 3)
Ripartire proporzionalmente ex art. 1910 c.c. l'indennizzo assicurativo dovuto tra
ex in ragione dei massimali previsti dai rispettivi Controparte_5 Controparte_8
contratti assicurativi. 4) Previo accertamento incidentale del diritto di regresso della società comparente, provvedere alla graduazione specifica delle colpe tra i convenuti
e, per l'effetto, condannare i soggetti corresponsabili e/o coobbligati od obbligati in manleva a rimborsare alla tutte le somme dalla stessa Controparte_5
eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza, in eccedenza rispetto alla quota di pertinenza, così come determinata in ragione della graduazione delle colpe.5) In qualsiasi ipotesi, contenere la pronuncia di condanna nei confronti di entro il limite del massimale assicurato di £ 1.500.000.000 (pari ad € Controparte_5
774.684.95). In ogni caso: 6) Condannare le parti soccombenti alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, in favore della ”. Controparte_5
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 19.03.2021, veniva rinviata in prosieguo con sollecito del fascicolo di primo grado, così differendo anche la deliberazione sulla richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
con provvedimento dell'11.06.2021 la Corte concedeva la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di primo grado per le somme eccedenti il 50% di quanto liquidato, rinviando per la precisazione delle conclusioni al 9.12.2022, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Concesso ex art. 127 ter c.p.c. termine sino al 31.01.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito la causa veniva riservata per la decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 13.03.2025.
Gli appellati depositavano comparsa conclusionale il 08.05.2025 e CP_2
memoria di replica il 29.5.2025
depositava comparsa conclusionale il 14.03.2025 e memoria di replica CP_1
il 17.04.2025. depositava comparsa conclusionale il 31.03.2025 e memoria di Controparte_5
replica il 29.05.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente la domanda con le seguenti motivazioni:
<< …
… gli attori nell'atto di citazione hanno specificamente dedotto come i pretesi danni siano da ricondurre all'errata esecuzione gestione del parto e dell'assistenza alla nascitura sin dal momento della nascita.
… considerato che gli attori hanno assolto all'onere probatorio e di allegazione su di essa gravante, conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza innanzi citata, dando prova del rapporto contrattuale, del peggioramento delle condizioni di salute della neonata ed allegando in maniera specifica l'inadempimento dei sanitari, verificare se è stata fornita la prova liberatoria da parte dei convenuti.
Detta prova non può ritenersi fornita da tutti i convenuti ed in particolare dal P.O.
Melorio di Santa Maria Capua Vetere, non avendo dimostrato alcunché.
Anzi, la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha evidenziato sul punto che: il travaglio di parto della GN , alla seconda gravidanza risultava CP_3
regolare. Il rilevamento del BCF era eseguito correttamente durante il travaglio come risultante dalla cartella clinica, che non mostrano alcun pattern patologico. La condotta ostretica non presenta alcuna criticità poiché il travaglio era stato seguito regolarmente ed era deciso il parto operativo per favorire la progressione della parte presentata. Il neonato nasceva depresso e gli era segnato un basso indice di
Apgar e nelle ore successive sviluppava un quadro settico. La lettura della cartella clinica ostetrica anche alla luce dei tracciati CTG allegati permette di escludere che
l'evento asfittico intrapartum potesse essere insorto fino alle ore 12,35 (ora ultimo tracciato). Al termine dell'ultimo tracciato i sanitari ostetrici, in caso di provate alterazioni cardiotocografiche suggestive di una asfissia intrapartum, nulla avrebbero potuto fare se non accelerare l'espulsione del feto con parto operative vaginale. Questo di fatto si realizzava in quanto era effettuata correttamente un'estrazione con ventosa non perché fossero emerse tali anomalie del battito cardiaco fetale, ma per la mancata progressione della parte interessata. Alcuna responsabilità è ravvisabile a carico degli ostetrici che assistevano al parto che portava alla nascita della piccola ”. CP_2
Più specificamente i consulenti d'ufficio hanno a evidenziato che: “il quadro clinico della minore fu fortemente aggravato dalla grave sepsi neonatale e dai ritardi nel trasferimento in opportuno ambiente specializzato che contribuirono non poco allo stabilirsi del grave quadro clinico presentato dalla piccola . Dal 18 CP_2
agosto la piccola iniziava a presentare febbre elevate che persisteva fino CP_2
al 19 agosto quando è stata trasferita presso la Terapia Intensiva Neonatale di dove le veniva praticata una emocoltura che dava esito a sviluppo di colonie Pt_1
di Stafilococco Epidermidis consentendo, la diagnosi di sepsi neonatale. I consulenti hanno ulteriormente precisato che: “La modalità di trasmissione avviene durante il passaggio nel canale del parto in presenza di colonizzazione delle vie vaginali. Più raramente, nei neonati sottoposti a manovre di rianimazione, come per quello in esame, la contaminazione precoce può avvenire tramite trasmissione attraverso il materiale di assistenza o il personale deputato alla rianimazione. Appare evidente che nel caso della piccola la comparsa di una grave sepsi neonatale CP_2
clinicamente evidente e confermata dalla positività alla emocoltura, causata da un germe tipicamente responsabile di infezioni nosocomiali (Stafilococco epidermidis), abbia giocato un ruolo determinante nella patogenesi del danno cerebrale amplificando gli effetti di un insulto ipossico ischemico di breve durata che con elevate probabilità non avrebbe condotto ad esiti neurologici di tale gravità. Si può affermare con elevate probabilità che tale infezione a genesi nosocomiale è stata contratta presso il P.O. di S. Maria Capua Vetere”.
Alla luce di quanto esposto dai Consulenti si evince che la responsabilità da addebitare alla struttura sanitaria sia rinvenibile nel fatto che alla neonata non è stata prestata tempestivamente la dovuta assistenza al momento della nascita e praticati gli opportuni esami clinici al fine di individuare la causa delle anomalie presentate e fornire le adeguate cure.
L'assistenza neonatale fornita dal personale pediatrico dell'ospedale Melorio non ha soddisfatto pienamente i requisiti clinico assistenziali tanto da dover disporre il trasferimento della neonata in condizioni generali critiche presso la terapia intensiva neonatale dell e che dunque, la gestione clinico-assistenziale di Controparte_15
subito dopo la nascita da parte personale pediatrico Controparte_2
dell , si caratterizza nella negligente gestione clinica e dalla Controparte_11
scarsa, diligenza, prudenza e perizia con cui non sono state poste in essere le procedure assistenziali, che hanno determinato il danno irreversibile alla neonata. Vieppiù, i sanitari del P.O. Melorio, nonostante le evidenti gravi condizioni della neonata, hanno disposto il trasferimento presso la terapia intensiva neonatale dell'Ospedale S. Anna e S. EB di solo dopo tre giorni dalla nascita Pt_1
determinando in tal modo un peggioramento delle condizioni che potevano essere limitate se avessero posto in essere una condotta diligente al fine di evitare e/o limitare i danni alla salute della paziente.
Le conclusioni raggiunte dai consulenti d'ufficio sono pienamente condivisibili in quanto frutto di un percorso logico e puntualmente motivato con riferimento alle risultanze documentali, in particolare in ordine alla storia clinica del paziente, agli esiti dell'istruttoria, alla successione cronologica degli eventi ed ai parametri medico legali vigenti in tale materia ed alla cui osservazione erano tenuti i sanitari nel caso di specie.
Sulla scorta di ciò non vi è dubbio che i profili di responsabilità ravvisati dai consulenti d'ufficio e condivisi dal Tribunale determinino una responsabilità esclusiva del P.O. Melorio di santa Maria Capua Vetere e, quindi della convenuta
. Parte_4
Il nesso di causalità
Le conclusioni raggiunte dai consulenti d'ufficio ed innanzi richiamate evidenziano, oltre al profilo della colpa della struttura sanitaria, anche la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa dei sanitari ed i danni subiti dal paziente;
ciò anche in considerazione del fatto che sono stati esclusi e comunque non provati fattori causali imprevisti e/o imprevedibili che avrebbero potuto interrompere il nesso di causalità; anzi, nel caso di specie il consulente d'ufficio ha precisato con puntualità i rapporti tra i postumi invalidanti derivanti dalla mancata esecuzione di indagini cliniche e diagnostiche e dal ritardato trasferimento della neonata presso la terapia intensiva neonatale.
Le conclusioni dei consulenti risultano condivisibili anche sotto questo profilo in quanto in linea con i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di nesso di causalità in materia […]. Applicando tali principi al caso di specie, si evidenzia come la convenuta Parte_4
non abbiano fornito la prova della derivazione causale del peggioramento da un fatto imprevedibile e/o imprevisto.
Quantificazione e liquidazione dei danni fisici
Accertata dunque la responsabilità esclusiva del P.O. di Santa Maria Capua Vetere occorre passare alla valutazione del danno lamentato a vario titolo dagli attori.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale i consulenti hanno accertato che: “i postumi presentati da ascrivibili causalmente alla sepsi Controparte_2
nosocomiale patita, sono da ritenersi permanenti e concretizzano un danno biologico inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé e per sé considerata che può essere quantificata nella misura del 90%”.
I consulenti hanno precisato che le condizioni di non sono Controparte_2
suscettibili di miglioramenti ma di peggioramenti.
Non appare condivisibile la imputazione del danno iatrogeno nella misura del 50% a carico della struttura sanitaria.
Dalla lettura delle conclusioni dei consulenti emerge senza dubbio che CP_2
ha contratto il batterio in ospedale al momento della nascita e che le
[...]
condizioni si sono aggravate a seguito nella negligente gestione clinica e dalla scarsa, diligenza, prudenza e perizia con cui non sono state poste in essere le procedure assistenziali ed in particolare del ritardo nel trasferimento presso la terapia intensiva neonatale, che hanno determinato il danno irreversibile alla neonata.
Pertanto, la responsabilità del P.O. di Santa Maria Capua Vetere deve ritenersi esclusiva ed il danno va attribuito nella misura del 100%.
Circa il “quantum…
, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico-relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n.
21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Alla luce delle tabelle del Tribunale di LA del 2018 in uso presso questo
Tribunale, dunque, il danno risarcibile è pari ad € 1.091.932,00 per IP all'90%.
Quanto, invece, alla componente morale soggettiva, compete senz'altro al danneggiato il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti e che verranno patiti per tutta la durata della vita apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni alla luce della particolare gravità della patologia e del suo carattere cronico ed irreversibile e del rilievo che la condizione di disabilità ha sin qui pervaso l'intera esistenza del bambino - costretto a frequenti accertamenti specialistici e a quotidiani trattamenti terapeutici e riabilitativi - ed è destinata a proiettarsi negativamente sulla sua vita futura, nel corso della quale dovrà probabilmente convivere con la consapevolezza CP_2
di una irredimibile diversità dai suoi coetanei - di cui certamente può auspicarsi la futura attenuazione e che purtuttavia ne condizionerà la socializzazione. Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno deve essere personalizzato e adeguato al caso specifico tenendo conto di entrambe tali componenti.
Si reputa pertanto di applicare un aumento del 25% della somma come sopra indicate fino a concorrenza dell'importo di €. 1.364.915,00. La somma liquidata non comprende tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. ….
In base a tali criteri applicando sull'importo come sopra determinato devalutato al momento dell'evento (€ 942.620,86) gli interessi sulla somma rivaluta anno per anno risulta dovuto ad oggi l'importo di € 1.979.887,93.
Per quanto attiene al danno patrimoniale patito da è Controparte_2
opportuno evidenziare che il danno patrimoniale derivante dalla riduzione/perdita della capacità lavorativa e della corrispondente capacità reddituale è un danno futuro, producendosi - nel caso in cui la vittima sia minore d'età - dal momento in cui la stessa avrebbe presumibilmente iniziato a svolgere un'attività lavorativa e a produrre reddito per il proprio mantenimento. Con riguardo alla predetta voce di danno per i minori di età è stato affermato che il risarcimento del danno patrimoniale (futuro) conseguente al danno alla salute subito dal minore nel momento della nascita richiede necessariamente una valutazione prognostica che è affidata al giudice di merito.
Il danno patrimoniale potrà essere risarcito allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio. La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico - sociali della famiglia e, comunque, il diritto al risarcimento non può discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente (in tal senso Cass.
22/05/2018, n.12572 e già Cass. n. 17514/2011).
Nel caso di specie se da un lato è possibile ritenere in relazione alla entità dei postumi riportati da e dalle considerazioni svolte sul punto anche dal CP_2
CTU emerge che i postumi individuati determinano un significativo pregiudizio della funzione motoria (in particolare modo della deambulazione ma anche nell'utilizzo degli arti superiori) ed in parte psichica e relazionale. Le condizioni sono suscettibili di peggioramento e non di miglioramento. I postumi riscontrati compromettono notevolmente un suo eventuale futuro inserimento in attività lavorative che richiedano una autonomia nella deambulazione ed una piena efficienza motoria degli arti superiori.
La sussistenza del danno risultando integralmente compromessa la possibilità per
di un valido inserimento lavorativo nel futuro, dall'altro il verificarsi CP_2
della lesione al momento della nascita non permette di operare alcuna valutazione prognostica in ordine alle attitudini di al reddito che avrebbe potuto CP_2
conseguire.
