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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°sez. Lavoro -
Il Giudice unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 5.2.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°1159\2024 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA
e rapp.te e difese dagli avv.ti M. Pace Parte_1 Parte_2
e M. Laratro in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrenti
E
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa Controparte_1 dagli avv.ti L. Alesii e O. Di Girolamo in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
Convenuta
OGGETTO: ricalcolo retribuzione feriale
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con separati ricorso depositato in data 10.1.2024 le ricorrenti in epigrafe indicate esponendo che sono dipendenti di Controparte_1 con mansioni di capotreno, che percepiscono mensilmente e con continuità indennità variabili tra le quali: indennità di utilizzazione professionale, indennità di assenza dalla residenza, indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per vendita dei titoli di viaggio a bordo treno, che l'indennità di utilizzazione professionale viene inclusa nei limiti della misura forfettaria fissa giornaliera, che le ulteriori indennità non vengono incluse nel calcolo della retribuzione relativa ai periodo di ferie, che tale riduzione della retribuzione viola il principio sancito dalla
Corte di Giustizia con sentenza 16.3.2006 C-131\04 e C.257\04 per effetto del quale la retribuzione deve essere mantenuta per la durata delle ferie annuali, che la richiamata giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il diritto all'inclusione delle voci variabili nel calcolo della retribuzione spettante nel periodo feriale qualora esse compensino il disagio connesso allo svolgimento delle mansioni ovvero sono correlate allo status personale o professionale, che le indennità in parola presentano tale carattere, hanno chiesto, previo accertamento dell'illegittimità ovvero nullità delle norma della contrattazione collettiva richiamata, di accertare il diritto delle ricorrenti alla corresponsione per ciascuna giornata di ferie fruita nel periodo dall'1.1.2008 al 31.12.2022 quanto alla ricorrente e dal 1.1.2009 al 31.12.2022 quanto alla ricorrente Pt_1 Pt_2 di una retribuzione comprensiva delle dedotte indennità nella misura integrale e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento delle seguenti somme: E.2208,80 in favore della ricorrente ed E.4848,58 in favore della ricorrente oltre Pt_1 Pt_2 accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituita eccependo: che la Corte di Controparte_1
Giustizia non ha sancito il principio dell'identità tra la retribuzione per prestazione ordinaria e prestazione spettante durante il periodo di ferie, che l'unico limite è dato dalla misura della retribuzione idonea a non dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto di fruizione delle ferie, che grava sul lavoratore provare, altresì, che il trattamento complessivo reso durante le ferie non sia paragonabile a quello corrisposto nella giornata ordinaria, che i conteggi in atti hanno a fondamento parametri errati, che l'indennità per assenza dalla residenza ha natura indennitaria, che l'incidenza della decurtazione va verificata su base annuale ed è pari al 2,22% e non già del 30% richiamato in ricorso, che in ipotesi di accoglimento il ricalcolo va limitato a solo 4 settimane garantite dalla normativa comunitaria, che i crediti sono in parte estinti per prescrizione maturata in corso di rapporto, ha chiesto il rigetto delle domande e, in subordine, ridurre l'importo richiesto tenuto conto che il ricalcolo va limitato a solo 4 settimane ossia 20 giornate lavorative garantite dalla normativa comunitaria, con vittoria di spese.
Le domande sono fondate. In materia di retribuzione nel periodo feriale la Suprema Corte nel richiamare il principio sancito dalla C.G.U.E. per effetto del quale durante le ferie annuali la retribuzione “dev'essere mantenuta” con l'evidente finalità di evitare che una riduzione della retribuzione potrebbe dissuadere il lavoratore dal fruire del diritto alle ferie con ricadute negative su diritti fondamentali quali il diritto alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, ha a più riprese precisato che
“la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali…comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore”
(ex plurimis Cass. sez.Lav. n.13425\2019 e n. 18160\2023).
