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30 marzo 2004
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11 marzo 2014
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25 aprile 2014
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Art. 4.
Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.
Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro di origine ((, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purche' quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale)) .
Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.
Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro di origine ((, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purche' quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale)) .
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 13/10/2025, n. 27336Provvedimento: […] L'unico significato attribuibile a tali norme è che i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle città metropolitane ben possono, ove muniti dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 4 della legge 18/1979, essere eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, anche se devono poi dichiarare, entro 30 giorni dalla proclamazione, […] disciplinata dalla legge n. 18 del 24 gennaio 1979, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle città metropolitane, ove muniti dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 4 della legge n.18/1979, possono essere eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, anche se devono poi, […]Leggi di più...
- diritto di opzione·
- art. 51 legge 18/1979·
- ineleggibilità·
- giurisdizione elettorale·
- contributo unificato·
- incompatibilità·
- interpretazione logico-sistematica·
- decadenza cariche·
- elezioni europee·
- art. 7 D.P.R. 361/1957