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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL.
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE
DOTT.SSA ALESSADRA PETROLO CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 497/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Bologna alla Via dè Carbonesi n. 5, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Sara Dori, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in RI alla Via Battaglia n. 2, presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. Leonardo Graziadio, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante e l'appellato:
I procuratori delle parti hanno depositato, telematicamente, note di trattazione scritta con le quali hanno così concluso:
1 “Con il presente atto, l'avv. Leonardo Graziadio e l'avv. Sara Dori, nella qualità di cui sopra, manifestano la volontà dei propri assistiti di trasformare la domanda di separazione da giudiziale a consensuale alle seguenti condizioni:
1. Il sig. rinuncia in via definitiva e irrevocabile all'assegno alimentare disposto in suo Controparte_1
favore dalla sentenza n. 2185/2024 del Tribunale di RI, rinunciando altresì a qualsiasi importo maturato e non riscosso a titolo di arretrati;
2. La sig.ra rinuncia all'impugnazione proposta dinnanzi alla Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro avverso la medesima sentenza, con conseguente trasformazione del relativo procedimento da giudiziale a consensuale già all'udienza del 14.10.2025.
3. La sig.ra concede al sig. in comodato gratuito la quota del 50% Parte_1 Controparte_1 dell'immobile sito in Civita alla via Vico II Armando Diaz n. 32, di proprietà comune tra le parti come da separata scrittura tra le stesse parti.
4. Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno interamente a carico del sig. CP_1
. Le spese di manutenzione straordinaria saranno sostenute da entrambe le parti nella misura
[...]
del 50% ciascuno previo avviso e valutazione dei lavori.
5. Il giudizio di opposizione pendente dinanzi al Tribunale di RI (R.G. n. 1185/2025) si intenderà definito con cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
6. Con riferimento al procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Bologna (R.G.N.R. n.
12497/2020), lo stesso è stato definito con provvedimento di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela e contestuale accettazione in data 23.10.2025.
Si insiste, pertanto, nella trasformazione della domanda di separazione da giudiziale a consensuale alle condizioni sopra riportate”.
Il Procuratore Generale: “Esprime parere favorevole all'accoglimento parziale dell'appello avverso la sentenza n. 2185/2024 emessa dal Tribunale di RI nell'ambito del giudizio N.R.G. 1792/2024, per la parte in cui ha statuito obbligo economico al mantenimento da parte del coniuge”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 2185/2024 resa il 19 dicembre 2024 e pubblicata il 21 dicembre 2024, il Tribunale di
RI in composizione collegiale definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ha così provveduto:
[...]
a) Dichiara la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) Rigetta le rispettive domande di addebito della separazione;
2 c) Dispone che, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza,
versi a , entro il 10 del mese, un assegno di natura alimentare dell'importo Parte_1 Controparte_1 di € 120,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
d) Dichiara inammissibile la richiesta del di assegnazione della casa coniugale;
CP_1
e) Compensa le spese di giudizio.
§ 2. L'appello
Avverso la sopraddetta sentenza, non notificata, interposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 18 marzo 2025, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale e cautelare,
- accogliere l'istanza di sospensiva in quanto sussistono i presupposti del e del e per CP_2 CP_3
l'effetto sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2185/2024 emessa dal Tribunale di RI, Presidente Estensore dott. De Pede, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1792/2024, depositata in cancelleria in data 21.12.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al signor per la Controparte_1
grave condotta dallo stesso assunta nei confronti della moglie;
- dichiarare che i coniugi economicamente autosufficienti e che non vi sono pendenze economiche tra gli stessi.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto perché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento parziale dell'appello avverso la sentenza n. 2185/2024 emessa dal Tribunale di RI nell'ambito del giudizio N.R.G. 1792/2024, per la parte in cui ha statuito obbligo economico al mantenimento da parte del coniuge.
Con ordinanza del 18 ottobre 2025, il Consigliere Istruttore, rilevato che trattasi di causa attribuita alla
Corte di Appello in composizione collegiale, ha rinviato la causa all'udienza collegiale del 27 novembre
2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3 I Difensori delle parti hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno insistito nella richiesta di trasformazione della domanda di separazione da giudiziale a consensuale alle condizioni ivi riportate.
