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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5848 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2973/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei magistrati dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2973/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DE CICCO FRANCESCO presso il C.F._2
cui studio sono elettivamente domiciliati in CONTRADA NOVESOLDI 6 83042
IP
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SENATORE CIRO CP_1 P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIALE MARCONI, 34 nu 84013
CAVA DE' TIRRENI
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
pagina 1 di 8 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con atto di citazione del 23.5.19 Parte_1 Parte_2
convenivano la chiedendo accertarsi la nullità della fideiussione n. CP_2
5073631 da essi rilasciata a garanzia del rapporto di affidamento con scoperto n.
5195250 concesso dalla incorporante la , in favore Controparte_3 CP_1
della e per l'effetto condannarsi la convenuta al rimborso della CP_4 CP_2
predetta somma di € 180.000,00. A sostegno della dedotta nullità e conseguente richiesta di ripetizione essi premettevano che, appostata a sofferenza la esposizione della CP_4
per € 125.448,06, la aveva ottenuto contro la società ed i fideiussori decreto
[...] Pt_3
ingiuntivo 619/12 per il prefato importo oltre interessi convenzionali del 4,90%, passato in giudicato per mancata opposizione, con successiva estinzione della esposizione a seguito della concessione di un piano di rientro con pagamento iniziale di € 25.754,00 e rate mensili di € 1.800,00. Chiedevano la ripetizione delle somme indebitamente versate in virtù di rapporto nullo rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare accertare la nullità della fideiussione specifica, n. 5073631, con cui garantivano il rapporto di affidamento con scoperto, il n. 5195250, per tutto quanto in narrativa spiegato;
b) per quanto sopra e/o per l'effetto, condannare essa a CP_1
rimborsare agli istanti la somma di € 180.000,00 per le causali in narrativa spiegate.”.
La con comparsa di costituzione del 16.9.19 rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare la nullità della domanda ai sensi dell'art. 164 cpc con riferimento agli artt. 163 co 3 e 4 cpc;
accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire degli attori attesa la loro espressa e dichiarata qualità, in atti ed in accordi transattivo, di legali rappresentanti della accertare e dichiarare la CP_4
definitività del decreto ingiuntivo con conseguente inammissibilità della domanda;
accertare e dichiarare in ogni caso l'avvenuta ricognizione del debito e l'estinzione dei diritti e degli obblighi a favore ed a carico di ciascuna delle parti in forza dell'esatto adempimento della transazione nella sua ultima pattuizione a saldo e stralcio;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale e subordinatamente
pagina 2 di 8 decennale relativamente al contratto di fideiussione;
accertare e dichiarare la inapplicabilità del Codice al Consumo agli attori;
accertare e dichiarare la inapplicabilità ed inconferenza della Sentenza della Corte di Giustizia citata;
accertare
e dichiarare che la a seguito della transazione a saldo e stralcio, ha rinunciato e CP_2
girato a perdita la differenza per sorta capitale sul decreto ingiuntivo definitivo di €
24.994,06 oltre interessi convenzionali come liquidati;
accertare e dichiarare che gli attori hanno agito con mala fede e colpa grave e per l'effetto condannarli al risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 cpc;
rigettare l'eccezione di pretesa violazione dell'obbligo di cancellazione della ipoteca;
rigettare la domanda per tutti i motivi innanzi esposti con condanna degli attori alle spese e competenze, con le maggiorazioni di legge”.
Con sentenza 1237/22 del 07.04.22 il Tribunale di S.M.C. Vetere, rilevata la inapplicabilità della Sentenza della Corte di Giustizia alla fase della cognizione dell'ordinamento italiano, fase consumatasi infruttuosamente per la mancata opposizione del decreto ingiuntivo, e quindi la esistenza di giudicato formatosi sul dedotto e sul deducibile per la definitività del decreto ingiuntivo non opposto, rigettava la domanda condannando gli attori al pagamento delle spese processuali.
e con atto di citazione in appello del Parte_1 Parte_2
23.06.2022 impugnavano la Sentenza resa dal Tribunale di S.M.C.Vetere rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia questo Ill.mo giudice adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente atto di appello per quanto innanzi rammostrato, ed in revoca e/o riforma della impugnata n. 1237 del 2022 – RG 5135 del
2019 – del Tribunale di S. Maria Capua Vetere pubblicata il 07.04.2022, notificata a mezzo pec, a seguito di correzione, il 25.05.2022, accogliere tutte le conclusioni rassegnate in primo grado che abbiasi quivi pedissequamente richiamate e riportate.”.
