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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SO PATRIZIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 68/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento - Via Annunziata 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201707133 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito relativo all'acconto IMU, atteso che, trattandosi di imposta dovuta per il 2019, l'atto era stato notificato in data 26/10/2024. Veniva, altresì, lamentata la nullità dell'atto impugnato, quanto agli interessi, non essendo specificata la disposizione normativa applicata nella determinazione degli stessi.
Si costituiva il Comune di Benevento, chiedendo il rigetto del ricorso, non essendo intervenuta la prescrizione del credito, stanti, altresì, le disposizioni emanate nel periodo dell'emergenza sanitaria, ed essendo esaustiva la motivazione dell'atto quanto alla determinazione degli interessi.
All'udienza del 12/2/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso, in merito alla denunciata prescrizione, che, com'è noto, l'art.1., co. 161, l.n. 296/06, stabilisce che “ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” Ciò senza distinguere tra acconto e saldo, come invece pretende il ricorrente.
Nel caso di specie, inoltre, trattandosi di IMU relativa all'anno 2019, il termine di decadenza va considerato al 31 dicembre 2024, cui, tuttavia, vanno aggiunti gli 85 giorni di cui all'art. 67 d.l. n. 18/20. Analogo discorso vale per i termini di prescrizione, stante l'espressa disposizione dell'ultimo comma del citato art. 67 d.l. n.
18/20, secondo cui “ Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”,
che, per l'appunto, si riferisce alla sospensione dei termini per eventi eccezionali.
Quanto alle doglianze relative agli interessi pretesi, correttamente il resistente Comune richiama Cass., Sez.
V, ord. N. 23127, 26/8/2024, secondo cui:
“… Le SS.UU. hanno chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisse il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (sentenza n. 22281 del 14/07/2022).
Ancora, "In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente,
l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo." (Cass. 16/10/2023, n. 28742).”
Da quanto sopra detto deriva l'infondatezza del ricorso, che va respinto, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti del Comune di Benevento, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti del Comune di
Benevento, che liquida in € 750,00, oltre accessori (R.F. 15%).
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SO PATRIZIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 68/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento - Via Annunziata 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201707133 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito relativo all'acconto IMU, atteso che, trattandosi di imposta dovuta per il 2019, l'atto era stato notificato in data 26/10/2024. Veniva, altresì, lamentata la nullità dell'atto impugnato, quanto agli interessi, non essendo specificata la disposizione normativa applicata nella determinazione degli stessi.
Si costituiva il Comune di Benevento, chiedendo il rigetto del ricorso, non essendo intervenuta la prescrizione del credito, stanti, altresì, le disposizioni emanate nel periodo dell'emergenza sanitaria, ed essendo esaustiva la motivazione dell'atto quanto alla determinazione degli interessi.
All'udienza del 12/2/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso, in merito alla denunciata prescrizione, che, com'è noto, l'art.1., co. 161, l.n. 296/06, stabilisce che “ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” Ciò senza distinguere tra acconto e saldo, come invece pretende il ricorrente.
Nel caso di specie, inoltre, trattandosi di IMU relativa all'anno 2019, il termine di decadenza va considerato al 31 dicembre 2024, cui, tuttavia, vanno aggiunti gli 85 giorni di cui all'art. 67 d.l. n. 18/20. Analogo discorso vale per i termini di prescrizione, stante l'espressa disposizione dell'ultimo comma del citato art. 67 d.l. n.
18/20, secondo cui “ Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”,
che, per l'appunto, si riferisce alla sospensione dei termini per eventi eccezionali.
Quanto alle doglianze relative agli interessi pretesi, correttamente il resistente Comune richiama Cass., Sez.
V, ord. N. 23127, 26/8/2024, secondo cui:
“… Le SS.UU. hanno chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisse il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (sentenza n. 22281 del 14/07/2022).
Ancora, "In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente,
l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo." (Cass. 16/10/2023, n. 28742).”
Da quanto sopra detto deriva l'infondatezza del ricorso, che va respinto, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti del Comune di Benevento, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti del Comune di
Benevento, che liquida in € 750,00, oltre accessori (R.F. 15%).