CASS
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Di TO NI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 28 aprile 2025 della Corte d'appello di L'Aquila; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore, Luca Tampieri, che ha concluso per il rigetto bel ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 1912 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 28/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 aprile 2025 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 26 gennaio 2023 dal Tribunale di L'Aquila, con la quale NI Di TO è stato ritenuto responsabile del reato di cui 9 all'art. 125 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e condannato alla pena jjjanni 1, giorni 15 di reclusione ed euro 400 di multa. 1.1. Più in particolare, l'imputato è accusato di avere falsamente attestato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di avere percepito nell'anno 2016 un reddito pari ad euro 7.716,20 mentre, in realtà, aveva percepito un reddito complessivo di euro 13.836,20. Con tale condotta, l'imputato ha conseguito il beneficio dell'ammissione al patrocinio, altrimenti preclusogli. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NI Di TO a mezzo del proprio difensore, lamentando 2 in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, con riguardo all'art. 125 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. I giudici di appello, si osserva, avrebbero dovuto considerare che la dichiarazione ISEE, allegata alla domanda di ammissione, è documento fidefaciente, idoneo a far prova fino a querela di falso dei dati contenuti, e pertanto prodotta in buona fede dal ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza del dolo. Secondo il ric°rrente giudici di merito non hanno adeguatamente motivato i in ordine all'elemento soggettivo del reato, il quale deve essere rigorosamente provato, onde escludere che la falsità od omissione sia, in realtà, frutto di mera disattenzione - o di ignoranza della "portata della littera legis" (p. 5 ricorso) - anziché di un atteggiamento cosciente e volontario. Depone nel senso di escludere il carattere doloso della condotta, si osserva, anche l'allegazione di dati fidefacienti, quali appunto quelli contenuti nella dichiarazione ISEE. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sebbene oggetto di specifico motivo d'appello. È mancata sul punto quella valutazione complessiva degli indicatori riguardanti le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo (in ragione del modesto scarto tra il reddito dichiarato e quello percepito), non potendosi sul punto valorizzare l'intervenuta ammissione del beneficio. Inoltre, deve ritenersi erroneo il riferimento della Corte territoriale alla mancata liquidazione dei compensi a carico dell'erario. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta b‘e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, poiché tra loro intimamente connessi. 2.1. Quanto alla rilevanza dell'indicatore della situazione economica equivalente (d'ora in poi, per brevità, ISEE), questa Corte ha ripetutamente escluso che possa essere validamente utilizzato per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva - art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata;
ha ritenuto dunque che, nel caso di omessa indicazione, ai fini della ammissione al gratuito patrocinio, di redditi non rilevanti per l'ISEE o di imputazione di detrazioni o deduzioni da questo consentite sia configurabile il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 4, n. 42619 del 29/10/2024, D'Alesio, non mass.; Sez. 4, n. 28643 del 04/06/2024, Vullo, non mass.; Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552 - 01). Che l'indicazione dei dati utili ai fini dell'ISEE non sia consentita per ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato lo si ricava dall'inequivoco tenore dell'art. 1 del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che esclude espressamente le prestazioni «assicurate in sede di amministrazione della giustizia». La Corte territoriale, quindi, ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, espressamente richiamati (p. 4), senza che assuma alcun rilievo il preteso carattere "fidefaciente" dell'attestazione della situazione economica equivalente: ciò che rileva nella specie, infatti, è che il richiedente era onerato di indicare i redditi determinati ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed invece ha indicato redditi - sensibilmente inferiori - determinati secondo criteri diversi, funzionali ad ottenere altre prestazioni. 2.2. Contrariamente a quanto si deduce in ricorso, l'utilizzo della situazione economica equivalente non può, di per sé, essere indice della natura colposa del mendacio, come invece sembra ritenere il ricorrente. Osserva sul punto il Collegio che la norma incriminatrice punisce espressamente «la falsità o le omissioni» e l'elemento soggettivo del dolo sussiste indipendentemente dall'idoneità della falsità o dell'omissione a determinare l'ammissione al beneficio, tanto che quest'ultima costituisce circostanza aggravante del reato (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 - 01). Spetta quindi al giudice di merito procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del dolo, che non può essere ritenuto in re ipsa, ovvero risolversi nella constatazione dell'esistenza oggettiva della falsità. Nell'ambito di questa verifica l'idoneità o meno del falso a determinare effetti favorevoli al dichiarante può rappresentare, eventualmente in uno con altre circostanze, indice della connotazione soggettiva della condotta. Nella specie, i giudici di merito non hanno fondato l'accertamento dell'elemento soggettivo sui soli elementi rivelatori dell'esistenza oggettiva della falsità: la Corte di appello ha infatti osservato che il reddito dichiarato (euro 7.716,20) era di gran lunga inferiore a quello effettivo (euro 13.836,20) e che la dichiarazione sostitutiva allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era idonea a indurre in inganno l'autorità giudiziaria, avendo per giunta determinato l'accesso al beneficio, altrimenti preclusogli. I redditi omessi, già correttamente indicati dall'imputato nella dichiarazione presentata al fisco pochi mesi prima del fatto, erano per giunta tutti riferibili alla sua persona, non a suoi familiari. La motivazione della sentenza impugnata, quindi, ha logicamente desunto la prova del dolo dalla notevole divaricazione tra il reddito autocertificato e quello complessivamente percepito dallo stesso ricorrente, il cui effettivo ammontare sarebbe stato ostativo al beneficio. Va infine evidenziato, a fronte della doglianza per cui mancherebbe la "premeditazione coscienziosa" (p. 8 ricorso), che / per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, è sufficiente che le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione siano sorrette dal dolo generico, che può manifestarsi anche nelle forme del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192 - 01). 2.3. Il ricorrente non può nemmeno fondatamente lamentare una ipotesi di errore ai sensi dell'art. 47 cod. pen. o addirittura di ignoranza - del tutto 4 genericamente evocata (cfr., p. 5 ricorso in relazione al fatto che la "portata della littera legis", t:j sarebbe a lui "ignota"), essendo stato ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che l'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poiché l'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che disciplina la materia, è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice e, dunque, non costituisce una legge extrapenale (Sez. 4, n. 28643 del 04/06/2024, Vullo, non mass.; Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808 — 01; Sez. 4, n. 1305 del 25/11/2014, dep. 2015, De Ros, Rv. 261774 — 01; Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Barba, Rv. 248404 - 01). 2.4. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (p. 8 ricorso), le Sezioni Unite hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'annmissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 4, n. 31190 del 04/07/2024, Aglione, non mass.; Sez. 4, n. 30812 del 28/05/2024, Marzolari, non mass.; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274 - 01; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248 - 01). La mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza, infatti, solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, diversamente da quanto accade per l'art. 192 cod. proc. pen. Pertanto, una simile deduzione può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni spa, Rv. 278196 - 02). Il ricorrente, invece, si limita ad affermare la violazione della regola di valutazione, senza isolare, all'interno del testo della sentenza o da altri, una delle tre forme nellquali il vizio può essere dedotto in sede di legittimità. 3. Il terzo motivo è inammissibile, poiché difetta della necessaria specificità. 5 Il Presidente, Il Cons er estensore Nel censurare l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorrente ha incentrato la propria critica sull'esiguità del danno o del pericolo Tuttavia, la Corte territoriale non solo ha escluso la tenuità dell'offesa (avuto riguardo alle modalità del fatto), con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ma ha inoltre ritenuto l'abitualità della condotta (p. 7), con affermazione in alcun modo criticata dal ricorrenteii e da sola idonea a sostenere la decisione impugnata. Del resto, è principio consolidato quello secondo cui quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (cfr., Sez. 4, n. 39176 del 25/09/2024, Siani, non mass.; Sez. 4, n. 17698 del 9/04/2024, D'Amato, non mass.; Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877 - 01; Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077 - 01; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797 - 01; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773 - 01). In tali casi, il ricorso per Cassazione, per poter far conseguire al ricorrente il risultato pratico dell'annullamento della sentenza impugnata, deve investire, con specifiche censure, tutte e ciascuna di tali ragioni, giacché l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso riguardante le altre (Sez. 5, Almi, cit.; Sez. 1, n. 14384 del 17/11/1986, Biordi, Rv. 174679 - 01). 