Con comparsa di costituzione del 13.10.22 si costituiva la rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria richiesta,
pagina 3 di 8 deduzione, eccezione e conclusione: dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.c. e comunque rigettarlo per i motivi sopra esposti, anche per infondatezza in fatto e diritto;
in subordine accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale e subordinatamente decennale relativamente al contratto di fideiussione;
accertare e dichiarare la inapplicabilità del Codice al Consumo agli attori;
accertare e dichiarare la inapplicabilità ed inconferenza della Sentenza della
Corte di Giustizia citata;
rigettare l'eccezione di pretesa violazione dell'obbligo di cancellazione della ipoteca;
condannare gli appellanti alle spese e competenze, con le maggiorazioni di legge e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con condanna al risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 cpc.”.
La Corte, all'udienza del 19.06.2025 celebrata con note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che il gravame è affidato ai seguenti motivi: 1.
Violazione di legge individuate, rilevanza e diversa ricostruzione del fatto;
violazione art 3, artt 11 e 117 della Costituzione omessa motivazione sul punto;
2. Violazione di legge individuate, rilevanza e diversa ricostruzione del fatto, art 2 L 287/90; errata e omessa valutazione della prova, violazione del principio dispositivo e del diritto alla prova: art 113, 115 e 116 cpc e art 2697 c.c. Nullità delle fideiussioni anche se specifica;
3. Violazioni di legge individuate, rilevanza e diversa ricostruzione del fatto: violazione dell'art. 91 e 99 cpc
Ancora, rileva la Corte che occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla parte appellata già con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado e ripetuta in sede di gravame, eccezione basata sul rilievo che il credito oggetto di garanzia sarebbe stato definito dalla società garantita a seguito di accordo transattivo a “saldo e stralcio”.
pagina 4 di 8 Orbene, dalla documentazione allegata agli atti di causa, ed in particolare da quanto allegato e dedotto dalla difesa della banca appellata già in primo grado (cfr.: documentazione allegata alla memoria depositata tempestivamente nel secondo termine concesso dal Tribunale di SMCV ai sensi dell'art. 183 co 6 cpc), si evince chiaramente che il credito in relazione al quale è stata assunta l'obbligazione fideiussoria oggetto di causa, ovvero il credito della nei confronti della società per un CP_2 CP_4
affidamento con scoperto n 5195250, è stato interamente soddisfatto dalla medesima società garantita che “per il tramite degli amministratori, ha concordato con la banca una definizione transattiva che nel corso della sua esecuzione ha subito anche delle variazioni sia nelle scadenze che negli importi inizialmente accordati, ridotti con successivi accordi modificativi, pervenendosi ad un versamento finale di € 30.000,00 che, aggiunto ai precedenti versamenti di € 70.354,00, ha comportato per la un CP_4
pagamento in via transattiva complessivo di € 100.345,00” (cfr.: memoria citata depositata nell'interesse della e documentazione allegata alla stessa relativa CP_2
al piano di rientro proposto dalla debitrice principale, a partire dal 21 dicembre 2012 e la successiva definizione a saldo e stralcio per il minore importo sopra richiamato, atti posti in essere dalla che ha effettuato il relativo pagamento). CP_4
I pagamenti dovuti dalla società debitrice per la definizione del credito garantito dagli appellanti, in adempimento della transazione, poi, sono stati eseguiti dalla società
e non dai fideiussori. I fideiussori, oggi appellanti, dunque, agiscono al CP_4
fine di sentir dichiarare la pretesa nullità della fideiussione e chiedono la ripetizione di somme che assumo essere stata indebitamente versate senza tuttavia fornirne prova di alcun pagamento eseguito personalmente e nella dedotta qualità.
