Articolo 4 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 3Articolo 5
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25 aprile 2014
Art. 4.

Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.
Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro di origine ((, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purche' quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale)) .
Entrata in vigore il 25 aprile 2014
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