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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 164/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea MA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 164 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ilario Giangrossi (c.f.
e SE OM (c.f. ) con domicilio C.F._1 C.F._2
digitale eletto all'indirizzo p.e.c. e Email_1
giusta procura in atti Email_2
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara CP_1 C.F._3
MB (c.f. ) e CA NI (c.f. ) ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso il loro studio in V.le Achille Fontanelli n.1 a Modena, giusta procura in atti
APPELLATO
(c.f. ) Controparte_2 C.F._6
APPELLATO - CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1612/2022 del 21.12.2022, pubblicata in pari data.
pagina 1 di 13 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 28.1.2025:
Appellante : Parte_1
“Nel merito, in via principale:
− respingere tutte le domande proposte dal signor perché infondate in fatto e in CP_1 diritto, per l'effetto, assolvere da ogni avversaria pretesa;
Parte_1
Nel merito, in subordine:
− nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della responsabilità di accertare e dichiarare che nulla è dovuto al signor ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 1227, comma 2, cod. civ.; ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità del signor ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. e, per l'effetto, CP_1 ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme ex adverso eventualmente riconosciute.
In via istruttoria:
− rigettare le eventuali istanze istruttorie ex adverso.
In ogni caso:
− condannare il signor alla restituzione delle somme medio tempore corrisposte dalla CP_1 in esecuzione della Sentenza impugnata;
Pt_2
- con vittoria di spese legali dei due gradi di giudizio.”
Appellato CP_1
” 1) dichiarare infondata e comunque rigettare la domanda e l'appello promosso da
. Parte_1
Accogliere, anche per effetto del rigetto dell'appello, la domanda formulata dal Sig. in CP_1 primo grado: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, contrariis reiectis,
NEL MERITO:
Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. nato a [...]_2
(MO) il 13.03.1963 C.F.: per il comportamento posto in essere dal C.F._6 medesimo in ordine alla distrazione della somma di euro 40.098,20 ai danni del Sig.
CP_1
Accertare e dichiarare la responsabilità di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza del Calendario, 3,
C.F. e P.IVA in solido con il Sig. per il fatto posto in P.IVA_1 Controparte_2 essere dal proprio ausiliario Sig. anche ai sensi degli 1228 e 2049 Controparte_2
c.c. e dell'art. 31, comma 3 TUF, nonché personalmente, per fatto proprio, per inadempimento contrattuale;
Conseguentemente condannare il Sig. nato a [...] il Controparte_2
13.03.1963 cod. fisc: e in persona del legale C.F._6 Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza del Calendario, 3, C.F. e
P.IVA , in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 40.098,20 o P.IVA_1 quella diversa maggiore o minore somma risultata in corso di causa, a favore del sig.
oltre interessi dal 6.11.2015 al saldo effettivo, oltre al risarcimento dei CP_1 danni tutti, anche non patrimoniali, e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese tutte, ivi incluse quelle occorse in occasione della perizia tecnica calligrafica come da fatture allegate, oltre ai compensi legali sia per la presente fase di
pagina 2 di 13 merito che per la propedeutica di mediazione, oltre accessori di legge;
Condannare il Sig. nato a [...] il [...] cod. fisc: Controparte_2
e in persona del legale rappresentante pro C.F._6 Parte_1 tempore, con sede legale in Milano, Piazza del Calendario, 3, C.F. e P.IVA , ai P.IVA_1 sensi dell'art. 8, comma 4 D.Lgs. 28/2010 per la mancata ed ingiustificata adesione alla mediazione.
Rigettare le domande tutte formulate da , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti del Sig. perché totalmente infondate in fatto CP_1
e in diritto e non provate, con vittoria delle spese di lite così come meglio specificate nel precedente punto d).”
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite anche con riguardo al presente giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. (da qui con atto di citazione del 13.5.2019, conveniva CP_1 CP_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Modena il sig. (da qui Controparte_2
o promotore) e la (da qui anche banca o CP_2 Parte_1
intermediario) esponendo:
- il sig. aveva affidato i propri risparmi al promotore finanziario CP_1 [...]
, società controllata da Controparte_3 Parte_1
- nell'ottobre 2015, l' aveva proposto all'attore l'investimento nel Fondo CP_2
“RBS Zero Coupon” per € 40.000,00;
- l'attore, pur avendo chiesto ripetutamente all' il resoconto dei propri CP_2
investimenti, non aveva ricevuto alcuna risposta dal promotore che si era reso irreperibile;
- l'attore era venuto a conoscenza che un bonifico di € 40.098,20 del 6.11.2015 era stato fatto a sua insaputa a favore di un certo con disposizione di bonifico Persona_1
riportante la firma apocrifa dell'attore stesso (di cui disconosceva la sottoscrizione);
- interpellata anche (controllata da ), l'attore aveva Controparte_3 Parte_1
appreso che neppure era stato fatto alcun investimento nel Fondo “RBS Zero Coupon”;
- la banca aveva confermato che l'operazione era stata disposta dall'attore ed era comprovata da una registrazione telefonica del 7.1.2016;
- nonostante la richiesta di acquisizione della registrazione, la banca non aveva provveduto a consegnarla all'attore;
- l'attore aveva altresì presentato denuncia-querela;
- l' era stato radiato da CONSOB con delibera del 21.6.2017; CP_2
- la banca era quindi responsabile dei danni subiti dall'attore per omessa vigilanza e pagina 3 di 13 controllo del promotore (art. 31 TUF, artt. 1228 e 2049 c.c.) che aveva attuato un comportamento illecito, agevolato dal ruolo che l' svolgeva nell'ambito della CP_2 struttura di , configurandosi un nesso di “occasionalità necessaria”; Parte_1
- la banca era altresì responsabile contrattualmente per inadempimento del contratto di conto corrente per aver l'erronea disposizione del bonifico de quo;
- l'attore aveva anche appreso dalla stampa che diversi investitori erano rimasti vittime dell'attività illecita dell' CP_2
L'attore concludeva chiedendo al Tribunale la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 40.098,20.