Nel caso di specie, ai fini della quantificazione del danno in questione, tenuto conto che , manca di una capacità di lavoro specifica cui ancorare la CP_2
liquidazione equitativa, e considerato, poi, che i genitori nulla hanno dedotto in merito alle loro condizioni economiche e patrimoniali occorre fare riferimento al criterio basato sul calcolo del triplo della pensione sociale, in base alle tabelle di mortalità di cui al R.D. n. 1403/1922 (cfr. sul punto Cass., sez. III, n. 24331/2008). A tal fine occorre, in primo luogo, accertare l'importo dell'assegno sociale vigente al momento in cui si è verificato il danno (cfr. Cass., sez. III, n. 10966/1998) (anno
1996 importo € 4.171,44 rivalutato all'attualità (C. Cass., Sez. III, n. 11376/2002), che risulta pari a € 4.826,36 annui, da moltiplicare per tre, giungendo all'importo di
€ 14.479,08. A questo punto, al fine di attribuire al danneggiato una somma corrispondente alla capitalizzazione di ratei pari alla quota del reddito perduto, tale importo va moltiplicato per la percentuale d'invalidità e quindi per il coefficiente di rivalutazione in base all'età di cui al R.D. 1403/1922 (pari, nel caso di specie, a
18,77, corrispondente all'età di anni ventiquattro, da ritenere potenziale inizio dell'attività lavorativa); il risultato ottenuto va quindi diviso per 100, secondo la seguente formula: G x I x RV, laddove “G” è il reddito annuo perduto e rivalutato all'attualità (€14.479,08), “I” è la percentuale di incidenza sulla capacità di lavoro specifica (nel caso di specie 100), e “RV” è il coefficiente di rivalutazione in base all'età di cui alle tabelle del R.D. n. 1403/1922 (18,77). Si avrà pertanto, 14.479,08 x
100 x 18,77 /100 = 271.772,33. Non si opera alcun abbattimento per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, in considerazione del fatto che la tabella dalla quale viene usualmente desunto il coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie
(allegata al R.D. n. 1403/22) è stata calcolata in base alle tavole di sopravvivenza della popolazione italiana, desunta dai censimenti dei 1901 e del 1911 ed alle statistiche mortuarie del biennio 1910-1912. Poiché da allora la durata della vita media è sensibilmente cresciuta, il coefficiente indicato dalla tabella rende oggi un capitale leggermente inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione di un coefficiente, per così dire, aggiornato, e quindi può in via equitativa omettersi la riduzione per scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
A titolo di danno patrimoniale patito da va, dunque risarcita Controparte_2
la somma di € 271.772,33.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale dei genitori e della OR di
Controparte_2
a) Danno biologico
Gli attori hanno sostenuto che la particolare condizione della figlia ha certamente comportato, per essi stessi come per la OR primogenita una indubbia alterazione dello stato di salute e di benessere psicofisico, esplicantesi nelle sue varie e vaste estrinsecazioni familiari e sociali e consistenti certamente in depressione, ansia e trauma della psiche.
La configurabilità di un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti di una persona deceduta o sopravvissuta a lesioni seriamente invalidanti a causa di una condotta illecita altrui postula, però, che la sofferenza causata dalla perdita abbia determinato una lesione dell'integrità psicofisica di costoro, sicché il risarcimento può essere liquidato, anche in via equitativa, solo allorquando venga fornita prova che il decesso o le gravi menomazioni riportate dal familiare abbiano inciso negativamente sulla salute dei congiunti in guisa da determinare in costoro un'apprezzabile permanente patologia o l'aggravamento della patologia preesistente.
Considerato, allora, che gli attori non hanno offerto prova dell'effettiva insorgenza di pregiudizi psico - fisici, clinicamente accertabili e inquadrabili dal punto di vista nosografico, nulla può essere riconosciuto per l'invocato titolo.
b) Danno morale soggettivo.
Quanto invece al danno morale soggettivo che assumono costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento d'animo determinati dal fatto illecito commesso ai danni del proprio congiunto, e in particolare dallo strazio e dal supplizio immensi suscitati dalla grave disabilità psichica e motoria di , in generale può CP_2
affermarsi che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire “iure proprio” contro il responsabile. Il danno subito dai congiunti deve tuttavia, essere concretamente accertato sulla base di una valutazione complessiva ed equitativa, che tenga conto della peculiare relazione affettiva di ogni danneggiato con la vittima, in relazione alla peculiare situazione familiare, alle abitudini di vita, alla consistenza del nucleo familiare ed alla compromissione che ne sia derivata dal sinistro, e di ogni altra circostanza (Cass. civ. Sez. 3, 5 ottobre 2010 n. 20667) In particolare, ove il danneggiato abbia allegato sia il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare sia che le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all'esito del fatto/evento lesivo hanno comportato una sofferenza inferiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello
“sconvolgimento esistenziale” riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali la gravità delle lesioni, le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari (vedi Cass. 2228 del 16/02/2012 e Cass. 20667 del05/10/2010). Ai fini della quantificazione equitativa del danno non patrimoniale subito dai congiunti, tenuto conto di ogni elemento rilevante (il rapporto di parentela, la giovane età, la natura e gravità delle lesioni). Né sembra revocabile in dubbio, nella più ampia dimensione del risarcimento del danno alla persona, la necessità di una integrale riparazione del danno parentale (Cass. ss.uu. 26972/08), la cui quantificazione ha da essere tanto più elevata quanto più grave risultino le lesioni sofferte dal danneggiato, specie se in tenerissima età, ciò che determina una doverosità nell'assistenza familiare, una assolutezza del sacrificio del sé verso il macroleso - segno costante di atto di amore genitoriale -tanto più considerevole quanto più esso comporti un conseguente, totale, irredimibile sconvolgimento della qualità e della quotidianità della vita stessa (in senso non dissimile, Cass. 469/09). Nel caso di specie va senz'altro ristorato il pregiudizio connesso alle indubbie ripercussioni negative che le gravi patologie che tuttora affliggono hanno prodotto e ancora CP_2
produrranno in futuro sulla vita dei genitori e della OR, in termini di dolore e patimento soggettivo, di lesione alla serenità familiare ed alla possibilità di relazionarsi (secondo gli schemi ordinari) con il prossimo congiunto nonché in termini di dispendio di tempo ed energie al fine di garantire al familiare la necessaria, continua e totale assistenza, diretta o mediante terze persone.
Il rilevante livello di compromissione dello stato di salute di , Controparte_2
al quale corrisponde una presumibile sofferenza dei prossimi congiunti, destinata a rinnovarsi di giorno in giorno, dinanzi alle difficoltà - talvolta insormontabili - che il congiunto incontra anche nel compimento di attività elementari, giustifica il suo riconoscimento. Per la quantificazione dell'equivalente monetario idoneo ad assicurare ai danneggiati un'adeguata riparazione del pregiudizio sofferto si ritiene adeguarsi ai valori tabellari fissati per la morte di un figlio e tenuto conto che al dolore morale si
è accompagnato un netto peggioramento della qualità della vita, può esser liquidato in € 140.000,00 per ciascun genitore.
Il punto comprende, peraltro, le due diverse componenti del danno “morale” vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto, situazione che ha di recente ricevuto un esplicito riconoscimento normativo nella legislazione approvata per il cd “dopo di noi” contenuta nella legge
22 giugno 2016, n. 112), quanto quello dinamico - relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
Per quanto attiene alla OR applicando gli stessi criteri sopra esposti Parte_3
e ritenuto che dal 2011 non risulta più convivente con la famiglia e, quindi con
, va liquidato l'importo di euro 24.000,00. CP_2
In base ai criteri già esposti al fine di calcolare gli interessi sulle somme rivalutate annualmente, applicando sull'importo come sopra determinato devalutato al momento dell'evento e rivalutata anno per anno risultano dovuti ad oggi a tale titolo
€. 203.018,25 ciascuno per e ed € Controparte_3 Parte_2
34.815,45 per la OR . Parte_3
c) Sul danno patrimoniale da perdita di possibilità di migliori attività future dei coniugi e della famiglia.
Il lamentato danno è generico e non supportate da prova idonea a dimostrare le attività lavorative svolte prima della nascita di dai genitori né risultano CP_2
provate in alcun modo le eventuali occupazioni lavorative della famiglia dopo la nascita di e che tale opportunità siano rimaste frustrate dalle condizioni CP_2
della figlia e della OR.
La domanda sul punto va rigettata. Pertanto, accertata la esclusiva responsabilità del P.O. di Santa Maria Capua Vetere nella causazione dell'evento danno a condanna il P.O. di Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere- , in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, in accoglimento delle domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale al pagamento di €. 2.251.660,26 in favore di CP_2
, di € 203.018,25 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non
[...]
patrimoniale patito da , di € 203.018,25 a titolo di risarcimento Parte_2
del danno patrimoniale e non patrimoniale patito da e di €. Controparte_3
34.815,45 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale patito da Parte_3
, il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
[...]
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e, stante l'entrata in vigore del D.M. n.
55/14, sono liquidate d'ufficio secondo i valori medi dello scaglione di riferimento
(fino ad euro 4.000,000,00), tenuto conto del valore della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione al procuratore antistatario Avv.to Francesco Saverio Frasca e Avv. Drusilla De Nicola Domenico
Di Stasio che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto P.O. Melorio di Santa Maria Capua Vetere e con vincolo di solidarietà di entrambe le parti costituite nel rapporto esterno con il consulente
d'ufficio”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante evidenzia che i Consulenti d'Ufficio hanno affermato che “appare indubbio che la piccola abbia sofferto alla nascita CP_2
di una grave difficoltà di adattamento alla vita extrauterina testimoniata dall'indice di Apgar molto basso”, ed immediatamente dopo aggiungevano che “il rilevamento
BCF era eseguito correttamente durante il travaglio” e che “la condotta ostetrica non presenta alcuna criticità, poiché il travaglio era stato seguito regolarmente ed era deciso il parto operativo per favorire la progressione della parte presentata. Purtroppo, non si può non evidenziare che, il neonato nasceva depresso e gli era assegnato un basso indice Apgar e nelle ore successive sviluppava un quadro francamente settico”; ancora, i CTU precisavano: “la maggior parte dei feti affetti da paralisi cerebrale non avevano avuto in travaglio alcuna anomalia cardiocotografica, pertanto la condotta ostetrica non ha alcun rilievo nella patogenesi della maggior parte delle paralisi cerebrali. A nostro avviso non è ravvisabile nel caso in discussione, alcuna responsabilità a carico degli ostetrici che assistevano al parto che portava alla nascita la piccola . Appare quindi CP_2
ragionevole ipotizzare, che a prescindere dalle vere cause della paralisi cerebrale, che non sono compiutamente definibili nel caso in specie, il quadro clinico della minore fu fortemente aggravato dalla grave sepsi neonatale e dai ritardi nel trasferimento in opportuno ambiente specialistico”.
Secondo parte appellante nell'impugnata sentenza viene mal interpretato il senso della relazione d'Ufficio in ordine al nesso causale, siccome i consulenti escludono che la paralisi della minore sia avvenuta per asfissia Controparte_2
intrapartum, evidenziando più volte il corretto comportamento degli ostetrici nell'esecuzione del parto;
inoltre, come precisano i CTU: “è oramai ben noto che la stragrande maggioranza delle paralisi cerebrali è dovuta a cause diverse dall'asfissia intrapartum […] è invece sempre più evidente un ruolo delle mutazioni genetiche de novo nel determinismo della paralisi cerebrale o di una specifica suscettibilità allo sviluppo del danno cerebrale. Purtroppo, non si conoscono tutte le possibili mutazioni genetiche implicate nella genesi della paralisi cerebrale.
Recentemente (2015) […] ha riportato il caso di alcuni di questi nuovi Per_2
geni mutanti che, a prescindere dall'evento asfittico intrapartum, sono fortemente coinvolti nella genesi della paralisi cerebrale”; pertanto, la minore non ha avuto sofferenze o asfissie intrapartum;
il comportamento degli ostetrici è stato ineccepibile;
da studi recenti si è evidenziato che la paralisi cerebrale nei feti è dovuta a cause diverse dall'asfissia, perlopiù di natura genetica;
il quadro clinico della minore fu solamente aggravato dalla sepsi neonatale e dai ritardi del trasferimento in opportuno ambiente specialistico.
L'appellante conclude nel senso che non vi è relazione causale tra il comportamento dei sanitari che hanno preso in carico la partoriente e la nascitura e la paralisi cerebrale presentata dalla stessa sin dai primi istanti di vita e se si vuole imputare una qualche responsabilità alla struttura ospedaliera è nel ritardo dei trasferimento ad altra struttura attrezzata con la rianimazione neonatale e alla possibile sepsi contratta che hanno contribuito ad “amplificare gli effetti di un insulto ipossico ischemico di breve durata”.
Il motivo è infondato.
L'accertamento del nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, il ché implica, in primis, una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente, correlata alle condizioni di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
3390 del 20/02/2015;) inoltre, l'accertamento del nesso causale va operato secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", ovvero secondo uno standard di cd. certezza probabilistica che non va ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto" (cfr.
Cass., n. 47 del 03/01/2017); talché, il criterio della probabilità relativa si sostanzia in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità (cfr. Cass. 18584 del 30/06/2021); inoltre, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, secondo il criterio della "probabilità prevalente" occorre, dapprima, eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente
(cfr. Cass. n. 25884 del 02/09/2022).
Ciò posto, i consulenti, in conformità ai su indicati criteri, rilevando che la comparsa di una grave sepsi neonatale, causata da un germe tipicamente responsabile di infezioni nosocomiali (stafilicocco epidermidis), abbia giocato un ruolo determinante nella patogenesi del danno cerebrale amplificando gli effetti di un insulto ipossico ischemico di breve durata che con elevata probabilità non avrebbe condotto ad esiti neurologici di tale gravità, hanno, nella sostanza, affermato che, pur verificandosi un insulto ipossico ischemico, di breve durata – perché è stato escluso che un evento asfittico intrapartum potesse essere insorto sino alle ore 12.35, orario in cui termina l'ultimo tracciato -, questo in assenza della grave sepsi neonatale non avrebbe determinato il danno cerebrale di cui soffre la minore, sulla scorta del criterio della probabilità prevalente, che implica l'esclusione non già di ogni possibile fattore causale, ma, piuttosto, di quello meno probabile in relazione alle circostanze del caso concreto secondo i criteri anzidetti. Inoltre, sulla scorta della relazione peritale non sussiste alcun elemento di conferma di una causa genetica della paralisi cerebrale di cui soffre la minore alla luce dei dati tecnici esaminati né i ctu hanno imputato, tantomeno in parte, una percentuale di invalidità, quale riconosciuta sulla persona della minore, ad una causa genetica, avendo, come detto, fatto esclusivo riferimento alla grave sepsi neonatale e ai ritardi nel trasferimento in opportuno ambiente specialistico.
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la mancata valutazione del danno iatrogeno, evidenziando che se da un lato, riportando un passo della Consulenza
d'Ufficio il Tribunale dichiara che “i consulenti hanno accertato che i postumi presentati da […] può essere quantificata nella misura del Controparte_2
90%”, lo stesso evidenzia che “non appare condivisibile la imputazione del danno iatrogeno nella misura del 50% a carico della struttura sanitaria;
dalla lettura delle conclusioni dei consulenti emerge che senza dubbio ha Controparte_2
contratto il batterio in ospedale al momento della nascita e che la condizioni si sono aggravate a seguito della negligente gestione clinica e della scarsa diligenza, prudenza e perizia… pertanto la responsabilità del P.O. di Santa Maria C.V. deve ritenersi esclusiva e il danno va attribuito nella misura del 100%”; assume che la paralisi cerebrale della minore non è stata determinata dalla Controparte_2
sepsi, ma da fattori di altra natura, con ogni più alta probabilità, di natura genetica;
ritiene che il Tribunale non motiva perché “non appare condivisibile la imputazione del danno iatrogeno nella misura del 50% a carico della struttura”.
Il motivo è infondato.
