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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/11/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n. 822/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa NI LOCOCO - Presidente relatore
Dott. Leonardo SCIONTI - Consigliere
Dott.ssa Chiara ERMINI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 02/05/2022 al n. 822 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avente a oggetto appello avverso la sentenza a verbale del
Tribunale di Pistoia n. 860/2021 del 21/10/2021 resa nel procedimento R.G. 2578/2020 promossa da:
(C.F./P.IVA ), d'ora innanzi, per Parte_1 P.IVA_1 brevità, anche solo ”, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1
OB OL (C.F C.F._1
- appellante -
contro
:
(C.F./P.IVA , d'ora innanzi, per brevità, Controparte_1 P.IVA_2 anche solo “ ” CP_1
- appellata contumace -
** **
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “
1. In riforma parziale della sentenza appellata, come in epigrafe indicata, previa eventuale ammissione di CTU come richiesta in atti, accogliere le domande del
denegate in primo grado, a titolo di risarcimento danni e comunque di Parte_1 pagamento in virtù delle voci contrattualmente previste nella fattispecie de qua, e per
l'effetto condannare la società al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
dell'importo complessivo di euro € 525.650,28, ovvero al diverso Parte_1 importo maggiore o minore che risultasse accertato in corso di causa, anche a mezzo di
CTU - fermo restando e compreso in ogni caso l'importo di euro 177.000,00 già riconosciuto dal Tribunale di Pistoia con la parte di sentenza non appellata e tenuto conto di quanto esatto - salvi ulteriori crediti e maturandi, e con gli interessi dal maturato al soddisfo.
2. accertare e statuire che alcun ulteriore pagamento è dovuto alla convenuta a titolo di saldo delle opere eseguite in relazione al contratto risolto, per tutti i motivi esposti.
3. nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia astratto credito della convenuta a saldo, statuirne la compensazione con il maggior credito vantato dal . Parte_1
4. con vittoria di spese e competenze”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Pistoia la ffinché fossero accolte le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“
1. previo accertamento dei fatti esposti e della avvenuta risoluzione ex lege del contratto oggetto di causa - sottoscritto tra il e la società convenuta Parte_1
- per inadempimento della medesima convenuta, accertare e statuire Controparte_1 per le ragioni esposte in atto il diritto di credito del nei Parte_1 confronti della convenuta a titolo di risarcimento danni e Controparte_2 comunque di pagamento in virtù delle voci contrattualmente previste nella fattispecie de qua, computate al 20 agosto 2020, e per l'effetto condannare la società CP_1
al pagamento in favore del dell'importo di euro €
[...] Parte_1
525.650,28, ovvero al diverso importo maggiore o minore che risultasse accertato in corso di causa, anche a mezzo di CTU, salvi ulteriori crediti e maturandi, e con gli interessi dal maturato al soddisfo.
2. accertare e statuire che alcun ulteriore pagamento
2 è dovuto alla convenuta a titolo di saldo delle opere eseguite in relazione al contratto risolto, per tutti i motivi esposti.
3. nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia astratto credito della convenuta a saldo, statuirne la compensazione con il maggior credito vantato dal .
4. con vittoria di spese e competenze”. Parte_1
A sostegno delle proprie domande il deduceva che: Parte_1
- in data 06/07/2019 aveva stipulato con contratto di subappalto Controparte_1 avente a oggetto la realizzazione di opere in cartongesso e affini presso il cantiere denominato “Ospedale San Raffaele” in Milano;
- durante l'esecuzione del contratto incorreva in gravi inadempimenti CP_1 consistenti soprattutto in forti ritardi nella realizzazione delle opere ad essa affidate dal
, che venivano formalmente contestati direttamente dal cliente principale Parte_1 dell'opera, CP_3
- i ritardi e gli inadempimenti nella esecuzione delle opere erano prontamente contestati anche dalla nella sua qualità di società incaricata della conduzione e del CP_4 coordinamento tecnico del progetto, la quale sollecitava opportuni interventi per il
“riallineamento” temporale delle lavorazioni specifiche;
- nonostante i solleciti, persisteva nella propria condotta inadempiente, in CP_1 particolare omettendo di impiegare nel cantiere la forza lavoro adeguata per numero e qualità ai fini di una corretta e tempestiva esecuzione del contratto;
- alla luce degli inadempimenti della , in data 19/12/2019 si svolgeva una CP_1 riunione tra i rappresentanti di e CP_4 CP_3 Parte_1
al fine di individuare le misure atte a evitare l'aggravamento dei danni
[...] già maturati in relazione al cantiere de quo, a seguito della quale veniva deciso che
[...] avrebbe provveduto a impiegare proprio personale dipendente e il relativo costo CP_4 sarebbe poi stato imputato ad;
per altro verso, Parte_1 Parte_1 avrebbe affidato a terzi talune opere originariamente affidate alla Società inadempiente, con ogni conseguente rilevante aggravio di costi e oneri per , rispetto Parte_1
a quanto preventivato e stimato in relazione al contratto con la , qualora fosse CP_1 stato regolarmente eseguito.
