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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11781 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 10614/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. SARRA ROBERTO ricorrente contro
Controparte_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 14.3.2024, ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
CP_ Tribunale di Roma, l' per sentir accertare l'insussistenza dei presupposti della propria iscrizione alla gestione commercianti disposta d'ufficio dal 1.7.2023 e, per l'effetto, ottenere la cancellazione del proprio nominativo.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: che l'istituto, con nota del 7.9.2023, lo ha iscritto d'ufficio alla gestione commercianti con decorrenza dal 1.7.2023 e, in sede di rigetto del ricorso amministrativo, con delibera del 23.1.2024, ha motivato tale iscrizione con le seguenti deduzioni: è socio della Simposio s.r.l., società costituita a luglio Parte_1
2023 e che svolge attività di ristorazione con somministrazione;
nel periodo oggetto di accertamento non svolgeva altre attività di lavoro prevalenti, mentre gli altri due soci non risultano iscritti nella Pt_1
NE commercianti in quanto assicurati in qualità di lavoratori subordinati alle dipendenze di altre pagina 1 di 7 società; la " occupa personale dipendente con la qualifica di operaio e, in mancanza di Parte_2 dirigenti o preposti a cui delegare l'esercizio delle funzioni direttive, si è occupato direttamente e Pt_1 personalmente della gestione, direzione e organizzazione della società, assumendone la piena responsabilità; che, di contro, non ricorrono i presupposti per la propria iscrizione alla gestione commercianti, posto che: la società Simposio s.r.l., costituita il 23.6.23, gestisce un piccolo locale bar ristorante all'interno del
Country Club CI, aperto da luglio 2023 ai primi di settembre e che ha lavorato prevalentemente per i dopo cena;
il ricorrente non ha mai partecipato personalmente al lavoro aziendale, salvo pubblicizzare la nuova attività commerciale con le sue relazioni pubbliche;
le attività amministrative della società sono state svolte dall'amministratore unico, il Controparte_2 quale ha allacciato contatti con il commercialista dell'azienda e con il consulente del lavoro incaricato, nonché con i fornitori;
la gestione contabile è delegata al commercialista della Simposio, il Dott. al quale è Persona_1 delegata anche la predisposizione del bilancio;
il Sig. si è offerto, in virtù della decennale amicizia che lo lega al ricorrente, di Persona_2 occuparsi del controllo dei movimenti bancari, del controllo partite clienti e fornitori, delle registrazioni contabili dei clienti, fornitori, delle registrazioni di prima nota;
i dipendenti stagionali della società si sono occupati delle ordinazioni, delle spedizioni, delle consegne e dei ritiri della merce (bevande e forniture di cibo); le direttive ai dipendenti non erano necessarie, posto che le turnazioni, l'organizzazione delle forniture e le attività gestorie erano già state condivise dall'amministratore prima che partisse la stagione;
all'occorrenza, le direttive al personale, i turni, l'autorizzazione all'astensione per permessi e le sostituzioni erano competenza del Sig. , ovvero del lavoratore, tra quelli stagionali, con Parte_3 maggiore esperienza;
le assunzioni, i licenziamenti e la gestione del personale sono integralmente delegati al consulente del lavoro Dott.ssa Persona_3
2.- Istituitosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso siccome CP_1 infondato.
A tal fine ha dedotto che la sussistenza dei requisiti in capo al ricorrente per la sua iscrizione alla gestione commercianti è desumibile dalle seguenti circostanze: il ricorrente è socio della , società il cui oggetto sociale è la ristorazione e Parte_2
pagina 2 di 7 somministrazione di cibi e bevande, ed in particolare, la gestione dell'omonimo locale estivo, sito in San
LI CI;
in questo periodo il ricorrente si è occupato personalmente dell'organizzazione, promozione e direzione dell'attività, determinando il tipo di servizio da offrire, conferendo con il personale al fine della riuscita delle serate, pianificando e preventivando i costi di cibo e bevande e svolgendo le altre attività correlate, monitorando l'accoglienza, la presentazione del cibo e bevande, stabilendo i turni di lavoro del personale ed assegnando i compiti allo staff, assicurandosi di avere il giusto numero di lavoranti per ogni turno e intrattenendo i rapporti con i fornitori;
l'amministratore unico, nominato contestualmente alla nascita della s.r.l.s., nella persona del Sig.