L'individuazione di un danno iatrogeno imputabile alla struttura sanitaria nella sola misura del 45 % rispetto al 90 %, quale complessivo danno biologico di cui soffre la minore non è coerente con l'accertamento peritale, prima evidenziato, secondo cui una grave sepsi neonatale clinicamente evidente e confermata dalla positività alla emocoltura, causata da un germe tipicamente responsabile di infezioni nosocomiali
(stafilicocco epidermidis), ha giocato un ruolo determinante nella patogenesi del danno cerebrale amplificando gli effetti di un insulto ipossico ischemico di breve durata che con elevata probabilità non avrebbe condotto ad esiti neurologici di tale gravità”: secondo il criterio della probabilità prevalente, come detto, senza la grave sepsi neonatale e il ritardo nel trasferimento della minore in reparto di terapia intensiva, non si sarebbero verificata la paralisi cerebrale di cui soffre ad oggi la minore. Inoltre, come già evidenziato, i CTU non hanno affermato che una percentuale di invalidità, complessivamente stimata nella misura del 90 %, è riconducibile ad una causa pregressa al parto.
§ 6.
Con il terzo motivo la sostiene che le tabelle del Tribunale di LA del 2018 Pt_4
non sono state applicate correttamente nella parte in cui il Tribunale ha quantificato il danno non patrimoniale in €.1.091.932,00 aggiungendo come ristoro della “componente morale soggettiva” il 25% in più di detta somma;
assume che in tal modo il Tribunale non ha rispettato i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di LA, secondo cui il danno non patrimoniale previsto dalle dette tabelle comprende la lesione dell'integrità psicofisica sia nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali che in termini di “sofferenza soggettiva”, tanto è vero che il punto standard è ivi aumentato di una percentuale del 25% per le microlesioni e via via a salire, fino al
50% per le macrolesioni ai fini di una liquidazione congiunta di danno biologico
“standard”, personalizzazione e danno morale;
nella specie, l'ulteriore somma di
€.272.283,00, pari al 25% della somma di €.1.091.932,00 valore previsto dalle
Tabelle di LA per il 90% di d.b., non può essere riconosciuta, in quanto in tale ultimo importo è già contemplato il danno morale.
Il motivo è infondato, posto che il contestato aumento del 25 % corrisponde alla personalizzazione del danno, non inclusa nella somma di €.1.091.932,00, valore previsto dalle Tabelle di LA per il 90% di d.b., a differenza del c.d. danno morale.
Ed invero, il Tribunale, dopo aver precisato che menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico>>, ha affermato che <la condizione di disabilità ha sin qui pervaso l'intera esistenza del bambino - costretto a frequenti accertamenti specialistici e a quotidiani trattamenti terapeutici e riabilitativi - ed è destinata a proiettarsi negativamente sulla sua vita futura, nel corso della quale
dovrà probabilmente convivere con la consapevolezza di una irredimibile CP_2
diversità dai suoi coetanei - di cui certamente può auspicarsi la futura attenuazione e che purtuttavia ne condizionerà la socializzazione. Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno deve essere personalizzato e adeguato al caso specifico ... Si reputa pertanto di applicare un aumento del 25% della somma come sopra indicate fino a concorrenza dell'importo di €. 1.364.915,00>>. § 7.
Con il quarto motivo parte appellante contesta il riconoscimento del danno morale ai genitori e alla OR della minore, ritenendo che nulla è stato allegato o provato sul punto.
Il motivo è infondato;
sul punto la gravata sentenza ha statuito “In particolare, ove il danneggiato abbia allegato sia il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare sia che le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all'esito del fatto/evento lesivo hanno comportato una sofferenza inferiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello
“sconvolgimento esistenziale” riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali la gravità delle lesioni, le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari … Il rilevante livello di compromissione dello stato di salute di
, al quale corrisponde una presumibile sofferenza dei prossimi Controparte_2
congiunti, destinata a rinnovarsi di giorno in giorno, dinanzi alle difficoltà - talvolta insormontabili - che il congiunto incontra anche nel compimento di attività elementari, giustifica il suo riconoscimento”.
Ebbene, secondo la Suprema Corte, una volta che la parte abbia dedotto fatti che ne possono costituire il fondamento, il giudice deve ricercare, anche d'ufficio, la prova presuntiva, la quale, senza essere svilita a mera massima di esperienza, consiste nel ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di fatti noti, permette di risalire a fatti ignorati. Pertanto, le gravissime lesioni patite dalla minore, l'intensità del rapporto di parentela e la coabitazione rappresentano fatti dai quali desumere, nella prospettiva di cui all'art. 2729 c.c., secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza morale dei soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela con il danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/07/2017, n.17058; Cassazione civile sez. III, 14/06/2016, n.12146).
La gravata sentenza si è uniformata ai suddetti criteri ritenendo provato presuntivamente il danno in questione alla luce delle dedotte circostanze circa la gravità della lesione e il rapporto parentale.
§ 8.
, e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 CP_2
hanno avanzato appello incidentale censurando sotto diversi profili il Parte_3
quantum agli stessi riconosciuto.
Con il primo motivo, i predetti contestano la percentuale di invalidità riconosciuta alla minore dai CTU nella misura del 90% anziché del 100%, senza motivazione e senza alcun aggancio alla situazione concreta;
assumono che nel senso di un'invalidità nella misura del 100% depongono le tabelle approvate dal D.M del 5 febbraio 1992, indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti sulla base della classificazione dell'OMS, le quali attribuiscono alla tetraparesi con deficit di forza grave una percentuale fissa del 100%; inoltre, rilevante ai fini del riconoscimento dell'anzidetta misura di invalidità è la certificazione della Parte Commissione di invalidità costituita presso la stessa che ha riconosciuto alla piccola un'inabilità del 100%, riconoscimento che alla luce Controparte_2
della provenienza del soggetto che lo ha operato assume il significato di una confessione stragiudiziale, nonché la certificazione dell'Istituto Carlo Besta di
LA, che per il prestigio e la competenza della struttura assume il valore di un indizio grave e concordante e tutte le consulenze di parte.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, i CTU hanno motivato la valutazione dagli stessi effettuata, avendo sul punto richiamato i baremes di usuale consultazione medico legale ( Persona_3
ed. LA 2001, ed. LA 2015), dopo aver individuato Per_4 CP_16 CP_16
le patologie delle quali soffre la minore, ovvero, ipostaturalismo, grave ritardo psico- motorio;
impossibilità all'espressione verbale, disturbi motori di gravissima entità quale espressione di tetraparesi spastica.
In secondo luogo, non esistono tabelle vincolanti per l'accertamento dell'invalidità che causa danno permanente mentre quelle richiamate dagli appellanti incidentali non sono pertinenti, siccome afferiscono ad invalidità incidenti sulla capacità lavorativa.
In virtù dell'accertamento della Commissione d'invalidità parimenti non può solo affermarsi che l'invalidità da riconoscere sia pari al 100 %, siccome la valutazione effettuata al riguardo attiene ai presupposti per ottenere benefici assistenziali per i quali rileva essenzialmente la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ovvero, l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore.
Infine, le ctp e la certificazione dell'Istituto Carlo Besta di LA rappresentano valutazioni mediche che di per sé solo non possono inficiare accertamenti peritali eseguiti nel corso del processo.
Con il secondo motivo, e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
contestano la liquidazione del danno riconosciuto agli stessi quali parenti
[...]
della minore;
contestano l'affermazione della gravata sentenza secondo cui essa appellante OR della minore dal 2011 non sia più Parte_3
convivente, non avendo mai lasciato la residenza familiare, proprio per la necessità di supportare i genitori e per il grande legame affettivo con dalla quale la CP_2
separano sei anni;
ritengono che il danno sofferto dai familiari può desumersi presuntivamente, nella sua gravità, sia dal legame parentale che dall'intensità delle lesioni del danneggiato evidenziando quanto grave sia stato e sia lo sconvolgimento non solo della serenità e dell'integrità psicologica del nucleo familiare di appartenenza, ma anche di tutte le abitudini di vita della famiglia, nell'assistere, supportare, amare e consolare una figlia tetraplegica che non deambula, non muove nessun arto, non si alimenta normalmente, non è in grado di esprimersi verbalmente, non è autosufficiente, non manifesta alcun tipo di autosufficienza;
assumono, pertanto, che ad ognuno dei tre più stretti congiunti, quindi, va riconosciuto lo stesso risarcimento previsto nelle tabelle di LA per la perdita di un figlio;
concludono nel senso che il danno non patrimoniale spettante a deve essere Controparte_3
pari a euro 330.000,00, a pari a euro 330.000,00 e a Parte_2 [...]
a euro 165.000,00. Parte_3
Nella sostanza, i detti danneggiati si dolgono della liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, siccome sebbene il Tribunale abbia ritenuto che la vita familiare degli stessi abbia subito il massimo sconvolgimento a seguito della vicenda in esame, il criterio utilizzato per compensarlo non è adeguato, posto che è stato utilizzato l'importo minimo proposto nella forbice di valori offerta dalle Tabelle milanesi per la morte di un congiunto.
Ebbene, la contestazione come sollevata non è ammissibile.
Ed invero, la gravata sentenza nel liquidare il danno in questione avvalendosi, quale parametro equitativo, delle tabelle di LA si è uniformata all'orientamento della
Suprema Corte (cfr., fra le tante, Cass. n. 12470 del 2017), secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di LA, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono. La gravata sentenza ha pertanto utilizzando il range del danno previsto dalle Tabelle di LA vigenti al tempo dell'emanazione della sentenza quale parametro per la relativa quantificazione, avallando tale liquidazione con la logica motivazione secondo cui al danno previsto per morte del congiunto deve assimilarsi l'ipotesi non meno grave di convivenza con macroleso con invalidità pari al 90%.
Alla luce di tali considerazioni, la censura, secondo cui il riferimento alle Tabelle di
LA è di per sé errato solo perché il criterio di liquidazione in concreto utilizzato non è quantitativamente sufficiente per compensare lo sconvolgimento della vita conseguente alle condizioni di salute della minore, è inammissibile, siccome non introduce alcuna critica argomentata alle statuizioni della gravata sentenza, la quale si
è avvalsa delle Tabelle dette quale parametro di liquidazione, tenendo conto del rapporto parentale gravemente leso e opportunamente adattandolo e calibrandolo al caso concreto;
in tal modo, la gravata sentenza non ha fatto ricorso a una liquidazione equitativa pura, che non consente di comprendere il ragionamento seguito e ammessa, secondo orientamento della Suprema Corte, solo quando la particolarità delle circostanze la giustifichi.
Peraltro, come affermato dalla Suprema Corte, l'interesse preso in considerazione nel privilegiare la liquidazione sulla base di un sistema tabellare è quello di evitare significative disparità di trattamento, a parità di conseguenze dannose, tra danneggiati che si trovino in situazioni analoghe e non quello di garantire al danneggiante, o per esso alla compagnia di assicurazioni che delle conseguenze dannose è chiamata a rispondere, la soluzione più "economica" o viceversa ai danneggiati quella più economicamente vantaggiosa (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540 ).
Se anche poi per ipotesi si ritenesse di applicare altre Tabelle, non sono quelle di
LA “ a punti” predisposte per la morte di un parente, quali richiamate dagli appellanti, le più adeguate al caso concreto;
e di fatti, di recente, la Suprema Corte ha ritenuto che per determinare la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, occorre far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, posto che le tabelle del Tribunale di LA, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso (cfr. la già citata
Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).
La tabella del Tribunale di Roma per liquidare tale voce di danno tiene conto di diverse componenti quali la relazione affettiva, il numero dei familiari, l'età del danneggiato, l'età del soggetto da risarcire e la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato. Una volta individuato il punteggio da assegnare a ciascun familiare, l'importo va poi moltiplicato per il valore punto, che tiene conto sia dell'aspetto interiore del danno sofferto dal familiare, sia della componente dinamico-relazionale, per lo sconvolgimento delle abitudini di vita: il coefficiente per il danno morale, secondo le tabelle del 2023, è individuato nella misura di 3.474,00 euro, mentre il coefficiente per la sfera dinamico-relazionale è quantificato tra i
2.450,00 e 3.474,00 euro in funzione della presenza, o meno, di prestazioni assistenziali da parte di terzi a favore della vittima primaria.
Nella sostanza, la detta tabella consente di parametrare la liquidazione dal danno all'entità della lesione patita dalla vittima primaria perché maggiore sarà l'invalidità del soggetto leso e maggiore sarà la liquidazione del danno a favore del familiare e tiene anche conto della presenza o meno di assistenza a favore della vittima, nel senso che il valore punto nella sua versione “maggiorata” potrà essere liquidato solo se la vittima principale non gode di sussidi o del diritto di assistenza, presumendo come maggiore lo sconvolgimento patito dal familiare, sul quale grave l'obbligo di assistenza, su cui ricadrà tutta l'attività di cura del soggetto leso. A tal ultimo riguardo, è pacifico che alla minore è stato riconosciuto un sussidio, a seguito di decreto della Commissione medica.
Ebbene, applicando i criteri previsti dalle Tabella di Roma ed. 2023, ovvero, un valore punto pari a € 5.924,00 (tenuto conto del diritto al sussidio di cui gode la minore nonché della circostanza che l'obbligo di assistenza grava su tre persone) e un punteggio, quanto alla di 37, quanto a di 36 e quanto CP_3 Parte_2
a di 32, gli importi riconoscibili sono rispettivamente di € Parte_3
98.634,60, di € 95.968,80 e di € 85.305,60, ovvero inferiori a quelli riconosciuti dal
Tribunale. Per la liquidazione effettuata secondo i detti criteri la circostanza, affermata dagli stessi appellanti incidentali, secondo cui la OR è Parte_3
convivente con la famiglia, assume rilevanza per individuare i soggetti tenuti all'assistenza.
Con il terzo motivo i predetti si lamentano dell'omessa pronuncia sulla richiesta liquidazione del danno rappresentato dall'invalidità temporanea di CP_2
, sostenendo che il consolidamento della condizione di invalidità in via
[...]
permanente è avvenuto dopo una fase di complessi accertamenti medici e che in ogni quantificazione di danno da lesioni macropermanenti non si può prescindere dal riconoscimento di un periodo di invalidità temporanea;
a tale titolo chiedono il risarcimento del danno da invalidità temporanea per 365 giorni e, pertanto, €.
53.655,00, oltre agli interessi aggiornati al 31.1.2021 e, dunque, l'importo complessivo di euro 79.442,51.
Il motivo è infondato.