2. Si costituiva in giudizio la esponendo: Parte_1
- l'attore aveva regolarmente ricevuto tutti gli estratti del conto corrente, fra cui quello del 30.11.2015 nel quale risultava il bonifico in questione e non aveva fatto alcuna contestazione;
- sussisteva una registrazione telefonica del 7.1.2016, in cui il aveva confermato CP_1
di avere disposto il bonifico in favore di Persona_2
- la banca non poteva ritenersi responsabile del comportamento dell' in quanto CP_2 non vi era alcun rapporto fra il bonifico e l'investimento prospettato dal promotore, essendosi limitata a dare esecuzione all'ordine di bonifico;
- l'attore non aveva mosso alcuna doglianza nei confronti del sig. che non Persona_1
era stato neppure citato in giudizio;
- l'attore non era uno sprovveduto investitore, avendo già esperienza in precedenti investimenti con altra società di intermediazione;
- non sussisteva il nesso di “occasionalità necessaria” ex art. 31 TUF in quanto l'attore poteva verificare la situazione dagli estratti conto e dai rendiconti degli investimenti;
- nessuna responsabilità era quindi imputabile alla banca per culpa in vigilando, in relazione all'attività fraudolenta perpetrata dall' CP_2
- il comportamento dell'attore era da considerarsi colposamente concorrente ex art. 1227 c.c. nella produzione dell'asserito danno.
La banca concludeva quindi per il rigetto della domanda attrice ed in via gradata la condanna in manleva dell' CP_2
3. Il sig. non si costituiva in giudizio. Controparte_2
4. Svolte le prove orali e la CTU grafologica sull'ordine di bonifico contestato, all'esito della trattazione, il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1612/2022, condannava la banca e pagina 4 di 13 l' in solido fra di loro, al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di CP_2
€ 40.098,20, con diritto di regresso della banca nei confronti dell' CP_2
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Parte_1
6. Si è costituito in giudizio hiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
7. ebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio Controparte_2
e la Corte all'udienza del 27.6.2023 ne ha dichiarato la contumacia.
8. All'udienza del 28.1.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia erroneamente condannato in via solidale la per la sussistenza del nesso di “occasionalità necessaria”, Pt_2
sulla base di una erronea valutazione del quadro probatorio;
gli elementi a suffragio della tesi difensiva appellante, consisterebbero nel fatto che l' e il ingegnere e CP_2 CP_1
professore universitario, già di conoscevano prima dell'apertura del rapporto con Parte_1
e la circostanza che la firma sull'ordine di bonifico fosse apocrifa non implicherebbe
[...]
automaticamente che il pagamento fosse stato fatto all'insaputa dell'appellato. Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe formato il proprio convincimento sulla base non di elementi probatori concreti, in quanto, secondo l'appellante, emergerebbero lacune e contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti da parte dell'appellato ovvero: il non ha citato in giudizio il CP_1 sig. l'autorizzazione ad investire € 40.000,00 nel fondo RBS era priva di Persona_1
riscontro probatorio (mancando i moduli di sottoscrizione dell'investimento), per oltre l'attore un anno non aveva contestato l'esecuzione del bonifico. L'estraneità della banca troverebbe infine conferma nella registrazione telefonica del 7.1.2016 durante la quale il avrebbe CP_1
confermato di aver effettuato il bonifico a favore del Per_1
10. Il motivo è infondato.
11. Esaminando i vari punti contestati dall'appellante, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato il complessivo quadro probatorio. Del tutto irrilevante è la circostanza che il fosse seguito dall' presso altro istituto prima di divenire cliente di CP_1 CP_2
, essendo pacifico che il era cliente della banca e che l' Parte_1 CP_1 CP_2
operasse per questa.
pagina 5 di 13 12. È invece provato documentalmente (v. doc. 4 fasc. app.to) che l' fece CP_2 sottoscrivere il modulo d'ordine per l'investimento “RBS Zero Coupon” del 6.11.2015; detto modulo è sottoscritto dal e riporta altresì la firma dell' ai fini della regolare CP_1 CP_2
identificazione del cliente. Tale documento costituisce la prova della circostanza che il CP_1 avesse effettivamente dato incarico all' di investire la somma di € 40.000,00 nel CP_2
predetto fondo, su modello indirizzato a . Lo stesso ha confermato la Parte_1 CP_1
circostanza in sede di interrogatorio libero (v. verb. 27.10.2021) e detto modulo non riporta alcuna autorizzazione ad effettuare il versamento a favore del sig. Per_1
13. Quanto alla contestazione dell'appellante circa l'inattendibilità del documento perché privo di data certa e di sottoscrizione della banca, è sufficiente rilevare come questa sia irrilevante posto che è sufficiente la sottoscrizione del promotore che agisce per conto dell'intermediario e comunque il bonifico ha avuto esecuzione. La sottoscrizione del CP_1
sulla disposizione del bonifico (doc. 7) è invece apocrifa, come risulta dalla CTU grafologica e risulta altresì sottoscritta sempre dall' per conferma dell'identificazione del cliente. CP_2
14. L'efficacia probatoria documentale non è scalfita dalla registrazione telefonica del
7.1.2016 nella quale il avrebbe confermato la regolarità del bonifico al Detta CP_1 Per_1
registrazione vocale - immediatamente contestata e dettagliatamente disconosciuta dall'appellato (v. foglio allegato a verbale dell'udienza del 25.2.2020) - è stata ribadita dal in sede di interrogatorio libero: “Quanto alla telefonata del 7.1.2016 affermo di non CP_1
aver ricevuto alcuna telefonata dalla né in quella occasione né in altre. Né Parte_3
avrei potuto rispondere a monosillabi come una scimmia ammaestrata come fa
l'interlocutore che si spaccia per me, essendo io ingegnere informatico e docente universitario.” Ed invero il contenuto della conversazione suscita qualche perplessità posto che l'operatore non si qualifica ed effettivamente la conversazione è scarna, mentre notoriamente nelle registrazioni vocali vengono sempre dati precisi riferimenti al fine di consentire una corretta identificazione delle parti (ad es. chiedendo i dati anagrafici o altri specifici riferimenti) (1). È sufficiente ricordare che il disconoscimento che fa perdere la qualità di prova alle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. non è soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., pur dovendo essere chiaro, circostanziato ed esplicito
(v. Cass. n. 30691/2024; n. 17526/2016). A fronte del disconoscimento circostanziato del
(1) Operatore: “Sì, buongiorno, è di Milano. Il Sig. Bagni Daniele?”. Cliente: “Sì”. O: “Salve Parte_1 Sig. Le preciso intanto che siamo sotto registrazione, siamo tenuti a dirlo in queste telefonate. È la CP_1 verifica di un bonifico fatto il 6 di novembre, allo sportello, 40.098,20 € a ”. C: “Ok.” O: Persona_2
“Bonifico fatto da Lei? Me lo conferma?” C: “Sì.” O: “Perfetto, grazie e buona giornata”. C: “Ok, salve”.
pagina 6 di 13 documento informatico, la banca non ha neppure identificato il soggetto autore della telefonata e pertanto ne va esclusa la rilevanza probatoria.