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore, Luca Tampieri, che ha concluso per il rigetto bel ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 1912 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 28/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 aprile 2025 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 26 gennaio 2023 dal Tribunale di L'Aquila, con la quale NI Di TO è stato ritenuto responsabile del reato di cui 9 all'art. 125 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e condannato alla pena jjjanni 1, giorni 15 di reclusione ed euro 400 di multa. 1.1. Più in particolare, l'imputato è accusato di avere falsamente attestato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di avere percepito nell'anno 2016 un reddito pari ad euro 7.716,20 mentre, in realtà, aveva percepito un reddito complessivo di euro 13.836,20. Con tale condotta, l'imputato ha conseguito il beneficio dell'ammissione al patrocinio, altrimenti preclusogli. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NI Di TO a mezzo del proprio difensore, lamentando 2 in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, con riguardo all'art. 125 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. I giudici di appello, si osserva, avrebbero dovuto considerare che la dichiarazione ISEE, allegata alla domanda di ammissione, è documento fidefaciente, idoneo a far prova fino a querela di falso dei dati contenuti, e pertanto prodotta in buona fede dal ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza del dolo. Secondo il ric°rrente giudici di merito non hanno adeguatamente motivato i in ordine all'elemento soggettivo del reato, il quale deve essere rigorosamente provato, onde escludere che la falsità od omissione sia, in realtà, frutto di mera disattenzione - o di ignoranza della "portata della littera legis" (p. 5 ricorso) - anziché di un atteggiamento cosciente e volontario. Depone nel senso di escludere il carattere doloso della condotta, si osserva, anche l'allegazione di dati fidefacienti, quali appunto quelli contenuti nella dichiarazione ISEE. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sebbene oggetto di specifico motivo d'appello. È mancata sul punto quella valutazione complessiva degli indicatori riguardanti le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo (in ragione del modesto scarto tra il reddito dichiarato e quello percepito), non potendosi sul punto valorizzare l'intervenuta ammissione del beneficio. Inoltre, deve ritenersi erroneo il riferimento della Corte territoriale alla mancata liquidazione dei compensi a carico dell'erario. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta b‘e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, poiché tra loro intimamente connessi. 2.1. Quanto alla rilevanza dell'indicatore della situazione economica equivalente (d'ora in poi, per brevità, ISEE), questa Corte ha ripetutamente escluso che possa essere validamente utilizzato per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva - art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata;
ha ritenuto dunque che, nel caso di omessa indicazione, ai fini della ammissione al gratuito patrocinio, di redditi non rilevanti per l'ISEE o di imputazione di detrazioni o deduzioni da questo consentite sia configurabile il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 4, n. 42619 del 29/10/2024, D'Alesio, non mass.; Sez. 4, n. 28643 del 04/06/2024, Vullo, non mass.; Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552 - 01). Che l'indicazione dei dati utili ai fini dell'ISEE non sia consentita per ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato lo si ricava dall'inequivoco tenore dell'art. 1 del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che esclude espressamente le prestazioni «assicurate in sede di amministrazione della giustizia». La Corte territoriale, quindi, ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, espressamente richiamati (p. 4), senza che assuma alcun rilievo il preteso carattere "fidefaciente" dell'attestazione della situazione economica equivalente: ciò che rileva nella specie, infatti, è che il richiedente era onerato di indicare i redditi determinati ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed invece ha indicato redditi - sensibilmente inferiori - determinati secondo criteri diversi, funzionali ad ottenere altre prestazioni. 