Le circostanze emergenti dagli accertamenti peritali secondo cui la piccola ha sofferto alla nascita di una grave difficoltà di adattamento alla vita CP_2
extrauterina, testimoniata dall'indice Apgar molto basso, nasceva depressa, ha sofferto di un insulto ipossico ischemico di breve durata e di una sepsi contratta alla nascita inducono ad affermare che le lesioni di cui soffre siano presenti sin dalla nascita. Ebbene, secondo la Suprema Corte, l'invalidità temporanea e l'invalidità permanente sono pregiudizi aventi medesima natura giuridica, ma diversi in fatto e non si implicano a vicenda;
pertanto, come può accadere che a un periodo di malattia segua una guarigione senza postumi, all'opposto può accadere che la lesione provocata dall'illecito determini illico et immediate invalidità permanente, come nel caso di ritardata esecuzione d'un parto cesareo, con ipossia cerebrale del feto (cfr.
Cass. 28/02/2017, n.5010; Cass. 13/08/2015 n. 16788). § 9.
propone appello incidentale, evidenziando che sebbene la gravata CP_1
sentenza rigetti la domanda proposta da e Parte_2 Controparte_3
in proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale di nei Controparte_2
confronti dello stesso, è omessa la conseguenziale condanna delle dette parti soccombenti al pagamento delle spese processuali in favore del medesimo;
chiede, pertanto, la condanna dei predetti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
L'appello è fondato.
Secondo il più recente orientamento dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 33015 del
28/11/2023), la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo;
ed invero, secondo quanto affermato dalle sezioni unite, “l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale” (così Cass., sez. un., n. 4640/1989; per una recente conferma cfr, Cass. n. 26139/2022).
Posto che si è costituito nel rispetto del termine previsto dall'art. 343 CP_1
c.p.c., ovvero il 18.02.2021 – la prima udienza è del 15.3.2021 – e stante il rigetto della domanda proposta da in proprio e n.q. di l.r. di Controparte_3 CP_2
da e nei confronti del
[...] Parte_2 Parte_3
predetto, i danneggiati vanno condannati, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del giudizio di primo grado sostenute da . Le spese di lite CP_1
sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, con applicazione dei compensi tabellari, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, che rappresenta il disputatum.
§ 10.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, sia l'appello principale che quello incidentale proposto dai danneggiati sono infondati, sicché devono essere rigettati.
L'appello incidentale proposto da va invece accolto. CP_1
Parte Nel rapporto tra l' da un lato e in proprio e n.q. di l.r. di Controparte_3
, da e , dall'altro, Controparte_2 Parte_2 Parte_3
stante la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di cui all'art. 92, 2 co. c.p.c. per compensare le spese di giudizio del presente grado nella misura di 1/3 mentre il residuo va posto a carico dell'appellante principale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le spese di giudizio del presente grado sostenute da vanno poste a CP_1
carico di in proprio e n.q. di l.r. di , da Controparte_3 Controparte_2
e ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Parte_2 Parte_3
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % di quello previsto in relazione alla fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a €
4.000,000, che rappresenta il disputatum nel rapporto tra in Controparte_3
proprio e n.q. di l.r. di , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
Parte e l mentre secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore
[...]
fino a € 26.000,00 nel rapporto tra e i danneggiati. CP_1
La regolamentazione delle spese di giudizio non coinvolge le Controparte_5
rispetto alle quali la notificazione dell'impugnazione ha esclusiva funzione di litis denuntiatio.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principiale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con citazione notificata in data 2.11.2020, Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dall'
b) rigetta l'appello incidentale proposto da in proprio e n.q. Controparte_3
di l.r. di , da e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
[...]
c) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma CP_1
parziale della gravata sentenza, condanna in proprio e Controparte_3
n.q. di l.r. di , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
in via solidale, al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, che
[...]
liquida in euro 10.343,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Costantino Maglione;
d) compensa le spese del grado di appello nella misura di 1/3 nel rapporto tra in proprio e n.q. di l.r. di , Controparte_3 Controparte_2
e e l Parte_2 Parte_3 Parte_1
e condanna quest'ultima al pagamento, in favore di
[...] [...]
in proprio e n.q. di l.r. di , da CP_3 Controparte_2 Parte_2
e , del residuo che liquida in euro 518,00 per
[...] Parte_3
esborsi e € 25.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Francesco Saverio Frasca e;
Controparte_4
e) condanna in proprio e n.q. di l.r. di Controparte_3 CP_2
e , in via solidale, al
[...] Parte_2 Parte_3
pagamento, in favore di ., delle spese processuali del grado di CP_1
appello, che liquida in euro 4.888,00 per compenso e in € 777,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Costantino Maglione;
f) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante principale e degli appellanti incidentali a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 13.06.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3747/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2378/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 1347/2009, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 31.01.2025 pendente
TRA
(P. IVA: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa giusta delibera di Dir. Gen. n. 1352 del 22.10.2020 dall'avvocato Victor Gatto (C.F.: ) in virtù di C.F._1
procura alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._2
Costantino Maglione (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(C.F.: ) rappresentata dal tutore Controparte_2 C.F._4
provvisorio in virtù di autorizzazione resa il 12.02.2021 dal Controparte_3 Giudice Tutelare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_3
(C.F.: ), (C.F.: C.F._5 Parte_2
) e (C.F.: ) C.F._6 Parte_3 C.F._7
rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Saverio Frasca (C.F.:
e (C.F.: in virtù di C.F._8 Controparte_4 C.F._9
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
E
(già (C.F. e P. IVA: ) che Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_2
ha acquisito dal 1.07.2013 il portafoglio assicurativo della
[...]
con atto a rogito del Notaio dott. Controparte_7 Persona_1
in LA del 28.06.2013 (rep. n. 18.568/5.996), rappresentata e difesa dall'avvocato
Francesco Saverio Formichella (C.F.: ) in virtù di procura C.F._10
generale alle liti, allegata agli atti
APPELLATA
E in persona del legale rappresentante pro tempore con sede Controparte_8
in LA al Corso Como n. 17
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a responsabilità medica
Conclusioni: per l'appellante: “… si conclude insistendo per l'accoglimento, nel merito, di tutti i motivi dedotti nel proposto appello e, per l'effetto, per la riforma della prefata sentenza di prime cure n. 2378/2020 oggetto di gravame riportandosi alle conclusioni già rese nell'atto di citazione in appello. In ordine al quantum si conclude insistendo per la corretta applicazione delle Tabelle di LA 2018, già contenenti sia la personalizzazione che il danno morale suriettivo e, per l'effetto, non riconoscere ulteriori pretese risarcitorie al fine di evitare duplicazioni, con condanna degli appellati in solido alla refusione delle spese processuali del giudizio di II grado
…”; per : “si riporta, nuovamente, ai propri scritti ed atti espressamente ed CP_1
integralmente richiamando: - la comparsa di costituzione e di risposta altresì contenente appello incidentale in punto di spese e alle conclusioni ivi rassegnate;
- le note di deposito del 27/02/2021; - le note di trattazione scritta del 3-5 marzo 2021; - le note di trattazione scritta del 19/05/2021; - il foglio di conclusione del 06/12/2021;
- le note di trattazione scritta del 24 novembre 2022; - le ulteriori note scritte del 25 gennaio 2024 … .”; per , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
“… ci si riporta a quanto contenuto nelle conclusioni della comparsa di
[...]
costituzione con appello incidentale … si rappresenta che le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione con appello incidentale sono in linea con quanto già richiesto nella precisazione delle conclusioni, nella comparsa ex art.190 cpc e nelle repliche relative al giudizio di primo grado…”; per “… si riporta a quanto eccepito, richiesto e dedotto nei Controparte_5 propri scritti difensivi, richiamando espressamente ed integralmente: • La comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 19 febbraio
2021, con le conclusioni ivi rassegnate;
• Le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico in data 11 marzo 2021; • Le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico in data 19 maggio 2021; • Le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico in data 22 novembre 2022; • Le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico in data 31 gennaio 2024 ….”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 29.02.2009 e Parte_2 [...]
, in proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale di CP_3 CP_2
nonché di convenivano, innanzi al Tribunale di
[...] Parte_3 Santa Maria Capua Vetere, il dottore , il dottore quale CP_1 CP_9
responsabile del reparto di neonatologia del Presidio Ospedaliero - Melorio di S.
Maria Capua Vetere, esponendo che: la piccola , CP_10 Controparte_2
figlia di e e OR di era nata alle ore 13.10 Pt_2 Controparte_3 Pt_3
del 16.08. nel reparto di “Ostetricia e Ginecologia” del Presidio
[...]
da parto “distocico” e con l'ausilio di “ventosa”, alla 40ma Controparte_11
settimana di gestazione;
secondo la cartella clinica alla nascita si presentavano “acque meconiali, assenza di respiro spontaneo, tono, reattività”; il parto veniva seguito dal dr. e dalla equipe del reparto Ginecologia ed Ostetricia dell CP_1 CP_11
di S. Maria Capua Vetere;
essa istante , infatti, si era rivolta al dott.
[...] CP_3
quale ginecologo di fiducia, fin dall'inizio della sua seconda gravidanza, CP_1
durante la quale si sottoponeva a visite mensili ed agli accertamenti di laboratorio e/o strumentali prescritti dallo specialista;
durante tutto il periodo la gestante veniva rassicurata dal dott. sul decorso regolare e privo di qualsiasi rilievo di CP_1
indicazione patologica della sua gravidanza;
giunta la gravidanza alla 40ma settimana, nel pomeriggio del 15 agosto 1996, si recava dal dott. all'Ospedale CP_1
Melorio, intorno alle 18, accompagnata dal marito, per una visita programmata;
in ospedale veniva visitata sommariamente dal dott. , il quale la rassicurava CP_1
invitandola a rincasare ed a tornare l'indomani, alle 8, per il ricovero, asserendo di non riscontrare alcun rischio per la madre ed il nascituro, nonostante avesse accertato una perdita di liquido amniotico e in tale circostanza non veniva praticata nessun esame strumentale;
uscita dall'ospedale, si recava a casa di una sua zia a S. Maria
C.V., unitamente al marito e qui si accorgeva di avere perdite di sangue e cominciava ad avvertire un progressivo aumento di intensità e frequenza delle contrazioni;
tornata nella propria abitazione e constatata la persistenza delle perdite ematiche, telefonava al dott. rappresentandogli tali condizioni;
ciò, tuttavia, non induceva lo CP_1
specialista a cambiare la disposizione, già data, di rinviare il ricovero al giorno dopo;
la mattina dopo la , recatasi in Ospedale, veniva avviata direttamente in sala CP_3
travaglio alle ore 8.30 e alle ore 13.10 la piccola nasceva;
sin dalla CP_2 nascita, dunque, presentava gravi deficit, tuttavia, nonostante la CP_2
mancanza di miglioramenti della sua condizione, solo dopo tre giorni e su insistenza del padre, veniva trasferita dall'Ospedale di S. Maria C. V. all'Ospedale S.
EB di dotato di reparto di Terapia Intensiva neonatale, invece Pt_1
inesistente presso l' ; la scheda di dimissione dall' Controparte_11 Controparte_11
recava la diagnosi di “grave asfissia neonatale”; analogamente, all'atto della dimissione del 29.8.1996, la diagnosi definitiva nella cartella clinica dell'Azienda
Ospedaliera di Caserta Ospedale civile, era di “asfissia perinatale in neonata a termine con ipocalcemia e convulsioni”; a causa delle attività mediche di espletamento del parto e della carente assistenza fornitale dalla struttura ospedaliera e dai sanitari nella fase immediatamente successiva al parto, la piccola CP_2
(oggi dodicenne), per effetto della gravissima asfissia perinatale sofferta all'atto della nascita, era affetta dalla patologia di “tetraparesi da sofferenza perinatale”, patologia riconosciuta dalla Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili;
quindi, non aveva alcuna forma di autosufficienza, non era in grado di CP_2
alimentarsi da sola né di assumere tutti gli alimenti, non aveva autonomia della mobilità, non riusciva a coordinare l'uso degli arti, non parlava e non aveva una gestualità controllata, né il controllo delle funzioni fisiologiche;
era invalida al 100%; la situazione in cui versava da dodici anni la costringeva, con grande impegno familiare, a terapie giornaliere (in centri specializzati) ed a continui ricoveri;
i danni arrecati alla minore ed alla sua famiglia erano stati causati Controparte_2
dalla condotta negligente del suindicato personale sanitario che ebbe ad assistere la e subito dopo il parto, la piccola il collegamento causale della CP_3 CP_2
patologia di cui soffriva la bambina - la tetraparesi - con la grave asfissia patita alla nascita era stato accertato dall'Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta” di
LA che già il 18 settembre 1997 ebbe ad accertare che “i dati clinici e strumentali indicano che i disturbi della bambina costituiscono gli esiti di sofferenza perinatale”; diagnosi ribadita dalla Casa di cura specialistica Villa delle Magnolie di Castel
Morrone, la quale il 30.12.2000 aveva diagnosticato un “ritardo motorio in esiti da asfissia perinatale” nonché dalla Commissione di prima istanza, il 17.1.2000 e poi il
30.1.2002, ed ancora il 20.3.2008, in cui si accertava la “tetraparesi da sofferenza perinatale”; era pacifico nella scienza medica che l'asfissia perinatale era la principale causa delle tetraplegie;
in data 15.08.1996, pur in presenza di segnali indicativi (contrazioni, “perdita di acque”, perdite ematiche), non veniva disposto il ricovero immediato della all'interno della struttura ospedaliera;
il giorno CP_3
successivo, a dimostrazione dell'urgenza, tuttavia, la veniva posta in sala CP_3
travaglio appena giunta in Ospedale;
alle ore 11,30, inoltre, il primario presente in reparto riscontrava “acque tinte” (di meconio), sintomo comunemente noto, di sofferenza fetale;
pertanto, sollecitava il dott. a compiere un parto cesareo che CP_1
però quest'ultimo sceglieva di non effettuare, asserendo espressamente di confidare sulla particolare resistenza fisica della sua paziente, sua compaesana;
il travaglio proseguiva ma in un momento che non è dato stabilire, in quanto - colpevolmente - non vi era nessuna indicazione in tal senso nella cartella clinica, veniva successivamente riferito in cartella che vi sarebbe stata una “mancata progressione della p.p.”; di fatto nasceva alle ore 13,10, con l'utilizzo della “ventosa”, CP_2
richiesta dal ginecologo e con un'”episiotomia m.l.d.” due ore dopo il riscontro di sofferenza fetale effettuato dal primario e non era dato sapere quanto tempo dopo l'insorgenza dell'asserita mancata progressione;
alla nascita la bambina non aveva respiro spontaneo;
i sanitari riscontravano che la neonata aveva aspirato meconio, che era atonica e che presentava un indice Apgar molto basso e con persistenza nei minuti successivi;
nonostante il pessimo quadro clinico, però, i sanitari non procedevano neppure all'intubazione della piccola;
nonostante l'evidenza della gravità del quadro clinico della neonata, apparsa tale finanche al personale parasanitario e nonostante esso non subisse miglioramenti nelle ore successive alla nascita ed anzi si aggravasse, addirittura con l'insorgenza di crisi convulsive, non si provvedeva neppure all'immediato trasferimento della piccola al reparto di Terapia Intensiva neonatale dell , dotato delle competenze professionali e delle Controparte_12 Pt_1
attrezzature strutturali ed organizzative mancanti presso il presidio ospedaliero di S. Maria C.V. e dunque in grado di approntare le cure più adeguate.; il trasferimento, invece, avveniva soltanto dopo tre giorni dalla nascita, quando i danni determinati dalla grave asfissia perinatale, prodottasi cioè a causa delle operazioni del parto e delle altrettanto colpevoli inerzie terapeutiche successive alla nascita, erano divenuti oramai irreversibili;
la cartella clinica del ricovero della partoriente è carente e dunque è stata redatta con negligenza, poiché non allegava tracciati ed ecografie eseguite dal momento del ricovero;
del pari il “diario” del parto non riportava il momento esatto in cui si era verificata o riscontrata la mancata progressione dello stesso, né quello in cui si era deciso di procedere all'utilizzazione della “ventosa”, impedendo con ciò una conoscenza del tempo trascorso, del conseguente protrarsi della sofferenza fetale, nonché dei tempi di decisione ed intervento dei sanitari, della correttezza delle manovre effettuate e del grado di perizia.