- nonostante la descritta situazione, la proseguiva in maniera sistematica CP_1 nell'inadempimento del contratto, anche nella parte di lavori rimasti a suo carico, e in data 14/05/2020 abbandonava addirittura il cantiere;
3 - quest'ultima circostanza veniva prontamente contestata da a mezzo Parte_1
Cont PEC del 14/05/2020, recante protocollo n. U/ 009/CONTR. , con la quale la
[...] veniva formalmente intimata ad adempiere ai propri obblighi contrattuali Controparte_1
e a porre rimedio al proprio inadempimento, pena la risoluzione del contratto;
Cont
- in data 15/05/2020, , con propria missiva n. U/010/CONTR. , Parte_1 constatato il reiterato inadempimento della culminato Controparte_1 nell'abbandono del cantiere senza alcuna ripresa dell'attività lavorativa, comunicava la risoluzione ex lege del contratto con effetto immediato e contestualmente invitava la a presentarsi in cantiere, per il tramite dei propri rappresentanti, in data CP_1
18/05/2020 alle ore 09.00 per la redazione in contraddittorio dello Stato di Consistenza
Finale dei lavori propedeutico alla redazione del SAL Finale;
- tuttavia, alla data e ora previste non si presentava e, conseguentemente, il CP_1
provvedeva a nominare due tecnici abilitati, Ing. e Arch. Parte_1 Persona_1
che quantificavano il valore totale delle opere realizzate dalla Persona_2 [...] in € 261.591,09; Controparte_1
- con missiva del 22/05/2020, comunicava ad e proprie Parte_1 CP_4 difficoltà nel ri-affidamento delle opere originariamente subappaltate alla;
CP_1
- in data 25/05/2020, a seguito di quanto esposto nella comunicazione ora citata,
[...]
e stipulavano il contratto n. 002/INV/AMM, col quale si Parte_1 CP_4 CP_4 obbligava nei confronti di a eseguire tutte le opere in cartongesso e Parte_1 affini, l'installazione dei soffitti metallici e ogni altra lavorazione e/o opera complementare e/o accessoria occorrente per la consegna al cliente dell'opera a perfetta regola d'arte;
- a seguito dell'esecuzione dei lavori da parte di , i compensi da questa maturati nei CP_4 confronti di per i lavori svolti a tutto agosto 2020 presso l'Ospedale San Raffaele Pt_1 di Milano ammontavano a € 291.854,10, cui si aggiungevano anche i costi ulteriori per i terzisti intervenuti in luogo di per complessivi € 185.859,23 (€ 71.477,12 CP_1 nei confronti di etwally Gamal, € 67.445,00 per € 27.849,95 per Edil CP_6 CP_7
Sma e € 19.087,16 per;
CP_8 CP_9
- in definitiva, a causa dell'inadempimento della , aveva dovuto CP_1 Pt_1 sostenere un maggior costo di € 181.228,28 rispetto a quanto inizialmente preventivato.
1.2. La , pur avendo fatto istanza di visibilità del fascicolo con deposito di CP_1 procura alle liti, decideva di non costituirsi in giudizio e restava contumace.
4 1.3. A seguito del deposito da parte del memorie ex art. 183 c.p.c., si CP_10 dava corso alla prova testimoniale ammessa dal Giudice e all'esito, ritenuta non necessaria la CTU richiesta, la causa veniva trattenuta in decisione dal Tribunale di
Pistoia, che, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato l'inadempimento di parte convenuta alle obbligazioni di cui al contratto di subappalto n. 21 del 06/07/2019, condannava parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di penali contrattuali ai sensi dell'art. 16.3 del contratto, di €
177.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo respingendo per il resto le domande attoree, con condanna alle spese di lite della parte soccombente.
In particolare, il Tribunale riteneva provati i gravi inadempimenti da parte della , CP_1 su tutti l'abbandono del cantiere, nonché i ritardi accumulati nell'esecuzione delle opere affidate e, alla luce dell'intervenuta risoluzione del contratto inter partes ai sensi dell'art. 1456 c.c. in virtù della clausola di cui all'art. 31.1 contratto di subappalto, con riguardo alle diverse domande di pagamento avanzate statuiva che:
- sui maggiori costi sostenuti dall'attrice per il completamento delle opere, tramite affidamento delle lavorazioni a e a ditte terze, non risultava adeguatamente CP_4 comprovato il nesso causale fra ricorso all'opera di terzi e l'assunzione di costi maggiori rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti se il subappalto fosse proseguito con la
; CP_1
- quanto alle penali contrattuali, riteneva le stesse dovute a tenore dell'art. 16.3 del contratto di subappalto nella misura risultante dal calcolo operato da parte attrice di €
3.000,00/die per un totale di 60 giorni di ritardo alla data di risoluzione del contratto dunque per complessivi € 177.000,00;
- riteneva, invece, non fondata la domanda attorea con riferimento all'ulteriore addebito contrattuale previsto dall'art. 22.2 del contratto di subappalto per il caso di abbandono non autorizzato del cantiere, trattandosi di posta creditoria carente di prova nel quantum, difettando per l'appunto la base di calcolo, ossia il valore del contratto di subappalto sul quale calcolare la penale prevista del 30%;
- rigettava la domanda di accertamento negativo avente a oggetto l'insussistenza di eventuali residue proprie poste debitore nei confronti della convenuta, sulla base della circostanza che la sommatoria degli importi dei bonifici effettuati da parte attrice appare non di poco inferiore al valore delle opere eseguite dalla convenuta, come stimate dai periti di parte nelle relazione prodotta;
5 - infine, condannava la alla refusione delle spese di lite calcolate sulla base del CP_1 decisum.
2. Il giudizio di appello.
2.1. Con atto iscritto a ruolo il 02/05/2022, la sentenza è stata appellata dal , Parte_1 alla stregua dei seguenti motivi.
I) VIOLAZIONE DELL'ART. 1223 C.C. E DEGLI ARTT. 112 C.P.C. IN TEMA DI
PRONUNCIA SU TUTTA LA DOMANDA E ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN TEMA DI
DISPONIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROVE.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui, pur accertando il corretto presupposto del grave inadempimento di al contratto de quo comportante la risoluzione CP_1 contrattuale attuata dal , ha poi rigettato la domanda inerente i maggiori costi Parte_1 da essa sostenuti sull'assunto che non vi sarebbe stata la prova del nesso eziologico ulteriore tra ricorso all'opera di terzi e sostenimento di costi maggiori rispetto a quelli che sarebbero stati sostenuti se il subappalto fosse proseguito con la (atteso che, CP_1 secondo il Tribunale, non sarebbe stata addotta la difficoltà o impossibilità di individuare le imprese e quindi la necessità di ricorrere alle prime offerte disponibili sul mercato o altre motivazioni a supporto della spiegata domanda).