Sul punto gli appellanti, prima deducono che: “In primo luogo, è stato dedotto e provato che la posizione debitoria è stata estinta proprio dai fideiussori attraverso un piano di rientro”. Circostanza che non trova riscontro nella documentazione sopra richiamata da cui si rileva che il piano di rientro è stato negoziato da mentre gli appellanti CP_4
non hanno fornito la prova neppure del pagamento di una rata del piano di rientro pagina 5 di 8 suddetto. Tanto che i medesimi appellanti assumono subito dopo che: “I pagamenti, a prescindere dal soggetto che materialmente li ha eseguiti, sono stati effettuati per estinguere il debito sorto dal rapporto di garanzia, per il quale i sigg.ri e Pt_1
erano coobbligati solidali e destinatari di un decreto ingiuntivo. Tali Pt_2
pagamenti, se effettuati in forza di un'obbligazione nulla, costituiscono un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. I fideiussori, quali soggetti passivi dell'obbligazione (poi rivelatasi *sine causa*), hanno pieno e incontestabile interesse e legittimazione a richiedere la restituzione di quanto versato per estinguerla, a nulla rilevando la provenienza della provvista”.
Assunto, quest'ultimo che non può essere in alcun modo condiviso, sia perché i pagamenti sono stati effettuati per estinguere il debito principale della società garantita,
e perché l'unico soggetto legittimato a dolersi di un pagamento effettuato senza causa è evidentemente solo il solvens e non anche il terzo che, pur garantendo la sua obbligazione, nulla ha versato in esecuzione del negozio ritenuto geneticamente sine causa.
Sussiste, quindi, il difetto di legittimazione attiva e/o una carenza di interesse degli attori/appellanti atteso che risulta documentato (e non contestato) che l'importo di cui alla transazione sopra richiamata è stato interamente versato dalla società che ne ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza (cfr.: quietanza allegata alla produzione di parte appellata).
Alcun pagamento ulteriore o diverso potrebbe, dunque, richiedere la ai CP_2
fideiussori e in capo ai quali non può essere riconosciuto alcun Pt_1 Pt_2
interesse giuridicamente rilevante a sentir: “accertare la nullità della fideiussione specifica, n. 5073631, con cui garantivano il rapporto di affidamento con scoperto, il n.
5195250”, trattandosi di un rapporto commerciale ormai pacificamente esaurito. Né, ancor meno, a sentir adottare la seguente pronuncia “b) condannare essa a CP_1
rimborsare agli istanti la somma di € 180.000,00 per le causali in narrativa spiegate”, ovvero alla restituzione in favore di essi fideiussori che nulla hanno versato di somme pagina 6 di 8 pagate dalla sola società debitrice principale, per altro in misura molto inferiore (€
100.345,00”), in virtù del documentato accordo transattivo.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere respinto e la sentenza appellata integralmente confermata.
Viceversa, deve essere accolta la domanda proposta dalla ai sensi CP_2
dell'art.96 cpc. All'uopo si ricorda che la Suprema Corte, ha chiarito che:
“nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (cfr.: Cass. 34693 de 24.11.2022; Cass. n
24546 del 2014).
Nel caso di specie l'appello in esame risulta proposto quanto meno con colpa grave dal momento che la parte istante non si confronta affatto con la documentazione prodotta ritualmente e tempestivamente già in primo grado dalla parte convenuta
(documentazione per altro ben nota agli stessi appellanti in ragione della qualità di amministratori dagli stessi rivestita nella società garantita), omettendo di considerare i principi fondanti la legittimazione processuale. La parte appellante, dunque, deve essere condannata al pagamento in favore della in aggiunta alle spese di lite, CP_2
d'una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia. Tale somma va determinata, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in misura pari all'importo delle spese di lite.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza di secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi in appello.
pagina 7 di 8 Ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con obbligo per gli appellanti e di versare Parte_1 Parte_2
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza numero 1237/22 del 07.04.22 Parte_1 Parte_2
resa dal Tribunale di S.M.C. Vetere e contro la in persona del lrpt, così CP_2
provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna e in solido, al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
in persona del lrpt delle spese del secondo grado di giudizio che CP_2
liquida in € 190,00 per spese vive ed € 9.500,00 per competenze, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%;
c) Condanna e in solido, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
della in persona del lrpt, ex art. 96 cpc della somma di € CP_2
9.500,00;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti e Parte_1 [...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Pt_2
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei magistrati dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2973/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DE CICCO FRANCESCO presso il C.F._2
cui studio sono elettivamente domiciliati in CONTRADA NOVESOLDI 6 83042
IP
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SENATORE CIRO CP_1 P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIALE MARCONI, 34 nu 84013
CAVA DE' TIRRENI
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
pagina 1 di 8 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con atto di citazione del 23.5.19 Parte_1 Parte_2
convenivano la chiedendo accertarsi la nullità della fideiussione n. CP_2
5073631 da essi rilasciata a garanzia del rapporto di affidamento con scoperto n.