Tanto rappresentato, gli attori insistevano affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… dichiarare, in accoglimento del presente atto la sussistenza della responsabilità dei convenuti per i danni subiti e subendi dagli attori per i fatti in premessa e pertanto condannare i convenuti in solido al risarcimento degli stessi nella misura di €. 3.000.0000,00 (tremilioni/00) in favore della piccola e CP_2
di €. 750.000,00 (settecentocinquantamila) per i genitori in proprio, nonché €.
375.000,00 (trecentosettantacinquemila) per la OR anna, ovvero nelle misuri maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa;
con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Il convenuto non si costituiva. CP_9
Si costituiva che contestava la domanda, chiedendo di essere CP_1
autorizzato alla chiamata in garanzia delle compagnie assicuratrici
[...]
(incorporante la Allsecures Preservatrice S.p.A.) nonché Controparte_8
Controparte_13
Il 29.05.09 spiegava intervento l' quale successore della convenuta Parte_4 Pt_5
che contestava la domanda chiedendone il rigetto.
[...] Eseguita la chiamata in causa come autorizzata, si costituiva la Controparte_6
(ora che contestava la domanda e chiedeva il rigetto della Controparte_5
domanda di manleva proposta per la inoperatività e/o inefficacia della invocata garanzia assicurativa.
Si costituiva, altresì, la che contestava la domanda Controparte_8
proposta dai e la domanda di manleva. CP_2
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e depositate le relative memorie, con ordinanza del 5.07.2011 veniva accertato che il dottor era deceduto prima della CP_9
notifica della citazione e che gli attori non avevano provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei suoi eredi.
Ciononostante, per la natura solidale della responsabilità ascritta ai convenuti e la conseguente veste di litisconsorte meramente facoltativo assunta dal (e dai CP_9
suoi eredi), il Giudice escludeva che l'inesistenza della citazione notificata al implicasse l'estinzione dell'intero processo, ammettendo l'interrogatorio CP_9
formale del dottor e la prova testimoniale articolata da parte attrice. CP_1
Con ordinanza del 31.01.2012 il Tribunale onerava gli attori di dare formale notizia agli eredi del dottor della pendenza del giudizio con la comunicazione CP_9
dell'originario atto di citazione e dell'ordinanza del 5.07.2011.
Assolto tale onere, raccolto l'interrogatorio formale del dottor ed escussi i CP_1
testi indicati, con ordinanza del 20.04.2015 il Tribunale ammetteva C.T.U. medico legale onde accertare la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei convenuti, nonché la natura e l'entità del danno permanente.
All'udienza del 6.12.2018, stante la sopravvenuta morte del difensore di , CP_6
veniva dichiarata l'interruzione del processo. Ritualmente riassunto il giudizio ad iniziativa di parte attrice, all'udienza del 16.12.2019, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“
1. Rigetta la domanda di e in proprio e Parte_2 Controparte_3
n.q. di genitori di nei confronti di;
Controparte_2 CP_1 2. Rigetta la domanda di nei confronti di;
Parte_3 CP_1
3. Accoglie la domanda di e in proprio e Parte_2 Controparte_3
n.q. di genitori di nei confronti del P.O. di Santa Maria Controparte_2
Capua Vetere e per l'effetto condanna il P.O. di Santa Maria Capua Vetere -
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della Pt_4
complessiva somma di € 2.251.660,26 a titolo di risarcimento di danno patrimoniale
e non patrimoniale patito da , € 203.018,35 a titolo di Controparte_2
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito da Parte_2
€ 203.018,35 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale patito da
[...]
, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo;
Controparte_3
4. Accoglie la domanda di nei confronti del P.O. di Santa Parte_3
Maria Capua Vetere e per l'effetto condanna P.O. di Santa Maria Capua Vetere -
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore in solido tra loro al Pt_4
pagamento della complessiva somma € 34.815,45, oltre interessi dalla data di deposito della sentenza al soddisfo;
4. rigetta le altre domande di risarcimento danni;
5. condanna P.O. di Santa Maria Capua Vetere - in persona del legale Parte_4
rappresentante pro tempore al pagamento in favore degli attori delle spese processuali, che liquida in euro 1.118,00 per esborsi ed euro 46.988,00 per compenso professionale ai sensi del D.M. 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
7. compensa le spese processuali tra le restanti parti;
8. pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di
e con vincolo di solidarietà‡ di tutte le parti costituite nei rapporti Parte_4
esterni con il consulente d'ufficio”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 13.10.2020 e notificata il 19.10.2020, con citazione notificata il 2.11.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c. l interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1 02.11.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza … determinare che la paralisi cerebrale della minore è ascrivibile a causa Controparte_2
diversa dall'asfissia intrapartum, confermare il corretto operato degli ostetrici del
P.O. “Melorio” di Santa Maria C.V., e imputare ai sanitari dell Pt_6 Pt_1
esclusivamente una responsabilità per danno iatrogeno nella misura del 50% del totale dei postumi invalidanti;
2) in ordine al quantum, applicare in modo corretto le Tabelle di LA 2018, già contenenti sia la personalizzazione che il danno morale suriettivo e per l'effetto non riconoscere ulteriori poste risarcitorie, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie;
3) confermare il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico dei sig.ri
, e Parte_2 Controparte_3 Parte_3
contestualmente rigettare anche la domanda degli stessi in ordine alla richiesta di risarcimento del danno morale subiettivo in quanto non adeguatamente provate. In subordine riconoscere esclusivamente il danno morale subiettivo, ma condannare
l' alla refusione della metà della somma ritenuta congrua sempre sulla CP_14
scorta del riconoscimento del danno iatrogeno;
4) riformare la sentenza di primo grado in ordine alle spese di giudizio, compensando le stesse tra le parti o in subordine adeguandole ai nuovi parametri risarcitori applicati;
5) condannare gli appellati in solido alla refusione delle spese processuali del giudizio di secondo grado”.
Si costituiva il dottore che interponeva appello incidentale per i motivi CP_1
infra indicati, richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… B)
Accogliere l'appello incidentale … in punto di spese, … onde ed in parziale riforma
… condannare la parti attrici in prime cure / odierne appellate, Parte_2
e , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale
[...] Controparte_3
sulla figlia , nonché , in ragione della Controparte_2 Parte_3 dichiarata loro soccombenza nei confronti di esso , al pagamento Parte_7 CP_1
in favore del prefato delle spese e competenze legali di cui al I grado con attribuzione allo scrivente avv. Costantino Maglione all'uopo dichiaratosi antistatario. c) Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio vieppiù con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituivano rappresentata dal tutore provvisorio Controparte_2 [...]
, e CP_3 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
interponendo appello incidentale per i motivi infra indicati e rassegnando le seguenti Parte conclusioni: “… A) condannare l appellante, in persona del rapp.te legale p.t., al risarcimento dei danni nei confronti delle parti appellate ed appellanti incidentali, per ciascuno nelle seguenti misure: : Controparte_2
I. Danno complessivo non patrimoniale. 1) Danno da invalidità permanente al 100% con massimo aumento e personalizzazione:
euro 1.524.355,00;
2) Interessi legali dal 16.8.1997 su somma devalutata e poi via via rivalutata:
euro 1.070.707,00;
3) Invalidità temporanea, giorni 365: euro 53.655,00;
4) Interessi legali dal 16.8.1997: euro 25.787,51;
Totale danno non patrimoniale: euro 2.674.504,00.
II. Danno patrimoniale.
Danno da perdita di chances: euro 271.772,33.
Totale euro 2.946.276,33
(Madre) Controparte_3
1) Danno non patrimoniale complessivo: euro 330.000,00
2) Interessi legali dall'evento dannoso: euro 158.603,41
Totale euro 488.603,41
(Padre) Parte_2 1) Danno non patrimoniale complessivo: euro 330.000,00
2) Interessi legali dall'evento dannoso: euro 158.603,41
Totale euro 488.603,41
(Sorella convivente) Parte_3
1) Danno non patrimoniale complessivo: euro 165.000,00
2) Interessi legali dall'evento dannoso: euro 79.301,70
3) Totale euro 244.301,705 Parte B) confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna l qui appellante, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite per il giudizio di primo grado nella misura liquidata nella sentenza di primo grado;
e condannare la Parte medesima , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese ed onorari di lite per il presente giudizio con attribuzione in entrambi i casi ai procuratori.
3) In via subordinata … rigettare i motivi di appello proposti da parte appellante e Parte confermare integralmente la sentenza …, condannando l appellante, in persona del rapp.te legale p.t al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite per il presente giudizio, con attribuzione in entrambi i casi ai procuratori”.
Si costituiva anche che così concludeva: “…, per l'ipotesi di Controparte_5
condanna del dott. Gentile ed accoglimento della sua domanda di garanzia: 3)
Ripartire proporzionalmente ex art. 1910 c.c. l'indennizzo assicurativo dovuto tra
ex in ragione dei massimali previsti dai rispettivi Controparte_5 Controparte_8
contratti assicurativi. 4) Previo accertamento incidentale del diritto di regresso della società comparente, provvedere alla graduazione specifica delle colpe tra i convenuti
e, per l'effetto, condannare i soggetti corresponsabili e/o coobbligati od obbligati in manleva a rimborsare alla tutte le somme dalla stessa Controparte_5
eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza, in eccedenza rispetto alla quota di pertinenza, così come determinata in ragione della graduazione delle colpe.5) In qualsiasi ipotesi, contenere la pronuncia di condanna nei confronti di entro il limite del massimale assicurato di £ 1.500.000.000 (pari ad € Controparte_5
774.684.95). In ogni caso: 6) Condannare le parti soccombenti alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, in favore della ”. Controparte_5
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 19.03.2021, veniva rinviata in prosieguo con sollecito del fascicolo di primo grado, così differendo anche la deliberazione sulla richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
con provvedimento dell'11.06.2021 la Corte concedeva la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di primo grado per le somme eccedenti il 50% di quanto liquidato, rinviando per la precisazione delle conclusioni al 9.12.2022, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Concesso ex art. 127 ter c.p.c. termine sino al 31.01.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito la causa veniva riservata per la decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 13.03.2025.
Gli appellati depositavano comparsa conclusionale il 08.05.2025 e CP_2
memoria di replica il 29.5.2025
depositava comparsa conclusionale il 14.03.2025 e memoria di replica CP_1
il 17.04.2025. depositava comparsa conclusionale il 31.03.2025 e memoria di Controparte_5
replica il 29.05.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente la domanda con le seguenti motivazioni:
<< …
… gli attori nell'atto di citazione hanno specificamente dedotto come i pretesi danni siano da ricondurre all'errata esecuzione gestione del parto e dell'assistenza alla nascitura sin dal momento della nascita.
… considerato che gli attori hanno assolto all'onere probatorio e di allegazione su di essa gravante, conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza innanzi citata, dando prova del rapporto contrattuale, del peggioramento delle condizioni di salute della neonata ed allegando in maniera specifica l'inadempimento dei sanitari, verificare se è stata fornita la prova liberatoria da parte dei convenuti.
Detta prova non può ritenersi fornita da tutti i convenuti ed in particolare dal P.O.
Melorio di Santa Maria Capua Vetere, non avendo dimostrato alcunché.
Anzi, la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha evidenziato sul punto che: il travaglio di parto della GN , alla seconda gravidanza risultava CP_3
regolare. Il rilevamento del BCF era eseguito correttamente durante il travaglio come risultante dalla cartella clinica, che non mostrano alcun pattern patologico. La condotta ostretica non presenta alcuna criticità poiché il travaglio era stato seguito regolarmente ed era deciso il parto operativo per favorire la progressione della parte presentata. Il neonato nasceva depresso e gli era segnato un basso indice di
Apgar e nelle ore successive sviluppava un quadro settico. La lettura della cartella clinica ostetrica anche alla luce dei tracciati CTG allegati permette di escludere che
l'evento asfittico intrapartum potesse essere insorto fino alle ore 12,35 (ora ultimo tracciato). Al termine dell'ultimo tracciato i sanitari ostetrici, in caso di provate alterazioni cardiotocografiche suggestive di una asfissia intrapartum, nulla avrebbero potuto fare se non accelerare l'espulsione del feto con parto operative vaginale. Questo di fatto si realizzava in quanto era effettuata correttamente un'estrazione con ventosa non perché fossero emerse tali anomalie del battito cardiaco fetale, ma per la mancata progressione della parte interessata. Alcuna responsabilità è ravvisabile a carico degli ostetrici che assistevano al parto che portava alla nascita della piccola ”. CP_2
Più specificamente i consulenti d'ufficio hanno a evidenziato che: “il quadro clinico della minore fu fortemente aggravato dalla grave sepsi neonatale e dai ritardi nel trasferimento in opportuno ambiente specializzato che contribuirono non poco allo stabilirsi del grave quadro clinico presentato dalla piccola . Dal 18 CP_2
agosto la piccola iniziava a presentare febbre elevate che persisteva fino CP_2
al 19 agosto quando è stata trasferita presso la Terapia Intensiva Neonatale di dove le veniva praticata una emocoltura che dava esito a sviluppo di colonie Pt_1
di Stafilococco Epidermidis consentendo, la diagnosi di sepsi neonatale. I consulenti hanno ulteriormente precisato che: “La modalità di trasmissione avviene durante il passaggio nel canale del parto in presenza di colonizzazione delle vie vaginali. Più raramente, nei neonati sottoposti a manovre di rianimazione, come per quello in esame, la contaminazione precoce può avvenire tramite trasmissione attraverso il materiale di assistenza o il personale deputato alla rianimazione. Appare evidente che nel caso della piccola la comparsa di una grave sepsi neonatale CP_2
clinicamente evidente e confermata dalla positività alla emocoltura, causata da un germe tipicamente responsabile di infezioni nosocomiali (Stafilococco epidermidis), abbia giocato un ruolo determinante nella patogenesi del danno cerebrale amplificando gli effetti di un insulto ipossico ischemico di breve durata che con elevate probabilità non avrebbe condotto ad esiti neurologici di tale gravità. Si può affermare con elevate probabilità che tale infezione a genesi nosocomiale è stata contratta presso il P.O. di S. Maria Capua Vetere”.
