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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/10/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 16.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1629 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
(C.F. ) residente in Ardea (Roma) ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Salaria n. 58, presso lo Studio degli Avv.ti Cristina
FA e LE GA che lo rappresentano e difendono – anche disgiuntamente– giusta procura in atti (Pec: ; Email_1
). Email_2
RICORRENTE
E
semplificata ( P.Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante, sig. , con sede in Controparte_2
Fiumicino (RM), Via della Muratella n.627, rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'Avv. Luca Capuano (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via delle Milizie n.22. Il procuratore dichiara la propria disponibilità ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 176
C.p.c., di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento, presso il proprio numero di fax 066583955, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2
D.P.R. n. 68 del 11.2.2005, PEC: Email_3
RESISTENTE 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.11.2020 il ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo:
a) accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo precisato dal 01/09/2015 al 20/02/2018 e l'inquadramento del Sig. Pt_1
per il periodo 01/09/2015 – 31/12/2016 nel VI livello di classificazione del
[...] personale di cui al CCNL Turismo-Pubblici Esercizi, e per il periodo 01/01/2017 –
20/02/2018 nel III livello di classificazione del personale di cui al CCNL Turismo-
Pubblici Esercizi,
b) condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di
€ 30.457,25 per gli emolumenti di cui al CCNL Turismo-Pubblici Esercizi come da conteggio analitico allegato, o, nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa o che stabilirà il Giudice, anche in via equitativa, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condannare inoltre, la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'istante da determinarsi in via equitativa, discendente dall'omesso, inesatto o incompleto versamento degli oneri assistenziali e previdenziali.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
− di aver prestato la propria attività lavorativa a favore della convenuta presso il ristorante sito in Roma, via della Muratella n. 627 dal 01/09/2015 al CP_1
20/02/2018, data in cui si è dimesso per giusta causa non avendo ricevuto gli stipendi dovuti.
− Che il rapporto è stato regolarizzato solo in data 20/05/2016 con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato qualifica di Operaio “aiuto cameriere”, ed inquadrato al livello VI del CCNL Turismo– Pubblici Esercizi.
− Di aver svolto le seguenti mansioni: nel periodo 01/09/2015 – 31/12/2016, aiuto cameriere, in particolare, sparecchiava i tavoli e portava al tavolo le bevande ed i dolci;
nel periodo 01/01/2017 – 20/02/2018, capo sala, in particolare, controllava le fatture e la merce ordinata, sovraintendeva agli ordini del magazzino, controllava lo scarico della merce, predisponeva i turni degli altri dipendenti, organizzava il lavoro degli altri camerieri;
sovraintendeva alla sala controllando gli ordini ai tavoli.
2 − Di aver, paertanto, diritto ad essere inquadrato nel II livello CCNL Turismo- pubblici esercizi dal 1.1.2017
− Di aver osservato un orario di lavoro obbligatorio e predeterminato dalla convenuta, ovvero nel periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2016, il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 23:30, con mezz'ora di pausa pranzo/cena; nel periodo dal 01/01/2017 al 20/02/2018, dal lunedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 23:30 ed il martedì dalle ore 18:30 alle ore 23:30, con mezz'ora di pausa pranzo/cena.
− Di aver svolto le proprie mansioni secondo gli ordini e le direttive impartitegli dalla convenuta, con sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare di quest'ultima.
− Di essere stato tenuto a ricevere anticipatamente debita autorizzazione dal datore di lavoro in caso di eventuali giornate di permesso o
− assenze dal luogo di lavoro, anche dipendenti da stato di malattia, fornendo, altresì, relativa giustificazione.
− Di aver percepito una retribuzione fissa non commisurata al risultato lavorativo ma alla mera prestazione, usando, per l'espletamento dell'attività di lavoro,
l'organizzazione e gli strumenti di proprietà della convenuta. In caso di ritardi o di altra inosservanza degli obblighi contrattuali era peraltro sottoposto alla sanzione disciplinare del rimprovero verbale.
− Di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL applicabile.
− Di non aver mai goduto delle ferie retribuite .
− Di non aver mai percepito la XIII e la XIV mensilità nella misura prevista dal
CCNL di riferimento.
− Di non aver mai goduto di permessi retribuiti, né della relativa indennità.
− Di non aver percepito il TFR.
− Che non risultano integralmente versati i contributi assistenziali e previdenziali.