, non percepisce alcun compenso per il ruolo di amministratore, non risultando neanche Controparte_2 iscritto NE EP , mentre risulta impiegato a tempo determinato con mansioni di aiuto cuoco CP_1
e part-time di 16 ore settimanali presso altre società, sicchè appare difficilmente sostenibile che egli si occupi delle attività amministrative della società e dei contatti con i fornitori;
priva di pregio appare la deduzione secondo cui la gestione contabile era delegata al commercialista, che chiaramente non organizzava e dirigeva il locale con musica dal vivo nelle serate estive;
gli altri due soci non sono iscritti alla NE commercianti, in quanto risultano essere lavoratori subordinati alle dipendenze di altre società, come risulta dai rispettivi estratti contributivi;
che la ha occupato e tutt'ora occupa personale dipendente con la qualifica di operaio, Parte_2 che, come tale non può dirigere l'azienda, ma solo eseguire le direttive date loro.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- In punto di diritto, va ricordato che l'art. 29 co. 1 della legge 03.06.1975, n. 160, così come modificato dall'art. 1 co. 204 legge 23.12.96 n. 662, dispone che l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dell' sussiste per i soggetti che siano in possesso dei CP_1 seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Non solo. Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996
n. 662 il legislatore ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli pagina 3 di 7 oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e CP_3 detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art.
2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente” (Cass. 3835/16).
La Corte di Cassazione ha altresì chiarito: che “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione EP ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del dl. n. 78 del 2010, conv. RG
n 2844/2015 in legge n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione EP per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa"
(Cass. 1759/2021); che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. 5360/2012); che tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione EP, poiché si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di pagina 4 di 7 impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza, laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. ord.
10426/18); che il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della SR (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore), e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. ord. 10426/2018). che, sebbene ricada sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, possono assumere rilevanza, “ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova dell'apporto all'attività di impresa, la collaborazione e la abituale ingerenza dell'amministratore nell'ambito produttivo dell'azienda, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/ o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che, diversamente, possono sussistere ad esempio, quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti, Cass.11.7.2012, n. 11685)” (Cass., 9.8.2019, n. 21295). CP_ 4.- Nel caso di specie, l' ha iscritto d'ufficio alla gestione commercianti socio Parte_1 della società costituita a luglio 2023 e che svolge una attività stagionale di ristorazione con Parte_2 somministrazione al pubblico, sulla scorta dei seguenti elementi presuntivi: nel periodo oggetto di accertamento non svolgeva altre attività di lavoro prevalenti, mentre gli altri due soci ( Pt_1 Pt_4
e non risultavano iscritti nella NE commercianti in quanto assicurati in
[...] Persona_4 qualità di lavoratori subordinati alle dipendenze di altre società; l'amministratore unico, nominato contestualmente alla nascita della nella persona del Sig. , non percepiva alcun Pt_2 Controparte_2 compenso per il ruolo di amministratore, non risultando neanche iscritto NE EP , mentre CP_1 risultava impiegato a tempo determinato con mansioni di aiuto cuoco e part-time di 16 ore settimanali presso altra società; la " occupava personale dipendente con la qualifica di operaio e, in Parte_2 mancanza di dirigenti o preposti a cui delegare l'esercizio delle funzioni direttive, era l'unico Pt_1 soggetto che si sarebbe potuto occupare direttamente e personalmente della gestione, direzione e organizzazione del locale gestito dalla società. pagina 5 di 7 4.1- Tali elementi presuntivi, tuttavia, non hanno trovato adeguato riscontro nell'attività istruttoria, dalla quale è emerso che il ricorrente non ha partecipato personalmente alla direzione del locale, in quanto la stessa era affidata nel 2023 a , il quale, sebbene formalmente inquadrato come cameriere, si Parte_3 occupava della gestione del personale (assunzioni, pagamento, turni lavorativi) e degli approvvigionamenti CP_ delle materie prime, quindi delle attività che ad avviso dell' avrebbe dovuto svolgere il ricorrente.
Inoltre, al lavoro aziendale ha partecipato personalmente anche l'amministratore , dando Controparte_2 direttive in cucina e stando alla cassa, come riferito dal teste socio della società, il quale, Parte_4 dopo aver reso tale dichiarazione, che al Tribunale è apparsa spontanea, ha aggiunto di non essere sicuro delle mansioni svolte da ritrattazione che comunque non esclude la partecipazione CP_2 dell'amministratore al lavoro aziendale.
4.2- Si confrontino al riguardo le deposizioni dei testi:
(il quale ha riferito: “Sono amico del ricorrente ho lavorato nel locale gestito dalla Testimone_1 società Simposio da metà luglio 2023 sino alla metà di agosto 2023 , ma non ero assunto regolarmente perché ho lavorato saltuariamente quando venivo chiamato da un coordinatore di nome che mi Pt_3 era stato indicato da Io ho fatto il cameriere per una o due volte a settimana nel fine Parte_1 settimana , portavo i piatti alle persone a cena e quindi dalle 18,00 sino alle 23,00 . C'erano 4/5 camerieri
e cambiavano di volta in volta, in cucina c'erano 2 o 3 persone. Sono stato pagato da , il quale mi Pt_3 dava anche disposizioni sulla collocazione dei tavoli. Confermo che lavoravano con me le persone indicate al punto 21 del ricorso o come camerieri o come barman, ma non ricordo . Conosco Testimone_2
di cui sono amico e l'ho visto una volta o due nel locale e stava dietro il bancone e Controparte_2 faceva da mangiare. Sono anche amico degli altri due soci e i quali Persona_4 Parte_4 venivano spesso a mangiare nel locale .Conosco anche e e li ho visti Persona_1 Persona_2 nel locale come avventori. stava dietro al bancone e mi ha dato direttive relative ai turni e alla Pt_3 collocazione dei tavoli e mi ha pagato in contanti. Ho visto il ricorrente nel locale come avventore. Il locale aveva tavoli all'aperto e c'erano circa 20 o 30 non so essere più preciso. Non so se il ricorrente avesse altre occupazioni”);
(il quale ha riferito: “Ho lavorato come barman presso il locale bar ristorante in San CP_4
LI CI gestito dalla società il Simposio da luglio 2023 ai primi di agosto 2023 e nel 2024 da giugno al 10/12 agosto.
Lavoravo circa tre volte a settimana soprattutto nel fine settimana dalle 21,00 alle 24,30 o l'una del mattino. Avevo un contratto , mi è stato fornito da responsabile del Bar. Venivo retribuito tramite Pt_3 bonifico. Avevamo un gruppo whatsapp in cui ci mandavano i turni per la settimana, e in cui c'erano i camerieri, i barman e IC dava i turni e lavorava con noi e ci supervisionava. pagina 6 di 7 Ho conosciuto il ricorrente nel locale , in qualità di socio, Ho conosciuto allo stesso modo gli altri due soci. Vedevo i soci nel locale e si intrattenevano con amici e familiari. Trovavo la postazione lavorativa rifornita e non mi occupavo degli approvvigionamenti, immagino che se ne occupasse IC che era più presente. Non so chi gestisse gli incassi a fine serata. Lavoravo 3 o 4 volte a settimana e vedevo i soci nel locale una volta a settimana in media e non c'ertano sempre tutti insieme e cenavano nel locale. Avevo lavorato come barman in Spagna e un mio amico mi ha segnalato a che poi mi ha contattato per Pt_3 farmi lavorare nel locale. Non ho ricevuto direttive dal ricorrente o dagli altri soci. Aggiungo che nel 2023 avevo un contratto di lavoro, mentre nel 2014 no”);
(il quale ha riferito: “Sono socio della Simposio, nel 2023 lavoravo per un'altra società Parte_4 di cui sono anche socio come direttore di due locali a Roma, uno in via Tagliamento e l'altro in Piazza del
Sole. Il locale gestito a San LI CI è un locale che apre in esatte e offre un servizio di bar pizzeria per gli avventori del Country club.
Nell'estate del 2023 ci sono stato una decina di volte, non ci ho lavorato, neanche ci lavorava. Pt_1
Nel 2023 il responsabile del locale era il quale si occupava delle forniture, di organizzare gli Pt_3 eventi, si occupava anche della gestione del personale, dei pagamenti. Nel 2024 la gestione è stata affidata
a , c'era anche ma era meno presente. è stato proposto dalla società Persona_5 Pt_3 Pt_3 proprietaria dei campi da padel e del locale concesso in gestione alla Simposio. L'amministratore sella
Simposio lavora come cuoco in un'altra società, ma ad agosto 2023 quando era in ferie ha lavorato nel locale della Simposio come addetto alla cassa e dando direttive in cucina. In realtà non sono sicuro delle mansioni che ha svolto presso il locale gestito dalla Simposio”). Parte_5
5.- L'assenza di riscontri probatori agli elementi presuntivi raccolti dall' induce a disporre CP_1
l'annullamento della iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti con decorrenza dal 1.7.2023.
Tuttavia, la scelta aziendale di affidare la gestione del locale ad un dipendente inquadrato come cameriere, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata: dispone l'annullamento della iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti con decorrenza dal
1.7.2023; compensa le spese di lite.
Roma, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 10614/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. SARRA ROBERTO ricorrente contro
Controparte_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 14.3.2024, ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
CP_ Tribunale di Roma, l' per sentir accertare l'insussistenza dei presupposti della propria iscrizione alla gestione commercianti disposta d'ufficio dal 1.7.2023 e, per l'effetto, ottenere la cancellazione del proprio nominativo.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: che l'istituto, con nota del 7.9.2023, lo ha iscritto d'ufficio alla gestione commercianti con decorrenza dal 1.7.2023 e, in sede di rigetto del ricorso amministrativo, con delibera del 23.1.2024, ha motivato tale iscrizione con le seguenti deduzioni: è socio della Simposio s.r.l., società costituita a luglio Parte_1
2023 e che svolge attività di ristorazione con somministrazione;
nel periodo oggetto di accertamento non svolgeva altre attività di lavoro prevalenti, mentre gli altri due soci non risultano iscritti nella Pt_1
NE commercianti in quanto assicurati in qualità di lavoratori subordinati alle dipendenze di altre pagina 1 di 7 società; la " occupa personale dipendente con la qualifica di operaio e, in mancanza di Parte_2 dirigenti o preposti a cui delegare l'esercizio delle funzioni direttive, si è occupato direttamente e Pt_1 personalmente della gestione, direzione e organizzazione della società, assumendone la piena responsabilità; che, di contro, non ricorrono i presupposti per la propria iscrizione alla gestione commercianti, posto che: la società Simposio s.r.l., costituita il 23.6.23, gestisce un piccolo locale bar ristorante all'interno del
Country Club CI, aperto da luglio 2023 ai primi di settembre e che ha lavorato prevalentemente per i dopo cena;
il ricorrente non ha mai partecipato personalmente al lavoro aziendale, salvo pubblicizzare la nuova attività commerciale con le sue relazioni pubbliche;
le attività amministrative della società sono state svolte dall'amministratore unico, il Controparte_2 quale ha allacciato contatti con il commercialista dell'azienda e con il consulente del lavoro incaricato, nonché con i fornitori;
la gestione contabile è delegata al commercialista della Simposio, il Dott. al quale è Persona_1 delegata anche la predisposizione del bilancio;
il Sig. si è offerto, in virtù della decennale amicizia che lo lega al ricorrente, di Persona_2 occuparsi del controllo dei movimenti bancari, del controllo partite clienti e fornitori, delle registrazioni contabili dei clienti, fornitori, delle registrazioni di prima nota;
i dipendenti stagionali della società si sono occupati delle ordinazioni, delle spedizioni, delle consegne e dei ritiri della merce (bevande e forniture di cibo); le direttive ai dipendenti non erano necessarie, posto che le turnazioni, l'organizzazione delle forniture e le attività gestorie erano già state condivise dall'amministratore prima che partisse la stagione;
all'occorrenza, le direttive al personale, i turni, l'autorizzazione all'astensione per permessi e le sostituzioni erano competenza del Sig. , ovvero del lavoratore, tra quelli stagionali, con Parte_3 maggiore esperienza;
le assunzioni, i licenziamenti e la gestione del personale sono integralmente delegati al consulente del lavoro Dott.ssa Persona_3
2.- Istituitosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso siccome CP_1 infondato.
A tal fine ha dedotto che la sussistenza dei requisiti in capo al ricorrente per la sua iscrizione alla gestione commercianti è desumibile dalle seguenti circostanze: il ricorrente è socio della , società il cui oggetto sociale è la ristorazione e Parte_2
pagina 2 di 7 somministrazione di cibi e bevande, ed in particolare, la gestione dell'omonimo locale estivo, sito in San
LI CI;
in questo periodo il ricorrente si è occupato personalmente dell'organizzazione, promozione e direzione dell'attività, determinando il tipo di servizio da offrire, conferendo con il personale al fine della riuscita delle serate, pianificando e preventivando i costi di cibo e bevande e svolgendo le altre attività correlate, monitorando l'accoglienza, la presentazione del cibo e bevande, stabilendo i turni di lavoro del personale ed assegnando i compiti allo staff, assicurandosi di avere il giusto numero di lavoranti per ogni turno e intrattenendo i rapporti con i fornitori;
l'amministratore unico, nominato contestualmente alla nascita della s.r.l.s., nella persona del Sig.
, non percepisce alcun compenso per il ruolo di amministratore, non risultando neanche Controparte_2 iscritto NE EP , mentre risulta impiegato a tempo determinato con mansioni di aiuto cuoco CP_1
e part-time di 16 ore settimanali presso altre società, sicchè appare difficilmente sostenibile che egli si occupi delle attività amministrative della società e dei contatti con i fornitori;
priva di pregio appare la deduzione secondo cui la gestione contabile era delegata al commercialista, che chiaramente non organizzava e dirigeva il locale con musica dal vivo nelle serate estive;
gli altri due soci non sono iscritti alla NE commercianti, in quanto risultano essere lavoratori subordinati alle dipendenze di altre società, come risulta dai rispettivi estratti contributivi;
che la ha occupato e tutt'ora occupa personale dipendente con la qualifica di operaio, Parte_2 che, come tale non può dirigere l'azienda, ma solo eseguire le direttive date loro.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- In punto di diritto, va ricordato che l'art. 29 co. 1 della legge 03.06.1975, n. 160, così come modificato dall'art. 1 co. 204 legge 23.12.96 n. 662, dispone che l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dell' sussiste per i soggetti che siano in possesso dei CP_1 seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Non solo. Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996
n. 662 il legislatore ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli pagina 3 di 7 oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e CP_3 detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art.
2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente” (Cass. 3835/16).
La Corte di Cassazione ha altresì chiarito: che “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione EP ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del dl. n. 78 del 2010, conv. RG
n 2844/2015 in legge n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione EP per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa"
(Cass. 1759/2021); che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. 5360/2012); che tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione EP, poiché si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di pagina 4 di 7 impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza, laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. ord.
10426/18); che il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della SR (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore), e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. ord. 10426/2018). che, sebbene ricada sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, possono assumere rilevanza, “ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova dell'apporto all'attività di impresa, la collaborazione e la abituale ingerenza dell'amministratore nell'ambito produttivo dell'azienda, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/ o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che, diversamente, possono sussistere ad esempio, quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti, Cass.11.7.2012, n. 11685)” (Cass., 9.8.2019, n. 21295). CP_ 4.- Nel caso di specie, l' ha iscritto d'ufficio alla gestione commercianti socio Parte_1 della società costituita a luglio 2023 e che svolge una attività stagionale di ristorazione con Parte_2 somministrazione al pubblico, sulla scorta dei seguenti elementi presuntivi: nel periodo oggetto di accertamento non svolgeva altre attività di lavoro prevalenti, mentre gli altri due soci ( Pt_1 Pt_4
e non risultavano iscritti nella NE commercianti in quanto assicurati in
[...] Persona_4 qualità di lavoratori subordinati alle dipendenze di altre società; l'amministratore unico, nominato contestualmente alla nascita della nella persona del Sig. , non percepiva alcun Pt_2 Controparte_2 compenso per il ruolo di amministratore, non risultando neanche iscritto NE EP , mentre CP_1 risultava impiegato a tempo determinato con mansioni di aiuto cuoco e part-time di 16 ore settimanali presso altra società; la " occupava personale dipendente con la qualifica di operaio e, in Parte_2 mancanza di dirigenti o preposti a cui delegare l'esercizio delle funzioni direttive, era l'unico Pt_1 soggetto che si sarebbe potuto occupare direttamente e personalmente della gestione, direzione e organizzazione del locale gestito dalla società. pagina 5 di 7 4.1- Tali elementi presuntivi, tuttavia, non hanno trovato adeguato riscontro nell'attività istruttoria, dalla quale è emerso che il ricorrente non ha partecipato personalmente alla direzione del locale, in quanto la stessa era affidata nel 2023 a , il quale, sebbene formalmente inquadrato come cameriere, si Parte_3 occupava della gestione del personale (assunzioni, pagamento, turni lavorativi) e degli approvvigionamenti CP_ delle materie prime, quindi delle attività che ad avviso dell' avrebbe dovuto svolgere il ricorrente.
Inoltre, al lavoro aziendale ha partecipato personalmente anche l'amministratore , dando Controparte_2 direttive in cucina e stando alla cassa, come riferito dal teste socio della società, il quale, Parte_4 dopo aver reso tale dichiarazione, che al Tribunale è apparsa spontanea, ha aggiunto di non essere sicuro delle mansioni svolte da ritrattazione che comunque non esclude la partecipazione CP_2 dell'amministratore al lavoro aziendale.
4.2- Si confrontino al riguardo le deposizioni dei testi:
(il quale ha riferito: “Sono amico del ricorrente ho lavorato nel locale gestito dalla Testimone_1 società Simposio da metà luglio 2023 sino alla metà di agosto 2023 , ma non ero assunto regolarmente perché ho lavorato saltuariamente quando venivo chiamato da un coordinatore di nome che mi Pt_3 era stato indicato da Io ho fatto il cameriere per una o due volte a settimana nel fine Parte_1 settimana , portavo i piatti alle persone a cena e quindi dalle 18,00 sino alle 23,00 . C'erano 4/5 camerieri
e cambiavano di volta in volta, in cucina c'erano 2 o 3 persone. Sono stato pagato da , il quale mi Pt_3 dava anche disposizioni sulla collocazione dei tavoli. Confermo che lavoravano con me le persone indicate al punto 21 del ricorso o come camerieri o come barman, ma non ricordo . Conosco Testimone_2
di cui sono amico e l'ho visto una volta o due nel locale e stava dietro il bancone e Controparte_2 faceva da mangiare. Sono anche amico degli altri due soci e i quali Persona_4 Parte_4 venivano spesso a mangiare nel locale .Conosco anche e e li ho visti Persona_1 Persona_2 nel locale come avventori. stava dietro al bancone e mi ha dato direttive relative ai turni e alla Pt_3 collocazione dei tavoli e mi ha pagato in contanti. Ho visto il ricorrente nel locale come avventore. Il locale aveva tavoli all'aperto e c'erano circa 20 o 30 non so essere più preciso. Non so se il ricorrente avesse altre occupazioni”);
(il quale ha riferito: “Ho lavorato come barman presso il locale bar ristorante in San CP_4
LI CI gestito dalla società il Simposio da luglio 2023 ai primi di agosto 2023 e nel 2024 da giugno al 10/12 agosto.