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato:
- nel non rilevare che fin dall'atto di citazione erano invece state dedotte le difficoltà incontrate dal per la sostituzione della ditta inadempiente;
Parte_1
- nel non rilevare che l'art. 31.3 del contratto di subappalto prevedeva che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore, si sarebbero dovuti imputare al medesimo fornitore “le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali”, oltre ai danni subiti,
- nel non valorizzare adeguatamente il contenuto delle due perizie tecniche prodotte in atti finalizzate rispettivamente, la prima, a valutare lo stato di consistenza e quindi le opere effettivamente eseguite dalla e, la seconda, a descrivere e quantificare le CP_1 opere mai iniziate.
II) VIOLAZIONE DELL'ART. 1223 C.C. E DEGLI ARTT. 112 C.P.C. IN TEMA DI
PRONUNCIA SU TUTTA LA DOMANDA E ARTT. 115 E 116 CPC IN TEMA DI
DISPONIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROVE.
6 La censura si riferisce alla parte della sentenza in cui il Giudice esaminava la domanda inerente le penali contrattuali escludendo quella prevista dall'art. 22.2 del contratto di subappalto, sull'assunto che, pur sussistendo il presupposto dell'abbandono non autorizzato del cantiere, tale posta creditoria richiesta dal non sarebbe stata Parte_1 provata nel quantum. Il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle risultanze acquisite agli atti e in punto di diritto, in quanto:
- non avrebbe considerato che l'art. 22.2 prevedeva una penale pari al 30% del valore del contratto nel caso di abbandono non autorizzato del cantiere (come avvenuto nel caso di specie e confermato dai testi, fino alla conseguente risoluzione contrattuale finale), con un minimo di € 15.000,00;
- non avrebbe considerato che, in caso di superamento di tale soglia minima, l'ammontare dell'importo contrattuale era comunque desumibile dal contenuto del contratto di subappalto nonché dai SAL prodotti in atti;
- non avrebbe neppure considerato che la prima perizia tecnica riportava un valore del contratto, seppure parziale, che poteva comunque essere adottato per quantificare la penale in questione.
III) VIOLAZIONE DELL'ART. 100 C.P.C. IN TEMA DI INTERESSE AD AGIRE,
DELL'ART. 112 C.P.C. IN TEMA DI PRONUNCIA SU TUTTA LA DOMANDA E
ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN TEMA DI DISPONIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE
PROVE, DEGLI ARTT. 1665 E SS. C.C. IN TEMA DI DANNO IMPUTABILE.
L'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice ha rigettato la domanda di accertamento negativo proposta dal , volta a sentire accertare e Parte_1 statuire che alcun ulteriore credito vantava la in relazione al contratto de quo, CP_1 sulla base del fatto che il valore delle lavorazioni eseguite dalla medesima – per CP_1 come risultante dalle perizie prodotte - sarebbe stato inferiore all'importo dei bonifici effettuati in suo favore dal e che quest'ultimo, in ogni caso, non avrebbe Parte_1 proposto espressa domanda di accertamento positivo dell'altrui credito così precludendo ogni possibile eventuale compensazione.
IV) REITERAZIONE DELLA RICHIESTA DI CTU.
L'appellante, nel riportarsi integralmente alle deduzioni e conclusioni svolte in primo grado, nel merito e in via istruttoria, evidenzia che in tale sede aveva chiesto ammettersi
CTU contabile proprio al fine di consentire al Tribunale di poter acquisire gli aspetti tecnico-contabili della fattispecie, sulla base dei documenti prodotti evitando la loro
7 erronea valutazione posta a fondamento della sentenza. Pertanto, la richiesta viene reiterata anche nel giudizio di appello, ove ritenuta necessaria ai fini della decisione sulle poste creditorie del non riconosciute dal Tribunale e per la valutazione e Parte_1 valorizzazione dei maggiori costi sostenuti da , come documentati in Parte_1 atti, e imputabili a . CP_1
3.2. Sebbene regolarmente intimata, l'appellata è rimasta contumace anche in questo grado di giudizio.
3.3. Ad esito di trattazione cartolare dell'udienza di trattazione, la Corte - raccolte le conclusioni delle parti sopra trascritte - ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
4. L'appello risulta infondato per le ragioni che qui di seguito si vanno a illustrare.
4.1. Il primo motivo di appello non è fondato.
Ritiene il Collegio che il rigetto della domanda relativa al risarcimento danni in punto di maggiori costi sostenuti debba trovare conferma.
Nella fattispecie in esame difetta la prova che i maggiori costi invocati siano riconducibili agli specifici fattori indicati dal primo giudice, quali, in primis, la difficoltà e/o l'impossibilità di reperire sul mercato prezzi uguali o inferiori a quelli praticati da
, con conseguente necessità di accettare le prime offerte disponibili. CP_1
In tal senso, la corrispondenza intercorsa tra il e - contrariamente a Parte_1 CP_4 quanto sostenuto dall'appellante - non può avere autonomo rilievo probatorio, sostanziandosi in mere comunicazioni tra appaltatore, da un lato, e soggetto subentrante al subappaltatore e, al contempo, titolare della Direzione Lavori, dall'altro.
Peraltro, anche le due perizie versate in atti non possono rivestire il valore che l'odierno appellante vorrebbe attribuire loro – quello in sostanza di consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti - in quanto trattasi in buona sostanza di relazioni di parte commissionate dallo stesso appellante e, in quanto tali, sfornite di autonomo Parte_1 rilevo probatorio.
Il primo motivo di gravame deve essere, dunque, rigettato.