In tale pronuncia viene, inoltre, ribadito che “le sentenze della
Corte di Giustizia dell'Ue hanno, infatti, efficacia vincolante diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” e, tanto più, sulle disposizioni della contrattazione collettiva che, qualora contrastanti con l'interpretazione del diritto comunitario data dalla COGUE, non possono che essere anch'esse disapplicate.
Alla luce dei richiamati principi si osserva, anzitutto, che sono pacifiche tra le parti l'omessa erogazione nella retribuzione corrisposta nei periodi di fruizione delle ferie delle indennità di assenza dalla residenza, indennità scorta vetture eccedenti e provvigioni per vendita dei titoli di viaggio a bordo treno nonché
l'inclusione dell'indennità di utilizzazione professionale nei limiti della misura forfettaria fissa giornaliera.
Ciò posto, dato atto che la corresponsione di tali indennità è continuativa, vanno accertate sulla base delle allegazioni attoree l'incidenza tutt'altro che residuale delle stesse sul trattamento economico mensile ai fini della eventuale potenzialità dissuasiva della loro eliminazione della retribuzione erogata nel periodo feriale e la tipicità delle attività remunerate in relazione alla qualifica rivestita.
Passando all'esame delle singole indennità decurtate dalla retribuzione feriale, quanto alla indennità di utilizzazione professionale parte variabile e l'indennità di assenza dalla residenza, esse sono oggettivamente connesse alle mansioni di capo treno in considerazione dell'attività di conduzione necessaria presso l'impianto di assegnazione, e dell'attività di scorta del treno nonché delle attività commerciali di vendita dei biglietti a bordo treno e di relativo incasso.
Ugualmente riferibile alle mansioni svolte è l'indennità di assenza dalla residenza la quale, diversamente dal mero rimborso spese, è diretta a compensare il disagio di effettuare l'attività lavorativa normalmente lontano dalla residenza.
Quanto alla incidenza della decurtazione di tali indennità sulla retribuzione corrisposta nel periodo feriale in termini di dissuasività dalla fruizione delle ferie non si ritiene condivisibile la prospettazione di parte convenuta laddove il parametro utilizzato nella relativa valutazione è quello della retribuzione annua;
quest'ultima, invero, è costituita da voci aggiuntive quali 13° e 14° mensilità con conseguenti non omogeneità delle poste comparate ed inattendibilità della asserita “scarsa incidenza percentuale” delle indennità in oggetto sulla retribuzione globale annua.
Le ricorrenti, al contrario, hanno quantificato il valore annuo della retribuzione variabile calcolando la media mensile delle stesse e l'incidenza di quest'ultima sulla retribuzione mensile che si aggira sulla misura minima del 50% alla perdita della quale va sicuramente riconosciuta potenzialità dissuasiva della fruizione del diritto alle ferie.
La società convenuta, poi, ha eccepito che i conteggi dovrebbero essere correttamente effettuati sulla base del numero minimo obbligatorio di ferie nell'anno pari a 4 settimane di calendario ossia 20 giorni lavorati;
tale assunto è fondato su un dato non effettivo quale l'obbligatorietà della settimana lavorativa per tutti i dipendenti dal lunedì al venerdì il quale non tiene conto della differente compensazione dei riposi rispetto alle ferie. In ogni caso la Suprema Corte con la sentenza n.20216\2022, nel concordare sulla nullità della disposizione pattizia per effetto della quale è esclusa dal computo della retribuzione feriale l'indennità di volo integrativa, opera un chiaro riferimento al
“periodo minimo di ferie di quattro settimane” e non già ai 20 giorni lavorativi. Tale principio è stato condiviso dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n.3006\2023 richiamata da parte ricorrente.
