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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/10/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2298/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO CLAUDIA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. , difeso e rappresentato dall'avv. CP_1 C.F._2
MARANI CONSUELO, presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1. I coniugi vivranno separati e prestano reciproco consenso sin d'ora al rilascio e rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio;
2. I figli minori e rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso la madre. Quanto alla frequentazione padre figli, il padre, compatibilmente con gli orari di lavoro, potrà tenerli con sé due giorni a settimana dalle
16.30 sino alle 20.00, da comunicare settimanalmente. Nel weekend, i figli trascorreranno con il padre il sabato dalle ore 8.00 sino alla sera alle ore 18.00 quando il padre li riporterà alla madre;
eventuali pernotti dovranno essere preventivamente concordati fra le parti;
i genitori trascorreranno con i figli metà delle vacanze natalizie con l'alternanza del giorno di
Natale e del 31 dicembre (secondo le modalità che concorderanno anche in relazione agli impegni lavorativi) e metà delle vacanze pasquali con l'alternanza del giorno di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo. Durante l'estate i figli trascorreranno almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, secondo un calendario da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e, in ogni caso, con facoltà delle parti di modificare concordemente la frequentazione con il padre nel rispetto degli impegni scolastici e sociali dei minori e compatibilmente agli orari di lavoro del padre che il Sig. si impegna a CP_1
comunicare alla Sig.ra entro e non oltre le ore 12.00 di ogni sabato (laddove Parte_1
già disponibili) e comunque non appena i suddetti orari gli saranno resi noti o modificati e, in ogni caso, in considerazione delle attività estive e dei periodi all'estero che i minori hanno sinora svolto e trascorso, meglio dettagliate in narrativa che le parti si impegnano a tempestivamente concordare;
3. La casa familiare sita a Venezia-Zelarino (VE) in Via Guglielmo Ciardi n. 14, in relazione alla collocazione prevalente presso la stessa dei figli minori e rimane Per_1 Per_2
assegnata con quanto contiene alla OR che vi risiederà con i figli. Alcuni Parte_1
beni personali concordati fra le parti verranno prelevati dal sig. . Il Sig. CP_1 CP_1
s'impegna sin d'ora a rilasciare l'abitazione entro 30 giorni dall'udienza di prima comparizione dei coniugi portando con sé i suoi effetti personali;
4. Il Sig. si impegna sin dalla sottoscrizione del ricorso a continuare a farsi CP_1
carico del pagamento integrale del mutuo residuo contratto per l'acquisto della casa familiare sita a Venezia-Zelarino (VE) in Via Guglielmo Ciardi n. 14, accesso presso la Banca
Intesa Sanpaolo S.p.a. con un rateo mensile di € 350,00, comprese tutte le spese allo stesso inerenti;
5. Atteso che il Sig. continuerà a farsi carico del pagamento del mutuo di cui CP_1
al precedente punto 4, le parti convengono che lo stesso concorrerà nel mantenimento dei figli minori e a partire dal mese in cui rilascerà la casa familiare nella misura Per_1 Per_2
di complessivi € 600,00 mensili (€ 300 per ciascun figlio) che verserà a mezzo bonifico bancario anticipato entro il giorno 15 di ciascun mese sul c/corrente della OR Pt_1
. Tali somme verranno rivalutate automaticamente secondo indici Istat a far data
[...]
dall'anno successivo alla udienza di separazione. Le spese straordinarie dei figli verranno sostenute al 50% da ciascun genitore, come da protocollo del Tribunale di Venezia 20 settembre 2019;
6. L'assegno Unico Universale e/o contributi similari che dovessero essere previsti per legge con la medesima finalità verranno trattenuti per l'intero dalla OR . I figli Parte_1
sono fiscalmente a carico di entrambe le parti per la metà;
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e nulla chiedono reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
8. Spese legali compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 06.08.2014 a Ialoveni (Moldavia), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 162, Parte II, Serie C, anno 2023, del Comune di Venezia;
che da tale unione nascevano i figli minori il 21.08.2018 a Mirano (VE) e il Persona_3 Persona_4
10.10.2015 a Venezia (VE).
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.06.2025 per il 02.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 23 e 25.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 02.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Preliminarmente, essendo il matrimonio in oggetto celebrato in Moldavia, risulta necessario affermare che nel caso di specie sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia. Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo Regolamento (UE)
n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, Parte_2
v. , che precisa che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche
[...] Parte_3
ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli
Stati membri”. Poiché il Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso. In particolare, nel caso in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno
2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi”.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Entrambi i coniugi risiedono nel territorio italiano e, pertanto, nel caso di specie si applica la legge italiana.