15. Non pare dirimente la circostanza che il non abbia immediatamente contestato gli CP_1
estratti conto bancari ex art. 1832 c.c., dai quali risultava effettuato il bonifico in contestazione. Premesso che il ha immediatamente contestato di aver ricevuto l'estratto CP_1
conto in cui è annotato il bonifico (v. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c.), onerando così la banca della relativa prova, va ricordato che è consolidato il principio per cui, ai sensi dell'art. 1832 c.c. (cui rinvia l'art. 1857 cod. civ. in relazione alle operazioni bancarie in conto corrente), la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (cfr., ex multis, Cass. n. 30000/2018; n. 23421/2016; n. 11626/2011).
Ciò significa che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Cass. n. 11749/2006). Come precisato dalla Cassazione, infatti, deve ritenersi che l'approvazione dell'estratto conto - per quel che riguarda i cosiddetti aspetti sostanziali, restando invece disciplinati dal secondo comma dell'art. 1832 quelli formali - abbia la funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico dei fatti ad essi corrispondenti. Nella fattispecie è difatti pacifico che il bonifico sia stato effettuato per la somma indicata nell'estratto conto, ma ciò che è in contestazione è la sua legittimità sostanziale.
16. Quanto infine agli altri elementi su cui si fonda la sentenza impugnata, in merito agli esiti del giudizio penale (che ha visto la condanna dell' , in mancanza di una norma di CP_2
chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (v. Cass. n. 2947/2023).
17. Irrilevante è infine la circostanza che il non abbia citato in giudizio il CP_1 Per_1
considerato che unici soggetti che potevano essere chiamati a risponderne (ancorché a titolo diverso) erano l' e la banca, mentre correttamente il Tribunale ha valorizzato ex art. CP_2
pagina 7 di 13 232 c.p.c. la mancata comparizione dell' all'interrogatorio formale. CP_2
18. In conclusione, nella fattispecie il Tribunale non ha considerato solo alcuni degli elementi indiziari e probatori raccolti, atomisticamente considerati, ma ha svolto una valutazione complessiva degli stessi nella loro correlazione fattuale e giuridica, giungendo ad una conclusione pienamente condivisibile.
19. Con il secondo motivo, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata laddove il
Tribunale ha ritenuto sussistente il nesso di “occasionalità necessaria” in ragione dell'inserimento dell' nell'attività svolta dall'intermediario finanziario. Secondo CP_2
l'appellante, invece, il Tribunale non avrebbe colto le anomalie che avrebbero caratterizzato il rapporto tra l' ed il tali da interrompere il predetto nesso causale, quali la CP_2 CP_1
conoscenza pregressa fra i due, l'esperienza dell'investitore, la non contestazione dell'estratto conto e della situazione patrimoniale, la mancata citazione in giudizio del La Per_1 responsabilità dell'intermediario ex art. 31 TUF sarebbe quindi esclusa in quanto le suddette anomalie sarebbero indice di una condotta agevolatrice tenuta dal CP_1
20. Infine, con il terzo motivo, l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda in punto di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. da parte del secondo la banca CP_1
appellante, il concorso di colpa sarebbe riscontrabile nella scarsa diligenza tenuta dall'appellato e precisamente in varie circostanze fra le quali rientrerebbero il non aver controllato per diverso tempo la propria situazione patrimoniale e l'aver effettuato un bonifico a soggetto diverso dall'emittente dell'investimento.
21. Le censure, che possono essere trattate congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondate.
22. Per quanto concerne le “anomalie” indicate dall'appellante che emergerebbero nel rapporto Bagni-Ansaloni, già si è detto con riferimento al primo motivo di appello. La Corte ritiene che nella fattispecie gli indici elencati dalla banca non siano sufficienti a connotare il rapporto come extra ordinem, ma che alcuni di essi confermino il contrario (come la conoscenza pregressa dell' con il quale aveva ottenuto buoni risultati dagli CP_2
investimenti presso altra banca), restando irrilevante la circostanza – per invero prettamente assiomatica – che il per il solo fatto di essere ingegnere sia da qualificarsi come CP_1
persona esperta di investimenti finanziari.
23. Ciò che invece rileva è il quadro fattuale nel quale ha operato l' ed in particolare CP_2 del rapporto con la banca, tale da potersi configurare un nesso di “occasionalità necessaria”.
pagina 8 di 13 Con riguardo ad attività illecite poste in essere dal promotore finanziario nello svolgimento dell'attività connessa all'intermediazione finanziaria, è pacifica nella giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la sussistenza della responsabilità dell'intermediatore finanziario;
la responsabilità dell'intermediario finanziario per il fatto illecito del suo promotore si fonda sul D.Lgs. n. 58/1998, art. 31 co. 3, in forza del quale "il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale". La ratio della norma è quella di rafforzare la fiducia del pubblico dei risparmiatori nel sistema di raccolta del risparmio, inducendolo a ritenere che la semplice appartenenza del promotore alla rete ufficiale del preponente costituisca una garanzia;
al tempo stesso la norma fornisce al risparmiatore una tutela rafforzata contro eventuali illeciti del promotore, allocando il rischio dell'operato di quest'ultimo anche sull'intermediario: "trattasi di una regola di responsabilità che, prescindendo dal criterio della colpa, trova fondamento nel principio cuius commoda eius et incommoda, in ordine alla quale non è data invero prova liberatoria, trattandosi di vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, funzionalmente volta alla tutela dei terzi e del mercato" (Cass. n.
25374/2018).
24. La responsabilità dell'intermediario trae fondamento dal rapporto tra l'attività compiuta dal promotore in danno degli investitori e quella del preponente, requisito riscontrabile in tutti quei casi in cui il suo comportamento rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli e pertanto legittima l'affidamento del cliente nell'operato del promotore. L'art. 31 cit. è peraltro in linea con la regola della responsabilità prevista dall'art. 2049 c.c. ed affinché operi è sufficiente che sussista il rapporto di c.d.