Indi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
§ 3. Le valutazioni della Corte
Si già precisato che le parti, hanno presentato, telematicamente, in data 26-27 novembre 2025, note di trattazione scritta con le quali hanno congiuntamente dichiarato di avere raggiunto un accordo per definire bonariamente il presente giudizio, alle seguenti condizioni:
1. Il sig. rinuncia in via definitiva e irrevocabile all'assegno alimentare disposto in suo Controparte_1
favore dalla sentenza n. 2185/2024 del Tribunale di RI, rinunciando altresì a qualsiasi importo maturato e non riscosso a titolo di arretrati;
2. La sig.ra rinuncia all'impugnazione proposta dinnanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro Parte_1
avverso la medesima sentenza, con conseguente trasformazione del relativo procedimento da giudiziale a consensuale già all'udienza del 14.10.2025.
3. La sig.ra concede al sig. in comodato gratuito la quota del 50% Parte_1 Controparte_1 dell'immobile sito in Civita alla via Vico II Armando Diaz n. 32, di proprietà comune tra le parti come da separata scrittura tra le stesse parti.
4. Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno interamente a carico del sig. . Controparte_1
Le spese di manutenzione straordinaria saranno sostenute da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno previo avviso e valutazione dei lavori.
5. Il giudizio di opposizione pendente dinanzi al Tribunale di RI (R.G. n. 1185/2025) si intenderà definito con cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
6. Con riferimento al procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Bologna (R.G.N.R. n.
12497/2020), lo stesso è stato definito con provvedimento di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela e contestuale accettazione in data 23.10.2025.
Hanno, pertanto, chiesto all'intestata Corte di Appello, di voler disporre la trasformazione della domanda di separazione da giudiziale a consensuale alle condizioni sopra riportate.
La richiesta delle parti è fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni di cui infra.
La Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'accordo tra le parti, in sede di separazione e di divorzio, si ravvisa un contenuto necessario (attinente all'affidamento dei figli, al regime di visita dei genitori, ai modi di contributo al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, alla misura e al modo di mantenimento, ovvero alla determinazione di un assegno divorziale per il coniuge economicamente più debole) ed uno eventuale (la regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale
4 o personale tra i coniugi stessi) (Cass. civ., 19 agosto 2015, n. 16909 e Cass. civ.,24 febbraio 2021, n.
5065).
Se tradizionalmente gli accordi <> in materia familiare, erano ritenuti del tutto estranei alla materia e alla logica contrattuale (affermandosi che si perseguiva un interesse della famiglia trascendente quello delle parti); più di recente, si ammette sempre più frequentemente un'ampia autonomia negoziale,
e si afferma con maggior convinzione la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, là dove essa non contrasti con l'esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli (Cass. civ., 3 dicembre 2015, n. 24621, cit.).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità è variamente intervenuta, con particolare riferimento agli accordi extragiudiziali, in occasione della separazione (ma ciò vale anche per gli accordi che intervengono con riferimento al divorzio), avallando una complessa evoluzione verso una più ampia autonomia negoziale dei coniugi.
Così, in tema di separazioni, dapprima si è stabilito che tutti i patti intercorsi tra i coniugi, in vista della separazione, anteriori, coevi o successivi, indipendentemente dal loro contenuto, dovessero essere sottoposti al controllo del giudice che, con il suo decreto di omologa, conferiva ad essi valore ed efficacia giuridica.
Successivamente, si è cominciato ad operare una distinzione tra un contenuto necessario che riguarda il rapporto tra genitori e figli, riservato al controllo del giudice, e un contenuto relativo ai coniugi che, almeno tendenzialmente, rimane nell'ambito della loro determinazione discrezionale ed autonoma, in base alla valutazione delle rispettive convenienze, fino ad arrivare a sostenere l'autonomia negoziale dei genitori, anche nel rapporto con i figli, purché si pervenga ad un miglioramento degli assetti concordati davanti al giudice (Cass. civ., 22 gennaio 1994, n. n. 657; Cass. civ., 8 novembre 2006, n. 23801; Cass. civ., 24 ottobre 2007, n.22329; Cass. civ.,12 gennaio 2016, n. 298; Cass. civ., 24 febbraio 2021, n. 5065).
Pure in tema di divorzio, la giurisprudenza ha sostenuto che tali accordi, di natura sicuramente negoziale, non sarebbero di per sé contrari all'ordine pubblico, dando vita, a volte, a veri e propri contratti (Cass. civ., 20 agosto 2014, n. 18066; Cass. civ., 21 agosto 2013, n. 19304).