Alla luce di quanto esposto dai Consulenti si evince che la responsabilità da addebitare alla struttura sanitaria sia rinvenibile nel fatto che alla neonata non è stata prestata tempestivamente la dovuta assistenza al momento della nascita e praticati gli opportuni esami clinici al fine di individuare la causa delle anomalie presentate e fornire le adeguate cure.
L'assistenza neonatale fornita dal personale pediatrico dell'ospedale Melorio non ha soddisfatto pienamente i requisiti clinico assistenziali tanto da dover disporre il trasferimento della neonata in condizioni generali critiche presso la terapia intensiva neonatale dell e che dunque, la gestione clinico-assistenziale di Controparte_15
subito dopo la nascita da parte personale pediatrico Controparte_2
dell , si caratterizza nella negligente gestione clinica e dalla Controparte_11
scarsa, diligenza, prudenza e perizia con cui non sono state poste in essere le procedure assistenziali, che hanno determinato il danno irreversibile alla neonata. Vieppiù, i sanitari del P.O. Melorio, nonostante le evidenti gravi condizioni della neonata, hanno disposto il trasferimento presso la terapia intensiva neonatale dell'Ospedale S. Anna e S. EB di solo dopo tre giorni dalla nascita Pt_1
determinando in tal modo un peggioramento delle condizioni che potevano essere limitate se avessero posto in essere una condotta diligente al fine di evitare e/o limitare i danni alla salute della paziente.
Le conclusioni raggiunte dai consulenti d'ufficio sono pienamente condivisibili in quanto frutto di un percorso logico e puntualmente motivato con riferimento alle risultanze documentali, in particolare in ordine alla storia clinica del paziente, agli esiti dell'istruttoria, alla successione cronologica degli eventi ed ai parametri medico legali vigenti in tale materia ed alla cui osservazione erano tenuti i sanitari nel caso di specie.
Sulla scorta di ciò non vi è dubbio che i profili di responsabilità ravvisati dai consulenti d'ufficio e condivisi dal Tribunale determinino una responsabilità esclusiva del P.O. Melorio di santa Maria Capua Vetere e, quindi della convenuta
. Parte_4
Il nesso di causalità
Le conclusioni raggiunte dai consulenti d'ufficio ed innanzi richiamate evidenziano, oltre al profilo della colpa della struttura sanitaria, anche la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa dei sanitari ed i danni subiti dal paziente;
ciò anche in considerazione del fatto che sono stati esclusi e comunque non provati fattori causali imprevisti e/o imprevedibili che avrebbero potuto interrompere il nesso di causalità; anzi, nel caso di specie il consulente d'ufficio ha precisato con puntualità i rapporti tra i postumi invalidanti derivanti dalla mancata esecuzione di indagini cliniche e diagnostiche e dal ritardato trasferimento della neonata presso la terapia intensiva neonatale.
Le conclusioni dei consulenti risultano condivisibili anche sotto questo profilo in quanto in linea con i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di nesso di causalità in materia […]. Applicando tali principi al caso di specie, si evidenzia come la convenuta Parte_4
non abbiano fornito la prova della derivazione causale del peggioramento da un fatto imprevedibile e/o imprevisto.
Quantificazione e liquidazione dei danni fisici
Accertata dunque la responsabilità esclusiva del P.O. di Santa Maria Capua Vetere occorre passare alla valutazione del danno lamentato a vario titolo dagli attori.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale i consulenti hanno accertato che: “i postumi presentati da ascrivibili causalmente alla sepsi Controparte_2
nosocomiale patita, sono da ritenersi permanenti e concretizzano un danno biologico inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé e per sé considerata che può essere quantificata nella misura del 90%”.
I consulenti hanno precisato che le condizioni di non sono Controparte_2
suscettibili di miglioramenti ma di peggioramenti.
Non appare condivisibile la imputazione del danno iatrogeno nella misura del 50% a carico della struttura sanitaria.
Dalla lettura delle conclusioni dei consulenti emerge senza dubbio che CP_2
ha contratto il batterio in ospedale al momento della nascita e che le
[...]
condizioni si sono aggravate a seguito nella negligente gestione clinica e dalla scarsa, diligenza, prudenza e perizia con cui non sono state poste in essere le procedure assistenziali ed in particolare del ritardo nel trasferimento presso la terapia intensiva neonatale, che hanno determinato il danno irreversibile alla neonata.
Pertanto, la responsabilità del P.O. di Santa Maria Capua Vetere deve ritenersi esclusiva ed il danno va attribuito nella misura del 100%.
Circa il “quantum…
, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico-relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n.
21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Alla luce delle tabelle del Tribunale di LA del 2018 in uso presso questo
Tribunale, dunque, il danno risarcibile è pari ad € 1.091.932,00 per IP all'90%.
Quanto, invece, alla componente morale soggettiva, compete senz'altro al danneggiato il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti e che verranno patiti per tutta la durata della vita apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni alla luce della particolare gravità della patologia e del suo carattere cronico ed irreversibile e del rilievo che la condizione di disabilità ha sin qui pervaso l'intera esistenza del bambino - costretto a frequenti accertamenti specialistici e a quotidiani trattamenti terapeutici e riabilitativi - ed è destinata a proiettarsi negativamente sulla sua vita futura, nel corso della quale dovrà probabilmente convivere con la consapevolezza CP_2
di una irredimibile diversità dai suoi coetanei - di cui certamente può auspicarsi la futura attenuazione e che purtuttavia ne condizionerà la socializzazione. Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno deve essere personalizzato e adeguato al caso specifico tenendo conto di entrambe tali componenti.
Si reputa pertanto di applicare un aumento del 25% della somma come sopra indicate fino a concorrenza dell'importo di €. 1.364.915,00. La somma liquidata non comprende tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. ….
In base a tali criteri applicando sull'importo come sopra determinato devalutato al momento dell'evento (€ 942.620,86) gli interessi sulla somma rivaluta anno per anno risulta dovuto ad oggi l'importo di € 1.979.887,93.
Per quanto attiene al danno patrimoniale patito da è Controparte_2
opportuno evidenziare che il danno patrimoniale derivante dalla riduzione/perdita della capacità lavorativa e della corrispondente capacità reddituale è un danno futuro, producendosi - nel caso in cui la vittima sia minore d'età - dal momento in cui la stessa avrebbe presumibilmente iniziato a svolgere un'attività lavorativa e a produrre reddito per il proprio mantenimento. Con riguardo alla predetta voce di danno per i minori di età è stato affermato che il risarcimento del danno patrimoniale (futuro) conseguente al danno alla salute subito dal minore nel momento della nascita richiede necessariamente una valutazione prognostica che è affidata al giudice di merito.
Il danno patrimoniale potrà essere risarcito allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio. La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico - sociali della famiglia e, comunque, il diritto al risarcimento non può discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente (in tal senso Cass.
22/05/2018, n.12572 e già Cass. n. 17514/2011).
Nel caso di specie se da un lato è possibile ritenere in relazione alla entità dei postumi riportati da e dalle considerazioni svolte sul punto anche dal CP_2
CTU emerge che i postumi individuati determinano un significativo pregiudizio della funzione motoria (in particolare modo della deambulazione ma anche nell'utilizzo degli arti superiori) ed in parte psichica e relazionale. Le condizioni sono suscettibili di peggioramento e non di miglioramento. I postumi riscontrati compromettono notevolmente un suo eventuale futuro inserimento in attività lavorative che richiedano una autonomia nella deambulazione ed una piena efficienza motoria degli arti superiori.
La sussistenza del danno risultando integralmente compromessa la possibilità per
di un valido inserimento lavorativo nel futuro, dall'altro il verificarsi CP_2
della lesione al momento della nascita non permette di operare alcuna valutazione prognostica in ordine alle attitudini di al reddito che avrebbe potuto CP_2
conseguire.
Nel caso di specie, ai fini della quantificazione del danno in questione, tenuto conto che , manca di una capacità di lavoro specifica cui ancorare la CP_2
liquidazione equitativa, e considerato, poi, che i genitori nulla hanno dedotto in merito alle loro condizioni economiche e patrimoniali occorre fare riferimento al criterio basato sul calcolo del triplo della pensione sociale, in base alle tabelle di mortalità di cui al R.D. n. 1403/1922 (cfr. sul punto Cass., sez. III, n. 24331/2008). A tal fine occorre, in primo luogo, accertare l'importo dell'assegno sociale vigente al momento in cui si è verificato il danno (cfr. Cass., sez. III, n. 10966/1998) (anno
1996 importo € 4.171,44 rivalutato all'attualità (C. Cass., Sez. III, n. 11376/2002), che risulta pari a € 4.826,36 annui, da moltiplicare per tre, giungendo all'importo di
€ 14.479,08. A questo punto, al fine di attribuire al danneggiato una somma corrispondente alla capitalizzazione di ratei pari alla quota del reddito perduto, tale importo va moltiplicato per la percentuale d'invalidità e quindi per il coefficiente di rivalutazione in base all'età di cui al R.D. 1403/1922 (pari, nel caso di specie, a
18,77, corrispondente all'età di anni ventiquattro, da ritenere potenziale inizio dell'attività lavorativa); il risultato ottenuto va quindi diviso per 100, secondo la seguente formula: G x I x RV, laddove “G” è il reddito annuo perduto e rivalutato all'attualità (€14.479,08), “I” è la percentuale di incidenza sulla capacità di lavoro specifica (nel caso di specie 100), e “RV” è il coefficiente di rivalutazione in base all'età di cui alle tabelle del R.D. n. 1403/1922 (18,77). Si avrà pertanto, 14.479,08 x
100 x 18,77 /100 = 271.772,33. Non si opera alcun abbattimento per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, in considerazione del fatto che la tabella dalla quale viene usualmente desunto il coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie
(allegata al R.D. n. 1403/22) è stata calcolata in base alle tavole di sopravvivenza della popolazione italiana, desunta dai censimenti dei 1901 e del 1911 ed alle statistiche mortuarie del biennio 1910-1912. Poiché da allora la durata della vita media è sensibilmente cresciuta, il coefficiente indicato dalla tabella rende oggi un capitale leggermente inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione di un coefficiente, per così dire, aggiornato, e quindi può in via equitativa omettersi la riduzione per scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
A titolo di danno patrimoniale patito da va, dunque risarcita Controparte_2
la somma di € 271.772,33.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale dei genitori e della OR di
Controparte_2
a) Danno biologico
Gli attori hanno sostenuto che la particolare condizione della figlia ha certamente comportato, per essi stessi come per la OR primogenita una indubbia alterazione dello stato di salute e di benessere psicofisico, esplicantesi nelle sue varie e vaste estrinsecazioni familiari e sociali e consistenti certamente in depressione, ansia e trauma della psiche.
La configurabilità di un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti di una persona deceduta o sopravvissuta a lesioni seriamente invalidanti a causa di una condotta illecita altrui postula, però, che la sofferenza causata dalla perdita abbia determinato una lesione dell'integrità psicofisica di costoro, sicché il risarcimento può essere liquidato, anche in via equitativa, solo allorquando venga fornita prova che il decesso o le gravi menomazioni riportate dal familiare abbiano inciso negativamente sulla salute dei congiunti in guisa da determinare in costoro un'apprezzabile permanente patologia o l'aggravamento della patologia preesistente.
Considerato, allora, che gli attori non hanno offerto prova dell'effettiva insorgenza di pregiudizi psico - fisici, clinicamente accertabili e inquadrabili dal punto di vista nosografico, nulla può essere riconosciuto per l'invocato titolo.
b) Danno morale soggettivo.
Quanto invece al danno morale soggettivo che assumono costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento d'animo determinati dal fatto illecito commesso ai danni del proprio congiunto, e in particolare dallo strazio e dal supplizio immensi suscitati dalla grave disabilità psichica e motoria di , in generale può CP_2
affermarsi che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire “iure proprio” contro il responsabile. Il danno subito dai congiunti deve tuttavia, essere concretamente accertato sulla base di una valutazione complessiva ed equitativa, che tenga conto della peculiare relazione affettiva di ogni danneggiato con la vittima, in relazione alla peculiare situazione familiare, alle abitudini di vita, alla consistenza del nucleo familiare ed alla compromissione che ne sia derivata dal sinistro, e di ogni altra circostanza (Cass. civ. Sez. 3, 5 ottobre 2010 n. 20667) In particolare, ove il danneggiato abbia allegato sia il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare sia che le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all'esito del fatto/evento lesivo hanno comportato una sofferenza inferiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello
“sconvolgimento esistenziale” riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali la gravità delle lesioni, le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari (vedi Cass. 2228 del 16/02/2012 e Cass. 20667 del05/10/2010). Ai fini della quantificazione equitativa del danno non patrimoniale subito dai congiunti, tenuto conto di ogni elemento rilevante (il rapporto di parentela, la giovane età, la natura e gravità delle lesioni). Né sembra revocabile in dubbio, nella più ampia dimensione del risarcimento del danno alla persona, la necessità di una integrale riparazione del danno parentale (Cass. ss.uu. 26972/08), la cui quantificazione ha da essere tanto più elevata quanto più grave risultino le lesioni sofferte dal danneggiato, specie se in tenerissima età, ciò che determina una doverosità nell'assistenza familiare, una assolutezza del sacrificio del sé verso il macroleso - segno costante di atto di amore genitoriale -tanto più considerevole quanto più esso comporti un conseguente, totale, irredimibile sconvolgimento della qualità e della quotidianità della vita stessa (in senso non dissimile, Cass. 469/09). Nel caso di specie va senz'altro ristorato il pregiudizio connesso alle indubbie ripercussioni negative che le gravi patologie che tuttora affliggono hanno prodotto e ancora CP_2
produrranno in futuro sulla vita dei genitori e della OR, in termini di dolore e patimento soggettivo, di lesione alla serenità familiare ed alla possibilità di relazionarsi (secondo gli schemi ordinari) con il prossimo congiunto nonché in termini di dispendio di tempo ed energie al fine di garantire al familiare la necessaria, continua e totale assistenza, diretta o mediante terze persone.