2.2. Contrariamente a quanto si deduce in ricorso, l'utilizzo della situazione economica equivalente non può, di per sé, essere indice della natura colposa del mendacio, come invece sembra ritenere il ricorrente. Osserva sul punto il Collegio che la norma incriminatrice punisce espressamente «la falsità o le omissioni» e l'elemento soggettivo del dolo sussiste indipendentemente dall'idoneità della falsità o dell'omissione a determinare l'ammissione al beneficio, tanto che quest'ultima costituisce circostanza aggravante del reato (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 - 01). Spetta quindi al giudice di merito procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del dolo, che non può essere ritenuto in re ipsa, ovvero risolversi nella constatazione dell'esistenza oggettiva della falsità. Nell'ambito di questa verifica l'idoneità o meno del falso a determinare effetti favorevoli al dichiarante può rappresentare, eventualmente in uno con altre circostanze, indice della connotazione soggettiva della condotta. Nella specie, i giudici di merito non hanno fondato l'accertamento dell'elemento soggettivo sui soli elementi rivelatori dell'esistenza oggettiva della falsità: la Corte di appello ha infatti osservato che il reddito dichiarato (euro 7.716,20) era di gran lunga inferiore a quello effettivo (euro 13.836,20) e che la dichiarazione sostitutiva allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era idonea a indurre in inganno l'autorità giudiziaria, avendo per giunta determinato l'accesso al beneficio, altrimenti preclusogli. I redditi omessi, già correttamente indicati dall'imputato nella dichiarazione presentata al fisco pochi mesi prima del fatto, erano per giunta tutti riferibili alla sua persona, non a suoi familiari. La motivazione della sentenza impugnata, quindi, ha logicamente desunto la prova del dolo dalla notevole divaricazione tra il reddito autocertificato e quello complessivamente percepito dallo stesso ricorrente, il cui effettivo ammontare sarebbe stato ostativo al beneficio. Va infine evidenziato, a fronte della doglianza per cui mancherebbe la "premeditazione coscienziosa" (p. 8 ricorso), che / per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, è sufficiente che le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione siano sorrette dal dolo generico, che può manifestarsi anche nelle forme del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192 - 01). 2.3. Il ricorrente non può nemmeno fondatamente lamentare una ipotesi di errore ai sensi dell'art. 47 cod. pen. o addirittura di ignoranza - del tutto 4 genericamente evocata (cfr., p. 5 ricorso in relazione al fatto che la "portata della littera legis", t:j sarebbe a lui "ignota"), essendo stato ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che l'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poiché l'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che disciplina la materia, è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice e, dunque, non costituisce una legge extrapenale (Sez. 4, n. 28643 del 04/06/2024, Vullo, non mass.; Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808 — 01; Sez. 4, n. 1305 del 25/11/2014, dep. 2015, De Ros, Rv. 261774 — 01; Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Barba, Rv. 248404 - 01). 2.4. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (p. 8 ricorso), le Sezioni Unite hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'annmissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 4, n. 31190 del 04/07/2024, Aglione, non mass.; Sez. 4, n. 30812 del 28/05/2024, Marzolari, non mass.; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274 - 01; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248 - 01). La mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza, infatti, solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, diversamente da quanto accade per l'art. 192 cod. proc. pen. Pertanto, una simile deduzione può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni spa, Rv. 278196 - 02). Il ricorrente, invece, si limita ad affermare la violazione della regola di valutazione, senza isolare, all'interno del testo della sentenza o da altri, una delle tre forme nellquali il vizio può essere dedotto in sede di legittimità. 3. Il terzo motivo è inammissibile, poiché difetta della necessaria specificità. 5 Il Presidente, Il Cons er estensore Nel censurare l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorrente ha incentrato la propria critica sull'esiguità del danno o del pericolo Tuttavia, la Corte territoriale non solo ha escluso la tenuità dell'offesa (avuto riguardo alle modalità del fatto), con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ma ha inoltre ritenuto l'abitualità della condotta (p. 7), con affermazione in alcun modo criticata dal ricorrenteii e da sola idonea a sostenere la decisione impugnata. Del resto, è principio consolidato quello secondo cui quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (cfr., Sez. 4, n. 39176 del 25/09/2024, Siani, non mass.; Sez. 4, n. 17698 del 9/04/2024, D'Amato, non mass.; Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877 - 01; Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077 - 01; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797 - 01; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773 - 01). In tali casi, il ricorso per Cassazione, per poter far conseguire al ricorrente il risultato pratico dell'annullamento della sentenza impugnata, deve investire, con specifiche censure, tutte e ciascuna di tali ragioni, giacché l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso riguardante le altre (Sez. 5, Almi, cit.; Sez. 1, n. 14384 del 17/11/1986, Biordi, Rv. 174679 - 01). 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2025