Detta pronuncia è, inoltre, condivisa nella parte in cui esclude la decorrenza del termine di prescrizione in costanza di rapporto per il periodo successivo al 18.7.2012, epoca di entrata in vigore della legge “Fornero” che ha introdotto una molteplicità di forme di tutela in caso di licenziamento (indennitaria ovvero reintegratoria) con conseguente impossibilità per il lavoratore di individuare preventivamente il regime applicabile. L'effetto estintivo, dunque,
è limitato alle ipotesi in cui il termine quinquennale al 18.7.2012 era ormai decorso. Nelle fattispecie in esame i crediti oggetto della domanda hanno decorrenza dall'anno 2008 ovvero 2009 con la conseguenza che all'epoca suindicata il termine quinquennale non era ancora decorso.
I conteggi allegati al ricorso devono ritenersi utilizzabili in quanto elaborati limitatamente a n.28 giorni di ferie annuali nonché in applicazione del divisore 22 considerato che l'applicabilità del divisore 26, eccepita dalla società convenuta, è limitata all'art.68 co.6 ccnl riguarda espressamente la retribuzione fissa e non gli elementi variabili che vanno parametrati sulle giornate effettivamente lavorate. (Corte d'Appello di Roma sent.n.3006\2023 cit.).
Le domande vanno, dunque, accolte e, accertata l'inefficacia delle norme del contratto aziendale e dei contratti aziendali del Gruppo
FS nella parte in cui limitano le indennità richiamate da corrispondere nei giorni di assenza per ferie alla misura ivi prevista, è dichiarato il diritto delle ricorrenti alla retribuzione delle giornate di ferie fruite nel periodo dall'1.1.2008 al
31.12.2022 comprensiva delle indennità medesime con conseguente condanna della società convenuta al pagamento della somma di
E.2208,80 in favore della ricorrente e della somma di Pt_1
E.4848,58 in favore della ricorrente . Pt_2 I singoli importi vanno maggiorati degli interessi legali da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate maturati dall'insorgenza dei crediti e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente le domande e condanna in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di E.2208,80 in favore della ricorrente e della somma di E.4848,58 in Pt_1 favore della ricorrente , oltre interessi legali e Pt_2 rivalutazione monetaria nonché rimborso del c.u. versato dai ricorrente nella misura indicata in ricorso.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.2000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 5.2.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°sez. Lavoro -
Il Giudice unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 5.2.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°1159\2024 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA
e rapp.te e difese dagli avv.ti M. Pace Parte_1 Parte_2
e M. Laratro in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrenti
E
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa Controparte_1 dagli avv.ti L. Alesii e O. Di Girolamo in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
Convenuta
OGGETTO: ricalcolo retribuzione feriale
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con separati ricorso depositato in data 10.1.2024 le ricorrenti in epigrafe indicate esponendo che sono dipendenti di Controparte_1 con mansioni di capotreno, che percepiscono mensilmente e con continuità indennità variabili tra le quali: indennità di utilizzazione professionale, indennità di assenza dalla residenza, indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per vendita dei titoli di viaggio a bordo treno, che l'indennità di utilizzazione professionale viene inclusa nei limiti della misura forfettaria fissa giornaliera, che le ulteriori indennità non vengono incluse nel calcolo della retribuzione relativa ai periodo di ferie, che tale riduzione della retribuzione viola il principio sancito dalla