Ciò posto, la Suprema Corte ha anche affermato che le modificazioni degli accordi, convenuti tra i coniugi, successive all'omologazione della separazione ovvero alla pronuncia presidenziale di cui all'art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1332 c.c., devono ritenersi validi ed efficaci, a prescindere dall'intervento del giudice ex art. 710 c.p.c., qualora non superino il limite di derogabilità consentito dall'art. 160 c.c. e, in particolare, quando non interferiscano con l'accordo omologato, ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi ivi tutelati (Cass. civ., 12 gennaio 2016, n, 298).
5 I criteri, quindi, che devono essere seguiti dal giudice nell'interpretazione di detti accordi sono due: la non interferenza rispetto all'accordo omologato o assunto in sede di divorzio;
la specificazione del contenuto dell'accordo e la posizione di maggior rispondenza rispetto all'interesse tutelato.
È pure pacifico il principio secondo cui in tema di divorzio, nel caso di conclusione di una transazione in corso di causa, spetta comunque al giudice di merito il potere di delibare e di interpretare secondo equità l'accordo, laddove taluni aspetti non siano stati esplicitamente disciplinati dalle parti (Cass. civ.,
18 novembre 2016, n. 23556; Cass. civ. 24 febbraio 2021, n. 5065, cit.).
Ebbene, nel caso di specie, l'accordo stipulato tra le parti dopo la sentenza di separazione giudiziale, va ritenuto valido ed efficace, trovando esso fondamento nell'art. 1332 c.c. e nel principio di autonomia negoziale ivi stabilito e non costituendo detto accordo una deroga ai diritti e ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio, ma piuttosto una puntualizzazione e una ridefinizione in senso migliorativo di quanto stabilito in precedenza in sede di separazione, così che esso appare pienamente recepibile.
Non essendovi figli della coppia minorenni, non è necessario valutare se l'accordo in questione sia lesivo dell'interesse prioritario dei minori, profilo questo che è obbligo del giudice verificare anche ex officio
(cfr. Cass. civ., 23 ottobre 2017, n. 25055: “In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio
- ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi
i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum". (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto della corte d'appello che aveva ritenuto di includere fra le spese straordinarie da concordare preventivamente fra i genitori, oltre alle spese sportive e ricreative, anche quelle mediche e scolastiche, ancorché non costituissero oggetto del reclamo)”).
§ 4. Le spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate stante il contegno processuale delle parti.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R.
115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto che non ricorrono i presupposti comportanti per l'appellante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , e con l'intervento del P.G., Parte_1 Controparte_1
6 avverso la sentenza n. n. 2185/2024 resa dal Tribunale di RI il 19 dicembre 2024 e pubblicata il 21 dicembre 2024, non notificata, così provvede:
a parziale modifica della sentenza impugnata, dispone che la separazione personale dei coniugi abbia luogo alle seguenti condizioni:
1. Il sig. rinuncia in via definitiva e irrevocabile all'assegno alimentare disposto in suo Controparte_1
favore dalla sentenza n. 2185/2024 del Tribunale di RI, rinunciando altresì a qualsiasi importo maturato e non riscosso a titolo di arretrati;
2. La sig.ra rinuncia all'impugnazione proposta dinnanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro Parte_1
avverso la medesima sentenza, con conseguente trasformazione del relativo procedimento da giudiziale a consensuale già all'udienza del 14.10.2025.
3. La sig.ra concede al sig. in comodato gratuito la quota del 50% Parte_1 Controparte_1 dell'immobile sito in Civita alla via Vico II Armando Diaz n. 32, di proprietà comune tra le parti come da separata scrittura tra le stesse parti.
4. Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno interamente a carico del sig. . Controparte_1
Le spese di manutenzione straordinaria saranno sostenute da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno previo avviso e valutazione dei lavori.
5. Il giudizio di opposizione pendente dinanzi al Tribunale di RI (R.G. n. 1185/2025) si intenderà definito con cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
6. Con riferimento al procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Bologna (R.G.N.R. n.
12497/2020), lo stesso è stato definito con provvedimento di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela e contestuale accettazione in data 23.10.2025.
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite dell'appello.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di
Catanzaro del 16 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Anna Maria Raschellà
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