5195250 concesso dalla incorporante la , in favore Controparte_3 CP_1
della e per l'effetto condannarsi la convenuta al rimborso della CP_4 CP_2
predetta somma di € 180.000,00. A sostegno della dedotta nullità e conseguente richiesta di ripetizione essi premettevano che, appostata a sofferenza la esposizione della CP_4
per € 125.448,06, la aveva ottenuto contro la società ed i fideiussori decreto
[...] Pt_3
ingiuntivo 619/12 per il prefato importo oltre interessi convenzionali del 4,90%, passato in giudicato per mancata opposizione, con successiva estinzione della esposizione a seguito della concessione di un piano di rientro con pagamento iniziale di € 25.754,00 e rate mensili di € 1.800,00. Chiedevano la ripetizione delle somme indebitamente versate in virtù di rapporto nullo rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare accertare la nullità della fideiussione specifica, n. 5073631, con cui garantivano il rapporto di affidamento con scoperto, il n. 5195250, per tutto quanto in narrativa spiegato;
b) per quanto sopra e/o per l'effetto, condannare essa a CP_1
rimborsare agli istanti la somma di € 180.000,00 per le causali in narrativa spiegate.”.
La con comparsa di costituzione del 16.9.19 rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare la nullità della domanda ai sensi dell'art. 164 cpc con riferimento agli artt. 163 co 3 e 4 cpc;
accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire degli attori attesa la loro espressa e dichiarata qualità, in atti ed in accordi transattivo, di legali rappresentanti della accertare e dichiarare la CP_4
definitività del decreto ingiuntivo con conseguente inammissibilità della domanda;
accertare e dichiarare in ogni caso l'avvenuta ricognizione del debito e l'estinzione dei diritti e degli obblighi a favore ed a carico di ciascuna delle parti in forza dell'esatto adempimento della transazione nella sua ultima pattuizione a saldo e stralcio;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale e subordinatamente
pagina 2 di 8 decennale relativamente al contratto di fideiussione;
accertare e dichiarare la inapplicabilità del Codice al Consumo agli attori;
accertare e dichiarare la inapplicabilità ed inconferenza della Sentenza della Corte di Giustizia citata;
accertare
e dichiarare che la a seguito della transazione a saldo e stralcio, ha rinunciato e CP_2
girato a perdita la differenza per sorta capitale sul decreto ingiuntivo definitivo di €
24.994,06 oltre interessi convenzionali come liquidati;
accertare e dichiarare che gli attori hanno agito con mala fede e colpa grave e per l'effetto condannarli al risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 cpc;
rigettare l'eccezione di pretesa violazione dell'obbligo di cancellazione della ipoteca;
rigettare la domanda per tutti i motivi innanzi esposti con condanna degli attori alle spese e competenze, con le maggiorazioni di legge”.
Con sentenza 1237/22 del 07.04.22 il Tribunale di S.M.C. Vetere, rilevata la inapplicabilità della Sentenza della Corte di Giustizia alla fase della cognizione dell'ordinamento italiano, fase consumatasi infruttuosamente per la mancata opposizione del decreto ingiuntivo, e quindi la esistenza di giudicato formatosi sul dedotto e sul deducibile per la definitività del decreto ingiuntivo non opposto, rigettava la domanda condannando gli attori al pagamento delle spese processuali.
e con atto di citazione in appello del Parte_1 Parte_2
23.06.2022 impugnavano la Sentenza resa dal Tribunale di S.M.C.Vetere rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia questo Ill.mo giudice adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente atto di appello per quanto innanzi rammostrato, ed in revoca e/o riforma della impugnata n. 1237 del 2022 – RG 5135 del
2019 – del Tribunale di S. Maria Capua Vetere pubblicata il 07.04.2022, notificata a mezzo pec, a seguito di correzione, il 25.05.2022, accogliere tutte le conclusioni rassegnate in primo grado che abbiasi quivi pedissequamente richiamate e riportate.”.