Si è costituito la società resistente, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
All'esito di un'istruttoria espletata mediante l'escussione di testimoni e l'esame dei documenti allegati, all'odierna udienza il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di seguito indicati.
3 In primo luogo, deve ritenersi provata documentalmente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 20.5.2016 al 10.2.2018, mediante il deposito del contratto di lavoro a tempo determinato e le comunicazioni di inizio del CP_4 rapporto e della cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore (cfr.doc 1, 2,3 ricorso).
Non può invece ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro occasionale anche per il precedente periodo dedotto in giudizio e non formalizzato.
Il teste ha confermato la prospettazione di parte resistente secondo Testimone_1 cui dal settembre 2015 all'aprile 2016 il lavorava al ristorante solo su Pt_1 chiamata. La teste e zia di parte ricorrente , che ha lavorato Parte_2 insieme al nipote per l'intero periodo oggetto di causa, non ha fornito alcuna informazione circa la natura del rapporto di lavoro, né riferito elementi idonei a configurare indici della subordinazione.
Solo la teste , fidanzata del , ha affermato che il Testimone_2 Pt_1 ricorrente “Prendeva direttive dal Sig. e chiedeva a lui le autorizzazioni CP_2 per i permessi o assenze per malattia”. Tuttavia, tale elemento, singolarmente considerato e in assenza di conferma di altri testimoni non può da solo essere sufficiente per ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente circa la natura subordinata del rapporto di lavoro.
Le mansioni svolte dal ricorrente sono quelle di cameriere e appare coerente l'inquadramento contrattuale nel VI livello del CCNL Turismo pubblici esercizi, applicato dalle parti, in cui sono ricompresi “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”, tra cui ad esempio l'addetto alla caffetteria non barista, o il commis di cucina. Il cameriere è tra le mansioni all'interno del ristorante quella che più di tutte (salvo lavori di fatica) può essere fatta senza alcuna particolare formazione, ma con un addestramento pratico di breve durata.
Lo svolgimento della sola mansione di cameriere è stato confermato sia dal teste di parte resistente che dalla teste di parte ricorrente , che Testimone_1 Testimone_3 ha precisato come il nipote fosse alla prima esperienza lavorativa. Peraltro, il ha anche indicato quali fossero le persone che svolgevano il ruolo di capo Tes_1 sala nel ristorante, nel periodo oggetto di causa.
Solo la teste ha genericamente confermato il capitolo 4 del ricorso nel quale Tes_2 si dichiara che a partire dal 2017 il ricorrente avrebbe svolto mansioni di caposala, ma
4 l'affermazione è poco dettagliata e comunque non attendibile in quanto in contrasto oltre che con l'indicazione contrattuale anche con le dichiarazioni degli altri testimoni.
Risulta invece accertato all'esito dell'istruttoria documentale un orario di lavoro diverso da quello indicato dal contratto.
La teste , che ha lavorato nel ristorante della società resistente da Testimone_2 metà del 2016 ed è la fidanzata del ricorrente ha confermato gli orari indicati nel ricorso salvo precisare che “volte si tratteneva anche oltre le 23.30, non ricordo se il martedì iniziasse alle 18.30” e ha dichiarato di sapere che “il primo mese, il ricorrente lavorava solo il fine settimana, dopo si recava al lavoro tutti i giorni sia a pranzo a che a cena senza un giorno di riposo”.
La zia del ricorrente, che ha lavorato anche lei insieme al nipote per l'intero periodo accertato, ha dichiarato di non ricordare i giorni di lavoro del ricorrente, affermando tuttavia che “ tutti noi che lavoravamo facevamo a turno per avere un giorno di riposo, ma il ristorante non chiudeva mai”.
Sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso e delle dichiarazioni dei testimoni di parte ricorrente può ritenersi accertato che il ricorrente abbia lavorato dal 20.5.2016 al
31.12.2016 venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 23.30 con mezz'ora di pranzo, svolgendo 39 ore settimanali e dal 1.1.2017 al 20.2.2018 dal lunedì 10:00 alle ore
23:30 ed il martedì dalle ore 18:30 alle ore 23:30 e con un giorno di riposo settimanale, svolgendo 50 ore settimanali.