Il rilevante livello di compromissione dello stato di salute di , Controparte_2
al quale corrisponde una presumibile sofferenza dei prossimi congiunti, destinata a rinnovarsi di giorno in giorno, dinanzi alle difficoltà - talvolta insormontabili - che il congiunto incontra anche nel compimento di attività elementari, giustifica il suo riconoscimento. Per la quantificazione dell'equivalente monetario idoneo ad assicurare ai danneggiati un'adeguata riparazione del pregiudizio sofferto si ritiene adeguarsi ai valori tabellari fissati per la morte di un figlio e tenuto conto che al dolore morale si
è accompagnato un netto peggioramento della qualità della vita, può esser liquidato in € 140.000,00 per ciascun genitore.
Il punto comprende, peraltro, le due diverse componenti del danno “morale” vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto, situazione che ha di recente ricevuto un esplicito riconoscimento normativo nella legislazione approvata per il cd “dopo di noi” contenuta nella legge
22 giugno 2016, n. 112), quanto quello dinamico - relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
Per quanto attiene alla OR applicando gli stessi criteri sopra esposti Parte_3
e ritenuto che dal 2011 non risulta più convivente con la famiglia e, quindi con
, va liquidato l'importo di euro 24.000,00. CP_2
In base ai criteri già esposti al fine di calcolare gli interessi sulle somme rivalutate annualmente, applicando sull'importo come sopra determinato devalutato al momento dell'evento e rivalutata anno per anno risultano dovuti ad oggi a tale titolo
€. 203.018,25 ciascuno per e ed € Controparte_3 Parte_2
34.815,45 per la OR . Parte_3
c) Sul danno patrimoniale da perdita di possibilità di migliori attività future dei coniugi e della famiglia.
Il lamentato danno è generico e non supportate da prova idonea a dimostrare le attività lavorative svolte prima della nascita di dai genitori né risultano CP_2
provate in alcun modo le eventuali occupazioni lavorative della famiglia dopo la nascita di e che tale opportunità siano rimaste frustrate dalle condizioni CP_2
della figlia e della OR.
La domanda sul punto va rigettata. Pertanto, accertata la esclusiva responsabilità del P.O. di Santa Maria Capua Vetere nella causazione dell'evento danno a condanna il P.O. di Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere- , in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, in accoglimento delle domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale al pagamento di €. 2.251.660,26 in favore di CP_2
, di € 203.018,25 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non
[...]
patrimoniale patito da , di € 203.018,25 a titolo di risarcimento Parte_2
del danno patrimoniale e non patrimoniale patito da e di €. Controparte_3
34.815,45 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale patito da Parte_3
, il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
[...]
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e, stante l'entrata in vigore del D.M. n.
55/14, sono liquidate d'ufficio secondo i valori medi dello scaglione di riferimento
(fino ad euro 4.000,000,00), tenuto conto del valore della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione al procuratore antistatario Avv.to Francesco Saverio Frasca e Avv. Drusilla De Nicola Domenico
Di Stasio che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto P.O. Melorio di Santa Maria Capua Vetere e con vincolo di solidarietà di entrambe le parti costituite nel rapporto esterno con il consulente
d'ufficio”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante evidenzia che i Consulenti d'Ufficio hanno affermato che “appare indubbio che la piccola abbia sofferto alla nascita CP_2
di una grave difficoltà di adattamento alla vita extrauterina testimoniata dall'indice di Apgar molto basso”, ed immediatamente dopo aggiungevano che “il rilevamento
BCF era eseguito correttamente durante il travaglio” e che “la condotta ostetrica non presenta alcuna criticità, poiché il travaglio era stato seguito regolarmente ed era deciso il parto operativo per favorire la progressione della parte presentata. Purtroppo, non si può non evidenziare che, il neonato nasceva depresso e gli era assegnato un basso indice Apgar e nelle ore successive sviluppava un quadro francamente settico”; ancora, i CTU precisavano: “la maggior parte dei feti affetti da paralisi cerebrale non avevano avuto in travaglio alcuna anomalia cardiocotografica, pertanto la condotta ostetrica non ha alcun rilievo nella patogenesi della maggior parte delle paralisi cerebrali. A nostro avviso non è ravvisabile nel caso in discussione, alcuna responsabilità a carico degli ostetrici che assistevano al parto che portava alla nascita la piccola . Appare quindi CP_2
ragionevole ipotizzare, che a prescindere dalle vere cause della paralisi cerebrale, che non sono compiutamente definibili nel caso in specie, il quadro clinico della minore fu fortemente aggravato dalla grave sepsi neonatale e dai ritardi nel trasferimento in opportuno ambiente specialistico”.
Secondo parte appellante nell'impugnata sentenza viene mal interpretato il senso della relazione d'Ufficio in ordine al nesso causale, siccome i consulenti escludono che la paralisi della minore sia avvenuta per asfissia Controparte_2
intrapartum, evidenziando più volte il corretto comportamento degli ostetrici nell'esecuzione del parto;
inoltre, come precisano i CTU: “è oramai ben noto che la stragrande maggioranza delle paralisi cerebrali è dovuta a cause diverse dall'asfissia intrapartum […] è invece sempre più evidente un ruolo delle mutazioni genetiche de novo nel determinismo della paralisi cerebrale o di una specifica suscettibilità allo sviluppo del danno cerebrale. Purtroppo, non si conoscono tutte le possibili mutazioni genetiche implicate nella genesi della paralisi cerebrale.
Recentemente (2015) […] ha riportato il caso di alcuni di questi nuovi Per_2
geni mutanti che, a prescindere dall'evento asfittico intrapartum, sono fortemente coinvolti nella genesi della paralisi cerebrale”; pertanto, la minore non ha avuto sofferenze o asfissie intrapartum;
il comportamento degli ostetrici è stato ineccepibile;
da studi recenti si è evidenziato che la paralisi cerebrale nei feti è dovuta a cause diverse dall'asfissia, perlopiù di natura genetica;
il quadro clinico della minore fu solamente aggravato dalla sepsi neonatale e dai ritardi del trasferimento in opportuno ambiente specialistico.
L'appellante conclude nel senso che non vi è relazione causale tra il comportamento dei sanitari che hanno preso in carico la partoriente e la nascitura e la paralisi cerebrale presentata dalla stessa sin dai primi istanti di vita e se si vuole imputare una qualche responsabilità alla struttura ospedaliera è nel ritardo dei trasferimento ad altra struttura attrezzata con la rianimazione neonatale e alla possibile sepsi contratta che hanno contribuito ad “amplificare gli effetti di un insulto ipossico ischemico di breve durata”.
Il motivo è infondato.
L'accertamento del nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, il ché implica, in primis, una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente, correlata alle condizioni di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
3390 del 20/02/2015;) inoltre, l'accertamento del nesso causale va operato secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", ovvero secondo uno standard di cd. certezza probabilistica che non va ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto" (cfr.
Cass., n. 47 del 03/01/2017); talché, il criterio della probabilità relativa si sostanzia in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità (cfr. Cass. 18584 del 30/06/2021); inoltre, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, secondo il criterio della "probabilità prevalente" occorre, dapprima, eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente
(cfr. Cass. n. 25884 del 02/09/2022).
Ciò posto, i consulenti, in conformità ai su indicati criteri, rilevando che la comparsa di una grave sepsi neonatale, causata da un germe tipicamente responsabile di infezioni nosocomiali (stafilicocco epidermidis), abbia giocato un ruolo determinante nella patogenesi del danno cerebrale amplificando gli effetti di un insulto ipossico ischemico di breve durata che con elevata probabilità non avrebbe condotto ad esiti neurologici di tale gravità, hanno, nella sostanza, affermato che, pur verificandosi un insulto ipossico ischemico, di breve durata – perché è stato escluso che un evento asfittico intrapartum potesse essere insorto sino alle ore 12.35, orario in cui termina l'ultimo tracciato -, questo in assenza della grave sepsi neonatale non avrebbe determinato il danno cerebrale di cui soffre la minore, sulla scorta del criterio della probabilità prevalente, che implica l'esclusione non già di ogni possibile fattore causale, ma, piuttosto, di quello meno probabile in relazione alle circostanze del caso concreto secondo i criteri anzidetti. Inoltre, sulla scorta della relazione peritale non sussiste alcun elemento di conferma di una causa genetica della paralisi cerebrale di cui soffre la minore alla luce dei dati tecnici esaminati né i ctu hanno imputato, tantomeno in parte, una percentuale di invalidità, quale riconosciuta sulla persona della minore, ad una causa genetica, avendo, come detto, fatto esclusivo riferimento alla grave sepsi neonatale e ai ritardi nel trasferimento in opportuno ambiente specialistico.
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la mancata valutazione del danno iatrogeno, evidenziando che se da un lato, riportando un passo della Consulenza
d'Ufficio il Tribunale dichiara che “i consulenti hanno accertato che i postumi presentati da […] può essere quantificata nella misura del Controparte_2
90%”, lo stesso evidenzia che “non appare condivisibile la imputazione del danno iatrogeno nella misura del 50% a carico della struttura sanitaria;
dalla lettura delle conclusioni dei consulenti emerge che senza dubbio ha Controparte_2
contratto il batterio in ospedale al momento della nascita e che la condizioni si sono aggravate a seguito della negligente gestione clinica e della scarsa diligenza, prudenza e perizia… pertanto la responsabilità del P.O. di Santa Maria C.V. deve ritenersi esclusiva e il danno va attribuito nella misura del 100%”; assume che la paralisi cerebrale della minore non è stata determinata dalla Controparte_2
sepsi, ma da fattori di altra natura, con ogni più alta probabilità, di natura genetica;
ritiene che il Tribunale non motiva perché “non appare condivisibile la imputazione del danno iatrogeno nella misura del 50% a carico della struttura”.
Il motivo è infondato.
L'individuazione di un danno iatrogeno imputabile alla struttura sanitaria nella sola misura del 45 % rispetto al 90 %, quale complessivo danno biologico di cui soffre la minore non è coerente con l'accertamento peritale, prima evidenziato, secondo cui una grave sepsi neonatale clinicamente evidente e confermata dalla positività alla emocoltura, causata da un germe tipicamente responsabile di infezioni nosocomiali
(stafilicocco epidermidis), ha giocato un ruolo determinante nella patogenesi del danno cerebrale amplificando gli effetti di un insulto ipossico ischemico di breve durata che con elevata probabilità non avrebbe condotto ad esiti neurologici di tale gravità”: secondo il criterio della probabilità prevalente, come detto, senza la grave sepsi neonatale e il ritardo nel trasferimento della minore in reparto di terapia intensiva, non si sarebbero verificata la paralisi cerebrale di cui soffre ad oggi la minore. Inoltre, come già evidenziato, i CTU non hanno affermato che una percentuale di invalidità, complessivamente stimata nella misura del 90 %, è riconducibile ad una causa pregressa al parto.
§ 6.
Con il terzo motivo la sostiene che le tabelle del Tribunale di LA del 2018 Pt_4
non sono state applicate correttamente nella parte in cui il Tribunale ha quantificato il danno non patrimoniale in €.1.091.932,00 aggiungendo come ristoro della “componente morale soggettiva” il 25% in più di detta somma;
assume che in tal modo il Tribunale non ha rispettato i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di LA, secondo cui il danno non patrimoniale previsto dalle dette tabelle comprende la lesione dell'integrità psicofisica sia nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali che in termini di “sofferenza soggettiva”, tanto è vero che il punto standard è ivi aumentato di una percentuale del 25% per le microlesioni e via via a salire, fino al
50% per le macrolesioni ai fini di una liquidazione congiunta di danno biologico
“standard”, personalizzazione e danno morale;
nella specie, l'ulteriore somma di
€.272.283,00, pari al 25% della somma di €.1.091.932,00 valore previsto dalle
Tabelle di LA per il 90% di d.b., non può essere riconosciuta, in quanto in tale ultimo importo è già contemplato il danno morale.
Il motivo è infondato, posto che il contestato aumento del 25 % corrisponde alla personalizzazione del danno, non inclusa nella somma di €.1.091.932,00, valore previsto dalle Tabelle di LA per il 90% di d.b., a differenza del c.d. danno morale.
Ed invero, il Tribunale, dopo aver precisato che menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico>>, ha affermato che <la condizione di disabilità ha sin qui pervaso l'intera esistenza del bambino - costretto a frequenti accertamenti specialistici e a quotidiani trattamenti terapeutici e riabilitativi - ed è destinata a proiettarsi negativamente sulla sua vita futura, nel corso della quale
dovrà probabilmente convivere con la consapevolezza di una irredimibile CP_2
diversità dai suoi coetanei - di cui certamente può auspicarsi la futura attenuazione e che purtuttavia ne condizionerà la socializzazione. Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno deve essere personalizzato e adeguato al caso specifico ... Si reputa pertanto di applicare un aumento del 25% della somma come sopra indicate fino a concorrenza dell'importo di €. 1.364.915,00>>. § 7.
Con il quarto motivo parte appellante contesta il riconoscimento del danno morale ai genitori e alla OR della minore, ritenendo che nulla è stato allegato o provato sul punto.
Il motivo è infondato;
sul punto la gravata sentenza ha statuito “In particolare, ove il danneggiato abbia allegato sia il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare sia che le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all'esito del fatto/evento lesivo hanno comportato una sofferenza inferiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello
“sconvolgimento esistenziale” riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali la gravità delle lesioni, le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari … Il rilevante livello di compromissione dello stato di salute di
, al quale corrisponde una presumibile sofferenza dei prossimi Controparte_2
congiunti, destinata a rinnovarsi di giorno in giorno, dinanzi alle difficoltà - talvolta insormontabili - che il congiunto incontra anche nel compimento di attività elementari, giustifica il suo riconoscimento”.
Ebbene, secondo la Suprema Corte, una volta che la parte abbia dedotto fatti che ne possono costituire il fondamento, il giudice deve ricercare, anche d'ufficio, la prova presuntiva, la quale, senza essere svilita a mera massima di esperienza, consiste nel ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di fatti noti, permette di risalire a fatti ignorati. Pertanto, le gravissime lesioni patite dalla minore, l'intensità del rapporto di parentela e la coabitazione rappresentano fatti dai quali desumere, nella prospettiva di cui all'art. 2729 c.c., secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza morale dei soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela con il danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/07/2017, n.17058; Cassazione civile sez. III, 14/06/2016, n.12146).