Con comparsa di costituzione del 13.10.22 si costituiva la rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria richiesta,
pagina 3 di 8 deduzione, eccezione e conclusione: dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.c. e comunque rigettarlo per i motivi sopra esposti, anche per infondatezza in fatto e diritto;
in subordine accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale e subordinatamente decennale relativamente al contratto di fideiussione;
accertare e dichiarare la inapplicabilità del Codice al Consumo agli attori;
accertare e dichiarare la inapplicabilità ed inconferenza della Sentenza della
Corte di Giustizia citata;
rigettare l'eccezione di pretesa violazione dell'obbligo di cancellazione della ipoteca;
condannare gli appellanti alle spese e competenze, con le maggiorazioni di legge e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con condanna al risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 cpc.”.
La Corte, all'udienza del 19.06.2025 celebrata con note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che il gravame è affidato ai seguenti motivi: 1.
Violazione di legge individuate, rilevanza e diversa ricostruzione del fatto;
violazione art 3, artt 11 e 117 della Costituzione omessa motivazione sul punto;
2. Violazione di legge individuate, rilevanza e diversa ricostruzione del fatto, art 2 L 287/90; errata e omessa valutazione della prova, violazione del principio dispositivo e del diritto alla prova: art 113, 115 e 116 cpc e art 2697 c.c. Nullità delle fideiussioni anche se specifica;
3. Violazioni di legge individuate, rilevanza e diversa ricostruzione del fatto: violazione dell'art. 91 e 99 cpc
Ancora, rileva la Corte che occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla parte appellata già con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado e ripetuta in sede di gravame, eccezione basata sul rilievo che il credito oggetto di garanzia sarebbe stato definito dalla società garantita a seguito di accordo transattivo a “saldo e stralcio”.
pagina 4 di 8 Orbene, dalla documentazione allegata agli atti di causa, ed in particolare da quanto allegato e dedotto dalla difesa della banca appellata già in primo grado (cfr.: documentazione allegata alla memoria depositata tempestivamente nel secondo termine concesso dal Tribunale di SMCV ai sensi dell'art. 183 co 6 cpc), si evince chiaramente che il credito in relazione al quale è stata assunta l'obbligazione fideiussoria oggetto di causa, ovvero il credito della nei confronti della società per un CP_2 CP_4
affidamento con scoperto n 5195250, è stato interamente soddisfatto dalla medesima società garantita che “per il tramite degli amministratori, ha concordato con la banca una definizione transattiva che nel corso della sua esecuzione ha subito anche delle variazioni sia nelle scadenze che negli importi inizialmente accordati, ridotti con successivi accordi modificativi, pervenendosi ad un versamento finale di € 30.000,00 che, aggiunto ai precedenti versamenti di € 70.354,00, ha comportato per la un CP_4
pagamento in via transattiva complessivo di € 100.345,00” (cfr.: memoria citata depositata nell'interesse della e documentazione allegata alla stessa relativa CP_2
al piano di rientro proposto dalla debitrice principale, a partire dal 21 dicembre 2012 e la successiva definizione a saldo e stralcio per il minore importo sopra richiamato, atti posti in essere dalla che ha effettuato il relativo pagamento). CP_4
I pagamenti dovuti dalla società debitrice per la definizione del credito garantito dagli appellanti, in adempimento della transazione, poi, sono stati eseguiti dalla società
e non dai fideiussori. I fideiussori, oggi appellanti, dunque, agiscono al CP_4
fine di sentir dichiarare la pretesa nullità della fideiussione e chiedono la ripetizione di somme che assumo essere stata indebitamente versate senza tuttavia fornirne prova di alcun pagamento eseguito personalmente e nella dedotta qualità.