Deve pertanto essere accertato il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione spettante ad un lavoratore inquadrato nel VI livello CCNL Turismo pubblici esercizi, che ha svolto per il periodo 20.5.1015-31.12.2016, 39 ore settimanali, e dal 1.1.2017 al 20.2.2018 orario full time, che l'art. 111 CCNL indica in
40 ore, con dieci ore di lavoro straordinario diurno, da retribuire con la maggiorazione del 30% secondo il disposto dell'art 126 CCNL.
Al ricorrente spettano anche le mensilità aggiuntive, tredicesima e quattordicesima mensilità nei limiti di cui all'art. 178 e 179 CCNL.
Non può essere riconosciuta alcuna indennità per le ferie e permessi non goduti in quanto il ricorrente non ha neanche specificamente allegato i fatti costitutivi della domanda, ovvero il numero di giorni in cui avrebbe dovuto riposare e invece ha lavorato. La carenza di allegazione comporta altresì la carenza di prova del presupposto del diritto (sul punto v. Cass. n. 9599/13, 26985/09, 22751/04). Si precisa che tali carenze non sono colmate dal deposito delle buste paga, non essendo versata in atti il
5 cedolino del mese di febbraio 2018, ove dovrebbero essere indicati i giorni di ferie /ore di permesso residue.
Può altresì essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente a percepire il Trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c. essendo provata la cessazione del rapporto ( doc 1 ricorso) e accertato in corso di giudizio il trattamento economico spettante al ricorrente.
Dal calcolo delle somme spettanti al ricorrente devono essere decurtati i compensi che la resistente ha provato di aver corrisposto mediante il deposito di apposite ricevute ( doc 4 memoria), e quanto il lavoratore ha dichiarato di aver percepito.
Per l'individuazione del quantum debeatur può farsi riferimento ai conteggi integrativi depositati in data 22.7.2025 dal ricorrente operando una decurtazione pari ad €
3.055,00 per le ore di straordinario inserite, eccedenti quanto sopra indicato (sono state considerate in 15 a settimana invece che 10). Tali conteggi tengono conto delle somme dichiarate come percepite dal ricorrente e di quelle provate dalle ricevute depositate dal resistente
La società resistente deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di €
17.254,27 a titolo di differenze retributive a favore del ricorrente oltre ad € 1.998,66 a titolo di TFR, ricalcolato all'esito delle decurtazioni ai conteggi per le ore di lavoro straordinario.
Alle somme così computate devono essere aggiunti interessi e rivalutazione ex art 429
c.p.c. dal giorno della maturazione del diritto al saldo (scadenza delle singole mensilità per le retribuzioni e cessazione del rapporto per il TFR).
Passando all'esame della domanda di risarcimento del danno per mancato versamento dei contributi si rileva che la giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile la domanda volta ad ottenere una condanna generica del lavoratore al risarcimento del danno da irregolarità contributiva prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, poiché “il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla integrità contributiva, ovvero al regolare versamento dei contributi previdenziali, perché la posizione assicurativa, pur strumentale per l'accesso alla prestazioni pensionistiche, costituisce un bene suscettibile di lesione e quindi di immediata tutela giuridica già nel corso del rapporto di lavoro quando non risultino pagati i contributi assicurativi e prima ancora di qualsiasi evento protetto (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11730 del 02/05/2024 )
6 Nel caso di specie, pertanto la domanda risarcitoria, seppur genericamente formulata, può essere accolta in quanto a fronte dell'allegazione di parte ricorrente del mancato versamento di tutti i contributi spettanti da parte del datore di lavoro, quest'ultimo non ha fornito prova di aver adempiuto alla propria obbligazione.
Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, devono essere poste a carico di parte resistente in applicazione del principio della soccombenza.
PQM
ACCERTA l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 20.5.2016 al 20.2.2018, con svolgimento di mansioni riconducibili al VI livello del CCNL
Turismo- pubblici esercizi.
ND la resistente al pagamento di € 17.254,27 a titolo di differenze retributive oltre ad € 1.998,66 a titolo di TFR, il tutto con l'aggiunta di interessi e rivalutazione ex art 429 c.p.c. dal giorno della maturazione del diritto al saldo
(scadenza delle singole mensilità per le retribuzioni e cessazione del rapporto per il
TFR)..
ND la resistente a risarcire al ricorrente il danno da omissione contributiva per il rapporto di lavoro oggetto di causa.
ND la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM 147/2022 in € 5.388,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore del ricorrente, da versarsi a favore dei difensori antistatari avv.ti Cristina FA e Avv. LE GA.
Civitavecchia li 16.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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