La gravata sentenza si è uniformata ai suddetti criteri ritenendo provato presuntivamente il danno in questione alla luce delle dedotte circostanze circa la gravità della lesione e il rapporto parentale.
§ 8.
, e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 CP_2
hanno avanzato appello incidentale censurando sotto diversi profili il Parte_3
quantum agli stessi riconosciuto.
Con il primo motivo, i predetti contestano la percentuale di invalidità riconosciuta alla minore dai CTU nella misura del 90% anziché del 100%, senza motivazione e senza alcun aggancio alla situazione concreta;
assumono che nel senso di un'invalidità nella misura del 100% depongono le tabelle approvate dal D.M del 5 febbraio 1992, indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti sulla base della classificazione dell'OMS, le quali attribuiscono alla tetraparesi con deficit di forza grave una percentuale fissa del 100%; inoltre, rilevante ai fini del riconoscimento dell'anzidetta misura di invalidità è la certificazione della Parte Commissione di invalidità costituita presso la stessa che ha riconosciuto alla piccola un'inabilità del 100%, riconoscimento che alla luce Controparte_2
della provenienza del soggetto che lo ha operato assume il significato di una confessione stragiudiziale, nonché la certificazione dell'Istituto Carlo Besta di
LA, che per il prestigio e la competenza della struttura assume il valore di un indizio grave e concordante e tutte le consulenze di parte.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, i CTU hanno motivato la valutazione dagli stessi effettuata, avendo sul punto richiamato i baremes di usuale consultazione medico legale ( Persona_3
ed. LA 2001, ed. LA 2015), dopo aver individuato Per_4 CP_16 CP_16
le patologie delle quali soffre la minore, ovvero, ipostaturalismo, grave ritardo psico- motorio;
impossibilità all'espressione verbale, disturbi motori di gravissima entità quale espressione di tetraparesi spastica.
In secondo luogo, non esistono tabelle vincolanti per l'accertamento dell'invalidità che causa danno permanente mentre quelle richiamate dagli appellanti incidentali non sono pertinenti, siccome afferiscono ad invalidità incidenti sulla capacità lavorativa.
In virtù dell'accertamento della Commissione d'invalidità parimenti non può solo affermarsi che l'invalidità da riconoscere sia pari al 100 %, siccome la valutazione effettuata al riguardo attiene ai presupposti per ottenere benefici assistenziali per i quali rileva essenzialmente la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ovvero, l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore.
Infine, le ctp e la certificazione dell'Istituto Carlo Besta di LA rappresentano valutazioni mediche che di per sé solo non possono inficiare accertamenti peritali eseguiti nel corso del processo.
Con il secondo motivo, e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
contestano la liquidazione del danno riconosciuto agli stessi quali parenti
[...]
della minore;
contestano l'affermazione della gravata sentenza secondo cui essa appellante OR della minore dal 2011 non sia più Parte_3
convivente, non avendo mai lasciato la residenza familiare, proprio per la necessità di supportare i genitori e per il grande legame affettivo con dalla quale la CP_2
separano sei anni;
ritengono che il danno sofferto dai familiari può desumersi presuntivamente, nella sua gravità, sia dal legame parentale che dall'intensità delle lesioni del danneggiato evidenziando quanto grave sia stato e sia lo sconvolgimento non solo della serenità e dell'integrità psicologica del nucleo familiare di appartenenza, ma anche di tutte le abitudini di vita della famiglia, nell'assistere, supportare, amare e consolare una figlia tetraplegica che non deambula, non muove nessun arto, non si alimenta normalmente, non è in grado di esprimersi verbalmente, non è autosufficiente, non manifesta alcun tipo di autosufficienza;
assumono, pertanto, che ad ognuno dei tre più stretti congiunti, quindi, va riconosciuto lo stesso risarcimento previsto nelle tabelle di LA per la perdita di un figlio;
concludono nel senso che il danno non patrimoniale spettante a deve essere Controparte_3
pari a euro 330.000,00, a pari a euro 330.000,00 e a Parte_2 [...]
a euro 165.000,00. Parte_3
Nella sostanza, i detti danneggiati si dolgono della liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, siccome sebbene il Tribunale abbia ritenuto che la vita familiare degli stessi abbia subito il massimo sconvolgimento a seguito della vicenda in esame, il criterio utilizzato per compensarlo non è adeguato, posto che è stato utilizzato l'importo minimo proposto nella forbice di valori offerta dalle Tabelle milanesi per la morte di un congiunto.
Ebbene, la contestazione come sollevata non è ammissibile.
Ed invero, la gravata sentenza nel liquidare il danno in questione avvalendosi, quale parametro equitativo, delle tabelle di LA si è uniformata all'orientamento della
Suprema Corte (cfr., fra le tante, Cass. n. 12470 del 2017), secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di LA, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono. La gravata sentenza ha pertanto utilizzando il range del danno previsto dalle Tabelle di LA vigenti al tempo dell'emanazione della sentenza quale parametro per la relativa quantificazione, avallando tale liquidazione con la logica motivazione secondo cui al danno previsto per morte del congiunto deve assimilarsi l'ipotesi non meno grave di convivenza con macroleso con invalidità pari al 90%.
Alla luce di tali considerazioni, la censura, secondo cui il riferimento alle Tabelle di
LA è di per sé errato solo perché il criterio di liquidazione in concreto utilizzato non è quantitativamente sufficiente per compensare lo sconvolgimento della vita conseguente alle condizioni di salute della minore, è inammissibile, siccome non introduce alcuna critica argomentata alle statuizioni della gravata sentenza, la quale si
è avvalsa delle Tabelle dette quale parametro di liquidazione, tenendo conto del rapporto parentale gravemente leso e opportunamente adattandolo e calibrandolo al caso concreto;
in tal modo, la gravata sentenza non ha fatto ricorso a una liquidazione equitativa pura, che non consente di comprendere il ragionamento seguito e ammessa, secondo orientamento della Suprema Corte, solo quando la particolarità delle circostanze la giustifichi.
Peraltro, come affermato dalla Suprema Corte, l'interesse preso in considerazione nel privilegiare la liquidazione sulla base di un sistema tabellare è quello di evitare significative disparità di trattamento, a parità di conseguenze dannose, tra danneggiati che si trovino in situazioni analoghe e non quello di garantire al danneggiante, o per esso alla compagnia di assicurazioni che delle conseguenze dannose è chiamata a rispondere, la soluzione più "economica" o viceversa ai danneggiati quella più economicamente vantaggiosa (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540 ).
Se anche poi per ipotesi si ritenesse di applicare altre Tabelle, non sono quelle di
LA “ a punti” predisposte per la morte di un parente, quali richiamate dagli appellanti, le più adeguate al caso concreto;
e di fatti, di recente, la Suprema Corte ha ritenuto che per determinare la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, occorre far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, posto che le tabelle del Tribunale di LA, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso (cfr. la già citata
Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).
La tabella del Tribunale di Roma per liquidare tale voce di danno tiene conto di diverse componenti quali la relazione affettiva, il numero dei familiari, l'età del danneggiato, l'età del soggetto da risarcire e la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato. Una volta individuato il punteggio da assegnare a ciascun familiare, l'importo va poi moltiplicato per il valore punto, che tiene conto sia dell'aspetto interiore del danno sofferto dal familiare, sia della componente dinamico-relazionale, per lo sconvolgimento delle abitudini di vita: il coefficiente per il danno morale, secondo le tabelle del 2023, è individuato nella misura di 3.474,00 euro, mentre il coefficiente per la sfera dinamico-relazionale è quantificato tra i
2.450,00 e 3.474,00 euro in funzione della presenza, o meno, di prestazioni assistenziali da parte di terzi a favore della vittima primaria.
Nella sostanza, la detta tabella consente di parametrare la liquidazione dal danno all'entità della lesione patita dalla vittima primaria perché maggiore sarà l'invalidità del soggetto leso e maggiore sarà la liquidazione del danno a favore del familiare e tiene anche conto della presenza o meno di assistenza a favore della vittima, nel senso che il valore punto nella sua versione “maggiorata” potrà essere liquidato solo se la vittima principale non gode di sussidi o del diritto di assistenza, presumendo come maggiore lo sconvolgimento patito dal familiare, sul quale grave l'obbligo di assistenza, su cui ricadrà tutta l'attività di cura del soggetto leso. A tal ultimo riguardo, è pacifico che alla minore è stato riconosciuto un sussidio, a seguito di decreto della Commissione medica.
Ebbene, applicando i criteri previsti dalle Tabella di Roma ed. 2023, ovvero, un valore punto pari a € 5.924,00 (tenuto conto del diritto al sussidio di cui gode la minore nonché della circostanza che l'obbligo di assistenza grava su tre persone) e un punteggio, quanto alla di 37, quanto a di 36 e quanto CP_3 Parte_2
a di 32, gli importi riconoscibili sono rispettivamente di € Parte_3
98.634,60, di € 95.968,80 e di € 85.305,60, ovvero inferiori a quelli riconosciuti dal
Tribunale. Per la liquidazione effettuata secondo i detti criteri la circostanza, affermata dagli stessi appellanti incidentali, secondo cui la OR è Parte_3
convivente con la famiglia, assume rilevanza per individuare i soggetti tenuti all'assistenza.
Con il terzo motivo i predetti si lamentano dell'omessa pronuncia sulla richiesta liquidazione del danno rappresentato dall'invalidità temporanea di CP_2
, sostenendo che il consolidamento della condizione di invalidità in via
[...]
permanente è avvenuto dopo una fase di complessi accertamenti medici e che in ogni quantificazione di danno da lesioni macropermanenti non si può prescindere dal riconoscimento di un periodo di invalidità temporanea;
a tale titolo chiedono il risarcimento del danno da invalidità temporanea per 365 giorni e, pertanto, €.
53.655,00, oltre agli interessi aggiornati al 31.1.2021 e, dunque, l'importo complessivo di euro 79.442,51.
Il motivo è infondato.
Le circostanze emergenti dagli accertamenti peritali secondo cui la piccola ha sofferto alla nascita di una grave difficoltà di adattamento alla vita CP_2
extrauterina, testimoniata dall'indice Apgar molto basso, nasceva depressa, ha sofferto di un insulto ipossico ischemico di breve durata e di una sepsi contratta alla nascita inducono ad affermare che le lesioni di cui soffre siano presenti sin dalla nascita. Ebbene, secondo la Suprema Corte, l'invalidità temporanea e l'invalidità permanente sono pregiudizi aventi medesima natura giuridica, ma diversi in fatto e non si implicano a vicenda;
pertanto, come può accadere che a un periodo di malattia segua una guarigione senza postumi, all'opposto può accadere che la lesione provocata dall'illecito determini illico et immediate invalidità permanente, come nel caso di ritardata esecuzione d'un parto cesareo, con ipossia cerebrale del feto (cfr.
Cass. 28/02/2017, n.5010; Cass. 13/08/2015 n. 16788). § 9.
propone appello incidentale, evidenziando che sebbene la gravata CP_1
sentenza rigetti la domanda proposta da e Parte_2 Controparte_3
in proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale di nei Controparte_2
confronti dello stesso, è omessa la conseguenziale condanna delle dette parti soccombenti al pagamento delle spese processuali in favore del medesimo;
chiede, pertanto, la condanna dei predetti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
L'appello è fondato.
Secondo il più recente orientamento dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 33015 del
28/11/2023), la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo;
ed invero, secondo quanto affermato dalle sezioni unite, “l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale” (così Cass., sez. un., n. 4640/1989; per una recente conferma cfr, Cass. n. 26139/2022).
Posto che si è costituito nel rispetto del termine previsto dall'art. 343 CP_1
c.p.c., ovvero il 18.02.2021 – la prima udienza è del 15.3.2021 – e stante il rigetto della domanda proposta da in proprio e n.q. di l.r. di Controparte_3 CP_2
da e nei confronti del
[...] Parte_2 Parte_3
predetto, i danneggiati vanno condannati, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del giudizio di primo grado sostenute da . Le spese di lite CP_1
sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, con applicazione dei compensi tabellari, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, che rappresenta il disputatum.
§ 10.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, sia l'appello principale che quello incidentale proposto dai danneggiati sono infondati, sicché devono essere rigettati.
L'appello incidentale proposto da va invece accolto. CP_1
Parte Nel rapporto tra l' da un lato e in proprio e n.q. di l.r. di Controparte_3
, da e , dall'altro, Controparte_2 Parte_2 Parte_3
stante la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di cui all'art. 92, 2 co. c.p.c. per compensare le spese di giudizio del presente grado nella misura di 1/3 mentre il residuo va posto a carico dell'appellante principale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le spese di giudizio del presente grado sostenute da vanno poste a CP_1
carico di in proprio e n.q. di l.r. di , da Controparte_3 Controparte_2
e ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Parte_2 Parte_3
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % di quello previsto in relazione alla fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a €
4.000,000, che rappresenta il disputatum nel rapporto tra in Controparte_3
proprio e n.q. di l.r. di , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
Parte e l mentre secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore
[...]
fino a € 26.000,00 nel rapporto tra e i danneggiati. CP_1
La regolamentazione delle spese di giudizio non coinvolge le Controparte_5
rispetto alle quali la notificazione dell'impugnazione ha esclusiva funzione di litis denuntiatio.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principiale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con citazione notificata in data 2.11.2020, Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dall'
b) rigetta l'appello incidentale proposto da in proprio e n.q. Controparte_3
di l.r. di , da e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
[...]
c) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma CP_1
parziale della gravata sentenza, condanna in proprio e Controparte_3
n.q. di l.r. di , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
in via solidale, al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, che
[...]
liquida in euro 10.343,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Costantino Maglione;
d) compensa le spese del grado di appello nella misura di 1/3 nel rapporto tra in proprio e n.q. di l.r. di , Controparte_3 Controparte_2
e e l Parte_2 Parte_3 Parte_1
e condanna quest'ultima al pagamento, in favore di
[...] [...]
in proprio e n.q. di l.r. di , da CP_3 Controparte_2 Parte_2
e , del residuo che liquida in euro 518,00 per
[...] Parte_3
esborsi e € 25.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Francesco Saverio Frasca e;
Controparte_4
e) condanna in proprio e n.q. di l.r. di Controparte_3 CP_2
e , in via solidale, al
[...] Parte_2 Parte_3
pagamento, in favore di ., delle spese processuali del grado di CP_1
appello, che liquida in euro 4.888,00 per compenso e in € 777,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Costantino Maglione;
f) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante principale e degli appellanti incidentali a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 13.06.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.