8 4.2. Quanto al secondo motivo rileva la Corte che l'appellante deduce in primo luogo la violazione dell'art. 112 cpc in tema di pronuncia su tutta la domanda in relazione ai seguenti profili:
- il primo Giudice non avrebbe considerato che la penale prevista dall'art. 22.2 del contratto per il caso di abbandono del cantiere, pur dovendo essere calcolata in percentuale (30%) sul valore del contratto di subappalto, nella fattispecie risultava certamente provata nel quantum previsto contrattualmente in ragione del riferimento alla misura minima di € 15.000,00, e pertanto tale misura fissa, non richiedente alcun ulteriore accertamento, doveva quantomeno costituire oggetto di riconoscimento;
- il primo Giudice non avrebbe considerato che il contratto era stato versato in atti, anche nelle perizie prodotte (ed ivi anche gli allegati) risultando l'elaborato di cui al doc. 10, riportante il calcolo del valore di produzione estratto dall'Elenco prezzi applicabile, munito di valenza probatoria in quanto rimasto incontestato ex adverso;
comunque il valore presuntivo del contratto risultava dai SAL prodotti in atti, sub doc. 35b e 27, sottoscritti anche da oltre che dalle perizie elaborate per la stima dello CP_1
Stato di Consistenza dei Lavori.
Rileva preliminarmente la Corte che l'art. 22.2 del contratto inter partes prevedeva “Nel caso di abbandono non autorizzato del cantiere, anche solo temporaneo, verrà applicata al Fornitore una penale pari al 30% del valore del contratto, comprensivo di eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con un minimo di € 15.000.”
Tanto premesso, nella fattispecie il valore del contratto, cui era rapportata la misura della penale rivendicata in giudizio, non risultava pacificamente desumibile dal testo contrattuale, che era prodotto in giudizio (sub doc. 1 in primo grado) senza allegato alcuno, pur risultando incentrata la domanda sulla spettanza della penale proporzionale a detto valore (come stimato sulla base del doc. 10 sopra citato, costituente documento unilaterale privo di rilievo probatorio); deve peraltro rilevarsi che la stessa appellante rappresenta che, in corso di esecuzione del contratto, le opere da eseguirsi da parte di erano state ridotte come da richiamato verbale del 19.12.2019. CP_1
Le doglianze espresse in questa sede circa il mancato rilievo attribuito alle risultanze dei
SAL e alle perizie di parte (documenti tutti da essa allegati in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) ovvero alla mancata considerazione della penale in misura fissa come da previsioni contrattuali, determinano un evidente cambiamento di prospettiva delle ragioni in fatto poste a fondamento della domanda, pur inquadrabile
9 nella medesima vicenda sostanziale, come tale richiedente una adeguata e tempestiva precisazione della domanda riferita a tali diversi, ed eterogenei, elementi fattuali previa attivazione del contraddittorio nelle forme dell'art. 292 c.p.c. quanto alla produzione dei
SAL riportanti la sottoscrizione di . CP_1
Tale mutamento di prospettazione, concretizzatosi in un adeguamento delle pretese formulate in termini ancorati a fatti giuridici distinti rispetto a quelli originariamente dedotti, seppure tra loro collegati e radicati nella medesima vicenda sostanziale, avrebbe pertanto richiesto, alla luce dei principi espressi da Cass., S.U. n. 22404/2018 in tema di emendatio libelli, una modifica della domanda entro i limiti temporali della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., mentre alcuna richiesta in tal senso era esplicitata nel corso del giudizio di primo grado.
Ne consegue che il primo Giudice si è correttamente attenuto alla prospettazione offerta nell'atto introduttivo del giudizio, e poi reiterata in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. , mentre le censure espresse in questa sede risultano riferibili a profili in fatto in alcun modo dedotti in sede di giudizio di primo grado, di guisa ché non risulta pertinente il richiamo operato alla richiesta di liquidazione anche nel “diverso importo maggiore o minore che risultasse accertato in corso di causa” come formulata innanzi al primo Giudice;
tali elementi, pertanto, non potevano costituire oggetto di valutazione nel giudizio di primo grado non ricorrendo conseguentemente neppure la violazione degli artt. 115 e 116 cpc in tema di disponibilità e valutazione delle prove pure richiamata in questa sede dall'appellante.
Si osserva inoltre che correttamente in primo grado non è stata neppure ammessa la CTU
- la cui richiesta di ammissione viene reiterata col quarto motivo del gravame che viene in questa sede esaminato - atteso che la consulenza tecnica non può essere invocata per supplire al mancato assolvimento dell'onus probandi incombente sulla parte richiedente.
La giurisprudenza di legittimità, del resto, è univoca nel ritenere che “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova
10 ammessi sulle richieste delle parti” (così Cass. Sez. III ord. 18/09/2020 n. 19631; ma in senso analogo si veda anche Cass. Sez. III sent. 06/12/2019 n. 31886).
4.3. Concludendo la disamina dell'atto di appello, anche il terzo motivo non appare fondato e, dunque, non è meritevole di accoglimento.
Infatti, al di là di ogni profilo involgente l'accertamento dell'esistenza (e dell'entità) di eventuali controcrediti in capo alla , sul quale l'appellante incentra buona parte CP_1 del motivo in esame, la Corte osserva che - come condivisibilmente statuito dal Tribunale di Pistoia - risulta dirimente la circostanza che il in primo grado non abbia Parte_1 avanzato alcuna domanda di accertamento dell'eventuale
contro
-credito, così impedendo al Giudice di esaminare la proposta domanda di compensazione. Rispetto a tale statuizione, l'appello non affronta la questione processuale prospettata dal primo
Giudice concentrando le proprie difese sulla dedotta fondatezza nel merito delle proprie pretese, in termini non decisivi ai fini dell'esame della domanda.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, tenuto conto della soccombenza dell'appellante, stante la mancata costituzione della parte appellata.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello iscritto con il n. R.G. 822/2022:
a) Rigetta l'appello proposto da ai fini della parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 860/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e per l'effetto conferma la suddetta sentenza;
b) Nulla per le spese;
c) Raddoppio del CU, ove dovuto, a carico dell'appellante.
Firenze, 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Est.
NI CO
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa NI LOCOCO - Presidente relatore
Dott. Leonardo SCIONTI - Consigliere
Dott.ssa Chiara ERMINI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 02/05/2022 al n. 822 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avente a oggetto appello avverso la sentenza a verbale del
Tribunale di Pistoia n. 860/2021 del 21/10/2021 resa nel procedimento R.G. 2578/2020 promossa da:
(C.F./P.IVA ), d'ora innanzi, per Parte_1 P.IVA_1 brevità, anche solo ”, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1
OB OL (C.F C.F._1
- appellante -
contro
:
(C.F./P.IVA , d'ora innanzi, per brevità, Controparte_1 P.IVA_2 anche solo “ ” CP_1
- appellata contumace -
** **
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “
1. In riforma parziale della sentenza appellata, come in epigrafe indicata, previa eventuale ammissione di CTU come richiesta in atti, accogliere le domande del
denegate in primo grado, a titolo di risarcimento danni e comunque di Parte_1 pagamento in virtù delle voci contrattualmente previste nella fattispecie de qua, e per
l'effetto condannare la società al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
dell'importo complessivo di euro € 525.650,28, ovvero al diverso Parte_1 importo maggiore o minore che risultasse accertato in corso di causa, anche a mezzo di
CTU - fermo restando e compreso in ogni caso l'importo di euro 177.000,00 già riconosciuto dal Tribunale di Pistoia con la parte di sentenza non appellata e tenuto conto di quanto esatto - salvi ulteriori crediti e maturandi, e con gli interessi dal maturato al soddisfo.
2. accertare e statuire che alcun ulteriore pagamento è dovuto alla convenuta a titolo di saldo delle opere eseguite in relazione al contratto risolto, per tutti i motivi esposti.
3. nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia astratto credito della convenuta a saldo, statuirne la compensazione con il maggior credito vantato dal . Parte_1
4. con vittoria di spese e competenze”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Pistoia la ffinché fossero accolte le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“
1. previo accertamento dei fatti esposti e della avvenuta risoluzione ex lege del contratto oggetto di causa - sottoscritto tra il e la società convenuta Parte_1
- per inadempimento della medesima convenuta, accertare e statuire Controparte_1 per le ragioni esposte in atto il diritto di credito del nei Parte_1 confronti della convenuta a titolo di risarcimento danni e Controparte_2 comunque di pagamento in virtù delle voci contrattualmente previste nella fattispecie de qua, computate al 20 agosto 2020, e per l'effetto condannare la società CP_1
al pagamento in favore del dell'importo di euro €
[...] Parte_1
525.650,28, ovvero al diverso importo maggiore o minore che risultasse accertato in corso di causa, anche a mezzo di CTU, salvi ulteriori crediti e maturandi, e con gli interessi dal maturato al soddisfo.
2. accertare e statuire che alcun ulteriore pagamento
2 è dovuto alla convenuta a titolo di saldo delle opere eseguite in relazione al contratto risolto, per tutti i motivi esposti.
3. nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia astratto credito della convenuta a saldo, statuirne la compensazione con il maggior credito vantato dal .
4. con vittoria di spese e competenze”. Parte_1
A sostegno delle proprie domande il deduceva che: Parte_1
- in data 06/07/2019 aveva stipulato con contratto di subappalto Controparte_1 avente a oggetto la realizzazione di opere in cartongesso e affini presso il cantiere denominato “Ospedale San Raffaele” in Milano;
- durante l'esecuzione del contratto incorreva in gravi inadempimenti CP_1 consistenti soprattutto in forti ritardi nella realizzazione delle opere ad essa affidate dal
, che venivano formalmente contestati direttamente dal cliente principale Parte_1 dell'opera, CP_3
- i ritardi e gli inadempimenti nella esecuzione delle opere erano prontamente contestati anche dalla nella sua qualità di società incaricata della conduzione e del CP_4 coordinamento tecnico del progetto, la quale sollecitava opportuni interventi per il
“riallineamento” temporale delle lavorazioni specifiche;
- nonostante i solleciti, persisteva nella propria condotta inadempiente, in CP_1 particolare omettendo di impiegare nel cantiere la forza lavoro adeguata per numero e qualità ai fini di una corretta e tempestiva esecuzione del contratto;
- alla luce degli inadempimenti della , in data 19/12/2019 si svolgeva una CP_1 riunione tra i rappresentanti di e CP_4 CP_3 Parte_1
al fine di individuare le misure atte a evitare l'aggravamento dei danni
[...] già maturati in relazione al cantiere de quo, a seguito della quale veniva deciso che
[...] avrebbe provveduto a impiegare proprio personale dipendente e il relativo costo CP_4 sarebbe poi stato imputato ad;
per altro verso, Parte_1 Parte_1 avrebbe affidato a terzi talune opere originariamente affidate alla Società inadempiente, con ogni conseguente rilevante aggravio di costi e oneri per , rispetto Parte_1
a quanto preventivato e stimato in relazione al contratto con la , qualora fosse CP_1 stato regolarmente eseguito.
- nonostante la descritta situazione, la proseguiva in maniera sistematica CP_1 nell'inadempimento del contratto, anche nella parte di lavori rimasti a suo carico, e in data 14/05/2020 abbandonava addirittura il cantiere;
3 - quest'ultima circostanza veniva prontamente contestata da a mezzo Parte_1
Cont PEC del 14/05/2020, recante protocollo n. U/ 009/CONTR. , con la quale la
[...] veniva formalmente intimata ad adempiere ai propri obblighi contrattuali Controparte_1
e a porre rimedio al proprio inadempimento, pena la risoluzione del contratto;
Cont
- in data 15/05/2020, , con propria missiva n. U/010/CONTR. , Parte_1 constatato il reiterato inadempimento della culminato Controparte_1 nell'abbandono del cantiere senza alcuna ripresa dell'attività lavorativa, comunicava la risoluzione ex lege del contratto con effetto immediato e contestualmente invitava la a presentarsi in cantiere, per il tramite dei propri rappresentanti, in data CP_1
18/05/2020 alle ore 09.00 per la redazione in contraddittorio dello Stato di Consistenza
Finale dei lavori propedeutico alla redazione del SAL Finale;
- tuttavia, alla data e ora previste non si presentava e, conseguentemente, il CP_1
provvedeva a nominare due tecnici abilitati, Ing. e Arch. Parte_1 Persona_1
che quantificavano il valore totale delle opere realizzate dalla Persona_2 [...] in € 261.591,09; Controparte_1
- con missiva del 22/05/2020, comunicava ad e proprie Parte_1 CP_4 difficoltà nel ri-affidamento delle opere originariamente subappaltate alla;
CP_1
- in data 25/05/2020, a seguito di quanto esposto nella comunicazione ora citata,
[...]
e stipulavano il contratto n. 002/INV/AMM, col quale si Parte_1 CP_4 CP_4 obbligava nei confronti di a eseguire tutte le opere in cartongesso e Parte_1 affini, l'installazione dei soffitti metallici e ogni altra lavorazione e/o opera complementare e/o accessoria occorrente per la consegna al cliente dell'opera a perfetta regola d'arte;
- a seguito dell'esecuzione dei lavori da parte di , i compensi da questa maturati nei CP_4 confronti di per i lavori svolti a tutto agosto 2020 presso l'Ospedale San Raffaele Pt_1 di Milano ammontavano a € 291.854,10, cui si aggiungevano anche i costi ulteriori per i terzisti intervenuti in luogo di per complessivi € 185.859,23 (€ 71.477,12 CP_1 nei confronti di etwally Gamal, € 67.445,00 per € 27.849,95 per Edil CP_6 CP_7
Sma e € 19.087,16 per;
CP_8 CP_9
- in definitiva, a causa dell'inadempimento della , aveva dovuto CP_1 Pt_1 sostenere un maggior costo di € 181.228,28 rispetto a quanto inizialmente preventivato.
1.2. La , pur avendo fatto istanza di visibilità del fascicolo con deposito di CP_1 procura alle liti, decideva di non costituirsi in giudizio e restava contumace.
4 1.3. A seguito del deposito da parte del memorie ex art. 183 c.p.c., si CP_10 dava corso alla prova testimoniale ammessa dal Giudice e all'esito, ritenuta non necessaria la CTU richiesta, la causa veniva trattenuta in decisione dal Tribunale di
Pistoia, che, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato l'inadempimento di parte convenuta alle obbligazioni di cui al contratto di subappalto n. 21 del 06/07/2019, condannava parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di penali contrattuali ai sensi dell'art. 16.3 del contratto, di €
177.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo respingendo per il resto le domande attoree, con condanna alle spese di lite della parte soccombente.
In particolare, il Tribunale riteneva provati i gravi inadempimenti da parte della , CP_1 su tutti l'abbandono del cantiere, nonché i ritardi accumulati nell'esecuzione delle opere affidate e, alla luce dell'intervenuta risoluzione del contratto inter partes ai sensi dell'art. 1456 c.c. in virtù della clausola di cui all'art. 31.1 contratto di subappalto, con riguardo alle diverse domande di pagamento avanzate statuiva che:
- sui maggiori costi sostenuti dall'attrice per il completamento delle opere, tramite affidamento delle lavorazioni a e a ditte terze, non risultava adeguatamente CP_4 comprovato il nesso causale fra ricorso all'opera di terzi e l'assunzione di costi maggiori rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti se il subappalto fosse proseguito con la
; CP_1
- quanto alle penali contrattuali, riteneva le stesse dovute a tenore dell'art. 16.3 del contratto di subappalto nella misura risultante dal calcolo operato da parte attrice di €
3.000,00/die per un totale di 60 giorni di ritardo alla data di risoluzione del contratto dunque per complessivi € 177.000,00;
- riteneva, invece, non fondata la domanda attorea con riferimento all'ulteriore addebito contrattuale previsto dall'art. 22.2 del contratto di subappalto per il caso di abbandono non autorizzato del cantiere, trattandosi di posta creditoria carente di prova nel quantum, difettando per l'appunto la base di calcolo, ossia il valore del contratto di subappalto sul quale calcolare la penale prevista del 30%;
- rigettava la domanda di accertamento negativo avente a oggetto l'insussistenza di eventuali residue proprie poste debitore nei confronti della convenuta, sulla base della circostanza che la sommatoria degli importi dei bonifici effettuati da parte attrice appare non di poco inferiore al valore delle opere eseguite dalla convenuta, come stimate dai periti di parte nelle relazione prodotta;
5 - infine, condannava la alla refusione delle spese di lite calcolate sulla base del CP_1 decisum.
2. Il giudizio di appello.
2.1. Con atto iscritto a ruolo il 02/05/2022, la sentenza è stata appellata dal , Parte_1 alla stregua dei seguenti motivi.
I) VIOLAZIONE DELL'ART. 1223 C.C. E DEGLI ARTT. 112 C.P.C. IN TEMA DI
PRONUNCIA SU TUTTA LA DOMANDA E ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN TEMA DI
DISPONIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROVE.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui, pur accertando il corretto presupposto del grave inadempimento di al contratto de quo comportante la risoluzione CP_1 contrattuale attuata dal , ha poi rigettato la domanda inerente i maggiori costi Parte_1 da essa sostenuti sull'assunto che non vi sarebbe stata la prova del nesso eziologico ulteriore tra ricorso all'opera di terzi e sostenimento di costi maggiori rispetto a quelli che sarebbero stati sostenuti se il subappalto fosse proseguito con la (atteso che, CP_1 secondo il Tribunale, non sarebbe stata addotta la difficoltà o impossibilità di individuare le imprese e quindi la necessità di ricorrere alle prime offerte disponibili sul mercato o altre motivazioni a supporto della spiegata domanda).
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato:
- nel non rilevare che fin dall'atto di citazione erano invece state dedotte le difficoltà incontrate dal per la sostituzione della ditta inadempiente;
Parte_1
- nel non rilevare che l'art. 31.3 del contratto di subappalto prevedeva che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore, si sarebbero dovuti imputare al medesimo fornitore “le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali”, oltre ai danni subiti,
- nel non valorizzare adeguatamente il contenuto delle due perizie tecniche prodotte in atti finalizzate rispettivamente, la prima, a valutare lo stato di consistenza e quindi le opere effettivamente eseguite dalla e, la seconda, a descrivere e quantificare le CP_1 opere mai iniziate.
II) VIOLAZIONE DELL'ART. 1223 C.C. E DEGLI ARTT. 112 C.P.C. IN TEMA DI
PRONUNCIA SU TUTTA LA DOMANDA E ARTT. 115 E 116 CPC IN TEMA DI
DISPONIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROVE.
6 La censura si riferisce alla parte della sentenza in cui il Giudice esaminava la domanda inerente le penali contrattuali escludendo quella prevista dall'art. 22.2 del contratto di subappalto, sull'assunto che, pur sussistendo il presupposto dell'abbandono non autorizzato del cantiere, tale posta creditoria richiesta dal non sarebbe stata Parte_1 provata nel quantum. Il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle risultanze acquisite agli atti e in punto di diritto, in quanto:
- non avrebbe considerato che l'art. 22.2 prevedeva una penale pari al 30% del valore del contratto nel caso di abbandono non autorizzato del cantiere (come avvenuto nel caso di specie e confermato dai testi, fino alla conseguente risoluzione contrattuale finale), con un minimo di € 15.000,00;
- non avrebbe considerato che, in caso di superamento di tale soglia minima, l'ammontare dell'importo contrattuale era comunque desumibile dal contenuto del contratto di subappalto nonché dai SAL prodotti in atti;
- non avrebbe neppure considerato che la prima perizia tecnica riportava un valore del contratto, seppure parziale, che poteva comunque essere adottato per quantificare la penale in questione.
III) VIOLAZIONE DELL'ART. 100 C.P.C. IN TEMA DI INTERESSE AD AGIRE,
DELL'ART. 112 C.P.C. IN TEMA DI PRONUNCIA SU TUTTA LA DOMANDA E
ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN TEMA DI DISPONIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE
PROVE, DEGLI ARTT. 1665 E SS. C.C. IN TEMA DI DANNO IMPUTABILE.
L'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice ha rigettato la domanda di accertamento negativo proposta dal , volta a sentire accertare e Parte_1 statuire che alcun ulteriore credito vantava la in relazione al contratto de quo, CP_1 sulla base del fatto che il valore delle lavorazioni eseguite dalla medesima – per CP_1 come risultante dalle perizie prodotte - sarebbe stato inferiore all'importo dei bonifici effettuati in suo favore dal e che quest'ultimo, in ogni caso, non avrebbe Parte_1 proposto espressa domanda di accertamento positivo dell'altrui credito così precludendo ogni possibile eventuale compensazione.
IV) REITERAZIONE DELLA RICHIESTA DI CTU.
L'appellante, nel riportarsi integralmente alle deduzioni e conclusioni svolte in primo grado, nel merito e in via istruttoria, evidenzia che in tale sede aveva chiesto ammettersi
CTU contabile proprio al fine di consentire al Tribunale di poter acquisire gli aspetti tecnico-contabili della fattispecie, sulla base dei documenti prodotti evitando la loro
7 erronea valutazione posta a fondamento della sentenza. Pertanto, la richiesta viene reiterata anche nel giudizio di appello, ove ritenuta necessaria ai fini della decisione sulle poste creditorie del non riconosciute dal Tribunale e per la valutazione e Parte_1 valorizzazione dei maggiori costi sostenuti da , come documentati in Parte_1 atti, e imputabili a . CP_1
3.2. Sebbene regolarmente intimata, l'appellata è rimasta contumace anche in questo grado di giudizio.
3.3. Ad esito di trattazione cartolare dell'udienza di trattazione, la Corte - raccolte le conclusioni delle parti sopra trascritte - ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
4. L'appello risulta infondato per le ragioni che qui di seguito si vanno a illustrare.
4.1. Il primo motivo di appello non è fondato.
Ritiene il Collegio che il rigetto della domanda relativa al risarcimento danni in punto di maggiori costi sostenuti debba trovare conferma.
Nella fattispecie in esame difetta la prova che i maggiori costi invocati siano riconducibili agli specifici fattori indicati dal primo giudice, quali, in primis, la difficoltà e/o l'impossibilità di reperire sul mercato prezzi uguali o inferiori a quelli praticati da
, con conseguente necessità di accettare le prime offerte disponibili. CP_1
In tal senso, la corrispondenza intercorsa tra il e - contrariamente a Parte_1 CP_4 quanto sostenuto dall'appellante - non può avere autonomo rilievo probatorio, sostanziandosi in mere comunicazioni tra appaltatore, da un lato, e soggetto subentrante al subappaltatore e, al contempo, titolare della Direzione Lavori, dall'altro.
Peraltro, anche le due perizie versate in atti non possono rivestire il valore che l'odierno appellante vorrebbe attribuire loro – quello in sostanza di consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti - in quanto trattasi in buona sostanza di relazioni di parte commissionate dallo stesso appellante e, in quanto tali, sfornite di autonomo Parte_1 rilevo probatorio.
Il primo motivo di gravame deve essere, dunque, rigettato.