"occasionalità necessaria"; difatti ciò che rileva è che al terzo in buona fede apparisse in concreto come l'attività posta in essere dal promotore e che gli ha causato un danno, rientrasse nell'incarico affidato al promotore dall'intermediario abilitato.
25. La responsabilità dell'intermediario è invece esclusa nel caso di interruzione del rapporto di "occasionalità necessaria" qualora vi sia in capo all'investitore la consapevolezza dell'anomalia del comportamento del promotore (v. Cass. n. 25374/2018). Secondo la giurisprudenza costante, detta interruzione si concretizza in tutti quei casi in cui la condotta del cliente si rileva incauta e obiettivamente agevolatrice della consumazione di eventuali illeciti. Difatti “gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso
pagina 9 di 13 sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (Cass. n. 28634/2020; v. Cass. n. 13521/2023).
26. L'intermediario va quindi esente da responsabilità ove provi (onere a suo carico)
l'interruzione del nesso di “occasionalità necessaria” che però non è esclusa dalla mera consapevolezza del cliente della violazione delle regole di comportamento da parte del promotore, ma è necessario che il cliente, consapevole dell'illegittimo operare del promotore, abbia prestato ad esso acquiescenza. “In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante ai canoni di prudenza e agli oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento, serbi un contegno anomalo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire” (Cass. n. 30161/2018). Il nesso di occasionalità necessaria deve ritenersi sussistente ogni qualvolta la condotta dell'agente sia strumentalmente connessa con l'attività oggetto del mandato conferito, mentre non è richiesto che l'esercizio delle mansioni assurga a causa dell'illecito; semplicemente le incombenze assegnate devono costituire occasione necessaria del comportamento dannoso del preposto, potendosi affermare la responsabilità ogni qual volta l'affidamento delle mansioni appaia antecedente naturalisticamente necessario del fatto dannoso.
27. Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, all'investitore spetta l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore legata a quella dell'intermediario da un rapporto di occasionalità necessaria, mentre all'intermediario spetta l'onere di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore in collusione con il promotore (Cass. n. 18928/2017; n. 12110/2020). In altri termini, l'incarico svolto dal promotore deve aver determinato una situazione tale da rendere possibile o comunque agevolare il fatto illecito, anche nel caso in cui il promotore abbia esorbitato il limite delle mansioni o incombenze affidate ovvero abbia violato gli ordini ricevuti, purché nell'ambito delle sue funzioni;
l'interruzione del nesso di “occasionalità necessaria” necessita invece che la condotta del danneggiato presenti dei connotati di anomalia o, addirittura, di collusione,
pagina 10 di 13 desumibili da vari indici.
28. Nel caso di specie, la Corte ritiene che sussistano plurimi e significativi elementi che consentano di affermare la sussistenza del nesso di “occasionalità necessaria”, non potendosi invece ravvisare anomalie nella condotta tenuta dal avendo quest'ultimo riposto CP_1 fiducia nell' tanto da rivolgersi a lui per avere i chiarimenti sulla sua situazione CP_2 patrimoniale, essendo normale che l'investitore si rivolga in primis al proprio promotore. Né vi sono indici chiari e convergenti da cui dedurre che l'appellato abbia agevolato il promotore nella condotta criminosa o comunque avesse una consapevole acquiescenza.
29. Nel caso di specie sussiste il nesso di occasionalità nei termini sopra delineati con riferimento non solo al mancato impiego in investimenti di parte delle somme versate al promotore, ma anche all'esecuzione dell'indebita operazione di bonifico. L'attività illecita dell' è comprovata dalla firma apocrifa sulla disposizione del bonifico presentato CP_2
allo sportello bancario dal medesimo, senza che la banca abbia provato di aver svolto alcuna verifica preventiva su di esso (sulla telefonata successiva del 7.1.2016 già si è detto). D'altra parte, il bonifico è stato effettuato all'insaputa del e con sottoscrizione apposta CP_1 dall' diverso sarebbe stato il caso in cui la disposizione fosse stata fatta direttamente CP_2 dal nel qual caso sarebbe stato “anomalo” il pagamento ad un soggetto non CP_1
riconducibile alla società di investimento o nel caso avesse consegnato denaro contante al promotore. Non può revocarsi in dubbio che tali circostanze erano sufficienti a generare il legittimo affidamento del nella persona dell' e nel suo rapporto con la banca. CP_1 CP_2
30. La Corte, in conclusione, ritiene che gli elementi addotti dalla banca non siano significativi a dimostrare che vi sia stata almeno una consapevole e fattiva acquiescenza del alla violazione da parte dell' delle regole di condotta cui il promotore avrebbe CP_1 CP_2 dovuto attenersi. D'altra parte, non è postulabile che una norma diretta a tutelare l'interesse del risparmiatore si traduca in un onere di diligenza posto a carico di quest'ultimo e che pertanto la sua violazione da parte del promotore (che di essa è l'unico destinatario) si risolva in un addebito di colpa a carico del cliente danneggiato dall'illecito.
31. Gli atti di causa e le deduzioni dell'appellante non sono utili neppure a comprovare una responsabilità del ex art. 1227 c.c. per non aver contestato gli estratti conto periodici. CP_1
Ricordato che l'appellato ha eccepito di non aver ricevuto tali documenti, in linea con i principi sopra esposti in tema di limitazione della corresponsabilità del risparmiatore ai casi di collusione o grave anomalia del rapporto con il promotore finanziario, deve escludersi che il pagina 11 di 13 concorso rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. possa assumere un mero connotato omissivo in quanto non può comportare la nascita, in capo al cliente, di un onere di accortezza in funzione della prevenzione di reati da parte di un promotore infedele che, rappresenta un evento eccezionale non rientrante nelle conseguenze normalmente prevedibili di un omesso controllo degli estratti conto. Ad ogni modo, qualunque contributo causale volesse ravvisarsi in relazione al deficit di controllo del cliente, nel caso di specie, dovrebbe ritenersi assorbito dalla condotta tenuta dal promotore.
32. In definitiva, l'appello è complessivamente destituito di fondamento e va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
33. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022. Nulla per le spese nei confronti di CP_2
rimasto contumace.
[...]
34. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1612/2022 del
21.12.2022;
- condanna rifondere a e spese di lite Parte_1 CP_1 del presente giudizio di appello, che liquida in € 6.946,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Bologna, 18 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea MA
pagina 12 di 13 Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea MA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 164 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ilario Giangrossi (c.f.
e SE OM (c.f. ) con domicilio C.F._1 C.F._2
digitale eletto all'indirizzo p.e.c. e Email_1
giusta procura in atti Email_2
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara CP_1 C.F._3
MB (c.f. ) e CA NI (c.f. ) ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso il loro studio in V.le Achille Fontanelli n.1 a Modena, giusta procura in atti
APPELLATO
(c.f. ) Controparte_2 C.F._6
APPELLATO - CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1612/2022 del 21.12.2022, pubblicata in pari data.
pagina 1 di 13 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 28.1.2025:
Appellante : Parte_1
“Nel merito, in via principale:
− respingere tutte le domande proposte dal signor perché infondate in fatto e in CP_1 diritto, per l'effetto, assolvere da ogni avversaria pretesa;
Parte_1
Nel merito, in subordine:
− nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della responsabilità di accertare e dichiarare che nulla è dovuto al signor ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 1227, comma 2, cod. civ.; ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità del signor ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. e, per l'effetto, CP_1 ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme ex adverso eventualmente riconosciute.
In via istruttoria:
− rigettare le eventuali istanze istruttorie ex adverso.
In ogni caso:
− condannare il signor alla restituzione delle somme medio tempore corrisposte dalla CP_1 in esecuzione della Sentenza impugnata;
Pt_2
- con vittoria di spese legali dei due gradi di giudizio.”
Appellato CP_1
” 1) dichiarare infondata e comunque rigettare la domanda e l'appello promosso da
. Parte_1
Accogliere, anche per effetto del rigetto dell'appello, la domanda formulata dal Sig. in CP_1 primo grado: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, contrariis reiectis,
NEL MERITO:
Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. nato a [...]_2
(MO) il 13.03.1963 C.F.: per il comportamento posto in essere dal C.F._6 medesimo in ordine alla distrazione della somma di euro 40.098,20 ai danni del Sig.
CP_1
Accertare e dichiarare la responsabilità di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza del Calendario, 3,
C.F. e P.IVA in solido con il Sig. per il fatto posto in P.IVA_1 Controparte_2 essere dal proprio ausiliario Sig. anche ai sensi degli 1228 e 2049 Controparte_2
c.c. e dell'art. 31, comma 3 TUF, nonché personalmente, per fatto proprio, per inadempimento contrattuale;
Conseguentemente condannare il Sig. nato a [...] il Controparte_2
13.03.1963 cod. fisc: e in persona del legale C.F._6 Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza del Calendario, 3, C.F. e
P.IVA , in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 40.098,20 o P.IVA_1 quella diversa maggiore o minore somma risultata in corso di causa, a favore del sig.
oltre interessi dal 6.11.2015 al saldo effettivo, oltre al risarcimento dei CP_1 danni tutti, anche non patrimoniali, e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese tutte, ivi incluse quelle occorse in occasione della perizia tecnica calligrafica come da fatture allegate, oltre ai compensi legali sia per la presente fase di
pagina 2 di 13 merito che per la propedeutica di mediazione, oltre accessori di legge;
Condannare il Sig. nato a [...] il [...] cod. fisc: Controparte_2
e in persona del legale rappresentante pro C.F._6 Parte_1 tempore, con sede legale in Milano, Piazza del Calendario, 3, C.F. e P.IVA , ai P.IVA_1 sensi dell'art. 8, comma 4 D.Lgs. 28/2010 per la mancata ed ingiustificata adesione alla mediazione.
Rigettare le domande tutte formulate da , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti del Sig. perché totalmente infondate in fatto CP_1
e in diritto e non provate, con vittoria delle spese di lite così come meglio specificate nel precedente punto d).”
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite anche con riguardo al presente giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. (da qui con atto di citazione del 13.5.2019, conveniva CP_1 CP_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Modena il sig. (da qui Controparte_2
o promotore) e la (da qui anche banca o CP_2 Parte_1
intermediario) esponendo:
- il sig. aveva affidato i propri risparmi al promotore finanziario CP_1 [...]
, società controllata da Controparte_3 Parte_1
- nell'ottobre 2015, l' aveva proposto all'attore l'investimento nel Fondo CP_2
“RBS Zero Coupon” per € 40.000,00;
- l'attore, pur avendo chiesto ripetutamente all' il resoconto dei propri CP_2
investimenti, non aveva ricevuto alcuna risposta dal promotore che si era reso irreperibile;
- l'attore era venuto a conoscenza che un bonifico di € 40.098,20 del 6.11.2015 era stato fatto a sua insaputa a favore di un certo con disposizione di bonifico Persona_1
riportante la firma apocrifa dell'attore stesso (di cui disconosceva la sottoscrizione);
- interpellata anche (controllata da ), l'attore aveva Controparte_3 Parte_1
appreso che neppure era stato fatto alcun investimento nel Fondo “RBS Zero Coupon”;
- la banca aveva confermato che l'operazione era stata disposta dall'attore ed era comprovata da una registrazione telefonica del 7.1.2016;
- nonostante la richiesta di acquisizione della registrazione, la banca non aveva provveduto a consegnarla all'attore;
- l'attore aveva altresì presentato denuncia-querela;
- l' era stato radiato da CONSOB con delibera del 21.6.2017; CP_2
- la banca era quindi responsabile dei danni subiti dall'attore per omessa vigilanza e pagina 3 di 13 controllo del promotore (art. 31 TUF, artt. 1228 e 2049 c.c.) che aveva attuato un comportamento illecito, agevolato dal ruolo che l' svolgeva nell'ambito della CP_2 struttura di , configurandosi un nesso di “occasionalità necessaria”; Parte_1
- la banca era altresì responsabile contrattualmente per inadempimento del contratto di conto corrente per aver l'erronea disposizione del bonifico de quo;
- l'attore aveva anche appreso dalla stampa che diversi investitori erano rimasti vittime dell'attività illecita dell' CP_2
L'attore concludeva chiedendo al Tribunale la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 40.098,20.
2. Si costituiva in giudizio la esponendo: Parte_1
- l'attore aveva regolarmente ricevuto tutti gli estratti del conto corrente, fra cui quello del 30.11.2015 nel quale risultava il bonifico in questione e non aveva fatto alcuna contestazione;
- sussisteva una registrazione telefonica del 7.1.2016, in cui il aveva confermato CP_1
di avere disposto il bonifico in favore di Persona_2
- la banca non poteva ritenersi responsabile del comportamento dell' in quanto CP_2 non vi era alcun rapporto fra il bonifico e l'investimento prospettato dal promotore, essendosi limitata a dare esecuzione all'ordine di bonifico;
- l'attore non aveva mosso alcuna doglianza nei confronti del sig. che non Persona_1
era stato neppure citato in giudizio;
- l'attore non era uno sprovveduto investitore, avendo già esperienza in precedenti investimenti con altra società di intermediazione;
- non sussisteva il nesso di “occasionalità necessaria” ex art. 31 TUF in quanto l'attore poteva verificare la situazione dagli estratti conto e dai rendiconti degli investimenti;
- nessuna responsabilità era quindi imputabile alla banca per culpa in vigilando, in relazione all'attività fraudolenta perpetrata dall' CP_2
- il comportamento dell'attore era da considerarsi colposamente concorrente ex art. 1227 c.c. nella produzione dell'asserito danno.
La banca concludeva quindi per il rigetto della domanda attrice ed in via gradata la condanna in manleva dell' CP_2
3. Il sig. non si costituiva in giudizio. Controparte_2
4. Svolte le prove orali e la CTU grafologica sull'ordine di bonifico contestato, all'esito della trattazione, il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1612/2022, condannava la banca e pagina 4 di 13 l' in solido fra di loro, al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di CP_2
€ 40.098,20, con diritto di regresso della banca nei confronti dell' CP_2
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Parte_1
6. Si è costituito in giudizio hiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
7. ebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio Controparte_2
e la Corte all'udienza del 27.6.2023 ne ha dichiarato la contumacia.
8. All'udienza del 28.1.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia erroneamente condannato in via solidale la per la sussistenza del nesso di “occasionalità necessaria”, Pt_2
sulla base di una erronea valutazione del quadro probatorio;
gli elementi a suffragio della tesi difensiva appellante, consisterebbero nel fatto che l' e il ingegnere e CP_2 CP_1
professore universitario, già di conoscevano prima dell'apertura del rapporto con Parte_1
e la circostanza che la firma sull'ordine di bonifico fosse apocrifa non implicherebbe
[...]
automaticamente che il pagamento fosse stato fatto all'insaputa dell'appellato. Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe formato il proprio convincimento sulla base non di elementi probatori concreti, in quanto, secondo l'appellante, emergerebbero lacune e contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti da parte dell'appellato ovvero: il non ha citato in giudizio il CP_1 sig. l'autorizzazione ad investire € 40.000,00 nel fondo RBS era priva di Persona_1
riscontro probatorio (mancando i moduli di sottoscrizione dell'investimento), per oltre l'attore un anno non aveva contestato l'esecuzione del bonifico. L'estraneità della banca troverebbe infine conferma nella registrazione telefonica del 7.1.2016 durante la quale il avrebbe CP_1
confermato di aver effettuato il bonifico a favore del Per_1
10. Il motivo è infondato.
11. Esaminando i vari punti contestati dall'appellante, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato il complessivo quadro probatorio. Del tutto irrilevante è la circostanza che il fosse seguito dall' presso altro istituto prima di divenire cliente di CP_1 CP_2
, essendo pacifico che il era cliente della banca e che l' Parte_1 CP_1 CP_2
operasse per questa.
pagina 5 di 13 12. È invece provato documentalmente (v. doc. 4 fasc. app.to) che l' fece CP_2 sottoscrivere il modulo d'ordine per l'investimento “RBS Zero Coupon” del 6.11.2015; detto modulo è sottoscritto dal e riporta altresì la firma dell' ai fini della regolare CP_1 CP_2
identificazione del cliente. Tale documento costituisce la prova della circostanza che il CP_1 avesse effettivamente dato incarico all' di investire la somma di € 40.000,00 nel CP_2
predetto fondo, su modello indirizzato a . Lo stesso ha confermato la Parte_1 CP_1
circostanza in sede di interrogatorio libero (v. verb. 27.10.2021) e detto modulo non riporta alcuna autorizzazione ad effettuare il versamento a favore del sig. Per_1
13. Quanto alla contestazione dell'appellante circa l'inattendibilità del documento perché privo di data certa e di sottoscrizione della banca, è sufficiente rilevare come questa sia irrilevante posto che è sufficiente la sottoscrizione del promotore che agisce per conto dell'intermediario e comunque il bonifico ha avuto esecuzione. La sottoscrizione del CP_1
sulla disposizione del bonifico (doc. 7) è invece apocrifa, come risulta dalla CTU grafologica e risulta altresì sottoscritta sempre dall' per conferma dell'identificazione del cliente. CP_2
14. L'efficacia probatoria documentale non è scalfita dalla registrazione telefonica del
7.1.2016 nella quale il avrebbe confermato la regolarità del bonifico al Detta CP_1 Per_1
registrazione vocale - immediatamente contestata e dettagliatamente disconosciuta dall'appellato (v. foglio allegato a verbale dell'udienza del 25.2.2020) - è stata ribadita dal in sede di interrogatorio libero: “Quanto alla telefonata del 7.1.2016 affermo di non CP_1
aver ricevuto alcuna telefonata dalla né in quella occasione né in altre. Né Parte_3
avrei potuto rispondere a monosillabi come una scimmia ammaestrata come fa
l'interlocutore che si spaccia per me, essendo io ingegnere informatico e docente universitario.” Ed invero il contenuto della conversazione suscita qualche perplessità posto che l'operatore non si qualifica ed effettivamente la conversazione è scarna, mentre notoriamente nelle registrazioni vocali vengono sempre dati precisi riferimenti al fine di consentire una corretta identificazione delle parti (ad es. chiedendo i dati anagrafici o altri specifici riferimenti) (1). È sufficiente ricordare che il disconoscimento che fa perdere la qualità di prova alle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. non è soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., pur dovendo essere chiaro, circostanziato ed esplicito
(v. Cass. n. 30691/2024; n. 17526/2016). A fronte del disconoscimento circostanziato del
(1) Operatore: “Sì, buongiorno, è di Milano. Il Sig. Bagni Daniele?”. Cliente: “Sì”. O: “Salve Parte_1 Sig. Le preciso intanto che siamo sotto registrazione, siamo tenuti a dirlo in queste telefonate. È la CP_1 verifica di un bonifico fatto il 6 di novembre, allo sportello, 40.098,20 € a ”. C: “Ok.” O: Persona_2
“Bonifico fatto da Lei? Me lo conferma?” C: “Sì.” O: “Perfetto, grazie e buona giornata”. C: “Ok, salve”.
pagina 6 di 13 documento informatico, la banca non ha neppure identificato il soggetto autore della telefonata e pertanto ne va esclusa la rilevanza probatoria.
15. Non pare dirimente la circostanza che il non abbia immediatamente contestato gli CP_1
estratti conto bancari ex art. 1832 c.c., dai quali risultava effettuato il bonifico in contestazione. Premesso che il ha immediatamente contestato di aver ricevuto l'estratto CP_1
conto in cui è annotato il bonifico (v. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c.), onerando così la banca della relativa prova, va ricordato che è consolidato il principio per cui, ai sensi dell'art. 1832 c.c. (cui rinvia l'art. 1857 cod. civ. in relazione alle operazioni bancarie in conto corrente), la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (cfr., ex multis, Cass. n. 30000/2018; n. 23421/2016; n. 11626/2011).
Ciò significa che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Cass. n. 11749/2006). Come precisato dalla Cassazione, infatti, deve ritenersi che l'approvazione dell'estratto conto - per quel che riguarda i cosiddetti aspetti sostanziali, restando invece disciplinati dal secondo comma dell'art. 1832 quelli formali - abbia la funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico dei fatti ad essi corrispondenti. Nella fattispecie è difatti pacifico che il bonifico sia stato effettuato per la somma indicata nell'estratto conto, ma ciò che è in contestazione è la sua legittimità sostanziale.
16. Quanto infine agli altri elementi su cui si fonda la sentenza impugnata, in merito agli esiti del giudizio penale (che ha visto la condanna dell' , in mancanza di una norma di CP_2
chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (v. Cass. n. 2947/2023).
17. Irrilevante è infine la circostanza che il non abbia citato in giudizio il CP_1 Per_1
considerato che unici soggetti che potevano essere chiamati a risponderne (ancorché a titolo diverso) erano l' e la banca, mentre correttamente il Tribunale ha valorizzato ex art. CP_2
pagina 7 di 13 232 c.p.c. la mancata comparizione dell' all'interrogatorio formale. CP_2
18. In conclusione, nella fattispecie il Tribunale non ha considerato solo alcuni degli elementi indiziari e probatori raccolti, atomisticamente considerati, ma ha svolto una valutazione complessiva degli stessi nella loro correlazione fattuale e giuridica, giungendo ad una conclusione pienamente condivisibile.
19. Con il secondo motivo, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata laddove il
Tribunale ha ritenuto sussistente il nesso di “occasionalità necessaria” in ragione dell'inserimento dell' nell'attività svolta dall'intermediario finanziario. Secondo CP_2
l'appellante, invece, il Tribunale non avrebbe colto le anomalie che avrebbero caratterizzato il rapporto tra l' ed il tali da interrompere il predetto nesso causale, quali la CP_2 CP_1
conoscenza pregressa fra i due, l'esperienza dell'investitore, la non contestazione dell'estratto conto e della situazione patrimoniale, la mancata citazione in giudizio del La Per_1 responsabilità dell'intermediario ex art. 31 TUF sarebbe quindi esclusa in quanto le suddette anomalie sarebbero indice di una condotta agevolatrice tenuta dal CP_1
20. Infine, con il terzo motivo, l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda in punto di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. da parte del secondo la banca CP_1
appellante, il concorso di colpa sarebbe riscontrabile nella scarsa diligenza tenuta dall'appellato e precisamente in varie circostanze fra le quali rientrerebbero il non aver controllato per diverso tempo la propria situazione patrimoniale e l'aver effettuato un bonifico a soggetto diverso dall'emittente dell'investimento.
21. Le censure, che possono essere trattate congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondate.
22. Per quanto concerne le “anomalie” indicate dall'appellante che emergerebbero nel rapporto Bagni-Ansaloni, già si è detto con riferimento al primo motivo di appello. La Corte ritiene che nella fattispecie gli indici elencati dalla banca non siano sufficienti a connotare il rapporto come extra ordinem, ma che alcuni di essi confermino il contrario (come la conoscenza pregressa dell' con il quale aveva ottenuto buoni risultati dagli CP_2
investimenti presso altra banca), restando irrilevante la circostanza – per invero prettamente assiomatica – che il per il solo fatto di essere ingegnere sia da qualificarsi come CP_1
persona esperta di investimenti finanziari.
23. Ciò che invece rileva è il quadro fattuale nel quale ha operato l' ed in particolare CP_2 del rapporto con la banca, tale da potersi configurare un nesso di “occasionalità necessaria”.
pagina 8 di 13 Con riguardo ad attività illecite poste in essere dal promotore finanziario nello svolgimento dell'attività connessa all'intermediazione finanziaria, è pacifica nella giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la sussistenza della responsabilità dell'intermediatore finanziario;
la responsabilità dell'intermediario finanziario per il fatto illecito del suo promotore si fonda sul D.Lgs. n. 58/1998, art. 31 co. 3, in forza del quale "il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale". La ratio della norma è quella di rafforzare la fiducia del pubblico dei risparmiatori nel sistema di raccolta del risparmio, inducendolo a ritenere che la semplice appartenenza del promotore alla rete ufficiale del preponente costituisca una garanzia;
al tempo stesso la norma fornisce al risparmiatore una tutela rafforzata contro eventuali illeciti del promotore, allocando il rischio dell'operato di quest'ultimo anche sull'intermediario: "trattasi di una regola di responsabilità che, prescindendo dal criterio della colpa, trova fondamento nel principio cuius commoda eius et incommoda, in ordine alla quale non è data invero prova liberatoria, trattandosi di vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, funzionalmente volta alla tutela dei terzi e del mercato" (Cass. n.
25374/2018).
24. La responsabilità dell'intermediario trae fondamento dal rapporto tra l'attività compiuta dal promotore in danno degli investitori e quella del preponente, requisito riscontrabile in tutti quei casi in cui il suo comportamento rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli e pertanto legittima l'affidamento del cliente nell'operato del promotore. L'art. 31 cit. è peraltro in linea con la regola della responsabilità prevista dall'art. 2049 c.c. ed affinché operi è sufficiente che sussista il rapporto di c.d.