Nel merito, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti,
si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra i coniugi, come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 16 ottobre 2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2298/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO CLAUDIA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. , difeso e rappresentato dall'avv. CP_1 C.F._2
MARANI CONSUELO, presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1. I coniugi vivranno separati e prestano reciproco consenso sin d'ora al rilascio e rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio;
2. I figli minori e rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso la madre. Quanto alla frequentazione padre figli, il padre, compatibilmente con gli orari di lavoro, potrà tenerli con sé due giorni a settimana dalle
16.30 sino alle 20.00, da comunicare settimanalmente. Nel weekend, i figli trascorreranno con il padre il sabato dalle ore 8.00 sino alla sera alle ore 18.00 quando il padre li riporterà alla madre;
eventuali pernotti dovranno essere preventivamente concordati fra le parti;
i genitori trascorreranno con i figli metà delle vacanze natalizie con l'alternanza del giorno di
Natale e del 31 dicembre (secondo le modalità che concorderanno anche in relazione agli impegni lavorativi) e metà delle vacanze pasquali con l'alternanza del giorno di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo. Durante l'estate i figli trascorreranno almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, secondo un calendario da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e, in ogni caso, con facoltà delle parti di modificare concordemente la frequentazione con il padre nel rispetto degli impegni scolastici e sociali dei minori e compatibilmente agli orari di lavoro del padre che il Sig. si impegna a CP_1
comunicare alla Sig.ra entro e non oltre le ore 12.00 di ogni sabato (laddove Parte_1
già disponibili) e comunque non appena i suddetti orari gli saranno resi noti o modificati e, in ogni caso, in considerazione delle attività estive e dei periodi all'estero che i minori hanno sinora svolto e trascorso, meglio dettagliate in narrativa che le parti si impegnano a tempestivamente concordare;
3. La casa familiare sita a Venezia-Zelarino (VE) in Via Guglielmo Ciardi n. 14, in relazione alla collocazione prevalente presso la stessa dei figli minori e rimane Per_1 Per_2
assegnata con quanto contiene alla OR che vi risiederà con i figli. Alcuni Parte_1
beni personali concordati fra le parti verranno prelevati dal sig. . Il Sig. CP_1 CP_1
s'impegna sin d'ora a rilasciare l'abitazione entro 30 giorni dall'udienza di prima comparizione dei coniugi portando con sé i suoi effetti personali;
4. Il Sig. si impegna sin dalla sottoscrizione del ricorso a continuare a farsi CP_1
carico del pagamento integrale del mutuo residuo contratto per l'acquisto della casa familiare sita a Venezia-Zelarino (VE) in Via Guglielmo Ciardi n. 14, accesso presso la Banca
Intesa Sanpaolo S.p.a. con un rateo mensile di € 350,00, comprese tutte le spese allo stesso inerenti;
5. Atteso che il Sig. continuerà a farsi carico del pagamento del mutuo di cui CP_1
al precedente punto 4, le parti convengono che lo stesso concorrerà nel mantenimento dei figli minori e a partire dal mese in cui rilascerà la casa familiare nella misura Per_1 Per_2
di complessivi € 600,00 mensili (€ 300 per ciascun figlio) che verserà a mezzo bonifico bancario anticipato entro il giorno 15 di ciascun mese sul c/corrente della OR Pt_1
. Tali somme verranno rivalutate automaticamente secondo indici Istat a far data
[...]
dall'anno successivo alla udienza di separazione. Le spese straordinarie dei figli verranno sostenute al 50% da ciascun genitore, come da protocollo del Tribunale di Venezia 20 settembre 2019;
6. L'assegno Unico Universale e/o contributi similari che dovessero essere previsti per legge con la medesima finalità verranno trattenuti per l'intero dalla OR . I figli Parte_1
sono fiscalmente a carico di entrambe le parti per la metà;
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e nulla chiedono reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
8. Spese legali compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 06.08.2014 a Ialoveni (Moldavia), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 162, Parte II, Serie C, anno 2023, del Comune di Venezia;
che da tale unione nascevano i figli minori il 21.08.2018 a Mirano (VE) e il Persona_3 Persona_4
10.10.2015 a Venezia (VE).
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.06.2025 per il 02.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 23 e 25.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 02.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Preliminarmente, essendo il matrimonio in oggetto celebrato in Moldavia, risulta necessario affermare che nel caso di specie sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia. Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo Regolamento (UE)
n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, Parte_2
v. , che precisa che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche
[...] Parte_3
ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli
Stati membri”. Poiché il Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso. In particolare, nel caso in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno
2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi”.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Entrambi i coniugi risiedono nel territorio italiano e, pertanto, nel caso di specie si applica la legge italiana.
Nel merito, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti,
si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra i coniugi, come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 16 ottobre 2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero