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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3690 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 73102 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 1° luglio 2024 e vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio n. 57, presso lo studio dell'Avv.
Marco Serra che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, agli
Avv.ti Gino Cilia e Riccardo Badia, giusta procura in atti;
-attrice-
E
elettivamente domiciliata in Salerno, via SS. Controparte_1
Martiri Salernitani n. 31, presso lo studio dell'avv. Antonio Silenzio che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
-convenuta- E
Controparte_2
-convenuta contumace-
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 1° luglio 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
La società proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1 davanti a questo Tribunale, chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza dell'intimazione di pagamento n. 0972 2021 90162665 71 del 26.10.2021 e, per l'effetto, disporne l'annullamento limitatamente alla cartella di pagamento n.
0972018008516942700 per l'importo di € 8.133,76 iscritto a ruolo da parte di CP_3 avente ad oggetto entrate patrimoniali dell'anno 2018.
A sostegno della propria domanda, l'opponente eccepiva l'inesistenza dell'intimazione di pagamento e della cartella, per essere state entrambe notificate da mittente con indirizzo pec non riscontrabile dai pubblici elenchi e registri;
nonché
l'illegittimo frazionamento del credito da parte di essendo la cartella CP_4 esattoriale n. 09720180085169427000 già oggetto di esecuzione forzata mediante procedura di recupero coattivo del credito avviata con due diversi pignoramenti presso terzi, rispettivamente n. 09784201900011046/001 e n. 09784201900011047/001.
A seguito della rituale notifica alle convenute, l' si Controparte_5
è costituita in giudizio e ha invocato il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, mentre è rimasta contumace. Controparte_2
La prima eccezione relativa all'inesistenza sia dell'intimazione di pagamento che della cartella esattoriale, per notifica tramite indirizzo pec non riscontrabile dai pubblici elenchi e registri, è infondata e deve essere rigettata. Sul punto, è sufficiente sottolineare come l'orientamento della Corte di Cassazione sia costante nel ritenere che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023, Rv. 668249 - 01); sempre fatta salva la sanatoria generale del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
(cfr. Cass. 13 novembre 2018 n. 29133).
Anche la seconda eccezione relativa all'illegittimo frazionamento del credito da parte di per l'esistenza di due diversi pignoramenti presso terzi (nn. CP_4
09784201900011046/001 e 09784201900011047/001) aventi ad oggetto il recupero coattivo del credito di cui alla cartella esattoriale n. 097 2018 0085169427000, è infondata e deve essere rigettata.
Infatti, a depositato in atti l'estratto di ruolo (creato in data 14/1272021), da CP_4 cui, con riferimento alla cartella opposta, non risulta attiva alcuna procedura di esecuzione (cfr. pag. 11 doc. n. 3 depositato da on la comparsa di risposta). CP_4
A fronte di tale allegazione difensiva, la società attrice non ha dimostrato l'esistenza di ulteriori procedure espropriative in esecuzione, né l'estinzione della posizione debitoria.
Pertanto la domanda non può essere accolta.
A seguito delle argomentazioni trattate, si ritiene equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede: 1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Roma, 10 marzo 2025
Il Giudice
Concettina Midili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 73102 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 1° luglio 2024 e vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio n. 57, presso lo studio dell'Avv.
Marco Serra che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, agli
Avv.ti Gino Cilia e Riccardo Badia, giusta procura in atti;
-attrice-
E
elettivamente domiciliata in Salerno, via SS. Controparte_1
Martiri Salernitani n. 31, presso lo studio dell'avv. Antonio Silenzio che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
-convenuta- E
Controparte_2
-convenuta contumace-
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 1° luglio 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
La società proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1 davanti a questo Tribunale, chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza dell'intimazione di pagamento n. 0972 2021 90162665 71 del 26.10.2021 e, per l'effetto, disporne l'annullamento limitatamente alla cartella di pagamento n.
0972018008516942700 per l'importo di € 8.133,76 iscritto a ruolo da parte di CP_3 avente ad oggetto entrate patrimoniali dell'anno 2018.
A sostegno della propria domanda, l'opponente eccepiva l'inesistenza dell'intimazione di pagamento e della cartella, per essere state entrambe notificate da mittente con indirizzo pec non riscontrabile dai pubblici elenchi e registri;
nonché
l'illegittimo frazionamento del credito da parte di essendo la cartella CP_4 esattoriale n. 09720180085169427000 già oggetto di esecuzione forzata mediante procedura di recupero coattivo del credito avviata con due diversi pignoramenti presso terzi, rispettivamente n. 09784201900011046/001 e n. 09784201900011047/001.
A seguito della rituale notifica alle convenute, l' si Controparte_5
è costituita in giudizio e ha invocato il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, mentre è rimasta contumace. Controparte_2
La prima eccezione relativa all'inesistenza sia dell'intimazione di pagamento che della cartella esattoriale, per notifica tramite indirizzo pec non riscontrabile dai pubblici elenchi e registri, è infondata e deve essere rigettata. Sul punto, è sufficiente sottolineare come l'orientamento della Corte di Cassazione sia costante nel ritenere che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023, Rv. 668249 - 01); sempre fatta salva la sanatoria generale del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
(cfr. Cass. 13 novembre 2018 n. 29133).
Anche la seconda eccezione relativa all'illegittimo frazionamento del credito da parte di per l'esistenza di due diversi pignoramenti presso terzi (nn. CP_4
09784201900011046/001 e 09784201900011047/001) aventi ad oggetto il recupero coattivo del credito di cui alla cartella esattoriale n. 097 2018 0085169427000, è infondata e deve essere rigettata.
Infatti, a depositato in atti l'estratto di ruolo (creato in data 14/1272021), da CP_4 cui, con riferimento alla cartella opposta, non risulta attiva alcuna procedura di esecuzione (cfr. pag. 11 doc. n. 3 depositato da on la comparsa di risposta). CP_4
A fronte di tale allegazione difensiva, la società attrice non ha dimostrato l'esistenza di ulteriori procedure espropriative in esecuzione, né l'estinzione della posizione debitoria.
Pertanto la domanda non può essere accolta.
A seguito delle argomentazioni trattate, si ritiene equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede: 1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Roma, 10 marzo 2025
Il Giudice
Concettina Midili