"occasionalità necessaria"; difatti ciò che rileva è che al terzo in buona fede apparisse in concreto come l'attività posta in essere dal promotore e che gli ha causato un danno, rientrasse nell'incarico affidato al promotore dall'intermediario abilitato.
25. La responsabilità dell'intermediario è invece esclusa nel caso di interruzione del rapporto di "occasionalità necessaria" qualora vi sia in capo all'investitore la consapevolezza dell'anomalia del comportamento del promotore (v. Cass. n. 25374/2018). Secondo la giurisprudenza costante, detta interruzione si concretizza in tutti quei casi in cui la condotta del cliente si rileva incauta e obiettivamente agevolatrice della consumazione di eventuali illeciti. Difatti “gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso
pagina 9 di 13 sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (Cass. n. 28634/2020; v. Cass. n. 13521/2023).
26. L'intermediario va quindi esente da responsabilità ove provi (onere a suo carico)
l'interruzione del nesso di “occasionalità necessaria” che però non è esclusa dalla mera consapevolezza del cliente della violazione delle regole di comportamento da parte del promotore, ma è necessario che il cliente, consapevole dell'illegittimo operare del promotore, abbia prestato ad esso acquiescenza. “In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante ai canoni di prudenza e agli oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento, serbi un contegno anomalo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire” (Cass. n. 30161/2018). Il nesso di occasionalità necessaria deve ritenersi sussistente ogni qualvolta la condotta dell'agente sia strumentalmente connessa con l'attività oggetto del mandato conferito, mentre non è richiesto che l'esercizio delle mansioni assurga a causa dell'illecito; semplicemente le incombenze assegnate devono costituire occasione necessaria del comportamento dannoso del preposto, potendosi affermare la responsabilità ogni qual volta l'affidamento delle mansioni appaia antecedente naturalisticamente necessario del fatto dannoso.
27. Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, all'investitore spetta l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore legata a quella dell'intermediario da un rapporto di occasionalità necessaria, mentre all'intermediario spetta l'onere di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore in collusione con il promotore (Cass. n. 18928/2017; n. 12110/2020). In altri termini, l'incarico svolto dal promotore deve aver determinato una situazione tale da rendere possibile o comunque agevolare il fatto illecito, anche nel caso in cui il promotore abbia esorbitato il limite delle mansioni o incombenze affidate ovvero abbia violato gli ordini ricevuti, purché nell'ambito delle sue funzioni;
l'interruzione del nesso di “occasionalità necessaria” necessita invece che la condotta del danneggiato presenti dei connotati di anomalia o, addirittura, di collusione,
pagina 10 di 13 desumibili da vari indici.
28. Nel caso di specie, la Corte ritiene che sussistano plurimi e significativi elementi che consentano di affermare la sussistenza del nesso di “occasionalità necessaria”, non potendosi invece ravvisare anomalie nella condotta tenuta dal avendo quest'ultimo riposto CP_1 fiducia nell' tanto da rivolgersi a lui per avere i chiarimenti sulla sua situazione CP_2 patrimoniale, essendo normale che l'investitore si rivolga in primis al proprio promotore. Né vi sono indici chiari e convergenti da cui dedurre che l'appellato abbia agevolato il promotore nella condotta criminosa o comunque avesse una consapevole acquiescenza.
29. Nel caso di specie sussiste il nesso di occasionalità nei termini sopra delineati con riferimento non solo al mancato impiego in investimenti di parte delle somme versate al promotore, ma anche all'esecuzione dell'indebita operazione di bonifico. L'attività illecita dell' è comprovata dalla firma apocrifa sulla disposizione del bonifico presentato CP_2
allo sportello bancario dal medesimo, senza che la banca abbia provato di aver svolto alcuna verifica preventiva su di esso (sulla telefonata successiva del 7.1.2016 già si è detto). D'altra parte, il bonifico è stato effettuato all'insaputa del e con sottoscrizione apposta CP_1 dall' diverso sarebbe stato il caso in cui la disposizione fosse stata fatta direttamente CP_2 dal nel qual caso sarebbe stato “anomalo” il pagamento ad un soggetto non CP_1
riconducibile alla società di investimento o nel caso avesse consegnato denaro contante al promotore. Non può revocarsi in dubbio che tali circostanze erano sufficienti a generare il legittimo affidamento del nella persona dell' e nel suo rapporto con la banca. CP_1 CP_2
30. La Corte, in conclusione, ritiene che gli elementi addotti dalla banca non siano significativi a dimostrare che vi sia stata almeno una consapevole e fattiva acquiescenza del alla violazione da parte dell' delle regole di condotta cui il promotore avrebbe CP_1 CP_2 dovuto attenersi. D'altra parte, non è postulabile che una norma diretta a tutelare l'interesse del risparmiatore si traduca in un onere di diligenza posto a carico di quest'ultimo e che pertanto la sua violazione da parte del promotore (che di essa è l'unico destinatario) si risolva in un addebito di colpa a carico del cliente danneggiato dall'illecito.
31. Gli atti di causa e le deduzioni dell'appellante non sono utili neppure a comprovare una responsabilità del ex art. 1227 c.c. per non aver contestato gli estratti conto periodici. CP_1
Ricordato che l'appellato ha eccepito di non aver ricevuto tali documenti, in linea con i principi sopra esposti in tema di limitazione della corresponsabilità del risparmiatore ai casi di collusione o grave anomalia del rapporto con il promotore finanziario, deve escludersi che il pagina 11 di 13 concorso rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. possa assumere un mero connotato omissivo in quanto non può comportare la nascita, in capo al cliente, di un onere di accortezza in funzione della prevenzione di reati da parte di un promotore infedele che, rappresenta un evento eccezionale non rientrante nelle conseguenze normalmente prevedibili di un omesso controllo degli estratti conto. Ad ogni modo, qualunque contributo causale volesse ravvisarsi in relazione al deficit di controllo del cliente, nel caso di specie, dovrebbe ritenersi assorbito dalla condotta tenuta dal promotore.
32. In definitiva, l'appello è complessivamente destituito di fondamento e va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
33. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022. Nulla per le spese nei confronti di CP_2
rimasto contumace.
[...]
34. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1612/2022 del
21.12.2022;
- condanna rifondere a e spese di lite Parte_1 CP_1 del presente giudizio di appello, che liquida in € 6.946,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Bologna, 18 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea MA
pagina 12 di 13 Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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