Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 1912
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione con riguardo all'art. 125 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la validità dell'ISEE per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto la norma istitutiva fa riferimento non solo al reddito imponibile ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata. L'indicazione dei dati utili ai fini dell'ISEE non è consentita per ottenere il beneficio. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, senza che assuma rilievo il preteso carattere 'fidefaciente' dell'attestazione ISEE.

  • Rigettato
    Violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza del dolo

    La Corte ha ritenuto che l'utilizzo della situazione economica equivalente non può di per sé essere indice della natura colposa del mendacio. La norma incriminatrice punisce la falsità o le omissioni e l'elemento soggettivo del dolo sussiste indipendentemente dall'idoneità della falsità o dell'omissione a determinare l'ammissione al beneficio. La motivazione della sentenza impugnata ha logicamente desunto la prova del dolo dalla notevole divaricazione tra il reddito autocertificato e quello complessivamente percepito, il cui effettivo ammontare sarebbe stato ostativo al beneficio. Per la penale responsabilità è sufficiente il dolo generico, che può manifestarsi anche nelle forme del dolo eventuale.

  • Inammissibile
    Violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto

    Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. La Corte territoriale ha escluso la tenuità dell'offesa con motivazione congrua e non manifestamente illogica, e ha inoltre ritenuto l'abitualità della condotta, affermazione da sola idonea a sostenere la decisione impugnata. Quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna idonea a giustificare la decisione, i vizi relativi ad una sola ragione non inficiano la decisione che trova sostegno nelle altre.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 1912
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1912
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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