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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 753/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IN VINCENZO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3508/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539807 TA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539807 TA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539807 TA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539807 TA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539807 TA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539807 TA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 04.02.2025 la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa, come da procura allegata agli atti del presente ricorso, da Avvocato Difensore_1 , con studio in Arezzo, indirizzo p.e.c.: avv. Email_3; presso il cui studio eleggeva domicilio per il presente giudizio, presentava ricorso
contro
Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie (02438750586), con sede in Via ostiense 131/L – Indirizzo_1 ROMA RM;
p.e.c.: Email_2, avverso avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione TA.RI. emesso da Roma Capitale –
Dipartimento Risorse economiche- Direzione Entrate Tributarie in data 28/10/2024, NUMERO
112401539807 , relativo al periodo 2018-2023, notificato tramite plico raccomandato n. 66488201989-8 in data 13/11/2024, per omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.ri.) nonché del Tributo per esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), con evasione totale dei tributi periodo accertato dal 2018 al 2023, per un totale di euro 1281,00.
Il ricorrente eccepiva L'avviso di accertamento oggetto dell'odierno ricorso, si riferisce all'immobile sito in Roma (RM) Indirizzo_2. L'immobile risulta essere in comproprietà dei condomini di Indirizzo_2 e a far data dal 16/05/2006 è condotto in locazione allo Studio Legale Società_1 in persona del titolare avvocato Nominativo_2, (CF_1), con contratto di locazione registrato all'ufficio di Roma 1 serie 3 numero 1246 allegato in atti. Il contratto è tutt'ora in corso e l'appartamento è la sede legale dello studio così come provato dall'iscrizione all'albo degli avvocati di
Roma. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della legge n. 147/2013, si dogliava la ricorrente che è soggetto passivo della TA il conduttore, il detentore dei locali o delle aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sosteneva che l'avviso di accertamento TA è stato notificato ad uno dei comproprietari dell'immobile la Sig.ra Ricorrente_1 e non all'avv- Nominativo_2 che è inquilino e soggetto passivo con il quale è in essere un contratto di locazione di durata superiore a 180 giorni. Per questa ragione riteneva l'atto viziato e quindi annullabile. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in data 05.11.2025 Roma Capitale in persona del Direttore della I Direzione Entrate Tributarie
e Riscossioni Dott. Nominativo_3, ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 546/92 come modificato con legge n. 88 del 31/05/2005, giusta Ordinanza del Sindaco n. 49 del 09/04/2025, Delibera di Giunta Comunale n.
130 del 25/2/2000 ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 546/92 come modificato con legge n. 88 del 31/05/2005, giusta Ordinanza del Sindaco n. 49 del 09/04/2025, Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 25/2/2000 .
Parte resistente confermando la validità del proprio operato e ritenuto legittimo l'atto impugnato chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in seduta collegiale letti gli atti di giudizio ritiene i ricorso fondato e meritevole di essere accolto per quanto appresso riportato.
In via preliminare va ritenuta principale la questione su cui verte il giudizio de quo ovvero l'individuazione del soggetto passivo della TA per gli anni 2018–2023, con particolare riferimento all'immobile sito in Roma, Indirizzo_3.
Stabilisce l'art. 1, comma 642, della L. 147/2013 che:
“Il presupposto della TA è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il soggetto passivo è colui che occupa o detiene i locali.”
E' quindi la norma che individua dunque nel detentore dell'immobile il soggetto passivo del tributo, in quanto
è colui che produce rifiuti urbani.
Nel caso di specie oggetto dell'atto impugnato:
- l'immobile è concesso in locazione dal 01.05.2006 allo Studio Legale Società_1;
- il contratto ha durata superiore a 180 giorni,
- il detentore effettivo è l'Avv. Nominativo_2, titolare dello studio,
- l'immobile costituisce sede legale e operativa dello studio professionale.
Ne consegue che il soggetto passivo TA è il locatario , non il proprietario.
La giurisprudenza tributaria in materia è costante e corposa nell'individuare che il tributo sia dovuto da chi detiene l'immobile, non dal proprietario, salvo che per le locazioni brevi . Numerose le pronunce della Corte di Cassazione. Si citano in tal senso:
Cass. civ., sez. trib., n. 18022/2013: “In tema di tassa sui rifiuti, il soggetto passivo è colui che utilizza l'immobile, essendo la produzione dei rifiuti conseguenza dell'uso e non della proprietà.”
