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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/11/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2365 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Pantaleo De Parte_1 C.F._1
Pace, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pantaleo Controparte_1 C.F._2
De Pace, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 18 settembre 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 25.7.2025, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.5.2025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio il 21.6.2003 in Parabita (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che, a seguito di autorizzazione rilasciata dal T.M. di Lecce con sentenza n. 117 del 2015, le parti avevano adottato la figlia nata a [...] l'[...], maggiorenne ma non economicamente Per_1 autonoma;
di essersi separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi e omologati con decreto del Tribunale di Lecce in data 17.5.2022; di avere sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza;
che la situazione economica delle parti era quella specificata in atti;
di aver definito, già all'epoca della separazione, tutti i loro rapporti personali ed economici, in quest'ultimo caso con il trasferimento alla figlia della nuda proprietà dei beni immobili e con la cessione del diritto di usufrutto dal sig. alla sig.ra Pt_1
. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio CP_1 da loro contratto, con la conferma delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione e, cioè, con l'obbligo, a carico del padre, di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 300,00, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie secondo la regolamentazione di cui al Protocollo presso il Tribunale di Lecce.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta, da riqualificarsi come cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto il vincolo coniugale secondo il rito concordatario e non civile, secondo quanto desumibile dalla certificazione in atti.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era stata omologata la separazione consensuale ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con la figlia, le condizioni concordate, confermative di quelle della separazione (il ricorso per separazione consensuale, contenente le condizioni omologate, è stato depositato in atti il 16.6.2025) con la precisazione richiesta con il decreto del 20.6.2025, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in mancanza di prole minorenne.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Parabita (LE) il 21.6.2003 tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune Parte_1 Controparte_1 al n. 19 Parte II serie A anno 2003, alle seguenti condizioni, tra loro concordate e confermative di quelle della separazione:
“Il sig. continuerà a versare in favore della figlia la somma di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni Pt_1 Per_1 mese, oltre a contribuire alle spese straordinarie fino al compimento del ciclo di studi”;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore