Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 149
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, anche per gli acconti, sia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato. Ha inoltre considerato la sospensione dei termini dovuta all'emergenza sanitaria, come previsto dalla normativa di riferimento, estendendo tale sospensione anche ai termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per mancata specificazione normativa degli interessi

    La Corte, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha affermato che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è soddisfatto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della base normativa (anche desumibile implicitamente dalla tipologia degli accessori o dal tipo di tributo) e della decorrenza. Non è necessaria la specificazione dei singoli saggi o delle modalità di calcolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 149
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento
    Numero : 149
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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