Cass. civ., sez. trib., n. 16703/2020: “La soggettività passiva della TA spetta al detentore dell'immobile, poiché è l'occupazione a determinare la potenziale produzione di rifiuti.” C.G.T. II grado Lazio, sent. n. 1123/2022: “L'avviso di accertamento TA notificato al proprietario anziché al detentore è illegittimo per violazione dell'art. 1, comma 642, L. 147/2013.” C.G.T. I grado Roma, sent. n. 587/2021: “La locazione di durata superiore a 6 mesi comporta l'automatica imputazione della TA al conduttore, senza possibilità di deroga.” E' evidente quindi che tali orientamenti avvalorano la tesi che l'Amministrazione deve rivolgersi al detentore, non al proprietario, quando l'immobile è concesso in locazione stabile come nel caso oggetto dell'atto impugnato in discussione.
Da ultimo l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato alla ricorrente, comproprietaria dell'immobile, ma non soggetto passivo del tributo.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'errata individuazione del soggetto passivo costituisce vizio di legittimità dell'atto, tale vizio comporta l'annullamento dell'avviso (Cass. civ., sez. trib., n. 2816/2018; C.
G.T. II grado Toscana, sent. n. 904/2020)
Nel caso de quo quindi in conclusione la ricorrente non detenendo l'immobile, non producendo rifiuti, non può essere individuato quale soggetto passivo TA.
Pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto a detta di questa Corte annullare l'atto, rettificare l'intestazione e notificare un nuovo avviso di accertamento allo studio legale possessore dell'immobile giusta contratto di locazione superiore a 180 giorni quale soggetto passivo e produttore di rifiuti
Per tutte queste ragioni, assorbita ogni altra doglianza di parte ricorrente, la Corte accoglie il ricorso dichiarandolo fondato e l'avviso deve essere annullato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 250 oltre accessori se dovuti come per legge.
Cosi deciso in Roma li, 07.11.2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Vincenzo Sarcina
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IN VINCENZO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3508/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539807 TA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539807 TA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539807 TA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539807 TA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539807 TA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539807 TA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 04.02.2025 la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa, come da procura allegata agli atti del presente ricorso, da Avvocato Difensore_1 , con studio in Arezzo, indirizzo p.e.c.: avv. Email_3; presso il cui studio eleggeva domicilio per il presente giudizio, presentava ricorso
contro
Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie (02438750586), con sede in Via ostiense 131/L – Indirizzo_1 ROMA RM;
p.e.c.: Email_2, avverso avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione TA.RI. emesso da Roma Capitale –
Dipartimento Risorse economiche- Direzione Entrate Tributarie in data 28/10/2024, NUMERO
112401539807 , relativo al periodo 2018-2023, notificato tramite plico raccomandato n. 66488201989-8 in data 13/11/2024, per omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.ri.) nonché del Tributo per esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), con evasione totale dei tributi periodo accertato dal 2018 al 2023, per un totale di euro 1281,00.
Il ricorrente eccepiva L'avviso di accertamento oggetto dell'odierno ricorso, si riferisce all'immobile sito in Roma (RM) Indirizzo_2. L'immobile risulta essere in comproprietà dei condomini di Indirizzo_2 e a far data dal 16/05/2006 è condotto in locazione allo Studio Legale Società_1 in persona del titolare avvocato Nominativo_2, (CF_1), con contratto di locazione registrato all'ufficio di Roma 1 serie 3 numero 1246 allegato in atti. Il contratto è tutt'ora in corso e l'appartamento è la sede legale dello studio così come provato dall'iscrizione all'albo degli avvocati di
Roma. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della legge n. 147/2013, si dogliava la ricorrente che è soggetto passivo della TA il conduttore, il detentore dei locali o delle aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sosteneva che l'avviso di accertamento TA è stato notificato ad uno dei comproprietari dell'immobile la Sig.ra Ricorrente_1 e non all'avv- Nominativo_2 che è inquilino e soggetto passivo con il quale è in essere un contratto di locazione di durata superiore a 180 giorni. Per questa ragione riteneva l'atto viziato e quindi annullabile. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in data 05.11.2025 Roma Capitale in persona del Direttore della I Direzione Entrate Tributarie
e Riscossioni Dott. Nominativo_3, ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 546/92 come modificato con legge n. 88 del 31/05/2005, giusta Ordinanza del Sindaco n. 49 del 09/04/2025, Delibera di Giunta Comunale n.