Corte di Giustizia con sentenza 16.3.2006 C-131\04 e C.257\04 per effetto del quale la retribuzione deve essere mantenuta per la durata delle ferie annuali, che la richiamata giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il diritto all'inclusione delle voci variabili nel calcolo della retribuzione spettante nel periodo feriale qualora esse compensino il disagio connesso allo svolgimento delle mansioni ovvero sono correlate allo status personale o professionale, che le indennità in parola presentano tale carattere, hanno chiesto, previo accertamento dell'illegittimità ovvero nullità delle norma della contrattazione collettiva richiamata, di accertare il diritto delle ricorrenti alla corresponsione per ciascuna giornata di ferie fruita nel periodo dall'1.1.2008 al 31.12.2022 quanto alla ricorrente e dal 1.1.2009 al 31.12.2022 quanto alla ricorrente Pt_1 Pt_2 di una retribuzione comprensiva delle dedotte indennità nella misura integrale e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento delle seguenti somme: E.2208,80 in favore della ricorrente ed E.4848,58 in favore della ricorrente oltre Pt_1 Pt_2 accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituita eccependo: che la Corte di Controparte_1
Giustizia non ha sancito il principio dell'identità tra la retribuzione per prestazione ordinaria e prestazione spettante durante il periodo di ferie, che l'unico limite è dato dalla misura della retribuzione idonea a non dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto di fruizione delle ferie, che grava sul lavoratore provare, altresì, che il trattamento complessivo reso durante le ferie non sia paragonabile a quello corrisposto nella giornata ordinaria, che i conteggi in atti hanno a fondamento parametri errati, che l'indennità per assenza dalla residenza ha natura indennitaria, che l'incidenza della decurtazione va verificata su base annuale ed è pari al 2,22% e non già del 30% richiamato in ricorso, che in ipotesi di accoglimento il ricalcolo va limitato a solo 4 settimane garantite dalla normativa comunitaria, che i crediti sono in parte estinti per prescrizione maturata in corso di rapporto, ha chiesto il rigetto delle domande e, in subordine, ridurre l'importo richiesto tenuto conto che il ricalcolo va limitato a solo 4 settimane ossia 20 giornate lavorative garantite dalla normativa comunitaria, con vittoria di spese.
Le domande sono fondate. In materia di retribuzione nel periodo feriale la Suprema Corte nel richiamare il principio sancito dalla C.G.U.E. per effetto del quale durante le ferie annuali la retribuzione “dev'essere mantenuta” con l'evidente finalità di evitare che una riduzione della retribuzione potrebbe dissuadere il lavoratore dal fruire del diritto alle ferie con ricadute negative su diritti fondamentali quali il diritto alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, ha a più riprese precisato che
“la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali…comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore”
(ex plurimis Cass. sez.Lav. n.13425\2019 e n. 18160\2023).
In tale pronuncia viene, inoltre, ribadito che “le sentenze della
Corte di Giustizia dell'Ue hanno, infatti, efficacia vincolante diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” e, tanto più, sulle disposizioni della contrattazione collettiva che, qualora contrastanti con l'interpretazione del diritto comunitario data dalla COGUE, non possono che essere anch'esse disapplicate.
Alla luce dei richiamati principi si osserva, anzitutto, che sono pacifiche tra le parti l'omessa erogazione nella retribuzione corrisposta nei periodi di fruizione delle ferie delle indennità di assenza dalla residenza, indennità scorta vetture eccedenti e provvigioni per vendita dei titoli di viaggio a bordo treno nonché
l'inclusione dell'indennità di utilizzazione professionale nei limiti della misura forfettaria fissa giornaliera.
Ciò posto, dato atto che la corresponsione di tali indennità è continuativa, vanno accertate sulla base delle allegazioni attoree l'incidenza tutt'altro che residuale delle stesse sul trattamento economico mensile ai fini della eventuale potenzialità dissuasiva della loro eliminazione della retribuzione erogata nel periodo feriale e la tipicità delle attività remunerate in relazione alla qualifica rivestita.
Passando all'esame delle singole indennità decurtate dalla retribuzione feriale, quanto alla indennità di utilizzazione professionale parte variabile e l'indennità di assenza dalla residenza, esse sono oggettivamente connesse alle mansioni di capo treno in considerazione dell'attività di conduzione necessaria presso l'impianto di assegnazione, e dell'attività di scorta del treno nonché delle attività commerciali di vendita dei biglietti a bordo treno e di relativo incasso.
Ugualmente riferibile alle mansioni svolte è l'indennità di assenza dalla residenza la quale, diversamente dal mero rimborso spese, è diretta a compensare il disagio di effettuare l'attività lavorativa normalmente lontano dalla residenza.