Sul punto gli appellanti, prima deducono che: “In primo luogo, è stato dedotto e provato che la posizione debitoria è stata estinta proprio dai fideiussori attraverso un piano di rientro”. Circostanza che non trova riscontro nella documentazione sopra richiamata da cui si rileva che il piano di rientro è stato negoziato da mentre gli appellanti CP_4
non hanno fornito la prova neppure del pagamento di una rata del piano di rientro pagina 5 di 8 suddetto. Tanto che i medesimi appellanti assumono subito dopo che: “I pagamenti, a prescindere dal soggetto che materialmente li ha eseguiti, sono stati effettuati per estinguere il debito sorto dal rapporto di garanzia, per il quale i sigg.ri e Pt_1
erano coobbligati solidali e destinatari di un decreto ingiuntivo. Tali Pt_2
pagamenti, se effettuati in forza di un'obbligazione nulla, costituiscono un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. I fideiussori, quali soggetti passivi dell'obbligazione (poi rivelatasi *sine causa*), hanno pieno e incontestabile interesse e legittimazione a richiedere la restituzione di quanto versato per estinguerla, a nulla rilevando la provenienza della provvista”.
Assunto, quest'ultimo che non può essere in alcun modo condiviso, sia perché i pagamenti sono stati effettuati per estinguere il debito principale della società garantita,
e perché l'unico soggetto legittimato a dolersi di un pagamento effettuato senza causa è evidentemente solo il solvens e non anche il terzo che, pur garantendo la sua obbligazione, nulla ha versato in esecuzione del negozio ritenuto geneticamente sine causa.
Sussiste, quindi, il difetto di legittimazione attiva e/o una carenza di interesse degli attori/appellanti atteso che risulta documentato (e non contestato) che l'importo di cui alla transazione sopra richiamata è stato interamente versato dalla società che ne ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza (cfr.: quietanza allegata alla produzione di parte appellata).
Alcun pagamento ulteriore o diverso potrebbe, dunque, richiedere la ai CP_2
fideiussori e in capo ai quali non può essere riconosciuto alcun Pt_1 Pt_2
interesse giuridicamente rilevante a sentir: “accertare la nullità della fideiussione specifica, n. 5073631, con cui garantivano il rapporto di affidamento con scoperto, il n.
5195250”, trattandosi di un rapporto commerciale ormai pacificamente esaurito. Né, ancor meno, a sentir adottare la seguente pronuncia “b) condannare essa a CP_1
rimborsare agli istanti la somma di € 180.000,00 per le causali in narrativa spiegate”, ovvero alla restituzione in favore di essi fideiussori che nulla hanno versato di somme pagina 6 di 8 pagate dalla sola società debitrice principale, per altro in misura molto inferiore (€
100.345,00”), in virtù del documentato accordo transattivo.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere respinto e la sentenza appellata integralmente confermata.
Viceversa, deve essere accolta la domanda proposta dalla ai sensi CP_2
dell'art.96 cpc. All'uopo si ricorda che la Suprema Corte, ha chiarito che:
“nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (cfr.: Cass. 34693 de 24.11.2022; Cass. n
24546 del 2014).
Nel caso di specie l'appello in esame risulta proposto quanto meno con colpa grave dal momento che la parte istante non si confronta affatto con la documentazione prodotta ritualmente e tempestivamente già in primo grado dalla parte convenuta
(documentazione per altro ben nota agli stessi appellanti in ragione della qualità di amministratori dagli stessi rivestita nella società garantita), omettendo di considerare i principi fondanti la legittimazione processuale. La parte appellante, dunque, deve essere condannata al pagamento in favore della in aggiunta alle spese di lite, CP_2
d'una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia. Tale somma va determinata, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in misura pari all'importo delle spese di lite.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza di secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi in appello.
pagina 7 di 8 Ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con obbligo per gli appellanti e di versare Parte_1 Parte_2
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza numero 1237/22 del 07.04.22 Parte_1 Parte_2
resa dal Tribunale di S.M.C. Vetere e contro la in persona del lrpt, così CP_2
provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna e in solido, al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
in persona del lrpt delle spese del secondo grado di giudizio che CP_2
liquida in € 190,00 per spese vive ed € 9.500,00 per competenze, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%;
c) Condanna e in solido, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
della in persona del lrpt, ex art. 96 cpc della somma di € CP_2
9.500,00;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti e Parte_1 [...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Pt_2
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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