8 4.2. Quanto al secondo motivo rileva la Corte che l'appellante deduce in primo luogo la violazione dell'art. 112 cpc in tema di pronuncia su tutta la domanda in relazione ai seguenti profili:
- il primo Giudice non avrebbe considerato che la penale prevista dall'art. 22.2 del contratto per il caso di abbandono del cantiere, pur dovendo essere calcolata in percentuale (30%) sul valore del contratto di subappalto, nella fattispecie risultava certamente provata nel quantum previsto contrattualmente in ragione del riferimento alla misura minima di € 15.000,00, e pertanto tale misura fissa, non richiedente alcun ulteriore accertamento, doveva quantomeno costituire oggetto di riconoscimento;
- il primo Giudice non avrebbe considerato che il contratto era stato versato in atti, anche nelle perizie prodotte (ed ivi anche gli allegati) risultando l'elaborato di cui al doc. 10, riportante il calcolo del valore di produzione estratto dall'Elenco prezzi applicabile, munito di valenza probatoria in quanto rimasto incontestato ex adverso;
comunque il valore presuntivo del contratto risultava dai SAL prodotti in atti, sub doc. 35b e 27, sottoscritti anche da oltre che dalle perizie elaborate per la stima dello CP_1
Stato di Consistenza dei Lavori.
Rileva preliminarmente la Corte che l'art. 22.2 del contratto inter partes prevedeva “Nel caso di abbandono non autorizzato del cantiere, anche solo temporaneo, verrà applicata al Fornitore una penale pari al 30% del valore del contratto, comprensivo di eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con un minimo di € 15.000.”
Tanto premesso, nella fattispecie il valore del contratto, cui era rapportata la misura della penale rivendicata in giudizio, non risultava pacificamente desumibile dal testo contrattuale, che era prodotto in giudizio (sub doc. 1 in primo grado) senza allegato alcuno, pur risultando incentrata la domanda sulla spettanza della penale proporzionale a detto valore (come stimato sulla base del doc. 10 sopra citato, costituente documento unilaterale privo di rilievo probatorio); deve peraltro rilevarsi che la stessa appellante rappresenta che, in corso di esecuzione del contratto, le opere da eseguirsi da parte di erano state ridotte come da richiamato verbale del 19.12.2019. CP_1
Le doglianze espresse in questa sede circa il mancato rilievo attribuito alle risultanze dei
SAL e alle perizie di parte (documenti tutti da essa allegati in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) ovvero alla mancata considerazione della penale in misura fissa come da previsioni contrattuali, determinano un evidente cambiamento di prospettiva delle ragioni in fatto poste a fondamento della domanda, pur inquadrabile
9 nella medesima vicenda sostanziale, come tale richiedente una adeguata e tempestiva precisazione della domanda riferita a tali diversi, ed eterogenei, elementi fattuali previa attivazione del contraddittorio nelle forme dell'art. 292 c.p.c. quanto alla produzione dei
SAL riportanti la sottoscrizione di . CP_1
Tale mutamento di prospettazione, concretizzatosi in un adeguamento delle pretese formulate in termini ancorati a fatti giuridici distinti rispetto a quelli originariamente dedotti, seppure tra loro collegati e radicati nella medesima vicenda sostanziale, avrebbe pertanto richiesto, alla luce dei principi espressi da Cass., S.U. n. 22404/2018 in tema di emendatio libelli, una modifica della domanda entro i limiti temporali della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., mentre alcuna richiesta in tal senso era esplicitata nel corso del giudizio di primo grado.
Ne consegue che il primo Giudice si è correttamente attenuto alla prospettazione offerta nell'atto introduttivo del giudizio, e poi reiterata in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. , mentre le censure espresse in questa sede risultano riferibili a profili in fatto in alcun modo dedotti in sede di giudizio di primo grado, di guisa ché non risulta pertinente il richiamo operato alla richiesta di liquidazione anche nel “diverso importo maggiore o minore che risultasse accertato in corso di causa” come formulata innanzi al primo Giudice;
tali elementi, pertanto, non potevano costituire oggetto di valutazione nel giudizio di primo grado non ricorrendo conseguentemente neppure la violazione degli artt. 115 e 116 cpc in tema di disponibilità e valutazione delle prove pure richiamata in questa sede dall'appellante.
Si osserva inoltre che correttamente in primo grado non è stata neppure ammessa la CTU
- la cui richiesta di ammissione viene reiterata col quarto motivo del gravame che viene in questa sede esaminato - atteso che la consulenza tecnica non può essere invocata per supplire al mancato assolvimento dell'onus probandi incombente sulla parte richiedente.
La giurisprudenza di legittimità, del resto, è univoca nel ritenere che “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova
10 ammessi sulle richieste delle parti” (così Cass. Sez. III ord. 18/09/2020 n. 19631; ma in senso analogo si veda anche Cass. Sez. III sent. 06/12/2019 n. 31886).
4.3. Concludendo la disamina dell'atto di appello, anche il terzo motivo non appare fondato e, dunque, non è meritevole di accoglimento.
Infatti, al di là di ogni profilo involgente l'accertamento dell'esistenza (e dell'entità) di eventuali controcrediti in capo alla , sul quale l'appellante incentra buona parte CP_1 del motivo in esame, la Corte osserva che - come condivisibilmente statuito dal Tribunale di Pistoia - risulta dirimente la circostanza che il in primo grado non abbia Parte_1 avanzato alcuna domanda di accertamento dell'eventuale
contro
-credito, così impedendo al Giudice di esaminare la proposta domanda di compensazione. Rispetto a tale statuizione, l'appello non affronta la questione processuale prospettata dal primo
Giudice concentrando le proprie difese sulla dedotta fondatezza nel merito delle proprie pretese, in termini non decisivi ai fini dell'esame della domanda.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, tenuto conto della soccombenza dell'appellante, stante la mancata costituzione della parte appellata.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello iscritto con il n. R.G. 822/2022:
a) Rigetta l'appello proposto da ai fini della parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 860/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e per l'effetto conferma la suddetta sentenza;
b) Nulla per le spese;
c) Raddoppio del CU, ove dovuto, a carico dell'appellante.
Firenze, 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Est.
NI CO
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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