130 del 25/2/2000 ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 546/92 come modificato con legge n. 88 del 31/05/2005, giusta Ordinanza del Sindaco n. 49 del 09/04/2025, Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 25/2/2000 .
Parte resistente confermando la validità del proprio operato e ritenuto legittimo l'atto impugnato chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in seduta collegiale letti gli atti di giudizio ritiene i ricorso fondato e meritevole di essere accolto per quanto appresso riportato.
In via preliminare va ritenuta principale la questione su cui verte il giudizio de quo ovvero l'individuazione del soggetto passivo della TA per gli anni 2018–2023, con particolare riferimento all'immobile sito in Roma, Indirizzo_3.
Stabilisce l'art. 1, comma 642, della L. 147/2013 che:
“Il presupposto della TA è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il soggetto passivo è colui che occupa o detiene i locali.”
E' quindi la norma che individua dunque nel detentore dell'immobile il soggetto passivo del tributo, in quanto
è colui che produce rifiuti urbani.
Nel caso di specie oggetto dell'atto impugnato:
- l'immobile è concesso in locazione dal 01.05.2006 allo Studio Legale Società_1;
- il contratto ha durata superiore a 180 giorni,
- il detentore effettivo è l'Avv. Nominativo_2, titolare dello studio,
- l'immobile costituisce sede legale e operativa dello studio professionale.
Ne consegue che il soggetto passivo TA è il locatario , non il proprietario.
La giurisprudenza tributaria in materia è costante e corposa nell'individuare che il tributo sia dovuto da chi detiene l'immobile, non dal proprietario, salvo che per le locazioni brevi . Numerose le pronunce della Corte di Cassazione. Si citano in tal senso:
Cass. civ., sez. trib., n. 18022/2013: “In tema di tassa sui rifiuti, il soggetto passivo è colui che utilizza l'immobile, essendo la produzione dei rifiuti conseguenza dell'uso e non della proprietà.”
Cass. civ., sez. trib., n. 16703/2020: “La soggettività passiva della TA spetta al detentore dell'immobile, poiché è l'occupazione a determinare la potenziale produzione di rifiuti.” C.G.T. II grado Lazio, sent. n. 1123/2022: “L'avviso di accertamento TA notificato al proprietario anziché al detentore è illegittimo per violazione dell'art. 1, comma 642, L. 147/2013.” C.G.T. I grado Roma, sent. n. 587/2021: “La locazione di durata superiore a 6 mesi comporta l'automatica imputazione della TA al conduttore, senza possibilità di deroga.” E' evidente quindi che tali orientamenti avvalorano la tesi che l'Amministrazione deve rivolgersi al detentore, non al proprietario, quando l'immobile è concesso in locazione stabile come nel caso oggetto dell'atto impugnato in discussione.
Da ultimo l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato alla ricorrente, comproprietaria dell'immobile, ma non soggetto passivo del tributo.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'errata individuazione del soggetto passivo costituisce vizio di legittimità dell'atto, tale vizio comporta l'annullamento dell'avviso (Cass. civ., sez. trib., n. 2816/2018; C.
G.T. II grado Toscana, sent. n. 904/2020)
Nel caso de quo quindi in conclusione la ricorrente non detenendo l'immobile, non producendo rifiuti, non può essere individuato quale soggetto passivo TA.
Pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto a detta di questa Corte annullare l'atto, rettificare l'intestazione e notificare un nuovo avviso di accertamento allo studio legale possessore dell'immobile giusta contratto di locazione superiore a 180 giorni quale soggetto passivo e produttore di rifiuti
Per tutte queste ragioni, assorbita ogni altra doglianza di parte ricorrente, la Corte accoglie il ricorso dichiarandolo fondato e l'avviso deve essere annullato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 250 oltre accessori se dovuti come per legge.
Cosi deciso in Roma li, 07.11.2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Vincenzo Sarcina