Quanto alla incidenza della decurtazione di tali indennità sulla retribuzione corrisposta nel periodo feriale in termini di dissuasività dalla fruizione delle ferie non si ritiene condivisibile la prospettazione di parte convenuta laddove il parametro utilizzato nella relativa valutazione è quello della retribuzione annua;
quest'ultima, invero, è costituita da voci aggiuntive quali 13° e 14° mensilità con conseguenti non omogeneità delle poste comparate ed inattendibilità della asserita “scarsa incidenza percentuale” delle indennità in oggetto sulla retribuzione globale annua.
Le ricorrenti, al contrario, hanno quantificato il valore annuo della retribuzione variabile calcolando la media mensile delle stesse e l'incidenza di quest'ultima sulla retribuzione mensile che si aggira sulla misura minima del 50% alla perdita della quale va sicuramente riconosciuta potenzialità dissuasiva della fruizione del diritto alle ferie.
La società convenuta, poi, ha eccepito che i conteggi dovrebbero essere correttamente effettuati sulla base del numero minimo obbligatorio di ferie nell'anno pari a 4 settimane di calendario ossia 20 giorni lavorati;
tale assunto è fondato su un dato non effettivo quale l'obbligatorietà della settimana lavorativa per tutti i dipendenti dal lunedì al venerdì il quale non tiene conto della differente compensazione dei riposi rispetto alle ferie. In ogni caso la Suprema Corte con la sentenza n.20216\2022, nel concordare sulla nullità della disposizione pattizia per effetto della quale è esclusa dal computo della retribuzione feriale l'indennità di volo integrativa, opera un chiaro riferimento al
“periodo minimo di ferie di quattro settimane” e non già ai 20 giorni lavorativi. Tale principio è stato condiviso dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n.3006\2023 richiamata da parte ricorrente.
Detta pronuncia è, inoltre, condivisa nella parte in cui esclude la decorrenza del termine di prescrizione in costanza di rapporto per il periodo successivo al 18.7.2012, epoca di entrata in vigore della legge “Fornero” che ha introdotto una molteplicità di forme di tutela in caso di licenziamento (indennitaria ovvero reintegratoria) con conseguente impossibilità per il lavoratore di individuare preventivamente il regime applicabile. L'effetto estintivo, dunque,
è limitato alle ipotesi in cui il termine quinquennale al 18.7.2012 era ormai decorso. Nelle fattispecie in esame i crediti oggetto della domanda hanno decorrenza dall'anno 2008 ovvero 2009 con la conseguenza che all'epoca suindicata il termine quinquennale non era ancora decorso.
I conteggi allegati al ricorso devono ritenersi utilizzabili in quanto elaborati limitatamente a n.28 giorni di ferie annuali nonché in applicazione del divisore 22 considerato che l'applicabilità del divisore 26, eccepita dalla società convenuta, è limitata all'art.68 co.6 ccnl riguarda espressamente la retribuzione fissa e non gli elementi variabili che vanno parametrati sulle giornate effettivamente lavorate. (Corte d'Appello di Roma sent.n.3006\2023 cit.).
Le domande vanno, dunque, accolte e, accertata l'inefficacia delle norme del contratto aziendale e dei contratti aziendali del Gruppo
FS nella parte in cui limitano le indennità richiamate da corrispondere nei giorni di assenza per ferie alla misura ivi prevista, è dichiarato il diritto delle ricorrenti alla retribuzione delle giornate di ferie fruite nel periodo dall'1.1.2008 al
31.12.2022 comprensiva delle indennità medesime con conseguente condanna della società convenuta al pagamento della somma di
E.2208,80 in favore della ricorrente e della somma di Pt_1
E.4848,58 in favore della ricorrente . Pt_2 I singoli importi vanno maggiorati degli interessi legali da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate maturati dall'insorgenza dei crediti e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente le domande e condanna in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di E.2208,80 in favore della ricorrente e della somma di E.4848,58 in Pt_1 favore della ricorrente , oltre interessi legali e Pt_2 rivalutazione monetaria nonché rimborso del c.u. versato dai ricorrente nella misura indicata in ricorso.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.2000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 5.2.2025 Il Giudice