Lavoravo circa tre volte a settimana soprattutto nel fine settimana dalle 21,00 alle 24,30 o l'una del mattino. Avevo un contratto , mi è stato fornito da responsabile del Bar. Venivo retribuito tramite Pt_3 bonifico. Avevamo un gruppo whatsapp in cui ci mandavano i turni per la settimana, e in cui c'erano i camerieri, i barman e IC dava i turni e lavorava con noi e ci supervisionava. pagina 6 di 7 Ho conosciuto il ricorrente nel locale , in qualità di socio, Ho conosciuto allo stesso modo gli altri due soci. Vedevo i soci nel locale e si intrattenevano con amici e familiari. Trovavo la postazione lavorativa rifornita e non mi occupavo degli approvvigionamenti, immagino che se ne occupasse IC che era più presente. Non so chi gestisse gli incassi a fine serata. Lavoravo 3 o 4 volte a settimana e vedevo i soci nel locale una volta a settimana in media e non c'ertano sempre tutti insieme e cenavano nel locale. Avevo lavorato come barman in Spagna e un mio amico mi ha segnalato a che poi mi ha contattato per Pt_3 farmi lavorare nel locale. Non ho ricevuto direttive dal ricorrente o dagli altri soci. Aggiungo che nel 2023 avevo un contratto di lavoro, mentre nel 2014 no”);
(il quale ha riferito: “Sono socio della Simposio, nel 2023 lavoravo per un'altra società Parte_4 di cui sono anche socio come direttore di due locali a Roma, uno in via Tagliamento e l'altro in Piazza del
Sole. Il locale gestito a San LI CI è un locale che apre in esatte e offre un servizio di bar pizzeria per gli avventori del Country club.
Nell'estate del 2023 ci sono stato una decina di volte, non ci ho lavorato, neanche ci lavorava. Pt_1
Nel 2023 il responsabile del locale era il quale si occupava delle forniture, di organizzare gli Pt_3 eventi, si occupava anche della gestione del personale, dei pagamenti. Nel 2024 la gestione è stata affidata
a , c'era anche ma era meno presente. è stato proposto dalla società Persona_5 Pt_3 Pt_3 proprietaria dei campi da padel e del locale concesso in gestione alla Simposio. L'amministratore sella
Simposio lavora come cuoco in un'altra società, ma ad agosto 2023 quando era in ferie ha lavorato nel locale della Simposio come addetto alla cassa e dando direttive in cucina. In realtà non sono sicuro delle mansioni che ha svolto presso il locale gestito dalla Simposio”). Parte_5
5.- L'assenza di riscontri probatori agli elementi presuntivi raccolti dall' induce a disporre CP_1
l'annullamento della iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti con decorrenza dal 1.7.2023.
Tuttavia, la scelta aziendale di affidare la gestione del locale ad un dipendente inquadrato come cameriere, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata: dispone l'annullamento della iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti con decorrenza dal
1.7.2023; compensa le spese di lite.
Roma, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano pagina 7 di 7